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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/05/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 504 / 2025 promossa congiuntamente da:
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 con l'avv. FIESOLI CATERINA, presso il cui Studio hanno eletto C.F._2 domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 8.04.2025, e , Parte_1 Parte_2 sposati con matrimonio celebrato in Empoli il 27.07.2018 - trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Empoli nel Registro atti di matrimonio Anno 2018 - Parte II -Serie C –
Atto n. 115- hanno proposto domanda congiunta di separazione personale.
I coniugi hanno dedotto: (1) che dal matrimonio è nato il figlio a Prato (PO) in data Per_1
10.08.2020; (2) che entrambi i ricorrenti svolgono attività di lavoro subordinata;
(3) che la casa di proprietà sita in Prato, Via Renzo Grassi n. 43 è stata acquistata dalle parti in comproprietà; (4) che la comunione spirituale e materiale tra i medesimi è venuta meno da molto tempo per incompatibilità caratteriali.
1 Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato il ricorso esponendo le condizioni concordate di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di prestarsi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale di proprietà indivisa dei coniugi, posta nel Comune di Prato, Via Renzo Grassi
n. 43, con gli arredi in essa presenti, verrà assegnata alla SI.ra , che ivi manterrà la Parte_1 propria residenza e vi abiterà con il figlio, ; Persona_2
3) il SI. ha già asportato dall'abitazione familiare i propri beni, per recarsi presso l'abitazione Pt_2 della propria famiglia di origine, ove resterà fintantochè non avrà reperito altra e diversa abitazione;
4) il mutuo gravante sulla sopra descritta abitazione, continuerà ad essere pagato pro quota da entrambe i coniugi, che continueranno dunque a tenere aperto il conto corrente cointestato presso la
AN ; il veicolo IA ND resterà intestato alla SI.ra , mentre il veicolo Controparte_1 Pt_1
Mercedes EN resterà intestato al SI. ; Pt_2
5) l'affido del figlio è condiviso tra entrambi i coniugi, pur essendo il figlio stesso collocato Per_1 prevalentemente con la madre presso la casa familiare in cui lascerà la residenza;
6) ogni decisione inerente all'educazione, la salute e la crescita del figlio dovrà essere adottata di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle aspirazioni dello stesso;
7) in merito al diritto di visita del padre, in considerazione della tenera età del figlio e dell'organizzazione familiare sinora tenuta, al fine di effettuare graduali eventuali cambiamenti dettati dalla crescita e dalle future necessità del figlio medesimo, ed anche in considerazione del lavoro del SI. , che lo vede essere lontano da Prato anche per giorni, i SIg. e Pt_3 Pt_1 Pt_3 concordano che: il padre terrà con sé il figlio per un pomeriggio alla settimana, dall'uscita del lavoro
e fino alle 21.00, nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con lui;
due pomeriggi alla settimana, dall'uscita del lavoro e fino alle 21.00 nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il fine settima con la mamma, secondo lo schema indicativo che qui sotto viene riportato.
Lunedi Martedì Mercole Giovedì Venerdì Sabato Domeni dì ca
Mamma Mamma Babbo Mamma Mamma Babbo Babbo
Lunedi Martedì Mercole Giovedì Venerdì Sabato Domeni dì ca
Mamma Babbo Mamma Babbo Mamma Mamma Mamma
2 E così alternandosi le settimane successive. I coniugi concordano che, vista la tenera età di Per_1
e non essendo lo stesso in questo momento in grado di pernottare con il padre, il pernotto verrà inserito in maniera graduale per dare tempo al figlio di abituarsi alla nuova conformazione della famiglia. Resta inteso che ogni volontà di laddove diversa rispetto a quanto stabilito nello Per_1 schema sovrastante, cercherà di essere accolta dai genitori, ferme restando le necessità lavorative degli stessi.
Sono fatti inoltre salvi i diversi accordi tra i genitori, anche in base alle diverse esigenze del figlio.
Nel periodo Natalizio, i figli trascorreranno la Vigilia del Natale (24.12) ed il Capodanno (30.12 e
31.12) con un genitore ed il Natale (25.12) e la festività dell'NI (06.01) con l'altro, ad anni alterni.
Le festività di Pasqua e UE verranno trascorse dai figli ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
per la Pasqua del corrente anno (2025), il figlio starà con la madre, cominciando così
l'alternanza annuale delle festività Pasquali. Resta inteso che i giorni della settimana correnti tra le festività appena richiamate, verranno trascorsi dal figlio secondo l'alternanza ordinaria sopra specificata, fatti salvi altri e diversi accordi tra i genitori. Durante il mese di Agosto, periodo in cui i coniugi possono godere delle ferie dal lavoro, il figlio trascorrerà due settimane con la madre, e due settimane con il padre;
al momento tuttavia, vista la tenera età di i coniugi concordano che Per_1 provvederanno ad accordarsi sull'effettivo periodo in cui il figlio starà con il padre, Per_1 aiutandosi reciprocamente. I coniugi si impegnano a concordare tra loro le due settimane in cui terranno i figli, entro il 31 Maggio di ogni anno;
8) il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando la somma di € 400,00 (Euro
Quattrocento/00) mensili entro il giorno 15 di ogni mese con versamento sul conto corrente della madre con le seguenti coordinate bancarie: [...]. La suddetta somma sarà rivalutabile secondo le variazioni Istat a partire dall'anno seguente alla sentenza di separazione;
CP_ 9) i coniugi concordano che l'importo dell'Assegno Unico erogato dall' continuerà ad essere versato sul conto corrente cointestato ed aperto sulla AN Intesa San Paolo;
10) i coniugi concordano che le spese straordinarie relative agli sport ad oggi praticati dai figli, al vestiario ed a quelle mediche non coperte da SSN, saranno a carico di entrambi in genitori in ragione del 50%, con facoltà di ognuno di ottenere il rimborso pro quota dall'altro coniuge su presentazione di documentazione (scontrino, fattura) comprovante le spese in questione;
resta comunque ferma, eccetto quanto sopra specificato, l'applicazione del Protocollo sulle spese straordinarie applicato dal
Tribunale adìto;
3 11) i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto per la minori e/o ad altro documento valido per l'espatrio”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento della prole – I coniugi hanno chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
presso la madre. Il Collegio ritiene adeguato e condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti, accordo peraltro conforme alla normativa legislativa ed all'interesse del minore ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Lo stesso deve dirsi in ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario ed alla previsione dell'assegnazione della casa coniugale alla madre.
Mantenimento della prole - Anche in relazione al mantenimento del figlio, il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo, tenuto conto dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione egualitaria delle spese straordinarie, tenuto conto della capacità reddituale pressoché equivalente dei genitori.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
4 il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2 sposati con matrimonio celebrato in Empoli il 27.07.2018 - trascritto nei registri dello
Stato civile del Comune di Empoli nel Registro atti di matrimonio Anno 2018 - Parte
II -Serie C – Atto n. 115;
- Omologa l'accordo raggiunto dalle parti relativamente alle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di prestarsi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale di proprietà indivisa dei coniugi, posta nel Comune di Prato, Via
Renzo Grassi n. 43, con gli arredi in essa presenti, verrà assegnata alla SI.ra Pt_1
, che ivi manterrà la propria residenza e vi abiterà con il figlio,
[...] Per_2
;
[...]
3) il SI. ha già asportato dall'abitazione familiare i propri beni, per recarsi Pt_2
presso l'abitazione della propria famiglia di origine, ove resterà fintantochè non avrà reperito altra e diversa abitazione;
4) il mutuo gravante sulla sopra descritta abitazione, continuerà ad essere pagato pro quota da entrambe i coniugi, che continueranno dunque a tenere aperto il conto corrente cointestato presso la AN;
il veicolo IA ND resterà Controparte_1
intestato alla SI.ra , mentre il veicolo Mercedes EN resterà intestato al SI. Pt_1
; Pt_2
5) l'affido del figlio è condiviso tra entrambe i coniugi, pur essendo il figlio Per_1
stesso collocato prevalentemente con la madre presso la casa familiare in cui lascerà la residenza;
6) ogni decisione inerente all'educazione, la salute e la crescita del figlio dovrà essere adottata di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle aspirazioni dello stesso;
7) in merito al diritto di visita del padre, in considerazione della tenera età del figlio e dell'organizzazione familiare sinora tenuta, al fine di effettuare graduali eventuali cambiamenti dettati dalla crescita e dalle future necessità del figlio medesimo, ed anche in considerazione del lavoro del SI. , che lo vede essere lontano da Pt_3
5 Prato anche per giorni, i SIg. e concordano che: il padre terrà con sé Pt_1 Pt_3
il figlio per un pomeriggio alla settimana, dall'uscita del lavoro e fino alle 21.00, nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con lui;
due pomeriggi alla settimana, dall'uscita del lavoro e fino alle 21.00 nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il fine settima con la mamma, secondo lo schema indicativo che qui sotto viene riportato.
Lunedi Martedì Mercoledì Giove Venerdì Sabato Domenica dì Mamma Mamma Babbo Mam Mamma Babbo Babbo ma Lunedi Martedì Mercoledì Giove Venerdì Sabato Domenica dì Mamma Babbo Mamma Babbo Mamma Mamma Mamma
E così alternandosi le settimane successive. I coniugi concordano che, vista la tenera età di , e non essendo lo stesso in questo momento in grado di pernottare con Per_1
il padre, il pernotto verrà inserito in maniera graduale per dare tempo al figlio di abituarsi alla nuova conformazione della famiglia. Resta inteso che ogni volontà di
, laddove diversa rispetto a quanto stabilito nello schema sovrastante, Per_1
cercherà di essere accolta dai genitori, ferme restando le necessità lavorative degli stessi.
Sono fatti inoltre salvi i diversi accordi tra i genitori, anche in base alle diverse esigenze del figlio.
Nel periodo Natalizio, i figli trascorreranno la Vigilia del Natale (24.12) ed il
Capodanno (30.12 e 31.12) con un genitore ed il Natale (25.12) e la festività dell'NI (06.01) con l'altro, ad anni alterni.
Le festività di Pasqua e UE verranno trascorse dai figli ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
per la Pasqua del corrente anno (2025), il figlio starà con la madre, cominciando così l'alternanza annuale delle festività Pasquali. Resta inteso che i giorni della settimana correnti tra le festività appena richiamate, verranno trascorsi dal figlio secondo l'alternanza ordinaria sopra specificata, fatti salvi altri e diversi accordi tra i genitori. Durante il mese di Agosto, periodo in cui i coniugi possono godere delle ferie dal lavoro, il figlio trascorrerà due settimane con la madre, e due settimane con il padre;
al momento tuttavia, vista la tenera età di , i coniugi Per_1
6 concordano che provvederanno ad accordarsi sull'effettivo periodo in cui il figlio starà con il padre, aiutandosi reciprocamente. I coniugi si impegnano a Per_1
concordare tra loro le due settimane in cui terranno il figlio, entro il 31 Maggio di ogni anno;
8) il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando la somma di € 400,00
(Euro Quattrocento/00) mensili entro il giorno 15 di ogni mese con versamento sul conto corrente della madre con le seguenti coordinate bancarie:
[...]. La suddetta somma sarà rivalutabile secondo le variazioni Istat a partire dall'anno seguente alla sentenza di separazione;
9) i coniugi concordano che l'importo dell'Assegno Unico erogato dall' CP_2
continuerà ad essere versato sul conto corrente cointestato ed aperto sulla AN
Intesa San Paolo;
10) i coniugi concordano che le spese straordinarie relative agli sport ad oggi praticati dal figlio, al vestiario ed a quelle mediche non coperte da SSN, saranno a carico di entrambi in genitori in ragione del 50%, con facoltà di ognuno di ottenere il rimborso pro quota dall'altro coniuge su presentazione di documentazione (scontrino, fattura) comprovante le spese in questione;
resta comunque ferma, eccetto quanto sopra specificato, l'applicazione del Protocollo sulle spese straordinarie applicato dal
Tribunale adìto;
- Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti relativamente alla condizione di seguito trascritta:
11) i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto per la minori e/o ad altro documento valido per l'espatrio
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Empoli e di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
- Dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 21.05.2025.
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est.
7 dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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