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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Forli'
Sezione Unica Civile
N.R.G. 2181/2024
Il Giudice Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 17.03.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del
17.03.2025 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. MINELLI STEFANIA, elettivamente domiciliato in via
Ragazzi del '99 3/E Bologna presso detto difensore ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dagli Avv.ti IORIZZO OLMA e PAZZINI GIAN ANDREA, elettivamente domiciliato in via Nuova Circonvallazione 69/C Rimini presso detti difensori;
resistente
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)
Conclusioni
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria Parte_1
istanza, deduzione ed eccezione disattesa o respinta: Nel merito, in via principale: Accogliere l'opposizione proposta dal sig.
contro l'atto di precetto su verbale di mediazione Parte_1
notificatogli dal sig. e, per l'effetto: Controparte_1
= accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto su verbale di mediazione opposto, in quanto basato su un titolo esecutivo non valido, e, conseguentemente, l'illegittimità dell'azione esecutiva preannunciata nel precetto, nonché l'insussistenza del diritto del sig. a Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata per tutti i motivi di cui in narrativa;
= condannare il sig. al pagamento di una somma Controparte_1
equitativamente determinata in favore del sig. ai Parte_1
sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., nonché alla rifusione, in favore di quest'ultimo, di compensi e spese di lite.
In ogni caso: Con vittoria di compensi e spese di lite e successive occorrende”.
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni eccezione disattesa e CP_1
reietta,
- Nel merito, accertare la validità del titolo esecutivo e del precetto e, per
l'effetto, dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente l'opposizione proposta dal sig. per le ragioni qui sopra richiamate ed Parte_1
esposte più esaurientemente nei precedenti atti difensivi;
- Sempre nel merito, condannare l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ricevuta la notifica da parte di Parte_1 Controparte_1
di atto di precetto per rilascio di immobile, con ricorso depositato in data
Pag. 2 di 7 30.09.24 e successivamente notificato a parte opposta, ha introdotto il presente giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 615 comma primo c.p.c.
2. A sostegno della propria opposizione afferma che l'atto di Parte_1
precetto non è fondato su alcun titolo esecutivo.
Ciò in quanto l'atto di precetto si fonda sul verbale di mediazione sottoscritto tra le parti in data 21/5/2024 presso l'Organismo ADR Center di Forlì (procedura n. FC/5/24), tuttavia l'accordo prevedeva, tra l'altro,
l'obbligo di versare la caparra confirmatoria entro il 30.06.24 con sanzione di risoluzione di diritto in caso di inadempimento e obbligo di rilascio immediato dell'immobile valendo quale titolo esecutivo.
Pertanto, essendosi tale accolto risolto per mancato versamento della caparra, è venuta meno anche la valenza di titolo esecutivo ed i rapporti tra le parti tornano ad essere regolati dal contratto originario.
3. Si è costituita parte opposta eccependo l'inammissibilità dell'opposizione in quanto introdotta con ricorso anziché con citazione.
Nel merito osserva che l'interpretazione fornita da controparte rende inutile la previsione dell'obbligo di restituzione dell'immobile e non appare conforme al principio di interpretazione del contratto secondo buona fede
(art. 1366 c.c.) e a quello secondo il quale le clausole vanno interpretate in modo che producano un qualche effetto (art. 1367 c.c.). Pertanto la previsione di risoluzione va intesa nel senso che “la compravendita non produce effetti traslativi”.
Inoltre l'opposto osserva che previsione di risoluzione va qualificata come clausola risolutiva espressa, la quale determina la risoluzione del contratto solo se la parte interessata dichiara all'altra di volersene avvalere, cosa non avvenuta.
Pag. 3 di 7 4. Tenutasi la prima udienza e concessa la richiesta sospensione, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 17.3.25.
5.1. Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per essere stata introdotta con ricorso anziché con citazione.
Il giudice osserva che l'eccezione è infondata.
Infatti l'introduzione con ricorso deriva dall'art. 618 bis c.p.c.
In ogni caso, anche qualora dovesse ritenersi errata l'introduzione mediante ricorso, ciò non ne determinerebbe l'inammissibilità.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 14560/11 ha infatti affermato:
“Qualora un procedimento sia introdotto erroneamente con ricorso, anzichè con citazione, il meccanismo di conservazione degli atti mediante raggiungimento dello scopo avviene in modo progressivo.
Il giudice deve infatti comunque fissare con decreto udienza di comparizione delle parti assegnando termine al ricorrente per la notifica.
Ove detta notifica avvenga nel termine eventualmente fissato a pena di decadenza per la proposizione dell'atto e in esso siano presenti i requisiti indispensabili, si ha il raggiungimento dello scopo.
Un fenomeno siffatto si osserva nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o di opposizione agli atti esecutivi da proporre con citazione e invece avviati con ricorso (Cass. 23813/07; Cass. 1921/05; 3728/96).
Condizione indispensabile per il raggiungimento dello scopo è però che la notifica avvenga nel termine eventualmente fissato dalle norme applicabili
[…]”.
Pag. 4 di 7 Pertanto, come anticipato, considerato che nel caso di opposizione a precetto non è previsto un termine di proposizione, non vi sono comunque dubbi sull'ammissibilità.
5.2. Può dunque passarsi al merito dell'opposizione, fondata esclusivamente sulla doglianza di assenza del titolo esecutivo in ragione della sua risoluzione.
Il giudice ritiene che il motivo di opposizione non sia fondato per quanto segue.
5.2.1. Il punto sei dell'accordo prevede che: “In caso di mancato adempimento delle obbligazioni ivi previste da parte del promissario acquirente (condizioni e modalità di pagamento come indicate sub 2), il presente accordo verrà risolto di diritto e, costituendo titolo esecutivo, vincolerà, ora per allora, il sig. all'immediata liberazione Parte_1
dell'immobile”.
La previsione di risoluzione, per come formulata, va qualificata come clausola risolutiva espressa.
In tal caso la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., “si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”.
Tuttavia non risulta una volontà espressa di avvalersi dell'effetto risolutivo, né tale volontà può ricavarsi per implicito dalla notifica dell'atto di precetto perché la valenza di titolo esecutivo non è collegata alla risoluzione ma effetto dell'art. 12 del d.lgs. 28/2010.
5.2.2. Peraltro, anche qualora si ritenesse l'operatività della clausola risolutiva, il risultato non cambierebbe.
Pag. 5 di 7 Ciò perché il contratto va interpretato secondo la comune volontà delle parti e secondo buona fede.
Dal testo dell'accordo risulta sufficientemente chiaro che la volontà delle parti, sul punto, fosse quella di consentire al proprietario dell'immobile di conseguirne la disponibilità qualora non adempisse, Parte_1
innanzitutto, l'obbligazione di pagare i 20.000 euro.
Dunque l'effetto risolutivo deve ritenersi riferito non all'intero accordo, poiché in tale eventualità la previsione dell'obbligo di immediata liberazione dell'immobile sarebbe inutile, bensì alla parte dell'accordo che prevede e disciplina l'obbligo di addivenire al trasferimento dell'immobile.
Ciò con la conseguenza che l'accordo, per la parte non caducata, sopravvive con la forza di titolo esecutivo prevista normativamente.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del d.m. 44/2014 quale causa di valore indeterminabile, scaglione da 26.000,01 euro a 52.000,00 euro, con esclusione della fase istruttoria non essendovi stata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta interamente la proposta opposizione.
Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida in euro 5.810,00, oltre 15% per
[...]
spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge. Spese di lite distratte a favore dei difensori Avv.ti IORIZZO OLMA e PAZZINI GIAN
ANDREA dichiaratasi antistatari.
Pag. 6 di 7 17/03/2025
Il GOP
Enzo Chiarini
Pag. 7 di 7
Sezione Unica Civile
N.R.G. 2181/2024
Il Giudice Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 17.03.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del
17.03.2025 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. MINELLI STEFANIA, elettivamente domiciliato in via
Ragazzi del '99 3/E Bologna presso detto difensore ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dagli Avv.ti IORIZZO OLMA e PAZZINI GIAN ANDREA, elettivamente domiciliato in via Nuova Circonvallazione 69/C Rimini presso detti difensori;
resistente
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)
Conclusioni
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria Parte_1
istanza, deduzione ed eccezione disattesa o respinta: Nel merito, in via principale: Accogliere l'opposizione proposta dal sig.
contro l'atto di precetto su verbale di mediazione Parte_1
notificatogli dal sig. e, per l'effetto: Controparte_1
= accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto su verbale di mediazione opposto, in quanto basato su un titolo esecutivo non valido, e, conseguentemente, l'illegittimità dell'azione esecutiva preannunciata nel precetto, nonché l'insussistenza del diritto del sig. a Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata per tutti i motivi di cui in narrativa;
= condannare il sig. al pagamento di una somma Controparte_1
equitativamente determinata in favore del sig. ai Parte_1
sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., nonché alla rifusione, in favore di quest'ultimo, di compensi e spese di lite.
In ogni caso: Con vittoria di compensi e spese di lite e successive occorrende”.
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni eccezione disattesa e CP_1
reietta,
- Nel merito, accertare la validità del titolo esecutivo e del precetto e, per
l'effetto, dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente l'opposizione proposta dal sig. per le ragioni qui sopra richiamate ed Parte_1
esposte più esaurientemente nei precedenti atti difensivi;
- Sempre nel merito, condannare l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ricevuta la notifica da parte di Parte_1 Controparte_1
di atto di precetto per rilascio di immobile, con ricorso depositato in data
Pag. 2 di 7 30.09.24 e successivamente notificato a parte opposta, ha introdotto il presente giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 615 comma primo c.p.c.
2. A sostegno della propria opposizione afferma che l'atto di Parte_1
precetto non è fondato su alcun titolo esecutivo.
Ciò in quanto l'atto di precetto si fonda sul verbale di mediazione sottoscritto tra le parti in data 21/5/2024 presso l'Organismo ADR Center di Forlì (procedura n. FC/5/24), tuttavia l'accordo prevedeva, tra l'altro,
l'obbligo di versare la caparra confirmatoria entro il 30.06.24 con sanzione di risoluzione di diritto in caso di inadempimento e obbligo di rilascio immediato dell'immobile valendo quale titolo esecutivo.
Pertanto, essendosi tale accolto risolto per mancato versamento della caparra, è venuta meno anche la valenza di titolo esecutivo ed i rapporti tra le parti tornano ad essere regolati dal contratto originario.
3. Si è costituita parte opposta eccependo l'inammissibilità dell'opposizione in quanto introdotta con ricorso anziché con citazione.
Nel merito osserva che l'interpretazione fornita da controparte rende inutile la previsione dell'obbligo di restituzione dell'immobile e non appare conforme al principio di interpretazione del contratto secondo buona fede
(art. 1366 c.c.) e a quello secondo il quale le clausole vanno interpretate in modo che producano un qualche effetto (art. 1367 c.c.). Pertanto la previsione di risoluzione va intesa nel senso che “la compravendita non produce effetti traslativi”.
Inoltre l'opposto osserva che previsione di risoluzione va qualificata come clausola risolutiva espressa, la quale determina la risoluzione del contratto solo se la parte interessata dichiara all'altra di volersene avvalere, cosa non avvenuta.
Pag. 3 di 7 4. Tenutasi la prima udienza e concessa la richiesta sospensione, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 17.3.25.
5.1. Occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per essere stata introdotta con ricorso anziché con citazione.
Il giudice osserva che l'eccezione è infondata.
Infatti l'introduzione con ricorso deriva dall'art. 618 bis c.p.c.
In ogni caso, anche qualora dovesse ritenersi errata l'introduzione mediante ricorso, ciò non ne determinerebbe l'inammissibilità.
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 14560/11 ha infatti affermato:
“Qualora un procedimento sia introdotto erroneamente con ricorso, anzichè con citazione, il meccanismo di conservazione degli atti mediante raggiungimento dello scopo avviene in modo progressivo.
Il giudice deve infatti comunque fissare con decreto udienza di comparizione delle parti assegnando termine al ricorrente per la notifica.
Ove detta notifica avvenga nel termine eventualmente fissato a pena di decadenza per la proposizione dell'atto e in esso siano presenti i requisiti indispensabili, si ha il raggiungimento dello scopo.
Un fenomeno siffatto si osserva nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o di opposizione agli atti esecutivi da proporre con citazione e invece avviati con ricorso (Cass. 23813/07; Cass. 1921/05; 3728/96).
Condizione indispensabile per il raggiungimento dello scopo è però che la notifica avvenga nel termine eventualmente fissato dalle norme applicabili
[…]”.
Pag. 4 di 7 Pertanto, come anticipato, considerato che nel caso di opposizione a precetto non è previsto un termine di proposizione, non vi sono comunque dubbi sull'ammissibilità.
5.2. Può dunque passarsi al merito dell'opposizione, fondata esclusivamente sulla doglianza di assenza del titolo esecutivo in ragione della sua risoluzione.
Il giudice ritiene che il motivo di opposizione non sia fondato per quanto segue.
5.2.1. Il punto sei dell'accordo prevede che: “In caso di mancato adempimento delle obbligazioni ivi previste da parte del promissario acquirente (condizioni e modalità di pagamento come indicate sub 2), il presente accordo verrà risolto di diritto e, costituendo titolo esecutivo, vincolerà, ora per allora, il sig. all'immediata liberazione Parte_1
dell'immobile”.
La previsione di risoluzione, per come formulata, va qualificata come clausola risolutiva espressa.
In tal caso la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., “si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”.
Tuttavia non risulta una volontà espressa di avvalersi dell'effetto risolutivo, né tale volontà può ricavarsi per implicito dalla notifica dell'atto di precetto perché la valenza di titolo esecutivo non è collegata alla risoluzione ma effetto dell'art. 12 del d.lgs. 28/2010.
5.2.2. Peraltro, anche qualora si ritenesse l'operatività della clausola risolutiva, il risultato non cambierebbe.
Pag. 5 di 7 Ciò perché il contratto va interpretato secondo la comune volontà delle parti e secondo buona fede.
Dal testo dell'accordo risulta sufficientemente chiaro che la volontà delle parti, sul punto, fosse quella di consentire al proprietario dell'immobile di conseguirne la disponibilità qualora non adempisse, Parte_1
innanzitutto, l'obbligazione di pagare i 20.000 euro.
Dunque l'effetto risolutivo deve ritenersi riferito non all'intero accordo, poiché in tale eventualità la previsione dell'obbligo di immediata liberazione dell'immobile sarebbe inutile, bensì alla parte dell'accordo che prevede e disciplina l'obbligo di addivenire al trasferimento dell'immobile.
Ciò con la conseguenza che l'accordo, per la parte non caducata, sopravvive con la forza di titolo esecutivo prevista normativamente.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del d.m. 44/2014 quale causa di valore indeterminabile, scaglione da 26.000,01 euro a 52.000,00 euro, con esclusione della fase istruttoria non essendovi stata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta interamente la proposta opposizione.
Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida in euro 5.810,00, oltre 15% per
[...]
spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge. Spese di lite distratte a favore dei difensori Avv.ti IORIZZO OLMA e PAZZINI GIAN
ANDREA dichiaratasi antistatari.
Pag. 6 di 7 17/03/2025
Il GOP
Enzo Chiarini
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