Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Ordinanza cautelare 18 settembre 2023
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 17/02/2026, n. 3038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3038 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03038/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14305/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14305 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Spindial Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, Regione Sicilia Assessorato Sanita', in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Autonoma della Valle D'Aosta, Regione Lombardia, Regione Liguria, Regione Emilia-Romagna, Regione Lazio, Regione Umbria, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Autonoma della Sicilia, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Regione del Veneto, non costituiti in giudizio;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Piovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Fvg, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora, Antonio Fazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Elisa Rodaro, Angelika Pernstich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Confindustria Dispositivi Medici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio 3;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105);
- del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, comma 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e comma 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso posta a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spindial S.p.A. il 7/2/2023:
ANNULLAMENTO - della Determinazione DG Dipartimento Sanità della regione Abruzzo n. DPF/121 del 13/12/2022 relativa agli “Adempimenti attuativi” del D.M. 6/7/2022;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Abruzzo per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della regione Abruzzo e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società PI PA in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spindial S.p.A. il 7/2/2023:
per l'annullamento
- della Determinazione GR n. 24300 del 12/12/2022 della regione Emilia-Romagna di “Individuazione delle Aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano [.]” ;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Emilia-Romagna per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della regione Emilia-Romagna e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società PI PA in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spindial S.p.A. il 7/2/2023:
per l'annullamento
- del decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità GRFVG-DEC-2022-0029985-P del 14/12/2022 della regione Friuli Venezia Giulia in cui sono stati definitivi gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Friuli Venezia Giulia per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della regione Friuli Venezia Giulia e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società PI PA in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spindial S.p.A. il 7/2/2023:
per l'annullamento
- del Decreto del Direttore Generale della Regione Liguria n. 7967/2022 del 14/12/2022 relativo al “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Liguria per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della regione Liguria e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società PI PA in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spindial S.p.A. il 7/2/2023:
per l'annullamento
- del decreto Direttore Generale Dipartimento Sanità n. 52 del 14/12/2022 portante la pubblicazione degli “Elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno deli anni 2015, 2016, 2017 e 2108 ai sensi dell'art. 9ter, comma 9-bis del D.L.n. 78/2015”;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Marche per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della regione Marche e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società PI PA in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spindial S.p.A. il 8/2/2023:
l'annullamento
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105);
- del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e c. 9 (relativo alla
determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti,
per l'annullamento
- della Decreto del Direttore di Dipartimento n. 24408 del 12/12/2022 relativa al “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici [.] ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6/7/2022”;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla Provincia Autonoma di Bolzano per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della Provincia Autonoma di Bolzano e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società PI PA in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spindial S.p.A. il 13/2/2023:
per l'annullamento
- della Determinazione GR n. 24300 del 12/12/2022 della regione Emilia-Romagna di “Individuazione delle Aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano [.]” ;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Emilia-Romagna per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della regione Emilia-Romagna e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società PI PA in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spindial S.p.A. il 13/2/2023:
per l'annullamento
- del decreto Direttore Generale Dipartimento Sanità n. 52 del 14/12/2022 portante la pubblicazione degli “Elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno deli anni 2015, 2016, 2017 e 2108 ai sensi dell'art. 9ter, comma 9-bis del D.L.n. 78/2015”;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Marche per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della regione Marche e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società PI PA in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spindial S.p.A. il 13/2/2023:
per l'annullamento
- del decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità GRFVG-DEC-2022-0029985-P del 14/12/2022 della regione Friuli Venezia Giulia in cui sono stati definitivi gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Friuli Venezia Giulia per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della regione Friuli Venezia Giulia e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società PI PA in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spindial S.p.A. il 13/2/2023:
per l'annullamento
- del Decreto del Direttore Generale della Regione Liguria n. 7967/2022 del 14/12/2022 relativo al “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Liguria per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della regione Liguria e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società PI PA in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spindial S.p.A. il 13/2/2023:
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale Sanità e Welfare n. 2426/A1400A/2022 della regione Piemonte del 14/12/2022 relativa alla “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [.]”;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Piemonte per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna della regione Piemonte e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società PI PA in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spindial S.p.A. il 13/2/2023:
per l'annullamento
- della Determinazione n. 1356 del 28/11/2022 della Direzione generale della Sanità della Regione Sardegna relativa “all'attuazione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei D.M. a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2016,2017,2018”;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Sardegna per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna della regione Sardegna e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società PI PA in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spindial S.p.A. il 13/2/2023:
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale Salute e Welfare – Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14/12/2022 della regione Umbria relativa alla “Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016,. 2017 e 2018 [.]”;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Umbria per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna della regione Umbria e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società PI PA in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spindial S.p.A. il 14/2/2023:
l'annullamento
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105);
- del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti,
per l'annullamento
- della Determinazione DG Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento rif. 2022-D337-00238 del 14/12/2022 relativa alla “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [.]”;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali o provinciali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla Provincia Autonoma di Trento per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Provincia n quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna della Provincia Autonoma di Trento e/o di qualsiasi altra amministrazione provinciale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società PI PA in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spindial S.p.A. il 14/2/2023:
per l'annullamento
- della Determinazione DG Dipartimento Promozione salute della regione Puglia n. 10 del 12/12/2022 relativa alla “Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici [.] per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [.]“;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Puglia per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della regione Puglia e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società PI PA in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spindial S.p.A. il 14/2/2023:
l'annullamento
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105);
- del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti,
per l'annullamento
- della Decreto Assessorile della regione Sicilia n. 1247 del 13/12/2022 relativa alla “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Sicilia per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna della regione Sicilia e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società PI PA in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spindial S.p.A. il 14/2/2023:
annullamento
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105);
- del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti,
per l'annullamento
- della Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14/12/2022 della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della regione Toscana relativa alla “ Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Toscana per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna della regione Toscana e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società PI PA in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spindial S.p.A. il 24/2/2023:
l'annullamento
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105);
- del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti,
per l'annullamento
- del Decreto DG Area Sanità e Sociale n. 172 del 13/12/2022 della Regione Veneto relativo alla “Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Veneto per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della regione Veneto e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società PI PA in ragione del suddetto payback, nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spindial S.p.A. il 7/4/2023:
per l'annullamento
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto-legge 9/8/2022 n. 115 nonché della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L. n. 125/2105);
- del Decreto-legge 6/7/2012, n. 95 nonché della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto-legge 19/6/2015 n. 78 nonché della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici);
nonché, in ragione dei precedenti motivi aggiunti,
per l'annullamento
- Determinazione DG Dipartimento Promozione salute della Regione Puglia n. 10 del 12/12/2022 con cui la regione Puglia assumeva “di determinare gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [.]; di approvare l'allegato A [.] e di precisare che i dati che quantificano gli oneri per il ripiano [.] per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 sono riportati nell'allegato A [.]; di approvare l'allegato C [.] nel quale sono riportate le modalità procedurali per il versamento delle some da parte delle aziende [.];
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti,
per l'annullamento
- della Determinazione DG Dipartimento Promozione salute della Regione Puglia n. 1 dell'8/2/2023 con cui, a sostituzione della precedente
Determinazione Dirigenziale n. 10/2022, sono stati rideterminati gli “Oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici [.] per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [.] “;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Puglia per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna della regione Puglia e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società PI spa in ragione del suddetto payback nonché di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PI PA il 15\4\2025 :
Annullamento
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all’art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all’art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105);
- del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all’art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell’IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
nonché, in ragione dei presenti secondi motivi aggiunti,
Annullamento
- della Determina n. 25860 del 27/11/2024 (ALL. 1) della regione Emilia-Romagna avente ad oggetto “ottemperanza alla Sentenza n. 139/2027 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22/7/2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e del relativo Allegato (parte integrante);
- dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della regione Emilia-Romagna e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società PI PA in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni centrali, degli enti regionali e degli altri soggetti pure in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. FI AR AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso e i motivi aggiunti con cui parte esponente ha gravato gli atti indicati in epigrafe;
Letti gli atti di causa e gli scritti difensivi depositati dalle parti;
Rilevato che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento del 28 novembre 2025;
Considerato che la parte istante ha manifestato, depositando all’uopo apposita memoria, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa, per le motivazioni meglio espresse in memoria;
Considerato dunque di dover provvedere ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;
Considerato che sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra tutte le parti in causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA CH, Presidente FF
FI AR AN, Consigliere, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FI AR AN | VA CH |
IL SEGRETARIO