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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/07/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 640 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 7.04.2025 e vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Felice Chiarello per mandato in atti;
attore
e
(C.F.: ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Gioacchino Sanfilippo per mandato C.F._3 in atti;
convenuti
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 07.04.2025, atti ivi richiamati e scritti conclusionali ritualmente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento delle CP_1 CP_2 prestazioni professionali rese quale consulente tecnico di parte nel procedimento n.
1 467/2012 R.M.P. del Tribunale di Palermo, Sezione per le Misure di Prevenzione, instaurato a seguito del sequestro giudiziario dei beni dei convenuti su proposta della
Procura della Repubblica di Palermo.
Il ricorrente rappresentava che, contattato dai coniugi e , in data 8 aprile CP_1 CP_2
2014 era stato da loro nominato consulente tecnico di parte nel procedimento in questione mediante la sottoscrizione dell'atto di conferimento dell'incarico; incarico, per vero molto complesso e articolato, che era stato integralmente espletato nel corso dei tre anni successivi.
Più specificatamente, esponeva l'attore di aver provveduto a redigere ben tre relazioni:
- La prima relazione, denominata “Osservazioni Probatorie del CTP”, redatta il 3 luglio
2014, per la quale era stata emessa la pre-parcella n. 75 dell'11.11.2015, dell'importo di €
8.881,60 comprensivo di oneri di legge, trasmessa a mediante Controparte_1 raccomandata a/r ricevuta il 24.11.2015, somma che veniva integralmente saldata con due bonifici;
ad essa seguiva l'emissione delle fatture n. 102 del 26 novembre 2015 per €
4.881,60 e n. 30 del 10 marzo 2016 per € 4.000,00, anch'esse trasmesse mediante raccomandata a/r ricevuta da il 15.04.2016; Controparte_1
- La seconda relazione, “Relazione del CTP volta a confutare la Relazione dei CTU”, depositata all'udienza del 17 novembre 2015 nel procedimento in questione, per la quale veniva emessa la pre-parcella n. 72 del 18 settembre 2017 per € 17.763,20, poi sostituita dalla n. 120 del 31 dicembre 2017 per l'importo ridotto di € 12.688,00, notificata a mezzo raccomandata (inizialmente non ritirata, poi recapitata a ). CP_2
- La terza relazione, “Relazione del CTP connessa alla Relazione dei CTU” dell'8 febbraio
2017, per la quale veniva emessa la pre-parcella n. 73 del 18 settembre 2017 di € 12.688,00, poi sostituita dalla pre-parcella n. 121 del 31 dicembre 2017 di € 8.881,60, di importo ridotto, anch'essa notificata a mezzo raccomandata (inizialmente non ritirata, poi recapitata a ). CP_2
Esponeva altresì che, nell'espletamento dell'incarico professionale Parte_1 conferitogli, aveva partecipato alle udienze del 14 luglio 2016 e del 17 novembre 2016, per
2 le quali erano state emesse, rispettivamente, le pre-parcelle n. 69 del 3.09.2018 per €
2.918,24 e n. 70 del 3.09.2018 per € 2.791,36; nonché aveva provveduto a redigere i prospetti di sintesi utilizzati dall'avvocato difensore all'udienza del 16 febbraio 2017, oggetto della pre-parcella n. 88 del 10 dicembre 2018 dell'importo di € 2.918,24.
Evidenziava che il procedimento si era concluso con sentenza favorevole ai coniugi emessa in data 13 giugno 2017, che aveva determinando il dissequestro dei beni per un valore di circa 1,5 milioni di euro.
Quanto al compenso per l'attività professionale svolta in favore dei convenuti, il ricorrente riferiva di aver iniziato a emettere le pre-parcelle relative alle prestazioni non ancora saldate solo dopo il deposito della sentenza, scaglionandole nel tempo per non gravare eccessivamente sui convenuti, i quali, da subito, avevano lamentato le condizioni di difficoltà economica causate dal sequestro dei propri beni.
Precisava che, nel corso del 2018, gli aveva corrisposto in contanti la Controparte_1 somma complessiva di € 8.000,00, suddivisa in quattro pagamenti, somma da lui imputata in acconto alle pre-parcelle nn. 69, 70 e 88.
Si doleva, infine, che i clienti, nonostante i solleciti di pagamento e l'avvio della procedura di mediazione civile, non avessero provveduto a versare l'onorario residuo.
Pertanto, chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 31.079,04, quale saldo delle pre-parcelle n. 72 e n. 73 del 2017 e nn. 69, 70 e 88 del 2018, oltre accessori di legge;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
in via subordinata, chiedeva la condanna al pagamento della medesima somma a titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.; con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano e contestando integralmente i fatti esposti Controparte_1 CP_2 dal ricorrente e la pretesa creditoria.
I resistenti eccepivano preliminarmente l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ex art. 3, comma 1, del D.L.
132/2014.
3 Quanto alla ricostruzione dei fatti, i resistenti sostenevano di avere consegnato a Pt_1 la somma di €. 24.000,00 in contanti nel corso del giudizio innanzi al Tribunale di
[...]
Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, a titolo di pagamento dei compensi a questo spettanti per le attività svolte.
Precisavano che il ricorrente aveva inizialmente quantificato il suo compenso complessivo in € 20.000,00, e che i pagamenti erano avvenuti in presenza di testimoni ed erano privi di riscontro documentale a causa del diniego del ricorrente all'emissione di fattura e/o ricevuta per problemi di tracciabilità delle somme ricevute.
Contestavano, in ogni caso, l'ammontare delle pretese successivamente avanzate, ritenendole slegate da quanto inizialmente concordato, nonché sproporzionate rispetto al valore effettivo dei beni sequestrati, che, a loro dire, ammontava a € 800.000,00 e non a €
1.500.000,00.
Eccepivano, inoltre, l'eccessiva entità delle somme richieste per le relazioni successive, che ritenevano basate su documentazione già utilizzata nella prima.
Sulla domanda di ingiustificato arricchimento, posta in subordine dal ricorrente, rilevavano l'improcedibilità ai sensi dell'art. 2042 c.c.
Pertanto, concludevano chiedendo dichiararsi, preliminarmente, l'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita;
la conversione del rito da sommario a ordinario per la necessità di istruttoria complessa;
nel merito, chiedevano il rigetto di tutte le domande avversarie siccome inammissibili, infondate e temerarie;
in via subordinata, la riduzione del compenso richiesto, e, sulla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., pure proposta dal ricorrente, eccepivano l'improcedibilità ex art. 2042 c.c.; il tutto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza cartolare del 16.02.2022, il Giudice, disattesa l'eccezione di improcedibilità per avere il ricorrente esperito la mediazione, disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario e rinviava la causa all'udienza cartolare del 16.06.2022, concedendo i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
4 Dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, con provvedimento del
29.11.2023, all'esito dell'udienza cartolare del 16.10.2023, ritenuta inammissibile la prova orale chiesta dai convenuti e superflua la CTU, il procedimento veniva rinviato per le conclusioni all'udienza del 7.04.2025, ove è stato posto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Merito della lite.
La domanda proposta da è fondata e, pertanto, deve essere accolta nei Parte_1 limiti che infra si diranno.
Va primariamente evidenziato che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Inoltre, sulla scorta della giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, "nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte" (Cass. Ord. n. 21522/2019); "il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'"an" del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, cosicché la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione" (Cass. n. 9254/2006); "Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di
5 dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante” (cfr. Cass. n. 1792/2017, Cass. n. 3016/2006; Cass. n. 1244/2000; Cass. n.
2345/1995).
Tanto premesso, risulta incontestato tra le parti che ha effettivamente Parte_1 svolto l'attività di consulente tecnico di parte in favore dei convenuti nell'ambito del procedimento n. 467/2012 R.M.P. presso il Tribunale di Palermo, come, peraltro, documentalmente provato dall'atto di conferimento dell'incarico dell'8 aprile 2014 (cfr. doc.
2 allegato al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) e dalle relazioni tecniche agli atti.
Dalla disamina della copiosa documentazione prodotta dall'attore emerge che l'attività professionale dello stesso si è articolata in diverse prestazioni: la redazione della prima relazione “Osservazioni Probatorie del CTP” del 3 luglio 2014, composta da circa 40 pagine, corredata da un fascicolo di oltre 150 pagine di allegati (cfr. doc. 3), acquisita dai CTU nominati dal Tribunale di Palermo (cfr. doc. 9); la redazione della seconda relazione
“Relazione del CTP volta a confutare la Relazione dei CTU” del 2 novembre 2015, costituita da 82 pagine oltre 17 pagine di allegati (cfr. doc. 10), richiamata anche nel decreto del 16.02.2017
(cfr. doc. 15, pag. 14); la redazione della terza relazione “Relazione del CTP connessa alla
Relazione dei CTU” dell'8 febbraio 2017, articolata in 43 pagine con ulteriori 20 pagine di allegati (cfr. doc. 12); la redazione dei prospetti di sintesi per l'arringa difensiva del 16 febbraio 2017 (cfr. doc. 13).
Non risulta documentalmente dimostrata, invece, la partecipazione dell'attore in qualità di ctp alle udienze del 14 luglio 2016 e del 17 novembre 2016, non essendo stata prodotta documentazione al riguardo.
Tuttavia, osserva il tribunale che controparte non ha sollevato alcuna specifica contestazione sul punto, comportando che anche tale circostanza, da inscrivere
6 nell'adempimento dell'ampio mandato professionale conferito all'attore, devo ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il Giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”, cfr. Cass SSUU n. 761/2002).
Risulta, ancora, incontestato che l'attività professionale svolta da quale Parte_1 consulente tecnico di parte nell'ambito del procedimento relativo alle misure di prevenzione ha contribuito al dissequestro del patrimonio dei convenuti, sancito con sentenza del 13 giugno 2017, risultato senza dubbio positivo.
Ciò posto, sussiste contrasto tra le argomentazioni offerte dall'attore e quelle, a difesa, dei convenuti, circa l'entità dei pagamenti già corrisposti al professionista.
L'attore, invero, afferma di avere ricevuto il solo pagamento integrale della prima prestazione, pari a € 8.881,60, mediante due bonifici, oltre a € 8.000,00 in contanti, ricevuti nel 2018 a titolo di acconto per le prestazioni successive, per un totale dunque di €
16.881,60.
I convenuti, invece, sostengono di aver pagato integralmente il professionista in più versamenti, tutti in contanti.
Ora, ritiene il tribunale che le difese offerte da e siano Controparte_1 CP_2 contradditorie già in punto di allegazione, oltre che prive di supporto probatorio.
I convenuti, infatti, dapprima hanno dichiarato di avere versato in contanti la somma di
€ 24.000,00 nel corso del procedimento (cfr. memoria di costituzione e risposta depositata il 7.06.2021, pag. 9, ove i convenuti affermano “…, precisamente la somma di €. 24.000,00 nel corso del giudizio innanzi al Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, è stata consegnata in contanti al prof. a titolo di pagamento dei compensi a questo spettanti per le attività Parte_1 svolte… Il pagamento della su richiamata somma di €. 24.000,00 in concreto, è avvenuta nel corso del predetto giudizio e alla fine in ragione del risultato conseguito, mediante la consegna di contanti al prof.
anche alla presenza di una persona…”). Pt_1
7 Successivamente, tuttavia, con memoria integrativa autorizzata del 26.05.2022, hanno quantificato i pagamenti in contanti per un totale di € 29.000,00, indicando diversi testimoni alla traditio del denaro al consulente di parte, senza, però, indicare le date in cui sarebbero avvenuti tali pagamenti: € 2.000,00 prima della sottoscrizione del mandato;
€
10.000,00 in presenza di durante la stesura della prima relazione;
€ Persona_1
2.000,00 pochi giorni dopo presso lo studio dell'Avv. Minà; € 10.000,00 dopo il deposito della prima relazione in presenza di in Bagheria;
€ 2.000,00 e € Persona_2
3.000,00 in presenza di entrambi i convenuti (cfr. memoria integrativa depositata il
26.05.2022, pag. 4).
A tali somme hanno aggiunto il pagamento dei due bonifici di €8.881,60 per la prima relazione, oltre la somma di € 8.000,00 consegnata in contanti e riconosciuta dall'attore, per un totale di €45.8881,6, affermando di aver così integralmente saldato l'assistenza ricevuta.
Detta ricostruzione, peraltro priva di riscontro probatorio, appare oltremodo inverosimile, tenuto conto, altresì, della circostanza per la quale i convenuti, pur avendo asseritamente corrisposto tali ingenti somme, non abbiano mai contestato tempestivamente le pre-parcelle inviate dal professionista dal settembre 2017 in poi, né abbiano mai invocato l'avvenuto pagamento fino alla costituzione in giudizio.
Tale comportamento appare del tutto incompatibile con quello di obbligati pienamente adempienti.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, deve ritenersi che i convenuti non abbiano fornito prova dei pagamenti asseritamente effettuati in contanti al professionista, con conseguente fondatezza della pretesa attorea.
Quanto alla quantificazione del compenso dovuto al professionista, va richiamata la disciplina vigente in materia di determinazione dei compensi professionali.
A seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali disposta dall'art. 9 del D.L. n.
1/2012, convertito in L. n. 27/2012, il compenso per le prestazioni d'opera intellettuale va determinato, in assenza di accordo tra le parti, ai sensi del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, che
8 individua i criteri per la liquidazione giudiziale in via equitativa dei compensi spettanti ai professionisti iscritti in albi o elenchi, tra cui rientrano i consulenti tecnici.
In particolare, l'art. 1 del citato decreto stabilisce che il compenso va determinato tenendo conto della complessità dell'incarico, dell'urgenza della prestazione, dell'importanza dell'opera, dei risultati ottenuti, nonché dei parametri indicati nelle relative tabelle di riferimento.
Va, altresì, considerato che lo stesso ricorrente ha stimato la prima prestazione, ossia la relazione “Osservazioni Probatorie del CTP”, in € 7.000,00 oltre accessori, per un totale di €
8.881,60, somma peraltro regolarmente saldata (cfr. fatture n. 102 del 26 novembre 2015 dell'importo di € 4.881,60, e n. 30 del 10 marzo 2016 dell'importo di € 4.000,00).
Tale relazione presentava caratteristiche di particolare complessità, richiedendo un'approfondita analisi preliminare documentale e probatoria relativa a diversi anni di accertamenti, con lo studio di oltre 150 pagine di allegati.
Alla luce di tali elementi, la somma richiesta a saldo, pari a € 31.079,04, appare in parte eccessiva.
Una valutazione equitativa del compenso, ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenuto conto della natura delle prestazioni, del risultato conseguito e dei criteri giurisprudenziali in materia
(cfr. Cass. n. 2575/2018), consente di determinare in via equitativa il compenso residuo in €
16.000,00, così ripartiti: € 7.000,00 per la seconda relazione;
€ 5.000,00 per la terza;
€
2.000,00 per la partecipazione alle due udienze;
€ 2.000,00 per i prospetti di sintesi.
Sottratti gli € 8.000,00 già ricevuti in acconto, residua un credito di € 8.000,00, somma che i convenuti dovranno versare, oltre accessori di legge e interessi dalla domanda giudiziale al saldo.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Di conseguenza, l'accoglimento della domanda del ricorrente comporta la condanna di e al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 CP_2 Pt_1 le quali, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n.
[...]
9 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa, sono liquidate nella misura di €
3.000,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie la domanda proposta da;
Parte_1 condanna i convenuti e in solido tra loro, a pagare in Controparte_1 CP_2 favore di la somma di € 8.000,00 oltre oneri di legge e interessi legali dalla Parte_2 domanda giudiziale al saldo;
condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_1 CP_2 di lite in favore di liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali, Parte_1 oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Termini Imerese, 24 luglio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
10
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 640 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 7.04.2025 e vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Felice Chiarello per mandato in atti;
attore
e
(C.F.: ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Gioacchino Sanfilippo per mandato C.F._3 in atti;
convenuti
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 07.04.2025, atti ivi richiamati e scritti conclusionali ritualmente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento delle CP_1 CP_2 prestazioni professionali rese quale consulente tecnico di parte nel procedimento n.
1 467/2012 R.M.P. del Tribunale di Palermo, Sezione per le Misure di Prevenzione, instaurato a seguito del sequestro giudiziario dei beni dei convenuti su proposta della
Procura della Repubblica di Palermo.
Il ricorrente rappresentava che, contattato dai coniugi e , in data 8 aprile CP_1 CP_2
2014 era stato da loro nominato consulente tecnico di parte nel procedimento in questione mediante la sottoscrizione dell'atto di conferimento dell'incarico; incarico, per vero molto complesso e articolato, che era stato integralmente espletato nel corso dei tre anni successivi.
Più specificatamente, esponeva l'attore di aver provveduto a redigere ben tre relazioni:
- La prima relazione, denominata “Osservazioni Probatorie del CTP”, redatta il 3 luglio
2014, per la quale era stata emessa la pre-parcella n. 75 dell'11.11.2015, dell'importo di €
8.881,60 comprensivo di oneri di legge, trasmessa a mediante Controparte_1 raccomandata a/r ricevuta il 24.11.2015, somma che veniva integralmente saldata con due bonifici;
ad essa seguiva l'emissione delle fatture n. 102 del 26 novembre 2015 per €
4.881,60 e n. 30 del 10 marzo 2016 per € 4.000,00, anch'esse trasmesse mediante raccomandata a/r ricevuta da il 15.04.2016; Controparte_1
- La seconda relazione, “Relazione del CTP volta a confutare la Relazione dei CTU”, depositata all'udienza del 17 novembre 2015 nel procedimento in questione, per la quale veniva emessa la pre-parcella n. 72 del 18 settembre 2017 per € 17.763,20, poi sostituita dalla n. 120 del 31 dicembre 2017 per l'importo ridotto di € 12.688,00, notificata a mezzo raccomandata (inizialmente non ritirata, poi recapitata a ). CP_2
- La terza relazione, “Relazione del CTP connessa alla Relazione dei CTU” dell'8 febbraio
2017, per la quale veniva emessa la pre-parcella n. 73 del 18 settembre 2017 di € 12.688,00, poi sostituita dalla pre-parcella n. 121 del 31 dicembre 2017 di € 8.881,60, di importo ridotto, anch'essa notificata a mezzo raccomandata (inizialmente non ritirata, poi recapitata a ). CP_2
Esponeva altresì che, nell'espletamento dell'incarico professionale Parte_1 conferitogli, aveva partecipato alle udienze del 14 luglio 2016 e del 17 novembre 2016, per
2 le quali erano state emesse, rispettivamente, le pre-parcelle n. 69 del 3.09.2018 per €
2.918,24 e n. 70 del 3.09.2018 per € 2.791,36; nonché aveva provveduto a redigere i prospetti di sintesi utilizzati dall'avvocato difensore all'udienza del 16 febbraio 2017, oggetto della pre-parcella n. 88 del 10 dicembre 2018 dell'importo di € 2.918,24.
Evidenziava che il procedimento si era concluso con sentenza favorevole ai coniugi emessa in data 13 giugno 2017, che aveva determinando il dissequestro dei beni per un valore di circa 1,5 milioni di euro.
Quanto al compenso per l'attività professionale svolta in favore dei convenuti, il ricorrente riferiva di aver iniziato a emettere le pre-parcelle relative alle prestazioni non ancora saldate solo dopo il deposito della sentenza, scaglionandole nel tempo per non gravare eccessivamente sui convenuti, i quali, da subito, avevano lamentato le condizioni di difficoltà economica causate dal sequestro dei propri beni.
Precisava che, nel corso del 2018, gli aveva corrisposto in contanti la Controparte_1 somma complessiva di € 8.000,00, suddivisa in quattro pagamenti, somma da lui imputata in acconto alle pre-parcelle nn. 69, 70 e 88.
Si doleva, infine, che i clienti, nonostante i solleciti di pagamento e l'avvio della procedura di mediazione civile, non avessero provveduto a versare l'onorario residuo.
Pertanto, chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 31.079,04, quale saldo delle pre-parcelle n. 72 e n. 73 del 2017 e nn. 69, 70 e 88 del 2018, oltre accessori di legge;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
in via subordinata, chiedeva la condanna al pagamento della medesima somma a titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.; con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano e contestando integralmente i fatti esposti Controparte_1 CP_2 dal ricorrente e la pretesa creditoria.
I resistenti eccepivano preliminarmente l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ex art. 3, comma 1, del D.L.
132/2014.
3 Quanto alla ricostruzione dei fatti, i resistenti sostenevano di avere consegnato a Pt_1 la somma di €. 24.000,00 in contanti nel corso del giudizio innanzi al Tribunale di
[...]
Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, a titolo di pagamento dei compensi a questo spettanti per le attività svolte.
Precisavano che il ricorrente aveva inizialmente quantificato il suo compenso complessivo in € 20.000,00, e che i pagamenti erano avvenuti in presenza di testimoni ed erano privi di riscontro documentale a causa del diniego del ricorrente all'emissione di fattura e/o ricevuta per problemi di tracciabilità delle somme ricevute.
Contestavano, in ogni caso, l'ammontare delle pretese successivamente avanzate, ritenendole slegate da quanto inizialmente concordato, nonché sproporzionate rispetto al valore effettivo dei beni sequestrati, che, a loro dire, ammontava a € 800.000,00 e non a €
1.500.000,00.
Eccepivano, inoltre, l'eccessiva entità delle somme richieste per le relazioni successive, che ritenevano basate su documentazione già utilizzata nella prima.
Sulla domanda di ingiustificato arricchimento, posta in subordine dal ricorrente, rilevavano l'improcedibilità ai sensi dell'art. 2042 c.c.
Pertanto, concludevano chiedendo dichiararsi, preliminarmente, l'improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita;
la conversione del rito da sommario a ordinario per la necessità di istruttoria complessa;
nel merito, chiedevano il rigetto di tutte le domande avversarie siccome inammissibili, infondate e temerarie;
in via subordinata, la riduzione del compenso richiesto, e, sulla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., pure proposta dal ricorrente, eccepivano l'improcedibilità ex art. 2042 c.c.; il tutto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza cartolare del 16.02.2022, il Giudice, disattesa l'eccezione di improcedibilità per avere il ricorrente esperito la mediazione, disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario e rinviava la causa all'udienza cartolare del 16.06.2022, concedendo i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
4 Dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, con provvedimento del
29.11.2023, all'esito dell'udienza cartolare del 16.10.2023, ritenuta inammissibile la prova orale chiesta dai convenuti e superflua la CTU, il procedimento veniva rinviato per le conclusioni all'udienza del 7.04.2025, ove è stato posto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Merito della lite.
La domanda proposta da è fondata e, pertanto, deve essere accolta nei Parte_1 limiti che infra si diranno.
Va primariamente evidenziato che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Inoltre, sulla scorta della giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, "nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte" (Cass. Ord. n. 21522/2019); "il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'"an" del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, cosicché la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione" (Cass. n. 9254/2006); "Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di
5 dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante” (cfr. Cass. n. 1792/2017, Cass. n. 3016/2006; Cass. n. 1244/2000; Cass. n.
2345/1995).
Tanto premesso, risulta incontestato tra le parti che ha effettivamente Parte_1 svolto l'attività di consulente tecnico di parte in favore dei convenuti nell'ambito del procedimento n. 467/2012 R.M.P. presso il Tribunale di Palermo, come, peraltro, documentalmente provato dall'atto di conferimento dell'incarico dell'8 aprile 2014 (cfr. doc.
2 allegato al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) e dalle relazioni tecniche agli atti.
Dalla disamina della copiosa documentazione prodotta dall'attore emerge che l'attività professionale dello stesso si è articolata in diverse prestazioni: la redazione della prima relazione “Osservazioni Probatorie del CTP” del 3 luglio 2014, composta da circa 40 pagine, corredata da un fascicolo di oltre 150 pagine di allegati (cfr. doc. 3), acquisita dai CTU nominati dal Tribunale di Palermo (cfr. doc. 9); la redazione della seconda relazione
“Relazione del CTP volta a confutare la Relazione dei CTU” del 2 novembre 2015, costituita da 82 pagine oltre 17 pagine di allegati (cfr. doc. 10), richiamata anche nel decreto del 16.02.2017
(cfr. doc. 15, pag. 14); la redazione della terza relazione “Relazione del CTP connessa alla
Relazione dei CTU” dell'8 febbraio 2017, articolata in 43 pagine con ulteriori 20 pagine di allegati (cfr. doc. 12); la redazione dei prospetti di sintesi per l'arringa difensiva del 16 febbraio 2017 (cfr. doc. 13).
Non risulta documentalmente dimostrata, invece, la partecipazione dell'attore in qualità di ctp alle udienze del 14 luglio 2016 e del 17 novembre 2016, non essendo stata prodotta documentazione al riguardo.
Tuttavia, osserva il tribunale che controparte non ha sollevato alcuna specifica contestazione sul punto, comportando che anche tale circostanza, da inscrivere
6 nell'adempimento dell'ampio mandato professionale conferito all'attore, devo ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il Giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”, cfr. Cass SSUU n. 761/2002).
Risulta, ancora, incontestato che l'attività professionale svolta da quale Parte_1 consulente tecnico di parte nell'ambito del procedimento relativo alle misure di prevenzione ha contribuito al dissequestro del patrimonio dei convenuti, sancito con sentenza del 13 giugno 2017, risultato senza dubbio positivo.
Ciò posto, sussiste contrasto tra le argomentazioni offerte dall'attore e quelle, a difesa, dei convenuti, circa l'entità dei pagamenti già corrisposti al professionista.
L'attore, invero, afferma di avere ricevuto il solo pagamento integrale della prima prestazione, pari a € 8.881,60, mediante due bonifici, oltre a € 8.000,00 in contanti, ricevuti nel 2018 a titolo di acconto per le prestazioni successive, per un totale dunque di €
16.881,60.
I convenuti, invece, sostengono di aver pagato integralmente il professionista in più versamenti, tutti in contanti.
Ora, ritiene il tribunale che le difese offerte da e siano Controparte_1 CP_2 contradditorie già in punto di allegazione, oltre che prive di supporto probatorio.
I convenuti, infatti, dapprima hanno dichiarato di avere versato in contanti la somma di
€ 24.000,00 nel corso del procedimento (cfr. memoria di costituzione e risposta depositata il 7.06.2021, pag. 9, ove i convenuti affermano “…, precisamente la somma di €. 24.000,00 nel corso del giudizio innanzi al Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, è stata consegnata in contanti al prof. a titolo di pagamento dei compensi a questo spettanti per le attività Parte_1 svolte… Il pagamento della su richiamata somma di €. 24.000,00 in concreto, è avvenuta nel corso del predetto giudizio e alla fine in ragione del risultato conseguito, mediante la consegna di contanti al prof.
anche alla presenza di una persona…”). Pt_1
7 Successivamente, tuttavia, con memoria integrativa autorizzata del 26.05.2022, hanno quantificato i pagamenti in contanti per un totale di € 29.000,00, indicando diversi testimoni alla traditio del denaro al consulente di parte, senza, però, indicare le date in cui sarebbero avvenuti tali pagamenti: € 2.000,00 prima della sottoscrizione del mandato;
€
10.000,00 in presenza di durante la stesura della prima relazione;
€ Persona_1
2.000,00 pochi giorni dopo presso lo studio dell'Avv. Minà; € 10.000,00 dopo il deposito della prima relazione in presenza di in Bagheria;
€ 2.000,00 e € Persona_2
3.000,00 in presenza di entrambi i convenuti (cfr. memoria integrativa depositata il
26.05.2022, pag. 4).
A tali somme hanno aggiunto il pagamento dei due bonifici di €8.881,60 per la prima relazione, oltre la somma di € 8.000,00 consegnata in contanti e riconosciuta dall'attore, per un totale di €45.8881,6, affermando di aver così integralmente saldato l'assistenza ricevuta.
Detta ricostruzione, peraltro priva di riscontro probatorio, appare oltremodo inverosimile, tenuto conto, altresì, della circostanza per la quale i convenuti, pur avendo asseritamente corrisposto tali ingenti somme, non abbiano mai contestato tempestivamente le pre-parcelle inviate dal professionista dal settembre 2017 in poi, né abbiano mai invocato l'avvenuto pagamento fino alla costituzione in giudizio.
Tale comportamento appare del tutto incompatibile con quello di obbligati pienamente adempienti.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, deve ritenersi che i convenuti non abbiano fornito prova dei pagamenti asseritamente effettuati in contanti al professionista, con conseguente fondatezza della pretesa attorea.
Quanto alla quantificazione del compenso dovuto al professionista, va richiamata la disciplina vigente in materia di determinazione dei compensi professionali.
A seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali disposta dall'art. 9 del D.L. n.
1/2012, convertito in L. n. 27/2012, il compenso per le prestazioni d'opera intellettuale va determinato, in assenza di accordo tra le parti, ai sensi del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, che
8 individua i criteri per la liquidazione giudiziale in via equitativa dei compensi spettanti ai professionisti iscritti in albi o elenchi, tra cui rientrano i consulenti tecnici.
In particolare, l'art. 1 del citato decreto stabilisce che il compenso va determinato tenendo conto della complessità dell'incarico, dell'urgenza della prestazione, dell'importanza dell'opera, dei risultati ottenuti, nonché dei parametri indicati nelle relative tabelle di riferimento.
Va, altresì, considerato che lo stesso ricorrente ha stimato la prima prestazione, ossia la relazione “Osservazioni Probatorie del CTP”, in € 7.000,00 oltre accessori, per un totale di €
8.881,60, somma peraltro regolarmente saldata (cfr. fatture n. 102 del 26 novembre 2015 dell'importo di € 4.881,60, e n. 30 del 10 marzo 2016 dell'importo di € 4.000,00).
Tale relazione presentava caratteristiche di particolare complessità, richiedendo un'approfondita analisi preliminare documentale e probatoria relativa a diversi anni di accertamenti, con lo studio di oltre 150 pagine di allegati.
Alla luce di tali elementi, la somma richiesta a saldo, pari a € 31.079,04, appare in parte eccessiva.
Una valutazione equitativa del compenso, ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenuto conto della natura delle prestazioni, del risultato conseguito e dei criteri giurisprudenziali in materia
(cfr. Cass. n. 2575/2018), consente di determinare in via equitativa il compenso residuo in €
16.000,00, così ripartiti: € 7.000,00 per la seconda relazione;
€ 5.000,00 per la terza;
€
2.000,00 per la partecipazione alle due udienze;
€ 2.000,00 per i prospetti di sintesi.
Sottratti gli € 8.000,00 già ricevuti in acconto, residua un credito di € 8.000,00, somma che i convenuti dovranno versare, oltre accessori di legge e interessi dalla domanda giudiziale al saldo.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Di conseguenza, l'accoglimento della domanda del ricorrente comporta la condanna di e al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 CP_2 Pt_1 le quali, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n.
[...]
9 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa, sono liquidate nella misura di €
3.000,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie la domanda proposta da;
Parte_1 condanna i convenuti e in solido tra loro, a pagare in Controparte_1 CP_2 favore di la somma di € 8.000,00 oltre oneri di legge e interessi legali dalla Parte_2 domanda giudiziale al saldo;
condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_1 CP_2 di lite in favore di liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali, Parte_1 oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Termini Imerese, 24 luglio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
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