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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/01/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3815/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Angelica Castellani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al r.g. n. 1110/2023 promossa da:
(C.F. )), con il patrocinio dell'avv. Letizia Parte_1 C.F._1
Vescovini attrice contro
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Luca Zitiello e Benedetta Musco convenuta
Conclusioni
Per parte attrice:
“in via principale: pronunciare per tutte le causali esposte in narrativa, la risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. del contratto quadro di negoziazioni titoli e/o degli ordini di acquisto delle obbligazioni LD
XS1000393899 di valore nominale € 1.600.000 e di controvalore effettivo di € 1.588.780,18 (doc.
3‐13); delle obbligazioni UG EC XS0462994343 valore nominale € 100.000 e controvalore effettivo € 71.408,68 (doc. 14) con condanna della banca convenuta alla restituzione del controvalore complessivamente investito nei predetti strumenti finanziari, pari ad € 1.660.188,86 oltre ad interessi legali ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. e rivalutazione monetaria dal giorno dell'investimento alla restituzione effettiva e rivalutazione monetaria;
in ogni caso: condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore nella misura pari al controvalore investito nelle obbligazioni LD XS1000393899 di € 1588.780,18 (doc. 3‐13); nelle
pagina 1 di 24 obbligazioni UG EC XS0462994343 di € 71.408,68 (doc. 14) per complessivi € 1.660.188,86 oltre ad interessi legali ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. e rivalutazione monetaria dal giorno dell'investimento alla restituzione effettiva e rivalutazione monetaria, o nella minor somma che dovesse risultare di giustizia anche con valutazione equitativa. con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge”.
Per parte convenuta:
“PRELIMINARMENTE, IN VIA ISTRUTTORIA - previa rimessione della causa in istruttoria, ammettere la convenuta alla prova per testi sui capitoli di prova articolati in sede di memoria ex art.
183, comma 6, n. 2) c.p.c., di seguito ritrascritti, tutti da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
(…)
IN VIA PRELIMINARE
- respingere le domande di risoluzione dei contratti quadro e delle operazioni di investimento oggetto di causa perché inaccoglibili in diritto per le ragioni esposte in atti;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione Controparte_2
alla domanda di risoluzione delle operazioni di investimento per cui è causa per le ragioni esposte in atti, e per l'effetto respingere le domande ex adverso formulate senza alcun esame nel merito per difetto di uno dei requisiti dell'azione;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda risarcitoria avversaria per indeterminatezza del petitum, per i motivi esposti in atti;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ridurre l'importo oggetto di condanna, per le ragioni esposte in atti;
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie;
- in mancanza di contestazione avversaria in merito al contenuto del doc. 13 della solo qualora Pt_2
l'Ill.mo Giudice adito ritenesse opportuno verificare la corretta estrazione dei dati informatici relativi al documento prodotto, chiede ammettersi CTU informatica al fine di verificare la Controparte_2
pagina 2 di 24 corrispondenza fra il contenuto del doc. 13 e i dati salvati ed estratti dagli archivi informatici della
CA;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA.
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse di rimettere la causa in istruttoria per
l'espletamento della prova orale richiesta, si chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
pagina 3 di 24 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.- Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 24.3.2022, , premesso Parte_1 di essere titolare presso IN SA PA ‐ Private Banking s.p.a. (di seguito anche solo o CP_3
“ ”) del deposito titoli n. 09000 9000 01129592, di essere cliente al dettaglio e consumatore, di CP_4
professione impiegata, con discreta conoscenza degli strumenti finanziari e obiettivi di investimenti moderati, di avere, in tale veste, sottoscritto con il contratto quadro di “prestazione servizi di CP_4 investimento n. 03239330000020694 e servizi aggiuntivi (doc. 1), tra cui il servizio di consulenza” e di essere, nell'ambito di tale rapporto, divenuta titolare, in data 27.11.2015, di obbligazioni “UG EL”
(o “UG EC”) per un controvalore di € 71.408,68 e, tra febbraio e giugno 2016, in più riprese, di obbligazioni “LD 13-20” (o “LD”) per un controvalore complessivo di € 1.588.780,18, allegato di aver subito, a causa di tali investimenti perdite pari - alla data dell'atto di citazione - al controvalore investito, vale a dire € 1.660.188,86, avendo entrambe le emittenti fatto ricorso a procedure concorsuali ed essendo i titoli “tecnicamente in default”, ha convenuto in giudizio IN SA
PA ‐ Private Banking s.p.a. lamentando la violazione degli obblighi informativi sulla stessa gravanti come previsti dal T.U.F. e dal Regolamento n. 16190/2007 in riferimento agli investimenti CP_5
effettuati, e chiedendo, conseguentemente, al Tribunale di dichiarare la risoluzione ex artt. 1453 e 1455
c.c. del contratto quadro di negoziazione titoli “e/o” degli ordini di acquisto delle obbligazioni UG
EC e LD e di condannare la convenuta a restituirle il controvalore complessivamente investito negli strumenti finanziari predetti, come sopra quantificato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, anche sub specie di risarcimento del danno.
1.2.- Si è costituita in giudizio che, eccepito in via preliminare il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risoluzione delle singole operazioni di investimento, nonché l'inammissibilità della domanda risarcitoria avversaria per indeterminatezza del petitum, ha concluso per il rigetto delle domande attoree, chiedendo, solo in via subordinata, la riduzione dell'importo oggetto di condanna in considerazione delle cedole incassate e del valore dei titoli tuttora in possesso dell'attrice.
ha, in particolare, sostenuto che la signora avrebbe disposto gli ordini di investimento CP_4 Parte_1
nelle obbligazioni UG EC e LD di propria iniziativa, in piena autonomia e in assenza di consulenza, previo accesso e autenticazione al canale internet della precedentemente attivato;
in Pt_2
occasione di tali operazioni, avrebbe svolto unicamente il servizio di ricezione e trasmissione CP_4
ordini, e non anche quello di consulenza, non previsto in contratto. Ciononostante, in fase di inserimento ordine tramite Internet Banking, la avrebbe regolarmente sottoposto alla cliente la Pt_2
scheda informativa del titolo negoziato, contenente tutte le caratteristiche e i rischi dello strumento pagina 4 di 24 autonomamente scelto e, preventivamente alla conferma dell'ordine, avrebbe effettuato a maggior tutela della cliente la valutazione di adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo di rischio, valutazione avente, anche in caso di esito negativo, carattere non impeditivo dell'operazione, stante la possibilità di procedere alla conferma dell'ordine anche a seguito di segnalazione di inadeguatezza.
1.3.- Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito dello scambio delle relative memorie, sono stati ritenuti inammissibili i capitoli di prova orale dedotti da parte convenuta e irrilevante la c.t.u. informatica richiesta dalla stessa parte. Inizialmente ammessa c.t.u. grafologica al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione - dall'attrice disconosciuta - apparentemente apposta dalla signora sul questionario di profilatura dell'1.10.2014, avendo la rinunciato Parte_1 Pt_2 all'istanza di verificazione, il giudice ha revocato la nomina del c.t.u. Secondo quanto allegato dalla convenuta in sede di comparsa costitutiva, infatti, in data 1.10.2014 sarebbe stato stipulato tra le parti un ulteriore contratto denominato “advisory” e condotta un'ulteriore analisi del profilo finanziario che avrebbe innalzato lo stesso a “dinamico” e il livello massimo di rischio (R) al 25%: l'attrice ha, tuttavia, disconosciuto formalmente le firme apposte su tali documenti e la svolta dapprima Pt_2
istanza di verificazione, vi ha in seguito rinunciato.
Respinta l'istanza di modifica dell'ordinanza di rigetto delle prove orali, il g.i. ha disposto consulenza tecnica d'ufficio volta ad acquisire ogni elemento tecnico utile a valutare la compatibilità degli investimenti contestati al profilo di rischio dell'attrice, come emergente dal questionario e dall'ulteriore documentazione in atti, nonché a quantificare gli ipotetici danni subiti dall'investitrice in conseguenza delle operazioni contestate. All'esito del deposito della c.t.u. la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è quindi stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
2.1.- L'attrice ha agito per veder dichiarata la risoluzione del contratto quadro di negoziazione titoli e/o degli ordini di investimento effettuati on-line tramite il portale della precisamente in data Pt_2
27.11.2015, quanto all'acquisto di obbligazioni “UG EL” e, a più riprese, tra febbraio e giugno
2016, quanto all'acquisto di obbligazioni “LD 13‐20”, per un controvalore complessivo di €
1.662.047,07 alla cui restituzione ha chiesto venisse condannata la convenuta.
Sull'assunto che oggetto del rapporto inter partes fosse anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, l'attrice ha allegato la sussistenza, in capo alla CA, dei più specifici obblighi informativi e di valutazione di adeguatezza degli investimenti previsti ratione temporis dall'art. 40
Reg. n. 16190/2007 in materia di consulenza, comprensivi del dovere di astensione dalle CP_5
operazioni non adeguate, anche effettuate on-line.
pagina 5 di 24 2.2.- Le principali contestazioni mosse dall'attrice a concernono, dunque: CP_4
i) la violazione degli obblighi informativi attivi e passivi gravanti sull'intermediario, che nella specie avrebbe omesso di acquisire i necessari elementi conoscitivi circa gli strumenti finanziari oggetto di investimento e di offrirli all'attrice, mancando in particolare di trasmetterle le schede prodotto e i prospetti informativi (o comunque non dando prova di avervi provveduto); nel caso delle obbligazioni
UG EC, inoltre, la avrebbe omesso di rappresentare alla cliente la circostanza - nota Pt_2 all'Istituto - che il prestito obbligazionario non sarebbe stato rimborsato dalla società portoghese di telecomunicazioni con partecipazione statale, costituendo, già al momento dell'acquisto, una passività del Gruppo Oi S.a., società brasiliana di servizi finanziari che si trovava, sin dal 2013, in una situazione di elevato grado di indebitamento e limitata liquidità: l'acquisto del titolo “UG EC” avrebbe, pertanto, comportato l'assunzione di un rischio mai comunicato alla cliente;
la gravità dell'omissione informativa di IN risiederebbe nel fatto l'intermediario “ben conosceva lo stato di dissesto di OI Sa, quale garante di UG EC: nella circolare interna dell'ottobre 2015 di (doc. 23), CP_6 un mese prima dell'acquisto da parte dell'attrice, (reperita dalla scrivente) si giudicava l'investimento in obbligazioni PORTUGAL TELECOM come “speculativo e per profili di rischio elevati e per quote limitate del portafoglio” e ne veniva sconsigliato l'acquisto, proponendo di alleggerire l'esposizione a chi avesse tale titolo in portafoglio, valutandolo adeguato solo ad investitori esperti ed in percentuali minime di patrimonio (…) Tale comunicazione di IN (Gruppo IMI – doc. 23) mai è giunta all'attrice (ma è stata reperita dalla scrivente); l'intermediario non ha consigliato di vendere i titoli malgrado il profilo di rischio fosse di fatto moderato” (cfr. ricorso, pagg. 12-13);
ii) la mancata/errata valutazione di adeguatezza degli investimenti, non solo al momento dell'acquisto, ma anche per tutto il tempo durante il quale i titoli sono rimasti nel portafoglio della cliente, nonostante si fosse obbligata in forza del contratto inter partes anche a un preciso servizio di consulenza;
con CP_4
particolare riferimento alle obbligazioni UG, la avrebbe omesso di informare la cliente circa Pt_2 la situazione finanziaria globale dell'emittente e gli andamenti negativi dell'investimento, non avendola informata nemmeno del rating e del downgrade a CCC e non avendole fornito informazioni e assistenza per partecipare alla procedura concorsuale presso il Tribunale di Rio de Janeiro “JUDICIAL
‐case 0203711‐65.2016.8.19.001. Anche l'iniziale valutazione di adeguatezza CP_7
sarebbe stata effettuata in modo errato poiché tale investimento già al momento dell'acquisto era superiore al 25%, oltrepassando il livello del 12,5%, corrispondente al profilo moderato dell'attrice.
Anche per quanto attiene alle obbligazioni “LD”, l'intermediario si sarebbe reso “gravemente inadempiente agli obblighi informativi e valutativi, soprattutto considerate le loro complesse caratteristiche finanziarie e la loro forte componente di volatilità, tanto è che erano inizialmente
pagina 6 di 24 destinate agli investitori qualificati;
ciò avrebbero implicato un'informativa al cliente ancora più puntuale ed accurata, in quanto avrebbe dovuto soddisfare gli standard più stringenti della
Comunicazione Consob 0097966 del 22 dicembre 2014, sulla distribuzione dei prodotti complessi”
(cfr. ricorso, pag. 15). Sarebbe, inoltre, stata omessa “qualsiasi informativa … riguardo la sussistenza di conflitti di interesse, in quanto IN era quale, collocatore di tali obbligazioni, uno dei principali creditori di LD ed un partecipante qualificato al sistema multilaterale sul quale sono compiuti gli acquisti, RO TL (come confermano le note di eseguito – doc. 3‐13) e non poteva non sapere quale fosse il reale stato dell'emittente ed il suo progressivo peggioramento e quindi era tenuta ad informare
l'attrice soprattutto, stante il servizio di consulenza” (cfr. ricorso, pag. 16). Anche nel caso delle obbligazioni LD, poi, gli investimenti sarebbero stati assolutamente non adeguati al profilo moderato dell'attrice, integrando un livello di rischio costantemente superiore al 15%;
iii) il superamento, dunque, nelle operazioni eseguite, del livello di rischio accettato dalla cliente;
iv) la mancata astensione dagli investimenti inadeguati in ragione della profilatura, causa anche l'omessa predisposizione di un sistema di blocco degli acquisti online in caso di verificata inadeguatezza.
2.3.- La ha replicato puntualmente alle avversarie deduzioni, sostenendo, preliminarmente, di Pt_2
non essersi obbligata a un servizio di consulenza.
Ha, al riguardo, argomentato che il contratto quadro disciplina unicamente modalità e termini di prestazione del servizio di consulenza per l'eventualità in cui lo stesso fosse richiesto dalla cliente o prestato su iniziativa della Non si tratterebbe, dunque, di un servizio che la si è obbligata Pt_2 Pt_2
a prestare genericamente per tutti gli investimenti effettuati dalla cliente, in modo continuativo, ma di un servizio occasionale che la avrebbe potuto svolgere di propria iniziativa o su richiesta del Pt_2
cliente con riferimento a specifici strumenti finanziari volta per volta individuati. Ora, poiché il contratto quadro prevede che, per titoli diversi dai “Prodotti di Consulenza”, la fornisca il Pt_2 servizio di consulenza “a richiesta del Cliente”, e poiché tale richiesta nel caso di specie non vi sarebbe stata, non avendo la signora domandato alcuna consulenza in relazione alle operazioni Parte_1
oggetto di causa ma avendole disposte autonomamente e di propria iniziativa attraverso la piattaforma di Internet Banking, non potrebbe trovare applicazione il regime di consulenza, con l'ulteriore conseguenza che la valutazione di adeguatezza in concreto effettuata dalla non avrebbe Pt_2 comunque potuto essere “bloccante”, ossia non avrebbe potuto imporre all'intermediario di astenersi dall'esecuzione dell'operazione non adeguata, come in regime di consulenza.
Ritenendo di aver legittimamente compiuto unicamente un servizio di ricezione e trasmissione ordini in assenza di consulenza, ha dedotto che l'unico onere a suo carico fosse quello, puntualmente CP_4
pagina 7 di 24 assolto, di effettuare una valutazione di appropriatezza delle operazioni, conclusasi ogni volta con esito positivo in ragione delle informazioni rilasciate in sede di profilatura Mifid dalla cliente.
3.- In tal modo riassunte le posizioni delle parti, risulta preliminare a ogni ulteriore valutazione definire il quadro delle obbligazioni assunte dall'intermediario nell'ambito del rapporto negoziale intercorso con l'attrice.
3.1.- È pacifico e documentale che in data 24.9.2014 la signora abbia Parte_1 sottoscritto con il contratto “prestazione di servizi aggiuntivi di investimento n. CP_4
03239330000020694 e servizi aggiuntivi” (cfr. docc. 1 di parte attrice e 1 di parte convenuta) compilando, a tale fine, il questionario di profilatura c.d. “Mifid” (cfr. docc. 2 di parte attrice e 3 di parte convenuta).
Il suddetto contratto è suddiviso in due parti:
i. la “Parte prima – richiesta di specifico servizio” (cfr. doc. 1 di parte attrice) contiene, oltre alla sintesi delle condizioni economiche applicate, i dati identificativi dei contraenti, le premesse concernenti la normativa di settore, le regole generali in materia di servizio di consulenza prestato dalla
CA e la richiesta di attivazione dello specifico servizio (sezione “Scelte del cliente”) con le relative condizioni;
ii. la “Parte seconda – Contratto di prestazione di servizi di investimento e servizi aggiuntivi” (cfr. doc.
1 di parte convenuta), che riporta l'insieme delle norme contrattuali consegnate alla cliente.
3.2.- Nella “Parte Prima”, “Sezione Scelte del Cliente”, l'attrice risulta aver conferito alla CA
l'incarico di prestare, quali “Servizi di Investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti
a pagamento”, le attività di “negoziazione per contro proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini collocamento e distribuzione”, “avvalendosi delle raccomandazioni personalizzate della rese nell'ambito del servizio di consulenza in materia di Pt_2
investimenti descritto al Capo II della Parte Seconda, Sezione Norme contrattuali del presente
Contratto e della relativa valutazione di adeguatezza”.
Nella medesima sezione non risultano barrate le caselle secondo cui il cliente “non” si sarebbe avvalso
“delle raccomandazioni personalizzate della CA”, “… avvalendosi della valutazione di appropriatezza e, a tal fine, ha fornito alla CA le sole informazioni concernenti la sua conoscenza ed esperienza contenute nel questionario 'Analisi della conoscenza e dell'esperienza' qui allegato…”;
d'altro lato, risulta espressamente non conferito alla l'incarico di prestazione del servizio di Pt_2
“consulenza in materia di investimenti a pagamento”.
Va poi evidenziato che nel documento negoziale in esame il cliente è chiaramente definito
“consumatore” e sceglie di ricevere l'invio del rendiconto titoli con cadenza trimestrale.
pagina 8 di 24 3.3.- Al “Capo II – Consulenza in materia di investimenti” della “Parte Seconda, Sezione Norme
Contrattuali” si dà atto che il “Servizio di Consulenza” prestato dalla CA consiste nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al cliente su sua richiesta o su iniziativa della CA riguardo a singole operazioni o serie di operazioni collegate ai prodotti finanziari nonché al servizio di investimento gestione portafogli di intermediari diversi dalla CA. Il servizio di consulenza non comprende lo svolgimento di attività diversa e ulteriore rispetto a quelle indicate (cfr. art. 26).
In base all'art 27, la fornisce di propria iniziativa raccomandazioni personalizzate in relazione ad Pt_2 operazioni aventi ad oggetto i “Prodotti di Consulenza”, individuati nelle seguenti tipologie: i) strumenti finanziari emessi dal Gruppo ISP o di altri emittenti collocati in via esclusiva dal Gruppo
ISP; ii) servizio di investimento gestione portafogli di intermediari diversi dalla banca;
iii) prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.
In base al comma 4 dello stesso articolo, la fornisce altresì, a richiesta del cliente, Pt_2 raccomandazioni personalizzate con riferimento ai prodotti diversi dai “Prodotti di Consulenza”.
La scelta del cliente di avvalersi del servizio di consulenza in materia di investimenti comporta, a mente dell'art. 29, comma 1, che la effettui la valutazione di adeguatezza anche in relazione alle Pt_2
operazioni richieste dal cliente di sua iniziativa, comprese quelle effettuate on-line, con la precisazione, al comma 2, che, qualora la valuti non adeguata un'operazione d'acquisto avente ad oggetto un Pt_2 prodotto/servizio finanziario rientrante nella categoria dei “Prodotti di Consulenza” così come sopra definita, essa non consente al cliente di effettuare l'operazione. Ai sensi del terzo comma, in caso di operazione non adeguata inerente prodotti diversi dai “Prodotti di Consulenza” e richiesta ad iniziativa del cliente, la “indica al Cliente tale circostanza unitamente alle ragioni della valutazione e, Pt_2 ove si tratti di operazione di acquisto, la sconsiglia”; in tal caso, “il cliente può procedere e alla conclusione dell'operazione soltanto ove confermi espressamente per iscritto il proprio intendimento di darvi comunque corso”.
3.4.- Dalle pattuizioni sopra richiamate si può evincere, con sufficiente grado di chiarezza, che le parti hanno nella specie concluso un contratto di prestazione di servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini collocamento e distribuzione, comprensivo di un servizio di consulenza avente ad oggetto raccomandazioni personalizzate:
i) fornite dalla “di propria iniziativa” esclusivamente in riferimento ai “Prodotti di Consulenza” Pt_2
come sopra identificati (strumenti finanziari emessi dal Gruppo ISP o di altri emittenti collocati in via esclusiva, servizio di investimento gestione portafogli di intermediari diversi dalla prodotti Pt_2
pagina 9 di 24 finanziari emessi da imprese di assicurazione), tra cui non rientrano quelli oggetto delle operazioni contestate nel presente giudizio (art. 27, comma 3);
ii) fornite “a richiesta del Cliente” anche in riferimento a prodotti finanziari/servizi di investimento diversi dai “Prodotti di Consulenza” (art. 27, comma 4); tale richiesta non risulta effettuata dall'attrice al momento degli investimenti oggetto di causa.
Anche al di fuori dei presupposti appena menzionati, va rimarcato che il terzo comma dell'art. 29 impone alla CA una valutazione di adeguatezza dell'investimento, e ciò anche in caso di ordine effettuato on-line su diretta iniziativa dell'utente: in base a tale disposizione contrattuale, infatti, qualora l'operazione relativa a prodotti diversi dai “Prodotti di Consulenza” richiesta ad iniziativa del cliente risulti “non adeguata” (il che presuppone il compimento da parte dell'Intermediario della relativa valutazione), la “indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione e, ove Pt_2 si tratti di operazione di acquisto, la sconsiglia”; a quel punto, “il Cliente può procedere alla conclusione dell'operazione soltanto ove confermi espressamente per iscritto il proprio intendimento di darvi comunque corso”.
3.5.- Vigenti tali regole di condotta, risulta, in concreto, che la CA abbia effettuato per ciascuna delle operazioni contestate apposita valutazione di adeguatezza, la cui congruità ha formato oggetto di verifica da parte del c.t.u. (come da risultati che verranno riportati nei paragrafi che seguono).
3.6.- La difesa convenuta ha, sin dalla costituzione in giudizio, prodotto sub doc. 13 la tracciatura degli ordini di acquisto effettuata da tramite estrazione dei dati dagli archivi informatici della CP_4 medesima, asserendo che il documento riporta fedelmente la registrazione di “tutto quello che è accaduto in occasione dell'accesso da parte della sig.ra alla piattaforma Internet Banking Parte_1 alle date in cui poi la medesima ha disposto le operazioni di investimento contestate”; in caso di contestazione della controparte, la difesa convenuta ha chiesto - già in sede di costituzione in giudizio, reiterando l'istanza nella seconda memoria istruttoria - di esperirsi una c.t.u. informatica al fine di verificare la corretta estrazione dei dati informatici relativi al documento prodotto.
In assenza di una puntuale contestazione della controparte in ordine all'attendibilità dei dati riportati nel suddetto documento 13 (l'attrice non ha, infatti, smentito l'attendibilità del documento, sostenendone piuttosto l'irrilevanza ai fini della prova dell'assolvimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, oltre a rimarcare l'incongruenza delle valutazioni di adeguatezza ivi registrate rispetto alla profilatura MiFid del 24.9.20214), il g.i. ha respinto la richiesta di c.t.u. informatica.
3.7.- Alla prima udienza di comparizione (e nelle memorie successivamente depositate) la difesa attorea ha “contestato” specificamente i documenti avversari nn. 8, 9, 18, 19 e 21, negando, in pagina 10 di 24 particolare, “di aver ricevuto o visionato” le schede prodotto e informative ivi contenute;
tale contestazione è stata reiterata e precisata nella prima memoria attorea ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ove l'attrice ha smentito di avere, prima di ogni operazione di investimento on-line, ricevuto tramite la piattaforma e visionato le predette schede e i documenti informativi allegati da parte convenuta, in cui sarebbero stati indicati denominazione, caratteristiche e rendimenti dei titoli, rating, commissioni, dati di negoziazione, componenti di rischio, in particolare, rischio emittente, rischio di mercato e rischio liquidità. Analoga contestazione è stata svolta dalla difesa attorea in sede di terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. in riferimento al doc. 22 (“schermata obbligazioni societarie IBNX negoziazione”) prodotto dalla controparte con la seconda memoria istruttoria.
In tutte le proprie difese (sino a quelle finali) la signora ha ribadito che l'Intermediario non Parte_1 avrebbe fornito “prova alcuna del fatto che l'attrice nel concludere l'operazione di investimento, abbia avuto accesso a tali documenti e quale ne fosse il contenuto”, negando che per il completamento della procedura on-line fosse necessaria e imprescindibile - diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta - la visualizzazione dei predetti documenti informativi.
3.8.- A fronte di tali puntuali contestazioni, la convenuta ha formulato due richieste istruttorie (prova testimoniale e c.t.u. informatica), nessuna delle quali idonea a superare la lacuna probatoria ex adverso eccepita.
3.8.1.- Come già sinteticamente rilevato con le ordinanze del 1.12.2022 e del 7.2.2023, la richiesta della difesa convenuta di provare per testimoni che l'attrice visualizzò le schede informative di cui ai predetti docc. 9-22, così come di confermare tramite testi la procedura “simulazione ordine” descritta nel doc. 8 prodotto dalla risultano inammissibili, vuoi per la genericità dei capitoli di prova Pt_2
articolati al riguardo dalla convenuta - riferiti non alle singole operazioni oggetto di causa ma a una modalità operativa “standard” asseritamente seguita da nel periodo di riferimento - vuoi perché, CP_4
trattandosi di acquisti on-line pacificamente avvenuti in assenza di testimoni presenti in grado di riferire circa la specifica modalità operativa seguita dall'attrice al momento dell'inserimento degli ordini, la prova di tali modalità e dell'adempimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario avrebbe dovuto essere necessariamente contenuta nelle relative tracciature, non potendo, in ogni caso essere fornita per testimoni.
3.8.2.- Sennonché, il documento a tal fine versato in atti dalla CA (su cui è stata richiesta la c.t.u. informatica), vale a dire il citato doc. 13 denominato “ricostruzione in sintesi operatività oggetto di causa”, asseritamente estratto dal “file Excel di tracciatura "< INC009768313 92629431-
ANTONIETTA LA VALLE.xlsx >"” (poi riprodotto anche all'interno del doc. 23, unitamente alla dichiarazione scritta del signor impiegato presso il “Servizio Canali della Direzione Testimone_1
pagina 11 di 24 Centrale Sistemi Informativi” di che ha così affermato: “il servizio Internet Controparte_1
Banking di a fronte dell'utilizzo da parte della clientela, produce una Controparte_1 tracciatura che consente di ricostruire l'operatività dispositiva - Detta tracciatura è memorizzata in una base dati di tipo relazionale, interrogabile mediante apposite procedure (“query”) in linguaggio
SQL - Una volta memorizzati nella base dati, i dati di tracciatura non sono oggetto di successive modifiche - Alla base dati possono accedere esclusivamente i colleghi abilitati in funzione del ruolo che rivestono nell'organizzazione aziendale. Dichiaro pertanto che il documento denominato
“PDF_INC009768313 IE LA , composto da 8 pagine e di Parte_3
seguito riprodotto, contiene il risultato dell'estrazione dalla base dati di tracciatura del servizio
Internet Banking fedelmente corrispondente a: - i login e l'operatività effettuati dall'utenza 92629431 associata a ”), non dimostra che l'Intermediario, preventivamente agli Parte_4
ordini di investimento, consentì alla cliente di accedere e visionare le menzionate schede prodotto e informative sub doc. 9, 18-22, indicando unicamente gli accessi della cliente alla piattaforma on-line e il compimento delle operazioni e non riportando, invece, le ipotetiche informazioni e/o segnalazioni fornite alla cliente prima di ottenere dalla stessa conferma degli ordini.
È, pertanto, evidente che una consulenza tecnica informatica volta a confermare o meno l'autenticità di tale ricostruzione sarebbe stata del tutto ininfluente ai fini della decisione, stante il contenuto non decisivo della ricostruzione stessa, la non contestazione da parte dell'attrice dell'attendibilità di quanto ivi riportato e la mancata produzione, ad opera della della tracciatura completa su cui svolgere Pt_2
l'eventuale analisi.
3.8.3.- Nessuna efficacia probatoria può, poi, essere attribuita al doc. 8 di parte convenuta denominato
“simulazione ordine”, trattandosi, come supra rilevato, di una descrizione in termini generali e astratti della procedura “standard” di raccolta degli ordini tramite il servizio home banking della convenuta e non di un documento generato dal sistema nel momento dell'esecuzione delle operazioni contestate.
3.8.4.- Le schede prodotto e informative non recano, infine, la sottoscrizione dell'attrice, sicché, in mancanza di ulteriori elementi e stanti le tempestive e specifiche contestazioni dell'attrice, non è possibile desumere, neppure in via indiziaria, dal quadro probatorio in atti, l'assolvimento, da parte della convenuta degli obblighi informativi e di protezione sulla stessa gravanti, non essendo, in particolare, dimostrato che in occasione degli acquisti delle obbligazioni UG EC e LD,
l'intermediario abbia reso disponibile sulla piattaforma on-line i documenti informativi e le schede prodotto più volte menzionati.
pagina 12 di 24 3.9.- Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'intermediario è tenuto a dimostrare in concreto di aver fornito tutte le informazioni dovute, provando di aver assolto gli obblighi d'informazione preventiva in modo non meramente formalistico.
Al riguardo, la circostanza che il cliente si avvalga di strumenti telematici per disporre le operazioni di investimento non può comportare un abbassamento della protezione dovuta al cliente, riducendo gli obblighi informativi o addirittura esonerando l'intermediario dal fornire all'investitore le informazioni previste dalla normativa di settore.
Ferma, dunque, la possibilità per gli operatori di predisporre procedure e misure equipollenti alla consegna materiale della documentazione informativa, sono stati, a titolo esemplificativo, ritenuti idonei a provare l'adeguato assolvimento da parte dell'intermediario dei relativi obblighi la visualizzazione e accettazione della scheda prodotto impostata come passaggio obbligato per poter disporre l'investimento, l'inserimento di tutte le informazioni di dettaglio rilevanti direttamente nella pagina ove si trova il comando per impartire l'ordine di acquisto, la previsione di un link che consenta di scaricare il documento informativo, ma con una funzionalità bloccante, che renda possibile impartire l'ordine solo previo richiamo di attenzione del cliente e presa d'atto di aver visionato la documentazione informativa, etc..., modalità operative il cui concreto funzionamento deve, all'evidenza, formare oggetto di prova con mezzi idonei alla natura delle circostanze da provare;
è quindi evidente che, trattandosi di operazioni on-line che di regola non avvengono alla presenza di altri soggetti, la prova storica difficilmente sarà funzionale allo scopo, dovendosi principalmente fare ricorso a quella documentale.
Dei su esposti principi era indubbiamente consapevole anche la convenuta, che ha prodotto
“estrazione” dai propri sistemi informatici, la quale, tuttavia, se è idonea a dimostrare l'avvenuta valutazione delle operazioni (v. infra), non è, invece, utile a comprovare l'assolvimento di tutti gli obblighi informativi, non recando evidenze dell'avvenuta visualizzazione dei documenti informativi.
Si ricorda al riguardo che, in tema di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico dell'intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra “i servizi e attività di investimento” di cui all'art. 1, comma 5, lett. b) t.u.f. La violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici (Cass. n. 14208/2022).
pagina 13 di 24 4.- In applicazione dei noti principi in tema di onere probatorio nelle cause di responsabilità contrattuale (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001), le considerazioni che precedono sarebbero di per sé idonee ad attestare l'inadempimento dell'intermediario posto dall'attrice a fondamento delle domande di risoluzione e restituzione proposte (nei limiti infra precisati).
Per completezza merita, in ogni caso, di essere esaminata anche la questione relativa alla valutazione di adeguatezza delle operazioni effettuata dalla per ciascun ordine d'acquisto, questione che rivela Pt_2 un ulteriore profilo di inadempimento imputabile all'intermediario.
4.1.- Come puntualmente osservato dal c.t.u. sulla scorta del citato doc. 13 della convenuta, dai “Log” relativi alla tracciatura degli ordini di acquisto estratti dagli archivi informatici della CA, emerge che:
a) in occasione dell'operazione di investimento nelle obbligazioni UG EL in data 27.11.2015 la ha segnalato alla cliente l'adeguatezza della stessa;
Pt_2
b) in occasione dell'operazione di investimento nelle obbligazioni LD in data 22.2.2016 la Pt_2 ha segnalato alla cliente l'adeguatezza della stessa;
c) in occasione della prima operazione di investimento nelle obbligazioni LD in data 23.2.2016 la ha segnalato alla cliente l'adeguatezza della stessa;
Pt_2
d) in occasione della seconda operazione di investimento nelle obbligazioni LD in data 23.2.2016 la ha segnalato alla cliente la non adeguatezza della stessa per superamento del limite di Pt_2
concentrazione del titolo rispetto al profilo di rischio;
e) anche per tutte le ulteriori operazioni di investimento nelle obbligazioni LD la ha Pt_2
segnalato alla cliente la non adeguatezza delle stesse per superamento del limite di concentrazione del titolo rispetto al profilo di rischio e/o per mancanza di liquidità.
Il motivo della segnalazione di “non adeguatezza” di tutte le operazioni successive alla prima tranche disposta in data 23.2.2016 è, dunque, l'eccessiva concentrazione del titolo nel portafoglio, oltre alla mancanza di liquidità per quanto riguarda le operazioni di investimento LD successive alla suddetta data;
non risulta, invece, indicato il superamento della soglia di rischio del singolo titolo (circostanza che, come ragionevolmente supposto dal c.t.u., potrebbe essere dovuta al fatto che nel sistema informatico dell' fossero stati inseriti parametri più elevati rispetto al 12,5%, in ragione della CP_8 seconda profilatura MiFID, disconosciuta dall'attrice).
A parere del c.t.u., le valutazioni di non adeguatezza dell'investimento sub d) ed e), pur avendo individuato unicamente i rischi di concentrazione del titolo e di liquidità, e non anche il superamento della soglia di rischio del singolo investimento, sarebbero “sufficientemente idonee” a dar conto del rischio dell'investimento.
pagina 14 di 24 Tale conclusione è, tuttavia, espressamente resa dall'ausiliario sull'assunto che “le informazioni o comunicazioni della CA emergenti in atti” siano state “effettivamente prodotte e visionate dalla cliente sig.ra ” (cfr. rel. c.t.u., pag. 59), dunque sul presupposto che la cliente: i) abbia Parte_1
spuntato la casella di presa visione della scheda prodotto dopo aver effettivamente potuto visionare tale documento;
ii) abbia confermato, attraverso la spunta di appositi campi, di aver preso visione della scheda prodotto del titolo e dell'esito della valutazione di adeguatezza dichiarando di esser stata informata che il portafoglio risultante dall'operazione fosse adeguato/non adeguato con indicazione dei parametri attinenti al giudizio espresso;
iii) all'esito di tale valutazione abbia proceduto a effettuare gli ordini sottoscrivendo con firma digitale (tramite l'inserimento del codice riservato O-Key) la relativa documentazione;
iv) successivamente a tali acquisti (quindi a partire dalla seconda delle tre tranche di acquisti disposte in pochi minuti dal canale di internet banking in data 23.2.2016), abbia compiuto le reiterate e ravvicinate operazioni di investimento nonostante lo “sconsiglio” della CA, confermando per iscritto il proprio intendimento di procedere pur in presenza della valutazione di non adeguatezza e dell'esplicazione delle relative ragioni (cfr. rel. c.t.u. pagg. 63-64).
Il c.t.u. ha, infine, assunto che, qualora non si fosse spuntato l'apposito campo della presa visione della scheda prodotto, l'operazione non sarebbe potuta andare a buon fine, presupponendo pertanto “che la documentazione prodotta in atti sia stata, tramite il canale on line sul portale utilizzato per effettuare gli acquisti, effettivamente messa a disposizione della cliente e quindi visionata” con particolare riferimento a “la denominazione, la descrizione, le caratteristiche di rimborso ed il rendimento dei titoli, il rating (ove disponibile), le commissioni applicate, le componenti di rischio del titolo ed in particolare, nel caso di specie, si informa della presenza di un rischio “emittente” ed un rischio “tasso di interesse”” (ibidem).
Secondo il c.t.u., di conseguenza, la specificità dello strumento indicata nella scheda prodotto (in tesi) visionata dalla cliente (titolo speculativo ad alto rischio) e la correlata informativa di non adeguatezza dell'acquisto rispetto al profilo di rischio (moderato) fornita dall' , sommate alla capacità e CP_8
conoscenza degli strumenti finanziari della signora , consentirebbero di ritenere gli avvisi Parte_1 forniti dall' in sede di inserimento ordini on-line adeguati a dar conto degli specifici profili di CP_8
rischio connessi agli investimenti effettuati a partire dalla seconda tranche impartita in data 23.2.2016.
4.2.- Ora, è evidente che, venendo a cadere i presupposti che il c.t.u. stesso pone quali assunti alla base delle suddette valutazioni, le relative conclusioni divengono prive di adeguato fondamento.
Ed infatti, la corretta indicazione della NON adeguatezza degli acquisti disposti successivamente al
23.2.2016 in tanto potrebbe ritenersi idonea a supportare il corretto assolvimento da parte di degli CP_4
obblighi contrattuali sulla stessa gravanti in quanto risultasse dimostrato (cosa che, come si è visto nei pagina 15 di 24 precedenti paragrafi, non può ritenersi) che l'intermediario avesse previamente fornito informazioni in modo chiaro e comprensibile, consentendo alla cliente di prendere decisioni informate sull'investimento e sul grado di rischiosità dello stesso, per come conoscibile al momento dell'esecuzione.
In mancanza della prova di tali informazioni, il parere di NON adeguatezza non può reputarsi sufficiente a rendere l'attrice del rischio di perdita del capitale investito effettivamente subito. Pt_5
4.3.- Non solo.
Si è rilevato che, a mente del terzo comma dell'art. 29 del contratto quadro, l'intermediario, anche al di fuori dei “Prodotti di Consulenza”, dopo aver segnalato la non adeguatezza dell'operazione alla cliente, avrebbe anche dovuto indicare le ragioni di tale valutazione e provvedere a sconsigliare alla stessa di procedere nell'operazione, potendo comunque eseguirla solo dopo aver ricevuto l'espressa conferma per iscritto da parte della cliente del “proprio intendimento di dare comunque corso all'operazione”.
Diversamente da quanto supposto dal c.t.u., l'esame del più volte menzionato documento 13 di parte convenuta (allegato 10 della c.t.u.) non consente di ritenere provati tali passaggi, non risultando oggetto di tracciatura: i) che l'intermediario abbia indicato le ragioni di non adeguatezza, ii) che abbia quindi
“sconsigliato” alla cliente l'esecuzione dell'operazione non adeguata e iii) che quest'ultima abbia espresso “per iscritto” la volontà di dare comunque corso all'operazione non adeguata.
4.4.- Quanto agli acquisti effettuati in data antecedente al 23.2.2016 “seconda tranche”, il c.t.u. ha chiaramente censurato il comportamento dell' evidenziando come la abbia omesso di CP_8 Pt_2
fornire evidenza della NON adeguatezza delle operazioni in funzione dell'unica MiFID da assumere come sottoscritta dalla cliente a quella data.
Da tale questionario risulta che l'attrice ha dichiarato di “avere conoscenza: a) delle caratteristiche e dei rischi dei prodotti finanziari anche strutturati;
ii) di avere conoscenze specifiche in ambito finanziario;
iii) di tenersi aggiornata con continuità sull'andamento dei mercati finanziari;
iv) di avere obiettivi di investimento volti a perseguire una crescita moderata, assumendo rischio moderato, in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, accettando comunque nel breve periodo oscillazioni moderate di valore complessivo in relazione all'evoluzione dei mercati finanziari”; in considerazione delle risposte fornite dalla cliente, la le ha segnalato che - ai fini della valutazione di adeguatezza Pt_2
delle operazioni finanziarie - il livello massimo di rischio (“R”) sarebbe stato pari al 12,5% del portafoglio.
Si ricorda che, secondo quanto originariamente allegato dalla CA, in data 1.10.2014, l'attrice avrebbe altresì compilato un altro questionario MiFid, confermando la conoscenza e l'esperienza già dichiarate in precedenza, precisando di avere obiettivi volti a perseguire una crescita dei propri pagina 16 di 24 investimenti e assumendo un rischio rilevante in un orizzonte temporale di lungo periodo, quantificato dalla CA nel livello massimo pari al 25% del portafoglio;
in pari data, le parti avrebbero altresì concluso un “contratto di servizio di consulenza in materia di investimenti . CP_9
Come sopra rilevato, l'attrice ha disconosciuto formalmente le firme apposte su questi ultimi documenti, mentre la ha rinunciato all'istanza di verificazione originariamente formulata, con la Pt_2
conseguenza che tali documenti vanno ritenuti in questa sede privi di valore probatorio, non potendo, pertanto, essere considerati ai fini della decisione.
Ora, a seguito di approfondita analisi e sulla base di argomentazioni scevre da apparenti vizi logici, il c.t.u. ha accertato che le operazioni di investimento in obbligazioni LD e UG EL effettuate dall'attrice nel periodo novembre 2015‐giugno 2016 non erano “adeguate alla cliente ed ai suoi obiettivi di investimento dichiarati secondo il profilo emergente dal questionario di profilatura MiFID del 24.9.2014 per i) tipologia di strumento finanziario ii) concentrazione nel portafoglio iii) frequenza negli acquisti (per le obbligazioni LD) iv) coerenza e v) superamento della soglia di rischio pattuita” (cfr. rel. c.t.u. pag. 78).
Invero, l'art. 40 del Reg. Consob n. 16190/2007, prevede che l'intermediario finanziario, sulla base delle informazioni ricevute dal cliente e comunque tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, debba valutare che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi determinati criteri e cioè: i) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
ii) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
iii) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.
Ricordato che, all'esito della profilatura emergente dal questionario Mifid del 24.9.2014, la Pt_2 individuò in “moderata” la propensione al rischio della signora segnalando che ai fini della Parte_1 valutazione dell'adeguatezza delle operazioni di investimento che avrebbe disposto, il livello massimo di rischio per il suo portafoglio sarebbe stato pari al 12,5%, gli investimenti effettuati tramite il portale on line della CA non appaiono compatibili con la propensione al rischio risultante dalla predetta profilatura, dal momento che l'investimento in obbligazioni comporta la possibilità di perdita integrale del capitale.
Lo stesso preponderante investimento del portafoglio in obbligazioni, che inglobano necessariamente la possibilità della suddetta perdita integrale del capitale, è stato dal c.t.u. reputato “di per sé” non compatibile con una propensione al rischio “moderata” come quella derivante dalla profilatura della signora della : al riguardo l'ausiliario ha rimarcato che, avendo individualo la un “R” pari Pt_1 Pt_2
pagina 17 di 24 al 12,5% come livello di rischio massimo, su un patrimonio di euro 100.000,00 la massima perdita potenziale in un arco temporale di tre mesi sarebbe stata pari a € 12.500,00, esistendo comunque l'1% di probabilità di subire una perdita maggiore. Come spiegato al paragrafo 5 della relazione, “il VaR degli investimenti effettuati non rientra nella soglia di rischio pattuita, secondo il profilo emergente dal questionario compilato”.
4.5.- In merito alla valutazione del rischio degli investimenti al momento del relativo acquisto, calcolata tramite l'utilizzo del Modello “Multi-Asset Class Risk Model - MAC2”, l'esperto ha, infatti, riscontrato valori sempre superiori a quello assegnato dalla (ad eccezione dell'unico CP_10 acquisto effettuato in data 23.3.2016 in obbligazioni LD pari al'11,19%, per il quale valgono, nondimeno, tutte le considerazioni che precedono in tema di obblighi informativi), valori superiori a cui è pervenuto anche effettuando un diverso metodo di calcolo, ossia “utilizzando il modello
Bloomberg con il metodo della simulazione al fine di ravvisare eventuali scostamenti tra Parte_6 le due metodologie applicate” (cfr. pag. 52 rel. c.t.u. e pag. 53 per lo schema di riepilogo del calcolo).
In merito al VAR per tutta la durata dei titoli, il c.t.u. - utilizzando il citato metodo ” - ha Parte_6 effettuato un calcolo “con cadenza trimestrale (cadenza ritenuta congrua ed idonea in ragione anche della temporalità delle rendicontazioni periodiche dell' ) tenendo conto del totale capitale CP_8
investito in ogni periodo e fino al trimestre antecedente rispetto al momento individuato come di
“default” tecnico dei due titoli” (ibidem, pag. 54).
Mentre per le obbligazioni UG EL, il c.t.u. ha precisato che i relativi dati non sono più disponibili a partire dal 2016, probabilmente a causa del default tecnico dello strumento in prossimità della richiesta di apertura della procedura concorsuale adita, con conseguente impossibilità di effettuare il calcolo, per le obbligazioni LD, il perito ha segnalato che il mercato non ha dato rilievo con adeguata tempestività alla crisi del gruppo, non riflettendo le reali aspettative nei prezzi delle transazioni, fatto che ha impattato sulla misura statistica del VAR1, dal momento che “il valore dell'obbligazione LD rimane sopra “100” fino ad agosto 2018, periodo successivo al quale, dopo una diminuzione di valore fino a quota “70” registra peraltro un timido recupero di valore nonostante
l'imminente apertura della procedura concorsuale, fino poi a crollare solamente un anno dopo” (cfr. rel. c.t.u., pag. 55): ne ha dedotto che il valore non può considerarsi idoneo come misura del livello di rischiosità del titolo. Da ricordare, al riguardo, che il bilancio di LD relativo all'esercizio 2017 venne depositato, nonostante le pressioni della solo a settembre del 2018, esattamente in CP_5
concomitanza con la richiesta di apertura della procedura concorsuale. In quella sede emersero 1 “ pagina 18 di 24 l'effettiva performance economico-finanziaria della società e le sue effettive consistenze patrimoniali
(ibidem).
5.- Il quadro degli elementi in atti non consente, dunque, di ritenere provato l'adempimento da parte della dei basilari obblighi informativi inerenti le concrete caratteristiche degli investimenti Pt_2 oggetto di causa, né di quelli valutativi, secondo le modalità previste nell'art. 29, terzo comma, del contratto quadro.
Come noto, le violazioni dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni da parte dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, che riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento poste in essere in esecuzione del contratto quadro, possono dar luogo a responsabilità contrattuale e, ove connotati da particolare gravità, condurre alla risoluzione del contratto.
Nel caso in esame, le omissioni emergenti dal quadro degli elementi in atti risultano connotate da indubbia gravità, concernendo gli obblighi di protezione e informativa costituenti i primari doveri posti dalla legge a carico dell'intermediario finanziario;
per la gravità dell'inadempimento depongono, altresì, la qualità delle informazioni in possesso della (vedasi, al riguardo, le schede prodotto e Pt_2 informative depositate in atti) e le conseguenze in termini di perdite subite dall'investitore (integrale perdita del capitale per buona parte dei titoli investiti, stante anche la concentrazione dei titoli altamente rischiosi nel portafoglio).
Ad escludere o diminuire la gravità dell'inadempimento non varrebbe l'ipotetica conoscenza del titolo da parte del cliente: come recentemente precisato dalla S.C., “la circostanza che il cliente individui lo strumento finanziario da acquistare non può esimerlo dal fornire le informazioni su quel prodotto specifico e dal verificarne la coerenza rispetto al profilo finanziario del cliente. Anche all'investitore c.d. esperto e aduso ad operazioni speculative deve essere fornita la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo, dovendo l'obbligo informativo essere rapportato allo specifico strumento finanziario, indipendentemente dalla generale (ed aspecifica) conoscenza degli strumenti finanziari da parte di costui e della sua condotta pregressa, al fine di consentirgli di effettuare una consapevole scelta di investimento” (cfr. Cass. n. 14917/2023).
L'inadempimento in tal modo accertato fonda, quindi, la pronuncia di risoluzione ex art. 1453 c.c. relativamente ai singoli ordini di acquisto in occasione dei quali detto inadempimento si è verificato, ad esclusione degli ordini relativi ai titoli oggetto di successiva conversione e tuttora nel portafoglio dell'attrice, aventi le prospettive di rimborso accertate dal c.t.u. (v. infra), per i quali la stessa attrice, in sede di comparsa conclusionale, ha riconosciuto l'esistenza di un valore da decurtarsi dall'importo preteso in ripetizione.
pagina 19 di 24 È utile osservare che, se in dottrina non mancano opinioni che, sottolineando la funzionalità degli obblighi informativi al corretto adempimento delle specifiche operazioni di investimento e, dunque, la loro anteriorità rispetto ai singoli contratti di acquisto, propendono per la risolubilità, in caso di violazione degli obblighi informativi imposti dalla legge e dal contratto quadro, di quest'ultimo contratto e non, autonomamente, dei singoli negozi esecutivi, salvo ritenere la caducazione anche di tali negozi quale effetto “a cascata” della risoluzione del contratto normativo, di diverso avviso è l'attuale -
e oramai consolidato - orientamento della Suprema Corte che, muovendo dalla premessa che in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. n. 11522 del 1998 e successive modifiche, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi), afferma, da un lato, che tutti i descritti obblighi, finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore (cfr. Cass. n. 20617/2017), d'altro lato che l'inadempimento di non scarsa importanza a detti obblighi informativi determini il diritto dell'investitore a richiedere la risoluzione non solo di tale contratto, ma anche dei singoli ordini di investimento.
Plurime e costanti sono le decisioni in cui la S.C., sulla ridetta premessa che le operazioni di investimento in valori mobiliari vadano qualificati alla stregua di “contratti autonomi”, benché esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato tra investitore e intermediario, ha affermato che dette operazioni possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, anche indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo (Cass. n. 23129/2020; Cass. n. 18122/2020; Cass. n. 16861/2017; Cass. n. 16820; Cass. n.
8394/2016).
Il principio è stato ribadito anche in una recente pronuncia, ove la Corte di cassazione, confermato che
“ricorrendone i presupposti, l'investitore, nella sua veste di contraente non inadempiente, può … indirizzare l'azione, a seconda del suo interesse, nel senso della caducazione dell'intero rapporto con
pagina 20 di 24 l'intermediario o nel senso invece della sola caducazione di talune parti dello stesso”, ha puntualizzato che, “con riferimento allo svolgimento effettivo dei servizi di investimento - quanto l'investitore, quale attore in risoluzione, imputa all'intermediario non è il cattivo esito di un dato investimento, bensì
l'inadempimento degli obblighi, cui quello è tenuto per legge e per regolamento con CP_5 riferimento (anche) a quel dato investimento”, ulteriormente argomentando che. l'assolvimento degli obblighi di informazione attiva e di adeguatezza costituisce “il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini: in questa «cinghia di trasmissione», consistendo propriamente la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore”
(Cass. n. 24648/2023).
Nel caso in esame, le gravi violazioni degli obblighi informativi e valutativi sono avvenute in occasione e in relazione ai singoli ordini di investimento contestati dall'attrice, con la conseguenza che ad essi va limitata la pronuncia di risoluzione ex art. 1453 c.c.
In merito al contratto quadro in sé considerato la difesa attorea non ha allegato omissioni della CA ai doveri informativi e protettivi tali da legittimare la risoluzione contrattuale, di tal che la relativa domanda di risoluzione va respinta.
6.- Nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta il sorgere, a carico di ciascun contraente - e a prescindere dall'imputabilità delle inadempienze - dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta (fermo il principio della domanda).
6.1.- La convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'avversaria domanda restitutoria, sul rilievo di aver svolto il ruolo di mero intermediario quanto all'incasso del capitale investito dalla cliente.
L'eccezione non merita accoglimento.
La pretesa restitutoria dell'attrice ha, infatti, ad oggetto il corrispettivo dei titoli acquistati nella vigenza e attuazione del contratto quadro di negoziazione titoli concluso con la convenuta. Gli stessi Pt_2 ordini d'acquisto, quali contratti esecutivi del negozio normativo, sono stati impartiti alla che si Pt_2
è posta nei confronti dell'investitrice quale unico interlocutore, offrendo il relativo e onnicomprensivo servizio di investimento, nell'ambito del quale erano dovute l'informazione e la protezione sopra delineate. Il rapporto contrattuale non si è, invece, instaurato direttamente tra l'attrice e le emittenti, verso le quali, all'evidenza, l'investitrice non è legittimata all'azione di risoluzione del contratto quadro e dei singoli ordini di acquisto.
pagina 21 di 24 Ne consegue che anche gli effetti restitutori tipici della sentenza caducatoria dei suddetti negozi non possono essere separati dal relativo giudizio e pronunciamento, ciò anche in vista dell'effettività della tutela del cliente, che deve poter conseguire le restituzioni derivanti dalla risoluzione contrattuale una volta per tutte e nei confronti della controparte contrattuale, alla quale va imputato l'inadempimento contrattuale che ne costituisce il fondamento (fatte salve eventuali azioni di regresso).
Del resto la non ha agito come semplice “rappresentante” della cliente, ma nell'esecuzione di un Pt_2
contratto di intermediazione finanziaria, da cui discendono gli specifici obblighi sopra più volte richiamati (di acquisire le informazioni necessarie per comprendere la propensione del rischio del cliente e la conoscenza dello stesso in materia di investimenti e informare adeguatamente in merito agli strumenti oggetto di negoziazione - artt. 21 e ss. t.u.f. e art. 39 Reg. n. 16190/2007 - nonché di CP_5 valutare l'adeguatezza dell'investimento al cliente - art. 40 Reg. Consob cit.) e nell'ambito del quale sono state acquistate le obbligazioni oggetto di causa, tra l'operatore qualificato (la appunto) e Pt_2
la cliente al dettaglio, con il conseguente necessario insorgere di doveri di diligenza e correttezza.
6.2.- va, quindi, condanna a restituire ad il corrispettivo pagato per CP_4 Parte_1
l'acquisto dei titoli, pari a € 1.662.047,07, decurtato - in accoglimento della domanda restitutoria svolta in via subordinata dalla convenuta - quanto dall'investitrice incassato a titolo di cedole nella vigenza del rapporto, oltre al controvalore delle azioni convertite attualmente in portafoglio dell'attrice.
La stessa difesa , in sede di comparsa conclusionale ha quantificato la propria pretesa Parte_1 restitutoria nel “controvalore investito di € 1.662.047,07 … al netto delle cedole accreditate quantificate dal CTU (pag. 71) in € 206.413,75 e del controvalore delle azioni WEBUILD di €
70.128,24, ossia € 1.385.505,08 oltre interessi ex art. 1284 IV cc” (cfr. comparsa conclusionale attorea, pag. 24), escludendo la decurtazione dell'importo quantificato dal c.t.u. a titolo di “prospettive … di rimborso SFP Astaris” in ragione dell'attuale mancato rimborso di tali titoli.
Come accertato dal c.t.u. e richiamato anche dall'attrice, il flusso cedolare accreditato in forza degli acquisti oggetto di risoluzione è complessivamente pari a € 206.413,75, mentre il valore delle azioni
“Webuild” in possesso della signora è pari a € 70.128,24. Parte_1
Non sussistono adeguate ragioni per escludere la decurtazione anche dell'importo di € 249.266,70, quantificato dal c.t.u. a titolo di “prospettive stimate di rimborso SFP Astaris”, trattandosi di titoli risultanti dalla conversione delle obbligazioni LD anch'essi nell'attuale portafoglio dell'attrice, il cui valore attuale è stato dal c.t.u. ragionevolmente stimato in ragione delle aspettative di soddisfacimento dei creditori della relativa Procedura e, dunque, quale “equivalente ad oggi di una o più prestazioni monetarie, da ricevere in epoche future”.
pagina 22 di 24 Quanto alle obbligazioni UG, la tematica risulta superata dall'aver il c.t.u. appurato che “allo stato
… non esistono elementi tali da poter confermare o meno la possibilità che le linee di credito OI SA vengano effettivamente rimborsate secondo le previsioni concordatarie ancorché vi siano CP_11 evidenti e fondati dubbi sulla solvibilità dell'emittente e sulla sua capacità di ottemperare alle obbligazioni assunte” (cfr. rel. c.t.u., pagg. 72 e ss.).
6.3.- L'importo finale dovuto alla signora va maggiorato dei soli interessi legali dalla data Parte_1 della domanda ex art. 2033 c.c., non avendo l'attrice allegato e provato la mala fede della convenuta. Al riguardo, la Suprema Corte ha, infatti, chiarito che, “in tema di intermediazione finanziaria, allorché sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della banca, non può reputarsi
"in re ipsa" la prova della mala fede, traendo tale convincimento dalla mera imputabilità ad essa dell'inadempimento che abbia determinato la risoluzione del contratto. Ne consegue che il credito del cliente avente ad oggetto il rimborso del capitale investito produce interessi, in base ai principi in tema di ripetizione dell'indebito, solo a seguito della proposizione della domanda giudiziale, gravando su chi richiede la decorrenza dalla data del versamento l'onere di provare che la banca era in mala fede”(Cass. n. 3912/2018).
Conseguentemente la va condannata al pagamento in favore della signora della Pt_2 Parte_1 somma di € 1.136.238,38, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo pagamento.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta nell'importo liquidato in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 1.000.000,01 ed €
2.000.000,00, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.
Anche le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico della convenuta in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: dichiara la risoluzione degli ordini di investimento stipulati tra e Parte_1 [...]
nei limiti indicati in motivazione, per l'effetto condannando la Controparte_1
convenuta a corrispondere all'attrice l'importo di € 1.136.238,38, oltre interessi legali dalla data della domanda a quella dell'effettivo pagamento;
condanna altresì la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 545,00a titolo di esborsi ed € 37.952,33 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella pagina 23 di 24 misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brescia, 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Angelica Castellani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al r.g. n. 1110/2023 promossa da:
(C.F. )), con il patrocinio dell'avv. Letizia Parte_1 C.F._1
Vescovini attrice contro
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Luca Zitiello e Benedetta Musco convenuta
Conclusioni
Per parte attrice:
“in via principale: pronunciare per tutte le causali esposte in narrativa, la risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. del contratto quadro di negoziazioni titoli e/o degli ordini di acquisto delle obbligazioni LD
XS1000393899 di valore nominale € 1.600.000 e di controvalore effettivo di € 1.588.780,18 (doc.
3‐13); delle obbligazioni UG EC XS0462994343 valore nominale € 100.000 e controvalore effettivo € 71.408,68 (doc. 14) con condanna della banca convenuta alla restituzione del controvalore complessivamente investito nei predetti strumenti finanziari, pari ad € 1.660.188,86 oltre ad interessi legali ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. e rivalutazione monetaria dal giorno dell'investimento alla restituzione effettiva e rivalutazione monetaria;
in ogni caso: condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore nella misura pari al controvalore investito nelle obbligazioni LD XS1000393899 di € 1588.780,18 (doc. 3‐13); nelle
pagina 1 di 24 obbligazioni UG EC XS0462994343 di € 71.408,68 (doc. 14) per complessivi € 1.660.188,86 oltre ad interessi legali ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. e rivalutazione monetaria dal giorno dell'investimento alla restituzione effettiva e rivalutazione monetaria, o nella minor somma che dovesse risultare di giustizia anche con valutazione equitativa. con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge”.
Per parte convenuta:
“PRELIMINARMENTE, IN VIA ISTRUTTORIA - previa rimessione della causa in istruttoria, ammettere la convenuta alla prova per testi sui capitoli di prova articolati in sede di memoria ex art.
183, comma 6, n. 2) c.p.c., di seguito ritrascritti, tutti da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
(…)
IN VIA PRELIMINARE
- respingere le domande di risoluzione dei contratti quadro e delle operazioni di investimento oggetto di causa perché inaccoglibili in diritto per le ragioni esposte in atti;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione Controparte_2
alla domanda di risoluzione delle operazioni di investimento per cui è causa per le ragioni esposte in atti, e per l'effetto respingere le domande ex adverso formulate senza alcun esame nel merito per difetto di uno dei requisiti dell'azione;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda risarcitoria avversaria per indeterminatezza del petitum, per i motivi esposti in atti;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ridurre l'importo oggetto di condanna, per le ragioni esposte in atti;
IN VIA ISTRUTTORIA
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie;
- in mancanza di contestazione avversaria in merito al contenuto del doc. 13 della solo qualora Pt_2
l'Ill.mo Giudice adito ritenesse opportuno verificare la corretta estrazione dei dati informatici relativi al documento prodotto, chiede ammettersi CTU informatica al fine di verificare la Controparte_2
pagina 2 di 24 corrispondenza fra il contenuto del doc. 13 e i dati salvati ed estratti dagli archivi informatici della
CA;
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA.
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse di rimettere la causa in istruttoria per
l'espletamento della prova orale richiesta, si chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
pagina 3 di 24 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.- Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 24.3.2022, , premesso Parte_1 di essere titolare presso IN SA PA ‐ Private Banking s.p.a. (di seguito anche solo o CP_3
“ ”) del deposito titoli n. 09000 9000 01129592, di essere cliente al dettaglio e consumatore, di CP_4
professione impiegata, con discreta conoscenza degli strumenti finanziari e obiettivi di investimenti moderati, di avere, in tale veste, sottoscritto con il contratto quadro di “prestazione servizi di CP_4 investimento n. 03239330000020694 e servizi aggiuntivi (doc. 1), tra cui il servizio di consulenza” e di essere, nell'ambito di tale rapporto, divenuta titolare, in data 27.11.2015, di obbligazioni “UG EL”
(o “UG EC”) per un controvalore di € 71.408,68 e, tra febbraio e giugno 2016, in più riprese, di obbligazioni “LD 13-20” (o “LD”) per un controvalore complessivo di € 1.588.780,18, allegato di aver subito, a causa di tali investimenti perdite pari - alla data dell'atto di citazione - al controvalore investito, vale a dire € 1.660.188,86, avendo entrambe le emittenti fatto ricorso a procedure concorsuali ed essendo i titoli “tecnicamente in default”, ha convenuto in giudizio IN SA
PA ‐ Private Banking s.p.a. lamentando la violazione degli obblighi informativi sulla stessa gravanti come previsti dal T.U.F. e dal Regolamento n. 16190/2007 in riferimento agli investimenti CP_5
effettuati, e chiedendo, conseguentemente, al Tribunale di dichiarare la risoluzione ex artt. 1453 e 1455
c.c. del contratto quadro di negoziazione titoli “e/o” degli ordini di acquisto delle obbligazioni UG
EC e LD e di condannare la convenuta a restituirle il controvalore complessivamente investito negli strumenti finanziari predetti, come sopra quantificato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, anche sub specie di risarcimento del danno.
1.2.- Si è costituita in giudizio che, eccepito in via preliminare il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risoluzione delle singole operazioni di investimento, nonché l'inammissibilità della domanda risarcitoria avversaria per indeterminatezza del petitum, ha concluso per il rigetto delle domande attoree, chiedendo, solo in via subordinata, la riduzione dell'importo oggetto di condanna in considerazione delle cedole incassate e del valore dei titoli tuttora in possesso dell'attrice.
ha, in particolare, sostenuto che la signora avrebbe disposto gli ordini di investimento CP_4 Parte_1
nelle obbligazioni UG EC e LD di propria iniziativa, in piena autonomia e in assenza di consulenza, previo accesso e autenticazione al canale internet della precedentemente attivato;
in Pt_2
occasione di tali operazioni, avrebbe svolto unicamente il servizio di ricezione e trasmissione CP_4
ordini, e non anche quello di consulenza, non previsto in contratto. Ciononostante, in fase di inserimento ordine tramite Internet Banking, la avrebbe regolarmente sottoposto alla cliente la Pt_2
scheda informativa del titolo negoziato, contenente tutte le caratteristiche e i rischi dello strumento pagina 4 di 24 autonomamente scelto e, preventivamente alla conferma dell'ordine, avrebbe effettuato a maggior tutela della cliente la valutazione di adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo di rischio, valutazione avente, anche in caso di esito negativo, carattere non impeditivo dell'operazione, stante la possibilità di procedere alla conferma dell'ordine anche a seguito di segnalazione di inadeguatezza.
1.3.- Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito dello scambio delle relative memorie, sono stati ritenuti inammissibili i capitoli di prova orale dedotti da parte convenuta e irrilevante la c.t.u. informatica richiesta dalla stessa parte. Inizialmente ammessa c.t.u. grafologica al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione - dall'attrice disconosciuta - apparentemente apposta dalla signora sul questionario di profilatura dell'1.10.2014, avendo la rinunciato Parte_1 Pt_2 all'istanza di verificazione, il giudice ha revocato la nomina del c.t.u. Secondo quanto allegato dalla convenuta in sede di comparsa costitutiva, infatti, in data 1.10.2014 sarebbe stato stipulato tra le parti un ulteriore contratto denominato “advisory” e condotta un'ulteriore analisi del profilo finanziario che avrebbe innalzato lo stesso a “dinamico” e il livello massimo di rischio (R) al 25%: l'attrice ha, tuttavia, disconosciuto formalmente le firme apposte su tali documenti e la svolta dapprima Pt_2
istanza di verificazione, vi ha in seguito rinunciato.
Respinta l'istanza di modifica dell'ordinanza di rigetto delle prove orali, il g.i. ha disposto consulenza tecnica d'ufficio volta ad acquisire ogni elemento tecnico utile a valutare la compatibilità degli investimenti contestati al profilo di rischio dell'attrice, come emergente dal questionario e dall'ulteriore documentazione in atti, nonché a quantificare gli ipotetici danni subiti dall'investitrice in conseguenza delle operazioni contestate. All'esito del deposito della c.t.u. la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è quindi stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
2.1.- L'attrice ha agito per veder dichiarata la risoluzione del contratto quadro di negoziazione titoli e/o degli ordini di investimento effettuati on-line tramite il portale della precisamente in data Pt_2
27.11.2015, quanto all'acquisto di obbligazioni “UG EL” e, a più riprese, tra febbraio e giugno
2016, quanto all'acquisto di obbligazioni “LD 13‐20”, per un controvalore complessivo di €
1.662.047,07 alla cui restituzione ha chiesto venisse condannata la convenuta.
Sull'assunto che oggetto del rapporto inter partes fosse anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, l'attrice ha allegato la sussistenza, in capo alla CA, dei più specifici obblighi informativi e di valutazione di adeguatezza degli investimenti previsti ratione temporis dall'art. 40
Reg. n. 16190/2007 in materia di consulenza, comprensivi del dovere di astensione dalle CP_5
operazioni non adeguate, anche effettuate on-line.
pagina 5 di 24 2.2.- Le principali contestazioni mosse dall'attrice a concernono, dunque: CP_4
i) la violazione degli obblighi informativi attivi e passivi gravanti sull'intermediario, che nella specie avrebbe omesso di acquisire i necessari elementi conoscitivi circa gli strumenti finanziari oggetto di investimento e di offrirli all'attrice, mancando in particolare di trasmetterle le schede prodotto e i prospetti informativi (o comunque non dando prova di avervi provveduto); nel caso delle obbligazioni
UG EC, inoltre, la avrebbe omesso di rappresentare alla cliente la circostanza - nota Pt_2 all'Istituto - che il prestito obbligazionario non sarebbe stato rimborsato dalla società portoghese di telecomunicazioni con partecipazione statale, costituendo, già al momento dell'acquisto, una passività del Gruppo Oi S.a., società brasiliana di servizi finanziari che si trovava, sin dal 2013, in una situazione di elevato grado di indebitamento e limitata liquidità: l'acquisto del titolo “UG EC” avrebbe, pertanto, comportato l'assunzione di un rischio mai comunicato alla cliente;
la gravità dell'omissione informativa di IN risiederebbe nel fatto l'intermediario “ben conosceva lo stato di dissesto di OI Sa, quale garante di UG EC: nella circolare interna dell'ottobre 2015 di (doc. 23), CP_6 un mese prima dell'acquisto da parte dell'attrice, (reperita dalla scrivente) si giudicava l'investimento in obbligazioni PORTUGAL TELECOM come “speculativo e per profili di rischio elevati e per quote limitate del portafoglio” e ne veniva sconsigliato l'acquisto, proponendo di alleggerire l'esposizione a chi avesse tale titolo in portafoglio, valutandolo adeguato solo ad investitori esperti ed in percentuali minime di patrimonio (…) Tale comunicazione di IN (Gruppo IMI – doc. 23) mai è giunta all'attrice (ma è stata reperita dalla scrivente); l'intermediario non ha consigliato di vendere i titoli malgrado il profilo di rischio fosse di fatto moderato” (cfr. ricorso, pagg. 12-13);
ii) la mancata/errata valutazione di adeguatezza degli investimenti, non solo al momento dell'acquisto, ma anche per tutto il tempo durante il quale i titoli sono rimasti nel portafoglio della cliente, nonostante si fosse obbligata in forza del contratto inter partes anche a un preciso servizio di consulenza;
con CP_4
particolare riferimento alle obbligazioni UG, la avrebbe omesso di informare la cliente circa Pt_2 la situazione finanziaria globale dell'emittente e gli andamenti negativi dell'investimento, non avendola informata nemmeno del rating e del downgrade a CCC e non avendole fornito informazioni e assistenza per partecipare alla procedura concorsuale presso il Tribunale di Rio de Janeiro “JUDICIAL
‐case 0203711‐65.2016.8.19.001. Anche l'iniziale valutazione di adeguatezza CP_7
sarebbe stata effettuata in modo errato poiché tale investimento già al momento dell'acquisto era superiore al 25%, oltrepassando il livello del 12,5%, corrispondente al profilo moderato dell'attrice.
Anche per quanto attiene alle obbligazioni “LD”, l'intermediario si sarebbe reso “gravemente inadempiente agli obblighi informativi e valutativi, soprattutto considerate le loro complesse caratteristiche finanziarie e la loro forte componente di volatilità, tanto è che erano inizialmente
pagina 6 di 24 destinate agli investitori qualificati;
ciò avrebbero implicato un'informativa al cliente ancora più puntuale ed accurata, in quanto avrebbe dovuto soddisfare gli standard più stringenti della
Comunicazione Consob 0097966 del 22 dicembre 2014, sulla distribuzione dei prodotti complessi”
(cfr. ricorso, pag. 15). Sarebbe, inoltre, stata omessa “qualsiasi informativa … riguardo la sussistenza di conflitti di interesse, in quanto IN era quale, collocatore di tali obbligazioni, uno dei principali creditori di LD ed un partecipante qualificato al sistema multilaterale sul quale sono compiuti gli acquisti, RO TL (come confermano le note di eseguito – doc. 3‐13) e non poteva non sapere quale fosse il reale stato dell'emittente ed il suo progressivo peggioramento e quindi era tenuta ad informare
l'attrice soprattutto, stante il servizio di consulenza” (cfr. ricorso, pag. 16). Anche nel caso delle obbligazioni LD, poi, gli investimenti sarebbero stati assolutamente non adeguati al profilo moderato dell'attrice, integrando un livello di rischio costantemente superiore al 15%;
iii) il superamento, dunque, nelle operazioni eseguite, del livello di rischio accettato dalla cliente;
iv) la mancata astensione dagli investimenti inadeguati in ragione della profilatura, causa anche l'omessa predisposizione di un sistema di blocco degli acquisti online in caso di verificata inadeguatezza.
2.3.- La ha replicato puntualmente alle avversarie deduzioni, sostenendo, preliminarmente, di Pt_2
non essersi obbligata a un servizio di consulenza.
Ha, al riguardo, argomentato che il contratto quadro disciplina unicamente modalità e termini di prestazione del servizio di consulenza per l'eventualità in cui lo stesso fosse richiesto dalla cliente o prestato su iniziativa della Non si tratterebbe, dunque, di un servizio che la si è obbligata Pt_2 Pt_2
a prestare genericamente per tutti gli investimenti effettuati dalla cliente, in modo continuativo, ma di un servizio occasionale che la avrebbe potuto svolgere di propria iniziativa o su richiesta del Pt_2
cliente con riferimento a specifici strumenti finanziari volta per volta individuati. Ora, poiché il contratto quadro prevede che, per titoli diversi dai “Prodotti di Consulenza”, la fornisca il Pt_2 servizio di consulenza “a richiesta del Cliente”, e poiché tale richiesta nel caso di specie non vi sarebbe stata, non avendo la signora domandato alcuna consulenza in relazione alle operazioni Parte_1
oggetto di causa ma avendole disposte autonomamente e di propria iniziativa attraverso la piattaforma di Internet Banking, non potrebbe trovare applicazione il regime di consulenza, con l'ulteriore conseguenza che la valutazione di adeguatezza in concreto effettuata dalla non avrebbe Pt_2 comunque potuto essere “bloccante”, ossia non avrebbe potuto imporre all'intermediario di astenersi dall'esecuzione dell'operazione non adeguata, come in regime di consulenza.
Ritenendo di aver legittimamente compiuto unicamente un servizio di ricezione e trasmissione ordini in assenza di consulenza, ha dedotto che l'unico onere a suo carico fosse quello, puntualmente CP_4
pagina 7 di 24 assolto, di effettuare una valutazione di appropriatezza delle operazioni, conclusasi ogni volta con esito positivo in ragione delle informazioni rilasciate in sede di profilatura Mifid dalla cliente.
3.- In tal modo riassunte le posizioni delle parti, risulta preliminare a ogni ulteriore valutazione definire il quadro delle obbligazioni assunte dall'intermediario nell'ambito del rapporto negoziale intercorso con l'attrice.
3.1.- È pacifico e documentale che in data 24.9.2014 la signora abbia Parte_1 sottoscritto con il contratto “prestazione di servizi aggiuntivi di investimento n. CP_4
03239330000020694 e servizi aggiuntivi” (cfr. docc. 1 di parte attrice e 1 di parte convenuta) compilando, a tale fine, il questionario di profilatura c.d. “Mifid” (cfr. docc. 2 di parte attrice e 3 di parte convenuta).
Il suddetto contratto è suddiviso in due parti:
i. la “Parte prima – richiesta di specifico servizio” (cfr. doc. 1 di parte attrice) contiene, oltre alla sintesi delle condizioni economiche applicate, i dati identificativi dei contraenti, le premesse concernenti la normativa di settore, le regole generali in materia di servizio di consulenza prestato dalla
CA e la richiesta di attivazione dello specifico servizio (sezione “Scelte del cliente”) con le relative condizioni;
ii. la “Parte seconda – Contratto di prestazione di servizi di investimento e servizi aggiuntivi” (cfr. doc.
1 di parte convenuta), che riporta l'insieme delle norme contrattuali consegnate alla cliente.
3.2.- Nella “Parte Prima”, “Sezione Scelte del Cliente”, l'attrice risulta aver conferito alla CA
l'incarico di prestare, quali “Servizi di Investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti
a pagamento”, le attività di “negoziazione per contro proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini collocamento e distribuzione”, “avvalendosi delle raccomandazioni personalizzate della rese nell'ambito del servizio di consulenza in materia di Pt_2
investimenti descritto al Capo II della Parte Seconda, Sezione Norme contrattuali del presente
Contratto e della relativa valutazione di adeguatezza”.
Nella medesima sezione non risultano barrate le caselle secondo cui il cliente “non” si sarebbe avvalso
“delle raccomandazioni personalizzate della CA”, “… avvalendosi della valutazione di appropriatezza e, a tal fine, ha fornito alla CA le sole informazioni concernenti la sua conoscenza ed esperienza contenute nel questionario 'Analisi della conoscenza e dell'esperienza' qui allegato…”;
d'altro lato, risulta espressamente non conferito alla l'incarico di prestazione del servizio di Pt_2
“consulenza in materia di investimenti a pagamento”.
Va poi evidenziato che nel documento negoziale in esame il cliente è chiaramente definito
“consumatore” e sceglie di ricevere l'invio del rendiconto titoli con cadenza trimestrale.
pagina 8 di 24 3.3.- Al “Capo II – Consulenza in materia di investimenti” della “Parte Seconda, Sezione Norme
Contrattuali” si dà atto che il “Servizio di Consulenza” prestato dalla CA consiste nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al cliente su sua richiesta o su iniziativa della CA riguardo a singole operazioni o serie di operazioni collegate ai prodotti finanziari nonché al servizio di investimento gestione portafogli di intermediari diversi dalla CA. Il servizio di consulenza non comprende lo svolgimento di attività diversa e ulteriore rispetto a quelle indicate (cfr. art. 26).
In base all'art 27, la fornisce di propria iniziativa raccomandazioni personalizzate in relazione ad Pt_2 operazioni aventi ad oggetto i “Prodotti di Consulenza”, individuati nelle seguenti tipologie: i) strumenti finanziari emessi dal Gruppo ISP o di altri emittenti collocati in via esclusiva dal Gruppo
ISP; ii) servizio di investimento gestione portafogli di intermediari diversi dalla banca;
iii) prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.
In base al comma 4 dello stesso articolo, la fornisce altresì, a richiesta del cliente, Pt_2 raccomandazioni personalizzate con riferimento ai prodotti diversi dai “Prodotti di Consulenza”.
La scelta del cliente di avvalersi del servizio di consulenza in materia di investimenti comporta, a mente dell'art. 29, comma 1, che la effettui la valutazione di adeguatezza anche in relazione alle Pt_2
operazioni richieste dal cliente di sua iniziativa, comprese quelle effettuate on-line, con la precisazione, al comma 2, che, qualora la valuti non adeguata un'operazione d'acquisto avente ad oggetto un Pt_2 prodotto/servizio finanziario rientrante nella categoria dei “Prodotti di Consulenza” così come sopra definita, essa non consente al cliente di effettuare l'operazione. Ai sensi del terzo comma, in caso di operazione non adeguata inerente prodotti diversi dai “Prodotti di Consulenza” e richiesta ad iniziativa del cliente, la “indica al Cliente tale circostanza unitamente alle ragioni della valutazione e, Pt_2 ove si tratti di operazione di acquisto, la sconsiglia”; in tal caso, “il cliente può procedere e alla conclusione dell'operazione soltanto ove confermi espressamente per iscritto il proprio intendimento di darvi comunque corso”.
3.4.- Dalle pattuizioni sopra richiamate si può evincere, con sufficiente grado di chiarezza, che le parti hanno nella specie concluso un contratto di prestazione di servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini collocamento e distribuzione, comprensivo di un servizio di consulenza avente ad oggetto raccomandazioni personalizzate:
i) fornite dalla “di propria iniziativa” esclusivamente in riferimento ai “Prodotti di Consulenza” Pt_2
come sopra identificati (strumenti finanziari emessi dal Gruppo ISP o di altri emittenti collocati in via esclusiva, servizio di investimento gestione portafogli di intermediari diversi dalla prodotti Pt_2
pagina 9 di 24 finanziari emessi da imprese di assicurazione), tra cui non rientrano quelli oggetto delle operazioni contestate nel presente giudizio (art. 27, comma 3);
ii) fornite “a richiesta del Cliente” anche in riferimento a prodotti finanziari/servizi di investimento diversi dai “Prodotti di Consulenza” (art. 27, comma 4); tale richiesta non risulta effettuata dall'attrice al momento degli investimenti oggetto di causa.
Anche al di fuori dei presupposti appena menzionati, va rimarcato che il terzo comma dell'art. 29 impone alla CA una valutazione di adeguatezza dell'investimento, e ciò anche in caso di ordine effettuato on-line su diretta iniziativa dell'utente: in base a tale disposizione contrattuale, infatti, qualora l'operazione relativa a prodotti diversi dai “Prodotti di Consulenza” richiesta ad iniziativa del cliente risulti “non adeguata” (il che presuppone il compimento da parte dell'Intermediario della relativa valutazione), la “indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione e, ove Pt_2 si tratti di operazione di acquisto, la sconsiglia”; a quel punto, “il Cliente può procedere alla conclusione dell'operazione soltanto ove confermi espressamente per iscritto il proprio intendimento di darvi comunque corso”.
3.5.- Vigenti tali regole di condotta, risulta, in concreto, che la CA abbia effettuato per ciascuna delle operazioni contestate apposita valutazione di adeguatezza, la cui congruità ha formato oggetto di verifica da parte del c.t.u. (come da risultati che verranno riportati nei paragrafi che seguono).
3.6.- La difesa convenuta ha, sin dalla costituzione in giudizio, prodotto sub doc. 13 la tracciatura degli ordini di acquisto effettuata da tramite estrazione dei dati dagli archivi informatici della CP_4 medesima, asserendo che il documento riporta fedelmente la registrazione di “tutto quello che è accaduto in occasione dell'accesso da parte della sig.ra alla piattaforma Internet Banking Parte_1 alle date in cui poi la medesima ha disposto le operazioni di investimento contestate”; in caso di contestazione della controparte, la difesa convenuta ha chiesto - già in sede di costituzione in giudizio, reiterando l'istanza nella seconda memoria istruttoria - di esperirsi una c.t.u. informatica al fine di verificare la corretta estrazione dei dati informatici relativi al documento prodotto.
In assenza di una puntuale contestazione della controparte in ordine all'attendibilità dei dati riportati nel suddetto documento 13 (l'attrice non ha, infatti, smentito l'attendibilità del documento, sostenendone piuttosto l'irrilevanza ai fini della prova dell'assolvimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, oltre a rimarcare l'incongruenza delle valutazioni di adeguatezza ivi registrate rispetto alla profilatura MiFid del 24.9.20214), il g.i. ha respinto la richiesta di c.t.u. informatica.
3.7.- Alla prima udienza di comparizione (e nelle memorie successivamente depositate) la difesa attorea ha “contestato” specificamente i documenti avversari nn. 8, 9, 18, 19 e 21, negando, in pagina 10 di 24 particolare, “di aver ricevuto o visionato” le schede prodotto e informative ivi contenute;
tale contestazione è stata reiterata e precisata nella prima memoria attorea ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ove l'attrice ha smentito di avere, prima di ogni operazione di investimento on-line, ricevuto tramite la piattaforma e visionato le predette schede e i documenti informativi allegati da parte convenuta, in cui sarebbero stati indicati denominazione, caratteristiche e rendimenti dei titoli, rating, commissioni, dati di negoziazione, componenti di rischio, in particolare, rischio emittente, rischio di mercato e rischio liquidità. Analoga contestazione è stata svolta dalla difesa attorea in sede di terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. in riferimento al doc. 22 (“schermata obbligazioni societarie IBNX negoziazione”) prodotto dalla controparte con la seconda memoria istruttoria.
In tutte le proprie difese (sino a quelle finali) la signora ha ribadito che l'Intermediario non Parte_1 avrebbe fornito “prova alcuna del fatto che l'attrice nel concludere l'operazione di investimento, abbia avuto accesso a tali documenti e quale ne fosse il contenuto”, negando che per il completamento della procedura on-line fosse necessaria e imprescindibile - diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta - la visualizzazione dei predetti documenti informativi.
3.8.- A fronte di tali puntuali contestazioni, la convenuta ha formulato due richieste istruttorie (prova testimoniale e c.t.u. informatica), nessuna delle quali idonea a superare la lacuna probatoria ex adverso eccepita.
3.8.1.- Come già sinteticamente rilevato con le ordinanze del 1.12.2022 e del 7.2.2023, la richiesta della difesa convenuta di provare per testimoni che l'attrice visualizzò le schede informative di cui ai predetti docc. 9-22, così come di confermare tramite testi la procedura “simulazione ordine” descritta nel doc. 8 prodotto dalla risultano inammissibili, vuoi per la genericità dei capitoli di prova Pt_2
articolati al riguardo dalla convenuta - riferiti non alle singole operazioni oggetto di causa ma a una modalità operativa “standard” asseritamente seguita da nel periodo di riferimento - vuoi perché, CP_4
trattandosi di acquisti on-line pacificamente avvenuti in assenza di testimoni presenti in grado di riferire circa la specifica modalità operativa seguita dall'attrice al momento dell'inserimento degli ordini, la prova di tali modalità e dell'adempimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario avrebbe dovuto essere necessariamente contenuta nelle relative tracciature, non potendo, in ogni caso essere fornita per testimoni.
3.8.2.- Sennonché, il documento a tal fine versato in atti dalla CA (su cui è stata richiesta la c.t.u. informatica), vale a dire il citato doc. 13 denominato “ricostruzione in sintesi operatività oggetto di causa”, asseritamente estratto dal “file Excel di tracciatura "< INC009768313 92629431-
ANTONIETTA LA VALLE.xlsx >"” (poi riprodotto anche all'interno del doc. 23, unitamente alla dichiarazione scritta del signor impiegato presso il “Servizio Canali della Direzione Testimone_1
pagina 11 di 24 Centrale Sistemi Informativi” di che ha così affermato: “il servizio Internet Controparte_1
Banking di a fronte dell'utilizzo da parte della clientela, produce una Controparte_1 tracciatura che consente di ricostruire l'operatività dispositiva - Detta tracciatura è memorizzata in una base dati di tipo relazionale, interrogabile mediante apposite procedure (“query”) in linguaggio
SQL - Una volta memorizzati nella base dati, i dati di tracciatura non sono oggetto di successive modifiche - Alla base dati possono accedere esclusivamente i colleghi abilitati in funzione del ruolo che rivestono nell'organizzazione aziendale. Dichiaro pertanto che il documento denominato
“PDF_INC009768313 IE LA , composto da 8 pagine e di Parte_3
seguito riprodotto, contiene il risultato dell'estrazione dalla base dati di tracciatura del servizio
Internet Banking fedelmente corrispondente a: - i login e l'operatività effettuati dall'utenza 92629431 associata a ”), non dimostra che l'Intermediario, preventivamente agli Parte_4
ordini di investimento, consentì alla cliente di accedere e visionare le menzionate schede prodotto e informative sub doc. 9, 18-22, indicando unicamente gli accessi della cliente alla piattaforma on-line e il compimento delle operazioni e non riportando, invece, le ipotetiche informazioni e/o segnalazioni fornite alla cliente prima di ottenere dalla stessa conferma degli ordini.
È, pertanto, evidente che una consulenza tecnica informatica volta a confermare o meno l'autenticità di tale ricostruzione sarebbe stata del tutto ininfluente ai fini della decisione, stante il contenuto non decisivo della ricostruzione stessa, la non contestazione da parte dell'attrice dell'attendibilità di quanto ivi riportato e la mancata produzione, ad opera della della tracciatura completa su cui svolgere Pt_2
l'eventuale analisi.
3.8.3.- Nessuna efficacia probatoria può, poi, essere attribuita al doc. 8 di parte convenuta denominato
“simulazione ordine”, trattandosi, come supra rilevato, di una descrizione in termini generali e astratti della procedura “standard” di raccolta degli ordini tramite il servizio home banking della convenuta e non di un documento generato dal sistema nel momento dell'esecuzione delle operazioni contestate.
3.8.4.- Le schede prodotto e informative non recano, infine, la sottoscrizione dell'attrice, sicché, in mancanza di ulteriori elementi e stanti le tempestive e specifiche contestazioni dell'attrice, non è possibile desumere, neppure in via indiziaria, dal quadro probatorio in atti, l'assolvimento, da parte della convenuta degli obblighi informativi e di protezione sulla stessa gravanti, non essendo, in particolare, dimostrato che in occasione degli acquisti delle obbligazioni UG EC e LD,
l'intermediario abbia reso disponibile sulla piattaforma on-line i documenti informativi e le schede prodotto più volte menzionati.
pagina 12 di 24 3.9.- Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'intermediario è tenuto a dimostrare in concreto di aver fornito tutte le informazioni dovute, provando di aver assolto gli obblighi d'informazione preventiva in modo non meramente formalistico.
Al riguardo, la circostanza che il cliente si avvalga di strumenti telematici per disporre le operazioni di investimento non può comportare un abbassamento della protezione dovuta al cliente, riducendo gli obblighi informativi o addirittura esonerando l'intermediario dal fornire all'investitore le informazioni previste dalla normativa di settore.
Ferma, dunque, la possibilità per gli operatori di predisporre procedure e misure equipollenti alla consegna materiale della documentazione informativa, sono stati, a titolo esemplificativo, ritenuti idonei a provare l'adeguato assolvimento da parte dell'intermediario dei relativi obblighi la visualizzazione e accettazione della scheda prodotto impostata come passaggio obbligato per poter disporre l'investimento, l'inserimento di tutte le informazioni di dettaglio rilevanti direttamente nella pagina ove si trova il comando per impartire l'ordine di acquisto, la previsione di un link che consenta di scaricare il documento informativo, ma con una funzionalità bloccante, che renda possibile impartire l'ordine solo previo richiamo di attenzione del cliente e presa d'atto di aver visionato la documentazione informativa, etc..., modalità operative il cui concreto funzionamento deve, all'evidenza, formare oggetto di prova con mezzi idonei alla natura delle circostanze da provare;
è quindi evidente che, trattandosi di operazioni on-line che di regola non avvengono alla presenza di altri soggetti, la prova storica difficilmente sarà funzionale allo scopo, dovendosi principalmente fare ricorso a quella documentale.
Dei su esposti principi era indubbiamente consapevole anche la convenuta, che ha prodotto
“estrazione” dai propri sistemi informatici, la quale, tuttavia, se è idonea a dimostrare l'avvenuta valutazione delle operazioni (v. infra), non è, invece, utile a comprovare l'assolvimento di tutti gli obblighi informativi, non recando evidenze dell'avvenuta visualizzazione dei documenti informativi.
Si ricorda al riguardo che, in tema di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico dell'intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra “i servizi e attività di investimento” di cui all'art. 1, comma 5, lett. b) t.u.f. La violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici (Cass. n. 14208/2022).
pagina 13 di 24 4.- In applicazione dei noti principi in tema di onere probatorio nelle cause di responsabilità contrattuale (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001), le considerazioni che precedono sarebbero di per sé idonee ad attestare l'inadempimento dell'intermediario posto dall'attrice a fondamento delle domande di risoluzione e restituzione proposte (nei limiti infra precisati).
Per completezza merita, in ogni caso, di essere esaminata anche la questione relativa alla valutazione di adeguatezza delle operazioni effettuata dalla per ciascun ordine d'acquisto, questione che rivela Pt_2 un ulteriore profilo di inadempimento imputabile all'intermediario.
4.1.- Come puntualmente osservato dal c.t.u. sulla scorta del citato doc. 13 della convenuta, dai “Log” relativi alla tracciatura degli ordini di acquisto estratti dagli archivi informatici della CA, emerge che:
a) in occasione dell'operazione di investimento nelle obbligazioni UG EL in data 27.11.2015 la ha segnalato alla cliente l'adeguatezza della stessa;
Pt_2
b) in occasione dell'operazione di investimento nelle obbligazioni LD in data 22.2.2016 la Pt_2 ha segnalato alla cliente l'adeguatezza della stessa;
c) in occasione della prima operazione di investimento nelle obbligazioni LD in data 23.2.2016 la ha segnalato alla cliente l'adeguatezza della stessa;
Pt_2
d) in occasione della seconda operazione di investimento nelle obbligazioni LD in data 23.2.2016 la ha segnalato alla cliente la non adeguatezza della stessa per superamento del limite di Pt_2
concentrazione del titolo rispetto al profilo di rischio;
e) anche per tutte le ulteriori operazioni di investimento nelle obbligazioni LD la ha Pt_2
segnalato alla cliente la non adeguatezza delle stesse per superamento del limite di concentrazione del titolo rispetto al profilo di rischio e/o per mancanza di liquidità.
Il motivo della segnalazione di “non adeguatezza” di tutte le operazioni successive alla prima tranche disposta in data 23.2.2016 è, dunque, l'eccessiva concentrazione del titolo nel portafoglio, oltre alla mancanza di liquidità per quanto riguarda le operazioni di investimento LD successive alla suddetta data;
non risulta, invece, indicato il superamento della soglia di rischio del singolo titolo (circostanza che, come ragionevolmente supposto dal c.t.u., potrebbe essere dovuta al fatto che nel sistema informatico dell' fossero stati inseriti parametri più elevati rispetto al 12,5%, in ragione della CP_8 seconda profilatura MiFID, disconosciuta dall'attrice).
A parere del c.t.u., le valutazioni di non adeguatezza dell'investimento sub d) ed e), pur avendo individuato unicamente i rischi di concentrazione del titolo e di liquidità, e non anche il superamento della soglia di rischio del singolo investimento, sarebbero “sufficientemente idonee” a dar conto del rischio dell'investimento.
pagina 14 di 24 Tale conclusione è, tuttavia, espressamente resa dall'ausiliario sull'assunto che “le informazioni o comunicazioni della CA emergenti in atti” siano state “effettivamente prodotte e visionate dalla cliente sig.ra ” (cfr. rel. c.t.u., pag. 59), dunque sul presupposto che la cliente: i) abbia Parte_1
spuntato la casella di presa visione della scheda prodotto dopo aver effettivamente potuto visionare tale documento;
ii) abbia confermato, attraverso la spunta di appositi campi, di aver preso visione della scheda prodotto del titolo e dell'esito della valutazione di adeguatezza dichiarando di esser stata informata che il portafoglio risultante dall'operazione fosse adeguato/non adeguato con indicazione dei parametri attinenti al giudizio espresso;
iii) all'esito di tale valutazione abbia proceduto a effettuare gli ordini sottoscrivendo con firma digitale (tramite l'inserimento del codice riservato O-Key) la relativa documentazione;
iv) successivamente a tali acquisti (quindi a partire dalla seconda delle tre tranche di acquisti disposte in pochi minuti dal canale di internet banking in data 23.2.2016), abbia compiuto le reiterate e ravvicinate operazioni di investimento nonostante lo “sconsiglio” della CA, confermando per iscritto il proprio intendimento di procedere pur in presenza della valutazione di non adeguatezza e dell'esplicazione delle relative ragioni (cfr. rel. c.t.u. pagg. 63-64).
Il c.t.u. ha, infine, assunto che, qualora non si fosse spuntato l'apposito campo della presa visione della scheda prodotto, l'operazione non sarebbe potuta andare a buon fine, presupponendo pertanto “che la documentazione prodotta in atti sia stata, tramite il canale on line sul portale utilizzato per effettuare gli acquisti, effettivamente messa a disposizione della cliente e quindi visionata” con particolare riferimento a “la denominazione, la descrizione, le caratteristiche di rimborso ed il rendimento dei titoli, il rating (ove disponibile), le commissioni applicate, le componenti di rischio del titolo ed in particolare, nel caso di specie, si informa della presenza di un rischio “emittente” ed un rischio “tasso di interesse”” (ibidem).
Secondo il c.t.u., di conseguenza, la specificità dello strumento indicata nella scheda prodotto (in tesi) visionata dalla cliente (titolo speculativo ad alto rischio) e la correlata informativa di non adeguatezza dell'acquisto rispetto al profilo di rischio (moderato) fornita dall' , sommate alla capacità e CP_8
conoscenza degli strumenti finanziari della signora , consentirebbero di ritenere gli avvisi Parte_1 forniti dall' in sede di inserimento ordini on-line adeguati a dar conto degli specifici profili di CP_8
rischio connessi agli investimenti effettuati a partire dalla seconda tranche impartita in data 23.2.2016.
4.2.- Ora, è evidente che, venendo a cadere i presupposti che il c.t.u. stesso pone quali assunti alla base delle suddette valutazioni, le relative conclusioni divengono prive di adeguato fondamento.
Ed infatti, la corretta indicazione della NON adeguatezza degli acquisti disposti successivamente al
23.2.2016 in tanto potrebbe ritenersi idonea a supportare il corretto assolvimento da parte di degli CP_4
obblighi contrattuali sulla stessa gravanti in quanto risultasse dimostrato (cosa che, come si è visto nei pagina 15 di 24 precedenti paragrafi, non può ritenersi) che l'intermediario avesse previamente fornito informazioni in modo chiaro e comprensibile, consentendo alla cliente di prendere decisioni informate sull'investimento e sul grado di rischiosità dello stesso, per come conoscibile al momento dell'esecuzione.
In mancanza della prova di tali informazioni, il parere di NON adeguatezza non può reputarsi sufficiente a rendere l'attrice del rischio di perdita del capitale investito effettivamente subito. Pt_5
4.3.- Non solo.
Si è rilevato che, a mente del terzo comma dell'art. 29 del contratto quadro, l'intermediario, anche al di fuori dei “Prodotti di Consulenza”, dopo aver segnalato la non adeguatezza dell'operazione alla cliente, avrebbe anche dovuto indicare le ragioni di tale valutazione e provvedere a sconsigliare alla stessa di procedere nell'operazione, potendo comunque eseguirla solo dopo aver ricevuto l'espressa conferma per iscritto da parte della cliente del “proprio intendimento di dare comunque corso all'operazione”.
Diversamente da quanto supposto dal c.t.u., l'esame del più volte menzionato documento 13 di parte convenuta (allegato 10 della c.t.u.) non consente di ritenere provati tali passaggi, non risultando oggetto di tracciatura: i) che l'intermediario abbia indicato le ragioni di non adeguatezza, ii) che abbia quindi
“sconsigliato” alla cliente l'esecuzione dell'operazione non adeguata e iii) che quest'ultima abbia espresso “per iscritto” la volontà di dare comunque corso all'operazione non adeguata.
4.4.- Quanto agli acquisti effettuati in data antecedente al 23.2.2016 “seconda tranche”, il c.t.u. ha chiaramente censurato il comportamento dell' evidenziando come la abbia omesso di CP_8 Pt_2
fornire evidenza della NON adeguatezza delle operazioni in funzione dell'unica MiFID da assumere come sottoscritta dalla cliente a quella data.
Da tale questionario risulta che l'attrice ha dichiarato di “avere conoscenza: a) delle caratteristiche e dei rischi dei prodotti finanziari anche strutturati;
ii) di avere conoscenze specifiche in ambito finanziario;
iii) di tenersi aggiornata con continuità sull'andamento dei mercati finanziari;
iv) di avere obiettivi di investimento volti a perseguire una crescita moderata, assumendo rischio moderato, in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, accettando comunque nel breve periodo oscillazioni moderate di valore complessivo in relazione all'evoluzione dei mercati finanziari”; in considerazione delle risposte fornite dalla cliente, la le ha segnalato che - ai fini della valutazione di adeguatezza Pt_2
delle operazioni finanziarie - il livello massimo di rischio (“R”) sarebbe stato pari al 12,5% del portafoglio.
Si ricorda che, secondo quanto originariamente allegato dalla CA, in data 1.10.2014, l'attrice avrebbe altresì compilato un altro questionario MiFid, confermando la conoscenza e l'esperienza già dichiarate in precedenza, precisando di avere obiettivi volti a perseguire una crescita dei propri pagina 16 di 24 investimenti e assumendo un rischio rilevante in un orizzonte temporale di lungo periodo, quantificato dalla CA nel livello massimo pari al 25% del portafoglio;
in pari data, le parti avrebbero altresì concluso un “contratto di servizio di consulenza in materia di investimenti . CP_9
Come sopra rilevato, l'attrice ha disconosciuto formalmente le firme apposte su questi ultimi documenti, mentre la ha rinunciato all'istanza di verificazione originariamente formulata, con la Pt_2
conseguenza che tali documenti vanno ritenuti in questa sede privi di valore probatorio, non potendo, pertanto, essere considerati ai fini della decisione.
Ora, a seguito di approfondita analisi e sulla base di argomentazioni scevre da apparenti vizi logici, il c.t.u. ha accertato che le operazioni di investimento in obbligazioni LD e UG EL effettuate dall'attrice nel periodo novembre 2015‐giugno 2016 non erano “adeguate alla cliente ed ai suoi obiettivi di investimento dichiarati secondo il profilo emergente dal questionario di profilatura MiFID del 24.9.2014 per i) tipologia di strumento finanziario ii) concentrazione nel portafoglio iii) frequenza negli acquisti (per le obbligazioni LD) iv) coerenza e v) superamento della soglia di rischio pattuita” (cfr. rel. c.t.u. pag. 78).
Invero, l'art. 40 del Reg. Consob n. 16190/2007, prevede che l'intermediario finanziario, sulla base delle informazioni ricevute dal cliente e comunque tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, debba valutare che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi determinati criteri e cioè: i) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
ii) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
iii) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.
Ricordato che, all'esito della profilatura emergente dal questionario Mifid del 24.9.2014, la Pt_2 individuò in “moderata” la propensione al rischio della signora segnalando che ai fini della Parte_1 valutazione dell'adeguatezza delle operazioni di investimento che avrebbe disposto, il livello massimo di rischio per il suo portafoglio sarebbe stato pari al 12,5%, gli investimenti effettuati tramite il portale on line della CA non appaiono compatibili con la propensione al rischio risultante dalla predetta profilatura, dal momento che l'investimento in obbligazioni comporta la possibilità di perdita integrale del capitale.
Lo stesso preponderante investimento del portafoglio in obbligazioni, che inglobano necessariamente la possibilità della suddetta perdita integrale del capitale, è stato dal c.t.u. reputato “di per sé” non compatibile con una propensione al rischio “moderata” come quella derivante dalla profilatura della signora della : al riguardo l'ausiliario ha rimarcato che, avendo individualo la un “R” pari Pt_1 Pt_2
pagina 17 di 24 al 12,5% come livello di rischio massimo, su un patrimonio di euro 100.000,00 la massima perdita potenziale in un arco temporale di tre mesi sarebbe stata pari a € 12.500,00, esistendo comunque l'1% di probabilità di subire una perdita maggiore. Come spiegato al paragrafo 5 della relazione, “il VaR degli investimenti effettuati non rientra nella soglia di rischio pattuita, secondo il profilo emergente dal questionario compilato”.
4.5.- In merito alla valutazione del rischio degli investimenti al momento del relativo acquisto, calcolata tramite l'utilizzo del Modello “Multi-Asset Class Risk Model - MAC2”, l'esperto ha, infatti, riscontrato valori sempre superiori a quello assegnato dalla (ad eccezione dell'unico CP_10 acquisto effettuato in data 23.3.2016 in obbligazioni LD pari al'11,19%, per il quale valgono, nondimeno, tutte le considerazioni che precedono in tema di obblighi informativi), valori superiori a cui è pervenuto anche effettuando un diverso metodo di calcolo, ossia “utilizzando il modello
Bloomberg con il metodo della simulazione al fine di ravvisare eventuali scostamenti tra Parte_6 le due metodologie applicate” (cfr. pag. 52 rel. c.t.u. e pag. 53 per lo schema di riepilogo del calcolo).
In merito al VAR per tutta la durata dei titoli, il c.t.u. - utilizzando il citato metodo ” - ha Parte_6 effettuato un calcolo “con cadenza trimestrale (cadenza ritenuta congrua ed idonea in ragione anche della temporalità delle rendicontazioni periodiche dell' ) tenendo conto del totale capitale CP_8
investito in ogni periodo e fino al trimestre antecedente rispetto al momento individuato come di
“default” tecnico dei due titoli” (ibidem, pag. 54).
Mentre per le obbligazioni UG EL, il c.t.u. ha precisato che i relativi dati non sono più disponibili a partire dal 2016, probabilmente a causa del default tecnico dello strumento in prossimità della richiesta di apertura della procedura concorsuale adita, con conseguente impossibilità di effettuare il calcolo, per le obbligazioni LD, il perito ha segnalato che il mercato non ha dato rilievo con adeguata tempestività alla crisi del gruppo, non riflettendo le reali aspettative nei prezzi delle transazioni, fatto che ha impattato sulla misura statistica del VAR1, dal momento che “il valore dell'obbligazione LD rimane sopra “100” fino ad agosto 2018, periodo successivo al quale, dopo una diminuzione di valore fino a quota “70” registra peraltro un timido recupero di valore nonostante
l'imminente apertura della procedura concorsuale, fino poi a crollare solamente un anno dopo” (cfr. rel. c.t.u., pag. 55): ne ha dedotto che il valore non può considerarsi idoneo come misura del livello di rischiosità del titolo. Da ricordare, al riguardo, che il bilancio di LD relativo all'esercizio 2017 venne depositato, nonostante le pressioni della solo a settembre del 2018, esattamente in CP_5
concomitanza con la richiesta di apertura della procedura concorsuale. In quella sede emersero 1 “ pagina 18 di 24 l'effettiva performance economico-finanziaria della società e le sue effettive consistenze patrimoniali
(ibidem).
5.- Il quadro degli elementi in atti non consente, dunque, di ritenere provato l'adempimento da parte della dei basilari obblighi informativi inerenti le concrete caratteristiche degli investimenti Pt_2 oggetto di causa, né di quelli valutativi, secondo le modalità previste nell'art. 29, terzo comma, del contratto quadro.
Come noto, le violazioni dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni da parte dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, che riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento poste in essere in esecuzione del contratto quadro, possono dar luogo a responsabilità contrattuale e, ove connotati da particolare gravità, condurre alla risoluzione del contratto.
Nel caso in esame, le omissioni emergenti dal quadro degli elementi in atti risultano connotate da indubbia gravità, concernendo gli obblighi di protezione e informativa costituenti i primari doveri posti dalla legge a carico dell'intermediario finanziario;
per la gravità dell'inadempimento depongono, altresì, la qualità delle informazioni in possesso della (vedasi, al riguardo, le schede prodotto e Pt_2 informative depositate in atti) e le conseguenze in termini di perdite subite dall'investitore (integrale perdita del capitale per buona parte dei titoli investiti, stante anche la concentrazione dei titoli altamente rischiosi nel portafoglio).
Ad escludere o diminuire la gravità dell'inadempimento non varrebbe l'ipotetica conoscenza del titolo da parte del cliente: come recentemente precisato dalla S.C., “la circostanza che il cliente individui lo strumento finanziario da acquistare non può esimerlo dal fornire le informazioni su quel prodotto specifico e dal verificarne la coerenza rispetto al profilo finanziario del cliente. Anche all'investitore c.d. esperto e aduso ad operazioni speculative deve essere fornita la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo, dovendo l'obbligo informativo essere rapportato allo specifico strumento finanziario, indipendentemente dalla generale (ed aspecifica) conoscenza degli strumenti finanziari da parte di costui e della sua condotta pregressa, al fine di consentirgli di effettuare una consapevole scelta di investimento” (cfr. Cass. n. 14917/2023).
L'inadempimento in tal modo accertato fonda, quindi, la pronuncia di risoluzione ex art. 1453 c.c. relativamente ai singoli ordini di acquisto in occasione dei quali detto inadempimento si è verificato, ad esclusione degli ordini relativi ai titoli oggetto di successiva conversione e tuttora nel portafoglio dell'attrice, aventi le prospettive di rimborso accertate dal c.t.u. (v. infra), per i quali la stessa attrice, in sede di comparsa conclusionale, ha riconosciuto l'esistenza di un valore da decurtarsi dall'importo preteso in ripetizione.
pagina 19 di 24 È utile osservare che, se in dottrina non mancano opinioni che, sottolineando la funzionalità degli obblighi informativi al corretto adempimento delle specifiche operazioni di investimento e, dunque, la loro anteriorità rispetto ai singoli contratti di acquisto, propendono per la risolubilità, in caso di violazione degli obblighi informativi imposti dalla legge e dal contratto quadro, di quest'ultimo contratto e non, autonomamente, dei singoli negozi esecutivi, salvo ritenere la caducazione anche di tali negozi quale effetto “a cascata” della risoluzione del contratto normativo, di diverso avviso è l'attuale -
e oramai consolidato - orientamento della Suprema Corte che, muovendo dalla premessa che in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. n. 11522 del 1998 e successive modifiche, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi), afferma, da un lato, che tutti i descritti obblighi, finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore (cfr. Cass. n. 20617/2017), d'altro lato che l'inadempimento di non scarsa importanza a detti obblighi informativi determini il diritto dell'investitore a richiedere la risoluzione non solo di tale contratto, ma anche dei singoli ordini di investimento.
Plurime e costanti sono le decisioni in cui la S.C., sulla ridetta premessa che le operazioni di investimento in valori mobiliari vadano qualificati alla stregua di “contratti autonomi”, benché esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato tra investitore e intermediario, ha affermato che dette operazioni possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, anche indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo (Cass. n. 23129/2020; Cass. n. 18122/2020; Cass. n. 16861/2017; Cass. n. 16820; Cass. n.
8394/2016).
Il principio è stato ribadito anche in una recente pronuncia, ove la Corte di cassazione, confermato che
“ricorrendone i presupposti, l'investitore, nella sua veste di contraente non inadempiente, può … indirizzare l'azione, a seconda del suo interesse, nel senso della caducazione dell'intero rapporto con
pagina 20 di 24 l'intermediario o nel senso invece della sola caducazione di talune parti dello stesso”, ha puntualizzato che, “con riferimento allo svolgimento effettivo dei servizi di investimento - quanto l'investitore, quale attore in risoluzione, imputa all'intermediario non è il cattivo esito di un dato investimento, bensì
l'inadempimento degli obblighi, cui quello è tenuto per legge e per regolamento con CP_5 riferimento (anche) a quel dato investimento”, ulteriormente argomentando che. l'assolvimento degli obblighi di informazione attiva e di adeguatezza costituisce “il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini: in questa «cinghia di trasmissione», consistendo propriamente la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore”
(Cass. n. 24648/2023).
Nel caso in esame, le gravi violazioni degli obblighi informativi e valutativi sono avvenute in occasione e in relazione ai singoli ordini di investimento contestati dall'attrice, con la conseguenza che ad essi va limitata la pronuncia di risoluzione ex art. 1453 c.c.
In merito al contratto quadro in sé considerato la difesa attorea non ha allegato omissioni della CA ai doveri informativi e protettivi tali da legittimare la risoluzione contrattuale, di tal che la relativa domanda di risoluzione va respinta.
6.- Nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta il sorgere, a carico di ciascun contraente - e a prescindere dall'imputabilità delle inadempienze - dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta (fermo il principio della domanda).
6.1.- La convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'avversaria domanda restitutoria, sul rilievo di aver svolto il ruolo di mero intermediario quanto all'incasso del capitale investito dalla cliente.
L'eccezione non merita accoglimento.
La pretesa restitutoria dell'attrice ha, infatti, ad oggetto il corrispettivo dei titoli acquistati nella vigenza e attuazione del contratto quadro di negoziazione titoli concluso con la convenuta. Gli stessi Pt_2 ordini d'acquisto, quali contratti esecutivi del negozio normativo, sono stati impartiti alla che si Pt_2
è posta nei confronti dell'investitrice quale unico interlocutore, offrendo il relativo e onnicomprensivo servizio di investimento, nell'ambito del quale erano dovute l'informazione e la protezione sopra delineate. Il rapporto contrattuale non si è, invece, instaurato direttamente tra l'attrice e le emittenti, verso le quali, all'evidenza, l'investitrice non è legittimata all'azione di risoluzione del contratto quadro e dei singoli ordini di acquisto.
pagina 21 di 24 Ne consegue che anche gli effetti restitutori tipici della sentenza caducatoria dei suddetti negozi non possono essere separati dal relativo giudizio e pronunciamento, ciò anche in vista dell'effettività della tutela del cliente, che deve poter conseguire le restituzioni derivanti dalla risoluzione contrattuale una volta per tutte e nei confronti della controparte contrattuale, alla quale va imputato l'inadempimento contrattuale che ne costituisce il fondamento (fatte salve eventuali azioni di regresso).
Del resto la non ha agito come semplice “rappresentante” della cliente, ma nell'esecuzione di un Pt_2
contratto di intermediazione finanziaria, da cui discendono gli specifici obblighi sopra più volte richiamati (di acquisire le informazioni necessarie per comprendere la propensione del rischio del cliente e la conoscenza dello stesso in materia di investimenti e informare adeguatamente in merito agli strumenti oggetto di negoziazione - artt. 21 e ss. t.u.f. e art. 39 Reg. n. 16190/2007 - nonché di CP_5 valutare l'adeguatezza dell'investimento al cliente - art. 40 Reg. Consob cit.) e nell'ambito del quale sono state acquistate le obbligazioni oggetto di causa, tra l'operatore qualificato (la appunto) e Pt_2
la cliente al dettaglio, con il conseguente necessario insorgere di doveri di diligenza e correttezza.
6.2.- va, quindi, condanna a restituire ad il corrispettivo pagato per CP_4 Parte_1
l'acquisto dei titoli, pari a € 1.662.047,07, decurtato - in accoglimento della domanda restitutoria svolta in via subordinata dalla convenuta - quanto dall'investitrice incassato a titolo di cedole nella vigenza del rapporto, oltre al controvalore delle azioni convertite attualmente in portafoglio dell'attrice.
La stessa difesa , in sede di comparsa conclusionale ha quantificato la propria pretesa Parte_1 restitutoria nel “controvalore investito di € 1.662.047,07 … al netto delle cedole accreditate quantificate dal CTU (pag. 71) in € 206.413,75 e del controvalore delle azioni WEBUILD di €
70.128,24, ossia € 1.385.505,08 oltre interessi ex art. 1284 IV cc” (cfr. comparsa conclusionale attorea, pag. 24), escludendo la decurtazione dell'importo quantificato dal c.t.u. a titolo di “prospettive … di rimborso SFP Astaris” in ragione dell'attuale mancato rimborso di tali titoli.
Come accertato dal c.t.u. e richiamato anche dall'attrice, il flusso cedolare accreditato in forza degli acquisti oggetto di risoluzione è complessivamente pari a € 206.413,75, mentre il valore delle azioni
“Webuild” in possesso della signora è pari a € 70.128,24. Parte_1
Non sussistono adeguate ragioni per escludere la decurtazione anche dell'importo di € 249.266,70, quantificato dal c.t.u. a titolo di “prospettive stimate di rimborso SFP Astaris”, trattandosi di titoli risultanti dalla conversione delle obbligazioni LD anch'essi nell'attuale portafoglio dell'attrice, il cui valore attuale è stato dal c.t.u. ragionevolmente stimato in ragione delle aspettative di soddisfacimento dei creditori della relativa Procedura e, dunque, quale “equivalente ad oggi di una o più prestazioni monetarie, da ricevere in epoche future”.
pagina 22 di 24 Quanto alle obbligazioni UG, la tematica risulta superata dall'aver il c.t.u. appurato che “allo stato
… non esistono elementi tali da poter confermare o meno la possibilità che le linee di credito OI SA vengano effettivamente rimborsate secondo le previsioni concordatarie ancorché vi siano CP_11 evidenti e fondati dubbi sulla solvibilità dell'emittente e sulla sua capacità di ottemperare alle obbligazioni assunte” (cfr. rel. c.t.u., pagg. 72 e ss.).
6.3.- L'importo finale dovuto alla signora va maggiorato dei soli interessi legali dalla data Parte_1 della domanda ex art. 2033 c.c., non avendo l'attrice allegato e provato la mala fede della convenuta. Al riguardo, la Suprema Corte ha, infatti, chiarito che, “in tema di intermediazione finanziaria, allorché sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della banca, non può reputarsi
"in re ipsa" la prova della mala fede, traendo tale convincimento dalla mera imputabilità ad essa dell'inadempimento che abbia determinato la risoluzione del contratto. Ne consegue che il credito del cliente avente ad oggetto il rimborso del capitale investito produce interessi, in base ai principi in tema di ripetizione dell'indebito, solo a seguito della proposizione della domanda giudiziale, gravando su chi richiede la decorrenza dalla data del versamento l'onere di provare che la banca era in mala fede”(Cass. n. 3912/2018).
Conseguentemente la va condannata al pagamento in favore della signora della Pt_2 Parte_1 somma di € 1.136.238,38, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo pagamento.
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta nell'importo liquidato in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 1.000.000,01 ed €
2.000.000,00, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.
Anche le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico della convenuta in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: dichiara la risoluzione degli ordini di investimento stipulati tra e Parte_1 [...]
nei limiti indicati in motivazione, per l'effetto condannando la Controparte_1
convenuta a corrispondere all'attrice l'importo di € 1.136.238,38, oltre interessi legali dalla data della domanda a quella dell'effettivo pagamento;
condanna altresì la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 545,00a titolo di esborsi ed € 37.952,33 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella pagina 23 di 24 misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brescia, 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
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