Sentenza 26 marzo 1983
Massime • 1
Il creditore che voglia far venir meno l'efficacia di un decreto ingiuntivo ottenuto da un terzo contro il proprio debitore e della relativa iscrizione ipotecaria, per asserita simulazione del negozio e delle cambiali sulla cui base è stato emesso il decreto, non può chiedere tale inefficacia come conseguenza dell'accertamento giudiziale della simulazione del negozio, ma è tenuto a proporre l'opposizione di terzo revocatoria avverso il decreto ingiuntivo, nei modi e nei termini stabiliti dagli artt. 656, 404 (comma secondo), 405, 325 e 326 cod. proc. civ., che subordinano, tra l'altro, la ammissibilità della opposizione di terzo revocatoria, all'osservanza di termini perentori che decorrono dal giorno della scoperta del dolo e della collusione in danno del terzo e della relativa prova (la cui data deve essere, a tal fine, indicata nell'atto introduttivo del relativo giudizio).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/1983, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1983 |
Testo completo
Il creditore che voglia far venir meno l'efficacia di un decreto ingiuntivo ottenuto da un terzo contro il proprio debitore e della relativa iscrizione ipotecaria, per asserita simulazione del negozio e delle cambiali sulla cui base è stato emesso il decreto, non può chiedere tale inefficacia come conseguenza dell'accertamento giudiziale della simulazione del negozio, ma è tenuto a proporre l'opposizione di terzo revocatoria avverso il decreto ingiuntivo, nei modi e nei termini stabiliti dagli artt. 656, 404 (comma secondo), 405, 325 e 326 cod. proc. civ., che subordinano, tra l'altro, la ammissibilità della opposizione di terzo revocatoria, all'osservanza di termini perentori che decorrono dal giorno della scoperta del dolo e della collusione in danno del terzo e della relativa prova (la cui data deve essere, a tal fine, indicata nell'atto introduttivo del relativo giudizio).*