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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/06/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3448/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
LARGO QUINTO ALPINI N. 15 MILANO presso lo studio dell'avv. LOASSES
ENRICO MARIA LUCA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente
[...] P.IVA_1
pagina 1 di 11 domiciliata in Via Monte Bianco 20900 MONZA presso lo studio dell'avv.
LACAGNINA FULVIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2043 - 2051 sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così giudicare:
- in via principale: in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la responsabilità di nella causazione Controparte_1
dei danni all'attrice, per i titoli e i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto, condannare l'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni cagionati, nella somma complessiva di € 50.906,75 (al netto dell'acconto di € 14.200,00 già versato), ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore, che emergerà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali come per legge, e rimborso di quanto corrisposto a titolo di spese legali a seguito della sentenza di primo grado;
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario ai sensi dell'articolo 93
c.p.c.;
- in via istruttoria: ammettere la prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalle parole “vero che”:
1. il 13 marzo 2022, intorno alle ore 11 e 10, la signora stava scendendo Parte_1
sulla pista denominata “K” all'interno del comprensorio dell (segnata sulla CP_1
pagina 2 di 11 mappa con la lettera “O” - doc. 1), nella provincia di Sondrio, insieme con il marito, munita di sci, casco e paraschiena?
2. giunta all'altezza dell'arrivo dello skilift n. 12, l'attrice è incappata su una rete di delimitazione caduta al suolo proprio nel mezzo della pista (si esibiscano immagini sub doc. 2)?
3. proprio mentre la signora si trovava a terra dolorante insieme con il marito è Pt_1
giunto un terzo sciatore che lamentava di essere caduto tempo prima sulla stessa rete, non avendola vista?
4. a seguito della caduta, la signora è stata trasportata presso un piccolo casotto Pt_1
nei pressi dello skilift n. 12, dove l'addetto all'impianto ha dichiarato di essersi già accorto precedentemente della caduta della rete e di aver avuto intenzione di rialzarla sollevandola nella sua posizione originaria (cosa che in effetti è stata fatta successivamente all'incidente)?
5. l'addetto all'impianto affermava di aver visto altri sciatori incappare e cadere nella rete caduta a terra?
6. poco dopo, è intervenuta l'Unità di Soccorso Piste da Sci della Croce Rossa Italiana, che ha trasportato l'attrice a valle con barella “toboga” (si esibisca immagine sub doc.
3)?
7. dopo il sinistro, la signora si è rivolta a una psicologa, la dottoressa Pt_1 Per_1
che ha certificato uno stato di sintomatologia ansiosa causata dal trauma?
8. a causa di tale stato ansioso venivano suggerite sedute di psicoterapia individuale a frequenza settimanale per un periodo stimato di nove mesi?
9. a seguito della lesione patita, l'attrice non ha potuto godere del periodo residuo del suo abbonamento stagionale agli impianti di risalita, con una perdita economica di €
195,00?
10. la signora è madre di due figli e sciatrice, giocatrice di tennis, appassionata Pt_1
di trekking e di mountainbike (si esibiscano immagini sub doc. 23)? pagina 3 di 11 11. la signora svolgeva le sue attività insieme con marito e figli? Pt_1
12. la signora ricopre la funzione dirigenziale di CFO (chief financial officer) in Pt_1
Banca EM (si esibisca immagine sub doc. 24)?
13. l'incidente e la conseguente lesione causano tuttora dolori al ginocchio destro della signora soprattutto nella parte anteriore, e sensazioni d'instabilità? Pt_1
14. la danneggiata non è più in grado di accosciarsi, di salire e scendere scalini con gradini alti, di salire e scendere da una barca, di camminare in montagna, se non con fatica e ripetute pause, e non può più nuotare a rana?
15. dal momento della guarigione clinica dall'incidente è costretta a utilizzare un tutore per l'esercizio delle attività sportive che le riescono?
S'indicano a testi:
- (marito della danneggiata), residente a [...]
Gaetana Agnesi n. 5, su tutti i capitoli di prova;
- Dottoressa (psicologa), con Studio in Monza, alla via Ghisallo n. 9, Testimone_2
sui capitoli 7 e 8;
- (amica), residente in [...], sui capitoli di prova Testimone_3
da 10 a 15.
Disporre consulenza tecnica di tipo medico legale sulla persona dell'attrice al fine di stabilire, nel contraddittorio delle parti, la consistenza e la sussistenza delle lesioni lamentate, nonché la congruità delle spese mediche”.
Per Controparte_1
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: senza accettare alcuna inversione dell'onere probatorio, previa ogni opportuna declaratoria e circoscrizione dell'imprescindibile onere incombente su parte attrice/appellante ex art. 2697 c.c. pagina 4 di 11 nel merito
1) respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e diritto sia in relazione all'an sia al quantum debeatur e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2668/2024 pubblicata il 06.11.2024 dal Tribunale di Monza, Dott.ssa
Maddalena Ciccone;
2) con vittoria di spese e competenze processuali del grado, oltre spese forfettarie del
15%, iva e cpa;
in via istruttoria chiedesi l'espunzione dal fascicolo processuale del doc. 25 attoreo prodotto tardivamente con memoria integrativa ex art. 171-ter n. 3 c.p.c.; ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie ed in particolare alla prova per testi riproposta in appello, essendo i relativi capitoli irrilevanti ai fini del contendere, de relato su cui il referente ha già deposto direttamente all'udienza del 16/01/2024, valutativi e/o oggetto di eventuale CTU medico legale.
pagina 5 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Monza, la per ottenerne la Parte_1 Controparte_1 condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa di un incidente sciistico occorsole nella mattinata del 13-3-2022, esponendo che mentre percorreva con gli sci la pista denominata “K” all'interno del comprensorio sciistico dell' , giunta all'altezza dello skilift n.12, CP_1 era caduta su una rete di delimitazione che si trovava stesa a terra nel mezzo della pista.
Esponeva l'attrice di avere riportato, a causa della caduta, la lesione dei legamenti del ginocchio destro, quantificava il danno complessivo nella somma di euro 58.362,75 e, dato atto della somma di euro
15.700,00 versata dalla a titolo risarcitorio, sulla base di un concorso paritario di CP_2 responsabilità della danneggiata, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della residua somma dovutale.
Secondo parte attrice, doveva ravvisarsi la responsabilità sia contrattuale che quale custode delle piste e degli impianti ivi comprese le reti di delimitazione, ex art. 2051 c.c., della società convenuta, tenuta inoltre a rispondere della condotta degli addetti alle piste ed agli impianti.
Si costituiva in giudizio la contestando il fondamento della domanda attorea e chiedendone CP_1 il rigetto.
Assumeva la convenuta come il sinistro non le era addebitabile, dal momento che era emerso come la rete era finita sulla pista in quanto poco prima era stata urtata da altro sciatore, e la signora che Pt_1 peraltro attesa la perfetta visibilità avrebbe potuto avvedersi dell'ostacolo, era sopraggiunta prima che gli addetti alla pista avessero il tempo di sollevare la detta rete adagiatasi per terra.
Il Tribunale di Monza, assunta una prova orale, senza altra attività istruttorie, con la sentenza n.2668\2024, pubblicata il 6-11-2024, respingeva le domande dell'attrice e poneva a carico della stessa le spese processuali.
Il primo giudice, richiamati alcuni arresti della Suprema Corte in tema di responsabilità da cose in custodia, osservava anzitutto come nel caso di sciovie, soggette ad uso diretto da parte di una moltitudine di persone, l'ente gestore, non avesse la possibilità di esercitare il potere di controllo materiale sul bene del tipo richiesto dall'art. 2051 c.c. ma, proprio per la natura e connotazione strutturale dei beni, un controllo diverso, meno pregnante rispetto a quello tipico di ogni custode, risultando materialmente impossibile potere esercitare un controllo continuo ed immediato sulla cosa.
Il giudice di primo grado riteneva che, nel caso di specie, l'ente gestore si fosse trovato pagina 6 di 11 nell'impossibilità di prevenire l'insorgenza di situazioni di pericolo derivanti dalla caduta della rete di delimitazione sulla pista da sci ad opera di altro sciatore, in quanto l'intervento del personale addetto al riposizionamento della rete di recinzione, pur tempestivo, aveva richiesto qualche minuto, e cioè il tempo ragionevolmente necessario perché il custode acquisisse notizia del pericolo ed intervenisse per eliminarlo.
Pertanto secondo il tribunale, se poteva ritenersi provato che la caduta dell'attrice fosse avvenuta a causa della rete presente sulla pista da sci, poteva ragionevolmente ritenersi che la rete fosse caduta per opera di un altro sciatore, transitato poco tempo prima del sinistro in cui rimaneva coinvolta l'attrice, onde non appariva ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
Parimenti non era configurabile, secondo il primo giudice, alcuna responsabilità sotto il generale profilo dell'art. 2043 c.c., difettando la prova, della quale era onerata la parte danneggiata, di una condotta omissiva o negligente ravvisabile nel fatto di avere ricevuto avviso di una situazione pericolosa e di non essere, dunque, intervenuto in un tempo ragionevole.
Aggiungeva il tribunale come non solo non era stata fornita la dimostrazione di una simile condotta omissiva e negligente, ma anzi era emersa prova del contrario, ovvero della condotta imprudente e colposa tenuta dalla sig.ra che si era posta quale causa determinante ed esclusiva dell'evento Pt_1 dannoso.
Nella sentenza impugnata si osservava come dalla stessa documentazione fotografica prodotta in giudizio emergeva la presenza di segnaletica che invitava gli sciatori a prestare attenzione e a rallentare in quel tratto, si che, avrebbe dovuto prestare la dovuta accortezza, considerando anche Parte_1 come il sinistro si era verificato in condizioni di perfetta visibilità.
Lo stato dei luoghi, secondo il giudice di primo grado, era inidoneo a ingenerare una situazione di pericolo occulto e a causare una inevitabile caduta, che quindi, era suscettibile di essere evitata attraverso l'adozione delle normali cautele dell'utente.
Detta sentenza è stata impugnata da , che ne chiede la riforma, con l'accoglimento della Parte_1 domanda proposta in primo grado. CP_ Si è costituita in giudizio la . contestando il fondamento della impugnazione e CP_1 chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza del 25 marzo 2025, il consigliere istruttore fissava, ai sensi del novellato art. 352
c.p.c., per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 3 giugno 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 7 di 11 Spirati i termini assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 3 giugno 2025, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Le censure dell'appellante attengono:
1-alla errata applicazione da parte del primo giudice dei principi in tema di responsabilità del custode;
2-alla ritenuta, da parte del tribunale, condotta colposa dell'attrice;
3-alla mancata prova liberatoria da parte della convenuta, sotto il profilo della responsabilità contrattuale;
4-alla mancata ammissione del teste oculare , ed alla ritenuta attendibilità dell'unico Testimone_1 teste escusso Tes_4
Deve in via prioritaria esaminarsi la censura sub. n.4, posto che con essa si sollecita la Corte ad integrare l'istruttoria sulla dinamica del sinistro, con l'ammissione del teste , coniuge Testimone_1 dell'odierna appellante.
Assume l'appellante di avere prospettato già in primo grado dubbi sulla attendibilità del teste Tes_4 addetto allo skilift, in quanto dipendente di una società appartenente al gruppo ed in quanto CP_1 era il soggetto che avrebbe potuto per primo intervenire per risollevare la rete, ed era quindi un potenziale responsabile del sinistro.
Aggiunge l'appellante come erroneamente il tribunale avesse ritenuto di non ammettere, in quanto irrilevante, la deposizione del proprio coniuge , che avrebbe potuto riferire quanto al Testimone_1 medesimo dichiarato dal e spiegare che era riuscito ad evitare la rete perché aveva visto la Tes_4 moglie cadere.
La censura è infondata.
E' anzitutto opportuno riportare la dichiarazione dell'unico teste escusso , impiantista Testimone_5 presso la società SIFA s.a.s. ed addetto allo skilift 12 vicino al luogo della caduta dell'attrice, che ha affermato: “ ..Il giorno 13.03.2022, mi pare fosse domenica, ero di turno presso lo skilift “ai campetti” nel comprensorio di Il mio turno era dalle ore 08:00 alle ore 17:00. Prima delle 12:00 vedevo CP_1 uno sciatore scendere dalla pista e andare contro una rete di rallentamento, posizionata in prossimità dell'incrocio con lo skilift, che veniva fatta cadere a terra. Subito dopo aver visto cadere la rete a terra contattavo l'addetto competente, che si trovava alla base dello skilift, nell'arco di circa 500 metri, per farla rialzare. Dopo un paio di minuti da quando la rete è stata fatta cadere a terra vedevo uno sciatore evitare la rete e subito dietro di lui una sciatrice che invece andava sopra la rete adagiata a terra e cadeva. Lo sciatore che precedeva la donna caduta a terra era il marito, come da me appreso pagina 8 di 11 successivamente, e mi pare che le avesse anche segnalato la presenza della rete, facendole dei gesti e dicendo di rallentare. L'addetto arrivava nell'arco di circa 2-3 minuti dalla chiamata. Il marito aiutava la donna a rialzarsi e a raggiungere la postazione dello skilift dove lavoravo, in attesa dell'arrivo del soccorso piste. Non ricordo che nessun altro sciatore sia caduto nell'intervallo di tempo tra la caduta della signora e l'intervento dell'addetto”.
Il teste non è dipendente della società convenuta in primo grado, né può ravvisarsi alcun interesse del medesimo alla partecipazione al giudizio od alle sorti dello stesso, e ciò non ai fini di una incapacità a deporre, mai neppure eccepita, ma quale elemento sintomatico di inattendibilità.
Quanto alla mancata ammissione del teste , deve condividersi la valutazione espressa dal primo Tes_1 giudice, che ha rilevato l'irrilevanza della prova, in quanto non diretta a dimostrare le circostanze del sinistro, sostanzialmente incontroverse tra le parti nel loro nucleo essenziale, trattandosi di un testimone "de relato", che avrebbe dovuto deporre su circostanze apprese dal che è stato Tes_4 tuttavia sentito come teste nel presente giudizio, il che giustifica un giudizio di irrilevanza della deposizione non ammessa, per tutte le osservazioni sopra indicate.
Con la censura sub. n.1 l'appellante lamenta una erronea applicazione da parte del primo giudice dei principi in tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Secondo l'appellante, posto che era incontestato che la sciatrice era caduta a causa della rete presente sulla pista, doveva escludersi, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, che la presenza della rete avesse i caratteri della eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità.
Fa rilevare l'appellante come la rete avesse colori opachi con maglie larghe, e risultasse pertanto poco visibile, e come era dimostrato in giudizio che l'addetto allo skilift per avendo visto la rete cadere, non si era attivato per andare a sollevarla, nonostante fosse a breve distanza, ma aveva deciso di chiamare altri addetti, che erano a circa 500 metri, nonostante il pericolo rappresentato dalla caduta della rete.
Dalla deposizione del teste della cui attendibilità, come detto, non vi è ragione per dubitare, Tes_4 emerge come il medesimo abbia immediatamente attivato il personale competente, che in pochissimi minuti è giunto sul posto.
Avuto riguardo alla estensione, evidenziata dal tribunale, del bene in custodia, rappresentato dal comprensorio sciistico gestito in quella località dalla devono trovare quei principi affermati CP_1 dalla Suprema Corte nelle ipotesi di beni demaniali, secondo cui il custode è liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più
pagina 9 di 11 diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. 16295\2019;
Cass. 6826\2021; Cass. 11140\2024).
Nel caso di specie, deve ritenersi che il sinistro sia avvenuto prima gli addetti della potessero CP_1 ragionevolmente rialzare la rete caduta sulla pista, tenuto conto che l'intervento è stato compiuto in pochissimi minuti, e che, per evidenti ragioni di sicurezza, il non poteva abbandonare lo skilift Tes_4 in quel momento in funzione, posto che ciò avrebbe determinato una situazione di pericolo per gli utenti che lo stavano utilizzando.
Con la censura sub. n.2 l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato l'esistenza di un concorso del fatto colposo del danneggiato, di tale entità da avere cagionato da solo la caduta.
La signora nega di avere tenuto nell'occasione un comportamento imprudente, facendo rilevare Pt_1 come il segnale di obbligo di rallentare esistente sul posto, valorizzato dal primo giudice per ravvisare una condotta incauta della sciatrice, era posizionato per segnalare la presenza di un incrocio con un'altra pista e non la presenza di una rete a terra.
Aggiunge l'appellante come nessuna specifica condotta imprudente era stata individuata a carico della medesima, che era caduta a causa di una rete che non avrebbe mai dovuto trovarsi sulla pista.
Il motivo non ha fondamento.
Il primo giudice, esaminando la domanda anche secondo il paradigma della responsabilità ex art. 2043
c.c., ne ha escluso la fondatezza, ritenendo, anzitutto, con una prima argomentazione, che l'attrice non avesse dimostrato, come era suo onere, l'esistenza di una condotta omissiva o negligente da parte dell'ente gestore della pista, in particolare non fornendo elementi per poter affermare che l'intervento degli addetti fosse avvenuto in ritardo o con modalità inadeguate.
Il tribunale ha poi aggiunto, con una seconda argomentazione, come dagli elementi istruttori era emersa prova del contrario, dovendosi ravvisare una condotta imprudente della sciatrice, che nonostante la segnaletica imponesse di rallentare e prestare attenzione, e considerata le perfette condizioni di visibilità, non si avvedeva della rete, contrariamente a quanto aveva fatto il coniuge della signora che percorrendo lo stesso tratto di pista era riuscito ad evitare l'ostacolo. Pt_1
Osserva il Collegio come l'appellante abbia censurato la seconda argomentazione addotta dal giudice di primo grado per escludere una responsabilità extracontrattuale della S.I.T.A., ma non la prima, che è in grado di sorreggere autonomamente la pronuncia di rigetto di una domanda di responsabilità aquiliana,
pagina 10 di 11 e ciò è sufficiente per disattendere il motivo.
Con la censura sub. 3 l'appellante assume come la dovesse rispondere anche a titolo di CP_1 responsabilità contrattuale, posto che nel caso specifico era accaduto che gli addetti alla pista avevano installato una rete che era caduta sulla pista e non era stata tempestivamente riposizionata in piedi, nella sua posizione originaria.
Anche questo motivo è infondato.
Dovendosi escludere, per tutte le argomentazioni già sopra esposte, l'esistenza di un inadempimento della quanto all'obbligo di vigilare sulla pista e di rimuovere tempestivamente le situazioni di CP_1 pericolo verificatesi per fatti accidentali o comunque ascrivibili a terzi, ne consegue l'impossibilità di ravvisare una responsabilità ex art. 1218 c.c. a carico della odierna appellata.
Pertanto, per le ragioni che precedono, l'appello è infondato.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellata, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento (cause da euro 26.001 ad euro 52.000) quanto alle fasi studio, introduttiva e decisoria, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)rigetta l'appello proposto da , confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento in favore della delle spese di lite del presente Controparte_1 grado che si liquidano in complessivi euro 6.946,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3448/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
LARGO QUINTO ALPINI N. 15 MILANO presso lo studio dell'avv. LOASSES
ENRICO MARIA LUCA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente
[...] P.IVA_1
pagina 1 di 11 domiciliata in Via Monte Bianco 20900 MONZA presso lo studio dell'avv.
LACAGNINA FULVIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2043 - 2051 sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così giudicare:
- in via principale: in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la responsabilità di nella causazione Controparte_1
dei danni all'attrice, per i titoli e i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto, condannare l'appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni cagionati, nella somma complessiva di € 50.906,75 (al netto dell'acconto di € 14.200,00 già versato), ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore, che emergerà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali come per legge, e rimborso di quanto corrisposto a titolo di spese legali a seguito della sentenza di primo grado;
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario ai sensi dell'articolo 93
c.p.c.;
- in via istruttoria: ammettere la prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalle parole “vero che”:
1. il 13 marzo 2022, intorno alle ore 11 e 10, la signora stava scendendo Parte_1
sulla pista denominata “K” all'interno del comprensorio dell (segnata sulla CP_1
pagina 2 di 11 mappa con la lettera “O” - doc. 1), nella provincia di Sondrio, insieme con il marito, munita di sci, casco e paraschiena?
2. giunta all'altezza dell'arrivo dello skilift n. 12, l'attrice è incappata su una rete di delimitazione caduta al suolo proprio nel mezzo della pista (si esibiscano immagini sub doc. 2)?
3. proprio mentre la signora si trovava a terra dolorante insieme con il marito è Pt_1
giunto un terzo sciatore che lamentava di essere caduto tempo prima sulla stessa rete, non avendola vista?
4. a seguito della caduta, la signora è stata trasportata presso un piccolo casotto Pt_1
nei pressi dello skilift n. 12, dove l'addetto all'impianto ha dichiarato di essersi già accorto precedentemente della caduta della rete e di aver avuto intenzione di rialzarla sollevandola nella sua posizione originaria (cosa che in effetti è stata fatta successivamente all'incidente)?
5. l'addetto all'impianto affermava di aver visto altri sciatori incappare e cadere nella rete caduta a terra?
6. poco dopo, è intervenuta l'Unità di Soccorso Piste da Sci della Croce Rossa Italiana, che ha trasportato l'attrice a valle con barella “toboga” (si esibisca immagine sub doc.
3)?
7. dopo il sinistro, la signora si è rivolta a una psicologa, la dottoressa Pt_1 Per_1
che ha certificato uno stato di sintomatologia ansiosa causata dal trauma?
8. a causa di tale stato ansioso venivano suggerite sedute di psicoterapia individuale a frequenza settimanale per un periodo stimato di nove mesi?
9. a seguito della lesione patita, l'attrice non ha potuto godere del periodo residuo del suo abbonamento stagionale agli impianti di risalita, con una perdita economica di €
195,00?
10. la signora è madre di due figli e sciatrice, giocatrice di tennis, appassionata Pt_1
di trekking e di mountainbike (si esibiscano immagini sub doc. 23)? pagina 3 di 11 11. la signora svolgeva le sue attività insieme con marito e figli? Pt_1
12. la signora ricopre la funzione dirigenziale di CFO (chief financial officer) in Pt_1
Banca EM (si esibisca immagine sub doc. 24)?
13. l'incidente e la conseguente lesione causano tuttora dolori al ginocchio destro della signora soprattutto nella parte anteriore, e sensazioni d'instabilità? Pt_1
14. la danneggiata non è più in grado di accosciarsi, di salire e scendere scalini con gradini alti, di salire e scendere da una barca, di camminare in montagna, se non con fatica e ripetute pause, e non può più nuotare a rana?
15. dal momento della guarigione clinica dall'incidente è costretta a utilizzare un tutore per l'esercizio delle attività sportive che le riescono?
S'indicano a testi:
- (marito della danneggiata), residente a [...]
Gaetana Agnesi n. 5, su tutti i capitoli di prova;
- Dottoressa (psicologa), con Studio in Monza, alla via Ghisallo n. 9, Testimone_2
sui capitoli 7 e 8;
- (amica), residente in [...], sui capitoli di prova Testimone_3
da 10 a 15.
Disporre consulenza tecnica di tipo medico legale sulla persona dell'attrice al fine di stabilire, nel contraddittorio delle parti, la consistenza e la sussistenza delle lesioni lamentate, nonché la congruità delle spese mediche”.
Per Controparte_1
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: senza accettare alcuna inversione dell'onere probatorio, previa ogni opportuna declaratoria e circoscrizione dell'imprescindibile onere incombente su parte attrice/appellante ex art. 2697 c.c. pagina 4 di 11 nel merito
1) respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e diritto sia in relazione all'an sia al quantum debeatur e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2668/2024 pubblicata il 06.11.2024 dal Tribunale di Monza, Dott.ssa
Maddalena Ciccone;
2) con vittoria di spese e competenze processuali del grado, oltre spese forfettarie del
15%, iva e cpa;
in via istruttoria chiedesi l'espunzione dal fascicolo processuale del doc. 25 attoreo prodotto tardivamente con memoria integrativa ex art. 171-ter n. 3 c.p.c.; ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie ed in particolare alla prova per testi riproposta in appello, essendo i relativi capitoli irrilevanti ai fini del contendere, de relato su cui il referente ha già deposto direttamente all'udienza del 16/01/2024, valutativi e/o oggetto di eventuale CTU medico legale.
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MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Monza, la per ottenerne la Parte_1 Controparte_1 condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa di un incidente sciistico occorsole nella mattinata del 13-3-2022, esponendo che mentre percorreva con gli sci la pista denominata “K” all'interno del comprensorio sciistico dell' , giunta all'altezza dello skilift n.12, CP_1 era caduta su una rete di delimitazione che si trovava stesa a terra nel mezzo della pista.
Esponeva l'attrice di avere riportato, a causa della caduta, la lesione dei legamenti del ginocchio destro, quantificava il danno complessivo nella somma di euro 58.362,75 e, dato atto della somma di euro
15.700,00 versata dalla a titolo risarcitorio, sulla base di un concorso paritario di CP_2 responsabilità della danneggiata, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della residua somma dovutale.
Secondo parte attrice, doveva ravvisarsi la responsabilità sia contrattuale che quale custode delle piste e degli impianti ivi comprese le reti di delimitazione, ex art. 2051 c.c., della società convenuta, tenuta inoltre a rispondere della condotta degli addetti alle piste ed agli impianti.
Si costituiva in giudizio la contestando il fondamento della domanda attorea e chiedendone CP_1 il rigetto.
Assumeva la convenuta come il sinistro non le era addebitabile, dal momento che era emerso come la rete era finita sulla pista in quanto poco prima era stata urtata da altro sciatore, e la signora che Pt_1 peraltro attesa la perfetta visibilità avrebbe potuto avvedersi dell'ostacolo, era sopraggiunta prima che gli addetti alla pista avessero il tempo di sollevare la detta rete adagiatasi per terra.
Il Tribunale di Monza, assunta una prova orale, senza altra attività istruttorie, con la sentenza n.2668\2024, pubblicata il 6-11-2024, respingeva le domande dell'attrice e poneva a carico della stessa le spese processuali.
Il primo giudice, richiamati alcuni arresti della Suprema Corte in tema di responsabilità da cose in custodia, osservava anzitutto come nel caso di sciovie, soggette ad uso diretto da parte di una moltitudine di persone, l'ente gestore, non avesse la possibilità di esercitare il potere di controllo materiale sul bene del tipo richiesto dall'art. 2051 c.c. ma, proprio per la natura e connotazione strutturale dei beni, un controllo diverso, meno pregnante rispetto a quello tipico di ogni custode, risultando materialmente impossibile potere esercitare un controllo continuo ed immediato sulla cosa.
Il giudice di primo grado riteneva che, nel caso di specie, l'ente gestore si fosse trovato pagina 6 di 11 nell'impossibilità di prevenire l'insorgenza di situazioni di pericolo derivanti dalla caduta della rete di delimitazione sulla pista da sci ad opera di altro sciatore, in quanto l'intervento del personale addetto al riposizionamento della rete di recinzione, pur tempestivo, aveva richiesto qualche minuto, e cioè il tempo ragionevolmente necessario perché il custode acquisisse notizia del pericolo ed intervenisse per eliminarlo.
Pertanto secondo il tribunale, se poteva ritenersi provato che la caduta dell'attrice fosse avvenuta a causa della rete presente sulla pista da sci, poteva ragionevolmente ritenersi che la rete fosse caduta per opera di un altro sciatore, transitato poco tempo prima del sinistro in cui rimaneva coinvolta l'attrice, onde non appariva ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
Parimenti non era configurabile, secondo il primo giudice, alcuna responsabilità sotto il generale profilo dell'art. 2043 c.c., difettando la prova, della quale era onerata la parte danneggiata, di una condotta omissiva o negligente ravvisabile nel fatto di avere ricevuto avviso di una situazione pericolosa e di non essere, dunque, intervenuto in un tempo ragionevole.
Aggiungeva il tribunale come non solo non era stata fornita la dimostrazione di una simile condotta omissiva e negligente, ma anzi era emersa prova del contrario, ovvero della condotta imprudente e colposa tenuta dalla sig.ra che si era posta quale causa determinante ed esclusiva dell'evento Pt_1 dannoso.
Nella sentenza impugnata si osservava come dalla stessa documentazione fotografica prodotta in giudizio emergeva la presenza di segnaletica che invitava gli sciatori a prestare attenzione e a rallentare in quel tratto, si che, avrebbe dovuto prestare la dovuta accortezza, considerando anche Parte_1 come il sinistro si era verificato in condizioni di perfetta visibilità.
Lo stato dei luoghi, secondo il giudice di primo grado, era inidoneo a ingenerare una situazione di pericolo occulto e a causare una inevitabile caduta, che quindi, era suscettibile di essere evitata attraverso l'adozione delle normali cautele dell'utente.
Detta sentenza è stata impugnata da , che ne chiede la riforma, con l'accoglimento della Parte_1 domanda proposta in primo grado. CP_ Si è costituita in giudizio la . contestando il fondamento della impugnazione e CP_1 chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza del 25 marzo 2025, il consigliere istruttore fissava, ai sensi del novellato art. 352
c.p.c., per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 3 giugno 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 7 di 11 Spirati i termini assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 3 giugno 2025, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Le censure dell'appellante attengono:
1-alla errata applicazione da parte del primo giudice dei principi in tema di responsabilità del custode;
2-alla ritenuta, da parte del tribunale, condotta colposa dell'attrice;
3-alla mancata prova liberatoria da parte della convenuta, sotto il profilo della responsabilità contrattuale;
4-alla mancata ammissione del teste oculare , ed alla ritenuta attendibilità dell'unico Testimone_1 teste escusso Tes_4
Deve in via prioritaria esaminarsi la censura sub. n.4, posto che con essa si sollecita la Corte ad integrare l'istruttoria sulla dinamica del sinistro, con l'ammissione del teste , coniuge Testimone_1 dell'odierna appellante.
Assume l'appellante di avere prospettato già in primo grado dubbi sulla attendibilità del teste Tes_4 addetto allo skilift, in quanto dipendente di una società appartenente al gruppo ed in quanto CP_1 era il soggetto che avrebbe potuto per primo intervenire per risollevare la rete, ed era quindi un potenziale responsabile del sinistro.
Aggiunge l'appellante come erroneamente il tribunale avesse ritenuto di non ammettere, in quanto irrilevante, la deposizione del proprio coniuge , che avrebbe potuto riferire quanto al Testimone_1 medesimo dichiarato dal e spiegare che era riuscito ad evitare la rete perché aveva visto la Tes_4 moglie cadere.
La censura è infondata.
E' anzitutto opportuno riportare la dichiarazione dell'unico teste escusso , impiantista Testimone_5 presso la società SIFA s.a.s. ed addetto allo skilift 12 vicino al luogo della caduta dell'attrice, che ha affermato: “ ..Il giorno 13.03.2022, mi pare fosse domenica, ero di turno presso lo skilift “ai campetti” nel comprensorio di Il mio turno era dalle ore 08:00 alle ore 17:00. Prima delle 12:00 vedevo CP_1 uno sciatore scendere dalla pista e andare contro una rete di rallentamento, posizionata in prossimità dell'incrocio con lo skilift, che veniva fatta cadere a terra. Subito dopo aver visto cadere la rete a terra contattavo l'addetto competente, che si trovava alla base dello skilift, nell'arco di circa 500 metri, per farla rialzare. Dopo un paio di minuti da quando la rete è stata fatta cadere a terra vedevo uno sciatore evitare la rete e subito dietro di lui una sciatrice che invece andava sopra la rete adagiata a terra e cadeva. Lo sciatore che precedeva la donna caduta a terra era il marito, come da me appreso pagina 8 di 11 successivamente, e mi pare che le avesse anche segnalato la presenza della rete, facendole dei gesti e dicendo di rallentare. L'addetto arrivava nell'arco di circa 2-3 minuti dalla chiamata. Il marito aiutava la donna a rialzarsi e a raggiungere la postazione dello skilift dove lavoravo, in attesa dell'arrivo del soccorso piste. Non ricordo che nessun altro sciatore sia caduto nell'intervallo di tempo tra la caduta della signora e l'intervento dell'addetto”.
Il teste non è dipendente della società convenuta in primo grado, né può ravvisarsi alcun interesse del medesimo alla partecipazione al giudizio od alle sorti dello stesso, e ciò non ai fini di una incapacità a deporre, mai neppure eccepita, ma quale elemento sintomatico di inattendibilità.
Quanto alla mancata ammissione del teste , deve condividersi la valutazione espressa dal primo Tes_1 giudice, che ha rilevato l'irrilevanza della prova, in quanto non diretta a dimostrare le circostanze del sinistro, sostanzialmente incontroverse tra le parti nel loro nucleo essenziale, trattandosi di un testimone "de relato", che avrebbe dovuto deporre su circostanze apprese dal che è stato Tes_4 tuttavia sentito come teste nel presente giudizio, il che giustifica un giudizio di irrilevanza della deposizione non ammessa, per tutte le osservazioni sopra indicate.
Con la censura sub. n.1 l'appellante lamenta una erronea applicazione da parte del primo giudice dei principi in tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Secondo l'appellante, posto che era incontestato che la sciatrice era caduta a causa della rete presente sulla pista, doveva escludersi, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, che la presenza della rete avesse i caratteri della eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità.
Fa rilevare l'appellante come la rete avesse colori opachi con maglie larghe, e risultasse pertanto poco visibile, e come era dimostrato in giudizio che l'addetto allo skilift per avendo visto la rete cadere, non si era attivato per andare a sollevarla, nonostante fosse a breve distanza, ma aveva deciso di chiamare altri addetti, che erano a circa 500 metri, nonostante il pericolo rappresentato dalla caduta della rete.
Dalla deposizione del teste della cui attendibilità, come detto, non vi è ragione per dubitare, Tes_4 emerge come il medesimo abbia immediatamente attivato il personale competente, che in pochissimi minuti è giunto sul posto.
Avuto riguardo alla estensione, evidenziata dal tribunale, del bene in custodia, rappresentato dal comprensorio sciistico gestito in quella località dalla devono trovare quei principi affermati CP_1 dalla Suprema Corte nelle ipotesi di beni demaniali, secondo cui il custode è liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più
pagina 9 di 11 diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. 16295\2019;
Cass. 6826\2021; Cass. 11140\2024).
Nel caso di specie, deve ritenersi che il sinistro sia avvenuto prima gli addetti della potessero CP_1 ragionevolmente rialzare la rete caduta sulla pista, tenuto conto che l'intervento è stato compiuto in pochissimi minuti, e che, per evidenti ragioni di sicurezza, il non poteva abbandonare lo skilift Tes_4 in quel momento in funzione, posto che ciò avrebbe determinato una situazione di pericolo per gli utenti che lo stavano utilizzando.
Con la censura sub. n.2 l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato l'esistenza di un concorso del fatto colposo del danneggiato, di tale entità da avere cagionato da solo la caduta.
La signora nega di avere tenuto nell'occasione un comportamento imprudente, facendo rilevare Pt_1 come il segnale di obbligo di rallentare esistente sul posto, valorizzato dal primo giudice per ravvisare una condotta incauta della sciatrice, era posizionato per segnalare la presenza di un incrocio con un'altra pista e non la presenza di una rete a terra.
Aggiunge l'appellante come nessuna specifica condotta imprudente era stata individuata a carico della medesima, che era caduta a causa di una rete che non avrebbe mai dovuto trovarsi sulla pista.
Il motivo non ha fondamento.
Il primo giudice, esaminando la domanda anche secondo il paradigma della responsabilità ex art. 2043
c.c., ne ha escluso la fondatezza, ritenendo, anzitutto, con una prima argomentazione, che l'attrice non avesse dimostrato, come era suo onere, l'esistenza di una condotta omissiva o negligente da parte dell'ente gestore della pista, in particolare non fornendo elementi per poter affermare che l'intervento degli addetti fosse avvenuto in ritardo o con modalità inadeguate.
Il tribunale ha poi aggiunto, con una seconda argomentazione, come dagli elementi istruttori era emersa prova del contrario, dovendosi ravvisare una condotta imprudente della sciatrice, che nonostante la segnaletica imponesse di rallentare e prestare attenzione, e considerata le perfette condizioni di visibilità, non si avvedeva della rete, contrariamente a quanto aveva fatto il coniuge della signora che percorrendo lo stesso tratto di pista era riuscito ad evitare l'ostacolo. Pt_1
Osserva il Collegio come l'appellante abbia censurato la seconda argomentazione addotta dal giudice di primo grado per escludere una responsabilità extracontrattuale della S.I.T.A., ma non la prima, che è in grado di sorreggere autonomamente la pronuncia di rigetto di una domanda di responsabilità aquiliana,
pagina 10 di 11 e ciò è sufficiente per disattendere il motivo.
Con la censura sub. 3 l'appellante assume come la dovesse rispondere anche a titolo di CP_1 responsabilità contrattuale, posto che nel caso specifico era accaduto che gli addetti alla pista avevano installato una rete che era caduta sulla pista e non era stata tempestivamente riposizionata in piedi, nella sua posizione originaria.
Anche questo motivo è infondato.
Dovendosi escludere, per tutte le argomentazioni già sopra esposte, l'esistenza di un inadempimento della quanto all'obbligo di vigilare sulla pista e di rimuovere tempestivamente le situazioni di CP_1 pericolo verificatesi per fatti accidentali o comunque ascrivibili a terzi, ne consegue l'impossibilità di ravvisare una responsabilità ex art. 1218 c.c. a carico della odierna appellata.
Pertanto, per le ragioni che precedono, l'appello è infondato.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellata, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento (cause da euro 26.001 ad euro 52.000) quanto alle fasi studio, introduttiva e decisoria, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)rigetta l'appello proposto da , confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento in favore della delle spese di lite del presente Controparte_1 grado che si liquidano in complessivi euro 6.946,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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