Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 21/05/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1236/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1236/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
POLISPORTIVA SANTA MARIA NUOVA A.S.D. e Controparte_2
TERZO CHIAMATO
GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO PATTINAGGIO SANTA MARIA NUOVA A.D.S.
TERZO CHIAMATO
Oggi 21 maggio 2025 ad ore 11:55 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. MARROCCHINI ALESSIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per l'avv. MARINIELLO GIANCARLO e l'avv. , oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. ILENIA MONTIRONI
Per POLISPORTIVA SANTA MARIA NUOVA A.S.D. (C.F. l'avv. PETTIROSSI P.IVA_1
MATTIA anche per AVV. Controparte_2
Per Controparte_3
(C.F. ) e , l'avv. FRANCESCO COPPARI SOSTITUITO P.IVA_2 Controparte_4
DALL' AVV. SIMONETTA SGRECCIA
pagina 1 di 11
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14:12, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1236/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARROCCHINI Parte_1 C.F._1
ALESSIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MARROCCHINI ALESSIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_3
MARINIELLO GIANCARLO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MARINIELLO
GIANCARLO
CONVENUTO/I
POLISPORTIVA SANTA MARIA NUOVA A.S.D. (C.F. ) e P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. PETTIROSSI MATTIA, elettivamente domiciliati in Via
[...]
Porta Lombarda 37 60030 presso il difensore avv. PETTIROSSI MATTIA Controparte_1
TERZO CHIAMATO
Controparte_3
(C.F. e , rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO P.IVA_2 Controparte_4
COPPARI, elettivamente domiciliati in Piazzale delle Grazie n.31 in presso il difensore avv.
FRANCESCO COPPARI
TERZO CHIAMATO
pagina 3 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione del 28.02.2024, conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni ai sensi degli artt. 2051 e/0 2043 c.c., derivanti
[...]
dal sinistro occorso alla medesima in data 10.08.2019 presso l'impianto sportivo di pattinaggio "A.
Bomprezzi" di Santa Maria Nuova (AN) durante l'evento sportivo denominato "sei giorni rotellistica", per l'importo complessivo di € 15.913,91, ivi rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia I 'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa domanda, deduzione ed eccezione: - accertare e dichiarare la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 e/0 2043 c.c., Controparte_1
nella determinazione del sinistro occorso all'attrice il 10 agosto 2019 presso l'impianto sportivo di pattinaggio di;
in particolare, accertato che la scala di smistamento è difforme al Controparte_1
D.M. 18.03.96, non è rettilinea e che la variabilità graduale dell'alzata e della pedana tra un suo gradino e il successivo è maggiore della tolleranza del 2% costituendo un 'insidia non segnalata, non visibile e/o non percepibile per l'attrice; accertato il mancato rispetto degli obblighi manutentivi e gestionali prescritti dal D.M. 18.03.96; condannare il predetto al Controparte_1 pagamento del risarcimento del danno subito dall'attrice nella misura di € 15.913,91 oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e interessi legali maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo o, comunque, condannare il predetto al pagamento di quella diversa, maggiore o CP_1
minore somma che dovesse essere determinata in corso di causa;
- con vittoria di spese ed onorari di causa [...] "
Il giudizio veniva incardinato al R.G. n. 1236/2024 del Tribunale di Ancona ed assegnato inizialmente al Giudice, Dott. Valerio Guidarelli.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.05.2024, si costituiva nel presente giudizio il
[...]
chiedendo l'integrale rigetto delle richieste risarcitorie avversarie e formulando Controparte_1
istanza per la chiamata in causa del terzo nei confronti della e del Sig. Controparte_5
in proprio, ivi rassegnando le seguenti conclusioni: "1) autorizzare il comparente Controparte_2
Ente comunale alla chiamata in causa della TI Santa Maria Nuova ASD (c.f. , P.IVA_1
con sede in Santa Maria Nuova (AN), alla via Ravagli n.2/c, nella persona del Presidente pro tempore e l.r.p.t., Sig. (c.f. ), nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._2
residente in [...] 0 Maggio n. 7 (quest 'ultimo sia nella spiegata qualità che — in Controparte_1
via solidale — anche in proprio), previo differimento della prima udienza di comparizione ai sensi dell pagina 4 di 11 'art. 269 c.p.c.; 2) in via principale, accertare e dichiarare I 'assenza di qualsivoglia responsabilità del nella causazione dei danni patiti dall'attrice e rigettare le domande Controparte_1
attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
3) in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro e, per l'effetto, limitare il risarcimento al solo danno che risulterà dimostrato e provato, diminuendone ulteriormente l'entità, ai sensi dell 'art. 1227, commi 1 e 2, c.c.; 4) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree dichiarare esclusivi responsabili e unici soggetti tenuti in via solidale all'eventuale risarcimento dei danni, la TI Santa Maria Nuova
ASD (c.f. ), con sede in Santa Maria Nuova (AN), alla via Ravagli n.2/c, in persona del P.IVA_1
Presidente pro tempore e l.r.p.t., Sig. (c.f. ) e il predetto Controparte_2 CodiceFiscale_3
Sig. in proprio, 1. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da attribuirsi Controparte_2
al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario";
Con provvedimento del 07.05.2024, la trattazione della causa veniva affidata allo scrivente giudicante.
Sempre in data 07.05.2024, il Giudice adito con Ordinanza così statuiva: "1) Differisce la prima udienza di comparizione dalla data indicata nell'atto di citazione alla data del 18.09.2024, h. 9:00; 2)
Avvisa le parti che dalla data dell'udienza indicata al punto 1) decorreranno i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. per il deposito delle memorie integrative.
In data 09.05.2024, il depositava istanza per la modifica dell'Ordinanza Controparte_1
del 07.05.2024, chiedendo la modifica della medesima 'indicando una diversa data di fissazione dell'udienza di prima comparizione che consenta il rispetto dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c.”.
Il Giudice, in accoglimento della predetta istanza, fissava la nuova udienza al 06.11.2024 per la comparizione delle parti, onerando il di notificare al terzo chiamato in Controparte_1
causa il provvedimento, l'atto di citazione e la memoria di costituzione entro il 20.05.2023.
In data 17.05.2023, il notificava alla e Controparte_1 Parte_2
al Sig. in proprio atto di citazione per la chiamata in causa del terzo, citandoli a Controparte_2
comparire per l'udienza del 06.11.2024 dinnanzi al Tribunale di Ancona, ivi formulando le seguenti conclusioni: "1) in via preliminare, autorizzare il comparente Ente comunale alla chiamata in causa della TI Santa Maria Nuova ASD (c.f. ), con sed e in Santa Maria Nuova (AN), P.IVA_1
alla via Ravagli n. 2/c, nella persona del Presidente pro tempore e l.r.p.t., Sig. Controparte_2
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_1
1 0 Maggio n. 7 (quest'ultimo sia nella spiegata qualità che — in via solidale — anche in proprio), previo differimento della prima udienza di comparizione ai sensi dell 'art. 269 c.p.c.; 2) in via pagina 5 di 11 principale, accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità del Controparte_1
nella causazione dei danni patiti dall'attrice e rigettare le domande attoree in quanto infondate
[...]
in fatto ed in diritto;
3) in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro e, per l'effetto, limitare il risarcimento al solo danno che risulterà dimostrato e provato, diminuendone ulteriormente l'entità, ai sensi dell 'art. 1227, commi 1 e
2, c.c.; 4) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree dichiarare esclusivi responsabili e unici soggetti tenuti in via solidale all'eventuale risarcimento dei danni, la TI Santa Maria Nuova ASD (c.f. ), con P.IVA_1
sede in Santa Marisa Nuova (AN), alla via Ravagli n. 2/c, in persona del Presidente pro tempore l. r.p.
t., Sig. (c.f. ) e il predetto Sig. in proprio, con Controparte_2 C.F._2 CP_2
vittoria di spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
In data 25.07.2024, la difesa della TI Santa Maria Nuova depositava comparsa di costituzione e risposta con istanza di chiamata in causa del terzo ex art. 271 c.p.c., rivolta nei confronti del
[...]
(C.F. e P. IVA: ) con Sede Controparte_3 P.IVA_2
in Santa Maria Nuova (AN), Via Ravagli n. 5, in persona del Presidente e l.r.p.t. e del Sig.
[...]
(C.F.: ), nato a [...] 1'01.04.1954 e residente in [...]C.F._4
Nuova (AN), Piazzale delle Grazie n.31 quest'ultimo anche in proprio, ivi chiedendo l'integrale rigetto di tutte le richieste risarcitorie avversarie.
Con Ordinanza del 25.07.2024, comunicata nella medesima data, il Tribunale autorizzava la chiamata in causa, così disponendo: "11 Giudice on. dott. Claudio Cicconi, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA esaminati gli atti del procedimento indicato in epigrafe;
rilevato che i terzi chiamati,
TI Santa Maria Nuova A.S. D. ed il Sig. si sono costituiti nei termini di Controparte_2
legge; rilevato, altresì, che i terzi chiamati hanno chiesto di essere autorizzati ex art. 271 c.p.c. alla chiamata in causa del (C.F. e Controparte_6
P. IVA: ), con sede in Santa Maria Nuova (AN), Via Ravagli n. 5, in persona del P.IVA_2
Presidente e l.r.p.t. Sig. (C.F.: ), nato a [...]_4 CodiceFiscale_5
1'01.04.1954 e residente in [...], quest'ultimo anche in proprio, previo differimento della prima udienza di comparizione delle parti;
Ritenuto il contradittorio regolare autorizza TI Santa Maria Nuova A.S.D. ed il Sig. alla chiamata Controparte_2
in causa così come richiesta;
Fissa l'udienza del 30.01.2025, ore 09:30, per la comparizione delle parti dinanzi a sé. ed il Sig. a Controparte_7 Controparte_2
notificare al terzo chiamato in causa il presente provvedimento, l'atto di citazione, la memoria di pagina 6 di 11 costituzione del convenuto e la memoria di costituzione del terzo chiamato, entro il 10.09.2023. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite ".
Con atto del 19.08.2024 notificato a e alla , la Parte_3 Controparte_8
TI Santa Maria Nuova ed il Sig. li citavano per l'udienza del 30/01/2025 Controparte_2 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l' Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile ed opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: IN VIA
PRELIMINARE PREGIUDIZIALE ED ASSORBENTE: rispetto ad ogni altra questione in fatto ed in diritto prospettata dalle parti, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità di tutte le domande, istanze ed eccezioni formulate dal nei confronti della TI Controparte_1
Santa Maria Nuova A.S.D. per difetto di giurisdizione del Tribunale di Ancona in favore del Collegio arbitrale, alla luce del contenuto ex art. 16 della Convenzione ripassata tra le parti.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: previa ogni più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, autorizzare ex art. 271 c.p.c. la TI Santa Maria Nuova A.S.D. e il Sig. in Controparte_2
proprio alla chiamata in causa del Controparte_3
(C.F. e P.IVA: , con Sede in Santa Maria Nuova (AN), Via Ravagli n. 5, in
[...] P.IVA_2
persona del Presidente e l.r.p.t. Sig. (C.F.: ), nato a [...]_5
Cingoli l'Ol .04.1954 e residente in [...] — quest'ultimo anche in proprio, previo differimento della prima udienza di comparizione delle parti. IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: previa ogni più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della richiesta risarcitoria formulata dalla Sig.ra nel caso in cui venga riscontrato un qualsiasi collegamento tra il sinistro occorso Parte_1
alla attrice ed una deficienza tecnica e/o manutentiva delle gradinate e/o scalini dell'impianto di pattinaggio, dichiarare esclusivo responsabile della mancata manutenzione il Controparte_1
in qualità di proprietario dell'impianto di pattinaggio, su cui gravavano tutti gli oneri di
[...]
manutenzione straordinaria ricollegati e/o ricollegabili all'impianto sportivo di pattinaggio "A.
Bomprezzi", così come stabilito dalla Convenzione ripassata tra le parti. Per l'effetto, condannare in via esclusiva il al pagamento delle somme a titolo di risarcimento del Controparte_1
danno, con esclusione di qualsiasi responsabilità ed onere in capo alla TI Santa Maria
Nuova A.S. D. e al Sig. . accoglimento della richiesta risarcitoria formulata dalla Controparte_2
Sig.ra nel caso in cui si ritenga di ravvisare una responsabilità ex art. 2051 c.c./ art. Parte_1
2043 c.c. in capo al Concessionario, dovranno essere dichiarati responsabili e condannati al risarcimento dei danni in via esclusiva ed integrale per i fatti occorsi alla attrice, in via solidale tra loro, il e il Sig. Controparte_3 CP_2
pagina 7 di 11 quest'ultimo anche in proprio (oltre all'eventuale responsabilità solidale del CP_4 [...]
quale proprietario dell'impianto) in quanto unici organizzatori, gestori e Controparte_1
supervisori dell'evento denominato "6 giorni rotellistica", con esclusione di qualsiasi responsabilità ed onere in capo alla TI Santa Maria Nuova A.S.D. e al Sig. . IN OGNI Controparte_2
CASO E COMUNQUE NEL MERITO: previa ogni più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, accertata e dichiarata la regolarità tecnica dell'impianto ai sensi della normativa in materia di sicurezza, rigettare in toto la richiesta risarcitoria formulata dalla Sig.ra in virtù Parte_1
della riconducibilità del sinistro al C.d. caso fortuito il quale, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra evento, cosa e danno. Comunque, in caso di accoglimento, anche solo parziale, della richiesta risarcitoria della Sig.ra limitare Parte_1
il risarcimento a quanto effettivamente dimostrato e provato dalla stessa, diminuendone ulteriormente l'ammontare ex art. 1227, comma 1 e 2, c.c., condannando tutte le parti soccombenti in solido tra loro al pagamento”.
Con comparsa del 18.11.2024 si costituiva il Controparte_3 in persona del legale rappresentante , i quali così concludevano: “Piaccia
[...] Controparte_4 all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare: per i motivi sopra meglio esposti o con qualsiasi altra statuizione dichiarare illegittima e/o nulla la chiamata in causa del CP_3
; In subordine e sempre in via preliminare: per i Controparte_3
motivi sopra meglio esposti o con qualsiasi altra statuizione dichiarare il difetto di giurisdizione del
Tribunale di Ancona a favore del collegio arbitrale previsto dall'art. 16 della convenzione del
20/12/2024; Nel merito: per i motivi sopra meglio esposti o con qualsiasi altra statuizione, rigettare tutte le domande ex adverso proposte. In via istruttoria: Ci si oppone alla richiesta prova per testi avanzata da parte attrice in quanto valutativa, superflua e vertente su circostanze non contestate. In caso di ammissione, si chiede di essere ammessi a riprova sugli stessi capitoli indicati dalla Sig. nonché sugli eventuali altri dovessero essere indicati dalle parti”. Pt_1
Stante le eccezioni preliminari sollevate dai terzi chiamati, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.03.2025, lo scrivente fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. relativamente alle stesse, concedendo termine per il deposito di memoria conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 8 di 11 Al fine di verificare le eccezioni promosse dai terzi chiamati relativamente alla mancata operatività nei loro confronti della convenzione stipulata posteriormente al lamentato sinistro con conseguente illegittimità e/o nullità della chiamata in causa si osserva quanto segue.
In data 12.06.2017 con avviso pubblico (protocollo n.5158 del 12.06.2017) per l'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi, pubblicata nell'albo pretorio del Comune di
[...]
dal 12.06.2017 al 12.07.2017, si stabiliva che il soggetto affidatario - all'atto della CP_1
concessione - si impegnava a gestire, custodire e curare l'impianto sportivo … e che il rapporto tra amministrazione comunale e concessionaria sarà regolato da apposita convenzione (cfr. documento depositato in atti).
Con determina del II° settore (Servizio al Cittadino) n.120 del 13.07.2017 veniva precisato che la concessione dei servizi sarà disciplinata da apposite convenzioni e che venivano affidati in concessione gli impianti oggetto della stessa (tra i quali quello nel quale asseritamente si verificò l'evento oggetto di causa) per le annualità 2017/2022 alle condizioni stabilite nel citato bando di gara.
In data 20.12.2019 veniva stipulata la concessione in gestione del Pattinodromo “A. Bomprezzi” di a favore di un raggruppamento temporaneo di associazioni di cui era capogruppo la Controparte_1
TI (unica firmataria ed indicata nella convenzione parte “Concessinaria”. Controparte_1
Posto quanto sopra, tutto documentato in corso di giudizio e non contestato tra le parti, si osserva quanto segue.
Non vi è dubbio che all'epoca del sinistro i terzi chiamati erano solo concessionari che si erano aggiudicati un bando di gara e che stipularono solo successivamente al lamentato sinistro (avvenuto il
10.08.2019) la convenzione vera e propria (avvenuta il 20.12.2019).
Occorre, pertanto, verificare la retroattività dell'operatività della convenzione oggetto di causa, la quale riguardava le annualità 2017/2022.
La risposta a tale quesito preliminare può dipendere solo dall'esame del contenuto della convenzione stessa.
In generale, la convezione ha effetto dalla firma se non diversamente specificato con la conseguenza che la possibilità che la convezione abbia effetti su periodi precedenti alla sua entrata in vigore ha carattere eccezionale e richiede un'espressa previsione nel testo della convenzione.
Tale retroattività è giustificata in casi specifici e cioè se la convenzione ha l'obbiettivo di regolare attività già iniziate o di sistemare situazioni preesistenti con la conseguenza che, se le parti abbiano voluto che la convenzione abbia effetti su periodi precedenti, occorre prevedere una clausola espressa nel testo della convenzione.
pagina 9 di 11 Leggendo l'art. 4 (gestione degli impianti) della convenzione stessa si legge testualmente che: “il concessionario subentra in tutti i diritti ed obblighi del verso gli utenti…” con la conseguenza CP_1
che il concessionario (inteso come raggruppamento temporaneo di associazioni sportive dilettantistiche dove tutti i terzi chiamati in causa fanno parte anche se solo la capofila ha materialmente firmato l'atto)
è “subentrato” in accollo negli obblighi che il ha maturato verso gli utenti, quindi anche verso CP_1
l'asserita danneggiata da intendersi, senza dubbio, quale utente anch'essa dell'impianto.
Tale interpretazione della clausola è avvalorata dall'oggetto del bando riguardante la gestione degli impianti per le annualità 2017/2022, posto che la determina n.120 del 13.07.2017 sopra citata ha stabilito che, a seguito di gara, il ha affidato in concessione la “pista di Controparte_1 pattinaggio ed i locali sottostanti” alla TI Santa Maria Nuova A.D.S. ed al
[...]
, sicché trattandosi di un asserita obbligazione maturata, Controparte_3
ma non estinta, nel 2019 e cioè ricompresa nel periodo oggetto del bando 2017/2022, non vi è dubbio che il concessionario è subentrato in un obbligazione, si ripete asserita ma non ancora estinta, del quale quella oggetto del presente giudizio, accollandosi la stessa. CP_1
Nel caso di assenza di quanto stabilito dal citato articolo 4 non vi è dubbio che l'eccezione doveva essere accolta, poiché la convenzione avrebbe riguardato effettivamente solo obblighi maturati successivamente alla stipulazione della stessa.
Per tali motivazioni l'eccezione preliminare non può trovare accoglimento.
Altra eccezione pregiudiziale avanzata riguarda, invece, l'incompetenza dell'intestato Tribunale basata sulla clausola arbitrale presente nella citata convenzione (cfr. art. 16 della convenzione depositata in atti).
Sul punto si rileva che la stessa non prevede affatto un obbligo, ma solo una possibilità, per i contraenti di adire ad un collegio arbitrale, sicché la scelta di parte convenuta di chiamare in causa il terzo è da considerarsi pienamente legittima.
Posto quanto sopra, anche tale eccezione pregiudiziale non può essere accolta.
Ad ogni buon conto l'operatività di tale clausola non avrebbe potuto essere opposta al terzo danneggiato con conseguenti problematiche sulla eventuale responsabilità del terzo in un giudizio promosso da un soggetto estraneo alla convenzione più volte citata.
Le spese andranno liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le eccezioni preliminari;
pagina 10 di 11 Spese al definitivo;
Con separata ordinanza rimette la causa in istruttoria.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 21 maggio 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 11 di 11