Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
Giuseppe Lupo Presidente
Rossana Guzzo Consigliera
Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1914/2022 R.G., promosso in grado di appello da
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Giacomo
Messina (PEC: e, in Email_1 prosecuzione ex art. 302 c.p.c.,
[...]
, (P.I. ), pendente Controparte_1 P.IVA_1 presso il Tribunale di Trapani (proc. n. 33 – 1/2023 P.U.), in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bellet (PEC:
Email_2
appellante contro
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Francesco Mancuso
(PEC: Email_3 appellata
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza impugnata, ferma restando la revoca in essa disposta del decreto ingiuntivo opposto, in linea principale dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il credito riconosciuto nella detta sentenza ad o, in linea subordinata, Controparte_2 limitatamente all'importo eccedente il 10% del credito originariamente da essa azionato (€ 492.674,51), ponendo a carico di essa le spese di CP_2 entrambi i gradi del giudizio.
In linea ulteriomente subordinata e per l'ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di avvenuta prescrizione anche solo parziale ridurre congruamente l'importo del credito da riconoscersi ad
[...]
per il titolo dedotto in giudizio, all'esito di nuova disponenda CTU CP_2 che, anche sulla base della documentazione contabile prodotta in prime cure da e dei dati desumibili dalla relazione del CTP, ing. Parte_1 Per_1
stabilisca la entità dei consumi di energia elettrica da addebitare
[...] presuntivamente a carico della impresa somministrata nel periodo per cui si controverte, con determinazione dei corrispettivi correlativamente dovuti al fornitore;
ovvero, in subordine, rideterminare l'importo del credito de quo attraverso ricalcolo dei detti consumi, assumendosi quale consumo medio mensile quello desumibile dai grafici al riguardo elaborati nella relazione tecnica del perito nominato in primo grado e riferibili al segmento temporale
(1.3.2009 – 28.2.2011) dallo stesso perito assunto nel suo accertamento a parametro di riferimento. Ponendo a carico dell'appellata le spese di entrambi
i gradi del giudizio;
in estremo subordine e per l'ipotesi in cui si ritenesse di confermare la 3
sentenza del primo giudice quanto alla esistenza e all'importo del credito contestato porre comunque interamente le spese relative al primo grado di giudizio, culminato nella revoca del decreto ingiuntivo e nella rilevante falcidia del credito riconosciuto a in fase monitoria, dando atto della CP_2 sostanziale soccombenza di essa in sede d'opposizione. Con conseguente condanna dell'appellata anche alla rifusione delle spese relative al secondo grado.
Conclusioni per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis adversiis, per le causali ed i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto, previa ammissione, occorrendo, della prova per testi articolata dalla esponente società nella seconda memoria del giudizio di primo grado, qui riproposta e reiterata, rigettare integralmente e con qualsivoglia utile statuizione l'appello avversario in quanto inammissibile e comunque infondato, confermando la sentenza di primo grado, anche con diversa motivazione.
Con favore di spese e competenze di ambedue i gradi di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La proponeva, dinanzi al Tribunale di Trapani, Parte_1 opposizione avverso il decreto monitorio n. 1/2020 con cui veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di €. 492.674,51 in favore di
[...] oltre interessi, a titolo di fatture scadute e non pagate per CP_2 fruizione di energia. Eccepiva innanzi tutto l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa, per le fatture indicate nel ricorso per ingiunzione riferibili agli anni 2008-2009-2010-2011, in assenza di atti interruttivi.
Osservava in particolare: che la società distributrice, unica ad avere accesso al contatore, era stata più volte sollecitata dalla medesima opponente ad eseguire la verifica della correttezza dei consumi;
che la controparte con comunicazione 4
del 5.8.2009, aveva ammesso di aver risolto l'anomalia sulla misura e di aver regolarizzato il complesso di misura;
che le ingenti somme ex adverso richieste si basano su consumi presuntivamente ricostruiti e risalenti a molti anni addietro (dal 02.02.2006 al 27.02.2009); che gli ingenti conguagli ricostruiti sono dipesi unicamente dall'inadempimento di Controparte_2 responsabile dell'omessa verifica del corretto funzionamento del contatore, della manutenzione e dell'attività di lettura del consumo. Contestava, quindi, la ricorrenza dei presupposti di certezza liquidità ed esigibilità del credito, sostenendo in ogni caso l'erroneità della ricostruzione presuntiva dei consumi operata dalla controparte;
ribadiva che nonostante le numerose segnalazioni, solamente in data 19.2.2009 aveva provveduto a verificare l'errata CP_2 inserzione degli apparecchi di misura, ripristinati nell'aprile 2009; osservava che dunque l'avversaria aveva omesso di fatturare per diversi anni i consumi effettivi, con pesanti conseguenze per la ditta opponente, trovatasi a dover pagare successivamente bollette esorbitanti, basate su consumi mai realizzati e fittiziamente ipotizzati (dal 2006 al 2009); che l'azienda, infatti, dal 2004 al dicembre 2008 non aveva modificato la propria attività, né istallato nuovi macchinari o incrementato il proprio fatturato, avendo anzi ridotto di due unità il numero dei dipendenti ed essendo andata la società incontro negli anni
2009/2010 a un periodo di recessione.
Si costituiva l'opposta reiterando, nel merito, la fondatezza della pretesa azionata. Quanto all'eccezione di prescrizione, rilevava: che il credito azionato
è sorto, ai sensi dell'art. 2935 c.c., solamente in seguito alla verifica effettuata dal Distributore nonché dal momento in cui si è resa disponibile la ricostruzione dei consumi dallo stesso effettuata;
che tra le parti è intercorsa una copiosa corrispondenza in ordine al credito in esame tale da determinare l'interruzione del termine di prescrizione, tra cui, e in ultimo, la lettera di saldo e stralcio pervenuta alla stessa in data 15/12/2011 e, quindi, la diffida del CP_2 5
2016 ricevuta dalla opponente in data 12/11/2016. Ribadiva l'adeguatezza della documentazione offerta a supportare la pretesa e, quanto alla ricostruzione presuntiva dei consumi, osservava: che a ciò provvede sempre e solo il
Distributore il quale, poi, trasmette al fornitore/venditore (e dunque ad
[...]
in questo caso) i dati di consumo per la relativa fatturazione al cliente CP_2 finale, unitamente ai costi del dispacciamento (noleggio delle reti) che la esponente stessa dovrà versargli;
che, nel caso in esame, il 27.2.2009 gli operatori del Distributore avevano eseguito una verifica presso i contatori della odierna opponente, nel contraddittorio con questa, rilevando il malfunzionamento del contatore (erronea registrazione dei consumi) e adottando, conseguentemente, tutte le misure tecniche necessarie alla soluzione del guasto nonché procedendo con la relativa necessaria ricostruzione dei consumi per il periodo 02.02.2006-27.02.2009; che a ciò facevano seguito le fatture emesse dal fornitore, , e contestate ex adverso attraverso la CP_2 corrispondenza indicata;
la genericità delle contestazioni avversarie;
che, inoltre, la parte preponderante della fatturazione richiesta in pagamento è relativa anche a consumi ordinari, risultati non pagati dalla debitrice la quale nulla ha dedotto sul punto;
che comunque l'utente ha il dovere di custodire gli impianti di misura;
che l'entità del consumo non registrato è stata puntualmente accertata in sede di verifica sulla base del coefficiente di correzione;
che la controparte non solo è inadempiente rispetto al pagamento del debito per l'utilizzazione della fornitura ricostruita ed il consumo ordinario della energia elettrica, ma è responsabile per omessa custodia degli impianti ricadenti nella sua sfera di controllo (di conduzione elettrica e di misura).
La causa, istruita in via documentale e con l'espletamento di indagini tecniche d'ufficio, veniva decisa con la sentenza n. 956/2022 con cui l'adito
Tribunale, respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente – stante la ritenuta valenza interruttiva della proposta transattiva del 5.12.11 formulata 6
dalla stessa e della diffida ad adempiere del 29.10.16 Parte_1 trasmessa da e ricevuta dalla debitrice – richiamava, quanto alla CP_2 controversa correttezza della ricostruzione presuntiva dei consumi, gli esiti della c.t.u. espletata;
dunque, rilevando che l'unica fattura suscettibile di riduzione in base al ricalcolo operato dal consulente dell'ufficio è la n.
2014684891 del 21/10/2009 (di importo pari a € 308.399,52), stimava la correzione della fattura in € 215.879,66, per come operato nelle osservazioni alla c.t.u. del c.t. di parte opposta, tenendo conto delle quote fisse espresse in
€/POD/anno e delle quote potenza espresse in €/kW non toccate dalla ricostruzione, inficiante solo i consumi in kWh, con un peso complessivo stimabile nel 25% circa dei costi esposti;
rideterminava, pertanto, in complessivi €. 400.154,65 l'ammontare del credito di CP_2 conseguentemente, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando
[...]
al pagamento, in favore di , del Parte_1 Controparte_2 citato importo, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo, e compensava le spese di lite tra le parti, stante l'ingente riduzione della pretesa creditoria, ponendo le spese di c.t.u. a carico di entrambi i contraddittori, ciascuno per la metà.
2. Avverso la indicata decisione ha interposto gravame la Parte_1
L'impugnante si duole, con il primo motivo, dell'omesso accoglimento dell'eccezione di prescrizione;
sostiene che erroneamente il Tribunale ha qualificato la lettera datata 5.12.2011 quale mera proposta transattiva, come tale equivalente ad un riconoscimento di debito, e assume che detta lettera non contiene alcun riconoscimento, ivi ribadendosi piuttosto che il credito vantato da è contestato;
censura inoltre la valutazione del Tribunale in merito CP_2 alla diffida ad adempiere del 29.10.2016 che, secondo l'appellante, non avrebbe efficacia interruttiva della prescrizione per l'assenza dell'avviso di ricevimento e della ricevuta di invio della raccomandata nonché per la mancata 7
corrispondenza tra il numero di raccomandata indicato nella ricevuta interna dell'ufficio postale e il numero (615968157851) indicato nella missiva e, CP_2 infine, perché non vi è prova che, quanto ritirato dal socio della Parte_1 sia la lettera di diffida inviata da E' contestata poi, con il secondo motivo, CP_2 la quantificazione della somma dovuta all'appellata, per l'assunta erroneità tra l'altro dei probabili consumi stimati dal c.t.u. e per rilevare il grafico elaborato dall'ausiliare un consumo medio mensile quasi sempre sotto i 20.000 KW. La sentenza è censurata, infine, nella parte in cui ha compensato le spese di lite;
secondo l'impugnante, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di prescrizione e conseguentemente revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della opposta al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Ricostituito il contraddittorio, ha instato per la conferma CP_2 della sentenza gravata.
Con comparsa depositata in data 24.11.2023, si è costituita, ai sensi e agli effetti di cui all'art. 302 c.p.c., la Controparte_1
, essendo stata medio tempore la società assoggettata alla
[...] procedura della liquidazione giudiziale, giusta sentenza del Tribunale di
Trapani del 20.9.2023.
Alla scadenza del perentorio termine del 10.1.2025, assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione con assegnazione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di quarantasette giorni dalla comunicazione del provvedimento per il deposito delle comparse conclusionali e successivi venti giorni per le memorie di replica.
* * *
3. L'impugnativa è solo in minima parte fondata.
3.1. Va innanzi tutto confermata la reiezione dell'eccezione di 8
prescrizione reiterata dall'odierna appellante.
Dal consistente scambio di corrispondenza intercorso tra le parti sin dal mese di aprile 2009 (v. all. da 1 a 21 nel fascicolo dell'opposta, prodotto dall'odierna appellata), altresì comprensivo delle diffide ad adempiere inoltrate da rispettivamente in date 30.4.2009 (v. all. 2 nel fascicolo CP_2 dell'opposta), 27.7.2009 (v. all. 4 nel fascicolo dell'opposta), 29.4.2010 (v. all.
11 nel fascicolo dell'opposta), 3.10.2015 (v. all. 19 nel fascicolo dell'opposta),
29.10.2016 (v. all. 20 nel fascicolo dell'opposta) e 30.8.2018 (v. all. 21 nel fascicolo dell'opposta), si evince chiaramente che le contestazioni di volta in volta sollevate dalla cliente attengono non alla debenza in sé del corrispettivo per consumi riferibili alla stessa società, quanto piuttosto alla esattezza dei
“conteggi” all'uopo elaborati dalla venditrice (v. la missiva del 22.4.2009, all. 1 nel fascicolo dell'opposta), alla “correttezza dei consumi” in relazione all'attività imprenditoriale svolta e agli “importi” così determinati (v. la missiva del 15.5.2009, all. 3 nel fascicolo dell'opposta), dunque, alla entità delle contabilizzazioni in particolare nel periodo di errato funzionamento del misuratore (v. le missive datate 8.6.2009 e 3.8.2009 con annessa relazione del tecnico incaricato dalla all. 3 nel fascicolo dell'opposta), Parte_1 all'assunta mancata corrispondenza, soprattutto in relazione alla fattura recante l'importo di €. 308.399,57, con i “consumi reali” (v. la missiva del 5.11.2009, all. 5 nel fascicolo dell'opposta; v. anche la missiva del 29.12.2009 con richiesta di “revisione” dei consumi nonché la missiva del 29.11.2010, all. 6 e
16 nel fascicolo dell'opposta), oltre che alle richieste di “verifica del gruppo di misura” sempre in connessione con il controllo di effettività circa l'energia consumata (v. la missiva del 7.5.2010).
In siffatto contesto, si inserisce la missiva della del Parte_1
5.12.2011 – successiva alla su ricordata diffida di del 29.4.2010 e CP_2 antecedente alle ulteriori diffide della venditrice del 3.10.2015 e del 9
29.10.2016 – con la quale la cliente, reiterando le contestazioni già mosse “in ordine alla inesatta e sproporzionata fatturazione”, propone un “pagamento a saldo e stralcio del 10% della somma per cui vi è contestazione” (v. all. 10 nel fascicolo dell'opposta, prodotto dall'odierna appellata).
Tale missiva, qualificabile nei termini di una proposta di transazione, è all'evidenza riferita, come le precedenti note trasmesse dalla stessa cliente, alla sola entità dell'importo contabilizzato, senza alcuna negazione del diritto della controparte di ricevere il corrispettivo dei consumi effettivamente imputabili alla stessa cliente. La mancata contestazione dell'esistenza del diritto della venditrice, non rinvenibile nemmeno nelle antecedenti note della Parte_1 tutte incentrate sulla esattezza dei conteggi, induce a ritenere la citata missiva, valutata anche nel contesto delle complessive interlocuzioni succedutesi tra le parti, idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2944 c.c. Ed infatti, in base alla giurisprudenza di legittimità pure richiamata nella sentenza gravata, quando le trattative intercorse fra le parti, anziché presupporre la contestazione del diritto della parte debitrice, si svolgano in circostanze e con modalità tali da implicare ammissione del diritto stesso e siano rivolte solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del
"quantum", esse comportano l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., ammissibile quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e la transazione sia venuta a mancare solo per questioni attinenti alla liquidazione, e non anche all'esistenza, del diritto controverso (cfr. Cass. 18879/2015 che pure richiama, tra le altre,
Cass. 16379/2011 e Cass. 19872/2011).
Analogamente tempestiva, stante la valenza della suddetta missiva del
5.12.2011, e idonea, quindi, ad interrompere il decorso del termine prescrizionale è la diffida ad adempiere del 29.10.2016 trasmessa da
[...]
con raccomandata n. 615968157851 alla e da CP_2 Parte_1 10
quest'ultima ricevuta in data 12.11.2016, per come evincesi dalla distinta di consegna di Poste Italiane – Servizi Corrispondenze Postali Mod. 28/Aut, la cui copia, prodotta dall'opposta (all. 20 nel relativo fascicolo), indicante il destinatario ( ) e sottoscritta nello spazio relativo alla firma Parte_1 del destinatario (con la specificazione della qualità di “socio” del sottoscrittore), consente di riscontrare anche il medesimo Codice
615968157851 (v. all. 20 nel fascicolo dell'opposta, prodotto dall'odierna appellata), con ciò confermandosi l'esito positivo sia dell'invio che dell'avvenuta consegna. Ne consegue l'operatività della presunzione ex art. 1335 c.c. della conoscenza dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, spettando dunque al destinatario, in caso di contestazione, l'onere, in conformità al principio di "vicinanza della prova", di dimostrare che il plico non conteneva l'avviso ovvero conteneva un atto diverso (cfr. tra le altre Cass.
33563/2018, Cass. 30787/2019 e Cass. 964/2025); nel caso in esame, nessuna prova è stata offerta sul punto dall'appellante.
3.2. Passando ora al motivo di gravame attinente alla esatta determinazione del credito, va innanzi tutto richiamato l'indirizzo interpretativo secondo cui se l'utente, che sia un'impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui non solo l'onere di contestare il detto malfunzionamento, ma anche di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato, nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività (cfr. Cass. 297/2020).
Nel caso in esame, pacifico il malfunzionamento del contatore, ripristinato nel 2009, l'analisi puntualmente condotta dal c.t.u. nominato nel pregresso grado, sulla base tra l'altro dei dati di prelievo forniti da E-
Distribuzione nell'ampio periodo compreso tra l'anno 2006 e l'anno 2016, ha 11
consentito di appurare, applicando il metodo di stima per analogia e nell'impossibilità di una ricostruzione analitica dei consumi fatturati (v. pag. 9 della Relazione del c.t.u.), la congruità del consumo mensile di circa 30.000
kWh dal secondo semestre 2009 al primo semestre 2011, in quanto in linea con quello degli anni 2004 e 2005, peraltro ricavato, quest'ultimo, dalla relazione allegata dalla parte opponente, con ciò confermandosi il corretto funzionamento del nuovo contatore nel citato periodo;
eccessiva si è rivelata invece, oltre che non compatibile con le macchine operatrici installate nell'azienda, la ricostruzione dei consumi in concreto addebitati alla cliente nel periodo compreso tra l'1.1.2006 e il 28.2.2009. Ed infatti, il consulente, considerato il consumo annuo della stessa utenza dall'1.3.2009 al 28.2.2011 fatturato dal gestore di rete, ottenendo quindi un consumo medio mensile, moltiplicato poi per 38 mesi (gennaio 2006-febbraio 2009), ha stimato nel periodo dal 01/01/2006 al 28/02/2009, a fronte della ricostruzione di 1.993.782
kWh da parte del distributore, un consumo di circa 1.226.154 kWh corrispondenti ad un consumo medio giornaliero di circa 1.062 kWh/g, compatibile con i carichi riscontrati durante le operazioni peritali ed in linea coi consumi degli anni precedenti.
Dal grafico elaborato dal c.t.u. si evince, del resto, che soltanto a partire dall'anno 2012 i consumi registrati scendono al di sotto del limite di 30.000 kwh mensili e solo in alcuni mesi essi si aggirano intorno ai 20.000 kwh, ma il dato non appare comunque significativo ai fini dell'odierna indagine in quanto, per come pure evidenziato dall'ausiliare in sede di risposta alle osservazioni critiche delle parti, gli anni dal 2012 al 2016 sono troppo lontani dal periodo oggetto di causa;
peraltro, è soltanto in tale successivo periodo (anno 2014) che si colloca, in base a quanto ricavabile dalla sentenza con cui è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale, la messa in liquidazione da parte degli stessi soci. 12
Considerato, dunque, che il ricalcolo attiene al solo periodo compreso tra l'anno 2006 e l'anno 2009 e che, quindi, l'unica fattura oggetto di rettifica è la fattura del 21.10.2009 di importo pari ad €. 308.399,52, reputa la Corte che, esclusa la possibilità di adottare, ai fini della rideterminazione dell'importo dovuto, dati di fatto offerti dalla c.t. di parte opposta ed operando, dunque, la revisione dei calcoli sulla base di una proporzione che tiene conto, da una parte, della quantificazione eseguita dal distributore durante il malfunzionamento del contatore (1.993.782 kWh) in rapporto con i costi riportati nella citata fattura e, dall'altra, della condivisibile quantificazione proposta invece dal c.t.u. in termini di energia plausibilmente erogata nel periodo in contestazione (1.226.154 kWh), costituente circa il 40% in meno di quanto ricostruito da E-distribuzione, l'importo finale cui si perverrebbe è maggiormente prossimo al ricalcolo in ultima analisi proposto dalla difesa dell'appellante, secondo cui l'ammontare della fattura suddetta andrebbe rideterminato in €. 200.712,00 e dunque in €. 384.442,00 il credito finale di
(cfr. nella comparsa conclusionale dell'attrice). CP_2
Entro siffatti limitati confini, le doglianze svolte da Parte_1
sono suscettibili di positiva valutazione e, pertanto, ferma la
[...] debenza degli ulteriori importi fatturati dall'ingiungente per consumi ordinari, va quantificata in complessivi €. 384.442,00 l'esposizione debitoria in definitiva maturata dalla cliente.
Ne deriva che, ed in parziale riforma della sentenza gravata, l'appellante va condannata a corrispondere a il citato importo rideterminato, CP_2 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
4. Per ciò che attiene alle spese processuali, ferme le statuizioni sul punto adottate dal Tribunale, in assenza di specifico appello incidentale della convenuta, e tenuto conto dei limiti entro cui il gravame è risultato meritevole di accoglimento, vanno definitivamente poste a carico dell'impugnante, 13
sostanzialmente soccombente, le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, applicando i valori medi previsi dal d.m. 55/2014 come aggiornato con d.m. 147/2022, in considerazione del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così dispone: in parziale riforma della sentenza n. 956/22 resa in data 15.11.2022 dal
Tribunale di Trapani, condanna l'appellante a corrispondere a CP_2
l'importo di €. 384.442,00, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, dalla
[...] scadenza delle singole fatture al saldo;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere in favore di le spese Controparte_2 del presente grado che liquida in complessivi € 20.119,00, oltre spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'Appello di Palermo, il giorno 7.5.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo