Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/05/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1168/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA sezione III Civile-FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere rel. est.
Simona Francesca Maria Bruzzese Consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento d'appello iscritto al numero di ruolo sopra indicato introdotto con atto di citazione notificato il 9.12.2024 e depositato in via telematica il 19.12.2024 nell'interesse di:
nato ad [...] il [...] e residente in [...]
n. 59, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Raimondi del foro di Mantova appellante contro
nata ad [...] il [...] e residente in Lonato (BS), frazione Esenta COroparte_1 in via Staffolo n.7/b, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Gandini del foro di Brescia appellata con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 496/2024 pubblicata dal Tribunale di Mantova in data
08.05.2024, resa nel procedimento R.G. n. 246/2024 in punto: modifica condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
APPELLANTE: in via principale: accertarsi l'intervenuto accordo tra le parti nel giudizio di primo grado, anche in ordine alla compensazione delle spese di lite, respingendo ogni proposta e ogni domanda, eccezione e/o contestazione ex adverso e per l'effetto riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui condanna alla rifusione delle spese di lite e per l'effetto condannare la Sig.ra Parte_1 alla restituzione in favore del Sig. della somma di € 7799,43 COroparte_1 Parte_1 bonificatale in data 22.05.2024 dall'appellante a titolo di rifusione di dette spese;
in via subordinata: accertarsi e dichiararsi che la Sig.ra è debitrice nei confronti del Sig. COroparte_1 Parte_1 della somma di €. 7799,43 o eventualmente della maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre interessi al saldo, per le causali di cui in atti e, conseguentemente, condannare la Sig.ra CP_2
[...
[...]
a pagare dette somme al Sig. , anche ai sensi dell'art. 2033 c.c ovvero dell'art.
[...] Parte_1
2041 c.c.; operarsi, se necessario, le più opportune compensazioni.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre a rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA, ovvero in subordine ridurre nei termini di cui in parte motiva la condanna alle spese del giudizio di primo grado.
PARTE APPELLATA: In via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in appello e la decadenza di controparte dal diritto di proporre appello e la conseguente improcedibilità del presente giudizio per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n.496/2024 pubblicata il
08.05.2024, emessa nel giudizio con R.G.246/2024 Tribunale di Mantova, mai notificata, per violazione del termine per appellare previsto dall'art. 473 bis 30 CPC e art 327 CPC, in quanto il ricorso di appello
(che, poi, in realtà è un erroneo atto di citazione) è stato depositato e iscritto a ruolo in data 19.12.2024, oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e, per l'effetto, rigettarsi l'atto di citazione in appello/ricorso proposto e le domande tutte di controparte, per tutti i motivi sopra ampiamente illustrati e confermarsi integralmente la sentenza impugnata;
in via preliminare subordinata a quanto sopra: accertarsi e dichiararsi la decadenza di controparte e la nullità della notifica frazionata, con la notifica, dapprima, di un erroneo atto di citazione, con pec del 9.12.2024, e, poi, del solo decreto di fissazione di udienza, con pec del 29.12.2024 e, conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello, dei motivi e delle domande e conclusioni tutte di controparte e l'improcedibilità del presente giudizio e, per l'effetto, rigettare integralmente l'atto di appello e le domande tutte di;
Parte_1
- nel merito: Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o infondatezza e/o illegittimità dei motivi di appello e delle doglianze e domande tutte di controparte e, per l'effetto, rigettarsi l'atto di citazione in appello/ricorso proposto e le domande tutte di controparte, per tutti i motivi sopra ampiamente illustrati
e confermare integralmente la sentenza impugnata;
In ogni caso con vittoria di spese, iva e cpa ex lege, anche per il presente grado di giudizio.
PROCURATORE GENERALE: ritenendo fondati i rilievi contenuti nella comparsa di costituzione in ordine alla mancanza di tempestività dell'impugnazione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c. chiede che l'”atto di citazione in appello” proposto da venga dichiarato Parte_1 inammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13.11.2013 con ricorso congiunto depositato presso il Tribunale di Mantova e Parte_1 chiedevano dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in COroparte_1
EM (BS) il 29.03.2003.
Il Tribunale di Mantova con sentenza n.147/14 emessa il 17.12.2013 e depositata il 10.02.2014, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disponeva l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore (nato il [...]), con collocazione preferenziale presso Per_1 la madre, ponendo a carico di la somma mensile di euro 410,00, rivalutata annualmente Parte_1 secondo gli indici Istat, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie mediche e specialistiche, scolastiche e per attività sportive e/o ricreative, ad eccezione delle spese per il trasporto del minore, che erano invece poste a carico della CP_1
2 Con ricorso ex art. 337 bis CC il adiva il Tribunale di Mantova chiedendo la modifica delle Pt_1 condizioni di divorzio assunte con sentenza n.147/2014.
All'udienza del 24.05.2018 le parti raggiungevano un accordo nei seguenti termini: affidamento condiviso del figlio, collocamento presso il padre;
incontri madre - figlio previo accordo con il padre e il minore stesso;
versamento da parte della madre di un contributo al mantenimento del figlio pari ad €
225,00 mensili, con decorrenza da maggio 2019, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese.
In data 29.1.2024 la depositava ricorso ex art. 710 e 473 bis 12 CPC chiedendo accertare e CP_1 dichiarare la sopraggiunta indipendenza economica di e quindi revocare il contributo al Per_1 mantenimento per lo stesso e il concorso nelle spese straordinarie con decorrenza dal 01.07.2023, ovvero in subordine dal deposito del ricorso;
in via subordinata disporre il versamento del contributo al mantenimento con pagamento diretto al figlio maggiorenne, riducendo comunque il predetto contributo alla luce della stabile occupazione lavorativa svolta dal ragazzo.
In data 15.4.2024 si costituiva in giudizio chiedendo accertare e dichiarare la non Parte_1 sopraggiunta indipendenza economica di e per l'effetto confermare confermare il contributo al Per_1 mantenimento di a carico della madre di euro 225,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, o nella Per_1 misura ritenuta di giustizia e di concorso al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva disporre che il versamento fosse effettuato con pagamento diretto al figlio maggiorenne sul di lui conto corrente.
Il Tribunale di Mantova con sentenza definitiva pubblicata l'8.5.2024, qui oggetto di appello, così disponeva:
1) accerta e dichiara la sopraggiunta indipendenza economica di e, per l'effetto, revoca COroparte_3 il contributo al mantenimento del figlio, posto a carico della madre, già fissato in € 225,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, nonché l'obbligo di corresponsione, da parte della madre, del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal 01.01.2024.
2) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, da quantificarsi in euro 123,00 per spese, euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Osservava:
. era pacifico e ampiamente provato in via documentale che era ormai stabilmente entrato nel Per_1 mondo del lavoro, essendo stato assunto prima a tempo determinato, da luglio 2023, e poi essendo stato stabilizzato con contratto tempo indeterminato del 30.09.2023 presso la società Noleggio Service s.r.l. di
Casalmoro e che percepiva redditi finanche superiori a quelli della madre (la quale, alla luce del
730/2023, risultava avere goduto nell'anno d'imposta 2022 di un reddito imponibile di Euro 13.430,00, oltre Euro 993,00 a titolo di trattamento integrativo, pari ad un mensile netto di Euro 1.086,00, mentre dalla busta paga in atti e relativa al mese di settembre 2023 emergeva un reddito di Euro 1.219,00 circa).
Quindi , sebbene avesse reperito un lavoro non del tutto in linea con la propria formazione – Per_1 circostanza, peraltro, nient'affatto rara nell'attuale mercato del lavoro – aveva comunque da tempo raggiunto l'indipendenza economica, godendo di una certa stabilità reddituale. D'altro canto lo stesso resistente aveva riconosciuto di non provvedere più in alcun modo al mantenimento del figlio con lui convivente e che era anzi il figlio a contribuire alle spese domestiche.
3 . la revoca dell'onere a carico della madre di provvedere al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio andava fatta decorrere dalla domanda, dunque dal mese di gennaio 2024.
. le spese di lite in base al principio di soccombenza andavano poste integralmente a carico della parte resistente.
Avverso tale sentenza, pubblicata in data 08.05.2024, il sig. con atto di citazione notificato il Pt_1
9.12.2024 e depositato il 19.12.2024 proponeva appello concludendo come indicato in epigrafe.
Si costituiva il 4.4.2025 che concludeva come in epigrafe. COroparte_1
Parte appellante il 14.4.2025 ha depositato memoria di replica alla costituzione avversaria.
Il PG il 28.4.2025 ha concluso come in epigrafe.
All'udienza del 6.5.2025 i difensori hanno illustrato le rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito l'appellante lamenta:
. vi è stata violazione degli artt. 91 e 92 CPC, in quanto, pur in presenza di un accordo intercorso tra le parti su ogni punto della domanda ad eccezione delle tempistiche di restituzione dei ratei pregressi, il
Tribunale ha erroneamente dichiarato il parte soccombente e per tale motivo lo ha condannato Pt_1
a rifondere integralmente le spese di lite;
il Tribunale non ha tenuto debitamente conto dell'accordo raggiunto dalle parti, come da verbale dell'udienza del 30.4.2024. In punto di soccombenza reciproca e parziale condanna alle spese di lite, si richiama la Cassazione Sezioni Unite n.32061/2022 che afferma:
“preferibile appare dunque la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale”; nel caso in esame risulta pacifico, alla luce dell'accoglimento della proposta transattiva da entrambe le parti, che dovesse essere disposta la compensazione totale delle spese di lite. CO
. è stato violato l'art. 112 perché il Tribunale, senza dar riconoscimento all'accordo intervenuto tra le parti, è incorso nel vizio di “ultra petitum”: infatti dal verbale d'udienza del 30.4.2024 risulta che le parti avevano concordato sulla revoca dell'assegno di mantenimento a carico della madre a decorrere da gennaio 2024 nonché sulla restituzione dei ratei già corrisposti e la divergenza verteva unicamente sulla modalità temporale della restituzione delle somme già corrisposte per i mesi di gennaio, febbraio e marzo
2024 e solo l'insistenza della per la restituzione in un'unica soluzione ha reso inattuabile CP_1
l'accordo, ma ciò non elimina il profilo conciliativo dimostrato dal Sig. Insomma, l'accordo Pt_1 tra le parti, come da verbale d'udienza del 30.4.2024, era stato raggiunto in pieno, rimanendo esclusa
4 dalla proposta transattiva idonea a definire il giudizio solo la tempistica di restituzione da parte di dei ratei pregressi. Pt_1
. il Tribunale ha operato un rilevante divario tra il “petitum” e il “decisum” in punto liquidazione spese di lite: la sig.ra aveva adito il Tribunale chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento e CP_1 del concorso nelle spese straordinarie a suo carico con decorrenza dal 1.7.2023 (valore non quantificato al momento della presentazione della domanda): la condanna alle spese disposta dal Tribunale - euro
123,00 per spese ed euro 5.261,00 per compensi - risulta eccessiva rispetto al decisum. In merito si richiama la sentenza della Suprema Corte n.20256/2011 che censura l'ingiustificata sproporzione delle spese liquidate rispetto al valore della causa. Inoltre erroneamente è stato riconosciuto il compenso per la fase istruttoria sebbene non fosse mai stata espletata. Quindi, sulla base del D.M. n.55/2014, in assenza della fase istruttoria ed in considerazione del valore della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare il minor importo di euro
850,50 rispetto all'importo quantificato in euro 5.261,00.
Parte appellata nella comparsa di costituzione in appello deduce: CO
. l'insanabile decadenza dell'appellante per violazione dell'art. 327 in quanto il sig. ha Pt_1 depositato l'atto di appello il 19.12.2024, ossia oltre il termine di sei mesi imposto da legge per proporre impugnazione: infatti la sentenza impugnata è stata pubblicata l'8.05.2024 e non era stata notificata;
tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini il termine ultimo per il deposito del ricorso in appello era il 09.12.2024 e il sig. ha depositato il ricorso 10 giorni dopo. La mera notificazione Pt_1 nei termini di un erroneo atto di citazione in appello, in assenza del tempestivo deposito del ricorso in appello, risulta assolutamente irrilevante e, in riferimento a ciò, si richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell'ipotesi in cui il giudizio di appello venga erroneamente introdotto con atto di citazione piuttosto che con ricorso, l'atto produce egualmente gli effetti del ricorso purché sia stato depositato nel rispetto del termine ultimo, non essendo sufficiente la notificazione entro la medesima data1. Oltre a ciò parte appellata rileva che la notifica effettuata dall'appellante il 29.12.2024 del solo decreto di fissazione dell'udienza è da considerarsi a tutti gli effetti nulla dal momento che non era accompagnata dalla contestuale notifica dell'atto di appello.
. nel merito il Tribunale di Mantova ha giustamente condannato il alla refusione delle spese di Pt_1 lite poiché le parti non avevano raggiunto alcun tipo di accordo in primo grado: infatti il non Pt_1 solo non aveva accettato la proposta transattiva, ma aveva anche insistito per l'accoglimento delle sue conclusioni, ossia per la conferma del contributo al mantenimento di e per l'accertamento della Per_1 non raggiunta indipendenza economica del figlio;
pertanto risultava corretta la decisione del Tribunale che aveva dichiarato il parte soccombente condannandolo, di conseguenza, al pagamento Pt_1 integrale delle spese del giudizio.
. nel giudizio di primo grado la sig.ra aveva specificatamente dichiarato il valore della Per_2 controversia stimandolo come indeterminabile, così come previsto per giudizi di questa tipologia e del resto nella memoria di costituzione del si legge:“il sottoscritto Avv. Elena Raimondi, ai sensi Pt_1 dell'art.14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 dichiara espressamente che il valore del presente procedimento è indeterminato”: pertanto il Tribunale ha correttamente attribuito alla controversia valore indeterminabile avendo il giudizio ad oggetto la questione relativa al riconoscimento o meno di un diritto ad un contributo al mantenimento per un tempo indeterminato.
. quanto alla supposta mancanza dell'espletazione della fase istruttoria, le parti erano comparse davanti al Tribunale sicché si era svolta la fase di trattazione.
La Corte osserva:
L'appello, come eccepito da parte appellata, deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo: invero la sentenza del Tribunale di Mantova, pubblicata l'08.05.2024, non è stata mai notificata e pertanto CO si deve avere riguardo al termine di sei mesi previsto dall'art. 327 per proporre appello, termine che scadeva lunedì 09.12.2024. Trattasi infatti di procedura di famiglia che segue il nuovo rito cd. Cartabia ma per la proposizione dell'impugnazione anche in tali procedimenti si applicano i termini previsti dagli artt. 325 e 327 CPC in forza del rinvio espresso operato dal II comma dell'art. 473 bis al titolo III del libro II del CPC.
Nel caso in esame l'appello è stato erroneamente proposto con atto di citazione anziché con ricorso: infatti l'art. 473 bis 30 CPC, dettato per i giudizi di appello in materia di persone, minorenni e famiglia, introdotto con il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, stabilisce che: “l'appello si propone con ricorso”
(peraltro anche prima dell'entrata in vigore degli artt. 473 bis e sgg CPC l'appello avverso le sentenze di separazione e di divorzio nonché quello avverso i provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio si proponeva con ricorso essendo previsto il rito camerale). E, come è noto, nei procedimenti che si radicano con ricorso il momento che rileva è quello del deposito dell'atto in cancelleria sicché, quando la legge richiede che il gravame vada proposto con ricorso, è necessario che l'atto di impugnazione venga depositato presso la cancelleria del Giudice “ad quem” entro il termine previsto dalla legge per l'impugnazione.
Nondimeno, in omaggio al principio della conservazione degli atti processuali, pacificamente la giurisprudenza di legittimità afferma che è possibile considerare tempestivi atti di appello introdotti, anziché con ricorso, in forma di citazione, a condizione però che l'atto introduttivo del giudizio sia stato depositato e l'iscrizione a ruolo siano avvenuti tempestivamente (Cass. 6196/2008; Cass. SU
21675/2013; Cass. 10643/2014; Cass. S.U. 2907/2014; Cass. 15137/2015; Cass. S.U. 28575/2018; Cass.
403/2019) perché ciò che rileva è il momento del deposito del ricorso mentre è ininfluente quello di notifica dell'atto di citazione: si deve cioè avere riguardo al momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio di quella specifica azione. Ebbene, nel caso in esame l'atto di citazione in appello è stato notificato l'ultimo giorno utile per proporre impugnazione (il 9.12.2024) ma è stato depositato telematicamente presso questa Corte d'Appello solo il 19.12.2024, quindi ben oltre lo scadere dei sei mesi previsti dalla legge: l'appello è quindi tardivo.
Non è pertinente il riferimento fatto da parte appellante nella memoria depositata il 14.4.2025 al fatto che l'atto di appello ha comunque raggiunto il suo scopo e al fatto che a parte appellata non è derivata alcuna lesione del diritto di difesa dal tardivo deposito dell'atto d'appello che è stato tempestivamente notificato: invero quello che qui viene in rilievo è un aspetto processuale diverso da quello focalizzato dall'appellante, ovvero quello della tempestività dell'impugnazione, requisito inderogabile.
Da ultimo si deve rilevare che parimenti infondato è il rilievo svolto da parte appellante nelle note depositate il 14.4.2025, secondo il quale, avendo il Cons. relatore fissato udienza collegiale e concesso a parte appellante termine per la notifica a parte appellata del decreto di fissazione dell'udienza, l'appello dovrebbe è stato considerato tempestivo: l'appellante, pur non richiamandola, pare far riferimento alla
6 disciplina prevista dagli artt. 350 e 350 bis CPC, dettata per il rito ordinario, disciplina secondo cui, ove il Consigliere istruttore nominato dal Presidente rilevi l'inammissibilità dell'appello o la palese infondatezza o fondatezza dello stesso o la ridotta complessità o l'urgenza della causa, fissa subito l'udienza per la discussione orale davanti al Collegio: tale norma tuttavia non può trovare applicazione nel caso in esame perché quello di cui ci si occupa è un procedimento di famiglia che segue il nuovo rito CO cd Cartabia, disciplinato dagli artt. 473 bis e sg. , e nel rito di appello delineato da tali norme è CO prevista solo la figura del Cons. relatore sicché non trovano applicazione gli artt. 350 – 350 bis . Del resto la Corte d'Appello si pronuncia in composizione collegiale sicché il Cons. relatore non poteva esimersi dal fissare udienza collegiale, non avendo la facoltà di dichiarare in forma monocratica, come invece si legge a pag. 4 dell'atto di appello, l'inammissibilità dell'appello.
L'appello va quindi dichiarato inammissibile.
Parte appellante va condannata a rifondere alla le spese di lite del presente giudizio che si CP_5 liquidano in 4.996 euro, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA avendo riguardo ai parametri previsti per i procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, importi minimi (vista la pronuncia in rito) per le quattro fasi.
Parte appellante va dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma I quater DPR 115/2002, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 496/2024 del Tribunale di Mantova pubblicata l'08.05.2024 resa nel proc. 246/2024RG, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, così decide:
- dichiara l'appello inammissibile per tardività.
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in 4.996 euro. oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
- dichiara parte appellante tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Brescia, 5.5.2025
il Consigliere rel. e est. il Presidente
Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Civ. Sez. III n.10643/2014
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