Articolo 6 della Legge 26 novembre 1985, n. 689
Articolo 5Articolo 7
Versione
18 dicembre 1985
Art. 6.
L' articolo 196 del codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente:
"Art. 196 - (Minaccia o ingiuria a un inferiore). - Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignita' di un inferiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.
Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore.
La pena e' aumentata se la minaccia e' grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale .
Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni".
Entrata in vigore il 18 dicembre 1985