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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 06/06/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2436/2024 promossa da:
, nata a [...], il Parte_1 C.F._1
27/10/1962, assistita e difesa dall'Avv. CERATI PAOLA;
RICORRENTE
contro
, , nato a [...], il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 4 Oggetto: separazione giudiziale, con domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Nel merito: ogni contraria istanza rejetta, preliminarmente pronunciare la separazione personale dei coniugi (C.F. ), nata a [...] C.F._1
Bozzolo, MN, il 27/10/1962 e residente in [...] ed il Sig.
( ), nato a [...], MN, il 01/06/1961e Controparte_1 CodiceFiscale_3 residente in [...] – Villa Cumbre Azul n. 1323 – 5166 Cosquin -
Argentina, uniti in matrimonio concordatario celebrato in Calvatone, CR, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Calvatone, CR al n. 1 p. 2 s.
A anno 1986.
Statuire che i coniugi vivano separati, liberi di stabilire la propria residenza ove meglio crederanno opportuno, con obbligo di reciproco rispetto.
Spese, diritti ed onorari rifusi.
Ordinarsi ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle opportune annotazioni
e trascrizioni di legge.
************
La Sig.ra (C.F. ), nata a [...], MN, il Parte_1 C.F._1
27/10/1962 e residente in [...], come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, visto l'art. 473 bis.49 c.p.c. CHIEDE altresì all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Mantova che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Calvatone, CR, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Calvatone, CR al n. 1 p. 2 s. A anno 1986 fra i coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...], MN, il 27/10/1962 e residente in [...] ed il Sig. ( ), nato a [...]_3
Marcaria, MN, il 01/06/1961e residente in [...] – Villa Cumbre Azul n.
1323 – 5166 Cosquin – Argentina.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, sposato con rito concordatario a CALVATONE in data 18/01/1986, unione dalla quale nascevano i figli , il 18.06.1986, e , il Persona_1 Persona_2
2.07.1987, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
pagina 2 di 4 Parte ricorrente, che dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, ha chiesto altresì l'addebito della separazione al marito.
2. Il resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica.
3. Alla prima udienza è stata sentita la ricorrente, che ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito della separazione al marito e ha precisato le conclusioni in epigrafe trascritte, rinunciando ai termini per il deposito delle comparse conclusionali, sicché la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
***
4. La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi, denotano l'esistenza di una crisi coniugale che si protrae da quasi venti anni e la mancata comparizione della parte convenuta all'udienza presidenziale il cui momento centrale consiste proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione, e il suo disinteresse alle sorti del giudizio costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, già cessata peraltro nel
2005.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1
.
[...] Controparte_1
5. Si dà atto che part ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'ulteriore domanda di addebito della separazione.
6.
Considerato che
il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato, visto che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed economicamente autonomi, che la domanda di addebito è stata rinunciata e che non vengono svolte domande relative al mantenimento della coniuge, le spese del procedimento devono liquidarsi al 50% e seguono la soccombenza per il restante 50%.
7. Esse sono dunque liquidate nei valori minimi per le fasi effettivamente svolte, sulla base del valore indeterminato della controversia e dei valori indicati dal D.M. 147/2022, attesa la estrema semplicità del procedimento e la sua speditezza, così che l'importo definitivo, astrattamente liquidabile in Euro 3.808,00 per il totale, va liquidato in complessivi Euro
1.904,00 per il 50% delle spese non compensate.
8. Il Collegio dispone per il prosieguo come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, già uniti in matrimonio in CALVATONE il giorno 18/01/1986 Controparte_1
(atto n. 1, P. II, S. A, anno 1986); pagina 3 di 4 2) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3) compensa le spese di lite al 50% e condanna il resistente alla rifusione Controparte_1 alla ricorrente del restante 50% delle spese, liquidate in Euro 62,50 Parte_1 per spese e Euro 1.904,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del tribunale di Mantova, il
5.06.2025.
La Giudice Relatrice
Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Massimo De Luca
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