Art. 1.
Per provvedere alla manutenzione straordinaria ed ai lavori di completamento o di demolizione dei fabbricati per alloggi dei senza tetto costruiti dallo Stato, dall'Allied Military Government o con il concorso statale nella spesa, in base al decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 , al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517 , al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240 , al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 , alla legge 25 giugno 1949, n. 409 , alla legge 10 ottobre 1951, n. 1141 , alla legge 28 marzo 1957, n. 222 , ed alla legge 6 luglio 1960, n. 678 , nonche' per l'acquisizione dei suoli o per il pagamento delle indennita' di espropriazione delle aree su cui insistono tali alloggi, e' autorizzata la spesa di due miliardi di lire, ripartiti in parti uguali in ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971.
Per provvedere alla manutenzione straordinaria ed ai lavori di completamento o di demolizione dei fabbricati per alloggi dei senza tetto costruiti dallo Stato, dall'Allied Military Government o con il concorso statale nella spesa, in base al decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 , al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517 , al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240 , al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 , alla legge 25 giugno 1949, n. 409 , alla legge 10 ottobre 1951, n. 1141 , alla legge 28 marzo 1957, n. 222 , ed alla legge 6 luglio 1960, n. 678 , nonche' per l'acquisizione dei suoli o per il pagamento delle indennita' di espropriazione delle aree su cui insistono tali alloggi, e' autorizzata la spesa di due miliardi di lire, ripartiti in parti uguali in ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971.