Sentenza 22 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2003, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2003 |
Testo completo
AULA 0 2 7 49/03 M320x LOLE REPUBBLICA ITALIANA LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ilmi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere R.G.N. 24256/2000 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron.6281 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA UD. 04.12.2002 sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DEL TESORO in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- ricorrente -
contro
GG SI - intimata - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Messina n. 00047/2000 del 04 maggio 2000, R.G. n. 00641/1997, notificata il 20 settembre 2000, dep 4. 5. 2000; 5085 1 Udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio il 04 dicembre 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppa Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del nono e del decimo motivo di ricorso e per il rigetto degli altri motivi del medesimo ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Messina, in contraddittorio anche del Ministero dell'Interno, accoglieva l'appella proposto da SI ER avverso la sentenza del Pretore di Messina n. 02111 resa il 20 giugno 1996 con la quale era stata rigettata la domanda di quest'ultima proposta contro il Ministero dell'Interno e il Ministero del Tesoro per il riconoscimento del suo diritto alla prestazione "assegno/pensione a carico del Ministero dell'Interno". Osservava il Tribunale: le conclusioni del consulente tecnico nominato in Mw secondo grado, riconoscevano la sussistenza delle condizioni fisiche per il beneficio della prestazione richiesta ("assegno/pensione a carico del Minisreo dell'Interno), correttamente motivate. specie in relazione alle diverse conclusioni del consulente di primo grado, e comunque basate su adeguati esami, crano da condividere: la diagnosi conferma formulata dal consulente ne era quanto mai significativa quanto all'accertamento della idoneità delle infermità a rivelare ii requisito richiesto per la prestazione richiesta. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i due Ministeri affidandosi a dodici motivi di censura. La intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 2. 2 Con i detti motivi di ricorso il Ministero del Tesoro denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 e 83 c.p.c., nullità della sentenza o dei procedimento e relativo vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, 34 e 295 c.p.c., nullità del procedimento relative vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. 1 deila legge n. 18 del 1980 e vizi di motivazione sotto i profili della mancata motivazione del contrasto fra le relazioni in atti, della indicazione di un mero e insufficiente dato diagnostico quanto alla retrodatazione, della valutazione di probabilità e non di certezza del conseguita invalidità, e degli artt. 101 c.p.c. e 4 dolla legge n. 260 del 1958 per statuizione su clemento di mero fatto (percentuale di invalidità) senza corrispondente condanna a prestazione, e quindi per il quale non era amruessa tutela, nonché degli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971 e relativo vizio di motivazione, essendo stato riconosciuto sussistente il requisito sanitario per una prestazione alternativa "assegno/pensione" nonostante la diversità del medesimo requisito (e di altri) per l'una e l'aitra prestazione. Deduce, in particolare, il Ministero che era nullo o inesistente il rapporto processuale e nulla o incsistente la stessa procura ove da ritenersi l'assistito effettivamente affetto da incapacità assoluta;
io status sulla capacità di intendere e di volere avrebbe dovuto costituire pregiudiziale accertamento in altra sede, non essendo esso accertabile incidenter tantum nel presente giudizio. I motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente por evidente connessione fra essi, sono infondati. Circa la eventualità della sussistenza, a causa della totale incapacità lavorativa per effetto della natura della malattia accertata, della contemporanea incapacità di 3 intendere e di volere, con conseguente nullità della procura e dell'intero procedimento per nullità del mandato, non può rilevarsi, allo stato, che l'assoluta genericità della censura. In realtà, la presupposta e implicita sussistenza della capacità dell'assistito, nello specifico all'auto del mandato alle liti. non può ritenersi minimamente scalfita dell'accertamento in corso di causa della invalidità del 100%, e, se si vuole, della impossibilità di attendere alle occupazioni quotidiane della vita, attesa la sostanziale differenza tra la malattia mentale e la incapacità naturale, quest'ultima comunque integrante la mancanza, o comunque la grave menomazione, delle facoltà intellettive al discernimento degli ai da compiere in proprio vantaggio;
sicché. fra l'altro, l'accertamento dell'una non si pone neanche minimamente in alternativa con la pregiudiziale azione di accertamento di uno status. D'altronde l'art. 75 c.p.c. si riferisce alle "persone che non hanno il libero esercizio dei diritti”, e cioè che siano state già private del tutto e in modo assoluto della capacità di agire per effetto di sentenza di interdizione o, in modo parziale, per effetto di sentenza di inabilitazione, e che siano, di conseguenza, rappresentate o assistite da un da un tutore o curatore. La mancata previsione fra esse delle persone colpite, invece, da incapacità naturale è ampiamente giustificata, da un lato, dalla esigenza che una così grave limitazione della capacità di agire, con le relative ricadute sul piano processuale, possa operare solo all'esito dello specifico procedimento garantito da peculiari regole processuali e dalla conclusiva sentenza con efficacia costitutiva. dall'altro, che ogni processo possa subire interruzioni o sospensioni di non agevole e immediato accertamento. Né, in tal caso, può farsi ricorso alla sospensione del giudizio (art. 295 c.p.c.) non essendovi alcuna pregiudizialità necessaria, normativamente prevista, tra il 2 4 procedimento ex art. 712 c.p.c. e quello diretto all'accertamento di un credito e alla condanna della relativa prestazione, che nulla ha a che fare con l'accertamento di uno status. Quanto alla disposta retrodatazione è opportuno ricordare che costituisce indirizzo alquanto consolidato della giurisprudenza di legittimità la superfluità di ogni altra indegine del giudice di merito e relativa motivazione, oltre quelle relative alla correttezza metodologica del percorso del consulente tecnico di ufficio cui si aderisce. delle difformi valutazioni e dei diversi criteri applicati da altro consulente. In realtà, la diversa valutazione costituisce it naturale effetto del giudizio di appello che viene instaurato proprio per il conseguimento di risultati opposti o comunque difformi da quello di primo grado. Sicché, ove vi sia stata acritica adesione da parte del giudice del riesame alla consulenza di secondo grado, disposta ed espletata dall'ausiliare di fiducia dello stesso giudice, e non vi sia contemporanca censura sulla correttezza metodologica dell'operato del consulente, con sostanziale, e illogica e irrazionale, incidenza anche sulla motivazione della sentenza, le rilevate differenze non integrano gli estremi dei motivi di ricorso ex art. 360 c.p.c., rimanendo esse nell'ambito delle mere critiche di un risultato semplicemente non condiviso (in tal senso. in motivazione, c su più, c diversi, profili sopra enunciati, Cass, nn. 00083 del 2001, 03093 del 2001, 06792 del 1996). La sentenza impugnata si è attenuta al citato orientamento, né il ricorso in questa sede introduce censure sul percorso metodologico della relazione del consulente tecnico, cui il giudice di merito ha prestato la propria adesione, limitandosi solo a denunziare, peraltro in via di mera ipotesi, una possibile diversa valutazione derivante dal tempo trascorso fra le due consulenze agli atti. 5 Quanto alle censure relative all'inammissibile accertamento della percentuale di invalidità appena il caso di rilevare la loro infondatezza, risultando dagli atti (vedi parte espositiva della sentenza) che la domanda dell'assistita era diretta al "riconoscimento in proprio favore del diritto a percepire l'assegno/pensione di invalidità a carico del Ministero dell'Interno”, e quindi all'accertamento finalizzato ad una prestazione di cui contemporaneamente faceva richiesta. 1 motivi nono e decimo, relativi alla mancata specificazione della prestazione richiesta e/o riconosciuta, sono fondati. La sentenza impugnata indica la prestazione, richiesta e riconosciuta, come "assegno/pensione", omettendone la specificazione. In realtà, la esatta individuazione della prestazione era necessaria, sottendendo esse diversità di requisiti sia sotto il profilo sanitario che socio-economico. Tali motivi vanno accolti, e in relazione ad essi la sentenza va cassata per l'ulteriore indagine di merito sulla individuazione della prestazione, con rinvio ad altro giudice, che si designa nella Corte di Appello di Catania. che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte accoglic il nono e il decimo motivo di ricorso, e ne rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Catania. 2 0 Così deciso in Roma il 04 dicembre 2002. 3 I 1 A 5 S . D S , . T A R O N T II Presidente Il Consigliere est. L A , ' L 3 A L O L S 7 - B E E P I 8 D Giuseppe Ianairuberto Giovanni Mazzarella - S D I 1 I S 1 N A N T G E S E O S O G I A P G CELLIGRAvelle A D M E I E L O T O T D A R I Depositato Ini Cadcellería 6 L T R E I L S T I L.FEB.2003 E D N G E D E O S R E