Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/06/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 876/2023 RGAC
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. LUCIANA Parte_1
ESPOSITO
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. GIOVANNI ARCIDIACONO
resistente
Oggetto: prestazioni previdenziali per malattia professionale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' e, premesso di aver lavorato dal 2006 al 2018 con CP_1 mansioni di minatore/autista alle dipendenze di imprese la cui attività consiste nella realizzazione di gallerie, deduceva di aver contratto nell'esercizio della suddetta attività lavorativa una silicosi polmonare con conseguente menomazione dell'integrità psico-fisica corrispondente ad una percentuale di danno biologico pari al 10%.
Esponeva di aver svolto compiti consistiti in: posa in opera ed assemblaggio della centina, posa in opera della rete elettrosaldata e rete metallica, posa del ferro, spianamento del cemento, attività di montaggio
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Rilevava, quindi, di aver presentato all' domanda volta al CP_1
riconoscimento della lamentata tecnopatia e alla corresponsione delle relative prestazioni previdenziali, aggiungendo che l' aveva CP_2 respinto tale domanda, ritenendo non sussistente la patologia denunciata.
Chiedeva, pertanto, previa declaratoria della sussistenza della sopra indicata patologia, della sua origine professionale e della dedotta percentuale di danno biologico, una condanna dell alla CP_1 corresponsione delle conseguenti prestazioni economiche, oltre interessi legali.
Si costituiva l' , in via preliminare sollevando eccezione di CP_1 prescrizione;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda, riportandosi alle determinazioni assunte in sede amministrativa.
In corso di causa si procedeva all'escussione dei testi indicati dalle parti e veniva espletata una consulenza medico - legale.
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 16.06.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni, con termine per il deposito alla data del 12.06.2025.
Le parti hanno tempestivamente depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza.
L ha in via preliminare sollevato eccezione di prescrizione, CP_1 muovendo dalla circostanza che il ricorrente ha svolto la propria attività di lavoro, che assume essere causa della denunciata silicosi polmonare, 2 nel periodo 2006/2018.
Ebbene, si osserva che secondo il costante orientamento della Suprema
Corte “Il termine triennale di prescrizione dell'azione diretta a conseguire dall' la rendita per inabilità permanente per malattia CP_1 professionale decorre a partire dal momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza dell'esistenza dello stato morboso e della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile, e questo momento può anche essere successivo a quello di decorrenza del diritto alla prestazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto prescritto il diritto dell'assicurato alla costituzione di una rendita da malattia professionale - ipoacusia - sulla base della inverosimiglianza che una grave riduzione della capacità uditiva fosse stata percepita dall'interessato dopo un rilevante lasso di tempo, e non anche della certezza che la consapevolezza si fosse verificata in epoca precedente)” (cfr. Sez. L. 11790/2003).
Ora, la circostanza che il ricorrente abbia iniziato a lavorare nell'anno
2006 è un dato del tutto neutro, non potendosi da esso trarre la conclusione che l'interessato abbia acquisito consapevolezza delle patologie e della loro indennizzabilità.
Tanto porta ad escludere, in difetto di ulteriori dati da quali desumere che il lavoratore abbia acquisito contezza delle patologie e della loro gravità da epoca risalente nel tempo, che il diritto azionato dal ricorrente, all'atto della domanda proposta in via amministrativa il 25 gennaio 2019, fosse estinto per prescrizione.
Nel merito il ricorso è infondato.
L'art. 4 Legge 27 dicembre 1975, n. 780 ha novellato l'art. 145 T.U. 1124, introducendo una nuova disciplina, ampliativa della precedente e richiedendo quale condizione della indennizzabilità della silicosi e dell'asbestosi che tali patologie siano contratte nell'esercizio dei lavori 3 specificati nell'apposita tabella e rientranti fra quelli per i quali ricorre la tutela infortunistica (in particolare, per quanto in questa sede rileva, lavori nelle miniere e cave in sotterraneo e lavori in sotterraneo in genere, lavori nelle miniere e cave a cielo aperto e lavori di scavo a cielo aperto in presenza di roccia contenente silice libera o che comunque espongano all'inalazione di polvere di silice libera).
Ciò premesso, si osserva che il consulente d'ufficio, espletate le necessarie indagini, esaminata la documentazione in atti (in particolare il referto RX Torace A.O. CS U.O.C. di Radiologia dello 07.01.2019, del seguente tenore “accentuazione della trama broncovasale;
ispessimento dell'interstizio polmonare di tipo reticolo nodulare;
piccole opacità circolari”) ha così argomentato: “…il referto radiologico, in atti, del 07.01.2019 non esprime in alcun modo diagnosi di silicosi. La categoria 2/1 tipo P/P della classificazione ILO – BIT 1980 si rifà a una classificazione e a una metodica di indagine relativa al vasto mondo delle pneumoconiosi, cioè, quelle alterazioni polmonari legate provocate dall'inalazione di polveri, fumi (anche quello di sigaretta) e sostanze contenenti silice, cromo, bario, grafite, carbone, ferro, stagno, cobalto, asbesto, berillio, cotone, malto, fieno, orzo, lino o canapa. “Lo scopo della classificazione è quello di codificare le anomalie radiografiche delle pneumoconiosi in modo semplice e riproducibile. La classificazione non definisce entità patologiche, né tiene conto della capacità lavorativa. La classificazione non implica definizioni legali di pneumoconiosi ai fini del risarcimento, né implica un livello al quale il risarcimento è dovuto.” (ILO Encyclopedia) Un criterio molto importante per iniziare a orientarsi nel mondo delle pneumoconiosi consiste nella valutazione delle attività lavorative e delle eventuali esposizioni ai fattori di rischio. Nel caso del sig. la scarsità di idonea Parte_1 documentazione (5 buste paga mensili e 1 contratto quadrimestrale di lavoro con mansioni non specificate) non consente in alcun modo di individuare il tipo di esposizioni nocive e la durata delle stesse. Parimenti, non è possibile, con ragionevole certezza, individuare nella lieve riduzione dei volumi polmonari statici (nonostante la quale, in sede di visita peritale la pO2 4 misurata è stata pari al 97%), un quadro di pneumoconiosi da esposizione al silicio. La stessa considerazione vale per quanto esposto nei certificati a firma del dott. l'esposizione continuativa a polveri di silicio, per via della Persona_1 scarsità della documentazione in atti, non può essere affermata. In data
15.03.2025 è pervenuta una nuova spirometria semplice, visita pneumologica effettuata c/o ANMI Centro Diagnostico – Radiologia Medica a firma del dott. del 27.02.2025 con diagnosi: “Quadro radiologico micronodulare Persona_1 ed ispessimento interstiziale basale bilaterale associato a riduzione di grado lieve dei volumi polmonari statici in soggetto con esposizione prolungata le polveri di silicio”. Anche in questo caso, senza un riscontro oggettivo (impossibile, vista la scarsa documentazione in atti), l'esposizione prolungata a polveri di silicio è un'ipotesi non riscontrabile”.
Il CTU ha escluso in sostanza l'esistenza stessa della patologia denunciata e tale conclusione si fonda, oltre che sull'esame dei documenti prodotti, anche sull'assenza di documentazione sufficiente da cui inferire che il lavoratore ricorrente sia stato esposto in modo prolungato alle polveri di silicio.
Ebbene, esaminando l'estratto conto contributivo risulta in effetti che nel periodo 2006/2018 l'attività lavorativa del ricorrente è stata sicuramente discontinua, con molteplici e lunghi intervalli dovuti a malattia/infortuni, periodi di cassa integrazione in deroga, periodi di disoccupazione nel corso dei quali ha percepito la relativa indennità, con contribuzione figurativa ASPI e in esito anche ad attività lavorativa di altra natura (bracciante agricolo).
La valutazione del CTU trova, pertanto, in un documento particolarmente significativo come l'estratto contributivo, un adeguato riscontro.
Giova rilevare, inoltre, che il CTU ha giustamente evidenziato come in sede di visita peritale la pO2 misurata sia stata pari al 97%, che esprime un valore di saturazione dell'ossigeno nel sangue assolutamente nella norma. 5 Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, si fondano sulle certificazioni prodotte, sulla visita peritale e su esami disposti dallo stesso Ausiliare nel corso delle operazioni peritali, per cui meritano di essere condivise.
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto, non essendo formulabile una diagnosi di silicosi, il che consente (a fronte dei dati scientifici posti in rilevo dal CTU) di ritenere che le circostanze riferite dai testimoni abbiano un significato del tutto neutro.
Avendo il ricorrente dichiarato di versare nelle condizioni di reddito indicate al comma 11 dell'art. 42 D.L. 268/2003, deve farsi applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Di conseguenza le spese di lite vanno dichiarate irripetibili e le spese di
CTU, liquidate con separato decreto vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Pone a carico dell' le spese di consulenza che liquida come da CP_1 separato decreto.
Cosenza, 14/06/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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