Articolo 1661 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1660Articolo 1662
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9 ottobre 2010
Art. 1661. Transito nel ruolo di riserva 1. Il personale direttivo iscritto nel ruolo normale transita d'ufficio dal ruolo mobile al ruolo di riserva, conservando il grado e l'anzianita', e puo' essere impiegato per i servizi territoriali, quando raggiunge i limiti di eta' indicati nella seguente tabella:
a) maggior generale (medico o commissario): anni 65; b) colonnello (medico o commissario): anni 65; c) tenente colonnello (medico o commissario): anni 65; d) maggiore (medico, chimico-farmacista, commissario): anni 63; e) cappellano capo della Croce rossa italiana: anni 65; f) capitano (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 60; g) cappellano della Croce rossa italiana: anni 65; h) tenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 58; i) sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 58.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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