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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/02/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2177/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CAVALIERE MAURIZIO ( , C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSATI Controparte_1 P.IVA_2
GABRIELLA ( , C.F._2 appellata
Conclusioni per «in via istruttoria, per Parte_1
l'ammissione della richiesta CTU e, nel merito, come in atto di appello», ossia
«voglia l'Ill.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda attrice e, per gli effetti: Nel merito: accertare e dichiarare che le somme indicate nei conti correnti per cui è causa non risultano corrette per i motivi indicati in narrativa, accertando conseguentemente le somme effettivamente risultanti a seguito del corretto calcolo del saldo dei c/c per cui è causa alla data di estinzione del conto per i motivi indicati in premessa e condannare conseguentemente la convenuta al pagamento delle somme che risulteranno dovute;
in via istruttoria disporsi la CTU richiesta nella memoria ex art. 183 VI
n. 2 cpc;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario»;
per «Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita, Controparte_1 omnibus contrariis reiectis, in tesi, nel merito: respingere l'appello promosso dalla società
[...]
in persona del Parte_2
l.r.p.t. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia n° 640/2022 del
06.07.2022, confermando integralmente la stessa sentenza impugnata, ovvero respingere tutte le domande avversarie perché inammissibili, generiche, infondate e non provate, per tutti i motivi indicati nel presente atto;
rinnovando, cautelativamente, le conclusioni già svolte in primo grado: nel merito: respingere tutte le domande avversarie perché inammissibili, generiche, infondate e non provate, per tutti i motivi indicati nel presente atto;
in ipotesi e nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. per tutti i diritti e ragioni di credito relativi al conto corrente n° 130253 (già n° 5119), qui in lite, con decorrenza dalla data di ogni annotazione dall'apertura del rapporto, 01.02.1988 fino al decennio anteriore la ricezione del primo atto interruttivo della prescrizione, ossia fino pag. 2/16 al 02.11.2007, come argomentato in atti. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze di causa, rimborso forfettario ex art. 2 d.m. 55/14 e oneri di legge di entrambi i gradi di giudizio».
Rilevato
(nel prosieguo ha impugnato la Parte_1 Pt_1 sentenza del Tribunale di Pistoia n. 640 2022, che ha rigettato la domanda di condanna alla ripetizione, ex art. 2033 c.c., dei versamenti effettuati sul conto n. 130253 (già n. 3466580 e n. 511955) – intercorso con
[...]
poi divenuta (nel prosieguo Controparte_2 Controparte_1
Contr
) – a copertura degli addebiti di cui lamentava l'illegittimità per interessi ultralegali e anatocistici, commissione di massimo scoperto (c.m.s.), modifiche unilateralmente poste in essere dalla banca, antergazione e postergazione fittizia della valuta e usurarietà degli interessi.
Il Tribunale ha ritenuto che l'attore non avesse provato l'avvenuto pagamento delle somme, in quanto, pur avendo depositato il contratto di apertura del conto corrente, non aveva prodotto «la serie integrale degli estratti conto dall'apertura – risalente al 1988 – sino alla chiusura nell'anno
2011», rilevando la mancanza integrale degli estratti conto dall'apertura sino all'anno 1998 e di quelli dal 2001 e al 2002, oltre alla lacunosità di quelli relativi al 1999, al 2000 e dal 2003 al 2007.
Ha quindi considerato che, rispetto alla complessiva durata del rapporto di 24 anni, non fosse stata esibita alcuna documentazione per tredici anni di svolgimento e solo parzialmente in relazione ai restanti sette anni, risultando invece completa solamente quanto agli ultimi quattro. Di conseguenza, ha ritenuto impossibile la ricostruzione del saldo.
Ha poi rigettato la richiesta attorea di emissione di ordine di esibizione nei confronti della banca rispetto alla documentazione mancante, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. A tal proposito, ha rilevato che il correntista aveva avanzato, con missiva del 5 aprile 2018, la richiesta alla banca di copia della stessa documentazione ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 (testo pag. 3/16 unico bancario, nel prosieguo t.u.b.), e che tale disposizione obbliga la banca alla consegna solo di quella formata nel decennio precedente alla richiesta, nella quale non rientrava quella domandata dall'attore, risalente a epoca precedente.
Le spese di lite sono state poste a carico di in applicazione del Pt_1 principio di soccombenza.
Avverso tale decisione quest'ultima ha interposto appello, facendo valere, con l'unico motivo di censura, l'«errata applicazione delle norme in materia di riparto dell'onere della prova e errata decisione sull'ammissione della ctu».
Contr Si è costituito , protestando l'infondatezza del gravame.
All'esito dell'udienza del 12 novembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 14 novembre 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con il primo e unico motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale abbia considerato «l'assenza di adeguata documentazione per ricostruire le illegittimità del conto corrente». Sostiene che la propria perizia di parte conteneva «la piena trascrizione dei dati relativi agli estratti conto in questione», con l'indicazione dei numeri debitori e degli importi addebitati, indicazioni che non sarebbero state contestate e sarebbero quindi «sufficienti per svolgere la perizia» d'ufficio richiesta. Inoltre, «tali numeri, […] sono ricavati dagli scalari […] tutti regolarmente depositati in serie completa dall'1.1.03». Afferma poi che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
«l'assenza di parte della sequenza documentale degli estratti conto e dei contratti non impedisce lo svolgimento della CTU, dovendo la medesima svolgersi sulla documentazione in atti». Assume altresì che il giudice possa pag. 4/16 «integrare la prova offerta dal correntista […] pure con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU». Sostiene, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, in quanto il rapporto sarebbe affidato, come dimostrerebbe il relativo contratto e come indicato dagli estratti conto, nei quali sarebbero contabilizzati «addebiti entro fido e extra fido, nonché le spese di revisione fido o l'addebito per spese conto affidato, voci presenti fin dal 2003»; pertanto dovrebbe presumersi che le rimesse fossero ripristinatorie e la concreta verifica di ciò andrebbe effettuata raffrontando il limite del fido con il saldo ricalcolato depurato delle annotazioni illegittime, e non con il saldo risultante dagli estratti conto formati dalla banca. Ripropone infine la domanda di accertamento della nullità delle seguenti clausole contrattuali: a) interessi ultralegali, essendo indeterminata la misura perché prevista secondo «gli usi su piazza»; b) modifiche unilateralmente poste in essere dalla banca, per mancanza di
«prova della comunicazione al correntista»; c) interessi anatocistici, per «la diversa periodicità fra interessi attivi e passivi prevista nel contratto» e per l'invalidità dell'adeguamento alla delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000, stante la mancanza dell'approvazione per scritto del correntista, necessaria, trattandosi di peggioramento delle condizioni contrattuali;
d) c.m.s., per la mera indicazione della percentuale e della periodicità «che in nulla differenzierebbero la commissione dagli interessi, facendone venir meno la causa».
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
In tema di onere della prova degli addebiti su conto corrente bancario, la Corte di cassazione ha affermato che, « [n]ei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture pag. 5/16 contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti» (Cass. n. 37800 del
2022, in massima;
nello stesso senso, Cass. n. 35979 del 2022, in motivazione, e Cass. n. 1763 del 2024, in massima).
Pertanto, la produzione soltanto parziale degli estratti conto comprovanti gli addebiti e i versamenti di cui l'attore domanda, rispettivamente, l'accertamento dell'illegittimità e la condanna alla ripetizione, non può costituire la ragione del suo rigetto.
Tanto considerato, va trattata la domanda di accertamento della nullità di plurime clausole contrattuali – riproposta quale conseguenza dell'accoglimento del gravame – con esclusione delle doglianze relative all'accertamento di usurarietà degli interessi e di nullità correlata all'antergazione e postergazione delle valute, non oggetto di riproposizione.
La domanda, così perimetrata, è fondata nei limiti che seguono.
Occorre anzitutto considerare che il conto è stato estinto il 30 settembre
2011, come dimostra l'estratto conto del terzo trimestre di tale anno – il più recente tra quelli disponili in atti – nel quale è indicato, alla predetta data, il
«saldo finale» per l'importo di euro «0,00», quale risultato delle annotazioni immediatamente precedenti di «azzeramento saldo», per euro 336,37, e di
«competenze ad estinzione» di euro 90,24.
Va poi rilevato che sono stati prodotti in giudizio, tanto dall'attrice quanto dal convenuto, il contratto di apertura del conto corrente del 1° febbraio 1988 (doc. 2 fasc. di primo grado e doc. 3 e 3a fasc. di primo Pt_1
Contr grado ), e altro documento contrattuale del 18 novembre 1992, con il quale sono state modificate le precedenti pattuizioni (doc. 3b fasc. di primo Contr grado ).
pag. 6/16 Il medesimo correntista ha altresì prodotto estratti conto riferiti al periodo compreso tra il primo trimestre 1999 (pag. 1 del file telematico depositato come doc.
4.1 fasc. di primo grado) a quello di chiusura, del Pt_1 terzo trimestre 2011 (pag. 31 del file telematico depositato come doc. 4.6 ibidem), omettendo la produzione degli estratti di vari trimestri intermedi.
Quanto al contratto del 18 novembre 1992, esso è disciplinato dalla legge n. 154 del 1992 – entrata in vigore il 10 marzo 1992, successivamente abrogata e confluita nel t.u.b. – che all'art. 4 prevede: «[i] contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora».
Tale disposizione non è stata rispettata, in quanto il contratto contiene unicamente la disciplina giuridica del rapporto, non anche le condizioni economiche applicabili. Sul punto lo stesso reca soltanto riferimenti alle
«condizioni di tasso e di valuta», prevedendo il potere arbitrario degli «Organi Contr Amministrativi» della – oggi – di stabilire Controparte_2 periodicamente il costo a carico per il cliente, previsione pertanto manifestamente indeterminata. Nessuna altra voce di costo è considerata.
Va inoltre rilevato che in tale documento contrattuale è indicato che la sua stipula «sostituisce quella rilasciata in data 01/02/1988 senza che ciò comporti novazione del rapporto».
Tuttavia, anche quest'ultima convenzione contiene soltanto le
«condizioni di tasso e di valuta» prevedendo – con clausola avente lo stesso tenore letterale di quella nel contratto del 1992 – il potere arbitrario degli
«Organi Amministrativi» della banca di fissare il costo per il cliente.
pag. 7/16 La mancanza di forma scritta determina la nullità delle relative pattuizioni, nonostante la stipula di detto contratto del 1988 sia precedente alla citata legge n. 154 del 1992.
Infatti, la pattuizione degli interessi era comunque retta dall'art. 1284, terzo comma, c.c., secondo cui «[g]li interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale».
L'importo di tutte le annotazioni deve essere quindi in tale misura ricalcolato.
Non è invece applicabile il meccanismo di sostituzione previsto dall'art. 5 della legge n. 154 del 1992, nemmeno per la frazione di rapporto che ha avuto svolgimento dopo la sua entrata in vigore. Ciò in ossequio al principio espresso dalla Corte di cassazione, secondo cui «[i]n base all'art. 161, comma
6, t.u.b., i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.
385/1993 restano regolati dalle norme anteriori. Secondo quanto ritenuto in più occasioni da questa Corte, poi, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della l. n. 154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 t.u.b. non sono retroattive […], e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore (Cass. 31 dicembre 2019, n. 34740; Cass. 1° marzo
2007, n. 4853; Cass. 21 dicembre 2005, n. 28302; cfr. pure, più di recente,
Cass. 13 giugno 2022, n. 23872, e Cass. 19 luglio 2021, n. 20625, non massimate in CED).
Le considerazioni che precedono conducono all'assorbimento della domanda di accertamento dell'illegittimità delle eventuali modifiche unilateralmente poste in essere dalla banca al tasso d'interesse, asseritamente in violazione dell'art. 118 t.u.b., in ragione della necessaria applicazione del saggio legale.
pag. 8/16 Vanno poi eliminati gli addebiti per c.m.s., in quanto la loro pattuizione, per il periodo successivo all'entrata in vigore della citata legge n. 154 del
1992 avrebbe dovuto avvenire per iscritto.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità «“le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano degli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte, rispettivamente, con la L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4 poi trasfuso nel D.Lgs. 1° settembre 1983, n.
385, art. 117 e con la L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 4), non sono retroattive,
e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia ex nunc, rilevabile solo su eccezione di parte” (Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140)». (Cass. n. 6550 del 2013, in motivazione;
nello stesso senso Cass. n. 17150 del 2016 e Cass. 3181 del
2008).
La mancata loro pattuizione in forma scritta ne determina la sopravvenuta inefficacia per il periodo successivo alla legge n. 154 del 1992.
Anche gli addebiti per anatocismo sono illegittimi per nullità della relativa stipula.
Con riferimento al periodo precedente all'entrata in vigore della delibera
C.i.c.r. del 9 febbraio 2000 – che ha dato attuazione all'art. 120 t.u.b., come modificato dal d.lgs n. 342 del 1999 – va rilevato che la pratica anatocistica è stata pattuita nell'art. 7 delle «norme che regolano i conti correnti di corrispondenze servizi connessi», documento allegato al contratto del 1988.
Esso prevede una capitalizzazione annuale per gli interessi attivi (il comma
1, stabilisce che «i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente
[…] a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese») e la periodicità trimestrale rispetto a quelli passivi (secondo il comma 2, «i conti che risultino, anche saltuariamente,
pag. 9/16 debitori vengono invece chiusi […] trimestralmente […] applicando gli interessi dovuti dal Correntista»).
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel senso che «la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi (Cass. n. 2374 del 1999, il cui principio è stato confermato dalla giurisprudenza successiva, ex multis, Cass., sez. un., n. 21095 del 2004; di recente, Cass. n. 26867 del 2024).
Quanto al periodo successivo all'entrata in vigore della predetta delibera Contr C.i.c.r. del 9 febbraio 2000, va disattesa la tesi di secondo cui tale voce di costo sarebbe divenuta legittima per essere stata introdotta – con pari periodicità trimestrale – con la pubblicazione dell'avviso di modifica delle condizioni contrattuali sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2000 Contr (doc. 7, fasc. di primo grado ).
Il Collegio non ignora che la Corte di cassazione, in due recenti decisioni, ha affermato il principio di diritto secondo cui «[la] condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece […] tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione»
(Cass. 5054 del 2024 e n. 5064 del 2024, in motivazione), e che, in seguito a tali decisioni, ha disposto, in altra causa, la trattazione in pubblica udienza della questione – ritenuta «di particolare rilevanza» – con l'ordinanza n. 8639 del 2024.
Tuttavia, questo Collegio ritiene di fare applicazione dell'orientamento meno recente e ampiamente consolidato, secondo cui occorre una pag. 10/16 pattuizione scritta per introdurre legittimamente la pratica anatocistica nei casi come quello in esame, per le ragioni a supporto di tale orientamento, indicate nella sentenza n. 9140 del 2020, che è opportuno riassumere: «la delibera CICR del 9 febbraio 2000 è stata emanata prima che fosse dichiarata l'incostituzionalità della previsione, contenuta nell'art. 25, comma
3, d.lgs. n. 342/1999, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa. […] La pronuncia di incostituzionalità ha investito, così, il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera del 9 febbraio 2000 e non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime […]. La delibera è anteriore alla sentenza di incostituzionalità e si colloca in un quadro storico contrassegnato dal dato della conformità al diritto (giusta la sanatoria disposta dall'art. 25, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 342/1998) delle clausole anatocistiche, che dunque presuppone. In ragione della pronuncia di incostituzionalità le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR non possono che considerarsi nulle: […] È quindi alla nullità delle clausole anatocistiche che bisogna guardare quando si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera. È, invece, incongruo ritenere che il CICR, con la disposizione in esame, abbia inteso far riferimento alla mera applicazione delle predette clausole, indipendentemente dalla validità ed efficacia delle medesime […] e ciò perché […], la delibera venne ad esistenza quando le clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente, in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima». Pertanto, la tesi secondo cui il peggioramento delle condizioni contrattuali vada rapportato alla nullità della clausola anatocistica «finisce del resto per conferire rilevanza a un dato – l'esecuzione della disposizione negoziale nulla – che è
pag. 11/16 normalmente, salve le note eccezioni (ad es.: artt. 590, 799, 2126 c.c.), sprovvisto di rilevanza giuridica e che, nella specie, in quanto confliggente col principio di natura generale per cui la pattuizione nulla è priva di ogni efficacia, la delibera del CICR non avrebbe potuto nemmeno autonomamente introdurre». Di conseguenza, «in mancanza di una clausola, valida, che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il criterio della pari periodicità, di cui all'art. 2, comma 2, della delibera, sia favorevole o sfavorevole per il correntista. [… Ciò] implica che le parti potessero applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della delibera CICR. […] Rileva […] la sostanziale assimilabilità tra due fattispecie: quella della stipula di un contratto di conto corrente che le parti intendano munire di una clausola anatocistica e quella dell'inserzione di una tale clausola in un contratto vecchio che ne sia privo (per la nullità della relativa pattuizione). In entrambi i casi è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità».
Nel caso in esame, quindi, la banca non era abilitata a introdurre la clausola anatocistica tramite pubblicazione dell'adeguamento delle condizioni contrattuali in Gazzetta Ufficiale e comunicazione al cliente, essendo invece necessaria la pattuizione per iscritto di tale voce di costo che, in difetto, è nulla, così come conseguentemente sono illegittimi i relativi addebiti effettuati sul conto in esame.
2. Tanto considerato, va trattata l'eccezione di prescrizione, Contr assorbita in primo grado e riproposta da in appello con riferimento ai versamenti effettuati prima del 2 novembre 2007, data corrispondente al decennio precedente al deposito della domanda di mediazione obbligatoria, che ha interrotto la prescrizione.
L'eccezione è fondata nei limiti che seguono.
pag. 12/16 Va in primo luogo rammento che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte
(Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895), e, in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660)» (ex ceteris, Cass. n. 33334 del 2022, in motivazione;
nello stesso senso, Corte d'appello di Firenze n. 235 del 2025, n. 1011 del
2024, n. 926 del 2024 e n. 757 del 2024).
Va poi ricordato che, ancora secondo la giurisprudenza di legittimità, il correntista ha «la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della
Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da pag. 13/16 parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione» (Cass. n. 2338 del 2024, in massima).
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario «non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass.
28 luglio 1999, n 8160) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (Cass. 5 dicembre 1992, n. 12947)»
(Cass. n. 34997 del 2023, in massima).
Inoltre, «l'onere probatorio gravante sul correntista, in quanto volto a distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, comprende anche la indicazione del limite dell'affidamento concesso dalla banca, essendo tale limite indispensabile ai fini della distinzione in concreto, atteso che hanno carattere ripristinatorio le rimesse effettuate allorché il saldo passivo non superava il limite del fido e carattere solutorio le altre» (Cass. n. 30670 del
2023, in motivazione, nonché Corte d'appello di Firenze n. 679 del 2024, cit., in motivazione).
Nel caso in esame il conto corrente è affidato dal 3 ottobre 2003, data di stipula del contratto di affidamento prodotto in giudizio (doc. non numerato, allegato alla prima memoria ex 183 c.p.c. di . Pt_1
Il relativo documento – sottoscritto dal rappresentante della e Pt_1
“vistato” dal funzionario della banca – prevede: «prendo/Prendiamo atto che, in conformità agli accordi prestabiliti, mi/ci avete concesso un'apertura di credito fino alla concorrenza massima di Euro 125.000,00 […] con scadenza pag. 14/16 a revoca utilizzabile sul conto corrente intestata a Parte_1
, con specificazione che tale limite va inteso «promiscuo smobilizzo
[...] titoli euro 75.000,00» e «apertura di c/c a revoca euro 50.000,00».
Non risulta alcun affidamento fino a tale momento, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, in quanto l'esistenza della relativa pattuizione per fatti concludenti non può essere tratta dagli elementi disponibili in giudizio.
Va in primo luogo rilevato che contraddittoriamente sostiene che Pt_1 il medesimo affidamento, per il periodo precedente del 2003, sarebbe dimostrato dalla «chiara indicazione di addebiti entro fido e extra fido, nonché le spese di revisione fido o l'addebito per spese conto affidato, voci presenti fin dal 2003». È palese che la presenza di tali addebiti è idonea a dimostrare l'effettuazione di un servizio bancario in controprestazione solo rispetto al medesimo periodo, essendo naturalmente a esso correlato il sostenimento del costo da parte del correntista, mentre ne dimostrano l'insussistenza con riferimento al periodo precedente.
Inoltre, l'indicazione di differenti tassi di interesse «entro fido e extra fido» è smentita dalla lettura degli estratti conto, dai quali invece emerge genericamente la dicitura «interessi a debito», differenziati solo per «periodo».
Quanto ai report della Centrale rischi della Banca d'Italia, essi sono irrilevanti, in quanto non coprono il periodo tra il 1999, momento più risalente di produzione degli estratti conto, e il 2003, anno di stipula per iscritto dell'affidamento. Gli stessi report riguardano invece soltanto gli anni precedenti, ossia dal gennaio 1989 al novembre 1995 (5.2 fasc. di primo grado e quelli successivi, tra il gennaio 2006 e il dicembre 2011 (doc. Pt_1
5.1). Essi, quindi, non forniscono alcun elemento a supporto della tesi del correntista.
Pertanto, il conto risulta affidato soltanto dal 3 ottobre 2003.
pag. 15/16 In conclusione, sono nulle le clausole per interessi – dovendosi ricalcolare i relativi importi per interessi in misura legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c. – quelle per anatocismo e per c.m.s., i cui addebiti vanno eliminati dal ricalcolo del saldo per tutto il periodo in cui il correntista ha documentato lo svolgimento del rapporto, ossia dal primo trimestre 1999.
Va poi accolta l'eccezione di prescrizione con riferimento a tutti i versamenti effettuati prima del 3 ottobre 2003 e – limitatamente a quelli aventi natura solutoria – effettuati tra tale data e il 2 novembre 2007.
La causa va rimessa sul ruolo per l'espletamento di c.t.u. contabile diretta a determinare gli addebiti illegittimi e il saldo finale, secondo i predetti criteri.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'unico motivo l'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 640 del 2022 del Parte_1
Tribunale di Pistoia, accerta l'illegittimità degli addebiti per interessi a tasso ultralegale, commissione di massimo scoperto e anatocismo, nei sensi di cui in motivazione;
2. accoglie l'eccezione di prescrizione sollevata da nei limiti di CP_1 cui in motivazione;
3. rimette la causa in istruzione con separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
25 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 16/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CAVALIERE MAURIZIO ( , C.F._1 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSATI Controparte_1 P.IVA_2
GABRIELLA ( , C.F._2 appellata
Conclusioni per «in via istruttoria, per Parte_1
l'ammissione della richiesta CTU e, nel merito, come in atto di appello», ossia
«voglia l'Ill.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda attrice e, per gli effetti: Nel merito: accertare e dichiarare che le somme indicate nei conti correnti per cui è causa non risultano corrette per i motivi indicati in narrativa, accertando conseguentemente le somme effettivamente risultanti a seguito del corretto calcolo del saldo dei c/c per cui è causa alla data di estinzione del conto per i motivi indicati in premessa e condannare conseguentemente la convenuta al pagamento delle somme che risulteranno dovute;
in via istruttoria disporsi la CTU richiesta nella memoria ex art. 183 VI
n. 2 cpc;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario»;
per «Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita, Controparte_1 omnibus contrariis reiectis, in tesi, nel merito: respingere l'appello promosso dalla società
[...]
in persona del Parte_2
l.r.p.t. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia n° 640/2022 del
06.07.2022, confermando integralmente la stessa sentenza impugnata, ovvero respingere tutte le domande avversarie perché inammissibili, generiche, infondate e non provate, per tutti i motivi indicati nel presente atto;
rinnovando, cautelativamente, le conclusioni già svolte in primo grado: nel merito: respingere tutte le domande avversarie perché inammissibili, generiche, infondate e non provate, per tutti i motivi indicati nel presente atto;
in ipotesi e nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. per tutti i diritti e ragioni di credito relativi al conto corrente n° 130253 (già n° 5119), qui in lite, con decorrenza dalla data di ogni annotazione dall'apertura del rapporto, 01.02.1988 fino al decennio anteriore la ricezione del primo atto interruttivo della prescrizione, ossia fino pag. 2/16 al 02.11.2007, come argomentato in atti. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze di causa, rimborso forfettario ex art. 2 d.m. 55/14 e oneri di legge di entrambi i gradi di giudizio».
Rilevato
(nel prosieguo ha impugnato la Parte_1 Pt_1 sentenza del Tribunale di Pistoia n. 640 2022, che ha rigettato la domanda di condanna alla ripetizione, ex art. 2033 c.c., dei versamenti effettuati sul conto n. 130253 (già n. 3466580 e n. 511955) – intercorso con
[...]
poi divenuta (nel prosieguo Controparte_2 Controparte_1
Contr
) – a copertura degli addebiti di cui lamentava l'illegittimità per interessi ultralegali e anatocistici, commissione di massimo scoperto (c.m.s.), modifiche unilateralmente poste in essere dalla banca, antergazione e postergazione fittizia della valuta e usurarietà degli interessi.
Il Tribunale ha ritenuto che l'attore non avesse provato l'avvenuto pagamento delle somme, in quanto, pur avendo depositato il contratto di apertura del conto corrente, non aveva prodotto «la serie integrale degli estratti conto dall'apertura – risalente al 1988 – sino alla chiusura nell'anno
2011», rilevando la mancanza integrale degli estratti conto dall'apertura sino all'anno 1998 e di quelli dal 2001 e al 2002, oltre alla lacunosità di quelli relativi al 1999, al 2000 e dal 2003 al 2007.
Ha quindi considerato che, rispetto alla complessiva durata del rapporto di 24 anni, non fosse stata esibita alcuna documentazione per tredici anni di svolgimento e solo parzialmente in relazione ai restanti sette anni, risultando invece completa solamente quanto agli ultimi quattro. Di conseguenza, ha ritenuto impossibile la ricostruzione del saldo.
Ha poi rigettato la richiesta attorea di emissione di ordine di esibizione nei confronti della banca rispetto alla documentazione mancante, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. A tal proposito, ha rilevato che il correntista aveva avanzato, con missiva del 5 aprile 2018, la richiesta alla banca di copia della stessa documentazione ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 (testo pag. 3/16 unico bancario, nel prosieguo t.u.b.), e che tale disposizione obbliga la banca alla consegna solo di quella formata nel decennio precedente alla richiesta, nella quale non rientrava quella domandata dall'attore, risalente a epoca precedente.
Le spese di lite sono state poste a carico di in applicazione del Pt_1 principio di soccombenza.
Avverso tale decisione quest'ultima ha interposto appello, facendo valere, con l'unico motivo di censura, l'«errata applicazione delle norme in materia di riparto dell'onere della prova e errata decisione sull'ammissione della ctu».
Contr Si è costituito , protestando l'infondatezza del gravame.
All'esito dell'udienza del 12 novembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 14 novembre 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con il primo e unico motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale abbia considerato «l'assenza di adeguata documentazione per ricostruire le illegittimità del conto corrente». Sostiene che la propria perizia di parte conteneva «la piena trascrizione dei dati relativi agli estratti conto in questione», con l'indicazione dei numeri debitori e degli importi addebitati, indicazioni che non sarebbero state contestate e sarebbero quindi «sufficienti per svolgere la perizia» d'ufficio richiesta. Inoltre, «tali numeri, […] sono ricavati dagli scalari […] tutti regolarmente depositati in serie completa dall'1.1.03». Afferma poi che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
«l'assenza di parte della sequenza documentale degli estratti conto e dei contratti non impedisce lo svolgimento della CTU, dovendo la medesima svolgersi sulla documentazione in atti». Assume altresì che il giudice possa pag. 4/16 «integrare la prova offerta dal correntista […] pure con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU». Sostiene, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, in quanto il rapporto sarebbe affidato, come dimostrerebbe il relativo contratto e come indicato dagli estratti conto, nei quali sarebbero contabilizzati «addebiti entro fido e extra fido, nonché le spese di revisione fido o l'addebito per spese conto affidato, voci presenti fin dal 2003»; pertanto dovrebbe presumersi che le rimesse fossero ripristinatorie e la concreta verifica di ciò andrebbe effettuata raffrontando il limite del fido con il saldo ricalcolato depurato delle annotazioni illegittime, e non con il saldo risultante dagli estratti conto formati dalla banca. Ripropone infine la domanda di accertamento della nullità delle seguenti clausole contrattuali: a) interessi ultralegali, essendo indeterminata la misura perché prevista secondo «gli usi su piazza»; b) modifiche unilateralmente poste in essere dalla banca, per mancanza di
«prova della comunicazione al correntista»; c) interessi anatocistici, per «la diversa periodicità fra interessi attivi e passivi prevista nel contratto» e per l'invalidità dell'adeguamento alla delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000, stante la mancanza dell'approvazione per scritto del correntista, necessaria, trattandosi di peggioramento delle condizioni contrattuali;
d) c.m.s., per la mera indicazione della percentuale e della periodicità «che in nulla differenzierebbero la commissione dagli interessi, facendone venir meno la causa».
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
In tema di onere della prova degli addebiti su conto corrente bancario, la Corte di cassazione ha affermato che, « [n]ei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture pag. 5/16 contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti» (Cass. n. 37800 del
2022, in massima;
nello stesso senso, Cass. n. 35979 del 2022, in motivazione, e Cass. n. 1763 del 2024, in massima).
Pertanto, la produzione soltanto parziale degli estratti conto comprovanti gli addebiti e i versamenti di cui l'attore domanda, rispettivamente, l'accertamento dell'illegittimità e la condanna alla ripetizione, non può costituire la ragione del suo rigetto.
Tanto considerato, va trattata la domanda di accertamento della nullità di plurime clausole contrattuali – riproposta quale conseguenza dell'accoglimento del gravame – con esclusione delle doglianze relative all'accertamento di usurarietà degli interessi e di nullità correlata all'antergazione e postergazione delle valute, non oggetto di riproposizione.
La domanda, così perimetrata, è fondata nei limiti che seguono.
Occorre anzitutto considerare che il conto è stato estinto il 30 settembre
2011, come dimostra l'estratto conto del terzo trimestre di tale anno – il più recente tra quelli disponili in atti – nel quale è indicato, alla predetta data, il
«saldo finale» per l'importo di euro «0,00», quale risultato delle annotazioni immediatamente precedenti di «azzeramento saldo», per euro 336,37, e di
«competenze ad estinzione» di euro 90,24.
Va poi rilevato che sono stati prodotti in giudizio, tanto dall'attrice quanto dal convenuto, il contratto di apertura del conto corrente del 1° febbraio 1988 (doc. 2 fasc. di primo grado e doc. 3 e 3a fasc. di primo Pt_1
Contr grado ), e altro documento contrattuale del 18 novembre 1992, con il quale sono state modificate le precedenti pattuizioni (doc. 3b fasc. di primo Contr grado ).
pag. 6/16 Il medesimo correntista ha altresì prodotto estratti conto riferiti al periodo compreso tra il primo trimestre 1999 (pag. 1 del file telematico depositato come doc.
4.1 fasc. di primo grado) a quello di chiusura, del Pt_1 terzo trimestre 2011 (pag. 31 del file telematico depositato come doc. 4.6 ibidem), omettendo la produzione degli estratti di vari trimestri intermedi.
Quanto al contratto del 18 novembre 1992, esso è disciplinato dalla legge n. 154 del 1992 – entrata in vigore il 10 marzo 1992, successivamente abrogata e confluita nel t.u.b. – che all'art. 4 prevede: «[i] contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora».
Tale disposizione non è stata rispettata, in quanto il contratto contiene unicamente la disciplina giuridica del rapporto, non anche le condizioni economiche applicabili. Sul punto lo stesso reca soltanto riferimenti alle
«condizioni di tasso e di valuta», prevedendo il potere arbitrario degli «Organi Contr Amministrativi» della – oggi – di stabilire Controparte_2 periodicamente il costo a carico per il cliente, previsione pertanto manifestamente indeterminata. Nessuna altra voce di costo è considerata.
Va inoltre rilevato che in tale documento contrattuale è indicato che la sua stipula «sostituisce quella rilasciata in data 01/02/1988 senza che ciò comporti novazione del rapporto».
Tuttavia, anche quest'ultima convenzione contiene soltanto le
«condizioni di tasso e di valuta» prevedendo – con clausola avente lo stesso tenore letterale di quella nel contratto del 1992 – il potere arbitrario degli
«Organi Amministrativi» della banca di fissare il costo per il cliente.
pag. 7/16 La mancanza di forma scritta determina la nullità delle relative pattuizioni, nonostante la stipula di detto contratto del 1988 sia precedente alla citata legge n. 154 del 1992.
Infatti, la pattuizione degli interessi era comunque retta dall'art. 1284, terzo comma, c.c., secondo cui «[g]li interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale».
L'importo di tutte le annotazioni deve essere quindi in tale misura ricalcolato.
Non è invece applicabile il meccanismo di sostituzione previsto dall'art. 5 della legge n. 154 del 1992, nemmeno per la frazione di rapporto che ha avuto svolgimento dopo la sua entrata in vigore. Ciò in ossequio al principio espresso dalla Corte di cassazione, secondo cui «[i]n base all'art. 161, comma
6, t.u.b., i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.
385/1993 restano regolati dalle norme anteriori. Secondo quanto ritenuto in più occasioni da questa Corte, poi, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della l. n. 154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 t.u.b. non sono retroattive […], e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore (Cass. 31 dicembre 2019, n. 34740; Cass. 1° marzo
2007, n. 4853; Cass. 21 dicembre 2005, n. 28302; cfr. pure, più di recente,
Cass. 13 giugno 2022, n. 23872, e Cass. 19 luglio 2021, n. 20625, non massimate in CED).
Le considerazioni che precedono conducono all'assorbimento della domanda di accertamento dell'illegittimità delle eventuali modifiche unilateralmente poste in essere dalla banca al tasso d'interesse, asseritamente in violazione dell'art. 118 t.u.b., in ragione della necessaria applicazione del saggio legale.
pag. 8/16 Vanno poi eliminati gli addebiti per c.m.s., in quanto la loro pattuizione, per il periodo successivo all'entrata in vigore della citata legge n. 154 del
1992 avrebbe dovuto avvenire per iscritto.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità «“le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano degli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte, rispettivamente, con la L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4 poi trasfuso nel D.Lgs. 1° settembre 1983, n.
385, art. 117 e con la L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 4), non sono retroattive,
e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia ex nunc, rilevabile solo su eccezione di parte” (Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140)». (Cass. n. 6550 del 2013, in motivazione;
nello stesso senso Cass. n. 17150 del 2016 e Cass. 3181 del
2008).
La mancata loro pattuizione in forma scritta ne determina la sopravvenuta inefficacia per il periodo successivo alla legge n. 154 del 1992.
Anche gli addebiti per anatocismo sono illegittimi per nullità della relativa stipula.
Con riferimento al periodo precedente all'entrata in vigore della delibera
C.i.c.r. del 9 febbraio 2000 – che ha dato attuazione all'art. 120 t.u.b., come modificato dal d.lgs n. 342 del 1999 – va rilevato che la pratica anatocistica è stata pattuita nell'art. 7 delle «norme che regolano i conti correnti di corrispondenze servizi connessi», documento allegato al contratto del 1988.
Esso prevede una capitalizzazione annuale per gli interessi attivi (il comma
1, stabilisce che «i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente
[…] a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese») e la periodicità trimestrale rispetto a quelli passivi (secondo il comma 2, «i conti che risultino, anche saltuariamente,
pag. 9/16 debitori vengono invece chiusi […] trimestralmente […] applicando gli interessi dovuti dal Correntista»).
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel senso che «la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi (Cass. n. 2374 del 1999, il cui principio è stato confermato dalla giurisprudenza successiva, ex multis, Cass., sez. un., n. 21095 del 2004; di recente, Cass. n. 26867 del 2024).
Quanto al periodo successivo all'entrata in vigore della predetta delibera Contr C.i.c.r. del 9 febbraio 2000, va disattesa la tesi di secondo cui tale voce di costo sarebbe divenuta legittima per essere stata introdotta – con pari periodicità trimestrale – con la pubblicazione dell'avviso di modifica delle condizioni contrattuali sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2000 Contr (doc. 7, fasc. di primo grado ).
Il Collegio non ignora che la Corte di cassazione, in due recenti decisioni, ha affermato il principio di diritto secondo cui «[la] condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece […] tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione»
(Cass. 5054 del 2024 e n. 5064 del 2024, in motivazione), e che, in seguito a tali decisioni, ha disposto, in altra causa, la trattazione in pubblica udienza della questione – ritenuta «di particolare rilevanza» – con l'ordinanza n. 8639 del 2024.
Tuttavia, questo Collegio ritiene di fare applicazione dell'orientamento meno recente e ampiamente consolidato, secondo cui occorre una pag. 10/16 pattuizione scritta per introdurre legittimamente la pratica anatocistica nei casi come quello in esame, per le ragioni a supporto di tale orientamento, indicate nella sentenza n. 9140 del 2020, che è opportuno riassumere: «la delibera CICR del 9 febbraio 2000 è stata emanata prima che fosse dichiarata l'incostituzionalità della previsione, contenuta nell'art. 25, comma
3, d.lgs. n. 342/1999, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa. […] La pronuncia di incostituzionalità ha investito, così, il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera del 9 febbraio 2000 e non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime […]. La delibera è anteriore alla sentenza di incostituzionalità e si colloca in un quadro storico contrassegnato dal dato della conformità al diritto (giusta la sanatoria disposta dall'art. 25, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 342/1998) delle clausole anatocistiche, che dunque presuppone. In ragione della pronuncia di incostituzionalità le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR non possono che considerarsi nulle: […] È quindi alla nullità delle clausole anatocistiche che bisogna guardare quando si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera. È, invece, incongruo ritenere che il CICR, con la disposizione in esame, abbia inteso far riferimento alla mera applicazione delle predette clausole, indipendentemente dalla validità ed efficacia delle medesime […] e ciò perché […], la delibera venne ad esistenza quando le clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente, in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima». Pertanto, la tesi secondo cui il peggioramento delle condizioni contrattuali vada rapportato alla nullità della clausola anatocistica «finisce del resto per conferire rilevanza a un dato – l'esecuzione della disposizione negoziale nulla – che è
pag. 11/16 normalmente, salve le note eccezioni (ad es.: artt. 590, 799, 2126 c.c.), sprovvisto di rilevanza giuridica e che, nella specie, in quanto confliggente col principio di natura generale per cui la pattuizione nulla è priva di ogni efficacia, la delibera del CICR non avrebbe potuto nemmeno autonomamente introdurre». Di conseguenza, «in mancanza di una clausola, valida, che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il criterio della pari periodicità, di cui all'art. 2, comma 2, della delibera, sia favorevole o sfavorevole per il correntista. [… Ciò] implica che le parti potessero applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della delibera CICR. […] Rileva […] la sostanziale assimilabilità tra due fattispecie: quella della stipula di un contratto di conto corrente che le parti intendano munire di una clausola anatocistica e quella dell'inserzione di una tale clausola in un contratto vecchio che ne sia privo (per la nullità della relativa pattuizione). In entrambi i casi è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità».
Nel caso in esame, quindi, la banca non era abilitata a introdurre la clausola anatocistica tramite pubblicazione dell'adeguamento delle condizioni contrattuali in Gazzetta Ufficiale e comunicazione al cliente, essendo invece necessaria la pattuizione per iscritto di tale voce di costo che, in difetto, è nulla, così come conseguentemente sono illegittimi i relativi addebiti effettuati sul conto in esame.
2. Tanto considerato, va trattata l'eccezione di prescrizione, Contr assorbita in primo grado e riproposta da in appello con riferimento ai versamenti effettuati prima del 2 novembre 2007, data corrispondente al decennio precedente al deposito della domanda di mediazione obbligatoria, che ha interrotto la prescrizione.
L'eccezione è fondata nei limiti che seguono.
pag. 12/16 Va in primo luogo rammento che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte
(Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895), e, in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660)» (ex ceteris, Cass. n. 33334 del 2022, in motivazione;
nello stesso senso, Corte d'appello di Firenze n. 235 del 2025, n. 1011 del
2024, n. 926 del 2024 e n. 757 del 2024).
Va poi ricordato che, ancora secondo la giurisprudenza di legittimità, il correntista ha «la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della
Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da pag. 13/16 parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione» (Cass. n. 2338 del 2024, in massima).
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario «non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass.
28 luglio 1999, n 8160) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (Cass. 5 dicembre 1992, n. 12947)»
(Cass. n. 34997 del 2023, in massima).
Inoltre, «l'onere probatorio gravante sul correntista, in quanto volto a distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, comprende anche la indicazione del limite dell'affidamento concesso dalla banca, essendo tale limite indispensabile ai fini della distinzione in concreto, atteso che hanno carattere ripristinatorio le rimesse effettuate allorché il saldo passivo non superava il limite del fido e carattere solutorio le altre» (Cass. n. 30670 del
2023, in motivazione, nonché Corte d'appello di Firenze n. 679 del 2024, cit., in motivazione).
Nel caso in esame il conto corrente è affidato dal 3 ottobre 2003, data di stipula del contratto di affidamento prodotto in giudizio (doc. non numerato, allegato alla prima memoria ex 183 c.p.c. di . Pt_1
Il relativo documento – sottoscritto dal rappresentante della e Pt_1
“vistato” dal funzionario della banca – prevede: «prendo/Prendiamo atto che, in conformità agli accordi prestabiliti, mi/ci avete concesso un'apertura di credito fino alla concorrenza massima di Euro 125.000,00 […] con scadenza pag. 14/16 a revoca utilizzabile sul conto corrente intestata a Parte_1
, con specificazione che tale limite va inteso «promiscuo smobilizzo
[...] titoli euro 75.000,00» e «apertura di c/c a revoca euro 50.000,00».
Non risulta alcun affidamento fino a tale momento, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, in quanto l'esistenza della relativa pattuizione per fatti concludenti non può essere tratta dagli elementi disponibili in giudizio.
Va in primo luogo rilevato che contraddittoriamente sostiene che Pt_1 il medesimo affidamento, per il periodo precedente del 2003, sarebbe dimostrato dalla «chiara indicazione di addebiti entro fido e extra fido, nonché le spese di revisione fido o l'addebito per spese conto affidato, voci presenti fin dal 2003». È palese che la presenza di tali addebiti è idonea a dimostrare l'effettuazione di un servizio bancario in controprestazione solo rispetto al medesimo periodo, essendo naturalmente a esso correlato il sostenimento del costo da parte del correntista, mentre ne dimostrano l'insussistenza con riferimento al periodo precedente.
Inoltre, l'indicazione di differenti tassi di interesse «entro fido e extra fido» è smentita dalla lettura degli estratti conto, dai quali invece emerge genericamente la dicitura «interessi a debito», differenziati solo per «periodo».
Quanto ai report della Centrale rischi della Banca d'Italia, essi sono irrilevanti, in quanto non coprono il periodo tra il 1999, momento più risalente di produzione degli estratti conto, e il 2003, anno di stipula per iscritto dell'affidamento. Gli stessi report riguardano invece soltanto gli anni precedenti, ossia dal gennaio 1989 al novembre 1995 (5.2 fasc. di primo grado e quelli successivi, tra il gennaio 2006 e il dicembre 2011 (doc. Pt_1
5.1). Essi, quindi, non forniscono alcun elemento a supporto della tesi del correntista.
Pertanto, il conto risulta affidato soltanto dal 3 ottobre 2003.
pag. 15/16 In conclusione, sono nulle le clausole per interessi – dovendosi ricalcolare i relativi importi per interessi in misura legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c. – quelle per anatocismo e per c.m.s., i cui addebiti vanno eliminati dal ricalcolo del saldo per tutto il periodo in cui il correntista ha documentato lo svolgimento del rapporto, ossia dal primo trimestre 1999.
Va poi accolta l'eccezione di prescrizione con riferimento a tutti i versamenti effettuati prima del 3 ottobre 2003 e – limitatamente a quelli aventi natura solutoria – effettuati tra tale data e il 2 novembre 2007.
La causa va rimessa sul ruolo per l'espletamento di c.t.u. contabile diretta a determinare gli addebiti illegittimi e il saldo finale, secondo i predetti criteri.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'unico motivo l'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 640 del 2022 del Parte_1
Tribunale di Pistoia, accerta l'illegittimità degli addebiti per interessi a tasso ultralegale, commissione di massimo scoperto e anatocismo, nei sensi di cui in motivazione;
2. accoglie l'eccezione di prescrizione sollevata da nei limiti di CP_1 cui in motivazione;
3. rimette la causa in istruzione con separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
25 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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