Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/01/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4819/2022 del Ruolo Generale e promossa da
), nato a [...], l'8 febbraio Parte_1 C.F._1
1957, elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Luciani n. 1, presso lo studio dell'avv. Roberto Carleo, dal quale è rappresentato e difeso;
- attore -
nei confronti di
, in persona del procuratore speciale Controparte_1
, con sede legale in Torino, via Ernesto Lugaro, n. 15, Controparte_2
di ( ) e di Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
( , elettivamente domiciliati in Roma, piazza dei C.F._3
Caprettari n. 70, presso lo studio dell'avv. Maurizio Martinetti dal quale sono rappresentati e difesi;
- convenuti -
conclusioni delle parti
Per parte attrice:
'…disattesa ogni contraria istanza, accertare la natura diffamatoria
dell'articolo a firma del giornalista pubblicato in data 5 Controparte_4
febbraio 2016 nella edizione romana del quotidiano La Repubblica,
all'epoca diretto dal Dott. intitolato «E in via Prenestina Controparte_3
scatta il coprifuoco "Resistiamo finché non toccherà a noi”»; per l'effetto,
condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti
pagina 1
cui 10.000,00 euro a titolo di riparazione ex art. 12, L. 47/1948 o in
quell'ulteriore somma, maggiore o minore, ritenuta equa e di giustizia, che
andranno versati in via esclusiva, per espressa volontà del dott. Pt_1
direttamente al Dopolavoro dell per finalità sociali e di sostegno ai Pt_2
familiari del personale dell'azienda'.
Per parte convenuta:
'…nel merito ed in ogni caso, rigettare integralmente tutte le domande
avanzate dal dott. poiché manifestamente infondate, sia Parte_1
in fatto che in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi esposti nella
presente comparsa di costituzione;
[…] in ogni caso: condannare il dott.
al pagamento delle spese, competenze ed onorari del Parte_3
presente giudizio in favore di parte convenuta'.
fatto e diritto
Con la presente azione hiede che i convenuti Parte_1 [...]
, in qualità di proprietaria del quotidiano, in CP_5 Controparte_3
qualità di direttore responsabile, e in qualità di giornalista, Controparte_4
siano condannati al risarcimento del danno subito ed alla riparazione di cui all'art. 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 in conseguenza di un'articolo pubblicato in data 5 febbraio 2016 sulla edizione romana del quotidiano La
Repubblica. Ritiene l'attore che nell'articolo in questione, titolato 'E in via
Prenestina scatta il coprifuoco "Resistiamo finché non toccherà a noi' e pubblicato all'indomani dello scandalo Mafia Capitale che colpì l'azienda e condusse ad una serie di licenziamenti, '…attraverso l'escamotage della
trascrizione di presunte dichiarazioni rilasciate da dipendenti (tutti Pt_2
pagina 2 anonimi), sono state riportate delle notizie completamente destituite del
benché minimo conforto' con conseguente lesione della sua reputazione.
Osserva, in particolare, che tale falsità sarebbe insita nella parte dell'articolo in cui si afferma che '…il dirigente appena licenziato è Pt_1
tornato' in quanto al tempo era stato in realtà destinatario soltanto di una contestazione disciplinare e non licenziato. Evidenzia parimenti la falsità
della pubblicazione laddove evidenzia che quando '…all'epoca dei fatti
[era] direttore delle Risorse Umane di , sarebbe «tornato a forzare i Pt_2
tornelli», assumendo che dopo che «si era chiuso in ufficio fino alle 11
facendosi tirare fuori dagli uomini della security, il dirigente ci ha riprovato
ieri mattina […] ma senza successo perché il badge era stato già azzerato;
nuovo parapiglia;
ancora l'intervento della security a scortarlo dal direttore
generale»', lasciando in tal modo intendere che '…pur di non lasciare la
“poltrona”, si sarebbe dapprima barricato nel proprio ufficio costringendo la
sicurezza ad allontanarlo con la forza, per poi tentare di reintrodursi in
azienda il giorno seguente, irruzione sventata dal servizio di sicurezza'.
Analoga contestazione formula infine con riferimento alla parte dell'articolo in cui si afferma che '…«Se è vero – come sussurra un dirigente – «che
Mafia capitale ha decimato le parrocchie in , è anche vero che tanti Pt_2
dirigenti hanno il proprio padrino politico in Parlamento, che li consiglia e li
protegge quando serve. «Ho parlato con l'onorevole – ammette un
manager – e mi ha assicurato che posso stare tranquillo»'.
Si sono costituiti i convenuti contestando in fatto ed in diritto le pretese di controparte e ne hanno chiesto il rigetto.
* * *
pagina 3 Occorre anzi tutto evidenziare, in punto di diritto, come la presente azione debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 2043 cod. civ., avendo parte attrice incardinato il corrente giudizio al fine di far accertare l'illecito diffamatorio che i convenuti avrebbero realizzato ai suoi danni mediante la pubblicazione di un articolo di giornale e, dunque, allo scopo precipuo di ottenere la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale patito, oltre che al fine di ottenere la condanna dei convenuti al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge n.
47 del 1948.
Va, dunque, ricordato, in punto di onus probandi che, in virtù della regola generale sancita dall'art. 2697 cod. civ., ai sensi del quale '…chi vuol far
valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento', il predetto onere grava sul presunto danneggiato che agisce in giudizio. Al fine di assolvere il suo onere probatorio, colui che assume essere stato danneggiato deve allora dimostrare gli elementi costitutivi del danno sofferto, sia per quanto attiene agli eventi lesivi, sia per quanto attiene agli effetti economici negativi. Tale prova attiene anche al danno non patrimoniale, atteso che esso, quand'anche determinato dalla lesione di diritti inviolabili, costituisce pur sempre un danno conseguenza che deve essere allegato e provato (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione III, 31
maggio 2003 n. 8827; Cassazione Civile, Sezione III, 31 maggio 2003 n.
8828 e Cassazione Civile, Sezione III, 24 ottobre 2003 n. 16004).
Compete invece al convenuto dimostrare eventuali fatti impeditivi e/o estintivi del preteso diritto. Con riferimento a quest'ultimo aspetto,
costituisce, in particolare, principio consolidato in tema di diffamazione a pagina 4 mezzo stampa quello secondo il quale la lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione delle notizie costituisca legittimo esercizio del diritto di cronaca, la cui esistenza è
condizionata dai seguenti presupposti: la verità oggettiva o anche solo putativa dei fatti riferiti, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca,
tenuto conto della gravità della notizia pubblicata;
l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza).
Ciò premesso, le domande proposte da non sono Parte_3
fondate e non possono pertanto trovare accoglimento.
Con un primo rilievo, l'attore si duole della pubblicazione oggetto di causa nella parte in cui viene falsamente affermato che '…il dirigente Pt_1
appena licenziato è tornato' in quanto al tempo era stato destinatario soltanto di una contestazione disciplinare e che, in tale frangente
'…sarebbe «tornato a forzare i tornelli», assumendo che dopo che «si era
chiuso in ufficio fino alle 11 facendosi tirare fuori dagli uomini della
security, il dirigente ci ha riprovato ieri mattina […] ma senza successo
perché il badge era stato già azzerato;
nuovo parapiglia;
ancora
l'intervento della security a scortarlo dal direttore generale»', lasciando in tal modo intendere che '…pur di non lasciare la “poltrona”, si sarebbe
dapprima barricato nel proprio ufficio costringendo la sicurezza ad
allontanarlo con la forza, per poi tentare di reintrodursi in azienda il giorno
seguente, irruzione sventata dal servizio di sicurezza'. Sostiene, per contro, che la verità dei fatti sarebbe altra, ovvero che '…intorno alle
19.00/19.30 del 3 febbraio 2016, l'A.U. e il D.G. Rettighieri [gli CP_6
pagina 5 avrebbero illustrato e consegnato] la lettera di contestazione con l'apertura
della procedura prevista dallo Statuto dei Lavoratori [e] sempre in tale
occasione, […] veniva invitato in via cautelativa a sospendere l'attività
lavorativa ed a ritirare i suoi effetti personali dal proprio ufficio [sicché] a
partire dalle ore 20.00, […] coadiuvato dal sig. della security Pt_4
aziendale, provvedeva a separare il materiale documentale di proprietà
dell'azienda da quello personale, in modo tale consentirne il ritiro la
mattina seguente [e] intorno alle 23.00, terminato il riordino della
documentazione, […] veniva accompagnato, sempre dalla security, al
proprio posto macchina in garage [mentre] il mattino seguente […]
concordava l'appuntamento, sempre con il sig. della Parte_5
security, per recuperare il materiale raccolto e caricarlo in macchina
entrando in azienda attraverso la rampa del garage aziendale'.
Orbene, con riguardo a tali passaggi, ritiene il Tribunale che difetti una reale portata lesiva della reputazione dell'attore.
Ed invero, quand'anche il non fosse stato ancora licenziato al Pt_1
momento della pubblicazione, l'inesattezza che trapela dalla pubblicazione non appare di immediata lesività, in quanto, dalla lettura degli atti di causa,
risulta altrettanto pacifico che l'attore fosse stato raggiunto da una lettera di contestazione disciplinare che ne determinò l'immediata sospensione dal rapporto di impiego e che, a seguito di tale contestazione, l'interessato venne invitato a ritirare gli effetti personali, attività questa che, sotto la supervisione degli agenti della sicurezza, si sarebbe protratta sino alle
23:00 per proseguire anche l'indomani mattina. La pubblicazione oggetto di causa non autorizza invece l'interpretazione proposta dal Pt_1
pagina 6 ovvero che '…pur di non lasciare la “poltrona”, si sarebbe dapprima
barricato nel proprio ufficio costringendo la sicurezza ad allontanarlo con la
forza, per poi tentare di reintrodursi in azienda il giorno seguente, irruzione
sventata dal servizio di sicurezza', atteso che nessuna delle espressioni impiegate conduce a ricostruire la vicenda nel senso proposto dall'attore.
Anche il riferimento ai 'tornelli' viene utilizzato dal giornalista per significare, sia pure in maniera colorita, la peculiarità della situazione venutasi a creare, ovvero quella di dirigenti sospesi dall'attività lavorativa e costretti aletrsì a tornare in azienda per ritirare i propri effetti personali.
E parimenti non appare lesiva della reputazione dell'attore il passaggio dell'articolo in cui si afferma che '…«Se è vero – come sussurra un
dirigente – «che Mafia capitale ha decimato le parrocchie in », è Pt_2
anche vero che tanti dirigenti hanno il proprio padrino politico in
Parlamento, che li consiglia e li protegge quando serve. «Ho parlato con
l'onorevole – ammette un manager – e mi ha assicurato che posso stare
tranquillo»', trattandosi di situazione non direttamente riferita al Pt_1
Va infine esclusa la sussistenza del danno non patrimoniale lamentato.
Occorre ricordare al riguardo che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili, costituisce pur sempre un danno conseguenza, che, in quanto tale, deve essere debitamente allegato ed idoneamente dimostrato (in tal senso, Cassazione Civile,
Sezione III, 31 maggio 2003 n. 8827; Cassazione Civile, Sezione III, 31
maggio 2003 n. 8828 e Cassazione Civile, Sezione III, 24 ottobre 2003 n.
16004). Non ritiene infatti il Tribunale di aderire a quella diversa tesi che identifica il pregiudizio con il c.d. 'danno evento', atteso che tale pagina 7 impostazione, enunciata dalla Corte costituzionale con la pronuncia del 30
giugno 1986 n. 184, è stata di poi superata dalla successiva giurisprudenza di legittimità ed è del pari da respingere la variante costituita dall'affermazione per cui nel caso di lesione di diritti inviolabili il danno sarebbe in re ipsa, poiché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non già in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ma quale pena privata per un comportamento lesivo (in tal senso, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 11 novembre 2008 n.
26972).
Nel caso di specie, va evidenziato come parte attrice abbia ricondotto l'esistenza del pregiudizio patito al fatto di essere stato '…costretto a
giustificare, e smentire, l'inesistente comportamento addebitatogli sia
all'interno del proprio nucleo familiare, sia nell'ambito professionale, come
confermato dalla scelta obbligata di dover lasciare Roma come luogo di
lavoro per recarsi a Milano', di essere stato additato come '…un
approfittatore, […] un soggetto che per anni avrebbe ingiustamente lucrato
ai danni dell e, per questo, da licenziare, anzi licenziato, al pari di Pt_2
tutti gli altri dirigenti all'epoca in servizio' e di aver '…vissuto mesi di grave
disagio fisico e psichico, dovuta agli infamanti e falsi fatti riportati dal
giornalista'.
Nessuna di tali circostanze, allegate in ogni caso in maniera del tutto generica, è stata debitamente dimostrata, neppure attraverso il ricorso a presunzioni. La dichiarazione scritta del teste non risulta Testimone_1
infatti utilizzabile in giudizio, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 257
pagina 8 bis cod. proc. civ.. mentre la relativa prova testimoniale non è stata ammessa, essendo stati i capitoli formulati in termini generici e valutativi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
processuale svolta ed applicato l'aumento del 30% di cui all'art. 4 comma 2
del d.m. 10 marzo 2014 n. 55.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna al pagamento, in favore dei convenuti, Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 9.900,80 (di cui euro
2.211,30 per la fase di studio, euro 1.565,20 per la fase introduttiva,
euro 2.347,80 per la fase di trattazione ed euro 3.776,50 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie al 15%, cpa ed iva se dovuta come per legge.
Roma, 11 gennaio 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 9