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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 14/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 961 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 20 novembre 2024, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, via Madonna degli Angeli n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Scolavino, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
C.F. ), nato a [...] il 7 marzo Controparte_1 C.F._2
1959 e residente a [...],
resistente contumace;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi. Conclusioni: come da verbale di udienza del 20 novembre 2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1
personale dal resistente con cui ha contratto matrimonio concordatario il 24 Controparte_1
aprile 1995 in Chieti, in regime di separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati due figli:
, nato il [...] e attualmente disoccupato, e nato il Per_1 Persona_2
16 ottobre 2001, studente di medicina.
La ricorrente ha rappresentato che il rapporto matrimoniale si è progressivamente deteriorato a causa di atteggiamenti gravemente sprezzanti e di disinteresse mostrati dal marito nei confronti della famiglia, sia sul piano materiale che affettivo. Tale disinteresse si è acuito negli ultimi anni, culminando con l'abbandono del domicilio coniugale da parte del CP_1 che si è trasferito a Silvi Marina (TE) presso l'abitazione della sig.ra con Testimone_1
la quale intrattiene una relazione sentimentale stabile.
La ha evidenziato che il figlio vive con lei presso la casa coniugale Pt_1 Per_1
sita in Chieti, via Madonna degli Angeli n. 6, mentre il figlio risiede presso Persona_2
l'abitazione della zia materna in Corso Marrucino a Chieti, dove prosegue gli studi universitari.
La ricorrente lavora presso il Centro di Obesità dell'Ospedale di Chieti con uno stipendio mensile di circa € 1.700,00, mentre il resistente presta servizio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pescara, percependo un reddito mensile di circa € 4.200,00. La famiglia, fino al deterioramento dei rapporti, ha mantenuto un tenore di vita elevato, caratterizzato da frequenti vacanze in località di montagna.
Il ricorso evidenzia come il oltre ad aver abbandonato la casa familiare, abbia CP_1
trascurato le esigenze morali e materiali della moglie e dei figli, contribuendo in modo marginale al loro sostentamento. La ha tentato un approccio consensuale alla Pt_1
separazione, inviando una lettera raccomandata il 6 aprile 2023 per avviare un confronto, rimasta priva di riscontro.
Alla luce di tali circostanze, la ricorrente ha chiesto al Tribunale dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con assegnazione della casa coniugale sita in via Madonna degli Angeli
n. 6, dove continuerà a risiedere con il figlio;
disporsi un assegno, a titolo di Per_1
2 mantenimento dei figli non ancora economicamente autosufficienti, nella misura di € 500,00 mensili per ciascuno, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie;
disporsi un assegno di mantenimento, in favore della moglie, pari ad € 800,00 mensili.
Il resistente è rimasto contumace. Controparte_1
Tanto brevemente premesso in ordine alle posizioni delle parti, in riferimento alla domanda di separazione, essa va accolta. Infatti, dalle dichiarazioni della ricorrente, unitamente alla mancata costituzione del resistente, è emersa una grave ed irrecuperabile incompatibilità tra i coniugi. Emerge, quindi, l'impossibilità di proseguire la convivenza;
può evincersi, quindi, il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Passando alle questioni riguardanti le condizioni di separazione, esse sostanzialmente si riducono all'aspetto economico concernente il mantenimento che la ricorrente ha chiesto per sé
e per i figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, non dovendosi disporre alcunché sull'affido.
Per quanto concerne l'assegno di mantenimento, che la ha chiesto per sé, come Pt_1
noto, a norma dell'art. 156 c.c., il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio, sempre che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (sulla questione, tra le tante, si veda Cass. sent. n. 12196/2017; sent. n. 16809/2019; sent. n. 5605/2020; sent. n.
4327/2022; sent. n. 13434/23).
Ne consegue che incombe sul coniuge richiedente l'onere di dimostrare l'assenza di redditi o, in presenza di propri redditi, il fatto che questi non consentano di avere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio.
Nel caso in esame, la ha riferito di poter contare su uno stipendio, come Pt_1
dipendente, di € 1.700,00 mensili ed ha chiesto che sia stabilito un assegno di mantenimento,
in suo favore, sul presupposto che il coniuge può godere di uno stipendio mensile ben superiore, pari ad € 4.200,00. Tuttavia, a sostegno delle proprie allegazioni, non ha articolato alcun mezzo di prova idoneo a dimostrare, anche soltanto in via indiziaria, il reddito del ed il CP_1
tenore di vita tenuto nel corso della vita matrimoniale;
non ha prodotto alcun documento e si è limitata ad articolare una prova orale del tutto inammissibile, in assenza di articolazione di
3 specifici capitoli di prova (“le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli art. 230 e 244 c.p.c. devono essere dedotte per articoli separati e specifici;
ne consegue l'inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può
essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d.
«lettura estrapolativa» nell'atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova» (Cass. 7 giugno 2011, n. 12292; v. altresì Cass. 31 ottobre 2007, n. 2201)”; cfr. Cass. ord. n. 27728/18).
In assenza di dimostrazione della sproporzione dei redditi e del tenore di vita in costanza di matrimonio, la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento deve essere inevitabilmente rigettata.
La ricorrente ha chiesto altresì che sia disposto l'obbligo, in capo al resistente, di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti e, in particolare, ha chiesto che sia stabilito un assegno di mantenimento pari a complessivi € 1.000,00. Al contempo, ha dedotto che i figli hanno ormai un'età ampiamente superiori ai diciotto anni.
Giova osservare in punto di diritto che “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio
curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è
neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di
specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà
particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr.
Cass. ord. n. 8630).
Dato che i figli delle parti hanno da tempo raggiunto la maggiore età, è onere della ricorrente richiedente dimostrare la loro non autosufficienza economica e, quindi, il presupposto per l'assegno di mantenimento. Come detto sopra, la ricorrente ha affermato che uno dei figli è impegnato negli studi universitari mentre l'altro non è occupato;
tuttavia, come
4 già osservato per l'altra domanda, a sostegno di quanto riferito, non ha allegato prova alcuna
(non ha prodotto documentazione ed ha articolato una prova testimoniale inammissibile per le ragioni spiegate sopra).
Ne discende che anche questa domanda deve essere rigettata.
In assenza di dimostrazione della non indipendenza economica dei figli, deve essere rigettata da ultimo anche la domanda di assegnazione della casa coniugale.
In considerazione del rigetto di tutte le domande inerenti le condizioni economiche di separazione e della contumacia della parte resistente, nulla deve essere disposto in materia di spese.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] , e di C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] ; C.F._2
- rigetta le altre domande di parte ricorrente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le
annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est.
5 dott. Alessandro Chiauzzi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 961 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 20 novembre 2024, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, via Madonna degli Angeli n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Scolavino, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
e
C.F. ), nato a [...] il 7 marzo Controparte_1 C.F._2
1959 e residente a [...],
resistente contumace;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi. Conclusioni: come da verbale di udienza del 20 novembre 2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1
personale dal resistente con cui ha contratto matrimonio concordatario il 24 Controparte_1
aprile 1995 in Chieti, in regime di separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati due figli:
, nato il [...] e attualmente disoccupato, e nato il Per_1 Persona_2
16 ottobre 2001, studente di medicina.
La ricorrente ha rappresentato che il rapporto matrimoniale si è progressivamente deteriorato a causa di atteggiamenti gravemente sprezzanti e di disinteresse mostrati dal marito nei confronti della famiglia, sia sul piano materiale che affettivo. Tale disinteresse si è acuito negli ultimi anni, culminando con l'abbandono del domicilio coniugale da parte del CP_1 che si è trasferito a Silvi Marina (TE) presso l'abitazione della sig.ra con Testimone_1
la quale intrattiene una relazione sentimentale stabile.
La ha evidenziato che il figlio vive con lei presso la casa coniugale Pt_1 Per_1
sita in Chieti, via Madonna degli Angeli n. 6, mentre il figlio risiede presso Persona_2
l'abitazione della zia materna in Corso Marrucino a Chieti, dove prosegue gli studi universitari.
La ricorrente lavora presso il Centro di Obesità dell'Ospedale di Chieti con uno stipendio mensile di circa € 1.700,00, mentre il resistente presta servizio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pescara, percependo un reddito mensile di circa € 4.200,00. La famiglia, fino al deterioramento dei rapporti, ha mantenuto un tenore di vita elevato, caratterizzato da frequenti vacanze in località di montagna.
Il ricorso evidenzia come il oltre ad aver abbandonato la casa familiare, abbia CP_1
trascurato le esigenze morali e materiali della moglie e dei figli, contribuendo in modo marginale al loro sostentamento. La ha tentato un approccio consensuale alla Pt_1
separazione, inviando una lettera raccomandata il 6 aprile 2023 per avviare un confronto, rimasta priva di riscontro.
Alla luce di tali circostanze, la ricorrente ha chiesto al Tribunale dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con assegnazione della casa coniugale sita in via Madonna degli Angeli
n. 6, dove continuerà a risiedere con il figlio;
disporsi un assegno, a titolo di Per_1
2 mantenimento dei figli non ancora economicamente autosufficienti, nella misura di € 500,00 mensili per ciascuno, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie;
disporsi un assegno di mantenimento, in favore della moglie, pari ad € 800,00 mensili.
Il resistente è rimasto contumace. Controparte_1
Tanto brevemente premesso in ordine alle posizioni delle parti, in riferimento alla domanda di separazione, essa va accolta. Infatti, dalle dichiarazioni della ricorrente, unitamente alla mancata costituzione del resistente, è emersa una grave ed irrecuperabile incompatibilità tra i coniugi. Emerge, quindi, l'impossibilità di proseguire la convivenza;
può evincersi, quindi, il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Passando alle questioni riguardanti le condizioni di separazione, esse sostanzialmente si riducono all'aspetto economico concernente il mantenimento che la ricorrente ha chiesto per sé
e per i figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, non dovendosi disporre alcunché sull'affido.
Per quanto concerne l'assegno di mantenimento, che la ha chiesto per sé, come Pt_1
noto, a norma dell'art. 156 c.c., il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio, sempre che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (sulla questione, tra le tante, si veda Cass. sent. n. 12196/2017; sent. n. 16809/2019; sent. n. 5605/2020; sent. n.
4327/2022; sent. n. 13434/23).
Ne consegue che incombe sul coniuge richiedente l'onere di dimostrare l'assenza di redditi o, in presenza di propri redditi, il fatto che questi non consentano di avere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio.
Nel caso in esame, la ha riferito di poter contare su uno stipendio, come Pt_1
dipendente, di € 1.700,00 mensili ed ha chiesto che sia stabilito un assegno di mantenimento,
in suo favore, sul presupposto che il coniuge può godere di uno stipendio mensile ben superiore, pari ad € 4.200,00. Tuttavia, a sostegno delle proprie allegazioni, non ha articolato alcun mezzo di prova idoneo a dimostrare, anche soltanto in via indiziaria, il reddito del ed il CP_1
tenore di vita tenuto nel corso della vita matrimoniale;
non ha prodotto alcun documento e si è limitata ad articolare una prova orale del tutto inammissibile, in assenza di articolazione di
3 specifici capitoli di prova (“le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli art. 230 e 244 c.p.c. devono essere dedotte per articoli separati e specifici;
ne consegue l'inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può
essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d.
«lettura estrapolativa» nell'atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova» (Cass. 7 giugno 2011, n. 12292; v. altresì Cass. 31 ottobre 2007, n. 2201)”; cfr. Cass. ord. n. 27728/18).
In assenza di dimostrazione della sproporzione dei redditi e del tenore di vita in costanza di matrimonio, la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento deve essere inevitabilmente rigettata.
La ricorrente ha chiesto altresì che sia disposto l'obbligo, in capo al resistente, di mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti e, in particolare, ha chiesto che sia stabilito un assegno di mantenimento pari a complessivi € 1.000,00. Al contempo, ha dedotto che i figli hanno ormai un'età ampiamente superiori ai diciotto anni.
Giova osservare in punto di diritto che “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio
curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è
neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di
specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà
particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr.
Cass. ord. n. 8630).
Dato che i figli delle parti hanno da tempo raggiunto la maggiore età, è onere della ricorrente richiedente dimostrare la loro non autosufficienza economica e, quindi, il presupposto per l'assegno di mantenimento. Come detto sopra, la ricorrente ha affermato che uno dei figli è impegnato negli studi universitari mentre l'altro non è occupato;
tuttavia, come
4 già osservato per l'altra domanda, a sostegno di quanto riferito, non ha allegato prova alcuna
(non ha prodotto documentazione ed ha articolato una prova testimoniale inammissibile per le ragioni spiegate sopra).
Ne discende che anche questa domanda deve essere rigettata.
In assenza di dimostrazione della non indipendenza economica dei figli, deve essere rigettata da ultimo anche la domanda di assegnazione della casa coniugale.
In considerazione del rigetto di tutte le domande inerenti le condizioni economiche di separazione e della contumacia della parte resistente, nulla deve essere disposto in materia di spese.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] , e di C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] ; C.F._2
- rigetta le altre domande di parte ricorrente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le
annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est.
5 dott. Alessandro Chiauzzi
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