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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/10/2025, n. 5048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5048 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2421/2024
Tribunale Ordinario di CATANIA
Terza Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 16 Ottobre 2025 alle ore 09,00 innanzi al G.O. D.ssa Maria Barbara Giardinieri, sono comparsi:
l'avv. Massimo Di Stefano, per parte opponente, il quale chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese e competenze per il principio della soccombenza virtuale.
Il G.O. si ritira in Camera di Consiglio per decidere.
All'esito, alle ore 12,00 , il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone integrale e pubblica lettura in udienza.
IL G.O.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2421/2024 RG promossa da:
( C.F. ) , nato a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. ( C.F. Parte_2 Parte_1
), con sede in Santa Maria di Licodia – C.da Mancusi Sottana, entrambi elettivamente P.IVA_1 domiciliati in Catania Viale Vittorio Veneto n. 97 ove è sito lo studio dell'avv. Massimo Di Stefano -
C.F. - che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTI CodiceFiscale_2
Contro
[...]
Controparte_1 con sede in Catania Via D. Magrì Traversa Via San Giuseppe La Rena n. 20;
OPPOSTO CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 2421/2024 RG, notificato in data 11.07.2024, il sig. e la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponevano opposizione avverso Parte_2 il verbale n. 01/2024 del 08.01.2024, notificato in pari data, emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia – Serv. VI° Distretto Minerario, con il quale è stata contestata agli odierni ricorrenti la violazione dell'art. 9 L.R. n. 127/80, come modificato dall'art. 7 LRS n. 19/95, per aver esercitato attività di cava non autorizzata presso il terreno sito in Santa Maria di Licodia, località Mancusi
Sottana, in catasto al foglio 16, part. 941 (ex 871) del N.C.T., di proprietà della di cui Parte_2 il è amministratore p.t., e che, pertanto, è stata identificata quale responsabile in Controparte_2 solido, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “..si chiede che l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia dichiarare nullo, rendere inefficace
o con qualsiasi altra formula annullare il verbale di contestazione impugnato avente n. 01/2024 dell'08.01.2024 emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità –
Dipartimento Regionale dell'Energia – Serv. 6 Distretto Minerario, con il quale è stata contestata agli odierni ricorrenti la violazione dell'art. 9 L.R. n. 127/80 per insussistenza della violazione, con tutti gli ulteriori atti presupposti e consequenziali, ivi compresa l'ordinanza di sospensione lavori e il sequestro amministrativo dell'area”.
I ricorrenti e la lamentavano l'illegittimità del verbale di illecito Parte_1 Controparte_3 amministrativo n. 01/2024, con il quale è stata contestata “l'infrazione di cui all'art. 1 della L.R.S.
19/95 per la quale, è prevista la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 29, comma 2, L.R.S. n.
127/80, sostituito dall'art. 7 della L.R.s. n. 19/95 a carico di ..esercente abusivo Parte_3 della cava di materiale lavico, attività presso la località Mancusi Sottana del Comune di Santa Maria di Licodia , su terreni identificati al NCT del medesimo Comune al foglio 16, part. 941, quale soggetto giuridico responsabile dell'illecito perpetrato in terreni di proprietà della società “ , Controparte_3 ed in solido a carico della società “ , quale proprietaria dei terreni”. Controparte_3
Al riguardo, affermavano i ricorrenti di non aver effettuato alcuna attività di estrazione abusiva di materiale lapideo. La detta circostanza risultava – a parere degli opponenti – evidente dalla documentazione fotografica allegata al verbale di sequestro dell'area e dalla consulenza tecnica redatta dal Geologo Dr. materiale questo a disposizione dell'Autorità Persona_1
Amministrativa.
Invero, nella suddetta relazione era dato evincere che “da un punto di vista strettamente morfologico le aree oggetto della contestazione – o dove i militari ritenevano fosse stato estratto il materiale lapideo – non presentano caratteristiche specifiche e peculiari di aree estrattive propriamente dette, sia per dimensioni, decisamente ridotte, sia dal punto di vista orografico”
Il consulente, nell'esaminare la documentazione fotografica rilevava che “le aree indicate sembrano essere, più che aree estrattive, delle aree di deposito di materiale. Tale elemento sembra in evidente contraddizione con le finalità dell'attività estrattiva stessa che, normalmente, prevede che il materiale estratto venga commercializzato all'esterno del sito, non trovandosi più all'interno dello stesso”.
Il sig. , in proprio e nella spiegata qualità, sosteneva infatti che soprattutto il secondo Parte_1 profilo fosse tale da escludere la sussistenza della violazione contestata.
Invero, semplicemente osservando i materiali accumulati nella zona del trituratore erano facilmente individuabili cumuli omogenei e facilmente distinguibili dal terreno sottostante. Tale diversità poteva essere spiegata solamente con la circostanza che quel materiale provenisse da altri siti e fosse stato acquistato altrove quale materiale inerte per essere utilizzato nella produzione di calcestruzzo.
Sostenevano, quindi, gli opponenti di non aver posto alcuna condotta antigiuridica e di essersi limitati ad accumulare in alcune zone della cava materiale inerte – di natura litologica completamente diversa dal substrato locale – da utilizzare per la produzione di calcestruzzo.
La resistente amministrazione, pur convenuta in giudizio, non provvedeva alla formale costituzione.
Quindi, all'udienza di prima comparizione fissata per l'11.07.2024, non essendo allegata agli atti del procedimento la prova della notificazione all'amministrazione resistente, la causa veniva rinviata all'udienza del 05.12.2024, con termine per la notificazione all'opposto fino al 22.07.2024.
Nelle more, in data 18.11.2024, i ricorrenti depositavano agli atti del giudizio ordinanza di archiviazione reg n. 01/2024 del 06.06.2024 con la quale veniva disposta l'archiviazione del verbale di accertamento, l'annullamento del verbale di sequestro nonché la sostanziale rinuncia all'emissione dell'ordinanza ingiunzione e alla irrogazione delle sanzioni accessorie.
All' udienza del 05.12.2024, il Tribunale disponeva l'inutilizzabilità delle memorie depositate dai ricorrenti e non autorizzate;
rinviava all'udienza del 06.03.2025 per discussione e decisione assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima della detta udienza per il deposito di note difensive.
Di poi, dopo un rinvio per i medesimi incombenti, all'udienza odierna – una volta esaurita la discussione - la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
In via preliminare, và dichiarata la contumacia dell'amministrazione convenuta che – pur regolarmente convenuta in giudizio- non ha provveduto alla costituzione.
Sempre preliminarmente, considerata l'intervenuta adozione del provvedimento di archiviazione del verbale di accertamento n. 01/24 del 08.01.2024, non potrà che pronunciarsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Quest'ultima, per come confermato da giurisprudenza unanime e costante sul punto, “si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatto tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito”. ( Ex multis Cass. Civ. n. 10553/09, Cass. Civ. n. 22650/08)
Tuttavia, il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti non esclude che il Decidente debba valutare la correttezza o meno del motivo di impugnazione e quindi pronunciarsi anche in ordine alle spese di lite. In considerazione dei superiori rilievi, si osserva e rileva quanto segue:
Gli odierni ricorrenti hanno proposto opposizione avverso il verbale di accertamento n. 01/2024 reso l'08.01.2024 e notificato in pari data;
atto questo preliminare rispetto all'adozione dell'ordinanza ingiunzione.
Ciò posto, occorre preliminarmente osservare che l'opposizione di che trattasi si configura inammissibile essendo proposta avverso un atto preparatorio e preliminare all'adozione dell'ordinanza ingiunzione, quali il verbale di accertamento e di contestazione con eccezione di quanto previsto in materia di codice della strada.
La non proponibilità dell'opposizione avverso gli atti preliminari e preparatori è legata e trova la sua ragion d'essere nella mancanza del carattere della definitività dell'atto assunto dalla P.A.. Invero,
l'opposizione si indirizza avverso l'esercizio - da parte della pubblica amministrazione - della pretesa punitiva attraverso un atto sanzionatorio che ha la caratteristica, se non opposto, di divenire titolo esecutivo azionabile per una riscossione coattiva in sede di esecuzione esattoriale.
L'orientamento, al riguardo, della giurisprudenza di legittimità è consolidato e unanime nel ritenere che “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento….non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale , trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina
l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione , dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria” ( In tal senso Cass. Civ. n. 32886/18 )
Nella fattispecie che ci occupa l'atto impugnato – in quanto preparatorio e preliminare – non presenta i caratteri del titolo esecutivo e, quindi, come tale, non può formare oggetto di impugnazione.
A conferma di ciò, si osserva che nella parte finale del verbale impugnato, sono indicati termini e modalità per l'invio di scritti difensivi e la precisazione che solo, in caso di mancato pagamento della sanzione ridotta o dell'esito negativo del procedimento amministrativo (mancato accoglimento dei rilievi proposti con gli scritti difensivi), si procederà ad adottare l'ordinanza ingiunzione nonché le sanzioni accessorie.
In conseguenza di ciò, l'opposizione proposta – in mancanza dell'intervenuta archiviazione – sarebbe stata inammissibile e come tale rigettata.
Con riguardo alle spese di lite si ritiene che sussistano giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.
Invero, il fatto che l'amministrazione opposta sia rimasta contumace e abbia disposto l'archiviazione del verbale di accertamento n. 01/2024 del 08.01.2024, l'annullamento del verbale di sequestro, la rinuncia all'emissione dell'ordinanza ingiunzione e all'applicazione delle sanzioni accessorie consente di disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2421/24 RG
Dichiara cessata la materia del contendere per i motivi di cui in premessa;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite per i motivi di cui in motivazione.
Sentenza pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Catania, 16 Ottobre 2025 IL G.O.
d.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011
Tribunale Ordinario di CATANIA
Terza Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 16 Ottobre 2025 alle ore 09,00 innanzi al G.O. D.ssa Maria Barbara Giardinieri, sono comparsi:
l'avv. Massimo Di Stefano, per parte opponente, il quale chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese e competenze per il principio della soccombenza virtuale.
Il G.O. si ritira in Camera di Consiglio per decidere.
All'esito, alle ore 12,00 , il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone integrale e pubblica lettura in udienza.
IL G.O.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2421/2024 RG promossa da:
( C.F. ) , nato a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. ( C.F. Parte_2 Parte_1
), con sede in Santa Maria di Licodia – C.da Mancusi Sottana, entrambi elettivamente P.IVA_1 domiciliati in Catania Viale Vittorio Veneto n. 97 ove è sito lo studio dell'avv. Massimo Di Stefano -
C.F. - che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTI CodiceFiscale_2
Contro
[...]
Controparte_1 con sede in Catania Via D. Magrì Traversa Via San Giuseppe La Rena n. 20;
OPPOSTO CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 2421/2024 RG, notificato in data 11.07.2024, il sig. e la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponevano opposizione avverso Parte_2 il verbale n. 01/2024 del 08.01.2024, notificato in pari data, emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia – Serv. VI° Distretto Minerario, con il quale è stata contestata agli odierni ricorrenti la violazione dell'art. 9 L.R. n. 127/80, come modificato dall'art. 7 LRS n. 19/95, per aver esercitato attività di cava non autorizzata presso il terreno sito in Santa Maria di Licodia, località Mancusi
Sottana, in catasto al foglio 16, part. 941 (ex 871) del N.C.T., di proprietà della di cui Parte_2 il è amministratore p.t., e che, pertanto, è stata identificata quale responsabile in Controparte_2 solido, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “..si chiede che l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia dichiarare nullo, rendere inefficace
o con qualsiasi altra formula annullare il verbale di contestazione impugnato avente n. 01/2024 dell'08.01.2024 emesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità –
Dipartimento Regionale dell'Energia – Serv. 6 Distretto Minerario, con il quale è stata contestata agli odierni ricorrenti la violazione dell'art. 9 L.R. n. 127/80 per insussistenza della violazione, con tutti gli ulteriori atti presupposti e consequenziali, ivi compresa l'ordinanza di sospensione lavori e il sequestro amministrativo dell'area”.
I ricorrenti e la lamentavano l'illegittimità del verbale di illecito Parte_1 Controparte_3 amministrativo n. 01/2024, con il quale è stata contestata “l'infrazione di cui all'art. 1 della L.R.S.
19/95 per la quale, è prevista la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 29, comma 2, L.R.S. n.
127/80, sostituito dall'art. 7 della L.R.s. n. 19/95 a carico di ..esercente abusivo Parte_3 della cava di materiale lavico, attività presso la località Mancusi Sottana del Comune di Santa Maria di Licodia , su terreni identificati al NCT del medesimo Comune al foglio 16, part. 941, quale soggetto giuridico responsabile dell'illecito perpetrato in terreni di proprietà della società “ , Controparte_3 ed in solido a carico della società “ , quale proprietaria dei terreni”. Controparte_3
Al riguardo, affermavano i ricorrenti di non aver effettuato alcuna attività di estrazione abusiva di materiale lapideo. La detta circostanza risultava – a parere degli opponenti – evidente dalla documentazione fotografica allegata al verbale di sequestro dell'area e dalla consulenza tecnica redatta dal Geologo Dr. materiale questo a disposizione dell'Autorità Persona_1
Amministrativa.
Invero, nella suddetta relazione era dato evincere che “da un punto di vista strettamente morfologico le aree oggetto della contestazione – o dove i militari ritenevano fosse stato estratto il materiale lapideo – non presentano caratteristiche specifiche e peculiari di aree estrattive propriamente dette, sia per dimensioni, decisamente ridotte, sia dal punto di vista orografico”
Il consulente, nell'esaminare la documentazione fotografica rilevava che “le aree indicate sembrano essere, più che aree estrattive, delle aree di deposito di materiale. Tale elemento sembra in evidente contraddizione con le finalità dell'attività estrattiva stessa che, normalmente, prevede che il materiale estratto venga commercializzato all'esterno del sito, non trovandosi più all'interno dello stesso”.
Il sig. , in proprio e nella spiegata qualità, sosteneva infatti che soprattutto il secondo Parte_1 profilo fosse tale da escludere la sussistenza della violazione contestata.
Invero, semplicemente osservando i materiali accumulati nella zona del trituratore erano facilmente individuabili cumuli omogenei e facilmente distinguibili dal terreno sottostante. Tale diversità poteva essere spiegata solamente con la circostanza che quel materiale provenisse da altri siti e fosse stato acquistato altrove quale materiale inerte per essere utilizzato nella produzione di calcestruzzo.
Sostenevano, quindi, gli opponenti di non aver posto alcuna condotta antigiuridica e di essersi limitati ad accumulare in alcune zone della cava materiale inerte – di natura litologica completamente diversa dal substrato locale – da utilizzare per la produzione di calcestruzzo.
La resistente amministrazione, pur convenuta in giudizio, non provvedeva alla formale costituzione.
Quindi, all'udienza di prima comparizione fissata per l'11.07.2024, non essendo allegata agli atti del procedimento la prova della notificazione all'amministrazione resistente, la causa veniva rinviata all'udienza del 05.12.2024, con termine per la notificazione all'opposto fino al 22.07.2024.
Nelle more, in data 18.11.2024, i ricorrenti depositavano agli atti del giudizio ordinanza di archiviazione reg n. 01/2024 del 06.06.2024 con la quale veniva disposta l'archiviazione del verbale di accertamento, l'annullamento del verbale di sequestro nonché la sostanziale rinuncia all'emissione dell'ordinanza ingiunzione e alla irrogazione delle sanzioni accessorie.
All' udienza del 05.12.2024, il Tribunale disponeva l'inutilizzabilità delle memorie depositate dai ricorrenti e non autorizzate;
rinviava all'udienza del 06.03.2025 per discussione e decisione assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima della detta udienza per il deposito di note difensive.
Di poi, dopo un rinvio per i medesimi incombenti, all'udienza odierna – una volta esaurita la discussione - la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
In via preliminare, và dichiarata la contumacia dell'amministrazione convenuta che – pur regolarmente convenuta in giudizio- non ha provveduto alla costituzione.
Sempre preliminarmente, considerata l'intervenuta adozione del provvedimento di archiviazione del verbale di accertamento n. 01/24 del 08.01.2024, non potrà che pronunciarsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Quest'ultima, per come confermato da giurisprudenza unanime e costante sul punto, “si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatto tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito”. ( Ex multis Cass. Civ. n. 10553/09, Cass. Civ. n. 22650/08)
Tuttavia, il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti non esclude che il Decidente debba valutare la correttezza o meno del motivo di impugnazione e quindi pronunciarsi anche in ordine alle spese di lite. In considerazione dei superiori rilievi, si osserva e rileva quanto segue:
Gli odierni ricorrenti hanno proposto opposizione avverso il verbale di accertamento n. 01/2024 reso l'08.01.2024 e notificato in pari data;
atto questo preliminare rispetto all'adozione dell'ordinanza ingiunzione.
Ciò posto, occorre preliminarmente osservare che l'opposizione di che trattasi si configura inammissibile essendo proposta avverso un atto preparatorio e preliminare all'adozione dell'ordinanza ingiunzione, quali il verbale di accertamento e di contestazione con eccezione di quanto previsto in materia di codice della strada.
La non proponibilità dell'opposizione avverso gli atti preliminari e preparatori è legata e trova la sua ragion d'essere nella mancanza del carattere della definitività dell'atto assunto dalla P.A.. Invero,
l'opposizione si indirizza avverso l'esercizio - da parte della pubblica amministrazione - della pretesa punitiva attraverso un atto sanzionatorio che ha la caratteristica, se non opposto, di divenire titolo esecutivo azionabile per una riscossione coattiva in sede di esecuzione esattoriale.
L'orientamento, al riguardo, della giurisprudenza di legittimità è consolidato e unanime nel ritenere che “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento….non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale , trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina
l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione , dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria” ( In tal senso Cass. Civ. n. 32886/18 )
Nella fattispecie che ci occupa l'atto impugnato – in quanto preparatorio e preliminare – non presenta i caratteri del titolo esecutivo e, quindi, come tale, non può formare oggetto di impugnazione.
A conferma di ciò, si osserva che nella parte finale del verbale impugnato, sono indicati termini e modalità per l'invio di scritti difensivi e la precisazione che solo, in caso di mancato pagamento della sanzione ridotta o dell'esito negativo del procedimento amministrativo (mancato accoglimento dei rilievi proposti con gli scritti difensivi), si procederà ad adottare l'ordinanza ingiunzione nonché le sanzioni accessorie.
In conseguenza di ciò, l'opposizione proposta – in mancanza dell'intervenuta archiviazione – sarebbe stata inammissibile e come tale rigettata.
Con riguardo alle spese di lite si ritiene che sussistano giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.
Invero, il fatto che l'amministrazione opposta sia rimasta contumace e abbia disposto l'archiviazione del verbale di accertamento n. 01/2024 del 08.01.2024, l'annullamento del verbale di sequestro, la rinuncia all'emissione dell'ordinanza ingiunzione e all'applicazione delle sanzioni accessorie consente di disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2421/24 RG
Dichiara cessata la materia del contendere per i motivi di cui in premessa;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite per i motivi di cui in motivazione.
Sentenza pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Catania, 16 Ottobre 2025 IL G.O.
d.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011