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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 06/07/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
RG n. 486 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonia
Quartarella, a scioglimento della riserva assunta sll'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281terdecies e 281sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia tra
(c.f.: Parte_1
), in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Brunella Massenzio (c.f.: ), con domicilio digitale eletto presso CodiceFiscale_1
l'indirizzo pec;
Email_1 ricorrente
e
(c.f.: , residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(MT), via Gonzaga n. 17; resistente contumace
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 11/04/2024, l di adiva Pt_2 CP_2
l'intestato Tribunale al fine di ottenere il rilascio dell'immobile di sua proprietà, sito in Policoro alla via Gonzaga n. 17, indebitamente occupato da e la condanna dello Controparte_1 stesso al pagamento dell'indennità di occupazione quantificata, sino al 31/03/2024, in euro
52.718,23, oltre quella successiva da calcolarsi fino all'effettivo rilascio del bene.
All'uopo, rappresentava che: con contratto del 25/06/2001 rep. n. 22582, aveva concesso in locazione a l'alloggio sito in Policoro alla via Gonzaga n. 17, pal. 20, scala B, interno Parte_3
1 RG n. 486 / 2024
3, piano II;
a seguito del decesso della donna, avvenuto in data 07/11/2006, il figlio
[...]
aveva continuato ad occupare l'immobile, dove aveva trasferito la sua Controparte_1 residenza solo successivamente, in data 26/01/2007; in assenza, pertanto, del requisito del biennio di convivenza alla data del decesso dell'assegnataria, ai sensi dell'art. 19 della L.R. Basilicata n. 24 del 18/12/2007, non aveva potuto procedere alla volturazione del contratto in capo al resistente, che, ad oggi, continua a detenere l'alloggio senza corrispondere alcunché, nonostante i plurimi inviti a restituire l'immobile.
II. Il resistente non si costituiva in giudizio e, dopo un primo rinvio per carico di ruolo, all'udienza del 05/06/2025, su richiesta della ricorrente, che aveva insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, la causa veniva trattenuta per la decisione.
III. La domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
III.1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di. che, Controparte_1 pur correttamente evocato in giudizio, non ha inteso costituirsi.
III.2. Deve ritenersi pacifica l'occupazione illegittima dell'alloggio, sito in Policoro alla via Gonzaga
n. 17, pal. 20, scala B, interno 3, piano II, da parte del , il quale, non costituendosi in CP_1 giudizio, non ha fornito una diversa prospettazione dei fatti dedotti in giudizio dalla ricorrente. Ed invero, come correttamente evidenziato dalla Azienda, la L.R. Basilicata n. 24/2007 espressamente disciplina, all'art. 19, l'ipotesi di decesso dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, statuendo che, in tali ipotesi, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare, purché questi siano conviventi – sia anagraficamente che di fatto -, da almeno due anni alla data del decesso;
della convivenza deve essere data prova mediante documentazione anagrafica.
Orbene, alla data di decesso di avvenuto il 07/11/2006 come da certificato di Parte_3 morte in atti, nessun altro membro del nucleo familiare risultava con la stessa convivente;
certamente non lo era il figlio , il quale solo successivamente e Controparte_1 segnatamente in data 26/01/2007 vi ha trasferito indebitamente la propria residenza.
È chiaro, dunque, che, in assenza dei requisiti prescritti dalla norma, nessun diritto di subentro poteva legittimamente e ragionevolmente sorgere in capo all'odierno resistente, che, quindi, di fatto, occupa l'alloggio che un tempo fu assegnato alla defunta madre in assenza di valido titolo.
Dall'accertata occupazione e dall'assenza di un titolo legittimante discende l'obbligo per l'occupante di restituire immediatamente alla proprietaria l'appartamento, libero da cose e persone, e di corrisponderle l'indennità di occupazione, non essendo possibile richiedere l'ammontare dei canoni, che presuppone l'esistenza di un valido ed efficace contratto di locazione. In ordine alla
2 RG n. 486 / 2024
quantificazione di detta indennità, si osserva che essa deve essere parametrata al valore di mercato del bene stesso e, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa, utilizzando il medesimo parametro: «‹in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.
In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale›› (v. Cassazione SS.UU. sentenza del
15/11/2022 n. 33645).
Nel caso di specie, in ragione della funzione a cui è chiamata l non v'è dubbio che Pt_2
l'occupazione abusiva dell'appartamento da parte del abbia determinato e determini un CP_1 danno per le finanze dell'Azienda, oltre che una lesione grave degli interessi di quegli altri soggetti che hanno fatto regolarmente domanda di assegnazione di un alloggio popolare e che sono impossibilitati ad averlo in assegnazione, a causa dell'occupazione da parte di coloro che non ne hanno titolo. Trattandosi di edilizia convenzionata in cui il canone di locazione applicato ai concessionari è di gran lunga inferiore a quello praticato nel libero mercato delle locazioni,
3 RG n. 486 / 2024
l'indennità di occupazione senza titolo può senz'altro parametrarsi al canone di locazione convenzionale.
Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 392/1978, l'equo canone degli immobili non può essere superiore al 3,85% del valore locativo dell'immobile, a sua volta pari al costo base di produzione moltiplicato per la superficie convenzionale dell'immobile. Le modalità per la determinazione della superficie convenzionale sono stabilite dall'art. 13 della medesima legge, mentre il costo base di produzione a metro quadrato è così stabilito:
- per gli immobili la cui costruzione sia stata ultimata entro il 1975, dall'art. 14 della L. 392/1978;
- per gli immobili la cui costruzione sia stata ultimata dopo tale data, sulla base di appositi decreti presidenziali (non più pubblicati dal 1998, in conseguenza dell'abrogazione della disciplina ad opera della L. 431/1998).
Nella Tabella 1 è riepilogato il costo base di produzione al metro quadrato per immobili ai fini della determinazione dell'equo canone ai sensi degli artt. 14 e 22 della L. 392/1978, in base all'art. 14 della L. 392/1978 ed ai decreti presidenziali emanati tra il 1975 ed il 1998.
Il costo base di produzione deve essere, altresì, corretto secondo i coefficienti previsti dagli artt.
16-21 della L. 392/1978, che si basano su:
- tipologia immobiliare, con riferimento alla categoria catastale (art. 16 della L. 392/1978);
- classe demografica (numero di abitanti) del comune (art. 17 della L. 392/1978);
- ubicazione dell'immobile (art. 18 della L. 392/1978);
- livello di piano (art. 19 della L. 392/1978);
- vetustà (art. 20 della L. 392/1978);
- stato di conservazione e manutenzione dell'immobile (art. 21 della L. 392/1978).
Inoltre, se l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone può essere maggiorato fino ad un massimo del
30%.
L'art. 24 della L. 392/1978 (ora abrogato, ma ancora applicabile per i contratti che soggiacciono alla disciplina dell'equo canone) dispone che il canone - determinato come illustrato in precedenza
- deve essere aggiornato applicando allo stesso il coefficiente pari al 75% della variazione assoluta dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. “Indice FOI”) intervenuta tra l'anno base e l'anno preso in considerazione, e non sommando i singoli aggiornamenti annuali al canone di base.
4 RG n. 486 / 2024
Premesso quanto innanzi, va evidenziato che, sulla scorta della documentazione prodotta, deve ritenersi comprovato che il resistente sia debitore dell'Ater, ma risulta incerta la legittimità del quantum richiesto, atteso che, stante la mancata costituzione in giudizio del , incombeva CP_1 sulla ricorrente l'onere di provare in maniera specifica e dettagliata l'esatto ammontare del debito, allegando i criteri di calcolo utilizzati;
l' invece, si è limitata a depositare l'attestazione di Pt_1 morosità e il relativo estratto conto, nonché la nota prot. n. 674 del 25/01/2024 con la quale aveva diffidato il al rilascio dell'immobile e al pagamento del dovuto per la sua utilizzazione. CP_1
Detta produzione documentale, sebbene non contestata stragiudizialmente dal convenuto, non è idonea a fondare la pretesa creditoria dell'Ente ricorrente e ciò in considerazione del fatto che: a) dall'estratto conto allegato emerge come, sino all'anno 2006, l'orinaria assegnataria del contratto aveva pagato circa euro 34,00 al mese a titolo di canone di locazione;
b) non si comprende, invece, come sia possibile che, dal 2007, dopo la morte della , l'importo sia lievitato sino a circa Parte_3
200,00 euro mensili, sino a superare i 300,00 euro mensili negli anni 2018 e 2019; c) poi, per lo stesso anno e per lo stesso mese di riferimento, in alcuni casi, risultano essere emessi più bollettini senza che ne sia stato specificato il titolo e/o la causale di pagamento. La pretesa creditoria appare, pertanto, allo stato, spropositata e comunque non giustificata rispetto all'oggetto del giudizio ed ai criteri utilizzabili per la determinazione della dovuta indennità di occupazione ut supra detto.
Pertanto, si ritiene equo fissare forfetariamente l'indennità di occupazione dovuta dal , in CP_1 assenza di ulteriori elementi, in euro 100,00 mensili dal giorno in cui l'uomo vi ha trasferito la residenza anagrafica, 26/01/2007, oltre interessi legali, fino all'effettivo rilascio del bene.
V. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate – in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, considerando il relativo scaglione (5.201,00-26.000,00), secondo valori prossimi ai minimi in ragione della semplicità della questione e senza considerare la fase istruttoria assente – come in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede: accertatone il diritto, CONDANNA a consegnare immediatamente, Controparte_1 in favore della l'immobile sito al piano secondo, scala B, interno 3, pal 20, di via CP_3
Gonzaga n. 17 in Policoro (MT), libero da cose e persone, nonché a corrispondere alla ricorrente l'indennità di occupazione, quantificata come in motivazione, fino all'effetto rilascio dell'appartamento de quo;
5 RG n. 486 / 2024
CONDANNA alla rifusione delle spese processuali sostenute Controparte_1 dall' di che si liquidano in complessivi euro 2.501,38 (di cui euro 1.700,00 per Pt_2 Pt_1 compensi professionali, euro 759,00 per contributo unificato, euro 27,00 per diritti forfetari di cancelleria, euro 15,38 per spese di notificazione), oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Matera, 06/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonia
Quartarella, a scioglimento della riserva assunta sll'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281terdecies e 281sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia tra
(c.f.: Parte_1
), in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Brunella Massenzio (c.f.: ), con domicilio digitale eletto presso CodiceFiscale_1
l'indirizzo pec;
Email_1 ricorrente
e
(c.f.: , residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(MT), via Gonzaga n. 17; resistente contumace
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 11/04/2024, l di adiva Pt_2 CP_2
l'intestato Tribunale al fine di ottenere il rilascio dell'immobile di sua proprietà, sito in Policoro alla via Gonzaga n. 17, indebitamente occupato da e la condanna dello Controparte_1 stesso al pagamento dell'indennità di occupazione quantificata, sino al 31/03/2024, in euro
52.718,23, oltre quella successiva da calcolarsi fino all'effettivo rilascio del bene.
All'uopo, rappresentava che: con contratto del 25/06/2001 rep. n. 22582, aveva concesso in locazione a l'alloggio sito in Policoro alla via Gonzaga n. 17, pal. 20, scala B, interno Parte_3
1 RG n. 486 / 2024
3, piano II;
a seguito del decesso della donna, avvenuto in data 07/11/2006, il figlio
[...]
aveva continuato ad occupare l'immobile, dove aveva trasferito la sua Controparte_1 residenza solo successivamente, in data 26/01/2007; in assenza, pertanto, del requisito del biennio di convivenza alla data del decesso dell'assegnataria, ai sensi dell'art. 19 della L.R. Basilicata n. 24 del 18/12/2007, non aveva potuto procedere alla volturazione del contratto in capo al resistente, che, ad oggi, continua a detenere l'alloggio senza corrispondere alcunché, nonostante i plurimi inviti a restituire l'immobile.
II. Il resistente non si costituiva in giudizio e, dopo un primo rinvio per carico di ruolo, all'udienza del 05/06/2025, su richiesta della ricorrente, che aveva insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, la causa veniva trattenuta per la decisione.
III. La domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
III.1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di. che, Controparte_1 pur correttamente evocato in giudizio, non ha inteso costituirsi.
III.2. Deve ritenersi pacifica l'occupazione illegittima dell'alloggio, sito in Policoro alla via Gonzaga
n. 17, pal. 20, scala B, interno 3, piano II, da parte del , il quale, non costituendosi in CP_1 giudizio, non ha fornito una diversa prospettazione dei fatti dedotti in giudizio dalla ricorrente. Ed invero, come correttamente evidenziato dalla Azienda, la L.R. Basilicata n. 24/2007 espressamente disciplina, all'art. 19, l'ipotesi di decesso dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, statuendo che, in tali ipotesi, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare, purché questi siano conviventi – sia anagraficamente che di fatto -, da almeno due anni alla data del decesso;
della convivenza deve essere data prova mediante documentazione anagrafica.
Orbene, alla data di decesso di avvenuto il 07/11/2006 come da certificato di Parte_3 morte in atti, nessun altro membro del nucleo familiare risultava con la stessa convivente;
certamente non lo era il figlio , il quale solo successivamente e Controparte_1 segnatamente in data 26/01/2007 vi ha trasferito indebitamente la propria residenza.
È chiaro, dunque, che, in assenza dei requisiti prescritti dalla norma, nessun diritto di subentro poteva legittimamente e ragionevolmente sorgere in capo all'odierno resistente, che, quindi, di fatto, occupa l'alloggio che un tempo fu assegnato alla defunta madre in assenza di valido titolo.
Dall'accertata occupazione e dall'assenza di un titolo legittimante discende l'obbligo per l'occupante di restituire immediatamente alla proprietaria l'appartamento, libero da cose e persone, e di corrisponderle l'indennità di occupazione, non essendo possibile richiedere l'ammontare dei canoni, che presuppone l'esistenza di un valido ed efficace contratto di locazione. In ordine alla
2 RG n. 486 / 2024
quantificazione di detta indennità, si osserva che essa deve essere parametrata al valore di mercato del bene stesso e, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa, utilizzando il medesimo parametro: «‹in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.
In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale›› (v. Cassazione SS.UU. sentenza del
15/11/2022 n. 33645).
Nel caso di specie, in ragione della funzione a cui è chiamata l non v'è dubbio che Pt_2
l'occupazione abusiva dell'appartamento da parte del abbia determinato e determini un CP_1 danno per le finanze dell'Azienda, oltre che una lesione grave degli interessi di quegli altri soggetti che hanno fatto regolarmente domanda di assegnazione di un alloggio popolare e che sono impossibilitati ad averlo in assegnazione, a causa dell'occupazione da parte di coloro che non ne hanno titolo. Trattandosi di edilizia convenzionata in cui il canone di locazione applicato ai concessionari è di gran lunga inferiore a quello praticato nel libero mercato delle locazioni,
3 RG n. 486 / 2024
l'indennità di occupazione senza titolo può senz'altro parametrarsi al canone di locazione convenzionale.
Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 392/1978, l'equo canone degli immobili non può essere superiore al 3,85% del valore locativo dell'immobile, a sua volta pari al costo base di produzione moltiplicato per la superficie convenzionale dell'immobile. Le modalità per la determinazione della superficie convenzionale sono stabilite dall'art. 13 della medesima legge, mentre il costo base di produzione a metro quadrato è così stabilito:
- per gli immobili la cui costruzione sia stata ultimata entro il 1975, dall'art. 14 della L. 392/1978;
- per gli immobili la cui costruzione sia stata ultimata dopo tale data, sulla base di appositi decreti presidenziali (non più pubblicati dal 1998, in conseguenza dell'abrogazione della disciplina ad opera della L. 431/1998).
Nella Tabella 1 è riepilogato il costo base di produzione al metro quadrato per immobili ai fini della determinazione dell'equo canone ai sensi degli artt. 14 e 22 della L. 392/1978, in base all'art. 14 della L. 392/1978 ed ai decreti presidenziali emanati tra il 1975 ed il 1998.
Il costo base di produzione deve essere, altresì, corretto secondo i coefficienti previsti dagli artt.
16-21 della L. 392/1978, che si basano su:
- tipologia immobiliare, con riferimento alla categoria catastale (art. 16 della L. 392/1978);
- classe demografica (numero di abitanti) del comune (art. 17 della L. 392/1978);
- ubicazione dell'immobile (art. 18 della L. 392/1978);
- livello di piano (art. 19 della L. 392/1978);
- vetustà (art. 20 della L. 392/1978);
- stato di conservazione e manutenzione dell'immobile (art. 21 della L. 392/1978).
Inoltre, se l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone può essere maggiorato fino ad un massimo del
30%.
L'art. 24 della L. 392/1978 (ora abrogato, ma ancora applicabile per i contratti che soggiacciono alla disciplina dell'equo canone) dispone che il canone - determinato come illustrato in precedenza
- deve essere aggiornato applicando allo stesso il coefficiente pari al 75% della variazione assoluta dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. “Indice FOI”) intervenuta tra l'anno base e l'anno preso in considerazione, e non sommando i singoli aggiornamenti annuali al canone di base.
4 RG n. 486 / 2024
Premesso quanto innanzi, va evidenziato che, sulla scorta della documentazione prodotta, deve ritenersi comprovato che il resistente sia debitore dell'Ater, ma risulta incerta la legittimità del quantum richiesto, atteso che, stante la mancata costituzione in giudizio del , incombeva CP_1 sulla ricorrente l'onere di provare in maniera specifica e dettagliata l'esatto ammontare del debito, allegando i criteri di calcolo utilizzati;
l' invece, si è limitata a depositare l'attestazione di Pt_1 morosità e il relativo estratto conto, nonché la nota prot. n. 674 del 25/01/2024 con la quale aveva diffidato il al rilascio dell'immobile e al pagamento del dovuto per la sua utilizzazione. CP_1
Detta produzione documentale, sebbene non contestata stragiudizialmente dal convenuto, non è idonea a fondare la pretesa creditoria dell'Ente ricorrente e ciò in considerazione del fatto che: a) dall'estratto conto allegato emerge come, sino all'anno 2006, l'orinaria assegnataria del contratto aveva pagato circa euro 34,00 al mese a titolo di canone di locazione;
b) non si comprende, invece, come sia possibile che, dal 2007, dopo la morte della , l'importo sia lievitato sino a circa Parte_3
200,00 euro mensili, sino a superare i 300,00 euro mensili negli anni 2018 e 2019; c) poi, per lo stesso anno e per lo stesso mese di riferimento, in alcuni casi, risultano essere emessi più bollettini senza che ne sia stato specificato il titolo e/o la causale di pagamento. La pretesa creditoria appare, pertanto, allo stato, spropositata e comunque non giustificata rispetto all'oggetto del giudizio ed ai criteri utilizzabili per la determinazione della dovuta indennità di occupazione ut supra detto.
Pertanto, si ritiene equo fissare forfetariamente l'indennità di occupazione dovuta dal , in CP_1 assenza di ulteriori elementi, in euro 100,00 mensili dal giorno in cui l'uomo vi ha trasferito la residenza anagrafica, 26/01/2007, oltre interessi legali, fino all'effettivo rilascio del bene.
V. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate – in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, considerando il relativo scaglione (5.201,00-26.000,00), secondo valori prossimi ai minimi in ragione della semplicità della questione e senza considerare la fase istruttoria assente – come in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede: accertatone il diritto, CONDANNA a consegnare immediatamente, Controparte_1 in favore della l'immobile sito al piano secondo, scala B, interno 3, pal 20, di via CP_3
Gonzaga n. 17 in Policoro (MT), libero da cose e persone, nonché a corrispondere alla ricorrente l'indennità di occupazione, quantificata come in motivazione, fino all'effetto rilascio dell'appartamento de quo;
5 RG n. 486 / 2024
CONDANNA alla rifusione delle spese processuali sostenute Controparte_1 dall' di che si liquidano in complessivi euro 2.501,38 (di cui euro 1.700,00 per Pt_2 Pt_1 compensi professionali, euro 759,00 per contributo unificato, euro 27,00 per diritti forfetari di cancelleria, euro 15,38 per spese di notificazione), oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Matera, 06/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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