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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/11/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 263/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 263/2025 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 13.11.2025 promossa da
(c.f. ), in persona del Presidente pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dalle Avv.te Maria Giovanna Capoccia e Annamaria
NI
APPELLANTE contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabino Fabio De Meo
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
13.11.2025, al cui contenuto qui si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“Con ricorso depositato il 26.05.2023 ha proposto Controparte_1 opposizione avverso le ordinanze n. 93, 95, notificate il 28.04.2023, n. 102, 103, 105,
106 notificate il 09.05.2023 e 114, 115 notificate il 15.05.2023, con le quali il
Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente della le aveva Parte_1 ingiunto il pagamento della sanzione di € 3.000,00 per ciascuna delle suelencate ordinanze all'esito dell'accertamento di altrettanti illeciti ex art. 133 D. Lgs 152/06 per il superamento dei valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato
5 alla parte terza del predetto decreto nello scarico dagli impianti di depurazione di
PE, , NO, , GA e San Cesario, chiedendo Pt_2 Parte_3 preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati
e deducendone l'illegittimità per le distinte ragioni illustrate in ricorso.
Con comparsa depositata il 13.12.2023 l'amministrazione convenuta si è costituita in giudizio al fine di resistere all'opposizione.
All'esito della discussione della causa all'udienza odierna, il Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti”.
In particolare il Tribunale di Lecce – ritenuta fondata, ai sensi della legge regionale n.
32/2023, l'eccezione di incompetenza della all'esercizio del potere Parte_1 sanzionatorio in tema di tutela delle acque – ha definito la causa con sentenza n.
2970/2024, pubblicata il 24.09.2024, pronunciando il seguente dispositivo: “- In accoglimento dell'opposizione annulla le ordinanze d'ingiunzione n. 93, 95, notificate il 28.04.2023, n. 102, 103, 105, 106 notificate il 09.05.2023 e 114, 115 notificate il
15.05.2023 con essa impugnate;
- Compensa integralmente le spese di lite”.
2. Avverso la citata sentenza è ricorsa in appello la , proponendo i Parte_1 motivi di seguito esaminati e concludendo per la conferma delle ordinanze di ingiunzione opposte, con vittoria di spese di ambo i gradi.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha contestato quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, insistendo per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di ambo i gradi.
Sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte sostitutive dell'udienza del 13.11.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con l'atto di gravame, l'appellante censura la declaratoria di incompetenza della
, assumendo che la stessa sia fondata su un'erronea interpretazione Parte_1
e applicazione dell'art. 135, comma 1, D.Lgs n. 152/06 e della Legge della CP_2
n. 32/2022. L'appellante deduce che – posto che la ha avocato
[...] CP_2
a sé il potere sanzionatorio in tema di tutela delle acque, abrogando l'art. 28, lett. h) e i) della L.R. n. 17/2000 tramite l'art. 7 della L.R. n. 32/2022, con decorrenza dall'1.1.2023 – a tutti gli illeciti commessi e accertati prima dell'01.01.2023 si debbano applicare le disposizioni vigenti al momento della commissione dell'illecito e della relativa contestazione, in virtù della portata generale dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia previsti dalla L. 689/1981, che pertanto assume debbano trovare applicazione anche in relazione alle norme procedurali che individuano l'autorità competente all'emanazione della sanzione.
II. L'appello è infondato: la decisione del primo giudice è accuratamente argomentata e le censure mosse dall'appellante tradiscono un errato inquadramento della quaestio iuris sottesa al presente giudizio.
La questione giuridica che qui rileva pertiene al fenomeno di successione nel tempo di norme che attribuiscono a organi differenti la competenza all'esercizio del potere sanzionatorio.
Trattasi di norme di carattere procedurale, che presuppongono indefettibilmente la preesistenza di una norma sostanziale prescrittiva, la quale – previa individuazione dell'interesse pubblico da tutelare – abbia introdotto nell'ordinamento una fattispecie di illecito amministrativo e attribuito il potere sanzionatorio alla pubblica amministrazione. Pertanto, alla natura di norme procedurali consegue l'applicazione del principio tempus regit actum, in virtù del quale l'atto procedimentale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui l'atto è compiuto, sebbene la norma sia sopravvenuta dopo l'avvio del procedimento.
La fase di adozione del provvedimento sanzionatorio costituisce la porzione finale del procedimento ed è distinta (sebbene consequenziale) da quella istruttoria e di accertamento, sicché ben può essere governata da una norma sopravvenuta in corso di procedimento, senza che venga violato il principio di unità dello stesso.
Come in più occasioni ribadito dal Consiglio di Stato: la legittimità dell'atto amministrativo va verificata con riferimento alla disciplina normativa vigente al momento della sua emanazione: tale principio "tempus regit actum" è applicabile anche agli atti che concludono una fase procedimentale in sé definita, soprattutto se idonei a produrre effetti esterni ed a costituire il presupposto di altri provvedimenti”;
“nel caso del sopravvenire di una legge nuova durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, trova applicazione il principio tempus regit actum, nel senso che ciascun elemento giuridico va considerato - in mancanza di deroghe, espresse o implicite, previste da norme particolari - sottoposto alla disciplina della norma vigente nel tempo in cui viene prodotto, per ciò che riguarda il regime della sua essenza, della sua struttura e dei suoi requisiti”; “in base al principio tempus regit actum, il procedimento amministrativo (od una sua compiuta fase) è regolato dalle disposizioni in vigore al tempo nel quale i relativi atti sono stati perfeziona” (ex plurimis, Cons. Stato 8269/2023; 6848/2024).
In ragione di quanto sopra, sono inconferenti le argomentazioni dell'appellante, siccome afferenti al diverso fenomeno della successione nel tempo di norme introduttive dell'illecito amministrativo e attributive del potere sanzionatorio, questione che non pertiene al caso di specie, giacché il potere sanzionatorio in materia ambientale era già stato attribuito alle Regioni tramite l'art. 135, comma 1, della
Legge n. 152/2006; la Legge Regionale 32/2022 ha semplicemente disposto – tramite l'abrogazione dell'art. 28, lett. h) L.R. n. 17/2000 – l'avocazione all'ente regionale del potere sanzionatorio, il cui esercizio era stato temporaneamente delegato alle province.
Pertanto, rigettato l'appello, va confermata l'appellata sentenza.
III. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata, applicando i parametri superiori ma prossimi ai minimi previsti dal DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022) per lo scaglione di riferimento, in ragione delle questioni oggetto di causa.
IV. Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto dalla nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2970/2024 pubblicata il 24.09.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, dispone l'integrale conferma della sentenza appellata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP come per legge;
3) dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce, il 13.11.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 263/2025 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 13.11.2025 promossa da
(c.f. ), in persona del Presidente pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dalle Avv.te Maria Giovanna Capoccia e Annamaria
NI
APPELLANTE contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabino Fabio De Meo
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
13.11.2025, al cui contenuto qui si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“Con ricorso depositato il 26.05.2023 ha proposto Controparte_1 opposizione avverso le ordinanze n. 93, 95, notificate il 28.04.2023, n. 102, 103, 105,
106 notificate il 09.05.2023 e 114, 115 notificate il 15.05.2023, con le quali il
Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente della le aveva Parte_1 ingiunto il pagamento della sanzione di € 3.000,00 per ciascuna delle suelencate ordinanze all'esito dell'accertamento di altrettanti illeciti ex art. 133 D. Lgs 152/06 per il superamento dei valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato
5 alla parte terza del predetto decreto nello scarico dagli impianti di depurazione di
PE, , NO, , GA e San Cesario, chiedendo Pt_2 Parte_3 preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati
e deducendone l'illegittimità per le distinte ragioni illustrate in ricorso.
Con comparsa depositata il 13.12.2023 l'amministrazione convenuta si è costituita in giudizio al fine di resistere all'opposizione.
All'esito della discussione della causa all'udienza odierna, il Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti”.
In particolare il Tribunale di Lecce – ritenuta fondata, ai sensi della legge regionale n.
32/2023, l'eccezione di incompetenza della all'esercizio del potere Parte_1 sanzionatorio in tema di tutela delle acque – ha definito la causa con sentenza n.
2970/2024, pubblicata il 24.09.2024, pronunciando il seguente dispositivo: “- In accoglimento dell'opposizione annulla le ordinanze d'ingiunzione n. 93, 95, notificate il 28.04.2023, n. 102, 103, 105, 106 notificate il 09.05.2023 e 114, 115 notificate il
15.05.2023 con essa impugnate;
- Compensa integralmente le spese di lite”.
2. Avverso la citata sentenza è ricorsa in appello la , proponendo i Parte_1 motivi di seguito esaminati e concludendo per la conferma delle ordinanze di ingiunzione opposte, con vittoria di spese di ambo i gradi.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha contestato quanto Controparte_1 ex adverso dedotto, insistendo per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di ambo i gradi.
Sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte sostitutive dell'udienza del 13.11.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con l'atto di gravame, l'appellante censura la declaratoria di incompetenza della
, assumendo che la stessa sia fondata su un'erronea interpretazione Parte_1
e applicazione dell'art. 135, comma 1, D.Lgs n. 152/06 e della Legge della CP_2
n. 32/2022. L'appellante deduce che – posto che la ha avocato
[...] CP_2
a sé il potere sanzionatorio in tema di tutela delle acque, abrogando l'art. 28, lett. h) e i) della L.R. n. 17/2000 tramite l'art. 7 della L.R. n. 32/2022, con decorrenza dall'1.1.2023 – a tutti gli illeciti commessi e accertati prima dell'01.01.2023 si debbano applicare le disposizioni vigenti al momento della commissione dell'illecito e della relativa contestazione, in virtù della portata generale dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia previsti dalla L. 689/1981, che pertanto assume debbano trovare applicazione anche in relazione alle norme procedurali che individuano l'autorità competente all'emanazione della sanzione.
II. L'appello è infondato: la decisione del primo giudice è accuratamente argomentata e le censure mosse dall'appellante tradiscono un errato inquadramento della quaestio iuris sottesa al presente giudizio.
La questione giuridica che qui rileva pertiene al fenomeno di successione nel tempo di norme che attribuiscono a organi differenti la competenza all'esercizio del potere sanzionatorio.
Trattasi di norme di carattere procedurale, che presuppongono indefettibilmente la preesistenza di una norma sostanziale prescrittiva, la quale – previa individuazione dell'interesse pubblico da tutelare – abbia introdotto nell'ordinamento una fattispecie di illecito amministrativo e attribuito il potere sanzionatorio alla pubblica amministrazione. Pertanto, alla natura di norme procedurali consegue l'applicazione del principio tempus regit actum, in virtù del quale l'atto procedimentale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui l'atto è compiuto, sebbene la norma sia sopravvenuta dopo l'avvio del procedimento.
La fase di adozione del provvedimento sanzionatorio costituisce la porzione finale del procedimento ed è distinta (sebbene consequenziale) da quella istruttoria e di accertamento, sicché ben può essere governata da una norma sopravvenuta in corso di procedimento, senza che venga violato il principio di unità dello stesso.
Come in più occasioni ribadito dal Consiglio di Stato: la legittimità dell'atto amministrativo va verificata con riferimento alla disciplina normativa vigente al momento della sua emanazione: tale principio "tempus regit actum" è applicabile anche agli atti che concludono una fase procedimentale in sé definita, soprattutto se idonei a produrre effetti esterni ed a costituire il presupposto di altri provvedimenti”;
“nel caso del sopravvenire di una legge nuova durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, trova applicazione il principio tempus regit actum, nel senso che ciascun elemento giuridico va considerato - in mancanza di deroghe, espresse o implicite, previste da norme particolari - sottoposto alla disciplina della norma vigente nel tempo in cui viene prodotto, per ciò che riguarda il regime della sua essenza, della sua struttura e dei suoi requisiti”; “in base al principio tempus regit actum, il procedimento amministrativo (od una sua compiuta fase) è regolato dalle disposizioni in vigore al tempo nel quale i relativi atti sono stati perfeziona” (ex plurimis, Cons. Stato 8269/2023; 6848/2024).
In ragione di quanto sopra, sono inconferenti le argomentazioni dell'appellante, siccome afferenti al diverso fenomeno della successione nel tempo di norme introduttive dell'illecito amministrativo e attributive del potere sanzionatorio, questione che non pertiene al caso di specie, giacché il potere sanzionatorio in materia ambientale era già stato attribuito alle Regioni tramite l'art. 135, comma 1, della
Legge n. 152/2006; la Legge Regionale 32/2022 ha semplicemente disposto – tramite l'abrogazione dell'art. 28, lett. h) L.R. n. 17/2000 – l'avocazione all'ente regionale del potere sanzionatorio, il cui esercizio era stato temporaneamente delegato alle province.
Pertanto, rigettato l'appello, va confermata l'appellata sentenza.
III. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata, applicando i parametri superiori ma prossimi ai minimi previsti dal DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022) per lo scaglione di riferimento, in ragione delle questioni oggetto di causa.
IV. Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto dalla nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2970/2024 pubblicata il 24.09.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, dispone l'integrale conferma della sentenza appellata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP come per legge;
3) dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce, il 13.11.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Anna Rita Pasca