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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/05/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3636/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena Catalano Presidente rel.
Dott. Silvia Brat Consigliere
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n. R.G. 3636/2024, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA T. SALVINI, 10 Parte_1 C.F._1
- 20122 MILANO, presso lo studio degli AVV.TI PROF. DI GRAVIO VALERIO e GIUSEPPE
TAMBERI, che lo rappresentano e difendono come da delega in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
DELL'ANNUNCIATA, 23/4 - 20121 MILANO, presso lo studio dell'AVV. BAROCCI ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
pagina 1 di 19 OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza eccezione deduzione, conclusione disattesa e reietta, dato atto di quanto esposto nei precedenti scritti difensivi e nel presente atto, in accoglimento dei motivi di appello e in totale riforma della sentenza impugnata,
1. in via principale accertare e dichiarare che la responsabilità solidale del Dott.
[...]
e dei Sigg.ri e per le vicende in Parte_1 Controparte_2 CP_3
narrativa ed oggetto del procedimento penale definito con sentenza n. 2759/2012 della
Quarta Sezione Penale della Corte d'Appello di Milano (R.G. 3990/2011) è limitata al danno subìto da fino all'importo massimo di Euro 1.826.882,5o; Controparte_4
2. di conseguenza, sempre in via principale:
a. accertare e dichiarare che il predetto danno subìto da ed Controparte_4
imputabile al Dott. ed ai Sigg.ri e Parte_1 Controparte_2 CP_3
è già stato interamente risarcito da questi ultimi due in via transattiva e che dunque il dott. nulla deve a;
Parte_1 Controparte_4
b. condannare a restituire al dott. le somme CP_4 CP_4 Parte_1
sequestrate nell'ambito dei sopra citati procedimenti penali oltre interessi dal dì del dovuto;
3. in subordine rispetto a quanto richiesto al n. 2:
a. accertare che il debito risarcitorio del Dott. verso per le Parte_1 CP_4
vicende in narrativa e oggetto del procedimento penale definito con sentenza n.
2759/2012 della Quarta Sezione Penale della Corte d'Appello di Milano (R.G. pagina 2 di 19 3990/2011) è pari a un importo non superiore a euro 608.960,83, in forza delle transazioni concluse dai condebitori solidali o comunque ai sensi degli artt. 2049 e
1227 c.c.;
b. compensare tale debito con le somme ottenute da in forza del Controparte_4
sequestro operato nell'ambito dei sopra citati procedimenti penali, o comunque, accertare il risarcimento parziale già effettuato dal Dott. come Parte_1
conseguenza dell'incameramento delle somme da parte di e per Controparte_4
l'effetto dichiarare che il debito di verso è pari Parte_1 Controparte_4
all'importo residuo.
4. In linea di ulteriore subordine:
a. accertare che il debito risarcitorio del Dott. verso per le Parte_1 CP_4
vicende in narrativa e oggetto del procedimento penale definito con sentenza n.
2759/2012 della Quarta Sezione Penale della Corte d'Appello di Milano (R.G.
3990/2011) è ridotto in forza delle transazioni concluse dai condebitori solidali, nonché ai sensi degli artt. 2049 e 1227 c.c. in proporzione all'incidenza dei comportamenti dei dipendenti di e limitare la condanna di conseguenza;
Controparte_4
b. compensare il debito del Dott. con le somme ottenute da Parte_1 CP_4
in forza del sequestro operato nell'ambito dei sopra citati procedimenti penali, o
[...]
comunque, accertare il risarcimento parziale già effettuato dal Dott. Parte_1
come conseguenza dell'incameramento di dette somme da parte di e Controparte_4
per l'effetto dichiarare che il debito di verso è pari Parte_1 Controparte_4
all'importo residuo. Contr 5. In ogni caso, rigettare l'appello incidentale formulato da in sede di comparsa di costituzione e risposta del 20.3.2025.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche di prime cure e con condanna alla restituzione da parte degli appellati delle somme eventualmente a essi
pagina 3 di 19 corrisposte a detto titolo in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, con rivalutazione monetaria e interessi.
Per Controparte_1
Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
In via preliminare:
- Accerti e dichiari, per i motivi dedotti in atti, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c. dell'appello proposto dal dott. con-tro il con Parte_1 Controparte_4
ogni conseguente statuizione di legge;
- accerti e dichiari, per i motivi e nei limiti dedotti in atti, nonché in accoglimento del I motivo di appello incidentale, l'intervenuta prescrizione del-le domande formulate da parte attrice contro il Controparte_4
Nel merito:
- respinga nel miglior modo, per i motivi dedotti in atti, anche depositati nell'ambito del giudizio di primo grado, le domande tutte proposte da parte appellante contro il
[...]
assolvendolo da ogni avversaria pretesa e, se del caso, confermando CP_4
integralmente quanto statuito dalla Corte d'Appello di Milano, Sezione 4 Penale, con sentenza n. 2759 del 20.04.2012;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla esponente per le CP_5
ragioni tutte esposte in atti, voglia riformare parzialmente la sentenza emessa dal
Tribunale di Milano n. 5481 del 28.05.2024, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha accertato e dichiarato che l'importo dovuto dal dott. quale debito Pt_1 Parte_1
risarcitorio in virtù della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano, quarta sezione penale, n. 2759/2012 per l'importo di euro 19.519.445,56 andrebbe ridotto
pagina 4 di 19 rispettivamente degli importi di euro 3.903.889,11 e di euro 521.024,83, con ogni conseguente statuizione di legge;
- in via subordinata ed eventuale: nella denegata ipotesi in cui dovesse es-sere accolta, per qualsiasi motivo, la domanda svolta da controparte, accerti, dichiari e compensi quanto in ipotesi dovesse essere accertato, ad esito del giudizio, come dovuto, a qualsiasi titolo, dal dott. alla Banca con quanto in ipotesi dovuto dalla Parte_1
Banca al dott. , con ogni conseguente statuizione di legge, e condanni il dott. Parte_1
a versare alla Banca quanto dovuto come in ipotesi accertato;
Parte_1
In via istruttoria:
- si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, se ritenuto opportuno ai fini della decisione nel presente giudizio, voglia autorizzare e disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo alle dette pronunce (Tribunale di Milano, Sezione 6 Penale, RG
6553/09+11926/09, 23069/08 N.R. mod. 21 (P.M), n. 7248/08 GIP;
Corte d'Appello di
Milano, Sezione 4 Penale, n. 3990/2011 Reg. Gen.le App., n. 23609/08 Reg. Notizie di reato);
- si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, se ritenuto opportuno ai fini della decisione nel presente giudizio, voglia autorizzare e disporre l'acquisizione della sentenza integrale
(priva di “omissis”) n. 26850 emessa dalla Corte di Cassazione – Sezione Seconda penale – in data 20.06.2013 nell'ambito del giudizio RG 46588/2012;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di sentenza e successive occorrende maggiorate di CPA, IVA e 15% quale contributo spese generali riferite ad entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio – dinanzi al Tribunale di Milano – Parte_1 CP_4
(successore universale, per plurime fusioni, di e ),
[...] CP_6 CP_7
pagina 5 di 19 chiedendo di accertare: la limitazione della propria responsabilità risarcitoria nei confronti della convenuta all'importo massimo di € 1.826.882,50, in solido con sig.ri e (cui l'atto di citazione veniva notificato per denuntiatio litis); che il CP_3 CP_2
danno era già stato risarcito e, pertanto, nulla doveva l'attore alla chiedendone la CP_5
condanna alla restituzione delle somme sequestrate;
in subordine, di accertare l'importo del proprio debito risarcitorio, in misura comunque non superiore ad € 608.960,83 con compensazione delle somme incassate dalla in forza del sequestro. CP_5
A sostegno della domanda deduceva:
⎯ di aver collaborato con , nel 2005-2006, come mediatore per il CP_8
collocamento di strumenti finanziari;
⎯ di essere stato condannato, con sentenza penale passata in giudicato per il reato di associazione a delinquere finalizzata all'appropriazione indebita in danno di CP_6
stessa;
⎯ di essere stato ritenuto partecipe di tale associazione e responsabile del reato-scopo di appropriazione indebita di circa € 1.800.000, relativi a provvigioni corrisposte da per attività inesistenti di mediazione, riguardanti 7 operazioni di interest rate CP_6
swap;
⎯ dal punto di vista civilistico, di essere stato condannato, in solido con gli altri imputati, al risarcimento dell'intero danno patito da (divenuta nelle more CP_6
), da liquidarsi in separato giudizio, con condanna, a titolo di Controparte_9
provvisionale, in solido con gli altri condannati, al pagamento della somma di quasi 20 milioni di euro;
⎯ che nel corso del procedimento penale, gli erano stati sequestrati titoli e somme per un importo complessivo di circa € 620.000;
⎯ che la propria responsabilità risarcitoria doveva ritenersi limitata alle somme relative alle sole operazioni finanziarie gestite dallo stesso (in concorso con i sig.ri e CP_3
pagina 6 di 19 ), per l'importo di circa 1,8 milioni, da ridursi ulteriormente in considerazione CP_2
delle transazioni stipulate con la dai condebitori e e, comunque, CP_5 CP_3 CP_2
da considerarsi limitata ad 1/3 della predetta somma, ovverosia € 608.960,03 euro, importo inferiore a quanto già sequestratogli e nella disponibilità della Banca creditrice stessa.
Si costituiva , eccependo la prescrizione dell'azione e, in ogni caso, CP_4
l'inammissibilità e infondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto.
Esaurita l'istruttoria documentale, con sentenza n. 5481/2024, il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente le domande attoree, compensando le spese di lite per un terzo e condannando l'attore alla refusione della restante parte – liquidata in € 28.000, oltre oneri ed accessori di legge – in favore della convenuta.
In particolare, il primo giudice dichiarava che è debitore nei confronti Parte_1
di , in solido con terzi estranei al procedimento, a titolo di risarcimento CP_4
del danno derivante dai reati accertati con sentenza penale passata in giudicato della
Corte d'Appello di Milano n. 2759/2012 del 20.04.2012 (ud.) e 30.07.2012 (dep.), della somma complessiva residua di € 15.094.531,62.
Sul punto, il Tribunale osservava che il danno patito dalla derivasse CP_7
aritmeticamente dalla somma delle provvigioni indebitamente corrisposte e che nessuna delle parti avesse contestato l'importo complessivo del danno liquidato - in via provvisionale - dal Giudice penale, né la Banca convenuta avesse domandato la liquidazione di ulteriori danni rispetto alla provvisionale;
pertanto, condivideva gli accertamenti in fatto compiuti dal Giudice penale (cfr. pag.
2-9 sent. primo grado e pag.
1-4 sent. appello) e riteneva dimostrato il danno complessivo cagionato dal - Parte_1
in concorso con altri - alla Banca nella misura già liquidata in sede penale di €
19.519.445,56, pari alla somma delle provvigioni indebitamente corrisposte da
[...]
ai sodali dell'associazione a delinquere per le inesistenti operazioni di CP_7
pagina 7 di 19 mediazione;
conseguentemente, dedotto il 20% per la transazione con due condebitori solidali (con i sig.ri e per € 3.903.889,11), residuava un debito CP_3 CP_2
risarcitorio complessivo dell'attore – in solido con gli altri coimputati condannati – di €
15.615.556,45. Da tale somma, venivano detratte poi le somme sequestrate al Parte_1
e incamerate dalla banca, da intendersi quale risarcimento parziale, per un importo di €
521.024,00 (sequestro di € 620.953,08 - € 99.998,25 liquidati ad MPS). Da qui, il totale di € 15.094.531,62 dovuto dall'attore in solido con gli altri corresponsabili.
Il primo giudice rilevava che l'accertamento compiuto dal Giudice penale in ordine al concorso della condotta del alla causazione dell'intero danno patito dalla Parte_1
spiegasse efficacia vincolante di giudicato nel procedimento de quo, riguardando CP_5
l'an e le caratteristiche ontologiche della responsabilità dell'attore e non una mera questione di accertamento del danno-conseguenza o di quantificazione del danno.
La domanda di riduzione del debito dell'attore da € 19.519.445,56 a € 1.826.882,50 veniva ritenuta infondata, atteso che, secondo il giudicante - ferma la solidarietà del
[...]
per il risarcimento dell'intero danno patito dalla - parte attrice non può Pt_1 CP_5
domandare, in sede civile, nei confronti del creditore danneggiato (e a favore del quale è prevista la responsabilità solidale) l'accertamento della propria quota di responsabilità; tale domanda può invece essere spiegata nei confronti dei soli condebitori solidali, in via di regresso.
Venivano, altresì, rigettate le ulteriori domande attoree (di accertamento che il danno fosse già stato risarcito e, quindi, nulla fosse dovuto alla banca, nonché di condanna alla restituzione delle somme sequestrate), ritenendo il primo giudice che non fosse stato in alcun modo dimostrato il risarcimento dell'intero danno, né tantomeno il pagamento di importi superiori al danno risarcibile.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello , per i seguenti Parte_1
motivi: pagina 8 di 19 I. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 651 c.p.p. in rapporto all'art. 2055 c.c. là dove il giudice di prime cure ha reputato coperta da giudicato (penale) la responsabilità solidale risarcitoria di tutti i partecipanti al reato di associazione per delinquere;
II. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 210, comma 4, c.p.c. e dell'art. 1304 c.c., anche in rapporto tra loro, là dove il giudice di prime cure ha presunto che le transazioni concluse dai sigg.ri e fossero parziali e non superiori per CP_3 CP_2
importo alle quote ideali di debito gravanti sui transigenti;
III. errore della Sentenza per aver omesso di considerare nella quantificazione la responsabilità della ex art. 2049 c.c. e/o comunque il concorso del creditore ex CP_5
art. 1227 c.c.
Si è costituito in giudizio , eccependo l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. CP_4
e comunque l'infondatezza nel merito dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto;
ha proposto, altresì, appello incidentale, per i motivi che seguono:
1. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c.;
2. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2946 e 2947 c.c.;
3. in merito all'errore presente nella sentenza oggi impugnata con riferimento al
“minor debito” derivante da pretesi incassi ricevuti dalla a seguito di CP_5
sequestro disposto dal Giudice penale.
Alla prima udienza del 15.04.2025, il Consigliere Istruttore rinviava – per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.- all'udienza del 20.5.2025, da tenersi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termini per note conclusive sino al 2.5.2025 e sino alla data dell'udienza per il deposito di note sostitutive della stessa.
La causa è stata decisa nella Camera di Consiglio del 20.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale di Parte_1
pagina 9 di 19 Con il primo motivo, sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in Parte_1
errore nel ritenere, in virtù dell'accertamento penale passato in giudicato del reato di associazione per delinquere, che il giudicato coprirebbe anche la solidarietà risarcitoria di tutti i soggetti compartecipi. Invero, il giudice civile avrebbe comunque la possibilità di valutare la sussistenza di una responsabilità risarcitoria rilevante, a prescindere dall'accertata illiceità penale.
Chiede, pertanto, di accertare – in riforma della sentenza di primo grado - che la propria responsabilità sia limitata al danno subito da sino all'importo massimo di € CP_4
1.826.882,50.
Con il secondo motivo, l'appellante principale deduce l'erroneità della sentenza gravata, nella parte in cui il primo giudice ha presunto che le transazioni concluse dai sigg.ri e fossero parziali e non superiori per importo alle quote ideali di debito CP_3 CP_2
gravanti sui transigenti.
Afferma che “l'argomentazione sviluppata dal Tribunale appare manifestamente errata là dove prima muove dalla constatazione che la mancata esibizione delle transazioni dovrebbe essere valutata in senso sfavorevole alla parte che non ottempera all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e, poi, giunge attraverso due presunzioni prive di fondamento logico-giuridico a predicare un effetto favorevole per chi non ha Contr ottemperato all'ordine di esibizione (ossia )”. Aggiunge che “il giudice di prime Contr cure aveva ordinato anzitutto a – e poi anche ai sigg.ri e di CP_3 CP_10
produrre ex art. 210 c.p.c. le transazioni concluse. La citata banca non soltanto non ha prodotto la transazione ma ha finanche avanzato una istanza di revoca (poi disattesa) dell'ordine di esibizione. Orbene, questa circostanza avrebbe dovuto costituire un motivo per il giudice per trarre argomenti di prova in senso sfavorevole a chi Contr dell'ordine era destinatario ( , e ), nonché l'occasione per CP_3 CP_2
pagina 10 di 19 condannare questi a una pena compresa tra euro 500 ed euro 3000 ex art. 210, comma
4, c.p.c” (v. pp. 22-23 atto di appello).
In riforma della decisione impugnata, andrebbe accertato – secondo l'appellante - che la transazione dei sig.ri e riguardava l'intero debito e, per l'effetto, il CP_3 CP_2
danno imputabile al è stato già risarcito. Parte_1
Con il terzo motivo, parte appellante principale lamenta che il primo giudice avrebbe omesso di considerare la responsabilità della banca e il concorso della stessa nella determinazione del danno, tale da limitare la responsabilità del . Parte_1
L'appello principale è infondato.
I motivi di gravame, in quanto logicamente connessi, vengono trattati congiuntamente.
Come innanzi rilevato, il primo giudice ha ritenuto che – in virtù dell'efficacia vincolante del giudicato penale – gli fosse precluso esaminare la partecipazione dell'attore all'associazione a delinquere, la responsabilità di questi in ordine al danno patito dalla Banca e, ancora, l'accertamento della relativa quota, domanda quest'ultima da spiegare semmai contro i sodali, in via di regresso.
Ritiene questa Corte che la decisione del Tribunale sia incensurabile.
Invero, il primo giudice fonda il proprio convincimento su quanto disposto all'art. 651
c.p.p. e le relative interpretazioni giurisprudenziali, condivise da questo Collegio.
Sul punto, basti rilevare che i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, descritti dall' art. 651 c.p.p., attengono alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato. Ne deriva che il giudicato, formatosi su una fattispecie di reato di danno ove il danno-evento coincide col danno-conseguenza, si estende anche all'accertamento dell'esistenza del danno che, quindi, non può essere oggetto di un ulteriore valutazione in sede civile (Cfr. Cass. Civ., sez. III, n.
12901/2024; Cass. Civ., sez. I, n. 9082/2025). pagina 11 di 19 A ciò si aggiunga che assume efficacia di giudicato anche l'accertamento, in sede penale, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato, costituitosi parte civile;
per l'effetto, nel giudizio civile risarcitorio è preclusa la riduzione della responsabilità del danneggiante ex art. 1227, co. 1, c.c. (Cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 26009/2023).
Nel caso di specie, nei giudizi penali è stata accertata la partecipazione di Pt_1
all'associazione criminosa, la sussistenza dei danni lamentati dalla banca,
[...]
rappresentati dalla indebita percezione delle provigioni per operazioni finanziarie inesistenti, senza alcuna riduzione per un qualsivoglia concorso di colpa del danneggiato.
Di conseguenza, non è più possibile rimettere in discussione tali punti fermi ed accertare una limitazione della responsabilità del o l'asserito concorso di colpa della Parte_1
Banca.
Difatti, in sede penale è stato accertato che gli autori del reato agivano prescindendo totalmente dalle proprie mansioni e dai propri ruoli, secondo modalità oscure alla Banca.
Peraltro, le allegazioni del sul punto sono generiche e prive di qualsiasi Parte_1
riscontro probatorio idoneo a provare anche il minimo concorso del danneggiato nella causazione del danno, tale da comportare una riduzione dell'importo risarcitorio.
Dalle superiori argomentazioni deriva, pertanto, l'infondatezza delle doglianze di cui al primo e il terzo motivo di gravame.
In ordine al secondo motivo di appello, afferente alla riduzione dell'importo risarcitorio in ragione della transazione tra la banca e i sig.ri e , strettamente CP_3 CP_2
correlato al primo motivo di appello incidentale, si osserva quanto segue.
Con l'atto di citazione in primo grado, parte attrice chiedeva di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla Banca e ai sig.ri e l'esibizione della CP_3 CP_2
transazione intercorsa tra le medesime parti.
pagina 12 di 19 Con ordinanza del 29.6.2021, il primo giudice emetteva tale ordine nei confronti della sola rimasto inadempiuto. CP_5
Tuttavia, l'inottemperanza all'ordine veniva considerato dal giudicante in senso sfavorevole al destinatario dello stesso, desumendone argomenti di prova. Attesa quindi l'impossibilità di visionare i relativi documenti, il Tribunale ha agito in via presuntiva, ritenendo che la transazione avesse riguardato la quota di responsabilità dei sig.ri CP_3
e , pari al 10 % ciascuno (essendo 10 i sodali), rispetto all'importo stabilito dal CP_2
giudice penale in € 19.519.445,56. Da qui, la detrazione di € 3.903.889,11, pari al 20 % del totale.
sostiene, al contrario, che la transazione abbia riguardato l'intero importo Parte_1
risarcitorio e, quindi, nulla sarebbe più dovuto alla CP_5
La doglianza è priva di pregio.
L'art. 1967 c.c. sancisce che la transazione deve essere provata per iscritto. Ciò comporta una serie di conseguenze: l'onere della prova ricade sulla parte che ne invoca gli effetti estintivi sul debito oggetto di giudizio;
irrilevante è che, in caso di obbligazione solidale, tale parte non abbia partecipato all'accordo transattivo e non sia in grado di fornire la prova;
tutti gli elementi costituitivi del negozio transattivo devono risultare documentalmente;
la necessità della prova scritta ad probationem, esclude la possibilità di fornire la prova per testi o presunzioni, ma non di avvalersi di altri mezzi di prova o dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (Cfr. Cass. Civ. n. 5344/2000; Cass.
Civ. n. 8875/2005).
Parte attrice non ha adempiuto a tale onere probatorio, né la stessa può dirsi raggiunta in virtù della mancata esibizione da parte della banca. Invero, la stessa poteva essere ricercata aliunde, magari richiedendo l'ordine di esibizione nei confronti dei sig.ri e . Invece, la relativa domanda ex art. 210 c.p.c. non è stata riproposta CP_3 CP_2
in sede di precisazione delle conclusioni del primo grado, né in questo giudizio. pagina 13 di 19 Pertanto, non può dirsi raggiunta la prova della transazione per l'intero importo risarcitorio, né – come si vedrà in seguito – per un certo ammontare dello stesso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, l'appello principale deve essere rigettato.
L'appello incidentale di Controparte_4
Con il primo motivo, l'appellante incidentale si duole della accertata e dichiarata riduzione dell'importo risarcitorio dovuto dal , in ragione delle transazioni dei Parte_1
sig.ri e dei quali – sostiene – non vi sarebbe alcuna traccia, con una CP_3 CP_2
motivazione contraddittoria e contra legem.
Il motivo è fondato.
La decisione del Tribunale in ordine alla detrazione dall'importo risarcitorio di quanto presumibilmente pattuito nella transazione è errata.
Il primo giudice ha infatti ricostruito l'esistenza e l'ammontare dell'accordo transattivo ragionando in via presuntiva. Tale prova, come rilevato precedentemente, non è ammessa, dovendo la transazione essere provata per iscritto.
La prova della transazione non può dirsi raggiunta nemmeno in ragione della mancata esibizione da parte della posto che il relativo onere probatorio, gravante CP_5
sull'attore, non è stato adempiuto.
È vero che l'avvenuta transazione non risulta contestata, ma ai fini della sua prova, tutti i relativi elementi costituitivi devono risultare dal documento, circostanza totalmente assente nel caso di specie.
Soltanto chiare risultanze documentali avrebbero quindi consentito di procedere al diffalco della somma pattuita in via negoziale da alcuni dei debitori solidali con la banca creditrice.
pagina 14 di 19 Ne deriva che, in difetto di prova, nessuna detrazione dal totale dell'importo risarcitorio può essere riconosciuta in virtù della transazione tra i e i sig.ri e CP_4 CP_3
. CP_2
Con il secondo motivo, deduce che il Tribunale – nel ritenere infondata CP_4
l'eccezione di prescrizione sollevata dallo stesso in primo grado – non avrebbe considerato “da una parte che, in verità, controparte non si è limitata a richiedere un mero accertamento, avendo anche formulato (come peraltro ribadito anche in questa sede) una domanda di condanna della alla restituzione di somme asseritamente CP_5
incassate” (v. p. 52 comparsa di risposta e appello incidentale).
Peraltro, l'appellante avrebbe richiesto anche in questa sede l'accertamento della responsabilità della ex art. 2049 c.c. che risulterebbe prescritta secondo la banca, CP_5
trovando applicazione il termine di prescrizione quinquennale.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione formulata dalla ritenendo la CP_5
domanda attorea di “mero accertamento” e, pertanto, imprescrittibile.
Peraltro, il primo giudice rilevava che “al contrario (è) la (eventuale) domanda di condanna del creditore ad essere soggetta a prescrizione” (v. p. 2 sentenza impugnata).
La decisione del Tribunale sul punto è corretta ed esente da vizi di sorta.
Costituisce un principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'azione di mero accertamento è sempre imprescrittibile (Cfr. ex multis Cass. Civ. n. 26800/2019).
La domanda proposta in via principale dall'attore non può che rientrare in tale fattispecie, essendo diretta ad accertare la quota di responsabilità dello stesso rispetto al danno patito dalla banca ed accertato in sede penale.
L'eccezione di prescrizione formulata anche in questa sede da non può CP_4
quindi essere presa in considerazione. pagina 15 di 19 Con il terzo motivo, parte appellante incidentale lamenta che il primo giudice avrebbe travalicato il potere di riqualificazione della domanda attorea da condanna e compensazione a domanda di accertamento negativo del credito;
avrebbe, altresì, ritenuto dimostrato l'incasso da parte della banca di € 620.953,00, in assenza di prova;
di contro, l'incasso sarebbe pari soltanto ad € 99.998,25 (v. doc. 8, fasc. I grado convenuto).
Il motivo è fondato.
Il primo giudice ha ridotto l'importo risarcitorio sottraendovi anche € 521.024,83. Tale somma corrisponderebbe alla differenza tra € 620.953,08 sequestrati al e Parte_1
successivamente incamerati dalla ed € 99.998,25 versati ad MPS. CP_5
Anche tale statuizione è errata.
Agli atti, risulta unicamente l'avvenuto sequestro di titoli e somme per € 620.953,08 a Contr carico del (v. doc. 8 Fasc. I grado attore), l'incasso da parte di di € Parte_1
99.998,25 e il versamento della medesima somma in favore di MPS, in forza dell'ordinanza della Corte d'Appello di Milano del 12.1.2016 (v. doc. 8, fasc. I grado convenuto).
Nessuna prova vi è poi che abbia effettivamente incamerato gli ulteriori CP_4
importi oggetto di sequestro.
Quest'ultimo rappresenta, infatti, una a misura cautelare reale diretta a rendere indisponili ai detentori cose o beni.
Il primo giudice ha ritenuto, anche in questo caso in via presuntiva, che tutte le somme sequestrate siano poi finite nella disponibilità della CP_5
A tal riguardo, è opportuno rilevare che “in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve pagina 16 di 19 essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della
"concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi” (Cass. Civ., sez. II, n. 9054/2022).
Nel caso di specie, non solo mancano un insieme di elementi che - considerati congiuntamente - costituiscano una valida prova presuntiva, ma un qualsivoglia indizio.
Difatti, anche l'esistenza di un sequestro non può essere considerata prova presuntiva dell'incasso da parte del creditore non comportando tale istituto -in maniera CP_4
automatica- che le somme sequestrate finiscano nelle mani del richiedente.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in ragione del rigetto dell'appello principale e dell'accoglimento di quello incidentale, la sentenza impugnata deve essere riformata, disponendo il rigetto di tutte le domande proposte da e la Pt_1 Parte_1
condanna dello stesso – in via solidale con i compartecipi all'associazione criminosa – al risarcimento del danno in favore di per l'importo di € 19.519.445,56. Controparte_4
In ordine al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, questa Corte osserva che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della
pagina 17 di 19 soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale” (Cass. Civ., sez. VI, n. 6259/2014).
Stante la soccombenza, deve essere condannato al pagamento delle Parte_1
spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore di Controparte_4
Investendo la domanda attorea l'intero debito risarcitorio, il valore della controversia è pari ad € 19.519.445,56.
Le spese processuali si liquidando dunque, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione valore della controversia e della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in € 108.394,00 per il giudizio di primo grado ed € 68.730,00 per quello di secondo grado - escludendosi, solo in relazione al presente grado, la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente - oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa - sull'appello proposto da , nonché Parte_1
sull'appello incidentale di avverso la sentenza n. 5481/2024, Controparte_4
pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 27.5.2024 e pubblicata il 28.5.2024, a definizione del procedimento di primo grado R.G. n. 18324/2020 – così provvede:
I. rigetta l'appello principale di;
Parte_1
pagina 18 di 19 II. accoglie l'appello incidentale di e, per l'effetto, in riforma della Controparte_4
sentenza impugnata, rigetta tutte le domande proposte da e Parte_1
condanna lo stesso – in via solidale con gli altri soggetti di cui alla sentenza n.
2759/2012 della Corte d'Appello di Milano, Sezione IV Penale, pubblicata il
30.7.2012 – al risarcimento del danno in favore di per l'importo Controparte_4
di € 19.519.445,56;
III. condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_4
lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 108.394,00 per il giudizio di primo grado ed € 68.730,00 per quello di appello, oltre IVA, CPA e
15% spese generali;
IV. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. Parte_1
13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Maria Elena Catalano
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena Catalano Presidente rel.
Dott. Silvia Brat Consigliere
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado, iscritta al n. R.G. 3636/2024, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA T. SALVINI, 10 Parte_1 C.F._1
- 20122 MILANO, presso lo studio degli AVV.TI PROF. DI GRAVIO VALERIO e GIUSEPPE
TAMBERI, che lo rappresentano e difendono come da delega in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
DELL'ANNUNCIATA, 23/4 - 20121 MILANO, presso lo studio dell'AVV. BAROCCI ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
pagina 1 di 19 OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza eccezione deduzione, conclusione disattesa e reietta, dato atto di quanto esposto nei precedenti scritti difensivi e nel presente atto, in accoglimento dei motivi di appello e in totale riforma della sentenza impugnata,
1. in via principale accertare e dichiarare che la responsabilità solidale del Dott.
[...]
e dei Sigg.ri e per le vicende in Parte_1 Controparte_2 CP_3
narrativa ed oggetto del procedimento penale definito con sentenza n. 2759/2012 della
Quarta Sezione Penale della Corte d'Appello di Milano (R.G. 3990/2011) è limitata al danno subìto da fino all'importo massimo di Euro 1.826.882,5o; Controparte_4
2. di conseguenza, sempre in via principale:
a. accertare e dichiarare che il predetto danno subìto da ed Controparte_4
imputabile al Dott. ed ai Sigg.ri e Parte_1 Controparte_2 CP_3
è già stato interamente risarcito da questi ultimi due in via transattiva e che dunque il dott. nulla deve a;
Parte_1 Controparte_4
b. condannare a restituire al dott. le somme CP_4 CP_4 Parte_1
sequestrate nell'ambito dei sopra citati procedimenti penali oltre interessi dal dì del dovuto;
3. in subordine rispetto a quanto richiesto al n. 2:
a. accertare che il debito risarcitorio del Dott. verso per le Parte_1 CP_4
vicende in narrativa e oggetto del procedimento penale definito con sentenza n.
2759/2012 della Quarta Sezione Penale della Corte d'Appello di Milano (R.G. pagina 2 di 19 3990/2011) è pari a un importo non superiore a euro 608.960,83, in forza delle transazioni concluse dai condebitori solidali o comunque ai sensi degli artt. 2049 e
1227 c.c.;
b. compensare tale debito con le somme ottenute da in forza del Controparte_4
sequestro operato nell'ambito dei sopra citati procedimenti penali, o comunque, accertare il risarcimento parziale già effettuato dal Dott. come Parte_1
conseguenza dell'incameramento delle somme da parte di e per Controparte_4
l'effetto dichiarare che il debito di verso è pari Parte_1 Controparte_4
all'importo residuo.
4. In linea di ulteriore subordine:
a. accertare che il debito risarcitorio del Dott. verso per le Parte_1 CP_4
vicende in narrativa e oggetto del procedimento penale definito con sentenza n.
2759/2012 della Quarta Sezione Penale della Corte d'Appello di Milano (R.G.
3990/2011) è ridotto in forza delle transazioni concluse dai condebitori solidali, nonché ai sensi degli artt. 2049 e 1227 c.c. in proporzione all'incidenza dei comportamenti dei dipendenti di e limitare la condanna di conseguenza;
Controparte_4
b. compensare il debito del Dott. con le somme ottenute da Parte_1 CP_4
in forza del sequestro operato nell'ambito dei sopra citati procedimenti penali, o
[...]
comunque, accertare il risarcimento parziale già effettuato dal Dott. Parte_1
come conseguenza dell'incameramento di dette somme da parte di e Controparte_4
per l'effetto dichiarare che il debito di verso è pari Parte_1 Controparte_4
all'importo residuo. Contr 5. In ogni caso, rigettare l'appello incidentale formulato da in sede di comparsa di costituzione e risposta del 20.3.2025.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, anche di prime cure e con condanna alla restituzione da parte degli appellati delle somme eventualmente a essi
pagina 3 di 19 corrisposte a detto titolo in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, con rivalutazione monetaria e interessi.
Per Controparte_1
Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
In via preliminare:
- Accerti e dichiari, per i motivi dedotti in atti, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c. dell'appello proposto dal dott. con-tro il con Parte_1 Controparte_4
ogni conseguente statuizione di legge;
- accerti e dichiari, per i motivi e nei limiti dedotti in atti, nonché in accoglimento del I motivo di appello incidentale, l'intervenuta prescrizione del-le domande formulate da parte attrice contro il Controparte_4
Nel merito:
- respinga nel miglior modo, per i motivi dedotti in atti, anche depositati nell'ambito del giudizio di primo grado, le domande tutte proposte da parte appellante contro il
[...]
assolvendolo da ogni avversaria pretesa e, se del caso, confermando CP_4
integralmente quanto statuito dalla Corte d'Appello di Milano, Sezione 4 Penale, con sentenza n. 2759 del 20.04.2012;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla esponente per le CP_5
ragioni tutte esposte in atti, voglia riformare parzialmente la sentenza emessa dal
Tribunale di Milano n. 5481 del 28.05.2024, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha accertato e dichiarato che l'importo dovuto dal dott. quale debito Pt_1 Parte_1
risarcitorio in virtù della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano, quarta sezione penale, n. 2759/2012 per l'importo di euro 19.519.445,56 andrebbe ridotto
pagina 4 di 19 rispettivamente degli importi di euro 3.903.889,11 e di euro 521.024,83, con ogni conseguente statuizione di legge;
- in via subordinata ed eventuale: nella denegata ipotesi in cui dovesse es-sere accolta, per qualsiasi motivo, la domanda svolta da controparte, accerti, dichiari e compensi quanto in ipotesi dovesse essere accertato, ad esito del giudizio, come dovuto, a qualsiasi titolo, dal dott. alla Banca con quanto in ipotesi dovuto dalla Parte_1
Banca al dott. , con ogni conseguente statuizione di legge, e condanni il dott. Parte_1
a versare alla Banca quanto dovuto come in ipotesi accertato;
Parte_1
In via istruttoria:
- si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, se ritenuto opportuno ai fini della decisione nel presente giudizio, voglia autorizzare e disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo alle dette pronunce (Tribunale di Milano, Sezione 6 Penale, RG
6553/09+11926/09, 23069/08 N.R. mod. 21 (P.M), n. 7248/08 GIP;
Corte d'Appello di
Milano, Sezione 4 Penale, n. 3990/2011 Reg. Gen.le App., n. 23609/08 Reg. Notizie di reato);
- si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, se ritenuto opportuno ai fini della decisione nel presente giudizio, voglia autorizzare e disporre l'acquisizione della sentenza integrale
(priva di “omissis”) n. 26850 emessa dalla Corte di Cassazione – Sezione Seconda penale – in data 20.06.2013 nell'ambito del giudizio RG 46588/2012;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di sentenza e successive occorrende maggiorate di CPA, IVA e 15% quale contributo spese generali riferite ad entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio – dinanzi al Tribunale di Milano – Parte_1 CP_4
(successore universale, per plurime fusioni, di e ),
[...] CP_6 CP_7
pagina 5 di 19 chiedendo di accertare: la limitazione della propria responsabilità risarcitoria nei confronti della convenuta all'importo massimo di € 1.826.882,50, in solido con sig.ri e (cui l'atto di citazione veniva notificato per denuntiatio litis); che il CP_3 CP_2
danno era già stato risarcito e, pertanto, nulla doveva l'attore alla chiedendone la CP_5
condanna alla restituzione delle somme sequestrate;
in subordine, di accertare l'importo del proprio debito risarcitorio, in misura comunque non superiore ad € 608.960,83 con compensazione delle somme incassate dalla in forza del sequestro. CP_5
A sostegno della domanda deduceva:
⎯ di aver collaborato con , nel 2005-2006, come mediatore per il CP_8
collocamento di strumenti finanziari;
⎯ di essere stato condannato, con sentenza penale passata in giudicato per il reato di associazione a delinquere finalizzata all'appropriazione indebita in danno di CP_6
stessa;
⎯ di essere stato ritenuto partecipe di tale associazione e responsabile del reato-scopo di appropriazione indebita di circa € 1.800.000, relativi a provvigioni corrisposte da per attività inesistenti di mediazione, riguardanti 7 operazioni di interest rate CP_6
swap;
⎯ dal punto di vista civilistico, di essere stato condannato, in solido con gli altri imputati, al risarcimento dell'intero danno patito da (divenuta nelle more CP_6
), da liquidarsi in separato giudizio, con condanna, a titolo di Controparte_9
provvisionale, in solido con gli altri condannati, al pagamento della somma di quasi 20 milioni di euro;
⎯ che nel corso del procedimento penale, gli erano stati sequestrati titoli e somme per un importo complessivo di circa € 620.000;
⎯ che la propria responsabilità risarcitoria doveva ritenersi limitata alle somme relative alle sole operazioni finanziarie gestite dallo stesso (in concorso con i sig.ri e CP_3
pagina 6 di 19 ), per l'importo di circa 1,8 milioni, da ridursi ulteriormente in considerazione CP_2
delle transazioni stipulate con la dai condebitori e e, comunque, CP_5 CP_3 CP_2
da considerarsi limitata ad 1/3 della predetta somma, ovverosia € 608.960,03 euro, importo inferiore a quanto già sequestratogli e nella disponibilità della Banca creditrice stessa.
Si costituiva , eccependo la prescrizione dell'azione e, in ogni caso, CP_4
l'inammissibilità e infondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto.
Esaurita l'istruttoria documentale, con sentenza n. 5481/2024, il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente le domande attoree, compensando le spese di lite per un terzo e condannando l'attore alla refusione della restante parte – liquidata in € 28.000, oltre oneri ed accessori di legge – in favore della convenuta.
In particolare, il primo giudice dichiarava che è debitore nei confronti Parte_1
di , in solido con terzi estranei al procedimento, a titolo di risarcimento CP_4
del danno derivante dai reati accertati con sentenza penale passata in giudicato della
Corte d'Appello di Milano n. 2759/2012 del 20.04.2012 (ud.) e 30.07.2012 (dep.), della somma complessiva residua di € 15.094.531,62.
Sul punto, il Tribunale osservava che il danno patito dalla derivasse CP_7
aritmeticamente dalla somma delle provvigioni indebitamente corrisposte e che nessuna delle parti avesse contestato l'importo complessivo del danno liquidato - in via provvisionale - dal Giudice penale, né la Banca convenuta avesse domandato la liquidazione di ulteriori danni rispetto alla provvisionale;
pertanto, condivideva gli accertamenti in fatto compiuti dal Giudice penale (cfr. pag.
2-9 sent. primo grado e pag.
1-4 sent. appello) e riteneva dimostrato il danno complessivo cagionato dal - Parte_1
in concorso con altri - alla Banca nella misura già liquidata in sede penale di €
19.519.445,56, pari alla somma delle provvigioni indebitamente corrisposte da
[...]
ai sodali dell'associazione a delinquere per le inesistenti operazioni di CP_7
pagina 7 di 19 mediazione;
conseguentemente, dedotto il 20% per la transazione con due condebitori solidali (con i sig.ri e per € 3.903.889,11), residuava un debito CP_3 CP_2
risarcitorio complessivo dell'attore – in solido con gli altri coimputati condannati – di €
15.615.556,45. Da tale somma, venivano detratte poi le somme sequestrate al Parte_1
e incamerate dalla banca, da intendersi quale risarcimento parziale, per un importo di €
521.024,00 (sequestro di € 620.953,08 - € 99.998,25 liquidati ad MPS). Da qui, il totale di € 15.094.531,62 dovuto dall'attore in solido con gli altri corresponsabili.
Il primo giudice rilevava che l'accertamento compiuto dal Giudice penale in ordine al concorso della condotta del alla causazione dell'intero danno patito dalla Parte_1
spiegasse efficacia vincolante di giudicato nel procedimento de quo, riguardando CP_5
l'an e le caratteristiche ontologiche della responsabilità dell'attore e non una mera questione di accertamento del danno-conseguenza o di quantificazione del danno.
La domanda di riduzione del debito dell'attore da € 19.519.445,56 a € 1.826.882,50 veniva ritenuta infondata, atteso che, secondo il giudicante - ferma la solidarietà del
[...]
per il risarcimento dell'intero danno patito dalla - parte attrice non può Pt_1 CP_5
domandare, in sede civile, nei confronti del creditore danneggiato (e a favore del quale è prevista la responsabilità solidale) l'accertamento della propria quota di responsabilità; tale domanda può invece essere spiegata nei confronti dei soli condebitori solidali, in via di regresso.
Venivano, altresì, rigettate le ulteriori domande attoree (di accertamento che il danno fosse già stato risarcito e, quindi, nulla fosse dovuto alla banca, nonché di condanna alla restituzione delle somme sequestrate), ritenendo il primo giudice che non fosse stato in alcun modo dimostrato il risarcimento dell'intero danno, né tantomeno il pagamento di importi superiori al danno risarcibile.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello , per i seguenti Parte_1
motivi: pagina 8 di 19 I. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 651 c.p.p. in rapporto all'art. 2055 c.c. là dove il giudice di prime cure ha reputato coperta da giudicato (penale) la responsabilità solidale risarcitoria di tutti i partecipanti al reato di associazione per delinquere;
II. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 210, comma 4, c.p.c. e dell'art. 1304 c.c., anche in rapporto tra loro, là dove il giudice di prime cure ha presunto che le transazioni concluse dai sigg.ri e fossero parziali e non superiori per CP_3 CP_2
importo alle quote ideali di debito gravanti sui transigenti;
III. errore della Sentenza per aver omesso di considerare nella quantificazione la responsabilità della ex art. 2049 c.c. e/o comunque il concorso del creditore ex CP_5
art. 1227 c.c.
Si è costituito in giudizio , eccependo l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. CP_4
e comunque l'infondatezza nel merito dell'avverso gravame, chiedendone il rigetto;
ha proposto, altresì, appello incidentale, per i motivi che seguono:
1. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c.;
2. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2946 e 2947 c.c.;
3. in merito all'errore presente nella sentenza oggi impugnata con riferimento al
“minor debito” derivante da pretesi incassi ricevuti dalla a seguito di CP_5
sequestro disposto dal Giudice penale.
Alla prima udienza del 15.04.2025, il Consigliere Istruttore rinviava – per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.- all'udienza del 20.5.2025, da tenersi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termini per note conclusive sino al 2.5.2025 e sino alla data dell'udienza per il deposito di note sostitutive della stessa.
La causa è stata decisa nella Camera di Consiglio del 20.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale di Parte_1
pagina 9 di 19 Con il primo motivo, sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in Parte_1
errore nel ritenere, in virtù dell'accertamento penale passato in giudicato del reato di associazione per delinquere, che il giudicato coprirebbe anche la solidarietà risarcitoria di tutti i soggetti compartecipi. Invero, il giudice civile avrebbe comunque la possibilità di valutare la sussistenza di una responsabilità risarcitoria rilevante, a prescindere dall'accertata illiceità penale.
Chiede, pertanto, di accertare – in riforma della sentenza di primo grado - che la propria responsabilità sia limitata al danno subito da sino all'importo massimo di € CP_4
1.826.882,50.
Con il secondo motivo, l'appellante principale deduce l'erroneità della sentenza gravata, nella parte in cui il primo giudice ha presunto che le transazioni concluse dai sigg.ri e fossero parziali e non superiori per importo alle quote ideali di debito CP_3 CP_2
gravanti sui transigenti.
Afferma che “l'argomentazione sviluppata dal Tribunale appare manifestamente errata là dove prima muove dalla constatazione che la mancata esibizione delle transazioni dovrebbe essere valutata in senso sfavorevole alla parte che non ottempera all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e, poi, giunge attraverso due presunzioni prive di fondamento logico-giuridico a predicare un effetto favorevole per chi non ha Contr ottemperato all'ordine di esibizione (ossia )”. Aggiunge che “il giudice di prime Contr cure aveva ordinato anzitutto a – e poi anche ai sigg.ri e di CP_3 CP_10
produrre ex art. 210 c.p.c. le transazioni concluse. La citata banca non soltanto non ha prodotto la transazione ma ha finanche avanzato una istanza di revoca (poi disattesa) dell'ordine di esibizione. Orbene, questa circostanza avrebbe dovuto costituire un motivo per il giudice per trarre argomenti di prova in senso sfavorevole a chi Contr dell'ordine era destinatario ( , e ), nonché l'occasione per CP_3 CP_2
pagina 10 di 19 condannare questi a una pena compresa tra euro 500 ed euro 3000 ex art. 210, comma
4, c.p.c” (v. pp. 22-23 atto di appello).
In riforma della decisione impugnata, andrebbe accertato – secondo l'appellante - che la transazione dei sig.ri e riguardava l'intero debito e, per l'effetto, il CP_3 CP_2
danno imputabile al è stato già risarcito. Parte_1
Con il terzo motivo, parte appellante principale lamenta che il primo giudice avrebbe omesso di considerare la responsabilità della banca e il concorso della stessa nella determinazione del danno, tale da limitare la responsabilità del . Parte_1
L'appello principale è infondato.
I motivi di gravame, in quanto logicamente connessi, vengono trattati congiuntamente.
Come innanzi rilevato, il primo giudice ha ritenuto che – in virtù dell'efficacia vincolante del giudicato penale – gli fosse precluso esaminare la partecipazione dell'attore all'associazione a delinquere, la responsabilità di questi in ordine al danno patito dalla Banca e, ancora, l'accertamento della relativa quota, domanda quest'ultima da spiegare semmai contro i sodali, in via di regresso.
Ritiene questa Corte che la decisione del Tribunale sia incensurabile.
Invero, il primo giudice fonda il proprio convincimento su quanto disposto all'art. 651
c.p.p. e le relative interpretazioni giurisprudenziali, condivise da questo Collegio.
Sul punto, basti rilevare che i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, descritti dall' art. 651 c.p.p., attengono alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato. Ne deriva che il giudicato, formatosi su una fattispecie di reato di danno ove il danno-evento coincide col danno-conseguenza, si estende anche all'accertamento dell'esistenza del danno che, quindi, non può essere oggetto di un ulteriore valutazione in sede civile (Cfr. Cass. Civ., sez. III, n.
12901/2024; Cass. Civ., sez. I, n. 9082/2025). pagina 11 di 19 A ciò si aggiunga che assume efficacia di giudicato anche l'accertamento, in sede penale, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato, costituitosi parte civile;
per l'effetto, nel giudizio civile risarcitorio è preclusa la riduzione della responsabilità del danneggiante ex art. 1227, co. 1, c.c. (Cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 26009/2023).
Nel caso di specie, nei giudizi penali è stata accertata la partecipazione di Pt_1
all'associazione criminosa, la sussistenza dei danni lamentati dalla banca,
[...]
rappresentati dalla indebita percezione delle provigioni per operazioni finanziarie inesistenti, senza alcuna riduzione per un qualsivoglia concorso di colpa del danneggiato.
Di conseguenza, non è più possibile rimettere in discussione tali punti fermi ed accertare una limitazione della responsabilità del o l'asserito concorso di colpa della Parte_1
Banca.
Difatti, in sede penale è stato accertato che gli autori del reato agivano prescindendo totalmente dalle proprie mansioni e dai propri ruoli, secondo modalità oscure alla Banca.
Peraltro, le allegazioni del sul punto sono generiche e prive di qualsiasi Parte_1
riscontro probatorio idoneo a provare anche il minimo concorso del danneggiato nella causazione del danno, tale da comportare una riduzione dell'importo risarcitorio.
Dalle superiori argomentazioni deriva, pertanto, l'infondatezza delle doglianze di cui al primo e il terzo motivo di gravame.
In ordine al secondo motivo di appello, afferente alla riduzione dell'importo risarcitorio in ragione della transazione tra la banca e i sig.ri e , strettamente CP_3 CP_2
correlato al primo motivo di appello incidentale, si osserva quanto segue.
Con l'atto di citazione in primo grado, parte attrice chiedeva di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla Banca e ai sig.ri e l'esibizione della CP_3 CP_2
transazione intercorsa tra le medesime parti.
pagina 12 di 19 Con ordinanza del 29.6.2021, il primo giudice emetteva tale ordine nei confronti della sola rimasto inadempiuto. CP_5
Tuttavia, l'inottemperanza all'ordine veniva considerato dal giudicante in senso sfavorevole al destinatario dello stesso, desumendone argomenti di prova. Attesa quindi l'impossibilità di visionare i relativi documenti, il Tribunale ha agito in via presuntiva, ritenendo che la transazione avesse riguardato la quota di responsabilità dei sig.ri CP_3
e , pari al 10 % ciascuno (essendo 10 i sodali), rispetto all'importo stabilito dal CP_2
giudice penale in € 19.519.445,56. Da qui, la detrazione di € 3.903.889,11, pari al 20 % del totale.
sostiene, al contrario, che la transazione abbia riguardato l'intero importo Parte_1
risarcitorio e, quindi, nulla sarebbe più dovuto alla CP_5
La doglianza è priva di pregio.
L'art. 1967 c.c. sancisce che la transazione deve essere provata per iscritto. Ciò comporta una serie di conseguenze: l'onere della prova ricade sulla parte che ne invoca gli effetti estintivi sul debito oggetto di giudizio;
irrilevante è che, in caso di obbligazione solidale, tale parte non abbia partecipato all'accordo transattivo e non sia in grado di fornire la prova;
tutti gli elementi costituitivi del negozio transattivo devono risultare documentalmente;
la necessità della prova scritta ad probationem, esclude la possibilità di fornire la prova per testi o presunzioni, ma non di avvalersi di altri mezzi di prova o dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (Cfr. Cass. Civ. n. 5344/2000; Cass.
Civ. n. 8875/2005).
Parte attrice non ha adempiuto a tale onere probatorio, né la stessa può dirsi raggiunta in virtù della mancata esibizione da parte della banca. Invero, la stessa poteva essere ricercata aliunde, magari richiedendo l'ordine di esibizione nei confronti dei sig.ri e . Invece, la relativa domanda ex art. 210 c.p.c. non è stata riproposta CP_3 CP_2
in sede di precisazione delle conclusioni del primo grado, né in questo giudizio. pagina 13 di 19 Pertanto, non può dirsi raggiunta la prova della transazione per l'intero importo risarcitorio, né – come si vedrà in seguito – per un certo ammontare dello stesso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, l'appello principale deve essere rigettato.
L'appello incidentale di Controparte_4
Con il primo motivo, l'appellante incidentale si duole della accertata e dichiarata riduzione dell'importo risarcitorio dovuto dal , in ragione delle transazioni dei Parte_1
sig.ri e dei quali – sostiene – non vi sarebbe alcuna traccia, con una CP_3 CP_2
motivazione contraddittoria e contra legem.
Il motivo è fondato.
La decisione del Tribunale in ordine alla detrazione dall'importo risarcitorio di quanto presumibilmente pattuito nella transazione è errata.
Il primo giudice ha infatti ricostruito l'esistenza e l'ammontare dell'accordo transattivo ragionando in via presuntiva. Tale prova, come rilevato precedentemente, non è ammessa, dovendo la transazione essere provata per iscritto.
La prova della transazione non può dirsi raggiunta nemmeno in ragione della mancata esibizione da parte della posto che il relativo onere probatorio, gravante CP_5
sull'attore, non è stato adempiuto.
È vero che l'avvenuta transazione non risulta contestata, ma ai fini della sua prova, tutti i relativi elementi costituitivi devono risultare dal documento, circostanza totalmente assente nel caso di specie.
Soltanto chiare risultanze documentali avrebbero quindi consentito di procedere al diffalco della somma pattuita in via negoziale da alcuni dei debitori solidali con la banca creditrice.
pagina 14 di 19 Ne deriva che, in difetto di prova, nessuna detrazione dal totale dell'importo risarcitorio può essere riconosciuta in virtù della transazione tra i e i sig.ri e CP_4 CP_3
. CP_2
Con il secondo motivo, deduce che il Tribunale – nel ritenere infondata CP_4
l'eccezione di prescrizione sollevata dallo stesso in primo grado – non avrebbe considerato “da una parte che, in verità, controparte non si è limitata a richiedere un mero accertamento, avendo anche formulato (come peraltro ribadito anche in questa sede) una domanda di condanna della alla restituzione di somme asseritamente CP_5
incassate” (v. p. 52 comparsa di risposta e appello incidentale).
Peraltro, l'appellante avrebbe richiesto anche in questa sede l'accertamento della responsabilità della ex art. 2049 c.c. che risulterebbe prescritta secondo la banca, CP_5
trovando applicazione il termine di prescrizione quinquennale.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione formulata dalla ritenendo la CP_5
domanda attorea di “mero accertamento” e, pertanto, imprescrittibile.
Peraltro, il primo giudice rilevava che “al contrario (è) la (eventuale) domanda di condanna del creditore ad essere soggetta a prescrizione” (v. p. 2 sentenza impugnata).
La decisione del Tribunale sul punto è corretta ed esente da vizi di sorta.
Costituisce un principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'azione di mero accertamento è sempre imprescrittibile (Cfr. ex multis Cass. Civ. n. 26800/2019).
La domanda proposta in via principale dall'attore non può che rientrare in tale fattispecie, essendo diretta ad accertare la quota di responsabilità dello stesso rispetto al danno patito dalla banca ed accertato in sede penale.
L'eccezione di prescrizione formulata anche in questa sede da non può CP_4
quindi essere presa in considerazione. pagina 15 di 19 Con il terzo motivo, parte appellante incidentale lamenta che il primo giudice avrebbe travalicato il potere di riqualificazione della domanda attorea da condanna e compensazione a domanda di accertamento negativo del credito;
avrebbe, altresì, ritenuto dimostrato l'incasso da parte della banca di € 620.953,00, in assenza di prova;
di contro, l'incasso sarebbe pari soltanto ad € 99.998,25 (v. doc. 8, fasc. I grado convenuto).
Il motivo è fondato.
Il primo giudice ha ridotto l'importo risarcitorio sottraendovi anche € 521.024,83. Tale somma corrisponderebbe alla differenza tra € 620.953,08 sequestrati al e Parte_1
successivamente incamerati dalla ed € 99.998,25 versati ad MPS. CP_5
Anche tale statuizione è errata.
Agli atti, risulta unicamente l'avvenuto sequestro di titoli e somme per € 620.953,08 a Contr carico del (v. doc. 8 Fasc. I grado attore), l'incasso da parte di di € Parte_1
99.998,25 e il versamento della medesima somma in favore di MPS, in forza dell'ordinanza della Corte d'Appello di Milano del 12.1.2016 (v. doc. 8, fasc. I grado convenuto).
Nessuna prova vi è poi che abbia effettivamente incamerato gli ulteriori CP_4
importi oggetto di sequestro.
Quest'ultimo rappresenta, infatti, una a misura cautelare reale diretta a rendere indisponili ai detentori cose o beni.
Il primo giudice ha ritenuto, anche in questo caso in via presuntiva, che tutte le somme sequestrate siano poi finite nella disponibilità della CP_5
A tal riguardo, è opportuno rilevare che “in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve pagina 16 di 19 essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della
"concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi” (Cass. Civ., sez. II, n. 9054/2022).
Nel caso di specie, non solo mancano un insieme di elementi che - considerati congiuntamente - costituiscano una valida prova presuntiva, ma un qualsivoglia indizio.
Difatti, anche l'esistenza di un sequestro non può essere considerata prova presuntiva dell'incasso da parte del creditore non comportando tale istituto -in maniera CP_4
automatica- che le somme sequestrate finiscano nelle mani del richiedente.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in ragione del rigetto dell'appello principale e dell'accoglimento di quello incidentale, la sentenza impugnata deve essere riformata, disponendo il rigetto di tutte le domande proposte da e la Pt_1 Parte_1
condanna dello stesso – in via solidale con i compartecipi all'associazione criminosa – al risarcimento del danno in favore di per l'importo di € 19.519.445,56. Controparte_4
In ordine al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, questa Corte osserva che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della
pagina 17 di 19 soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale” (Cass. Civ., sez. VI, n. 6259/2014).
Stante la soccombenza, deve essere condannato al pagamento delle Parte_1
spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore di Controparte_4
Investendo la domanda attorea l'intero debito risarcitorio, il valore della controversia è pari ad € 19.519.445,56.
Le spese processuali si liquidando dunque, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione valore della controversia e della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in € 108.394,00 per il giudizio di primo grado ed € 68.730,00 per quello di secondo grado - escludendosi, solo in relazione al presente grado, la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente - oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario del 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa - sull'appello proposto da , nonché Parte_1
sull'appello incidentale di avverso la sentenza n. 5481/2024, Controparte_4
pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 27.5.2024 e pubblicata il 28.5.2024, a definizione del procedimento di primo grado R.G. n. 18324/2020 – così provvede:
I. rigetta l'appello principale di;
Parte_1
pagina 18 di 19 II. accoglie l'appello incidentale di e, per l'effetto, in riforma della Controparte_4
sentenza impugnata, rigetta tutte le domande proposte da e Parte_1
condanna lo stesso – in via solidale con gli altri soggetti di cui alla sentenza n.
2759/2012 della Corte d'Appello di Milano, Sezione IV Penale, pubblicata il
30.7.2012 – al risarcimento del danno in favore di per l'importo Controparte_4
di € 19.519.445,56;
III. condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_4
lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 108.394,00 per il giudizio di primo grado ed € 68.730,00 per quello di appello, oltre IVA, CPA e
15% spese generali;
IV. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. Parte_1
13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Maria Elena Catalano
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