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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
N. 541/2024 R.G.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 541/2024 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]
Boccioni n. 30 (C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_1
Vincenzo DE STEFANO (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_2
presso lo studio del difensore, in Reggio Calabria, alla via P. Andiloro n. 119, tel. e fax
0965.22096, con domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
CONTRO
nata a [...] il [...] e residente a [...] Controparte_1
in Via Umberto Boccioni n. 30 (C.F. , rappresentata e difesa C.F._3 dall'avv. Paola Garofalo (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso lo studio del difensore, in Catanzaro, via A. Turco n. 71 (fax 0961.741096), con domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
Con l'intervento del P.M. presso la Procura Generale di Reggio Calabria, che ha concluso per l'accoglimento dell'appello; Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri, Sezione civile, n. 475/2024, depositata il 23.9.2024 e notificata il 24.9.2024, nel procedimento n. 135/2024 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.2.2024 chiedeva la Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Pt_1
in data 5.8.2013 a Reggio Calabria. In particolare, per quanto di specifico
[...]
interesse in questa sede, la ricorrente chiedeva altresì, in modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione, l'affidamento esclusivo del figlio (nato il Per_1
16.1.2014) deducendo che il trasferitosi all'estero, si era dimostrato un padre Pt_1
immaturo, assente, disattento e privo di affettività e di progettualità nei confronti del figlio.
si costituiva nel giudizio di primo grado in data 2.5.2024, per Parte_1
l'udienza di comparizione del 8.5.2024, oltre il termine assegnato nel decreto di fissazione d'udienza. All'udienza del 8.5.2024 comparivano i difensori delle parti e la sig.ra personalmente, mentre non presenziava il convenuto. Esclusa, quindi, la CP_1
possibilità di tentare la conciliazione, le parti insistevano nelle rispettive richieste.
Con provvedimento del 9.5.2023 il Giudice delegato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8.5.2024, rigettava la richiesta di rimessione in termini avanzata dal convenuto ed emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del figlio minore della coppia disponendone l'affido esclusivo alla madre, autorizzandola ad adottare in via autonoma ed esclusiva le decisioni di maggiore interesse per il medesimo, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenuto conto della capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore stesso;
al contempo, disciplinava il diritto di visita prevedendo che il Pt_1
potesse incontrare e tener con sé il figlio ogni volta che si fosse trovato in Bianco, secondo le modalità ivi più dettagliatamente descritte. Ritenuto altresì di non dover disporre alcun approfondimento e di non dover procedere all'audizione del minore infradodicenne, in difetto di richieste istruttorie, veniva fissata l'udienza del 11.9.2024 per la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Con la sentenza oggetto di gravame, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disponeva l'affidamento del figlio in via Per_1
esclusiva, alla madre, autorizzandola ad adottare in via autonoma ed esclusiva le pag. 2/7 decisioni di maggiore interesse per il medesimo relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenuto conto della capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore stesso;
disciplinava il diritto di visita del minore da parte del padre;
confermava nel resto gli accordi di separazione;
condannava alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente e Parte_1 mandava all'Ufficiale dello Stato civile per gli adempimenti di legge.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso in appello ex art. 473 Parte_1
bis.30 c.p.c., affidato a tre motivi, di seguito meglio illustrati, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda di parte attrice di modifica delle condizioni di affidamento del minore, confermando l'affidamento condiviso del minore, come concordato nelle condizioni di separazione, ovvero, in subordine, in caso di conferma dell'affidamento esclusivo, disporre che le decisioni di maggior interesse per i figli, ossia quelle riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione o la fissazione della residenza abituale, debbano essere adottate da entrambi i genitori. Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore. si è costituita in appello, contestando le doglianze Controparte_1
avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
Con ordinanza del 6.6.2025, la causa è stata assunta in decisione senza concessione di termini e viene definita con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito spiegate.
II. Col primo motivo - rubricato “Nullità della sentenza e/o del procedimento – violazione del contraddittorio e dei principi del giusto processo – violazione degli artt.
12 della Convenzione di New York e 6 della Convenzione di Strasburgo - mancato ascolto del minore” - l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe omesso immotivatamente di disporre l'ascolto del minore infradodicenne. Ha poi sostenuto che il Tribunale, avrebbe dovuto addirittura nominare un tutore provvisorio del minore o un suo curatore, a tutela del contraddittorio.
Sul punto, in primo luogo, si rammenta che si costituiva nel giudizio Parte_1 di primo grado in data 2.5.2024, per l'udienza di comparizione del successivo
8.5.2024, oltre il termine assegnato nel decreto di fissazione d'udienza, incorrendo pag. 3/7 quindi nelle decadenze previste dagli artt. 473 bis.16 e 473 bis.17 c.p.c. Anche la sua richiesta di remissione in termini veniva correttamente rigettata, non essendo stati allegati giustificati motivi. Peraltro, non risulta che egli abbia mai richiesto o sollecitato l'audizione del minore, sicché, trattandosi nella specie di minore infradodicenne (nato il [...]), non sussisteva comunque alcun obbligo di ascolto né di motivazione del mancato ascolto (Cass., civ., Sez.1, Ordinanza n. 4595 del
21/02/2025, Rv.673918 - 01).
III. Col secondo motivo - rubricato “Manifesta carenza dei presupposti legittimanti l'affidamento esclusivo e/o super esclusivo” - l'appellante ha contestato la decisione di disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre e sostenuto l'infondatezza dei motivi addotti a tal fine dalla madre e comunque l'insufficienza degli stessi a giustificare tale provvedimento. In particolare, ha rilevato che le difficoltà addotte dalla madre con riferimento alla scarsa collaborazione del per gli adempimenti Pt_1 burocratici nell'interesse del figlio (rinnovo della carta di identità, preiscrizione del minore alla scuola), oltre a non aver arrecato concreto pregiudizio al minore, sarebbero tutt'al più indicativi di rapporti fortemente tesi tra gli ex coniugi, ma giammai di un'incapacità genitoriale dell'appellante e quindi insufficienti a giustificare un
“provvedimento così escludente per il padre”.
Anche tali doglianze non meritano accoglimento, dovendo, invece, condividersi la decisione di disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, in quanto fondata su evidenti ragioni di interesse del minore medesimo, opportunamente considerate e motivate dalla sentenza appellata. In via preliminare, giova rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dalla pronuncia avversata,
"In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue pag. 4/7 consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità”.
(Cfr. Cass. civ., Sez. I, 01/08/2023, n. 23333, Cass. n. 28244/2019, conf. Cass. n.
27348/2022).
Ispirandosi a detti principi, la sentenza di primo grado ha correttamente spiegato che occorre garantire alla madre la possibilità di gestire le necessità del figlio nel Per_1
modo più celere ed efficace, a fronte della oggettiva difficoltà di condividere le decisioni - anche quelle più rilevanti in materia di educazione, istruzione e salute - con il padre del minore, non in ragione della sua mera lontananza fisica, bensì per gli ostacoli che il ha frapposto senza valida ragione nelle comunicazioni con la Pt_1
come evincibile dalle conversazioni versate agli atti del giudizio. CP_1
Questa Corte osserva che, nell'atto di appello, il si è intrattenuto Pt_1 minuziosamente nel tentativo di minare l'attendibilità delle prospettazioni avversarie in merito ai contrastati rapporti tra gli ex coniugi, anche con riferimento alle decisioni riguardanti il figlio. In particolare, ha fornito la propria versione circa il reale tenore delle conversazioni e dei messaggi intercorsi tra le parti e riportati in atti e sostenuto di non aver mai inteso arrecare impedimenti o difficoltà pregiudizievoli per il minore.
Orbene, anche a prescindere dalle opposte prospettazioni delle parti e da eventuali sottintesi o malintesi tra gli ex coniugi, è un oggettivo dato di fatto che il Pt_1
trasferitosi per quanto è dato sapere ai Caraibi, non riesca a mantenere un adeguato rapporto col figlio né con l'ex coniuge, sia pure ai soli fini di cooperare nell'interesse del minore. Tra l'altro, è significativo notare come dagli atti emerga che il non Pt_1
sia nelle condizioni di essere fisicamente vicino al figlio neppure per il compleanno e per le festività natalizie, come dimostra l'invito rivolto alla moglie di condurre il bambino a Parigi onde evitare al di arrivare fino in Italia, sebbene non sia Pt_1
agevole comprendere perché il eventualmente giunto nella capitale francese, Pt_1 non potesse affrontare un'ultima tratta aerea di poche ore per recarsi dal figlio, peraltro non ostandovi verosimilmente ragioni economiche, stante la prospettazione di alcuni giorni di soggiorno nella capitale francese.
Vero è che la distanza non può essere di per sé motivo autosufficiente a giustificare l'affido esclusivo, ma sia consentito osservare che, nel caso di specie, essa assume una pag. 5/7 valenza alquanto significativa, essendo notevole e costituendo un evidente ostacolo al regolare esercizio delle prerogative genitoriali, a fronte del quale non si apprezza alcuno sforzo di diligenza del per alleviare i riverberi negativi sul bambino. In Pt_1
tale contesto, inoltre, si denota quantomeno la scarsa collaborazione del anche Pt_1 agli adempimenti amministrativi necessari nell'interesse del figlio, come ad esempio per l'iscrizione a scuola o per il rilascio della carta d'identità. Detto complessivo contegno, anche a voler prescindere da intenti ostruzionistici, è oggettivamente disfunzionale rispetto alle concrete e quotidiane esigenze del fanciullo e incompatibile con il regime dell'affido condiviso, tanto da rendere necessario, nell'esclusivo e preminente interesse del minore, l'affido esclusivo del medesimo alla madre convivente. Peraltro, deve escludersi che la misura, richiesta dalla madre e giudizialmente condivisa, abbia carattere sanzionatorio nei confronti del Pt_1
trovando giustificazione nelle descritte condizioni e considerato che la non ha CP_1
contestato ed ha anzi auspicato la possibilità di ampia frequentazione del figlio col padre.
IV. Col terzo motivo, infine, l'appellante ha lamentato la contraddittorietà della sentenza in quanto ha adottato il provvedimento contestato pur avendo motivato il mancato approfondimento sulla capacità genitoriale delle parti non essendo state allegate “condotte specifiche che possano manifestare un'incapacità genitoriale delle parti”. Anche tale motivo è infondato, non versandosi in tema di limitazione della responsabilità genitoriale e non facendosi questione di capacità genitoriale, considerati i motivi posti a fondamento dell'affido esclusivo del minore alla madre.
Statuizioni sulle spese. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese del presente grado di giudizio vanno poste a integralmente carico dell'appellante soccombente e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, secondo i parametri previsti per le cause valore indeterminabile, complessità bassa, nella misura minima (in ragione del correlato grado di difficoltà causa) e per tutte le fasi del giudizio di appello, in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
pag. 6/7
P.Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza del Tribunale di Locri,
Sezione civile, n. 475/2024, depositata il 23.9.2024, nel procedimento n. 135/2024 R.G., così provvede:
- rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Controparte_1 complessivi € 2.540,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. se dovute e come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso, nella camera di consiglio del 6.6.2025
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
N. 541/2024 R.G.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 541/2024 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]
Boccioni n. 30 (C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_1
Vincenzo DE STEFANO (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_2
presso lo studio del difensore, in Reggio Calabria, alla via P. Andiloro n. 119, tel. e fax
0965.22096, con domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
CONTRO
nata a [...] il [...] e residente a [...] Controparte_1
in Via Umberto Boccioni n. 30 (C.F. , rappresentata e difesa C.F._3 dall'avv. Paola Garofalo (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso lo studio del difensore, in Catanzaro, via A. Turco n. 71 (fax 0961.741096), con domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
Con l'intervento del P.M. presso la Procura Generale di Reggio Calabria, che ha concluso per l'accoglimento dell'appello; Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri, Sezione civile, n. 475/2024, depositata il 23.9.2024 e notificata il 24.9.2024, nel procedimento n. 135/2024 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.2.2024 chiedeva la Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Pt_1
in data 5.8.2013 a Reggio Calabria. In particolare, per quanto di specifico
[...]
interesse in questa sede, la ricorrente chiedeva altresì, in modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione, l'affidamento esclusivo del figlio (nato il Per_1
16.1.2014) deducendo che il trasferitosi all'estero, si era dimostrato un padre Pt_1
immaturo, assente, disattento e privo di affettività e di progettualità nei confronti del figlio.
si costituiva nel giudizio di primo grado in data 2.5.2024, per Parte_1
l'udienza di comparizione del 8.5.2024, oltre il termine assegnato nel decreto di fissazione d'udienza. All'udienza del 8.5.2024 comparivano i difensori delle parti e la sig.ra personalmente, mentre non presenziava il convenuto. Esclusa, quindi, la CP_1
possibilità di tentare la conciliazione, le parti insistevano nelle rispettive richieste.
Con provvedimento del 9.5.2023 il Giudice delegato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8.5.2024, rigettava la richiesta di rimessione in termini avanzata dal convenuto ed emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del figlio minore della coppia disponendone l'affido esclusivo alla madre, autorizzandola ad adottare in via autonoma ed esclusiva le decisioni di maggiore interesse per il medesimo, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenuto conto della capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore stesso;
al contempo, disciplinava il diritto di visita prevedendo che il Pt_1
potesse incontrare e tener con sé il figlio ogni volta che si fosse trovato in Bianco, secondo le modalità ivi più dettagliatamente descritte. Ritenuto altresì di non dover disporre alcun approfondimento e di non dover procedere all'audizione del minore infradodicenne, in difetto di richieste istruttorie, veniva fissata l'udienza del 11.9.2024 per la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Con la sentenza oggetto di gravame, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disponeva l'affidamento del figlio in via Per_1
esclusiva, alla madre, autorizzandola ad adottare in via autonoma ed esclusiva le pag. 2/7 decisioni di maggiore interesse per il medesimo relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenuto conto della capacità, delle inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore stesso;
disciplinava il diritto di visita del minore da parte del padre;
confermava nel resto gli accordi di separazione;
condannava alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente e Parte_1 mandava all'Ufficiale dello Stato civile per gli adempimenti di legge.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso in appello ex art. 473 Parte_1
bis.30 c.p.c., affidato a tre motivi, di seguito meglio illustrati, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda di parte attrice di modifica delle condizioni di affidamento del minore, confermando l'affidamento condiviso del minore, come concordato nelle condizioni di separazione, ovvero, in subordine, in caso di conferma dell'affidamento esclusivo, disporre che le decisioni di maggior interesse per i figli, ossia quelle riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione o la fissazione della residenza abituale, debbano essere adottate da entrambi i genitori. Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore. si è costituita in appello, contestando le doglianze Controparte_1
avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
Con ordinanza del 6.6.2025, la causa è stata assunta in decisione senza concessione di termini e viene definita con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito spiegate.
II. Col primo motivo - rubricato “Nullità della sentenza e/o del procedimento – violazione del contraddittorio e dei principi del giusto processo – violazione degli artt.
12 della Convenzione di New York e 6 della Convenzione di Strasburgo - mancato ascolto del minore” - l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe omesso immotivatamente di disporre l'ascolto del minore infradodicenne. Ha poi sostenuto che il Tribunale, avrebbe dovuto addirittura nominare un tutore provvisorio del minore o un suo curatore, a tutela del contraddittorio.
Sul punto, in primo luogo, si rammenta che si costituiva nel giudizio Parte_1 di primo grado in data 2.5.2024, per l'udienza di comparizione del successivo
8.5.2024, oltre il termine assegnato nel decreto di fissazione d'udienza, incorrendo pag. 3/7 quindi nelle decadenze previste dagli artt. 473 bis.16 e 473 bis.17 c.p.c. Anche la sua richiesta di remissione in termini veniva correttamente rigettata, non essendo stati allegati giustificati motivi. Peraltro, non risulta che egli abbia mai richiesto o sollecitato l'audizione del minore, sicché, trattandosi nella specie di minore infradodicenne (nato il [...]), non sussisteva comunque alcun obbligo di ascolto né di motivazione del mancato ascolto (Cass., civ., Sez.1, Ordinanza n. 4595 del
21/02/2025, Rv.673918 - 01).
III. Col secondo motivo - rubricato “Manifesta carenza dei presupposti legittimanti l'affidamento esclusivo e/o super esclusivo” - l'appellante ha contestato la decisione di disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre e sostenuto l'infondatezza dei motivi addotti a tal fine dalla madre e comunque l'insufficienza degli stessi a giustificare tale provvedimento. In particolare, ha rilevato che le difficoltà addotte dalla madre con riferimento alla scarsa collaborazione del per gli adempimenti Pt_1 burocratici nell'interesse del figlio (rinnovo della carta di identità, preiscrizione del minore alla scuola), oltre a non aver arrecato concreto pregiudizio al minore, sarebbero tutt'al più indicativi di rapporti fortemente tesi tra gli ex coniugi, ma giammai di un'incapacità genitoriale dell'appellante e quindi insufficienti a giustificare un
“provvedimento così escludente per il padre”.
Anche tali doglianze non meritano accoglimento, dovendo, invece, condividersi la decisione di disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, in quanto fondata su evidenti ragioni di interesse del minore medesimo, opportunamente considerate e motivate dalla sentenza appellata. In via preliminare, giova rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dalla pronuncia avversata,
"In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue pag. 4/7 consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità”.
(Cfr. Cass. civ., Sez. I, 01/08/2023, n. 23333, Cass. n. 28244/2019, conf. Cass. n.
27348/2022).
Ispirandosi a detti principi, la sentenza di primo grado ha correttamente spiegato che occorre garantire alla madre la possibilità di gestire le necessità del figlio nel Per_1
modo più celere ed efficace, a fronte della oggettiva difficoltà di condividere le decisioni - anche quelle più rilevanti in materia di educazione, istruzione e salute - con il padre del minore, non in ragione della sua mera lontananza fisica, bensì per gli ostacoli che il ha frapposto senza valida ragione nelle comunicazioni con la Pt_1
come evincibile dalle conversazioni versate agli atti del giudizio. CP_1
Questa Corte osserva che, nell'atto di appello, il si è intrattenuto Pt_1 minuziosamente nel tentativo di minare l'attendibilità delle prospettazioni avversarie in merito ai contrastati rapporti tra gli ex coniugi, anche con riferimento alle decisioni riguardanti il figlio. In particolare, ha fornito la propria versione circa il reale tenore delle conversazioni e dei messaggi intercorsi tra le parti e riportati in atti e sostenuto di non aver mai inteso arrecare impedimenti o difficoltà pregiudizievoli per il minore.
Orbene, anche a prescindere dalle opposte prospettazioni delle parti e da eventuali sottintesi o malintesi tra gli ex coniugi, è un oggettivo dato di fatto che il Pt_1
trasferitosi per quanto è dato sapere ai Caraibi, non riesca a mantenere un adeguato rapporto col figlio né con l'ex coniuge, sia pure ai soli fini di cooperare nell'interesse del minore. Tra l'altro, è significativo notare come dagli atti emerga che il non Pt_1
sia nelle condizioni di essere fisicamente vicino al figlio neppure per il compleanno e per le festività natalizie, come dimostra l'invito rivolto alla moglie di condurre il bambino a Parigi onde evitare al di arrivare fino in Italia, sebbene non sia Pt_1
agevole comprendere perché il eventualmente giunto nella capitale francese, Pt_1 non potesse affrontare un'ultima tratta aerea di poche ore per recarsi dal figlio, peraltro non ostandovi verosimilmente ragioni economiche, stante la prospettazione di alcuni giorni di soggiorno nella capitale francese.
Vero è che la distanza non può essere di per sé motivo autosufficiente a giustificare l'affido esclusivo, ma sia consentito osservare che, nel caso di specie, essa assume una pag. 5/7 valenza alquanto significativa, essendo notevole e costituendo un evidente ostacolo al regolare esercizio delle prerogative genitoriali, a fronte del quale non si apprezza alcuno sforzo di diligenza del per alleviare i riverberi negativi sul bambino. In Pt_1
tale contesto, inoltre, si denota quantomeno la scarsa collaborazione del anche Pt_1 agli adempimenti amministrativi necessari nell'interesse del figlio, come ad esempio per l'iscrizione a scuola o per il rilascio della carta d'identità. Detto complessivo contegno, anche a voler prescindere da intenti ostruzionistici, è oggettivamente disfunzionale rispetto alle concrete e quotidiane esigenze del fanciullo e incompatibile con il regime dell'affido condiviso, tanto da rendere necessario, nell'esclusivo e preminente interesse del minore, l'affido esclusivo del medesimo alla madre convivente. Peraltro, deve escludersi che la misura, richiesta dalla madre e giudizialmente condivisa, abbia carattere sanzionatorio nei confronti del Pt_1
trovando giustificazione nelle descritte condizioni e considerato che la non ha CP_1
contestato ed ha anzi auspicato la possibilità di ampia frequentazione del figlio col padre.
IV. Col terzo motivo, infine, l'appellante ha lamentato la contraddittorietà della sentenza in quanto ha adottato il provvedimento contestato pur avendo motivato il mancato approfondimento sulla capacità genitoriale delle parti non essendo state allegate “condotte specifiche che possano manifestare un'incapacità genitoriale delle parti”. Anche tale motivo è infondato, non versandosi in tema di limitazione della responsabilità genitoriale e non facendosi questione di capacità genitoriale, considerati i motivi posti a fondamento dell'affido esclusivo del minore alla madre.
Statuizioni sulle spese. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese del presente grado di giudizio vanno poste a integralmente carico dell'appellante soccombente e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, secondo i parametri previsti per le cause valore indeterminabile, complessità bassa, nella misura minima (in ragione del correlato grado di difficoltà causa) e per tutte le fasi del giudizio di appello, in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
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P.Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza del Tribunale di Locri,
Sezione civile, n. 475/2024, depositata il 23.9.2024, nel procedimento n. 135/2024 R.G., così provvede:
- rigetta integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Controparte_1 complessivi € 2.540,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. se dovute e come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso, nella camera di consiglio del 6.6.2025
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
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