Articolo 30 della Legge 5 febbraio 1992, n. 169
Articolo 29Articolo 31
Versione
14 marzo 1992
Art. 30. 1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 13 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentocinquantamila a lire unmilione.
Entrata in vigore il 14 marzo 1992