TRIB
Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/04/2024, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
n. 989/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
assistita dal funzionario UPP dott. Giuseppe Aruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio recante n. 989/2018 R.G. promosso da:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
con il patrocinio dell'Avv. Paolo Starvaggi;
- parte attrice -
nei confronti:
p iva ), Controparte_1 P.IVA_1
contumace;
- parte convenuta -
c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'Avv. Roberto Staiti;
- parte intervenuta -
Pag. 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con ricorso depositato in data 06.09.2017, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione ex art. 615, 2° comma, CPC all'esecuzione immobiliare intrapresa nei loro confronti da , rubricata al n. 118/2016 R.G.E., Controparte_1
chiedendo la sospensione della procedura.
In particolare, le opponenti hanno eccepito: (1) la nullità del precetto per indeterminatezza della somma intimata;
(2) la nullità degli interessi applicati al contratto di mutuo perché usurai in violazione della L. 108/1996; (3) la nullità del titolo esecutivo relativamente alla clausola determinativa degli interessi corrispettivi e di mora;
(4) la nullità delle condizioni generali di contratto sugli interessi moratori sulle rate scadute per violazione del divieto di anatocismo;
(5) la nullità della garanzia ipotecaria.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 24.01.2018 il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione e assegnato termine fino al 31.05.2018 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione del 30.05.2018 e anno quindi riassunto il giudizio Pt_1 Pt_2
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare l'illegittimità e inammissibilità, inefficacia e/o inesistenza del precetto e del titolo esecutivo, per i motivi esposti nell'atto di opposizione, e per l'effetto, condannare l'opposta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite;
2) In subordine, rideterminare le partite di dare – avere tra le parti in accoglimento dei motivi di cui in narrativa, e nei limiti del giusto e del provato, in compensazione con il credito, anche risarcitorio, eventualmente riconosciuto all'opposta;
3) con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Con comparsa del 26.07.2018 si è costituita in giudizio , quale cessionaria di CP_2
, contestando nel merito la domanda di parte attrice, di cui pertanto ha Controparte_1
chiesto il rigetto con condanna alle spese di lite.
Pag. 2 di 8 In corso di causa sono stati concessi i termini ex art. 183 CPC.
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 03.10.2023 introitata per la decisione con i termini ex art. 190 CPC.
*****
In primo luogo, va esaminata l'eccezione sollevata nella comparsa conclusionale dall'opponente in ordine al difetto di titolarità del credito in capo a , e quindi CP_2
sulla sua legittimazione passiva.
All'uopo si rileva che è intervenuta nel presente giudizio ai sensi dell'art. CP_2
111 CPC quale cessionaria di . Controparte_1
Costituendosi in giudizio, ha prodotto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta CP_2
Ufficiale n. 52/2018, da cui si evince che la stessa “nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Controparte_1
[….], in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge
130, concluso in data 20 aprile 2018 con efficacia economica 1 gennaio 2018 ed efficacia giuridica 23 aprile 2018, ha acquistato pro-soluto dai Cedenti tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei
Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre
2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i 'crediti')”.
Nel caso di specie è incontestato che il contratto di mutuo azionato sia stato stipulato in data
28.05.2009, e quindi rientri nell'arco temporale previsto nel contratto di cessione (1955-
2017); e che in data 18.07.2016 sia stato notificato l'atto di precetto, sicché può il relativo credito già considerarsi “deteriorato” alla data del 31.12.2017.
Esso va pertanto ricompreso tra quelli ceduti da a , Controparte_1 CP_2 con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare sollevata da parte opponente, essendo l'attuale titolare del credito. CP_2
Pag. 3 di 8 Ciò è comprovato anche dalla condotta processuale di , la quale -a Controparte_1
seguito della cessione effettuata in data 20.04.2018- non ha più coltivato il giudizio e con nota dell'11.12.2023 ha confermato la cessione in favore di . CP_2
Nel merito, si osserva quanto appresso.
I sulla nullità del precetto per indeterminatezza
Con il primo motivo di opposizione e hanno eccepito la nullità del Pt_1 Pt_2
precetto per indeterminatezza della somma intimata.
Secondo le opponenti la creditrice non avrebbe illustrato i criteri di calcolo utilizzati CP_3
per la quantificazione del proprio credito.
Parte opposta ha contestato la superiore eccezione, evidenziando che “nell'atto di precetto è precisato che parte mutuataria non ha rispettato le scadenze previste in contratto omettendo il pagamento delle rate a partire da quella scadente il 28.6.2013, rimanendo così debitrice, alla data del 28.4.2016, per rate impagate, della complessiva somma di € 104.112,86”; aggiungendo altresì che “poiché le rate previste per il rimborso del mutuo sono tutte di pari importo è sufficiente una semplice moltiplicazione per ottenere la somma precettata”.
Il motivo è infondato.
L'art. 480 CPC non richiede che venga indicato nel precetto il procedimento matematico utilizzato per la quantificazione del credito, ma solo che venga richiamato il titolo esecutivo sulla base del quale il creditore procede onde consentire al debitore di verificare la fondatezza della pretesa creditoria.
Ciò è stato recentemente ribadito anche dalla Suprema Corte, secondo cui “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art.
480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (v.
Cassazione civile sez. III, 18/03/2022, n. 8906).
In virtù di detto orientamento, che questo giudice condivide, va rigettato il primo motivo di opposizione, rilevandosi comunque che nel caso di specie dalla lettura del precetto è possibile
Pag. 4 di 8 evincere i criteri utilizzati dalla per la quantificazione del proprio credito: basta CP_3 infatti moltiplicare l'importo della rata del mutuo per le mensilità non corrisposte (scadute nel periodo indicato in precetto: 28.06.13/28.04.16) per ottenere la somma intimata.
II sull'usurarietà dei tassi.
Secondo, terzo e quarto motivo di opposizione possono essere esaminati congiuntamente, siccome strettamente connessi.
Gli stessi si riferiscono, infatti, agli interessi applicati dalla , che secondo parte CP_3
opponente sarebbero illegittimi perché usurari.
Al riguardo si deve innanzitutto precisare che è irrilevante quanto dedotto da parte opponente in ordine agli interessi di mora, in relazione ai quali è stato eccepito pure l'anatocismo, non essendo gli stessi stati azionati in executivis ed essendo il presente giudizio di opposizione all'esecuzione e non di accertamento (sicché si deve valutare esclusivamente la somma richiesta e non verificare l'intero rapporto contrattuale).
Per quanto riguarda gli interessi corrispettivi, si rileva che è incontestato tra le parti che con il contratto di mutuo stipulato in data 28.05.2009 abbia ricevuto da Parte_1 [...]
la somma di 264.000,00 euro, e che si sia impegnata a restituire alla CP_1 CP_3
detto importo, maggiorato degli interessi, in 120 rate mensili di 2.985,87 euro ciascuna.
Dal documento di sintesi allegato al citato contratto di mutuo si evincono le seguenti condizioni economiche:
tasso di interesse: fisso, pari al 6% nominale annuo;
periodicità rate: mensile;
periodo di preammortamento: n. 3 rate mensili;
pagamento degli interessi: a decorrere dalla data di svincolo;
ammortamento: dalla data del preammortamento in n. 117 rate (comprensive di interessi e capitali) di 2.985,87 euro ciascuna;
Indicatore Sintetico di Costo: 6,305% annuo;
Pag. 5 di 8 Spese: A-1) Istruttoria: euro 1.056,00; iniziali di perizia: euro 450,00; notarili: come da tariffario professionista;
per l'assicurazione dell'immobile contro i danni da incendio: come da premio previsto dalla Compagnia scelta dal mutuatario;
A-2) per eventuali accertamenti peritali successivi a quello iniziale: euro 206,00 per ciascun accertamento;
per eventuali riduzioni, frazionamenti e ripartizioni, d'ipoteca: per ciascuna formalità: euro 250,00 (per la sola cancellazione totale euro 75,00);
per l'assenso alla cancellazione totale d'ipoteca: euro 75,00;
per eventuali volture: euro 100,00;
rimborso spese per invio delle documentazioni previste dalla legge: euro 2,00 per invio;
rimborso spese per invio di avviso scadenza rata e/o quietanza: euro 3,50 per ogni invio;
rilascio duplicato di quietanza o di rimborso anticipato: euro 5,00;
rilascio certificato di sussistenza credito: euro 51,00;
rinnovazione di ipoteca: euro 130,00 per lotto;
per riesame pratica richiesta dal mutuatario: 0,50% sull'importo del capitale residuo al momento della richiesta, col minimo di euro 100,00.
Nei propri scritti difensivi parte opponente sostiene che nel caso di specie il Tasso Effettivo
Globale (TEG) sarebbe del 6,826%, superiore rispetto a quello previsto dal D.M. del trimestre di riferimento per i mutui ipotecari a tasso fisso, pari al 6,630%.
Detto tasso, tuttavia, contrasta con quanto riportato nella relazione tecnica depositata dalla medesima parte opponente, ove è riportato un TEG del 6,561% (quindi inferiore al tasso soglia); in cui tra l'altro sono state conteggiate delle voci che nelle condizioni economiche allegate al contratto di mutuo erano previste come “eventuali” e che parte opponente non ha dimostrato di aver effettivamente sostenuto.
Pag. 6 di 8 Segnatamente parte opponente ha ricompreso nel computo del TEG le seguenti voci: accertamenti peritali (206,00 euro), accertamenti successivi (250,00), restrizione di ipoteca
(250,00 euro), volture (100,00), invio comunicazioni (2,00), rilascio duplicato (5,00), certificato sussistenza credito (51,00), rinnovazione ipoteca (130,00), riesame pratica (100).
È evidente che escludendo le superiori voci dal computo del TEG, lo stesso debba ridursi ulteriormente.
Donde è la stessa consulenza tecnica di parte opponente ad escludere che nel caso di specie siano stati pattuiti degli interessi usurari.
La domanda di parte opponente va pertanto rigettata, dovendosi ritenere, per quanto sopra esposto, che il costo del credito non fosse superiore a quello indicato in contratto ovvero al tasso soglia previsto dal D.M. del periodo di riferimento.
Il rigetto dei superiori motivi di opposizione determina inevitabilmente anche il rigetto della domanda spiegata in relazione all'ipoteca trascritta sui beni immobili di proprietà di
[...]
e , che quindi va considerata pienamente valida ed Pt_3 Parte_2
efficace.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per scaglione di valore (valore indeterminabile, complessità bassa).
Nulla sulle spese in favore di , essendo la stessa rimasta Controparte_1
contumace nel presente giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
1. RIGETTA L'OPPOSIZIONE PROPOSTA DA E Parte_1 Parte_2
;
[...]
2. CONDANNA INGA MICHELA E BENAVOLI DOMENICA, IN SOLIDO TRA , Pt_4
ALLA REFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DI CP_2
Pag. 7 di 8 S.R.L., CHE LIQUIDA IN EURO 7.616,00 PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE DOVUTI COME PER
LEGGE.
Così deciso il 24 Aprile 2024.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
assistita dal funzionario UPP dott. Giuseppe Aruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio recante n. 989/2018 R.G. promosso da:
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
con il patrocinio dell'Avv. Paolo Starvaggi;
- parte attrice -
nei confronti:
p iva ), Controparte_1 P.IVA_1
contumace;
- parte convenuta -
c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'Avv. Roberto Staiti;
- parte intervenuta -
Pag. 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con ricorso depositato in data 06.09.2017, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione ex art. 615, 2° comma, CPC all'esecuzione immobiliare intrapresa nei loro confronti da , rubricata al n. 118/2016 R.G.E., Controparte_1
chiedendo la sospensione della procedura.
In particolare, le opponenti hanno eccepito: (1) la nullità del precetto per indeterminatezza della somma intimata;
(2) la nullità degli interessi applicati al contratto di mutuo perché usurai in violazione della L. 108/1996; (3) la nullità del titolo esecutivo relativamente alla clausola determinativa degli interessi corrispettivi e di mora;
(4) la nullità delle condizioni generali di contratto sugli interessi moratori sulle rate scadute per violazione del divieto di anatocismo;
(5) la nullità della garanzia ipotecaria.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 24.01.2018 il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione e assegnato termine fino al 31.05.2018 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione del 30.05.2018 e anno quindi riassunto il giudizio Pt_1 Pt_2
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare l'illegittimità e inammissibilità, inefficacia e/o inesistenza del precetto e del titolo esecutivo, per i motivi esposti nell'atto di opposizione, e per l'effetto, condannare l'opposta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite;
2) In subordine, rideterminare le partite di dare – avere tra le parti in accoglimento dei motivi di cui in narrativa, e nei limiti del giusto e del provato, in compensazione con il credito, anche risarcitorio, eventualmente riconosciuto all'opposta;
3) con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Con comparsa del 26.07.2018 si è costituita in giudizio , quale cessionaria di CP_2
, contestando nel merito la domanda di parte attrice, di cui pertanto ha Controparte_1
chiesto il rigetto con condanna alle spese di lite.
Pag. 2 di 8 In corso di causa sono stati concessi i termini ex art. 183 CPC.
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 03.10.2023 introitata per la decisione con i termini ex art. 190 CPC.
*****
In primo luogo, va esaminata l'eccezione sollevata nella comparsa conclusionale dall'opponente in ordine al difetto di titolarità del credito in capo a , e quindi CP_2
sulla sua legittimazione passiva.
All'uopo si rileva che è intervenuta nel presente giudizio ai sensi dell'art. CP_2
111 CPC quale cessionaria di . Controparte_1
Costituendosi in giudizio, ha prodotto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta CP_2
Ufficiale n. 52/2018, da cui si evince che la stessa “nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Controparte_1
[….], in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge
130, concluso in data 20 aprile 2018 con efficacia economica 1 gennaio 2018 ed efficacia giuridica 23 aprile 2018, ha acquistato pro-soluto dai Cedenti tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei
Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre
2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i 'crediti')”.
Nel caso di specie è incontestato che il contratto di mutuo azionato sia stato stipulato in data
28.05.2009, e quindi rientri nell'arco temporale previsto nel contratto di cessione (1955-
2017); e che in data 18.07.2016 sia stato notificato l'atto di precetto, sicché può il relativo credito già considerarsi “deteriorato” alla data del 31.12.2017.
Esso va pertanto ricompreso tra quelli ceduti da a , Controparte_1 CP_2 con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare sollevata da parte opponente, essendo l'attuale titolare del credito. CP_2
Pag. 3 di 8 Ciò è comprovato anche dalla condotta processuale di , la quale -a Controparte_1
seguito della cessione effettuata in data 20.04.2018- non ha più coltivato il giudizio e con nota dell'11.12.2023 ha confermato la cessione in favore di . CP_2
Nel merito, si osserva quanto appresso.
I sulla nullità del precetto per indeterminatezza
Con il primo motivo di opposizione e hanno eccepito la nullità del Pt_1 Pt_2
precetto per indeterminatezza della somma intimata.
Secondo le opponenti la creditrice non avrebbe illustrato i criteri di calcolo utilizzati CP_3
per la quantificazione del proprio credito.
Parte opposta ha contestato la superiore eccezione, evidenziando che “nell'atto di precetto è precisato che parte mutuataria non ha rispettato le scadenze previste in contratto omettendo il pagamento delle rate a partire da quella scadente il 28.6.2013, rimanendo così debitrice, alla data del 28.4.2016, per rate impagate, della complessiva somma di € 104.112,86”; aggiungendo altresì che “poiché le rate previste per il rimborso del mutuo sono tutte di pari importo è sufficiente una semplice moltiplicazione per ottenere la somma precettata”.
Il motivo è infondato.
L'art. 480 CPC non richiede che venga indicato nel precetto il procedimento matematico utilizzato per la quantificazione del credito, ma solo che venga richiamato il titolo esecutivo sulla base del quale il creditore procede onde consentire al debitore di verificare la fondatezza della pretesa creditoria.
Ciò è stato recentemente ribadito anche dalla Suprema Corte, secondo cui “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art.
480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (v.
Cassazione civile sez. III, 18/03/2022, n. 8906).
In virtù di detto orientamento, che questo giudice condivide, va rigettato il primo motivo di opposizione, rilevandosi comunque che nel caso di specie dalla lettura del precetto è possibile
Pag. 4 di 8 evincere i criteri utilizzati dalla per la quantificazione del proprio credito: basta CP_3 infatti moltiplicare l'importo della rata del mutuo per le mensilità non corrisposte (scadute nel periodo indicato in precetto: 28.06.13/28.04.16) per ottenere la somma intimata.
II sull'usurarietà dei tassi.
Secondo, terzo e quarto motivo di opposizione possono essere esaminati congiuntamente, siccome strettamente connessi.
Gli stessi si riferiscono, infatti, agli interessi applicati dalla , che secondo parte CP_3
opponente sarebbero illegittimi perché usurari.
Al riguardo si deve innanzitutto precisare che è irrilevante quanto dedotto da parte opponente in ordine agli interessi di mora, in relazione ai quali è stato eccepito pure l'anatocismo, non essendo gli stessi stati azionati in executivis ed essendo il presente giudizio di opposizione all'esecuzione e non di accertamento (sicché si deve valutare esclusivamente la somma richiesta e non verificare l'intero rapporto contrattuale).
Per quanto riguarda gli interessi corrispettivi, si rileva che è incontestato tra le parti che con il contratto di mutuo stipulato in data 28.05.2009 abbia ricevuto da Parte_1 [...]
la somma di 264.000,00 euro, e che si sia impegnata a restituire alla CP_1 CP_3
detto importo, maggiorato degli interessi, in 120 rate mensili di 2.985,87 euro ciascuna.
Dal documento di sintesi allegato al citato contratto di mutuo si evincono le seguenti condizioni economiche:
tasso di interesse: fisso, pari al 6% nominale annuo;
periodicità rate: mensile;
periodo di preammortamento: n. 3 rate mensili;
pagamento degli interessi: a decorrere dalla data di svincolo;
ammortamento: dalla data del preammortamento in n. 117 rate (comprensive di interessi e capitali) di 2.985,87 euro ciascuna;
Indicatore Sintetico di Costo: 6,305% annuo;
Pag. 5 di 8 Spese: A-1) Istruttoria: euro 1.056,00; iniziali di perizia: euro 450,00; notarili: come da tariffario professionista;
per l'assicurazione dell'immobile contro i danni da incendio: come da premio previsto dalla Compagnia scelta dal mutuatario;
A-2) per eventuali accertamenti peritali successivi a quello iniziale: euro 206,00 per ciascun accertamento;
per eventuali riduzioni, frazionamenti e ripartizioni, d'ipoteca: per ciascuna formalità: euro 250,00 (per la sola cancellazione totale euro 75,00);
per l'assenso alla cancellazione totale d'ipoteca: euro 75,00;
per eventuali volture: euro 100,00;
rimborso spese per invio delle documentazioni previste dalla legge: euro 2,00 per invio;
rimborso spese per invio di avviso scadenza rata e/o quietanza: euro 3,50 per ogni invio;
rilascio duplicato di quietanza o di rimborso anticipato: euro 5,00;
rilascio certificato di sussistenza credito: euro 51,00;
rinnovazione di ipoteca: euro 130,00 per lotto;
per riesame pratica richiesta dal mutuatario: 0,50% sull'importo del capitale residuo al momento della richiesta, col minimo di euro 100,00.
Nei propri scritti difensivi parte opponente sostiene che nel caso di specie il Tasso Effettivo
Globale (TEG) sarebbe del 6,826%, superiore rispetto a quello previsto dal D.M. del trimestre di riferimento per i mutui ipotecari a tasso fisso, pari al 6,630%.
Detto tasso, tuttavia, contrasta con quanto riportato nella relazione tecnica depositata dalla medesima parte opponente, ove è riportato un TEG del 6,561% (quindi inferiore al tasso soglia); in cui tra l'altro sono state conteggiate delle voci che nelle condizioni economiche allegate al contratto di mutuo erano previste come “eventuali” e che parte opponente non ha dimostrato di aver effettivamente sostenuto.
Pag. 6 di 8 Segnatamente parte opponente ha ricompreso nel computo del TEG le seguenti voci: accertamenti peritali (206,00 euro), accertamenti successivi (250,00), restrizione di ipoteca
(250,00 euro), volture (100,00), invio comunicazioni (2,00), rilascio duplicato (5,00), certificato sussistenza credito (51,00), rinnovazione ipoteca (130,00), riesame pratica (100).
È evidente che escludendo le superiori voci dal computo del TEG, lo stesso debba ridursi ulteriormente.
Donde è la stessa consulenza tecnica di parte opponente ad escludere che nel caso di specie siano stati pattuiti degli interessi usurari.
La domanda di parte opponente va pertanto rigettata, dovendosi ritenere, per quanto sopra esposto, che il costo del credito non fosse superiore a quello indicato in contratto ovvero al tasso soglia previsto dal D.M. del periodo di riferimento.
Il rigetto dei superiori motivi di opposizione determina inevitabilmente anche il rigetto della domanda spiegata in relazione all'ipoteca trascritta sui beni immobili di proprietà di
[...]
e , che quindi va considerata pienamente valida ed Pt_3 Parte_2
efficace.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per scaglione di valore (valore indeterminabile, complessità bassa).
Nulla sulle spese in favore di , essendo la stessa rimasta Controparte_1
contumace nel presente giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
1. RIGETTA L'OPPOSIZIONE PROPOSTA DA E Parte_1 Parte_2
;
[...]
2. CONDANNA INGA MICHELA E BENAVOLI DOMENICA, IN SOLIDO TRA , Pt_4
ALLA REFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DI CP_2
Pag. 7 di 8 S.R.L., CHE LIQUIDA IN EURO 7.616,00 PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE DOVUTI COME PER
LEGGE.
Così deciso il 24 Aprile 2024.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 8 di 8