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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/09/2025, n. 3454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3454 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12850/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.G.Veneto e CARDANOBILE FABIO Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv CARICATO FRANCESCO giusta procura in CP_1 atti
RESISTENTE
Nonché
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Nonché
rappresentato e difeso dall'avv F.Gatto e S.Basso giusta procura Controparte_3 in atti
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 22.10.2024 la ricorrente - premesso di aver partecipato all'avviso pubblico indetto dall' per il conferimento di CP_1 incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Gastroenterologia del p.o. San Paolo di BAri– deduceva che la commissione esaminatrice le aveva assegnato il punteggio di zero per le prestazioni effettuate in quanto la documentazione di supporto non era stata presentata nelle forme previste dall'avviso pubblico.
Allegava, infatti, di aver depositato la certificazione delle attività clinico diagnostiche effettuate nel decennio precedente alla pubblicazione dell'avviso pubblico, ma con la sola attestazione del direttore dell'unità operativa di appartenenza e del direttore medico di presidio ma non anche del direttore sanitario.
Lamentava che la commissione erroneamente non aveva attivato il c.d. soccorso istruttorio e, pertanto, non le aveva consentito di sanare la mera irregolarità formale della documentazione presentata.
Affermava poi che la commissione aveva assegnato un punteggio non corretto alla voce relativa all'attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi e, allo stesso tempo, aveva errato in eccesso nell'attribuzione di tale punteggio al dott. , candidato che aveva CP_3 poi ottenuto il punteggio maggiore e che era stato nominato dal direttore generale quale vincitore.
Concludeva, pertanto, con la richiesta di ordinare all'amministrazione convenuta di riesaminare le valutazioni curriculari dei candidati o, in subordine, di condannarla al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni subiti per perdita di chance per una somma totale di €203.140,00.
Si costituivano l' i quali sostenevano la legittimità CP_4 CP_3 delle decisioni della commissione e dell'intera procedura e concludevano pertanto per il rigetto del ricorso.
Non si costituiva il dott. individuato dalla ricorrente quale CP_2 litisconsorte necessario in quanto altro candidato che aveva ottenuto un punteggio superiore.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
La ricorrente sostiene che, a seguito della partecipazione all'Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa del Parte_2 Parte_3
[...] , sarebbe stata erroneamente valutata dalla commissione con
[...] riferimento ad alcuni titoli dalla stessa presentati: specificatamente in merito all'attività lavorativa svolta e alla attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Inoltre, vengono evidenziati ulteriori vizi inerenti alla posizione del concorrente;
in particolare si contesta la relativa valutazione, CP_3 ove quest'ult raduatoria nonché della terna indiv dalla comm punti 44,10; 42,70, CP_3 Pt_1 CP_5
43,10), è ri lla selezione e nominato direttore struttura co erologia del PO San Paolo con delib direttore gen .11.23.
A tale deter ti dopo che la commissione di esp provveduto (a seguito del ricorso al TAR del
) siti della graduatoria precedente CP_5 approvata co 3 del 31.07.2023 – che in ogni caso portato sem ott. . CP_3
Così ricostru i lo sviluppo della procedura (peralt in contestazi e verificarsi se l'amministrazione ha nel non co ente di integrare la propria do attraverso l rmale della documentazione deposi relativa alla e quantitativa delle prestazioni eff con riguardo trattata nei precedenti incarichi, mis in termini di ” con riguardo al decennio precede
La commissi uito il punteggio di zero (a fronte massimo di casistiche presentate dalla ricorre anche da a evocati nel presente giudizio, i e atteso che la documentazione di supporto era stata Per_1 Per_2 presentata in modo difforme rispetto a quanto prescritto dal bando e dalla citata normativa (così testualmente nel verbale n.
3.del 6.11.23).
Ciò in quanto, e la circostanza, oltre che risultare dalla lettura dei documenti allegati, non è in contestazione tra le parti, la documentazione presentata dalla era priva della certificazione del direttore Pt_1 sanitario. Nell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico per cui è causa al punto 1 lett. C relativo alla documentazione da allegare al curriculum si legge espressamente che alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all'attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza (nda, in grassetto nell'avviso).
Sostiene la ricorrente che la commissione avrebbe dovuto attivare il c.d. soccorso istruttorio consentendole di regolarizzare la propria domanda trattandosi di una mera irregolarità formale di documentazione comunque allegata.
La invoca l'applicazione del principio del soccorso istruttorio Pt_1 desumibile dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l. n. 241/1990.
In giurisprudenza è stato più volte sottolineato che il soccorso istruttorio costituisce un istituto di carattere generale del procedimento amministrativo che, nel particolare settore delle selezioni pubbliche, è volto a consentire la massima partecipazione alla procedura, orientando l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, senza sottostare a rigidi formalismi nella compilazione delle domande (cfr. per tutte Cons. Stato, Ad. Plen. 25 febbraio 2019, n. 4).
Per giurisprudenza consolidata, tale istituto, nell'ambito delle procedure concorsuali, trova tuttavia alcuni limiti, legati all'esigenza, da un lato, di tutelare la speditezza e l'efficienza dell'azione amministrativa – specie nei casi in cui vi è un numero elevato di partecipanti – e, dall'altro, di assicurare la parità tra concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 novembre
2022, n. 10241).
Si deve pertanto ritenere sussistente, a carico di ciascun partecipante, uno specifico obbligo di correttezza – riconducibile ai generali principi di buona fede, solidarietà e auto responsabilità – che impone l'assolvimento di oneri minimi di cooperazione, consistenti, tra l'altro e per quanto qui interessa, nel dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti, secondo le specifiche modalità prescritte dal bando.
Adempimenti che non possono ritenersi abnormi o eccessivi di per sé, in quanto finalizzati ad assicurare il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell'interesse pubblico primario affidato dall'ordinamento alla cura dell'amministrazione procedente, nonché degli interessi secondari coinvolti, pubblici o privati che siano (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez.
VII, 3 giugno 2024, n. 4951; Id., sez. V, 2 gennaio 2024, n. 28).
In particolare, in forza del principio di auto responsabilità, ciascuno è dunque tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, che possano incidere anche sulla posizione di altri candidati.
Ritiene lo scrivente che anche la vicenda per cui è processo rientra nell'alveo dei suddetti principi.
Come detto, l'avviso pubblico richiedeva espressamente che la documentazione attestante le casistiche del candidato fosse certificata dal direttore sanitario e tale requisito era ritenuto indispensabile (tanto che nell'avviso si dava un apposito risalto grafico proprio per richiamare l'attenzione dell'aspirante candidato su tale punto).
Ciò in quanto nella i “Criteri per il conferimento degli CP_6 incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico- sanitaria nelle aziende/enti del servizio sanitario regionale” sono fissati dall'omonimo Regolamento Regionale del 3 dicembre 2013, n. 24, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della - n. 161 del 09-12- CP_6
2013 che all'art. 7, sotto la rubrica: “Criteri di valutazione-conferimento incarico” dispone testualmente: “La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 quali relativi al curriculum e 30 al colloquio. La valutazione del curriculum precede il colloquio”. (R.. R. 3 dicembre 2013, n. 24 art. 7, co, 2, § I). “Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di attinenza alle esigenze aziendali descritte al precedente art.3, ed essere volti ad accertare:
a. …; b. …; c. la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all'attività / casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza
(massimo punti 12);
La modalità di attestazione delle prestazioni effettuate dal candidato in relazione alla casistica trattata, pertanto, è disciplinata già da una fonte regolamentare cui si è poi conformato l'avviso pubblico.
Ne deriva che è proprio la disciplina regolamentare a prevedere una specifica e non sostituibile modalità di presentazione della documentazione attestante la casistica del candidato.
La commissione non ha quindi valutato la documentazione in quanto presentata dalla ricorrente in modo difforme alla disciplina descritta.
Tenuto conto di tali specifiche circostanze, si può ritenere che la ricorrente non ha adempiuto al proprio onere di diligenza nella presentazione della documentazione attestante la propria casistica, secondo il principio dell'auto responsabilità; non può infatti ritenersi che la sia Pt_1 incorsa in una mera inesattezza/irregolarità che, in base ai principi generali di buona fede e correttezza, meritava di essere regolarizzata, senza comportare l'alterazione della par condicio dei candidati (Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2021 n. 2226; Id., sez. V, 21 novembre 2022, n. 10241; sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975). E difatti la documentazione presentata non può ritenersi conforme alla disciplina regolamentare su indicata e la sua eventuale regolarizzazione porterebbe a una violazione della par condicio tra gli aspiranti candidati.
Non può dunque trovare ingresso l'istituto del soccorso istruttorio evocato dalla ricorrente in quanto il requisito formale della certificazione (si badi non mera attestazione) del direttore sanitario sull'attività svolta è requisito sostanziale e non già meramente formale;
ne discende da un lato che l'assenza di tale certificazione rende la documentazione non valutabile, dall'altro che la stessa non può essere integrata/sanata successivamente con il soccorso istruttorio. Ma vi è di più. Se anche per ipotesi si consentisse alla ricorrente di sanare la documentazione in parola, non si avrebbe la certezza che otterrebbe un punteggio utile a sopravanzare il dott. . CP_3
E' mera petizione di principio, infatti, che la ricorrente avrebbe preso un punteggio minimo di due punti, ben potendo prenderne anche solo uno, posto che la quantificazione del punteggio comunque rientra nella valutazione discrezionale della commissione preposta e che dunque non può essere preventivamente e astrattamente stabilito il punteggio che avrebbe conseguito la ricorrente la qual, in ipotesi potrebbe anche conseguire un punteggio (un punto) non utile a ottenere un punteggio maggiore del . CP_3
Anche la doglianza sollevata dalla relativa alla errata valutazione Pt_1 attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi sia in relazione al proprio punteggio che a quello attribuito al , CP_3 non può trovare accoglimento.
Premesso che anche questa valutazione è pienamente discrezionale, deve ritenersi che quanto stabilito dalla commissione non appare ictu oculi illogico o manifestamente illegittimo.
Quanto al punteggio assegnato al dott. la commissione ha CP_3 specificato che: il punteggio è stato assegnato con particolare riferimento alla partecipazione del Dott. in qualità di Componente Controparte_3 del per la stesura del PDTA per il carcinoma Epato - Bilio - CP_7
Pancreatico, costituito con Delibera n. 18 del 28.01.2021, oltre all'attività svolta in qualità di Componente del gruppo multidisciplinare di Patologie Gastrointestinali - Oncologiche del "P.O. San Paolo" da dicembre 2021. La
pertanto, conferma il punteggia attribuito a tale . CP_8 Parte_4
La Commissione ha poi precisato il valore attribuito alla stretta pertinenza alla disciplina oggetto della selezione in relazione al punteggio attribuito rispettivamente alla tipologia qualitativa e quantitativa ed alla produzione scientifica nell'osservanza di quanto prescritto dal Bando nella sezione -
“Documentazione da allegare alla domanda”, lett. I) secondo capoverso, e nel rispetto di quanto disposto dall' art. 7, lett. c) e lett. g), del Regolamento
Regionale n. 24 del 03.12.2013.
Insindacabili, infine, sono i punteggi assegnati alla ricorrente in relazione alla attività pubblicistica di ricerca e non vi sono evidenze per potere ritenere non corretto il punteggio assegnato (punti 2).
Il tutto, dunque, a conferma del legittimo conferimento dell'incarico al dott . CP_3
Da quanto detto non residua alcuno spazio anche in relazione alla domanda subordinata di risarcimento del danno per perdita di chance attesa la legittimità dell'operato della commissione e dunque dell'esito della procedura comparativa tra i candidati risultando non provata la probabilità della ricorrente di conseguire l'incarico.
Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite e sono liquidate in dispositivo.
Nulla nei confronti del in quanto contumace. CP_5
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto DA , nei Pt_1 confronti e , così CP_9 Controparte_2 Controparte_3 provvede:
1) Rigetta il ricorso
2) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi €4.000,00, in favore delle parti costituite;
nulla nei confronti di . Controparte_10 Bari,29/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12850/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.G.Veneto e CARDANOBILE FABIO Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv CARICATO FRANCESCO giusta procura in CP_1 atti
RESISTENTE
Nonché
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Nonché
rappresentato e difeso dall'avv F.Gatto e S.Basso giusta procura Controparte_3 in atti
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 22.10.2024 la ricorrente - premesso di aver partecipato all'avviso pubblico indetto dall' per il conferimento di CP_1 incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Gastroenterologia del p.o. San Paolo di BAri– deduceva che la commissione esaminatrice le aveva assegnato il punteggio di zero per le prestazioni effettuate in quanto la documentazione di supporto non era stata presentata nelle forme previste dall'avviso pubblico.
Allegava, infatti, di aver depositato la certificazione delle attività clinico diagnostiche effettuate nel decennio precedente alla pubblicazione dell'avviso pubblico, ma con la sola attestazione del direttore dell'unità operativa di appartenenza e del direttore medico di presidio ma non anche del direttore sanitario.
Lamentava che la commissione erroneamente non aveva attivato il c.d. soccorso istruttorio e, pertanto, non le aveva consentito di sanare la mera irregolarità formale della documentazione presentata.
Affermava poi che la commissione aveva assegnato un punteggio non corretto alla voce relativa all'attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi e, allo stesso tempo, aveva errato in eccesso nell'attribuzione di tale punteggio al dott. , candidato che aveva CP_3 poi ottenuto il punteggio maggiore e che era stato nominato dal direttore generale quale vincitore.
Concludeva, pertanto, con la richiesta di ordinare all'amministrazione convenuta di riesaminare le valutazioni curriculari dei candidati o, in subordine, di condannarla al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni subiti per perdita di chance per una somma totale di €203.140,00.
Si costituivano l' i quali sostenevano la legittimità CP_4 CP_3 delle decisioni della commissione e dell'intera procedura e concludevano pertanto per il rigetto del ricorso.
Non si costituiva il dott. individuato dalla ricorrente quale CP_2 litisconsorte necessario in quanto altro candidato che aveva ottenuto un punteggio superiore.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
La ricorrente sostiene che, a seguito della partecipazione all'Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa del Parte_2 Parte_3
[...] , sarebbe stata erroneamente valutata dalla commissione con
[...] riferimento ad alcuni titoli dalla stessa presentati: specificatamente in merito all'attività lavorativa svolta e alla attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Inoltre, vengono evidenziati ulteriori vizi inerenti alla posizione del concorrente;
in particolare si contesta la relativa valutazione, CP_3 ove quest'ult raduatoria nonché della terna indiv dalla comm punti 44,10; 42,70, CP_3 Pt_1 CP_5
43,10), è ri lla selezione e nominato direttore struttura co erologia del PO San Paolo con delib direttore gen .11.23.
A tale deter ti dopo che la commissione di esp provveduto (a seguito del ricorso al TAR del
) siti della graduatoria precedente CP_5 approvata co 3 del 31.07.2023 – che in ogni caso portato sem ott. . CP_3
Così ricostru i lo sviluppo della procedura (peralt in contestazi e verificarsi se l'amministrazione ha nel non co ente di integrare la propria do attraverso l rmale della documentazione deposi relativa alla e quantitativa delle prestazioni eff con riguardo trattata nei precedenti incarichi, mis in termini di ” con riguardo al decennio precede
La commissi uito il punteggio di zero (a fronte massimo di casistiche presentate dalla ricorre anche da a evocati nel presente giudizio, i e atteso che la documentazione di supporto era stata Per_1 Per_2 presentata in modo difforme rispetto a quanto prescritto dal bando e dalla citata normativa (così testualmente nel verbale n.
3.del 6.11.23).
Ciò in quanto, e la circostanza, oltre che risultare dalla lettura dei documenti allegati, non è in contestazione tra le parti, la documentazione presentata dalla era priva della certificazione del direttore Pt_1 sanitario. Nell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico per cui è causa al punto 1 lett. C relativo alla documentazione da allegare al curriculum si legge espressamente che alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all'attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza (nda, in grassetto nell'avviso).
Sostiene la ricorrente che la commissione avrebbe dovuto attivare il c.d. soccorso istruttorio consentendole di regolarizzare la propria domanda trattandosi di una mera irregolarità formale di documentazione comunque allegata.
La invoca l'applicazione del principio del soccorso istruttorio Pt_1 desumibile dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l. n. 241/1990.
In giurisprudenza è stato più volte sottolineato che il soccorso istruttorio costituisce un istituto di carattere generale del procedimento amministrativo che, nel particolare settore delle selezioni pubbliche, è volto a consentire la massima partecipazione alla procedura, orientando l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, senza sottostare a rigidi formalismi nella compilazione delle domande (cfr. per tutte Cons. Stato, Ad. Plen. 25 febbraio 2019, n. 4).
Per giurisprudenza consolidata, tale istituto, nell'ambito delle procedure concorsuali, trova tuttavia alcuni limiti, legati all'esigenza, da un lato, di tutelare la speditezza e l'efficienza dell'azione amministrativa – specie nei casi in cui vi è un numero elevato di partecipanti – e, dall'altro, di assicurare la parità tra concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 novembre
2022, n. 10241).
Si deve pertanto ritenere sussistente, a carico di ciascun partecipante, uno specifico obbligo di correttezza – riconducibile ai generali principi di buona fede, solidarietà e auto responsabilità – che impone l'assolvimento di oneri minimi di cooperazione, consistenti, tra l'altro e per quanto qui interessa, nel dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti, secondo le specifiche modalità prescritte dal bando.
Adempimenti che non possono ritenersi abnormi o eccessivi di per sé, in quanto finalizzati ad assicurare il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell'interesse pubblico primario affidato dall'ordinamento alla cura dell'amministrazione procedente, nonché degli interessi secondari coinvolti, pubblici o privati che siano (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez.
VII, 3 giugno 2024, n. 4951; Id., sez. V, 2 gennaio 2024, n. 28).
In particolare, in forza del principio di auto responsabilità, ciascuno è dunque tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, che possano incidere anche sulla posizione di altri candidati.
Ritiene lo scrivente che anche la vicenda per cui è processo rientra nell'alveo dei suddetti principi.
Come detto, l'avviso pubblico richiedeva espressamente che la documentazione attestante le casistiche del candidato fosse certificata dal direttore sanitario e tale requisito era ritenuto indispensabile (tanto che nell'avviso si dava un apposito risalto grafico proprio per richiamare l'attenzione dell'aspirante candidato su tale punto).
Ciò in quanto nella i “Criteri per il conferimento degli CP_6 incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico- sanitaria nelle aziende/enti del servizio sanitario regionale” sono fissati dall'omonimo Regolamento Regionale del 3 dicembre 2013, n. 24, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della - n. 161 del 09-12- CP_6
2013 che all'art. 7, sotto la rubrica: “Criteri di valutazione-conferimento incarico” dispone testualmente: “La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 quali relativi al curriculum e 30 al colloquio. La valutazione del curriculum precede il colloquio”. (R.. R. 3 dicembre 2013, n. 24 art. 7, co, 2, § I). “Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di attinenza alle esigenze aziendali descritte al precedente art.3, ed essere volti ad accertare:
a. …; b. …; c. la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all'attività / casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza
(massimo punti 12);
La modalità di attestazione delle prestazioni effettuate dal candidato in relazione alla casistica trattata, pertanto, è disciplinata già da una fonte regolamentare cui si è poi conformato l'avviso pubblico.
Ne deriva che è proprio la disciplina regolamentare a prevedere una specifica e non sostituibile modalità di presentazione della documentazione attestante la casistica del candidato.
La commissione non ha quindi valutato la documentazione in quanto presentata dalla ricorrente in modo difforme alla disciplina descritta.
Tenuto conto di tali specifiche circostanze, si può ritenere che la ricorrente non ha adempiuto al proprio onere di diligenza nella presentazione della documentazione attestante la propria casistica, secondo il principio dell'auto responsabilità; non può infatti ritenersi che la sia Pt_1 incorsa in una mera inesattezza/irregolarità che, in base ai principi generali di buona fede e correttezza, meritava di essere regolarizzata, senza comportare l'alterazione della par condicio dei candidati (Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2021 n. 2226; Id., sez. V, 21 novembre 2022, n. 10241; sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975). E difatti la documentazione presentata non può ritenersi conforme alla disciplina regolamentare su indicata e la sua eventuale regolarizzazione porterebbe a una violazione della par condicio tra gli aspiranti candidati.
Non può dunque trovare ingresso l'istituto del soccorso istruttorio evocato dalla ricorrente in quanto il requisito formale della certificazione (si badi non mera attestazione) del direttore sanitario sull'attività svolta è requisito sostanziale e non già meramente formale;
ne discende da un lato che l'assenza di tale certificazione rende la documentazione non valutabile, dall'altro che la stessa non può essere integrata/sanata successivamente con il soccorso istruttorio. Ma vi è di più. Se anche per ipotesi si consentisse alla ricorrente di sanare la documentazione in parola, non si avrebbe la certezza che otterrebbe un punteggio utile a sopravanzare il dott. . CP_3
E' mera petizione di principio, infatti, che la ricorrente avrebbe preso un punteggio minimo di due punti, ben potendo prenderne anche solo uno, posto che la quantificazione del punteggio comunque rientra nella valutazione discrezionale della commissione preposta e che dunque non può essere preventivamente e astrattamente stabilito il punteggio che avrebbe conseguito la ricorrente la qual, in ipotesi potrebbe anche conseguire un punteggio (un punto) non utile a ottenere un punteggio maggiore del . CP_3
Anche la doglianza sollevata dalla relativa alla errata valutazione Pt_1 attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi sia in relazione al proprio punteggio che a quello attribuito al , CP_3 non può trovare accoglimento.
Premesso che anche questa valutazione è pienamente discrezionale, deve ritenersi che quanto stabilito dalla commissione non appare ictu oculi illogico o manifestamente illegittimo.
Quanto al punteggio assegnato al dott. la commissione ha CP_3 specificato che: il punteggio è stato assegnato con particolare riferimento alla partecipazione del Dott. in qualità di Componente Controparte_3 del per la stesura del PDTA per il carcinoma Epato - Bilio - CP_7
Pancreatico, costituito con Delibera n. 18 del 28.01.2021, oltre all'attività svolta in qualità di Componente del gruppo multidisciplinare di Patologie Gastrointestinali - Oncologiche del "P.O. San Paolo" da dicembre 2021. La
pertanto, conferma il punteggia attribuito a tale . CP_8 Parte_4
La Commissione ha poi precisato il valore attribuito alla stretta pertinenza alla disciplina oggetto della selezione in relazione al punteggio attribuito rispettivamente alla tipologia qualitativa e quantitativa ed alla produzione scientifica nell'osservanza di quanto prescritto dal Bando nella sezione -
“Documentazione da allegare alla domanda”, lett. I) secondo capoverso, e nel rispetto di quanto disposto dall' art. 7, lett. c) e lett. g), del Regolamento
Regionale n. 24 del 03.12.2013.
Insindacabili, infine, sono i punteggi assegnati alla ricorrente in relazione alla attività pubblicistica di ricerca e non vi sono evidenze per potere ritenere non corretto il punteggio assegnato (punti 2).
Il tutto, dunque, a conferma del legittimo conferimento dell'incarico al dott . CP_3
Da quanto detto non residua alcuno spazio anche in relazione alla domanda subordinata di risarcimento del danno per perdita di chance attesa la legittimità dell'operato della commissione e dunque dell'esito della procedura comparativa tra i candidati risultando non provata la probabilità della ricorrente di conseguire l'incarico.
Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite e sono liquidate in dispositivo.
Nulla nei confronti del in quanto contumace. CP_5
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto DA , nei Pt_1 confronti e , così CP_9 Controparte_2 Controparte_3 provvede:
1) Rigetta il ricorso
2) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi €4.000,00, in favore delle parti costituite;
nulla nei confronti di . Controparte_10 Bari,29/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi