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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5590 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - in persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6207 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mimmo Napoletano, C.F. e con questi elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2
in Napoli, alla Via G. Porzio, 4 Isola G/8 Centro Direzionale come da procura allegata all'atto di citazione.
OPPONENTE
E
C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 C.F._3
mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Gaetano Romeres, C.F.
, ed elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli, alla Via de Bonis C.F._4
n. 4.
OPPOSTO
CONCLUSIONI Il procuratore dell'opponente chiedeva revocarsi l'opposto decreto, con vittoria di spese ed attribuzione.
Il procuratore dell'opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese ed attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27.2.23 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
. CP_1
L'opponente, premesso che:
con d.i. n. 406/23 emesso in data 16.1.23 il Tribunale di Napoli le ingiungeva il pagamento della somma di euro 75.144 a titolo di esecuzione delle pattuizioni previste nell'atto di separazione consensuale omologato con Decreto del Tribunale di Napoli del 16/02/2018;
deduceva preliminarmente il vizio di notifica del d.i. opposto;
nel merito che:
la pretesa è fondata su quanto previsto alla lettera K dei patti e condizioni previsti nel 2018
in sede di separazione dei coniugi, pedissequamente omologati;
tali patti, però, devono ritenersi superati in quanto ripetutamente violati dall'opposto;
in particolare la IG.ra ha dovuto provvedere al saldo delle rate insolute del mutuo Pt_1
che grava sull'abitazione familiare sita in Napoli, alla Via G. Gentile, in cui risiede unitamente ai tre figli;
allo stato, infatti, pende giudizio per la modifica di tali patti;
con riferimento alla vendita dell'immobile in Roma avvenuta nel novembre 2022, poi, è lo stesso opposto a riconoscere che la IG.ra fosse titolare di ogni diritto sulla predetta Pt_1
quota dell'immobile in Roma;
in ogni caso il credito non è esigibile poiché nei patti suddetti non è previsto alcun termine di adempimento;
chiedeva quindi revocarsi l'opposto decreto, con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva ritualmente l'opposto e contestava la domanda dell'opponente, deducendo che:
il giudizio avente ad oggetto la revisione degli accordi tra i coniugi ha avuto origine da un ricorso congiunto nel quale le parti hanno previsto la conferma delle intese raggiunte in sede di separazione (tra le quali il capo K che regola i rapporti di cui alla pretesa monitoria) con l'aggiunta di nuovi patti e condizioni ad integrazione dei patti e condizioni approvati;
quanto dedotto circa presunti inadempimenti del non ha alcuna attinenza con quanto CP_1
statuito negli accordi omologati;
la partecipazione della alla vendita della casa di Roma è stata richiesta dal Notaio in Pt_1
quanto, sebbene la stessa avesse ceduto la propria quota del 50% dell'1/3 del cespite al comparente secondo quanto convenuto negli accordi matrimoniali, non essendo stato trascritto l'atto si è ritenuta opportuna la presenza della stessa;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese ed attribuzione.
Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 3.3.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va detto che l'irregolarità della notifica del d.i. opposto è sanata dalla costituzione dell'opponente.
Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
Gli accordi di separazione stipulati tra i coniugi ed omologati con decreto del Tribunale di
Napoli del 16.2.18 prevedono, alla lettera K) dei PATTI E CONDIZIONI, che: - Le case in comproprietà tra i coniugi site in Napoli alla via G. Gentile n. 13 ed in Formia alla via Piscinola Santojanni n. 25 (Parco La Perla) verranno messe in vendita … ed il ricavato verrà diviso tra i coniugi nella misura del 60% a favore del sig. e del 40% a CP_1
favore della sig.ra (detratte tutte le ulteriori spese quali mutui, utenze, condomini, Pt_1
IMU, TASI, spese straordinarie ecc., pagate a partire dal mese di giugno 2017 che
dovranno essere restituite al sig. dalla sig.ra nella misura del 50% delle CP_1 Pt_1
stesse).
- … cede al marito che parimenti accetta con la Parte_1 CP_1
sottoscrizione del presente atto la quota del 50% dell'1/3 del valore del seguente immobile ubicato in Roma alla via Guido Reni n. 32, 3° piano, int. 11, scala a …
L'avv. , quindi, deduce di essere creditore della sig. di € 11.810 per spese CP_1 Pt_1
relative all'immobile di Formia, di competenza della coniuge ma da lui versate, e di €
63.333 quale somma incassata dalla per la vendita dell'immobile di Roma, a lui Pt_1
ceduto sulla base dei patti citati.
L'opponente eccepisce che:
i patti in questione non sono validi sia perché violati dal , che non avrebbe pagato le CP_1
rate di mutuo di sua spettanza, sia perché oggetto del giudizio pendente dinanzi al Tribunale
di Napoli, al n. R.G. 2839/2020, per la modifica degli stessi;
il credito non è esigibile perché nei patti non è previsto alcun termine di adempimento;
nell'atto di vendita dell'immobile di Roma l'avv. riconosce implicitamente che CP_1
titolare di ogni diritto sulla predetta quota dell'immobile in Roma fosse la IG.ra , Pt_1
con ciò acconsentendo a modificare quanto stabilito negli accordi di separazione.
Nelle difese successive l'opponente trasforma l'eccezione di inadempimento in eccezione di compensazione del credito, vantato dall'avv. , con i crediti, vantati dalla coniuge, per CP_1
mantenimento non versato ed altro ed aggiunge varie, ulteriori, argomentazioni difensive. Tali nuove deduzioni sono inammissibili perché tardivamente proposte in violazione delle preclusioni istruttorie.
Ciò premesso esaminiamo specificamente le doglianze proposte.
In ordine alla validità dei patti in questione si osserva che gli stessi sono stati omologati dal
Tribunale in sede di separazione dei coniugi e sono, pertanto, validi e vincolanti.
Il giudizio di divorzio, attualmente in corso, non ha ad oggetto i punti citati dei patti di separazione.
I coniugi, infatti, avevano chiesto la conferma dei patti stipulati ma il Tribunale ha ritenuto non confacente agli interessi dei figli minori solo la clausola relativa alla vendita della casa coniugale, lasciando inalterato quanto pattuito per la divisione dei beni comuni.
Eccepire l'inadempimento dei medesimi dopo averne chiesto la conferma e dopo averne dato puntuale esecuzione (gli immobili sono già stati tutti venduti) è oramai precluso.
Se il non ha eseguito quanto di sua spettanza si tratterà di chiedere l'esecuzione dei CP_1
patti e non la loro risoluzione che non è più possibile.
L'eccezione di compensazione, come sopra detto, non è stata ritualmente proposta.
In ordine all'esigibilità del credito vantato si osserva che se non è previsto alcun termine di adempimento vuol dire che il credito è esigibile immediatamente.
La terza doglianza non è comprensibile.
Non si vede come la dichiarazione contenuta nell'atto di vendita dell'immobile di Roma, secondo cui titolare di ogni diritto sulla predetta quota dell'immobile in Roma fosse la
IG.ra , possa significare che le parti intendevano modificare gli accordi di Pt_1
separazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione contro il d.i. n.
406/23 emesso in data 16.1.23 proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
con atto di citazione notificato il 27.2.23, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
11.268 per onorario oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'Avv. Gaetano Romeres.
Così deciso in Napoli il 5.6.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)