Art. 2.
Con la stessa decorrenza stabilita dall'articolo precedente la quota unitaria di riparto dei tributi di cui all' articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 , e successive modificazioni, e l'assegno personale previsto dal terzo comma dello stesso articolo sono ridotti del 30 per cento nei confronti del personale cui e' applicabile l'articolo 1 della presente legge.
La riduzione di cui al precedente comma non puo' superare l'importo dell'assegno mensile attribuito ai sensi del precedente articolo 1.
L'ammontare delle riduzioni effettuate relativamente, ai tributi di cui all' articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 860 , e' attribuito allo Stato.
Con la stessa decorrenza stabilita dall'articolo precedente la quota unitaria di riparto dei tributi di cui all' articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 , e successive modificazioni, e l'assegno personale previsto dal terzo comma dello stesso articolo sono ridotti del 30 per cento nei confronti del personale cui e' applicabile l'articolo 1 della presente legge.
La riduzione di cui al precedente comma non puo' superare l'importo dell'assegno mensile attribuito ai sensi del precedente articolo 1.
L'ammontare delle riduzioni effettuate relativamente, ai tributi di cui all' articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 860 , e' attribuito allo Stato.