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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/10/2025, n. 9373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9373 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
AF IN presidente rel.
Eva Scalfati giudice
Viviana Criscuolo giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17830 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. GUASTAFERRO ANNA presso la quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. DI CAPRIO ROSA la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale Ordinario di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 05/06/2025 il procuratore della ricorrente ha così concluso:
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1) addebitare la separazione al signor , per grave Controparte_1 violazione degli obblighi coniugali, come ampiamente dedotto e comprovato, in particolare per i comportamenti gravemente lesivi della dignità e dell'incolumità fisica e morale della signora , desumibili anche dagli atti del Parte_1 procedimento penale iscritto al numero 29650/22 R.G.N.R. e numero 404/2024
R.G. pendente innanzi alla IX sezione Penale del Tribunale di Napoli,
2) conseguentemente porre a carico del un assegno di CP_1 mantenimento in favore della signora dell'importo non inferiore ad Parte_1
€ 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) rigettare tutte le domande, richieste e conclusioni formulate dal nei propri atti difensivi;
Controparte_1
4) emettere ogni ulteriore provvedimento di legge e di giustizia;
5) condannare il signor al risarcimento dei danni, anche Controparte_1 in via equitativa, in favore della signora Parte_1
6) condannare il signor al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di causa, oltre accessori, come per legge;
7) disporre che il pagamento dell'assegno di mantenimento già stabilito in favore della signora venga effettuato direttamente dall'INPS. Parte_1
Il procuratore del resistente ha così concluso:
l'avv. Rosa Di Caprio, procuratrice di parte resistente, si riporta ai propri atti, alla documentazione depositata ed ai verbali di udienza. Impugna e contesta tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito ex adverso in quanto infondato in fatto e in diritto. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero
rilevato che non sono presenti figli minori di età e che è già intervenuta sentenza in merito allo “status” rende il procedimento senza conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/07/2022 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal coniuge.
A sostegno della domanda deduceva: che aveva contratto matrimonio con il resistente in ERCOLANO in data
24/02/1990;
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che dal matrimonio erano nati: , nel 1992 deceduto nel 2011, e Per_1 Per_2 nel 1995, economicamente autosufficiente;
che l'unione matrimoniale si era disgregata per dissapori tra le parti;
che il marito era marittimo con una retribuzione di € 2500,00; ciò, premesso concludeva per la pronuncia di separazione, l'assegnazione della casa familiare e la previsione a carico del resistente dell'obbligo di corrispondere un assegno per il proprio mantenimento di € 700,00.
Si costituiva il resistente il quale deduceva:
…..
5) Nel 2008, il minore che all'epoca aveva 16 anni, si ammala di Per_1 leucemia, una forma molto grave;
6) Dopo un primo periodo in cui le cure sembravano sortire gli effetti desiderati, la malattia prende il sopravvento e i coniugi sono costretti a traferirsi a
Roma per le cure avanzate che deve sostenere presso l'Ospedale Bambino Per_1
Gesù. Purtroppo, il 6.12.2022 viene a mancare portando un vuoto Per_1 incolmabile;
7) Pur se psicologicamente provati e devastati, i coniugi, dandosi il reciproco sostegno, anche per il bene dell'altra figlia, cercano di superare tale momento difficile;
8) La inizia a lavorare presso l'hotel Romeo percependo uno Pt_1 stipendio di 700/800 € mensili;
9) Successivamente la coniuge viene licenziata e inizia a lavorare in un negozio di abiti vintage “Maleji Boutique Vintage”, sito in Portici alla via Roma,
n. 77, attività molto redditizia. Il , invece, riprende a tempo pieno la sua CP_1 attività di marittimo;
10) Durante il periodo in cui il è imbarcato e dunque lontano da CP_1 casa, la è sempre più distante emotivamente. Ogni volta che il sig. Pt_1
cerca un contatto con la coniuge ciò che avverte è solo la sua assenza. CP_1
Qualsiasi forma di comunicazione, verbale, affettiva, ma anche sessuale, ha subìto senza alcun motivo una brusca interruzione per opera della percepita dal Pt_1 coniuge come una totale distanza emotiva;
11) Ad uno dei suoi rientri, il scopre la moglie chattare di CP_1 nascosto sino alle 2-3 di notte. Il , successivamente, scoprirà che la CP_1 coniuge aveva avuto incontri ravvicinati con persone conosciute in chat;
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12) La ricorrente ha proceduto nel tempo a manifestare sempre più comportamenti di disaffezione nei confronti del coniuge. Il resistente si sente rifiutato, trascurato e privato dell'attenzione e premura necessarie da parte della moglie;
13) il definitivo naufragare del rapporto di coniugio si è verificato allorquando il ricorrente scopre che la frequenta assiduamente i social Pt_1 network (tiktok, instagram) e chatta con persone sconosciute;
14) durante uno dei suoi ultimi imbarchi, il riceve un messaggio CP_1 anonimo con il quale viene informato che la moglie frequenta altri uomini in sua assenza;
15) Questa dura scoperta è stata fonte di forte sofferenza per il , CP_1 il quale finalmente acquisisce il coraggio per rivolgersi ad una agenzia investigativa. Il risultato dell'attività investigativa purtroppo conferma i sospetti. Il
non ha potuto fare altro che prendere definitivamente coscienza della CP_1 fine del proprio matrimonio. Infatti, dalla relazione investigativa risulta che la intrattiene una relazione extraconiugale, con un uomo, sig. Pt_1 [...]
, approfittando della lontananza del coniuge per motivi di lavoro. Per_3
16) Dunque, mentre il resistente è imbarcato per mesi in mare, chiuso in una sala macchine ad oltre 50 gradi per lavorare, la ricorrente si dedica ad altre relazioni extraconiugali, per poi notificare al coniuge ricorso per separazione approfittando di uno dei suoi tanti imbarchi lontano dalla famiglia.
17) La notizia per il resistente è stata talmente devastante che è provato psicologicamente e fisicamente.
Pertanto, è evidente, da quanto sopra esposto, che la rottura del rapporto di coniugio sia stata determinata dal comportamento cosciente e volontario della sig.ra , la quale intraprendendo una relazione extraconiugale, si è Parte_1 resa inadempiente verso i doveri nascenti dal matrimonio……
….. 18) C'è da aggiungere, inoltre, che il sbarcato il 5 novembre CP_1
e recatosi presso la casa coniugale dove aveva lasciato tutti i suoi effetti personali, ha trovato la casa completamente vuota. Dalla casa coniugale, mancano, infatti, pentole, oggetti in oro, addirittura i suoi effetti personali!
19) Quanto alla situazione economica delle parti si precisa che la ricorrente attualmente è commessa in un negozio di abiti vintage “Maleji Boutique
Vintage”, sito in Portici alla via Roma, n. 77, attività molto redditizia. Pertanto,
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alla ricorrente nulla va riconosciuto a titolo di assegno di mantenimento in quanto economicamente autosufficiente. Il svolge l'attività di marittimo, tuttavia CP_1 tra due mesi di imbarco, lo stesso andrà in pensione, percependo una pensione minima di circa 600 € mensili.
Tutto ciò premesso, concludeva affinché fosse: pronunciata la sentenza di separazione con addebito alla moglie;
respinta la domanda di assegnazione della casa familiare e quella di riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza di comparizione del 24/11/2022 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, non assegnava la casa familiare e poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere l'assegno mensile di € 450,00 a titolo di mantenimento della moglie.
Con la memoria integrativa la ricorrente proponeva la domanda di addebito deducendo:
Diversamente da quanto afferma il , nel corso della vita CP_1 matrimoniale, la signora ha sempre nutrito profondi sentimenti nei Pt_1 confronti del marito, il quale sin dall'inizio del matrimonio, al contrario, ha sempre assunto comportamenti violenti ed aggressivi nei confronti della moglie la quale, fedele da tanti anni accanto, li ha tollerati solo ed Parte_1 esclusivamente per tutelare i figli e per paura e timore di subire conseguenze peggiori.
- La rottura del matrimonio è derivata dal comportamento riprovevole assunto dal , nel corso della vita matrimoniale, il quale ha compiuto, non CP_1 solo reiterati atti di infedeltà, ma quello ancora più grave , di violenza fisica e di costante e grave sopraffazione psicologica ai danni della moglie.
Il , nonostante la avesse solo 20 anni e si trovasse CP_1 Pt_1 lontano dalla propria famiglia di origine, senza alcun sostegno psicologico e conforto familiare, ed anzi approfittando proprio di tale condizione, iniziò con provocazioni continue e sistematiche, ad offendere e denigrare costantemente la dicendo che avrebbe dovuto ringraziare lui perché “da sola non valeva Pt_1 nulla” e che lei e la sua famiglia erano “albanesi”, ovviamente utilizzando questo termine, tra l'altro di stampo francamente razzista, in senso chiaramente molto dispregiativo.
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- Non erano poche le circostanze in cui il , anche in presenza di CP_1 estranei, offendeva la moglie, dicendole che era di “famiglia modesta, morti di fame, puzzati di fame, che non aveva portato soldi e che doveva tornare a fare la pezzente e mangiare la carne dei poveri -corned beef (carne in scatola)”. Tra
l'altro, il suo comportamento è sempre stato anche profondamente confusivo, perché, mentre addebitandole di non fare nulla, la invitava e la esortava a cercarsi un lavoro poi, di fatto, nel momento in cui si profilava la possibilità di un lavoro, le impediva di andare a lavorare. Ostacolava e boicottava qualsiasi attività lavorativa. In particolare la diplomata come ragioniera, aveva trovato Pt_1 lavoro come assistente presso una “comunità di recupero”, ma il le CP_1 proibì di andare a lavorare perché riteneva che questo lavoro non fosse adeguato, in quanto avrebbe dovuto fare vari turni di lavoro. Anche quando fu convocata da
“Poste Italiane” per i tre mesi estivi, il le proibì, ancora una volta di CP_1 accettare questo incarico, perché avrebbe dovuto rinunciare alle ferie estive, e non sarebbe potuto ritornare a Napoli per le vacanze, non volendo, il , CP_1 rinunciare alle sue vacanze. La viveva con 1500 lire al giorno, aveva la Pt_1 possibilità di comprare solo latte e pane. La spesa la doveva fare il marito e lei non aveva la possibilità di comprare null'altro.
- Dopo un anno circa, il mandò via di casa la moglie dicendole CP_1 di essere per lui una “palla al piede”, e la obbligò a tornare dalla sua famiglia, cosa che avvenne. La visse presso il domicilio dei propri genitori per Pt_1 circa quattro mesi, sconfortata e delusa.
- Quando, nell'estate del 1991 il si trasferì nuovamente ad CP_1
AN, in una casa di proprietà dei suoi genitori, convinse la moglie a riprendere la convivenza. In tale circostanza, la che era ancora Pt_1 innamorata del marito, pensando che il matrimonio potesse proseguire nel segno dell'amore, del rispetto e dell'equilibrio, si trasferì con il marito presso il domicilio dei genitori, convivendo con gli stessi.
- Ma dovette constatare subito che le modalità di rapportarsi nei suoi confronti da parte del marito non erano cambiate e la convivenza con i suoceri si rilevò impossibile, tanto che la suocera la cacciò via, esortandola a ritornare presso la sua famiglia di origine.
- I coniugi vissero separati per qualche mese fino a quando si trasferirono in quella che sarebbe diventata la casa coniugale e nonostante la fosse in Pt_1
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attesa del primogenito iniziarono i maltrattamenti, consistiti in ingiurie quotidiane, apprezzamenti offensivi, atteggiamenti di disistima, provocazioni continue, e mettendo in atto un vero e proprio mobbing coniugale al fine di annientare tutte le sicurezze e l'autostima della Pt_1
- In queste occasioni, a titolo di esempio e non esaustivamente, il CP_1 limitava l'accesso alla signora in alcuni ambienti della casa, in Pt_1 particolare nel “bagno padronale”, perché riservato solo alla madre;
vietava le visite in casa della famiglia della soprattutto della sorella;
controllava se Pt_1 nel frigorifero ci fossero le bottiglie di acqua, perché a cena doveva trovarla fredda;
controllava se fossero state aperte due bottiglie d'acqua contemporaneamente, in quanto doveva finire prima una bottiglia e poi poteva essere aperta un'altra bottiglia di acqua;
pretendeva che non si usasse lo scarico del bagno ma un secchio pieno di acqua, e così tante altre forme di manie e persecuzioni.
- Il aveva sulla AT un controllo totalizzante impedendole CP_1 ogni afflato di autonomia e indipendenza. Il clima della convivenza familiare e coniugale era intollerabile, imposto dalle prevaricanti scelte e manie del
, soprattutto determinate da ragioni legate al possesso, al controllo su CP_1 tutto, alla gelosia e ragioni di natura economica. Rintuzzava la con Pt_1 intimidazioni e reazioni anche fisiche adottando comportamenti diretti a svilirne la dignità personale e denigrarla anche dinanzi ai figli ed a persone estranee. La
per esempio, non veniva mai chiamata per nome, ma con vari aggettivi e Pt_1 sostantivi dispregiativi ed ironici: “ scarafuncella- ER (perché scura di pelle) – PR /o big ME ( perché senza seno e quindi svalutare l'aspetto fisico) – AL VI (perché secondo lui incapace a fare le cose) – il BR ( perché lenta) – NO ( perché capace solo a dormire) – bugiarda - zoccola vecchia – PA (perché lui le dava da mangiare) - IN ( perché stupida) –– a ET ( perché portava sfortuna) – a CI e a filosof ( per sottovalutare un concetto che esprimeva ).
- Il ha sempre impedito alla moglie di avere rapporti con la CP_1 sorella, alla quale è molto legata, e la per cercare di vivere con una Pt_1 parvenza di tranquillità è stata costretta ad interrompere tutti i legami con amici, parenti e conoscenti, limitando così le interazioni con gli altri. La non ha Pt_1 mai potuto avere alcun rapporto con la propria famiglia.
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- Per vedere la sorella ha sempre dovuto farlo di nascosto. In un'occasione, la andò con la sorella a fare delle commissioni ed in quella circostanza, il Pt_1
, appostato presso l'abitazione della sorella , appena vide che CP_1 Per_4 la moglie si incontrava con la sorella, inveì contro di lei dicendole “poi facciamo i conti a casa” e difatti tornata a casa la picchiò.
- Esercitava forme di controllo ossessive sulla moglie, controllando tutti gli spostamenti e anche quando lei asseriva di essere in casa, faceva controlli incrociati sul telefono fisso, per verificare la circostanza e non perdeva occasione per insultarla e ricordarle di quanto fosse “inutile, praticamente una PA” e continuamente le diceva “la tua famiglia non ti ha dato un soldo”, “tu e tua sorella avete la zoccolaggine nel sangue”.
- Quando iniziò il lavoro come marittimo, il controllo peggiorò in quanto la riceveva decine di telefonate al giorno, sempre con modalità di controllo Pt_1 incrociato. Telefonate a cui doveva immediatamente rispondere e nel caso in cui non rispondeva in tempo al telefono di casa o al cellulare, il aveva CP_1 attacchi di ira, inveendo con parolacce e minacce. Controllava il conto corrente costringendo la ad inviare, tutti i giorni, screen delle liste movimento e Pt_1 del saldo conto, per verificare eventuali spese a lui non conosciute o non autorizzate.
Anche dopo la nascita del primogenito i comportamenti prevaricanti e violenti del non cambiarono ed anzi, quando nel 1992 nacque , si CP_1 Per_1 trasferì in un'altra camera da letto, perché diceva che “il bambino non lo faceva dormire di notte”, abbandonando moglie e figlio appena nato.
La da sola, doveva prendersi cura del bambino e non poteva Pt_1 neanche farsi assistere dalla sorella perché le era stato impedito. In realtà, spesso, quando la di notte si svegliava per il pianto del neonato, appurava che il Pt_1 marito non era in casa. Per avere compagnia e conforto, trovandosi sola con un bambino appena nato, telefonava alla sorella che le teneva compagnia, Per_4 calmandola, fino a quando non rientrava il marito. In realtà ebbe modo di constatare che il marito, in quelle fughe notturne, si allontanava per frequentare indisturbato prostitute di ogni genere. Tanto è vero che trovò successivamente una lunga lista manoscritta di recapiti telefonici di prostitute, con annotazioni accanto ai nomi delle stesse, “delle attività e specializzazioni” di ciascuna.
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Tale scoperta provocò, nella signora un grave stato di agitazione Pt_1
e preoccupazione in quanto era costretta a sottoporsi a continui controlli medici per le infezioni trasmissibili sessualmente, cosa che nel corso degli anni, in più occasioni si è verificata.
Nonostante tutti i frequentissimi incontri con prostitute, la era Pt_1 sempre e quotidianamente il suo oggetto del desiderio ed il controllo coercitivo del si manifestava anche nella costrizione ad avere rapporti sessuali CP_1 indesiderati, ogni volta che lui voleva e che la era costretta a subire. Pt_1
Nel 1995 nacque la seconda figlia e poco dopo proseguirono, con Per_2 maggiore intensità e frequenza, le violenze fisiche, quali schiaffi, pugni, strattonamenti, spinte e sempre in presenza dei bambini.
In una di tali occasioni la ebbe un forte colpo dietro la nuca, Pt_1 mentre allattava il piccolo , in quanto aveva “osato” accettare, da una zia Per_1 materna, un regalo per la nascita del figlio , a suo dire “elemosina della tua Per_1 famiglia”.
Nel 1998, spaventata e sfinita, a causa della escalation di violenza, decise di tornare a casa dai genitori, ma dopo le continue pressioni e minacce del
, che diceva che le avrebbe “TOLTO I FIGLI PER SEMPRE” e che CP_1
“l'avrebbe fatta vivere senza nemmeno un soldo” decideva di rientrare a casa con lui, nonostante avesse una paura costante di subire altre aggressioni fisiche e morali e si sentiva sempre di più come “ ” nelle mani del Persona_5
. CP_1
Nel 2002, sfortunatamente, la figlia si ammalò di leucemia Per_2 linfoblastica di tipo B, e la provata dal dolore per la malattia della figlia Pt_1 ma dovendo concentrare tutte le energie per le cure della stessa, subiva impotente tutte le aggressioni e prevaricazioni del marito che, anche in questa difficile circostanza, non ha desistito dai suoi comportamenti violenti e vessatori.
- Tanto vero che, durante la malattia della bambina, la è stata Pt_1 costretta a subire, in silenzio, pure durante il giorno, rapporti sessuali, visto che la bambina dormiva con la madre. In una circostanza, mentre la e la figlia Pt_1
, che non poteva né uscire né avere contatti con altre persone, giocavano, Per_2 improvvisamente il afferrò di peso la moglie, trascinandola nella CP_1 camera da letto dicendo “ma n'agg capit, ma ca nun si fa cchiu niente, mò chest dorm semp cu te e nun si fa cchiu niente?”, cercando di avere un rapporto sessuale
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con la che, viste le circostanze e la presenza della bambina, si rifiutava. Il Pt_1
pretendeva che si chiudessero in camera per avere un rapporto sessuale. CP_1
La figlia , spaventata dai modi del padre, sopraggiunse piangendo in Per_2 camera, pensando che il padre fosse arrabbiato con lei per qualcosa che avesse fatto.
- Queste modalità erano consuetudine nei comportamenti e atteggiamenti del . Era addirittura ossessionato dal sesso e chiedeva, insistentemente, CP_1 alla moglie di guardare film porno e di frequentare locali per scambisti, cosa che alla infastidiva e per tale motivo veniva etichettata come “donna frigida” Pt_1 per cui doveva coinvolgerla in queste situazioni per stimolarla. La invitava a fare sesso con altre coppie dicendole che non si doveva preoccupare, perché sarebbero andati fuori zona.
- Nel 2009 disgraziatamente, anche il primogenito si ammalò di una grave forma di leucemia linfoblastica di tipo T, e nonostante ciò, il decise di CP_1 proseguire a lavorare lontano da casa. Nello specifico, si imbarcò come addetto alla sala macchine, con itinerario nord-Africa e nord-Europa, lasciando la da sola, ad affrontare la malattia del figlio, mentre avrebbe potuto Pt_1 chiedere un congedo per malattia di un familiare o usufruire di un periodo di disoccupazione.
- Nell'Aprile del 2011, a causa di una recidiva della malattia, furono costretti a trasferirsi a Roma per curare , per un ricovero ospedaliero Per_1 necessario, nel reparto del Professore di oncoematologia, Ospedale Per_6
“Bambino Gesù”. Il nucleo familiare si trasferì per tale periodo in una casa a 200 metri dall'ospedale per far sì che potesse essere sottoposto alle cure Per_1 prescritte. In quell'occasione con che era in condizioni gravissime, Per_1
l'atteggiamento del era sempre di controllo, di richieste sessuali, di CP_1 ingiurie, di abusi e violenze. Il , nonostante il nucleo familiare abitasse in CP_1 un monolocale di circa 40 mq e era in gravissime condizioni, che Per_1 richiedevano l'assistenza costante della madre, pretendeva continui rapporti sessuali con la moglie che era costretta, in silenzio, ad acconsentire, pur di evitare liti o che il figlio potesse accorgersi di quanto stesse accadendo. Tutto ciò in Per_1 un bagno di piccolissime dimensioni.
- Nell'ottobre del 2011 le condizioni del figlio peggiorano, tanto che Per_1 fu necessario il ricovero in rianimazione ed in quel periodo i genitori, considerato
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che era in pericolo di vita, furono autorizzati a dormire nella camera di Per_1 ospedale, così da poter essere presenti nel caso dell'evento tragico. I coniugi avevano una poltrona letto accanto al letto del figlio ed anche in quella circostanza pretendeva rapporti sessuali, ai quali la è riuscita a sottrarsi Pt_1 perché usciva fuori dalla stanza, nei corridoi del reparto dove vi erano infermieri e medici.
- Il primo dicembre 2011 purtroppo il figlio morì in ospedale. La Per_1 stessa notte cercò di avere rapporti sessuali con la la quale, piangendo e Pt_1 disperandosi, lo allontanò dicendogli che non doveva permettersi di toccarla.
- Subito dopo la morte di , il si accanì con più odio e Per_1 CP_1 violenza contro la torturandola nei modi più svariati: il giorno del Pt_1 funerale del figlio , rientrati a casa, svuotò tutti i sacchetti della biancheria Per_1 da lavare, gettando a terra gli indumenti, e con rabbia e accanimento, ordinò alla moglie di lavarli immediatamente, dicendole “lav e pann invece e chiagnere”; la svegliava improvvisamente se dormiva;
nonostante piangesse e fosse provata dalla morte del figlio ed ancora a lutto, la costringeva a rapporti sessuali.
- Il comportamento tenuto dal , per tutta la durata del rapporto, CP_1 ha provocato offesa alla dignità della ed è stato oggettivamente tale da Pt_1 cagionare sofferenza e turbamenti, tenendo una condotta offensiva ed ingiuriosa nei confronti della moglie.
Tutti questi lunghi anni di sopraffazione, angherie, svalutazioni continue, hanno prodotto sulla signora una condizione di grave disagio che, fortunatamente, solo perché ella è dotata di una struttura psichica salda non hanno determinato in lei una condizione di grave scompenso psichico. Ciò non toglie che ella abbia dovuto patire le conseguenze di una vita vissuta all'insegna dei traumi inferti da questi comportamenti del marito.
Sicuramente, hanno contribuito anche la malattia della figlia e la malattia e la morte del figlio, ma, in un rapporto di coppia sano, le gravissime sofferenze che ciò ha comportato avrebbero potuto essere, almeno in parte, lenite dalla presenza affettuosa ed accudente del marito e non aggravate dalle sue continue aggressioni, visto che, invece di essere accanto a lei in maniera affettuosa, lui ha aggiunto dolore a dolore e sofferenza a sofferenza.
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Proprio la sua condizione psichica normale ed esente da patologie psichiche le ha consentito, ad un certo punto, di prendere le distanze da quello che era diventato ormai solo un luogo di dolore e dalle continue sopraffazioni e svalutazioni.
Ella porta, però, ancora oggi, nonostante l'allontanamento, nella sua mente, tutte le conseguenze di questi continui traumi.
Da essi dovrà affrancarsi, ovviamente, per quello che è possibile, per vivere la sua vita, quella che le resta dopo aver dato a quest'uomo gli anni della sua giovinezza, per il desiderio di portare avanti la famiglia, costantemente attaccato e distrutto dal marito e altrettanto costantemente ricostruito da lei nel corso di tutti questi anni, fino a quando non ha dovuto prendere atto che nulla poteva essere più salvato e che per salvare se stessa, o meglio quello che rimaneva di lei, doveva mollare la presa e separarsi.
- Si evidenzia che gli atteggiamenti minacciosi e persecutori nei confronti della non sono terminati neanche dopo la separazione. Difatti il Pt_1
sta inviando a parenti ed amici della la ridicola foto che la CP_1 Pt_1 ritrae “a braccetto” con l'amico , mentre passeggia, e commentando la Per_3 foto con espressioni volgari e diffamatorie sulla persona della A ciò si Pt_1 aggiunge che in data 07.12.2022, la mentre stava uscendo dall'Ufficio Pt_1
Postale di Portici, sito al Corso Garibaldi, veniva aggredita dal , il quale CP_1 la bloccava contro il muro urlando “Non ti credere che la passerai liscia, zoccola”. Per tali fatti è stata sporta denuncia presso il Comando della Stazione dei Carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio.
Appare, quindi, francamente di tutta evidenza che a lui e solo a lui deve essere addebitata la responsabilità della fine di un matrimonio che la signora ha cercato di salvare e di portare avanti, nonostante tutto segnalasse che Pt_1 lo sfacelo della relazione generato dai comportamenti del marito non ammetteva alcuna speranza di cambiamento e di positiva evoluzione.
Emessa la sentenza parziale sullo status e ammesse le istanze istruttorie, dopo l'assunzione della prova orale la causa è stata nuovamente rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni prima precisate.
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità delle domande restitutorie e di condanna avanzate dalla ricorrente poiché cumulate nel presente giudizio in assenza di ragioni di connessione forte. Altrettanto inammissibile è la richiesta di
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emissione dell'ordine di pagamento diretto da parte del terzo obbligato poiché la relativa norma (art 156 cc) è stata abrogata.
Ne consegue che le domande da esaminare sono solo le rispettive domande di addebito e quella di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
La domanda di addebito della ricorrente è fondata e va accolta.
In via preliminare, va ribadita la tempestività della domanda per le ragioni indicate nell'ordinanza istruttoria alle quali ci si riporta: la Suprema Corte con la sentenza n. 17590/2019 ha ritenuto che la domanda in questione possa essere formulata per la prima volta con la memoria integrativa.
Le fonti di prova sono rappresentate dalle dichiarazioni testimoniali e dagli atti del giudizio penale.
La teste sorella della ricorrente, ha dichiarato: Testimone_1
Sul capo n. 20 “Vero che nel 1992 quando nacque , il si Per_1 CP_1 trasferì in un'altra camera da letto, perché diceva che “il bambino non lo faceva dormire di notte”, abbandonando moglie e figlio appena nato e la da sola, Pt_1 doveva prendersi cura del bambino e non poteva e non doveva neanche farsi assistere dalla sorella, perché le era stato impedito dal marito” ADR: “è vero.
Preciso che in nessun modo voleva che io aiutassi la moglie, cioè mia CP_1 sorella, perché in generale nessuna intromissione della famiglia di lei, in quanto voleva evitare che noi familiari scoprissimo che lui la trattava malissimo, usandole sia violenza fisica che verbale. Durante il ricovero presso l' per il parto Parte_2 del primogenito, mia sorella mi disse che non potevo andare in ospedale per assisterla perché il marito l'aveva minacciata di farla partorire a mazzate sul letto di casa se mi avesse chiamata. Infatti, all' non c'era nessuno della Parte_2 nostra famiglia e solo i parenti del lato del sig. . Tornando al capo di prova CP_1 mia sorella mi chiamava spesso durante la notte, parlando a bassa voce per non farsi sentire, per sfogarsi del fatto che era sola con il bambino, mentre il marito, che non voleva essere infastidito dal bambino, dormiva in un'altra stanza. Mia sorella mi disse chiaramente di non andare mai a casa loro perché sarebbero stati guai per lei. Tuttavia, io ci sono andata qualche volta di giorno, quando lui non c'era, ma faceva telefonate continue, ogni trenta - quaranta minuti, per CP_1 controllare chi fosse con lei. Quando il marito ha scoperto che invece, in violazione dei divieti, io ero andata a trovarla, mia sorella a volte è stata
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picchiata, a volte gravemente minacciata di conseguenze più gravi. Più volte noi familiari le abbiamo suggerito di denunciare quello che accadeva e l'ho anche accompagnata personalmente presso i carabinieri per presentare denuncia, ma i carabinieri l'hanno in qualche modo distolta, rappresentandole le conseguenze di quello che sarebbe accaduto. Inoltre, voglio precisare che mia sorella ha dovuto fronteggiare la gravissima malattia del figlio , che è morto, nonché dell'altra Per_1 figlia, , che per fortuna è guarita. ADR. Un giorno, poiché l'asilo dove Per_2 andava era vicino casa mia, mia sorella mi venne a trovare di nascosto al Per_1 marito. Quando poi uscimmo per andare a prendere all'asilo, verso le Per_1
12,30, lo trovammo sotto casa (non so dire come avesse fatto a sapere che la moglie era venuta da me) e davanti ai miei occhi la picchiò, con calci alle gambe, schiaffi al volto e tirandole i capelli, come faceva spesso, se la portò in macchina e il resto, come mi raccontò mia sorella, lo fece a casa. Il fatto accadde in un parco dove abitavo prima di cambiare casa.”
Sul capo n. 21) “Vero che, spesso, quando la di notte si svegliava Pt_1 per il pianto del neonato, appurava che il marito non era in casa ed in quelle circostanze ebbe modo di constatare che il marito si allontanava per frequentare le prostitute” ADR: “Nonostante i divieti di mio cognato, quando mia sorella mi chiamava perché il marito era uscito, dopo aver provocato una lite, sono andata a casa sua ed effettivamente ho constatato che lui non c'era. Questo è successo molte volte. Mia sorella mi mostrò un foglio sul quale il marito aveva annotato in maniera maniacale i nomi delle prostitute, comprensivo anche di uomini e coppie, con l'annotazione per ognuno delle loro “specialità sessuali”.
Sul capo n. 35) “Vero che anche nell'ottobre del 2011, durante il ricovero del figlio in rianimazione pretese rapporti sessuali, ai quali la è Per_1 Pt_1 riuscita a sottrarsi perché usciva fuori dalla stanza, nei corridoi del reparto dove vi era il personale ospedaliero” ADR: “premetto che mio nipote chiese espressamente al padre di farmi venire in ospedale, in quanto ormai grandicello si era reso conto che il padre ostacolava i nostri rapporti. quindi mi diede il “permesso” di CP_1 andare in ospedale e poiché era in terapia intensiva, la sua stanza era libera Per_1 ed io, che ero in corridoio, vidi mia sorella uscire di corsa, urlando lasciami stare. Capì perfettamente e tanto mi fu confermato da mia sorella, che lui pretendeva dalla moglie un rapporto sessuale. Anche in altre occasioni, pur essendo presente in stanza, quando dormiva pretendeva di avere Per_1 CP_1
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rapporti sessuali con la moglie che aveva una brandina, accanto al letto del figlio.
Il personale ospedaliero sicuramente sentì urlare, ma non credo che Pt_1 abbiano capito la ragione per cui accadeva.”
Sul capo n. 37) “Vero che il primo dicembre 2011 purtroppo il figlio Per_1 morì in ospedale e la stessa notte cercò di avere rapporti sessuali con la la Pt_1 quale, piangendo e disperandosi, lo allontanò dicendogli che non doveva permettersi di toccarla” ADR: “Ricordo che purtroppo morì verso le 3,00- Per_1
4,00 del mattino e restammo tutto il giorno in ospedale e la sera lui rimase nella camera mortuaria, mentre noi familiari dovemmo necessariamente andare via. Mia sorella e il marito avevano preso una casa in fitto a Roma, nei pressi dell'ospedale, per poter seguire i continui ricoveri del figlio. La casa si trovava nei pressi del Vaticano, vicino all'ospedale. Quella sera, quando tornammo a casa, sentii che in camera da letto il marito voleva consumare un rapporto sessuale con mia sorella. Ho potuto sentire tutto perché la casa era molto piccola ed io mi trovavo in un divano letto posto all'ingresso, a pochissima distanza della porta della camera da letto. Mia sorella si rifiutò e per la vergogna non uscì neanche dalla camera. Non reagì neanche di fronte a un comportamento così atroce perché mia sorella mi aveva innumerevoli volte detto che lei avrebbe pagato le conseguenze di una mia reazione. Tra le tante minacce che il marito ha fatto alla moglie, se mai avesse avuto voglia di separarsi, c'era quella che non avrebbe più pagato nulla per il mantenimento della figlia, per mantenere gli studi della figlia.”
Sul capo n. 38) “Vero che subito dopo la morte di , il giorno del Per_1 funerale, rientrati a casa, il svuotò tutti i sacchetti della biancheria da CP_1 lavare, gettando a terra gli indumenti, con violenza, ordinò alla moglie di lavarli immediatamente, dicendole “lav e pann invece e chiagnere”; la svegliava improvvisamente se dormiva;
nonostante piangesse e fosse provata dalla morte del figlio ed ancora a lutto, la costringeva a rapporti sessuali” ADR: “Premetto che iniziò a preparare le buste con i vestiti prima ancora che morisse, CP_1 Per_1 quasi a dare per scontato l'esito infausto (aveva già contattato anche le pompe funebri per conoscere il costo del funerale). Il giorno che tornammo da Roma a
AN andai a casa di mia sorella per vedere come stava e c'era anche la suocera e vidi il marito che apriva le buste con forza e buttava i panni a terra e diceva a mia sorella invece di piangere mettiti a lavare due panni, per tutta
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risposta la madre si limitò a dirgli di abbassare la voce, perché altrimenti i vicini avrebbero sentito.
Sul capo n. 45) “Vero che per tutte le spese di casa le veniva consentito di gestire la somma di 100 euro a settimana e doveva giustificare e rendicontare tutti gli acquisti, conservando gli scontrini”. ADR: “Si è vero, ho personalmente visto sia i soldi in contanti che gli scontrini che il marito pretendeva. Ovviamente, la somma era talmente bassa che la famiglia non poteva andare avanti. Con quei
100,00 € oltre al cibo, mia sorella doveva provvedere anche a qualsiasi piccola spesa di casa, compresi i detersivi, calze, etc. ADR. Quando il marito era imbarcato dava a mia sorella una carta di credito che tuttavia lei non poteva utilizzare liberamente, ma solo su esplicita richiesta del marito. Anche per quanto riguarda l'utilizzo dell'auto, l'assicurazione dell'auto, etc., la moglie poteva utilizzare la carta solo su espressa indicazione del marito. In alcun modo era autorizzata a utilizzarla senza consultarlo.”
La teste , amica da sempre della ricorrente, ha Testimone_2 dichiarato:
Sul capo n. 20 “Vero che nel 1992 quando nacque , il si Per_1 CP_1 trasferì in un'altra camera da letto, perché diceva che “il bambino non lo faceva dormire di notte”, abbandonando moglie e figlio appena nato e la da sola, Pt_1 doveva prendersi cura del bambino e non poteva e non doveva neanche farsi assistere dalla sorella, perché le era stato impedito dal marito” ADR: “Io ed Pt_1 abbiamo sempre avuto una intensa frequentazione e ci siamo sentite quasi quotidianamente. si lamentava del fatto che il marito le impediva di avere Pt_1
l'aiuto della sorella e di tutti i familiari dopo la nascita del bambino per nascondere i suoi comportamenti. Durante gli anni di fidanzamento io e il mio futuro marito e lei e uscivamo assieme. Ricordo un episodio durante un CP_1 periodo in cui l'aveva lasciata in cui lui la venne a minacciare con un CP_1 coltello (era un coltellino piccolo di quelli che si richiudono) e le disse “ringrazia
Dio che non ti ho trovato ieri sera con quelle persone perché ti avrei fatto fare una brutta fine”. Questa minaccia l'ha fatta davanti a me nelle scale del palazzo di un'amica dove eravamo rimaste a dormire. L'amica si chiamava Parte_3
e la casa era a Corso Resina ma non ricordo il civico. Confermo anche
[...] che dopo la nascita del primogenito il marito non dormiva con la moglie e si era trasferito in un'altra stanza, nel soggiorno.”
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Sul capo n. 21) “Vero che, spesso, quando la di notte si svegliava Pt_1 per il pianto del neonato, appurava che il marito non era in casa ed in quelle circostanze ebbe modo di constatare che il marito si allontanava per frequentare le prostitute” ADR: “tanto mi ha riferito . Dopo la morte di , a dicembre Pt_1 Per_1
2011, a gennaio 2012 mi chiamò la figlia chiedendomi di venire a prendere Per_2 con urgenza lei e la mamma. Andai subito insieme a mio marito e trovai i coniugi in un forte litigio causato dal fatto che aveva trovato un elenco di circa Pt_1
100 prostitute frequentate dal marito. Il marito nulla contestava rispetto alle accuse della moglie. Nell'occasione lui disse che capiva la disperazione della moglie perché aveva perso un figlio ed io replicai che in realtà l'avevano perso entrambi. mi consegnò il foglietto di computisteria in cui, in maniera molto Pt_1 ordinata, erano elencate le prostitute, classificate per taglia, età, tipologia di prestazione sessuale e costo.”
Sul capo n. 35) “Vero che anche nell'ottobre del 2011, durante il ricovero del figlio in rianimazione pretese rapporti sessuali, ai quali la è Per_1 Pt_1 riuscita a sottrarsi perché usciva fuori dalla stanza, nei corridoi del reparto dove vi era il personale ospedaliero” ADR: “conosco i fatti non perché sia stata nel reparto ospedaliero dove non si poteva andare ma per quanto appreso successivamente da , dopo la morte del figlio. Preciso che si trasferì da Pt_1 Pt_1 me, per un mese, unitamente alla figlia. mi raccontò che nonostante il figlio Pt_1 fosse ricoverato in ospedale lui pretendeva di avere rapporti sessuali dicendole che così sarebbero stati meglio. I rapporti avrebbero dovuto svolgersi o nel lettino accanto al letto dove era ricoverato in ospedale oppure nella casetta che Per_1 avevano preso in fitto, che era molto piccola. mi disse che spesso riusciva a Pt_1 sottrarsi ma non sempre e a volte soggiaceva.”
Sul capo n. 37) “Vero che il primo dicembre 2011 purtroppo il figlio Per_1 morì in ospedale e la stessa notte cercò di avere rapporti sessuali con la la Pt_1 quale, piangendo e disperandosi, lo allontanò dicendogli che non doveva permettersi di toccarla” ADR: “Si è vero me lo ha raccontato telefonicamente con qualche giorno dopo. Non ho mai parlato di questi argomenti con Pt_1
per tutelare la mia amica ed evitarle delle ripercussioni sia a lei che alla CP_1 figlia.”
Sul capo n. 38) “Vero che subito dopo la morte di , il giorno del Per_1 funerale, rientrati a casa, il svuotò tutti i sacchetti della biancheria da CP_1
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lavare, gettando a terra gli indumenti, con violenza, ordinò alla moglie di lavarli immediatamente, dicendole “lav e pann invece e chiagnere”; la svegliava improvvisamente se dormiva;
nonostante piangesse e fosse provata dalla morte del figlio ed ancora a lutto, la costringeva a rapporti sessuali” ADR: “ mi ha
Pt_1 confermato tutto nei giorni successivi a mezzo telefono. Gli indumenti di cui si parla sono quelli accumulati nelle settimane precedenti a Roma. mi raccontò
Pt_1 che intervenne la suocera per dire al figlio di lasciarla stare non per tutelare
Pt_1 ma per evitare che i vicini di casa potessero sentire queste questioni. Mi raccontò, inoltre, che quella sera il marito le chiese di avere un rapporto sessuale e se non sbaglio riuscì a sottrarsi.”
Pt_1
Sul capo n. 45) “Vero che per tutte le spese di casa le veniva consentito di gestire la somma di 100 euro a settimana e doveva giustificare e rendicontare tutti gli acquisti, conservando gli scontrini”. ADR: “sono a conoscenza diretta di tali circostanze perché ho visto personalmente conservare tutti gli scontrini Pt_1 per poter documentare le spese e il marito controllava tutto, chiamandola telefonicamente. riceva o i soldi in contanti, 100 € a settimana, oppure era Pt_1 autorizzata dal marito a prelevare la stessa somma al bancomat ma doveva continuamente fare gli estratti conto al bancomat per provare quanto avesse prelevato. doveva andare continuamente al bancomat per fare più volte Pt_1
l'estratto conto per dimostrare i prelievi effettuati. Sono sicura che la somma disponibile fosse quella che ho detto perché vedevo quanto prelevava e Pt_1 quanto poco potesse spendere;
per se stessa non poteva comprare niente perché i soldi non bastavano e comunque le era vietato. Sono l'unica persona che frequentava mentre vietava di frequentare altre amiche e non poteva frequentare nessuno dei familiari. Mi sono chiesta perché permettesse ad di CP_1 Pt_1 frequentarla e non l'ho mai capita ma sta di fatto che era così. Comunque, CP_1 esercitava un controllo sulla nostra frequentazione, ad es. a casa mia non poteva venire. Qualche anno dopo la morte di , durante un periodo in cui non Per_1 CP_1
c'era perché imbarcato, organizzai una cena a sorpresa a casa mia, invitando
, la figlia e la sorella di e il marito. ne fu felice ma a metà Pt_1 Pt_1 Pt_1 serata arrivò una telefonata del marito per controllarla. fu costretta a dire Pt_1 che era a casa loro e, un secondo dopo, di corsa, insieme alla figlia se ne andarono prima della conclusione della cena.”
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Dalle dichiarazioni delle testi, connotate da intrinseca attendibilità per la precisione della narrazione, la specificità dei dettagli e l'assenza di contraddizioni, si evince un quadro desolante della tristissima condizione in cui ha vissuto per anni la sig.ra evidentemente incapace di trovare la forza per separarsi e Pt_1 denunziare sino ad anni recenti.
Una condizione davvero terribile poiché la sua vita familiare è stata costellata da innumerevoli episodi di violenza fisica, da umiliazioni e offese, dalla violenza sessuale sino a quella economica.
Il sig. ha esercitato un controllo asfissiante sulla vita della CP_1 moglie, controllo che ha investito ogni aspetto della sua vita, dalle spese effettuate, alle frequentazioni di amici e familiari in una concezione del matrimonio e del rapporto tra uomo e donna che definire semplicemente patriarcale sarebbe riduttivo.
Dove il resistente ha rivelato una crudeltà inaudita, una totale assenza di umanità è la condotta tenuta in concomitanza con la gravissima malattia del figlio sino all'esito infausto: la pretesa di avere rapporti sessuali, addirittura in ospedale, con la moglie senza comprendere né rispettare la sua immane sofferenza non merita altri commenti.
Il sig. ha intenzionalmente e per un lunghissimo arco di tempo CP_1 mortificato la ricorrente come donna, come moglie e come madre infliggendole una straordinaria quantità di dolore.
Diversamente da quanto eccepito dalla difesa del resistente, le testi non hanno affatto enfatizzato quanto dichiarato (sono piuttosto i fatti ad essere davvero eclatanti), non hanno mostrato alcuna parzialità ed in larga parte hanno reso dichiarazioni su circostanze apprese di persona. Del resto, trattandosi di violenza confinata tra le mure domestiche è alquanto normale che almeno alcune delle circostanze vengano apprese direttamente dalla vittima.
Si aggiunga che le dichiarazioni delle predette testi non sono state in alcun modo scalfite o indebolite da quelle dei testi di controparte.
Il teste , cognato di per aver sposato la sorella nel Tes_3 CP_1 Per_7
1987, ha dichiarato:
Sul capo n. 20 “Vero che nel 1992 quando nacque , il si Per_1 CP_1 trasferì in un'altra camera da letto, perché diceva che “il bambino non lo faceva dormire di notte”, abbandonando moglie e figlio appena nato e la da sola, Pt_1
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doveva prendersi cura del bambino e non poteva e non doveva neanche farsi assistere dalla sorella, perché le era stato impedito dal marito” ADR: “Penso di no, posso dire che sicuramente non si è mai lamentata né dell'assenza del Pt_1 marito né di un presunto divieto fatto alla sorella. Anche era molto CP_1 riservato e non parlava di queste vicende della famiglia. All'epoca dei fatti, i rapporti tra marito e moglie erano buoni e anche i rapporti con la famiglia di lei ed in particolare con la sorella erano buoni, noi ci salutavamo normalmente. In quel periodo capitava che la domenica a pranzo io e mia moglie andassimo a pranzo a casa di e , con tutti gli altri familiari. In quelle occasioni non Pt_1 CP_1 abbiamo mai notato nulla, c'era un clima sereno e allegro.”
Sul capo n. 21) “Vero che, spesso, quando la di notte si svegliava Pt_1 per il pianto del neonato, appurava che il marito non era in casa ed in quelle circostanze ebbe modo di constatare che il marito si allontanava per frequentare le prostitute” ADR: “Non penso proprio, perché noi familiari non ne abbiamo avuto mai alcun sentore.”
Sul capo n. 35) “Vero che anche nell'ottobre del 2011, durante il ricovero del figlio in rianimazione pretese rapporti sessuali, ai quali la è Per_1 Pt_1 riuscita a sottrarsi perché usciva fuori dalla stanza, nei corridoi del reparto dove vi era il personale ospedaliero” ADR: “Sono stato spesso in ospedale ed escludo che possa mai aver richiesto alla moglie di avere un rapporto sessuale perché CP_1 era un uomo distrutto. Mi riferisco alla fase antecedente alla terapia intensiva.
Noi familiari eravamo ammessi nella camera di e ricordo che c'era una Per_1 brandina dove di solito dormiva la mamma. Avevano anche preso in fitto una casa vicino all'ospedale, dove anche io ho dormito diverse notti per un supporto morale a . Mentre dormiva tutte le notti. In camera di non c'erano altri CP_1 Pt_1 Per_1 pazienti.”
Sul capo n. 37) “Vero che il primo dicembre 2011 purtroppo il figlio Per_1 morì in ospedale e la stessa notte cercò di avere rapporti sessuali con la la Pt_1 quale, piangendo e disperandosi, lo allontanò dicendogli che non doveva permettersi di toccarla” ADR: “non ero presente, tuttavia preciso che noi familiari restammo fino a tardi. Successivamente, sentì durante la notte che mi disse CP_1 che era rimasto tutto il tempo vicino alla bara del figlio nella camera ardente.
ADR. non so dire se la camera ardente dell'ospedale avesse un orario di chiusura, ma posso dire che tanto mi ha riferito.” CP_1
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Sul capo n. 38) “Vero che subito dopo la morte di , il giorno del Per_1 funerale, rientrati a casa, il svuotò tutti i sacchetti della biancheria da CP_1 lavare, gettando a terra gli indumenti, con violenza, ordinò alla moglie di lavarli immediatamente, dicendole “lav e pann invece e chiagnere”; la svegliava improvvisamente se dormiva;
nonostante piangesse e fosse provata dalla morte del figlio ed ancora a lutto, la costringeva a rapporti sessuali” ADR: “nego la circostanza. Noi familiari siamo stati tutto il tempo lì mentre si è chiusa in Pt_1 camera di letto a piangere e da lì non uscì.
Sul capo n. 45) “Vero che per tutte le spese di casa le veniva consentito di gestire la somma di 100 euro a settimana e doveva giustificare e rendicontare tutti gli acquisti, conservando gli scontrini”. ADR: “Settimanalmente passava CP_1 una somma in contanti alla moglie ma non so precisare l'entità. non si è Pt_1 mai lamentata di avere poco, a volte si è fatto anche aiutare da sua mamma CP_1
e da me perché aveva poco lavoro. ADR. durante invece gli imbarchi il marito dava alla moglie due carte di credito che la sig.ra poteva utilizzare liberamente.”
A sua volta, l'altro teste ha dichiarato: Tes_4
Sul capo n. 20) “Vero che nel 1992 quando nacque , il si Per_1 CP_1 trasferì in un'altra camera da letto, perché diceva che “il bambino non lo faceva dormire di notte”, abbandonando moglie e figlio appena nato e la da sola, Pt_1 doveva prendersi cura del bambino e non poteva e non doveva neanche farsi assistere dalla sorella, perché le era stato impedito dal marito” ADR: “Nulla so di tale circostanza e anzi, tendo a escluderla, perché in mia presenza non si è Pt_1 mai lamentata di queste cose. La coppia appariva molto affiatata. C'era effettivamente un'altra stanza dove si poteva dormire ma da quello che ho capito dormiva con lei.” CP_1
Sul capo n. 21) “Vero che, spesso, quando la di notte si svegliava Pt_1 per il pianto del neonato, appurava che il marito non era in casa ed in quelle circostanze ebbe modo di constatare che il marito si allontanava per frequentare le prostitute” ADR: “escludo assolutamente la circostanza perché mi sembra in verosimile anche considerando la famiglia di provenienza di molto CP_1 religiosa. ADR. lei conosce l'episodio del litigio tra i coniugi in cui la moglie contestava al marito di aver frequentato le prostitute elencate in un foglietto?
“nulla so di questo episodio, non me ne ha mai parlato;
premesso che CP_1 essendo entrambi marittimi ci siamo frequentati solo nei periodi in cui eravamo
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sbarcati, quando iniziò il giudizio di separazione si sfogò con me Pt_1 CP_1 dicendo che non aveva nessuna responsabilità al contrario della moglie che, invece, lo aveva tradito e che lui aveva anche le prove, attraverso le relazioni di una investigazione. Voglio precisare che fino ai 7 – 8 anni di età di io, anche Per_1 con mio figlio, , più o meno della stessa età del suo, ci vedevamo molto Per_1 spesso, anche in casa mentre successivamente abbiamo mantenuto i rapporti ma con lunghi limiti a causa del lavoro ma ci siamo sempre sentiti telefonicamente.”
Sul capo n. 35) “Vero che anche nell'ottobre del 2011, durante il ricovero del figlio in rianimazione pretese rapporti sessuali, ai quali la è Per_1 Pt_1 riuscita a sottrarsi perché usciva fuori dalla stanza, nei corridoi del reparto dove vi era il personale ospedaliero” ADR: “in quel periodo non ho visto ma ci CP_1 siamo sentiti telefonicamente perchè mi aggiornava sulle condizioni di salute del figlio. Nulla mi ha detto al riguardo, trovo la domanda inverosimile CP_1 conoscendo e come è fatto.” CP_1
Sul capo n. 37) “Vero che il primo dicembre 2011 purtroppo il figlio Per_1 morì in ospedale e la stessa notte cercò di avere rapporti sessuali con la Pt_1 la quale, piangendo e disperandosi, lo allontanò dicendogli che non doveva permettersi di toccarla” ADR: “ho già risposto.”
Sul capo n. 38) “Vero che subito dopo la morte di , il giorno del Per_1 funerale, rientrati a casa, il svuotò tutti i sacchetti della biancheria da
CP_1 lavare, gettando a terra gli indumenti, con violenza, ordinò alla moglie di lavarli immediatamente, dicendole “lav e pann invece e chiagnere”; la svegliava improvvisamente se dormiva;
nonostante piangesse e fosse provata dalla morte del figlio ed ancora a lutto, la costringeva a rapporti sessuali” ADR: “ nulla mi
CP_1 ha detto. Voglio precisare che, durante tutta la lunga malattia di , era Per_1 CP_1 distrutto. Il dolore gli è rimasto. non ha nessun rapporto con la figlia che
CP_1 non gli vuole proprio parlare ma non ne capisce le ragioni.”
CP_1
Sul capo n. 45) “Vero che per tutte le spese di casa le veniva consentito di gestire la somma di 100 euro a settimana e doveva giustificare e rendicontare tutti gli acquisti, conservando gli scontrini”. ADR: “ mi ha sempre detto che, CP_1 durante i periodi di imbarco, lasciava alla moglie il bancomat. Non mi ha mai parlato di limiti che le avrebbe imposto.”
Come può vedersi, entrambi i testi escussi a prova contraria evidentemente non a conoscenza della disastrosa vicenda matrimoniale, hanno fatto ricorso a un
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espediente retorico ovvero non sappiamo rispondere, ma escludiamo che il marito sia stato oppressore e violento perché non si è mai lamentata trascurando il Pt_1 dato che una donna così sottomessa per anni al marito non avrebbe mai potuto rivelare quanto subito poiché non aveva la forza per reagire. D'altro canto, i testi indotti dal resistente, nel tentativo di negare le circostanze riferite dai testi della ricorrente, hanno fatto ricorso all'argomentazione che le accuse erano inverosimili conoscendo il sig. incorrendo in un evidente pregiudizio a lui CP_1 favorevole.
D'altro canto, le dichiarazioni testimoniali delle testi indotte dalla ricorrente, già di per sé pienamente attendibili, hanno trovato pieno e significativo riscontro negli atti del giudizio penale atteso che il sig. è stato rinviato a CP_1 giudizio per il delitto ex art. 572 c.p..
In particolare, nel verbale di sit, la figlia ha pienamente confermato, Per_2 con una accurata dose di dettagli, la lunga sequenza di violenze fisiche, le offese e le privazioni della libertà inflitte per anni dal padre alla madre.
Inoltre, nel verbale dibattimentale la persona offesa, sig.ra ha Pt_1 risposto alle puntuali domande del PM descrivendo in maniera ancora più precisa la lunga vicenda matrimoniale caratterizzata dalle condotte maltrattanti del marito.
L'eccezione della difesa, in odine alla presunzione di innocenza, non coglie nel segno perché, ovviamente, in questa sede non si discute della responsabilità penale;
per pacifica giurisprudenza, gli atti del giudizio penale possono essere oggetto di valutazione da parte del giudice civile secondo il suo prudente apprezzamento.
In conclusione, i fatti portati a sostegno della domanda di addebito sono stati pienamente provati ed è pertanto stata fornita la prova di un'eclatante violazione dei doveri matrimoniali attraverso una sistematica aggressione alla incolumità fisica e psichica della moglie nonché alla sua libertà sessuale e personale.
Non solo la condotta del marito ha determinato una totale soggezione della moglie, ma le ha pure inflitto una sofferenza inaccettabile quando l'ha costretta ad avere rapporti sessuali durante la fase terminale della vita del figlio e quando l'ha offesa e maltrattata dopo la sua morte.
La domanda riconvenzionale di addebito è, invece, restata del tutto priva di prova.
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Il resistente ha, infatti, versato in atti una relazione investigativa, ma non ha chiesto l'assunzione a teste dell'investigatore: la fonte di prova atipica non è dunque entrata nel giudizio nella forma tipica della prova orale ed essendosi formata al di fuori del contraddittorio non ha valenza probatoria.
Si aggiunga che il periodo di osservazione dell'investigatore è successivo all'inizio del giudizio così che la presunta relazione extra coniugale non potrebbe nemmeno in ipotesi essere la causa della intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151
2° comma c.c., con addebito al resistente. della capacità reddituale del resistente
Da quanto affermato all'udienza di comparizione e dalle dichiarazioni dei redditi si evince che il resistente ha dichiarato nell'anno 2020 € 31.498,00, nell'anno 2021 € 32.397,00 e nell'anno 2022 € 30.888,00 lordi annui;
ha inoltre depositato una busta paga di € 2500,00 netti al mese.
Sin dall'inizio del giudizio ha dichiarato che sarebbe andato di lì a poco in pensione, ma nonostante la non breve durata del giudizio, non ha mai depositato alcuna documentazione comprovante la ipotizzata diminuzione del reddito.
Durante il giudizio ha anche avanzato un'istanza di modifica fondata non già sul pensionamento ma sulla malattia dovuta a un trauma da caduta depositando documentazione medica e una busta paga per l'importo di appena € 200,00; già in quella sede a sostegno del rigetto si era osservato che la documentazione era insufficiente a provare una contrazione del reddito stabile e non transitoria.
Oltre ad osservare che al lavoratore dipendente è assicurata un'efficace tutela durante la malattia, va considerato che la ricorrente ha dedotto che i coniugi avevano un cc cointestato con depositati poco meno di € 100.000,00, frutto dei suoi risparmi e di un risarcimento del danno per la morte del figlio;
somma totalmente prelevata dal marito appena iniziata la separazione.
Ora, posto che tale allegazione specifica non è stata contestata dal marito, se ne può dedurre che, oltre al reddito da lavoro o da pensione, egli possa contare su una rilevante liquidità.
Non rileva in questa sede accertare se tale somma sia tutta o in parte della moglie, perché assume comunque importanza ai fini della valutazione e comparazione delle rispettive condizioni reddituali/patrimoniali.
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Dalla prova per testi è risultato che per qualche anno dopo la morte del figlio la sig.ra abbia lavorato come cameriera ai piani di un hotel. Pt_1
Ricordato che secondo le testi indicate dalla ricorrente anche sulla modesta retribuzione percepita dalla moglie il marito esercitava un controllo asfissiante, secondo il teste : “Si, ricordo la circostanza. mi ha detto che lei ha Tes_4 CP_1 lasciato il lavoro perché si sentiva umiliata di lavorare sia perché il marito lavorava sia perché faceva la cameriera ai piani mentre lavorava.
Si tratta di una dichiarazione priva di qualsiasi efficacia probatoria sia perché de relato ex parte, sia perché chiaramente inattendibile poiché tale lavoro era l'unica occasione avuta dalla moglie per guadagnare un po' di spazio di manovra così che appare inverosimile che potesse rinunziarvi.
Di conseguenza, considerata anche l'età della ricorrente, può escludersi che abbia o possa procurarsi mezzi autonomi per un'esistenza dignitosa o per procurarsi un reddito sufficiente a garantirle un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio.
Di conseguenza, tenuto conto della rilevante disparità reddituale e della durata della convivenza matrimoniale, le va riconosciuto un assegno che va quantificato nella misura di € 700,00.
La condanna al pagamento delle spese del giudizio segue la soccombenza
(sulle domande di addebito e sulla richiesta dell'assegno di mantenimento). Le stesse sono liquidate per tutte le quattro fasi processuali in relazione alle attività svolte.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie la domanda di addebito della ricorrente e rigetta la domanda riconvenzionale di addebito;
b) pone a carico di l'obbligo di pagare l'assegno di Controparte_1 mantenimento per la moglie di € 700,00, rivalutabile secondo indici ISTAT dall'anno successivo alla sentenza;
c) condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in €
4.900,00 oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 26/09/2025
Il presidente estensore
AF IN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
AF IN presidente rel.
Eva Scalfati giudice
Viviana Criscuolo giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17830 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. GUASTAFERRO ANNA presso la quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. DI CAPRIO ROSA la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale Ordinario di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 05/06/2025 il procuratore della ricorrente ha così concluso:
1 2
1) addebitare la separazione al signor , per grave Controparte_1 violazione degli obblighi coniugali, come ampiamente dedotto e comprovato, in particolare per i comportamenti gravemente lesivi della dignità e dell'incolumità fisica e morale della signora , desumibili anche dagli atti del Parte_1 procedimento penale iscritto al numero 29650/22 R.G.N.R. e numero 404/2024
R.G. pendente innanzi alla IX sezione Penale del Tribunale di Napoli,
2) conseguentemente porre a carico del un assegno di CP_1 mantenimento in favore della signora dell'importo non inferiore ad Parte_1
€ 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) rigettare tutte le domande, richieste e conclusioni formulate dal nei propri atti difensivi;
Controparte_1
4) emettere ogni ulteriore provvedimento di legge e di giustizia;
5) condannare il signor al risarcimento dei danni, anche Controparte_1 in via equitativa, in favore della signora Parte_1
6) condannare il signor al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di causa, oltre accessori, come per legge;
7) disporre che il pagamento dell'assegno di mantenimento già stabilito in favore della signora venga effettuato direttamente dall'INPS. Parte_1
Il procuratore del resistente ha così concluso:
l'avv. Rosa Di Caprio, procuratrice di parte resistente, si riporta ai propri atti, alla documentazione depositata ed ai verbali di udienza. Impugna e contesta tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito ex adverso in quanto infondato in fatto e in diritto. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero
rilevato che non sono presenti figli minori di età e che è già intervenuta sentenza in merito allo “status” rende il procedimento senza conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/07/2022 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal coniuge.
A sostegno della domanda deduceva: che aveva contratto matrimonio con il resistente in ERCOLANO in data
24/02/1990;
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che dal matrimonio erano nati: , nel 1992 deceduto nel 2011, e Per_1 Per_2 nel 1995, economicamente autosufficiente;
che l'unione matrimoniale si era disgregata per dissapori tra le parti;
che il marito era marittimo con una retribuzione di € 2500,00; ciò, premesso concludeva per la pronuncia di separazione, l'assegnazione della casa familiare e la previsione a carico del resistente dell'obbligo di corrispondere un assegno per il proprio mantenimento di € 700,00.
Si costituiva il resistente il quale deduceva:
…..
5) Nel 2008, il minore che all'epoca aveva 16 anni, si ammala di Per_1 leucemia, una forma molto grave;
6) Dopo un primo periodo in cui le cure sembravano sortire gli effetti desiderati, la malattia prende il sopravvento e i coniugi sono costretti a traferirsi a
Roma per le cure avanzate che deve sostenere presso l'Ospedale Bambino Per_1
Gesù. Purtroppo, il 6.12.2022 viene a mancare portando un vuoto Per_1 incolmabile;
7) Pur se psicologicamente provati e devastati, i coniugi, dandosi il reciproco sostegno, anche per il bene dell'altra figlia, cercano di superare tale momento difficile;
8) La inizia a lavorare presso l'hotel Romeo percependo uno Pt_1 stipendio di 700/800 € mensili;
9) Successivamente la coniuge viene licenziata e inizia a lavorare in un negozio di abiti vintage “Maleji Boutique Vintage”, sito in Portici alla via Roma,
n. 77, attività molto redditizia. Il , invece, riprende a tempo pieno la sua CP_1 attività di marittimo;
10) Durante il periodo in cui il è imbarcato e dunque lontano da CP_1 casa, la è sempre più distante emotivamente. Ogni volta che il sig. Pt_1
cerca un contatto con la coniuge ciò che avverte è solo la sua assenza. CP_1
Qualsiasi forma di comunicazione, verbale, affettiva, ma anche sessuale, ha subìto senza alcun motivo una brusca interruzione per opera della percepita dal Pt_1 coniuge come una totale distanza emotiva;
11) Ad uno dei suoi rientri, il scopre la moglie chattare di CP_1 nascosto sino alle 2-3 di notte. Il , successivamente, scoprirà che la CP_1 coniuge aveva avuto incontri ravvicinati con persone conosciute in chat;
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12) La ricorrente ha proceduto nel tempo a manifestare sempre più comportamenti di disaffezione nei confronti del coniuge. Il resistente si sente rifiutato, trascurato e privato dell'attenzione e premura necessarie da parte della moglie;
13) il definitivo naufragare del rapporto di coniugio si è verificato allorquando il ricorrente scopre che la frequenta assiduamente i social Pt_1 network (tiktok, instagram) e chatta con persone sconosciute;
14) durante uno dei suoi ultimi imbarchi, il riceve un messaggio CP_1 anonimo con il quale viene informato che la moglie frequenta altri uomini in sua assenza;
15) Questa dura scoperta è stata fonte di forte sofferenza per il , CP_1 il quale finalmente acquisisce il coraggio per rivolgersi ad una agenzia investigativa. Il risultato dell'attività investigativa purtroppo conferma i sospetti. Il
non ha potuto fare altro che prendere definitivamente coscienza della CP_1 fine del proprio matrimonio. Infatti, dalla relazione investigativa risulta che la intrattiene una relazione extraconiugale, con un uomo, sig. Pt_1 [...]
, approfittando della lontananza del coniuge per motivi di lavoro. Per_3
16) Dunque, mentre il resistente è imbarcato per mesi in mare, chiuso in una sala macchine ad oltre 50 gradi per lavorare, la ricorrente si dedica ad altre relazioni extraconiugali, per poi notificare al coniuge ricorso per separazione approfittando di uno dei suoi tanti imbarchi lontano dalla famiglia.
17) La notizia per il resistente è stata talmente devastante che è provato psicologicamente e fisicamente.
Pertanto, è evidente, da quanto sopra esposto, che la rottura del rapporto di coniugio sia stata determinata dal comportamento cosciente e volontario della sig.ra , la quale intraprendendo una relazione extraconiugale, si è Parte_1 resa inadempiente verso i doveri nascenti dal matrimonio……
….. 18) C'è da aggiungere, inoltre, che il sbarcato il 5 novembre CP_1
e recatosi presso la casa coniugale dove aveva lasciato tutti i suoi effetti personali, ha trovato la casa completamente vuota. Dalla casa coniugale, mancano, infatti, pentole, oggetti in oro, addirittura i suoi effetti personali!
19) Quanto alla situazione economica delle parti si precisa che la ricorrente attualmente è commessa in un negozio di abiti vintage “Maleji Boutique
Vintage”, sito in Portici alla via Roma, n. 77, attività molto redditizia. Pertanto,
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alla ricorrente nulla va riconosciuto a titolo di assegno di mantenimento in quanto economicamente autosufficiente. Il svolge l'attività di marittimo, tuttavia CP_1 tra due mesi di imbarco, lo stesso andrà in pensione, percependo una pensione minima di circa 600 € mensili.
Tutto ciò premesso, concludeva affinché fosse: pronunciata la sentenza di separazione con addebito alla moglie;
respinta la domanda di assegnazione della casa familiare e quella di riconoscimento di un assegno di mantenimento.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza di comparizione del 24/11/2022 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, non assegnava la casa familiare e poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere l'assegno mensile di € 450,00 a titolo di mantenimento della moglie.
Con la memoria integrativa la ricorrente proponeva la domanda di addebito deducendo:
Diversamente da quanto afferma il , nel corso della vita CP_1 matrimoniale, la signora ha sempre nutrito profondi sentimenti nei Pt_1 confronti del marito, il quale sin dall'inizio del matrimonio, al contrario, ha sempre assunto comportamenti violenti ed aggressivi nei confronti della moglie la quale, fedele da tanti anni accanto, li ha tollerati solo ed Parte_1 esclusivamente per tutelare i figli e per paura e timore di subire conseguenze peggiori.
- La rottura del matrimonio è derivata dal comportamento riprovevole assunto dal , nel corso della vita matrimoniale, il quale ha compiuto, non CP_1 solo reiterati atti di infedeltà, ma quello ancora più grave , di violenza fisica e di costante e grave sopraffazione psicologica ai danni della moglie.
Il , nonostante la avesse solo 20 anni e si trovasse CP_1 Pt_1 lontano dalla propria famiglia di origine, senza alcun sostegno psicologico e conforto familiare, ed anzi approfittando proprio di tale condizione, iniziò con provocazioni continue e sistematiche, ad offendere e denigrare costantemente la dicendo che avrebbe dovuto ringraziare lui perché “da sola non valeva Pt_1 nulla” e che lei e la sua famiglia erano “albanesi”, ovviamente utilizzando questo termine, tra l'altro di stampo francamente razzista, in senso chiaramente molto dispregiativo.
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- Non erano poche le circostanze in cui il , anche in presenza di CP_1 estranei, offendeva la moglie, dicendole che era di “famiglia modesta, morti di fame, puzzati di fame, che non aveva portato soldi e che doveva tornare a fare la pezzente e mangiare la carne dei poveri -corned beef (carne in scatola)”. Tra
l'altro, il suo comportamento è sempre stato anche profondamente confusivo, perché, mentre addebitandole di non fare nulla, la invitava e la esortava a cercarsi un lavoro poi, di fatto, nel momento in cui si profilava la possibilità di un lavoro, le impediva di andare a lavorare. Ostacolava e boicottava qualsiasi attività lavorativa. In particolare la diplomata come ragioniera, aveva trovato Pt_1 lavoro come assistente presso una “comunità di recupero”, ma il le CP_1 proibì di andare a lavorare perché riteneva che questo lavoro non fosse adeguato, in quanto avrebbe dovuto fare vari turni di lavoro. Anche quando fu convocata da
“Poste Italiane” per i tre mesi estivi, il le proibì, ancora una volta di CP_1 accettare questo incarico, perché avrebbe dovuto rinunciare alle ferie estive, e non sarebbe potuto ritornare a Napoli per le vacanze, non volendo, il , CP_1 rinunciare alle sue vacanze. La viveva con 1500 lire al giorno, aveva la Pt_1 possibilità di comprare solo latte e pane. La spesa la doveva fare il marito e lei non aveva la possibilità di comprare null'altro.
- Dopo un anno circa, il mandò via di casa la moglie dicendole CP_1 di essere per lui una “palla al piede”, e la obbligò a tornare dalla sua famiglia, cosa che avvenne. La visse presso il domicilio dei propri genitori per Pt_1 circa quattro mesi, sconfortata e delusa.
- Quando, nell'estate del 1991 il si trasferì nuovamente ad CP_1
AN, in una casa di proprietà dei suoi genitori, convinse la moglie a riprendere la convivenza. In tale circostanza, la che era ancora Pt_1 innamorata del marito, pensando che il matrimonio potesse proseguire nel segno dell'amore, del rispetto e dell'equilibrio, si trasferì con il marito presso il domicilio dei genitori, convivendo con gli stessi.
- Ma dovette constatare subito che le modalità di rapportarsi nei suoi confronti da parte del marito non erano cambiate e la convivenza con i suoceri si rilevò impossibile, tanto che la suocera la cacciò via, esortandola a ritornare presso la sua famiglia di origine.
- I coniugi vissero separati per qualche mese fino a quando si trasferirono in quella che sarebbe diventata la casa coniugale e nonostante la fosse in Pt_1
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attesa del primogenito iniziarono i maltrattamenti, consistiti in ingiurie quotidiane, apprezzamenti offensivi, atteggiamenti di disistima, provocazioni continue, e mettendo in atto un vero e proprio mobbing coniugale al fine di annientare tutte le sicurezze e l'autostima della Pt_1
- In queste occasioni, a titolo di esempio e non esaustivamente, il CP_1 limitava l'accesso alla signora in alcuni ambienti della casa, in Pt_1 particolare nel “bagno padronale”, perché riservato solo alla madre;
vietava le visite in casa della famiglia della soprattutto della sorella;
controllava se Pt_1 nel frigorifero ci fossero le bottiglie di acqua, perché a cena doveva trovarla fredda;
controllava se fossero state aperte due bottiglie d'acqua contemporaneamente, in quanto doveva finire prima una bottiglia e poi poteva essere aperta un'altra bottiglia di acqua;
pretendeva che non si usasse lo scarico del bagno ma un secchio pieno di acqua, e così tante altre forme di manie e persecuzioni.
- Il aveva sulla AT un controllo totalizzante impedendole CP_1 ogni afflato di autonomia e indipendenza. Il clima della convivenza familiare e coniugale era intollerabile, imposto dalle prevaricanti scelte e manie del
, soprattutto determinate da ragioni legate al possesso, al controllo su CP_1 tutto, alla gelosia e ragioni di natura economica. Rintuzzava la con Pt_1 intimidazioni e reazioni anche fisiche adottando comportamenti diretti a svilirne la dignità personale e denigrarla anche dinanzi ai figli ed a persone estranee. La
per esempio, non veniva mai chiamata per nome, ma con vari aggettivi e Pt_1 sostantivi dispregiativi ed ironici: “ scarafuncella- ER (perché scura di pelle) – PR /o big ME ( perché senza seno e quindi svalutare l'aspetto fisico) – AL VI (perché secondo lui incapace a fare le cose) – il BR ( perché lenta) – NO ( perché capace solo a dormire) – bugiarda - zoccola vecchia – PA (perché lui le dava da mangiare) - IN ( perché stupida) –– a ET ( perché portava sfortuna) – a CI e a filosof ( per sottovalutare un concetto che esprimeva ).
- Il ha sempre impedito alla moglie di avere rapporti con la CP_1 sorella, alla quale è molto legata, e la per cercare di vivere con una Pt_1 parvenza di tranquillità è stata costretta ad interrompere tutti i legami con amici, parenti e conoscenti, limitando così le interazioni con gli altri. La non ha Pt_1 mai potuto avere alcun rapporto con la propria famiglia.
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- Per vedere la sorella ha sempre dovuto farlo di nascosto. In un'occasione, la andò con la sorella a fare delle commissioni ed in quella circostanza, il Pt_1
, appostato presso l'abitazione della sorella , appena vide che CP_1 Per_4 la moglie si incontrava con la sorella, inveì contro di lei dicendole “poi facciamo i conti a casa” e difatti tornata a casa la picchiò.
- Esercitava forme di controllo ossessive sulla moglie, controllando tutti gli spostamenti e anche quando lei asseriva di essere in casa, faceva controlli incrociati sul telefono fisso, per verificare la circostanza e non perdeva occasione per insultarla e ricordarle di quanto fosse “inutile, praticamente una PA” e continuamente le diceva “la tua famiglia non ti ha dato un soldo”, “tu e tua sorella avete la zoccolaggine nel sangue”.
- Quando iniziò il lavoro come marittimo, il controllo peggiorò in quanto la riceveva decine di telefonate al giorno, sempre con modalità di controllo Pt_1 incrociato. Telefonate a cui doveva immediatamente rispondere e nel caso in cui non rispondeva in tempo al telefono di casa o al cellulare, il aveva CP_1 attacchi di ira, inveendo con parolacce e minacce. Controllava il conto corrente costringendo la ad inviare, tutti i giorni, screen delle liste movimento e Pt_1 del saldo conto, per verificare eventuali spese a lui non conosciute o non autorizzate.
Anche dopo la nascita del primogenito i comportamenti prevaricanti e violenti del non cambiarono ed anzi, quando nel 1992 nacque , si CP_1 Per_1 trasferì in un'altra camera da letto, perché diceva che “il bambino non lo faceva dormire di notte”, abbandonando moglie e figlio appena nato.
La da sola, doveva prendersi cura del bambino e non poteva Pt_1 neanche farsi assistere dalla sorella perché le era stato impedito. In realtà, spesso, quando la di notte si svegliava per il pianto del neonato, appurava che il Pt_1 marito non era in casa. Per avere compagnia e conforto, trovandosi sola con un bambino appena nato, telefonava alla sorella che le teneva compagnia, Per_4 calmandola, fino a quando non rientrava il marito. In realtà ebbe modo di constatare che il marito, in quelle fughe notturne, si allontanava per frequentare indisturbato prostitute di ogni genere. Tanto è vero che trovò successivamente una lunga lista manoscritta di recapiti telefonici di prostitute, con annotazioni accanto ai nomi delle stesse, “delle attività e specializzazioni” di ciascuna.
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Tale scoperta provocò, nella signora un grave stato di agitazione Pt_1
e preoccupazione in quanto era costretta a sottoporsi a continui controlli medici per le infezioni trasmissibili sessualmente, cosa che nel corso degli anni, in più occasioni si è verificata.
Nonostante tutti i frequentissimi incontri con prostitute, la era Pt_1 sempre e quotidianamente il suo oggetto del desiderio ed il controllo coercitivo del si manifestava anche nella costrizione ad avere rapporti sessuali CP_1 indesiderati, ogni volta che lui voleva e che la era costretta a subire. Pt_1
Nel 1995 nacque la seconda figlia e poco dopo proseguirono, con Per_2 maggiore intensità e frequenza, le violenze fisiche, quali schiaffi, pugni, strattonamenti, spinte e sempre in presenza dei bambini.
In una di tali occasioni la ebbe un forte colpo dietro la nuca, Pt_1 mentre allattava il piccolo , in quanto aveva “osato” accettare, da una zia Per_1 materna, un regalo per la nascita del figlio , a suo dire “elemosina della tua Per_1 famiglia”.
Nel 1998, spaventata e sfinita, a causa della escalation di violenza, decise di tornare a casa dai genitori, ma dopo le continue pressioni e minacce del
, che diceva che le avrebbe “TOLTO I FIGLI PER SEMPRE” e che CP_1
“l'avrebbe fatta vivere senza nemmeno un soldo” decideva di rientrare a casa con lui, nonostante avesse una paura costante di subire altre aggressioni fisiche e morali e si sentiva sempre di più come “ ” nelle mani del Persona_5
. CP_1
Nel 2002, sfortunatamente, la figlia si ammalò di leucemia Per_2 linfoblastica di tipo B, e la provata dal dolore per la malattia della figlia Pt_1 ma dovendo concentrare tutte le energie per le cure della stessa, subiva impotente tutte le aggressioni e prevaricazioni del marito che, anche in questa difficile circostanza, non ha desistito dai suoi comportamenti violenti e vessatori.
- Tanto vero che, durante la malattia della bambina, la è stata Pt_1 costretta a subire, in silenzio, pure durante il giorno, rapporti sessuali, visto che la bambina dormiva con la madre. In una circostanza, mentre la e la figlia Pt_1
, che non poteva né uscire né avere contatti con altre persone, giocavano, Per_2 improvvisamente il afferrò di peso la moglie, trascinandola nella CP_1 camera da letto dicendo “ma n'agg capit, ma ca nun si fa cchiu niente, mò chest dorm semp cu te e nun si fa cchiu niente?”, cercando di avere un rapporto sessuale
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con la che, viste le circostanze e la presenza della bambina, si rifiutava. Il Pt_1
pretendeva che si chiudessero in camera per avere un rapporto sessuale. CP_1
La figlia , spaventata dai modi del padre, sopraggiunse piangendo in Per_2 camera, pensando che il padre fosse arrabbiato con lei per qualcosa che avesse fatto.
- Queste modalità erano consuetudine nei comportamenti e atteggiamenti del . Era addirittura ossessionato dal sesso e chiedeva, insistentemente, CP_1 alla moglie di guardare film porno e di frequentare locali per scambisti, cosa che alla infastidiva e per tale motivo veniva etichettata come “donna frigida” Pt_1 per cui doveva coinvolgerla in queste situazioni per stimolarla. La invitava a fare sesso con altre coppie dicendole che non si doveva preoccupare, perché sarebbero andati fuori zona.
- Nel 2009 disgraziatamente, anche il primogenito si ammalò di una grave forma di leucemia linfoblastica di tipo T, e nonostante ciò, il decise di CP_1 proseguire a lavorare lontano da casa. Nello specifico, si imbarcò come addetto alla sala macchine, con itinerario nord-Africa e nord-Europa, lasciando la da sola, ad affrontare la malattia del figlio, mentre avrebbe potuto Pt_1 chiedere un congedo per malattia di un familiare o usufruire di un periodo di disoccupazione.
- Nell'Aprile del 2011, a causa di una recidiva della malattia, furono costretti a trasferirsi a Roma per curare , per un ricovero ospedaliero Per_1 necessario, nel reparto del Professore di oncoematologia, Ospedale Per_6
“Bambino Gesù”. Il nucleo familiare si trasferì per tale periodo in una casa a 200 metri dall'ospedale per far sì che potesse essere sottoposto alle cure Per_1 prescritte. In quell'occasione con che era in condizioni gravissime, Per_1
l'atteggiamento del era sempre di controllo, di richieste sessuali, di CP_1 ingiurie, di abusi e violenze. Il , nonostante il nucleo familiare abitasse in CP_1 un monolocale di circa 40 mq e era in gravissime condizioni, che Per_1 richiedevano l'assistenza costante della madre, pretendeva continui rapporti sessuali con la moglie che era costretta, in silenzio, ad acconsentire, pur di evitare liti o che il figlio potesse accorgersi di quanto stesse accadendo. Tutto ciò in Per_1 un bagno di piccolissime dimensioni.
- Nell'ottobre del 2011 le condizioni del figlio peggiorano, tanto che Per_1 fu necessario il ricovero in rianimazione ed in quel periodo i genitori, considerato
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che era in pericolo di vita, furono autorizzati a dormire nella camera di Per_1 ospedale, così da poter essere presenti nel caso dell'evento tragico. I coniugi avevano una poltrona letto accanto al letto del figlio ed anche in quella circostanza pretendeva rapporti sessuali, ai quali la è riuscita a sottrarsi Pt_1 perché usciva fuori dalla stanza, nei corridoi del reparto dove vi erano infermieri e medici.
- Il primo dicembre 2011 purtroppo il figlio morì in ospedale. La Per_1 stessa notte cercò di avere rapporti sessuali con la la quale, piangendo e Pt_1 disperandosi, lo allontanò dicendogli che non doveva permettersi di toccarla.
- Subito dopo la morte di , il si accanì con più odio e Per_1 CP_1 violenza contro la torturandola nei modi più svariati: il giorno del Pt_1 funerale del figlio , rientrati a casa, svuotò tutti i sacchetti della biancheria Per_1 da lavare, gettando a terra gli indumenti, e con rabbia e accanimento, ordinò alla moglie di lavarli immediatamente, dicendole “lav e pann invece e chiagnere”; la svegliava improvvisamente se dormiva;
nonostante piangesse e fosse provata dalla morte del figlio ed ancora a lutto, la costringeva a rapporti sessuali.
- Il comportamento tenuto dal , per tutta la durata del rapporto, CP_1 ha provocato offesa alla dignità della ed è stato oggettivamente tale da Pt_1 cagionare sofferenza e turbamenti, tenendo una condotta offensiva ed ingiuriosa nei confronti della moglie.
Tutti questi lunghi anni di sopraffazione, angherie, svalutazioni continue, hanno prodotto sulla signora una condizione di grave disagio che, fortunatamente, solo perché ella è dotata di una struttura psichica salda non hanno determinato in lei una condizione di grave scompenso psichico. Ciò non toglie che ella abbia dovuto patire le conseguenze di una vita vissuta all'insegna dei traumi inferti da questi comportamenti del marito.
Sicuramente, hanno contribuito anche la malattia della figlia e la malattia e la morte del figlio, ma, in un rapporto di coppia sano, le gravissime sofferenze che ciò ha comportato avrebbero potuto essere, almeno in parte, lenite dalla presenza affettuosa ed accudente del marito e non aggravate dalle sue continue aggressioni, visto che, invece di essere accanto a lei in maniera affettuosa, lui ha aggiunto dolore a dolore e sofferenza a sofferenza.
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Proprio la sua condizione psichica normale ed esente da patologie psichiche le ha consentito, ad un certo punto, di prendere le distanze da quello che era diventato ormai solo un luogo di dolore e dalle continue sopraffazioni e svalutazioni.
Ella porta, però, ancora oggi, nonostante l'allontanamento, nella sua mente, tutte le conseguenze di questi continui traumi.
Da essi dovrà affrancarsi, ovviamente, per quello che è possibile, per vivere la sua vita, quella che le resta dopo aver dato a quest'uomo gli anni della sua giovinezza, per il desiderio di portare avanti la famiglia, costantemente attaccato e distrutto dal marito e altrettanto costantemente ricostruito da lei nel corso di tutti questi anni, fino a quando non ha dovuto prendere atto che nulla poteva essere più salvato e che per salvare se stessa, o meglio quello che rimaneva di lei, doveva mollare la presa e separarsi.
- Si evidenzia che gli atteggiamenti minacciosi e persecutori nei confronti della non sono terminati neanche dopo la separazione. Difatti il Pt_1
sta inviando a parenti ed amici della la ridicola foto che la CP_1 Pt_1 ritrae “a braccetto” con l'amico , mentre passeggia, e commentando la Per_3 foto con espressioni volgari e diffamatorie sulla persona della A ciò si Pt_1 aggiunge che in data 07.12.2022, la mentre stava uscendo dall'Ufficio Pt_1
Postale di Portici, sito al Corso Garibaldi, veniva aggredita dal , il quale CP_1 la bloccava contro il muro urlando “Non ti credere che la passerai liscia, zoccola”. Per tali fatti è stata sporta denuncia presso il Comando della Stazione dei Carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio.
Appare, quindi, francamente di tutta evidenza che a lui e solo a lui deve essere addebitata la responsabilità della fine di un matrimonio che la signora ha cercato di salvare e di portare avanti, nonostante tutto segnalasse che Pt_1 lo sfacelo della relazione generato dai comportamenti del marito non ammetteva alcuna speranza di cambiamento e di positiva evoluzione.
Emessa la sentenza parziale sullo status e ammesse le istanze istruttorie, dopo l'assunzione della prova orale la causa è stata nuovamente rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni prima precisate.
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità delle domande restitutorie e di condanna avanzate dalla ricorrente poiché cumulate nel presente giudizio in assenza di ragioni di connessione forte. Altrettanto inammissibile è la richiesta di
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emissione dell'ordine di pagamento diretto da parte del terzo obbligato poiché la relativa norma (art 156 cc) è stata abrogata.
Ne consegue che le domande da esaminare sono solo le rispettive domande di addebito e quella di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
La domanda di addebito della ricorrente è fondata e va accolta.
In via preliminare, va ribadita la tempestività della domanda per le ragioni indicate nell'ordinanza istruttoria alle quali ci si riporta: la Suprema Corte con la sentenza n. 17590/2019 ha ritenuto che la domanda in questione possa essere formulata per la prima volta con la memoria integrativa.
Le fonti di prova sono rappresentate dalle dichiarazioni testimoniali e dagli atti del giudizio penale.
La teste sorella della ricorrente, ha dichiarato: Testimone_1
Sul capo n. 20 “Vero che nel 1992 quando nacque , il si Per_1 CP_1 trasferì in un'altra camera da letto, perché diceva che “il bambino non lo faceva dormire di notte”, abbandonando moglie e figlio appena nato e la da sola, Pt_1 doveva prendersi cura del bambino e non poteva e non doveva neanche farsi assistere dalla sorella, perché le era stato impedito dal marito” ADR: “è vero.
Preciso che in nessun modo voleva che io aiutassi la moglie, cioè mia CP_1 sorella, perché in generale nessuna intromissione della famiglia di lei, in quanto voleva evitare che noi familiari scoprissimo che lui la trattava malissimo, usandole sia violenza fisica che verbale. Durante il ricovero presso l' per il parto Parte_2 del primogenito, mia sorella mi disse che non potevo andare in ospedale per assisterla perché il marito l'aveva minacciata di farla partorire a mazzate sul letto di casa se mi avesse chiamata. Infatti, all' non c'era nessuno della Parte_2 nostra famiglia e solo i parenti del lato del sig. . Tornando al capo di prova CP_1 mia sorella mi chiamava spesso durante la notte, parlando a bassa voce per non farsi sentire, per sfogarsi del fatto che era sola con il bambino, mentre il marito, che non voleva essere infastidito dal bambino, dormiva in un'altra stanza. Mia sorella mi disse chiaramente di non andare mai a casa loro perché sarebbero stati guai per lei. Tuttavia, io ci sono andata qualche volta di giorno, quando lui non c'era, ma faceva telefonate continue, ogni trenta - quaranta minuti, per CP_1 controllare chi fosse con lei. Quando il marito ha scoperto che invece, in violazione dei divieti, io ero andata a trovarla, mia sorella a volte è stata
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picchiata, a volte gravemente minacciata di conseguenze più gravi. Più volte noi familiari le abbiamo suggerito di denunciare quello che accadeva e l'ho anche accompagnata personalmente presso i carabinieri per presentare denuncia, ma i carabinieri l'hanno in qualche modo distolta, rappresentandole le conseguenze di quello che sarebbe accaduto. Inoltre, voglio precisare che mia sorella ha dovuto fronteggiare la gravissima malattia del figlio , che è morto, nonché dell'altra Per_1 figlia, , che per fortuna è guarita. ADR. Un giorno, poiché l'asilo dove Per_2 andava era vicino casa mia, mia sorella mi venne a trovare di nascosto al Per_1 marito. Quando poi uscimmo per andare a prendere all'asilo, verso le Per_1
12,30, lo trovammo sotto casa (non so dire come avesse fatto a sapere che la moglie era venuta da me) e davanti ai miei occhi la picchiò, con calci alle gambe, schiaffi al volto e tirandole i capelli, come faceva spesso, se la portò in macchina e il resto, come mi raccontò mia sorella, lo fece a casa. Il fatto accadde in un parco dove abitavo prima di cambiare casa.”
Sul capo n. 21) “Vero che, spesso, quando la di notte si svegliava Pt_1 per il pianto del neonato, appurava che il marito non era in casa ed in quelle circostanze ebbe modo di constatare che il marito si allontanava per frequentare le prostitute” ADR: “Nonostante i divieti di mio cognato, quando mia sorella mi chiamava perché il marito era uscito, dopo aver provocato una lite, sono andata a casa sua ed effettivamente ho constatato che lui non c'era. Questo è successo molte volte. Mia sorella mi mostrò un foglio sul quale il marito aveva annotato in maniera maniacale i nomi delle prostitute, comprensivo anche di uomini e coppie, con l'annotazione per ognuno delle loro “specialità sessuali”.
Sul capo n. 35) “Vero che anche nell'ottobre del 2011, durante il ricovero del figlio in rianimazione pretese rapporti sessuali, ai quali la è Per_1 Pt_1 riuscita a sottrarsi perché usciva fuori dalla stanza, nei corridoi del reparto dove vi era il personale ospedaliero” ADR: “premetto che mio nipote chiese espressamente al padre di farmi venire in ospedale, in quanto ormai grandicello si era reso conto che il padre ostacolava i nostri rapporti. quindi mi diede il “permesso” di CP_1 andare in ospedale e poiché era in terapia intensiva, la sua stanza era libera Per_1 ed io, che ero in corridoio, vidi mia sorella uscire di corsa, urlando lasciami stare. Capì perfettamente e tanto mi fu confermato da mia sorella, che lui pretendeva dalla moglie un rapporto sessuale. Anche in altre occasioni, pur essendo presente in stanza, quando dormiva pretendeva di avere Per_1 CP_1
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rapporti sessuali con la moglie che aveva una brandina, accanto al letto del figlio.
Il personale ospedaliero sicuramente sentì urlare, ma non credo che Pt_1 abbiano capito la ragione per cui accadeva.”
Sul capo n. 37) “Vero che il primo dicembre 2011 purtroppo il figlio Per_1 morì in ospedale e la stessa notte cercò di avere rapporti sessuali con la la Pt_1 quale, piangendo e disperandosi, lo allontanò dicendogli che non doveva permettersi di toccarla” ADR: “Ricordo che purtroppo morì verso le 3,00- Per_1
4,00 del mattino e restammo tutto il giorno in ospedale e la sera lui rimase nella camera mortuaria, mentre noi familiari dovemmo necessariamente andare via. Mia sorella e il marito avevano preso una casa in fitto a Roma, nei pressi dell'ospedale, per poter seguire i continui ricoveri del figlio. La casa si trovava nei pressi del Vaticano, vicino all'ospedale. Quella sera, quando tornammo a casa, sentii che in camera da letto il marito voleva consumare un rapporto sessuale con mia sorella. Ho potuto sentire tutto perché la casa era molto piccola ed io mi trovavo in un divano letto posto all'ingresso, a pochissima distanza della porta della camera da letto. Mia sorella si rifiutò e per la vergogna non uscì neanche dalla camera. Non reagì neanche di fronte a un comportamento così atroce perché mia sorella mi aveva innumerevoli volte detto che lei avrebbe pagato le conseguenze di una mia reazione. Tra le tante minacce che il marito ha fatto alla moglie, se mai avesse avuto voglia di separarsi, c'era quella che non avrebbe più pagato nulla per il mantenimento della figlia, per mantenere gli studi della figlia.”
Sul capo n. 38) “Vero che subito dopo la morte di , il giorno del Per_1 funerale, rientrati a casa, il svuotò tutti i sacchetti della biancheria da CP_1 lavare, gettando a terra gli indumenti, con violenza, ordinò alla moglie di lavarli immediatamente, dicendole “lav e pann invece e chiagnere”; la svegliava improvvisamente se dormiva;
nonostante piangesse e fosse provata dalla morte del figlio ed ancora a lutto, la costringeva a rapporti sessuali” ADR: “Premetto che iniziò a preparare le buste con i vestiti prima ancora che morisse, CP_1 Per_1 quasi a dare per scontato l'esito infausto (aveva già contattato anche le pompe funebri per conoscere il costo del funerale). Il giorno che tornammo da Roma a
AN andai a casa di mia sorella per vedere come stava e c'era anche la suocera e vidi il marito che apriva le buste con forza e buttava i panni a terra e diceva a mia sorella invece di piangere mettiti a lavare due panni, per tutta
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risposta la madre si limitò a dirgli di abbassare la voce, perché altrimenti i vicini avrebbero sentito.
Sul capo n. 45) “Vero che per tutte le spese di casa le veniva consentito di gestire la somma di 100 euro a settimana e doveva giustificare e rendicontare tutti gli acquisti, conservando gli scontrini”. ADR: “Si è vero, ho personalmente visto sia i soldi in contanti che gli scontrini che il marito pretendeva. Ovviamente, la somma era talmente bassa che la famiglia non poteva andare avanti. Con quei
100,00 € oltre al cibo, mia sorella doveva provvedere anche a qualsiasi piccola spesa di casa, compresi i detersivi, calze, etc. ADR. Quando il marito era imbarcato dava a mia sorella una carta di credito che tuttavia lei non poteva utilizzare liberamente, ma solo su esplicita richiesta del marito. Anche per quanto riguarda l'utilizzo dell'auto, l'assicurazione dell'auto, etc., la moglie poteva utilizzare la carta solo su espressa indicazione del marito. In alcun modo era autorizzata a utilizzarla senza consultarlo.”
La teste , amica da sempre della ricorrente, ha Testimone_2 dichiarato:
Sul capo n. 20 “Vero che nel 1992 quando nacque , il si Per_1 CP_1 trasferì in un'altra camera da letto, perché diceva che “il bambino non lo faceva dormire di notte”, abbandonando moglie e figlio appena nato e la da sola, Pt_1 doveva prendersi cura del bambino e non poteva e non doveva neanche farsi assistere dalla sorella, perché le era stato impedito dal marito” ADR: “Io ed Pt_1 abbiamo sempre avuto una intensa frequentazione e ci siamo sentite quasi quotidianamente. si lamentava del fatto che il marito le impediva di avere Pt_1
l'aiuto della sorella e di tutti i familiari dopo la nascita del bambino per nascondere i suoi comportamenti. Durante gli anni di fidanzamento io e il mio futuro marito e lei e uscivamo assieme. Ricordo un episodio durante un CP_1 periodo in cui l'aveva lasciata in cui lui la venne a minacciare con un CP_1 coltello (era un coltellino piccolo di quelli che si richiudono) e le disse “ringrazia
Dio che non ti ho trovato ieri sera con quelle persone perché ti avrei fatto fare una brutta fine”. Questa minaccia l'ha fatta davanti a me nelle scale del palazzo di un'amica dove eravamo rimaste a dormire. L'amica si chiamava Parte_3
e la casa era a Corso Resina ma non ricordo il civico. Confermo anche
[...] che dopo la nascita del primogenito il marito non dormiva con la moglie e si era trasferito in un'altra stanza, nel soggiorno.”
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Sul capo n. 21) “Vero che, spesso, quando la di notte si svegliava Pt_1 per il pianto del neonato, appurava che il marito non era in casa ed in quelle circostanze ebbe modo di constatare che il marito si allontanava per frequentare le prostitute” ADR: “tanto mi ha riferito . Dopo la morte di , a dicembre Pt_1 Per_1
2011, a gennaio 2012 mi chiamò la figlia chiedendomi di venire a prendere Per_2 con urgenza lei e la mamma. Andai subito insieme a mio marito e trovai i coniugi in un forte litigio causato dal fatto che aveva trovato un elenco di circa Pt_1
100 prostitute frequentate dal marito. Il marito nulla contestava rispetto alle accuse della moglie. Nell'occasione lui disse che capiva la disperazione della moglie perché aveva perso un figlio ed io replicai che in realtà l'avevano perso entrambi. mi consegnò il foglietto di computisteria in cui, in maniera molto Pt_1 ordinata, erano elencate le prostitute, classificate per taglia, età, tipologia di prestazione sessuale e costo.”
Sul capo n. 35) “Vero che anche nell'ottobre del 2011, durante il ricovero del figlio in rianimazione pretese rapporti sessuali, ai quali la è Per_1 Pt_1 riuscita a sottrarsi perché usciva fuori dalla stanza, nei corridoi del reparto dove vi era il personale ospedaliero” ADR: “conosco i fatti non perché sia stata nel reparto ospedaliero dove non si poteva andare ma per quanto appreso successivamente da , dopo la morte del figlio. Preciso che si trasferì da Pt_1 Pt_1 me, per un mese, unitamente alla figlia. mi raccontò che nonostante il figlio Pt_1 fosse ricoverato in ospedale lui pretendeva di avere rapporti sessuali dicendole che così sarebbero stati meglio. I rapporti avrebbero dovuto svolgersi o nel lettino accanto al letto dove era ricoverato in ospedale oppure nella casetta che Per_1 avevano preso in fitto, che era molto piccola. mi disse che spesso riusciva a Pt_1 sottrarsi ma non sempre e a volte soggiaceva.”
Sul capo n. 37) “Vero che il primo dicembre 2011 purtroppo il figlio Per_1 morì in ospedale e la stessa notte cercò di avere rapporti sessuali con la la Pt_1 quale, piangendo e disperandosi, lo allontanò dicendogli che non doveva permettersi di toccarla” ADR: “Si è vero me lo ha raccontato telefonicamente con qualche giorno dopo. Non ho mai parlato di questi argomenti con Pt_1
per tutelare la mia amica ed evitarle delle ripercussioni sia a lei che alla CP_1 figlia.”
Sul capo n. 38) “Vero che subito dopo la morte di , il giorno del Per_1 funerale, rientrati a casa, il svuotò tutti i sacchetti della biancheria da CP_1
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lavare, gettando a terra gli indumenti, con violenza, ordinò alla moglie di lavarli immediatamente, dicendole “lav e pann invece e chiagnere”; la svegliava improvvisamente se dormiva;
nonostante piangesse e fosse provata dalla morte del figlio ed ancora a lutto, la costringeva a rapporti sessuali” ADR: “ mi ha
Pt_1 confermato tutto nei giorni successivi a mezzo telefono. Gli indumenti di cui si parla sono quelli accumulati nelle settimane precedenti a Roma. mi raccontò
Pt_1 che intervenne la suocera per dire al figlio di lasciarla stare non per tutelare
Pt_1 ma per evitare che i vicini di casa potessero sentire queste questioni. Mi raccontò, inoltre, che quella sera il marito le chiese di avere un rapporto sessuale e se non sbaglio riuscì a sottrarsi.”
Pt_1
Sul capo n. 45) “Vero che per tutte le spese di casa le veniva consentito di gestire la somma di 100 euro a settimana e doveva giustificare e rendicontare tutti gli acquisti, conservando gli scontrini”. ADR: “sono a conoscenza diretta di tali circostanze perché ho visto personalmente conservare tutti gli scontrini Pt_1 per poter documentare le spese e il marito controllava tutto, chiamandola telefonicamente. riceva o i soldi in contanti, 100 € a settimana, oppure era Pt_1 autorizzata dal marito a prelevare la stessa somma al bancomat ma doveva continuamente fare gli estratti conto al bancomat per provare quanto avesse prelevato. doveva andare continuamente al bancomat per fare più volte Pt_1
l'estratto conto per dimostrare i prelievi effettuati. Sono sicura che la somma disponibile fosse quella che ho detto perché vedevo quanto prelevava e Pt_1 quanto poco potesse spendere;
per se stessa non poteva comprare niente perché i soldi non bastavano e comunque le era vietato. Sono l'unica persona che frequentava mentre vietava di frequentare altre amiche e non poteva frequentare nessuno dei familiari. Mi sono chiesta perché permettesse ad di CP_1 Pt_1 frequentarla e non l'ho mai capita ma sta di fatto che era così. Comunque, CP_1 esercitava un controllo sulla nostra frequentazione, ad es. a casa mia non poteva venire. Qualche anno dopo la morte di , durante un periodo in cui non Per_1 CP_1
c'era perché imbarcato, organizzai una cena a sorpresa a casa mia, invitando
, la figlia e la sorella di e il marito. ne fu felice ma a metà Pt_1 Pt_1 Pt_1 serata arrivò una telefonata del marito per controllarla. fu costretta a dire Pt_1 che era a casa loro e, un secondo dopo, di corsa, insieme alla figlia se ne andarono prima della conclusione della cena.”
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Dalle dichiarazioni delle testi, connotate da intrinseca attendibilità per la precisione della narrazione, la specificità dei dettagli e l'assenza di contraddizioni, si evince un quadro desolante della tristissima condizione in cui ha vissuto per anni la sig.ra evidentemente incapace di trovare la forza per separarsi e Pt_1 denunziare sino ad anni recenti.
Una condizione davvero terribile poiché la sua vita familiare è stata costellata da innumerevoli episodi di violenza fisica, da umiliazioni e offese, dalla violenza sessuale sino a quella economica.
Il sig. ha esercitato un controllo asfissiante sulla vita della CP_1 moglie, controllo che ha investito ogni aspetto della sua vita, dalle spese effettuate, alle frequentazioni di amici e familiari in una concezione del matrimonio e del rapporto tra uomo e donna che definire semplicemente patriarcale sarebbe riduttivo.
Dove il resistente ha rivelato una crudeltà inaudita, una totale assenza di umanità è la condotta tenuta in concomitanza con la gravissima malattia del figlio sino all'esito infausto: la pretesa di avere rapporti sessuali, addirittura in ospedale, con la moglie senza comprendere né rispettare la sua immane sofferenza non merita altri commenti.
Il sig. ha intenzionalmente e per un lunghissimo arco di tempo CP_1 mortificato la ricorrente come donna, come moglie e come madre infliggendole una straordinaria quantità di dolore.
Diversamente da quanto eccepito dalla difesa del resistente, le testi non hanno affatto enfatizzato quanto dichiarato (sono piuttosto i fatti ad essere davvero eclatanti), non hanno mostrato alcuna parzialità ed in larga parte hanno reso dichiarazioni su circostanze apprese di persona. Del resto, trattandosi di violenza confinata tra le mure domestiche è alquanto normale che almeno alcune delle circostanze vengano apprese direttamente dalla vittima.
Si aggiunga che le dichiarazioni delle predette testi non sono state in alcun modo scalfite o indebolite da quelle dei testi di controparte.
Il teste , cognato di per aver sposato la sorella nel Tes_3 CP_1 Per_7
1987, ha dichiarato:
Sul capo n. 20 “Vero che nel 1992 quando nacque , il si Per_1 CP_1 trasferì in un'altra camera da letto, perché diceva che “il bambino non lo faceva dormire di notte”, abbandonando moglie e figlio appena nato e la da sola, Pt_1
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doveva prendersi cura del bambino e non poteva e non doveva neanche farsi assistere dalla sorella, perché le era stato impedito dal marito” ADR: “Penso di no, posso dire che sicuramente non si è mai lamentata né dell'assenza del Pt_1 marito né di un presunto divieto fatto alla sorella. Anche era molto CP_1 riservato e non parlava di queste vicende della famiglia. All'epoca dei fatti, i rapporti tra marito e moglie erano buoni e anche i rapporti con la famiglia di lei ed in particolare con la sorella erano buoni, noi ci salutavamo normalmente. In quel periodo capitava che la domenica a pranzo io e mia moglie andassimo a pranzo a casa di e , con tutti gli altri familiari. In quelle occasioni non Pt_1 CP_1 abbiamo mai notato nulla, c'era un clima sereno e allegro.”
Sul capo n. 21) “Vero che, spesso, quando la di notte si svegliava Pt_1 per il pianto del neonato, appurava che il marito non era in casa ed in quelle circostanze ebbe modo di constatare che il marito si allontanava per frequentare le prostitute” ADR: “Non penso proprio, perché noi familiari non ne abbiamo avuto mai alcun sentore.”
Sul capo n. 35) “Vero che anche nell'ottobre del 2011, durante il ricovero del figlio in rianimazione pretese rapporti sessuali, ai quali la è Per_1 Pt_1 riuscita a sottrarsi perché usciva fuori dalla stanza, nei corridoi del reparto dove vi era il personale ospedaliero” ADR: “Sono stato spesso in ospedale ed escludo che possa mai aver richiesto alla moglie di avere un rapporto sessuale perché CP_1 era un uomo distrutto. Mi riferisco alla fase antecedente alla terapia intensiva.
Noi familiari eravamo ammessi nella camera di e ricordo che c'era una Per_1 brandina dove di solito dormiva la mamma. Avevano anche preso in fitto una casa vicino all'ospedale, dove anche io ho dormito diverse notti per un supporto morale a . Mentre dormiva tutte le notti. In camera di non c'erano altri CP_1 Pt_1 Per_1 pazienti.”
Sul capo n. 37) “Vero che il primo dicembre 2011 purtroppo il figlio Per_1 morì in ospedale e la stessa notte cercò di avere rapporti sessuali con la la Pt_1 quale, piangendo e disperandosi, lo allontanò dicendogli che non doveva permettersi di toccarla” ADR: “non ero presente, tuttavia preciso che noi familiari restammo fino a tardi. Successivamente, sentì durante la notte che mi disse CP_1 che era rimasto tutto il tempo vicino alla bara del figlio nella camera ardente.
ADR. non so dire se la camera ardente dell'ospedale avesse un orario di chiusura, ma posso dire che tanto mi ha riferito.” CP_1
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Sul capo n. 38) “Vero che subito dopo la morte di , il giorno del Per_1 funerale, rientrati a casa, il svuotò tutti i sacchetti della biancheria da CP_1 lavare, gettando a terra gli indumenti, con violenza, ordinò alla moglie di lavarli immediatamente, dicendole “lav e pann invece e chiagnere”; la svegliava improvvisamente se dormiva;
nonostante piangesse e fosse provata dalla morte del figlio ed ancora a lutto, la costringeva a rapporti sessuali” ADR: “nego la circostanza. Noi familiari siamo stati tutto il tempo lì mentre si è chiusa in Pt_1 camera di letto a piangere e da lì non uscì.
Sul capo n. 45) “Vero che per tutte le spese di casa le veniva consentito di gestire la somma di 100 euro a settimana e doveva giustificare e rendicontare tutti gli acquisti, conservando gli scontrini”. ADR: “Settimanalmente passava CP_1 una somma in contanti alla moglie ma non so precisare l'entità. non si è Pt_1 mai lamentata di avere poco, a volte si è fatto anche aiutare da sua mamma CP_1
e da me perché aveva poco lavoro. ADR. durante invece gli imbarchi il marito dava alla moglie due carte di credito che la sig.ra poteva utilizzare liberamente.”
A sua volta, l'altro teste ha dichiarato: Tes_4
Sul capo n. 20) “Vero che nel 1992 quando nacque , il si Per_1 CP_1 trasferì in un'altra camera da letto, perché diceva che “il bambino non lo faceva dormire di notte”, abbandonando moglie e figlio appena nato e la da sola, Pt_1 doveva prendersi cura del bambino e non poteva e non doveva neanche farsi assistere dalla sorella, perché le era stato impedito dal marito” ADR: “Nulla so di tale circostanza e anzi, tendo a escluderla, perché in mia presenza non si è Pt_1 mai lamentata di queste cose. La coppia appariva molto affiatata. C'era effettivamente un'altra stanza dove si poteva dormire ma da quello che ho capito dormiva con lei.” CP_1
Sul capo n. 21) “Vero che, spesso, quando la di notte si svegliava Pt_1 per il pianto del neonato, appurava che il marito non era in casa ed in quelle circostanze ebbe modo di constatare che il marito si allontanava per frequentare le prostitute” ADR: “escludo assolutamente la circostanza perché mi sembra in verosimile anche considerando la famiglia di provenienza di molto CP_1 religiosa. ADR. lei conosce l'episodio del litigio tra i coniugi in cui la moglie contestava al marito di aver frequentato le prostitute elencate in un foglietto?
“nulla so di questo episodio, non me ne ha mai parlato;
premesso che CP_1 essendo entrambi marittimi ci siamo frequentati solo nei periodi in cui eravamo
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sbarcati, quando iniziò il giudizio di separazione si sfogò con me Pt_1 CP_1 dicendo che non aveva nessuna responsabilità al contrario della moglie che, invece, lo aveva tradito e che lui aveva anche le prove, attraverso le relazioni di una investigazione. Voglio precisare che fino ai 7 – 8 anni di età di io, anche Per_1 con mio figlio, , più o meno della stessa età del suo, ci vedevamo molto Per_1 spesso, anche in casa mentre successivamente abbiamo mantenuto i rapporti ma con lunghi limiti a causa del lavoro ma ci siamo sempre sentiti telefonicamente.”
Sul capo n. 35) “Vero che anche nell'ottobre del 2011, durante il ricovero del figlio in rianimazione pretese rapporti sessuali, ai quali la è Per_1 Pt_1 riuscita a sottrarsi perché usciva fuori dalla stanza, nei corridoi del reparto dove vi era il personale ospedaliero” ADR: “in quel periodo non ho visto ma ci CP_1 siamo sentiti telefonicamente perchè mi aggiornava sulle condizioni di salute del figlio. Nulla mi ha detto al riguardo, trovo la domanda inverosimile CP_1 conoscendo e come è fatto.” CP_1
Sul capo n. 37) “Vero che il primo dicembre 2011 purtroppo il figlio Per_1 morì in ospedale e la stessa notte cercò di avere rapporti sessuali con la Pt_1 la quale, piangendo e disperandosi, lo allontanò dicendogli che non doveva permettersi di toccarla” ADR: “ho già risposto.”
Sul capo n. 38) “Vero che subito dopo la morte di , il giorno del Per_1 funerale, rientrati a casa, il svuotò tutti i sacchetti della biancheria da
CP_1 lavare, gettando a terra gli indumenti, con violenza, ordinò alla moglie di lavarli immediatamente, dicendole “lav e pann invece e chiagnere”; la svegliava improvvisamente se dormiva;
nonostante piangesse e fosse provata dalla morte del figlio ed ancora a lutto, la costringeva a rapporti sessuali” ADR: “ nulla mi
CP_1 ha detto. Voglio precisare che, durante tutta la lunga malattia di , era Per_1 CP_1 distrutto. Il dolore gli è rimasto. non ha nessun rapporto con la figlia che
CP_1 non gli vuole proprio parlare ma non ne capisce le ragioni.”
CP_1
Sul capo n. 45) “Vero che per tutte le spese di casa le veniva consentito di gestire la somma di 100 euro a settimana e doveva giustificare e rendicontare tutti gli acquisti, conservando gli scontrini”. ADR: “ mi ha sempre detto che, CP_1 durante i periodi di imbarco, lasciava alla moglie il bancomat. Non mi ha mai parlato di limiti che le avrebbe imposto.”
Come può vedersi, entrambi i testi escussi a prova contraria evidentemente non a conoscenza della disastrosa vicenda matrimoniale, hanno fatto ricorso a un
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espediente retorico ovvero non sappiamo rispondere, ma escludiamo che il marito sia stato oppressore e violento perché non si è mai lamentata trascurando il Pt_1 dato che una donna così sottomessa per anni al marito non avrebbe mai potuto rivelare quanto subito poiché non aveva la forza per reagire. D'altro canto, i testi indotti dal resistente, nel tentativo di negare le circostanze riferite dai testi della ricorrente, hanno fatto ricorso all'argomentazione che le accuse erano inverosimili conoscendo il sig. incorrendo in un evidente pregiudizio a lui CP_1 favorevole.
D'altro canto, le dichiarazioni testimoniali delle testi indotte dalla ricorrente, già di per sé pienamente attendibili, hanno trovato pieno e significativo riscontro negli atti del giudizio penale atteso che il sig. è stato rinviato a CP_1 giudizio per il delitto ex art. 572 c.p..
In particolare, nel verbale di sit, la figlia ha pienamente confermato, Per_2 con una accurata dose di dettagli, la lunga sequenza di violenze fisiche, le offese e le privazioni della libertà inflitte per anni dal padre alla madre.
Inoltre, nel verbale dibattimentale la persona offesa, sig.ra ha Pt_1 risposto alle puntuali domande del PM descrivendo in maniera ancora più precisa la lunga vicenda matrimoniale caratterizzata dalle condotte maltrattanti del marito.
L'eccezione della difesa, in odine alla presunzione di innocenza, non coglie nel segno perché, ovviamente, in questa sede non si discute della responsabilità penale;
per pacifica giurisprudenza, gli atti del giudizio penale possono essere oggetto di valutazione da parte del giudice civile secondo il suo prudente apprezzamento.
In conclusione, i fatti portati a sostegno della domanda di addebito sono stati pienamente provati ed è pertanto stata fornita la prova di un'eclatante violazione dei doveri matrimoniali attraverso una sistematica aggressione alla incolumità fisica e psichica della moglie nonché alla sua libertà sessuale e personale.
Non solo la condotta del marito ha determinato una totale soggezione della moglie, ma le ha pure inflitto una sofferenza inaccettabile quando l'ha costretta ad avere rapporti sessuali durante la fase terminale della vita del figlio e quando l'ha offesa e maltrattata dopo la sua morte.
La domanda riconvenzionale di addebito è, invece, restata del tutto priva di prova.
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Il resistente ha, infatti, versato in atti una relazione investigativa, ma non ha chiesto l'assunzione a teste dell'investigatore: la fonte di prova atipica non è dunque entrata nel giudizio nella forma tipica della prova orale ed essendosi formata al di fuori del contraddittorio non ha valenza probatoria.
Si aggiunga che il periodo di osservazione dell'investigatore è successivo all'inizio del giudizio così che la presunta relazione extra coniugale non potrebbe nemmeno in ipotesi essere la causa della intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151
2° comma c.c., con addebito al resistente. della capacità reddituale del resistente
Da quanto affermato all'udienza di comparizione e dalle dichiarazioni dei redditi si evince che il resistente ha dichiarato nell'anno 2020 € 31.498,00, nell'anno 2021 € 32.397,00 e nell'anno 2022 € 30.888,00 lordi annui;
ha inoltre depositato una busta paga di € 2500,00 netti al mese.
Sin dall'inizio del giudizio ha dichiarato che sarebbe andato di lì a poco in pensione, ma nonostante la non breve durata del giudizio, non ha mai depositato alcuna documentazione comprovante la ipotizzata diminuzione del reddito.
Durante il giudizio ha anche avanzato un'istanza di modifica fondata non già sul pensionamento ma sulla malattia dovuta a un trauma da caduta depositando documentazione medica e una busta paga per l'importo di appena € 200,00; già in quella sede a sostegno del rigetto si era osservato che la documentazione era insufficiente a provare una contrazione del reddito stabile e non transitoria.
Oltre ad osservare che al lavoratore dipendente è assicurata un'efficace tutela durante la malattia, va considerato che la ricorrente ha dedotto che i coniugi avevano un cc cointestato con depositati poco meno di € 100.000,00, frutto dei suoi risparmi e di un risarcimento del danno per la morte del figlio;
somma totalmente prelevata dal marito appena iniziata la separazione.
Ora, posto che tale allegazione specifica non è stata contestata dal marito, se ne può dedurre che, oltre al reddito da lavoro o da pensione, egli possa contare su una rilevante liquidità.
Non rileva in questa sede accertare se tale somma sia tutta o in parte della moglie, perché assume comunque importanza ai fini della valutazione e comparazione delle rispettive condizioni reddituali/patrimoniali.
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Dalla prova per testi è risultato che per qualche anno dopo la morte del figlio la sig.ra abbia lavorato come cameriera ai piani di un hotel. Pt_1
Ricordato che secondo le testi indicate dalla ricorrente anche sulla modesta retribuzione percepita dalla moglie il marito esercitava un controllo asfissiante, secondo il teste : “Si, ricordo la circostanza. mi ha detto che lei ha Tes_4 CP_1 lasciato il lavoro perché si sentiva umiliata di lavorare sia perché il marito lavorava sia perché faceva la cameriera ai piani mentre lavorava.
Si tratta di una dichiarazione priva di qualsiasi efficacia probatoria sia perché de relato ex parte, sia perché chiaramente inattendibile poiché tale lavoro era l'unica occasione avuta dalla moglie per guadagnare un po' di spazio di manovra così che appare inverosimile che potesse rinunziarvi.
Di conseguenza, considerata anche l'età della ricorrente, può escludersi che abbia o possa procurarsi mezzi autonomi per un'esistenza dignitosa o per procurarsi un reddito sufficiente a garantirle un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio.
Di conseguenza, tenuto conto della rilevante disparità reddituale e della durata della convivenza matrimoniale, le va riconosciuto un assegno che va quantificato nella misura di € 700,00.
La condanna al pagamento delle spese del giudizio segue la soccombenza
(sulle domande di addebito e sulla richiesta dell'assegno di mantenimento). Le stesse sono liquidate per tutte le quattro fasi processuali in relazione alle attività svolte.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie la domanda di addebito della ricorrente e rigetta la domanda riconvenzionale di addebito;
b) pone a carico di l'obbligo di pagare l'assegno di Controparte_1 mantenimento per la moglie di € 700,00, rivalutabile secondo indici ISTAT dall'anno successivo alla sentenza;
c) condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in €
4.900,00 oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 26/09/2025
Il presidente estensore
AF IN
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