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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/03/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 87/2023
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 87/2023 del ruolo generale, promossa da:
R.T.I. costituito dalla Società “ e dalla Società “ ”, in Parte_1 Parte_2
qualità di concessionario per la riscossione coattiva delle Entrate Locali, in persona del responsabile del Servizio di Riscossione pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessandro Santoro
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola De Crescenzo Controparte_1
APPELLATO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'appellante: “in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice di Prime cure ex art. 37 c.p.c. e, per l'effetto, annullare la sentenza impugnata e rimettere la causa dinanzi al Giudice di primo grado giurisdizionalmente competente, nella specie la Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Napoli, con termine per la riassunzione;
2) nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante adito dovesse ritenere di confermare la giurisdizione in capo al giudice di prime cure, riformare la sentenza opposta nella parte in cui è stata rilevata
l'intervenuta prescrizione del credito preteso e, per l'effetto, dichiarata la nullità del preavviso di fermo amministrativo n. 20210002041870526490383; 3) Condannare
Controparte al pagamento di spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
pagina 1 di 5 Per l'appellato “conclude per il rigetto dell'appello e la riconferma della sentenza
n°959/2022, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio.”.
”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'appellante proponeva gravame avverso la sentenza n. 959/2022, con la quale il Giudice di Pace di Cava dè Tirreni, in accoglimento della domanda formulata dal sig. , annullava il preavviso Controparte_1
di fermo amministrativo n. 20210002041870526490383 del 22.02.2021 emesso dalla
Parte_1
A sostegno dell'appello evidenziava che il Giudice di Prime cure aveva errato nel non rilevare il proprio difetto di giurisdizione, atteso che la fattispecie sottoposta alla sua attenzione doveva essere devoluta alla cognizione della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado, rilevando che, in ogni caso, errata era la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto prescritta la pretesa azionata.
Si costituiva l'appellato rilevando, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex artt.
342 e 348 bis e ter c.p.c., ritenendo, nel merito, che la sentenza del Giudice di primo pagina 2 di 5 grado fosse corretta nella ricostruzione in fatto ed in diritto ed immune da censure, ragion per cui chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del gravame.
Priva di fondamento è l'eccezione di inammissibilità dell'appello, fondate sull'assunto che, nella redazione dell'atto di impugnazione, l'appellante non avrebbe individuato le singole modifiche da apportare alla ricostruzione in fatto ed in diritto contenuta nella decisione impugnata, riproponendo le medesime deduzioni svolte in primo grado.
L'appellante, infatti, ha compiutamente indicato sia le parti del provvedimento che si intendevano sottoporre a riforma, sia le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, sia, infine, le circostanze da cui sarebbe derivata la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione contestata.
Deve essere accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito, che aveva definito il giudizio di primo grado.
A tal fine si evidenzia che la presente controversia attiene l'impugnativa del preavviso di fermo relativo ad alcuni veicoli intestati all'appellato, notificatogli per non avere pagato le tasse automobilistiche per l'anno 2013, ragion per cui il credito posto a fondamento dell'atto impugnato ha natura tributaria.
Ebbene, a norma dell'art. 86 DPR 602/73 nuovo comma 2 Dl 69/2013: “1) decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. 2) La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.”
Come chiarito dalla Suprema Corte, il fermo amministrativo non può essere più considerato, de facto, come mero atto esecutivo prodromico all'esecuzione, essendo una misura afflittiva, volta ad indurre il debitore all'adempimento (vedasi per tutte
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 15354/2015).
pagina 3 di 5 Il fermo e il preavviso di fermo, che riguarda la fattispecie sottoposta all'attenzione di questo Tribunale, sono, pertanto, “atti che partecipano del giudizio di esecuzione come atti non esecutivi, né prodromici alla esecuzione, ma di natura cautelare e/o coercitiva” per cui “Data la natura afflittiva e non esecutiva del fermo amministrativo il relativo procedimento è impugnabile in base alle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore: tutto dipenderà quindi, dalla natura del credito in virtù del quale viene iscritto (cfr. Cass., SS.UU., n. 959/2017).
Ciò posto, la Suprema Corte (vedasi, da ultimo, Cass. Sez. unite, n.26817/2024) ha già da tempo affermato il principio secondo cui l'attribuzione al giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all' an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione (della quale si controverte nel caso sub iudice) dedotta tramite l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, il quale, come detto, non si può nemmeno qualificare quale atto prodromico all'esecuzione. Tale conclusione non
è destinata a mutare per essere stata impugnata dal contribuente il preavviso di fermo amministrativo, non rientrando detta controversia tra quelle riguardanti «gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602», per le quali, il secondo periodo del primo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Ai fini del riparto della giurisdizione non può, poi, non richiamarsi l'ordinanza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 7822/2020, per la quale, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, quali quella di specie, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione dei fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi pagina 4 di 5 all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione
(conforme Cass., Sez. U., n. 21642/2021) .
Il tutto senza considerare che la sentenza impugnata appare comunque errata nella parte in cui ritiene prescritto il credito tributario azionato, risultando, agli atti di causa la notifica di atti interruttivi della prescrizione (vedasi l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni NN. 334084013686/2013 e NN 434111902739/2014 e l'ingiunzione di pagamento n. 434111902739 del 26/8/2019)
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice di primo grado;
2) condanna l'appellato a pagare in favore dell'avv. Alessandro Santoro, dichiaratosi procuratore antistatario, la somma di € 64,50 per spese ed € 332,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
02.03.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 87/2023 del ruolo generale, promossa da:
R.T.I. costituito dalla Società “ e dalla Società “ ”, in Parte_1 Parte_2
qualità di concessionario per la riscossione coattiva delle Entrate Locali, in persona del responsabile del Servizio di Riscossione pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessandro Santoro
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola De Crescenzo Controparte_1
APPELLATO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'appellante: “in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice di Prime cure ex art. 37 c.p.c. e, per l'effetto, annullare la sentenza impugnata e rimettere la causa dinanzi al Giudice di primo grado giurisdizionalmente competente, nella specie la Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Napoli, con termine per la riassunzione;
2) nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante adito dovesse ritenere di confermare la giurisdizione in capo al giudice di prime cure, riformare la sentenza opposta nella parte in cui è stata rilevata
l'intervenuta prescrizione del credito preteso e, per l'effetto, dichiarata la nullità del preavviso di fermo amministrativo n. 20210002041870526490383; 3) Condannare
Controparte al pagamento di spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
pagina 1 di 5 Per l'appellato “conclude per il rigetto dell'appello e la riconferma della sentenza
n°959/2022, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio.”.
”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'appellante proponeva gravame avverso la sentenza n. 959/2022, con la quale il Giudice di Pace di Cava dè Tirreni, in accoglimento della domanda formulata dal sig. , annullava il preavviso Controparte_1
di fermo amministrativo n. 20210002041870526490383 del 22.02.2021 emesso dalla
Parte_1
A sostegno dell'appello evidenziava che il Giudice di Prime cure aveva errato nel non rilevare il proprio difetto di giurisdizione, atteso che la fattispecie sottoposta alla sua attenzione doveva essere devoluta alla cognizione della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado, rilevando che, in ogni caso, errata era la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto prescritta la pretesa azionata.
Si costituiva l'appellato rilevando, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex artt.
342 e 348 bis e ter c.p.c., ritenendo, nel merito, che la sentenza del Giudice di primo pagina 2 di 5 grado fosse corretta nella ricostruzione in fatto ed in diritto ed immune da censure, ragion per cui chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del gravame.
Priva di fondamento è l'eccezione di inammissibilità dell'appello, fondate sull'assunto che, nella redazione dell'atto di impugnazione, l'appellante non avrebbe individuato le singole modifiche da apportare alla ricostruzione in fatto ed in diritto contenuta nella decisione impugnata, riproponendo le medesime deduzioni svolte in primo grado.
L'appellante, infatti, ha compiutamente indicato sia le parti del provvedimento che si intendevano sottoporre a riforma, sia le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, sia, infine, le circostanze da cui sarebbe derivata la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione contestata.
Deve essere accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito, che aveva definito il giudizio di primo grado.
A tal fine si evidenzia che la presente controversia attiene l'impugnativa del preavviso di fermo relativo ad alcuni veicoli intestati all'appellato, notificatogli per non avere pagato le tasse automobilistiche per l'anno 2013, ragion per cui il credito posto a fondamento dell'atto impugnato ha natura tributaria.
Ebbene, a norma dell'art. 86 DPR 602/73 nuovo comma 2 Dl 69/2013: “1) decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. 2) La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.”
Come chiarito dalla Suprema Corte, il fermo amministrativo non può essere più considerato, de facto, come mero atto esecutivo prodromico all'esecuzione, essendo una misura afflittiva, volta ad indurre il debitore all'adempimento (vedasi per tutte
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 15354/2015).
pagina 3 di 5 Il fermo e il preavviso di fermo, che riguarda la fattispecie sottoposta all'attenzione di questo Tribunale, sono, pertanto, “atti che partecipano del giudizio di esecuzione come atti non esecutivi, né prodromici alla esecuzione, ma di natura cautelare e/o coercitiva” per cui “Data la natura afflittiva e non esecutiva del fermo amministrativo il relativo procedimento è impugnabile in base alle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore: tutto dipenderà quindi, dalla natura del credito in virtù del quale viene iscritto (cfr. Cass., SS.UU., n. 959/2017).
Ciò posto, la Suprema Corte (vedasi, da ultimo, Cass. Sez. unite, n.26817/2024) ha già da tempo affermato il principio secondo cui l'attribuzione al giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all' an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione (della quale si controverte nel caso sub iudice) dedotta tramite l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, il quale, come detto, non si può nemmeno qualificare quale atto prodromico all'esecuzione. Tale conclusione non
è destinata a mutare per essere stata impugnata dal contribuente il preavviso di fermo amministrativo, non rientrando detta controversia tra quelle riguardanti «gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602», per le quali, il secondo periodo del primo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Ai fini del riparto della giurisdizione non può, poi, non richiamarsi l'ordinanza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 7822/2020, per la quale, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, quali quella di specie, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione dei fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi pagina 4 di 5 all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione
(conforme Cass., Sez. U., n. 21642/2021) .
Il tutto senza considerare che la sentenza impugnata appare comunque errata nella parte in cui ritiene prescritto il credito tributario azionato, risultando, agli atti di causa la notifica di atti interruttivi della prescrizione (vedasi l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni NN. 334084013686/2013 e NN 434111902739/2014 e l'ingiunzione di pagamento n. 434111902739 del 26/8/2019)
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice di primo grado;
2) condanna l'appellato a pagare in favore dell'avv. Alessandro Santoro, dichiaratosi procuratore antistatario, la somma di € 64,50 per spese ed € 332,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
02.03.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 5