TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4642/2021
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica nella persona del giudice Michela Boi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 4642/2021 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
CAPONE
ATTORE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
(c.f. ) CP_2 CodiceFiscale_3
(C.F. ) CP_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Serena NICCOLAI
CONVENUTI
OGGETTO
Opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta,
a. in via preliminare, sospendere, inaudita altera parte, ovvero, previa fissazione d'idonea udienza di comparizione delle parti, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione somme emessa in data 16.06.2021;
1 b. nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme del giorno 16.06.2021 e, per l'effetto, procedersi ad una riduzione del quantum del pignoramento promosso dagli nei confronti del debitore Sig. Parte_2 Pt_1
;
[...]
c. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento in ogni ipotesi conclusiva”.
Per parte convenuta: “Voglia Codesto Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) in via preliminare respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 16.06.2021 per inammissibilità e per assoluta mancanza dei requisiti necessari ex lege, per i motivi sopra precisati;
2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità dell'atto di citazione ex art. 618 comma 2 c.p.c. per i motivi espressi in narrativa;
3) nel merito respingere la domanda dell'attore in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi precisati in narrativa;
4) condannare l'attore ex art. 96 cpc per le ragioni esposte in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto il giudizio di merito, a Parte_1
norma dell'art. 618 c. 2 c.p.c., avente ad oggetto l'opposizione all'ordinanza di assegnazione emessa il 16.6.2021 dal Giudice dell'esecuzione, a seguito del rigetto del ricorso proposto ex art. 617 c. 2 c.p.c.. L'attore, in particolare, nel domandare l'accertamento della nullità dell'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione e la conseguente riduzione dell'ammontare del pignoramento, ha lamentato l'erroneità dell'assegnazione delle somme in quanto non dovute, con necessaria riduzione del pignoramento sul presupposto dell'erronea stima del valore della quota societaria della spettante agli eredi (così come determinata con sentenza del CP_4 CP_2
Tribunale di Pisa n. 207/2021, oggetto di appello), altresì evidenziando che i convenuti avevano instaurato anche altre procedure esecutive avverso il aventi ad oggetto beni immobili, Pt_1
crediti, nonché il quinto dello stipendio, ed inoltre che avevano agito esclusivamente nei suoi confronti e non invece verso la condebitrice solidale;
tutto ciò a riprova dello scarso CP_4
2 valore dei beni della società e dunque della erroneità della quantificazione della quota spettante agli eredi, con conseguente necessità di riduzione della somma assegnata. Ha, inoltre, evidenziato che la Corte d'Appello aveva parzialmente sospeso, a norma dell'art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva della richiamata sentenza, entro la soglia di 800.000 euro. Ha reiterato, poi, l'istanza di sospensione dell'ordinanza di assegnazione delle somme (già rigettata dal Giudice dell'esecuzione, investito del ricorso ex art. 617 c.p.c.) o comunque ne ha richiesto la riduzione del relativo ammontare.
Per chiedere il rigetto della domanda, con comparsa depositata il 24.3.2022, si sono costituiti e eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità CP_5 CP_2 CP_3
e/o improponibilità del procedimento introdotto ex art. 618 c. 2 c.p.c., essendo stati sollevati motivi di merito, attinenti alla quantificazione del credito dei convenuti nei confronti del oggetto del giudizio promosso dinnanzi al Tribunale di Pisa e definito con sentenza n. Pt_1
207/2021. Hanno inoltre dedotto l'inammissibilità e/o improponibilità della richiesta di riduzione del pignoramento che, a norma dell'art. 496 c.p.c., avrebbe potuto essere proposto esclusivamente nel corso della procedura esecutiva, cosa che tuttavia non era stata fatta dall'opponente, evidenziando, in ogni caso, che l'asserita eccessività dell'importo pignorato non avrebbe potuto incidere sulla esistenza e validità dell'ordinanza di assegnazione. Nel merito, hanno ribadito il loro diritto ad agire in via esecutiva nei confronti del in forza del vincolo di Pt_1
solidarietà, e comunque di aver agito anche su tutti i beni immobili della società
[...]
. Inoltre, l'importo complessivo dei pignoramenti nei confronti del CP_6 Pt_1
ammontava a 491.000 euro ed era pertanto ben inferiore all'entità del credito. Irrilevante era inoltre da ritenersi la parziale sospensione di efficacia della sentenza, disposta dalla Corte
d'Appello, essendo l'importo pignorato ben inferiore al valore del credito, anche tenendo conto degli ulteriori atti di pignoramento nei confronti del Si è opposta infine alla richiesta Pt_1
di sospensione dell'ordinanza di assegnazione, per carenza dei relativi presupposti.
All'udienza di comparizione delle parti, celebrata il 15.4.2022, è stata rigettata la richiesta di sospensione del provvedimento di assegnazione e sono stati concessi i termini per memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c..
Nella successiva udienza in data 14.10.2022, la causa - ritenuta matura per la decisione - è stata rinviata per precisazione delle conclusioni.
3 Rigettata l'istanza di sospensione del procedimento ex art. 296 c.p.c. proposta dalle parti e rinviata l'udienza per trattative pendenti, con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del
12.4.2024, celebrata con modalità di trattazione scritta, il procedimento è stato rinviato per precisazione delle conclusioni al 24.5.2024. La causa è stata dunque trattenuta in decisione e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Nelle more, stante l'intervenuto decesso del procuratore costituito di parte attrice opponente, è stata dichiarata l'avvenuta interruzione del processo, successivamente riassunto con ricorso a norma dell'art. 302 c.p.c..
All'udienza del 6.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
In via del tutto preliminare, onde inquadrare le questioni oggetto del presente giudizio, occorre brevemente ricostruire la vicenda che ha portato all'odierno procedimento di opposizione agli atti esecutivi, segnatamente all'ordinanza di assegnazione del credito vantato da nei Parte_1 confronti di promissaria acquirente dell'immobile sito in Ponsacco, di Controparte_7 proprietà dell'odierno opponente.
Con sentenza n. 207/2021, emessa nell'ambito del proc. n. 307/2015, il Tribunale di Pisa, in accoglimento della domanda spiegata da e Parte_3 CP_2 CP_3
(odierni convenuti), eredi del de cujus ha accertato il diritto degli stessi alla Persona_1
liquidazione della quota del 50% della società di e e CP_4 Persona_1 Parte_1
ha condannato quest'ultimo, in solido con la società, al pagamento dell'importo di oltre 1.700.000 euro oltre interessi, in favore di parte attrice.
Pronunciandosi sull'istanza cautelare presentata in corso di causa, il Tribunale di Pisa, con ordinanza del 5.2.2018 ha accolto il ricorso per sequestro conservativo degli eredi CP_2
autorizzando il sequestro su beni mobili e immobili, somme di denaro e crediti presso terzi della società e di personalmente, fino alla concorrenza Controparte_6 Parte_1
dell'importo di oltre 2.200.000 euro.
Gli odierni convenuti, in forza della richiamata ordinanza, hanno pertanto sottoposto a sequestro il credito (futuro) spettante a nei confronti di per l'importo Parte_1 Controparte_7
di 275.000 euro, a titolo di prezzo pattuito in sede di contratto preliminare di vendita relativo ad un immobile sito in Ponsacco.
4 Il sequestro è stato attuato con ordinanza del giudice dell'esecuzione depositata il 20.3.2019, poi convertito in pignoramento, ai sensi degli artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c., a seguito dell'emissione della sentenza n. 207/2021 del Tribunale di Pisa, provvisoriamente esecutiva. Con ordinanza del 16.6.2021, nell'ambito del procedimento esecutivo 403/2018 R.E., il giudice dell'esecuzione ha disposto l'assegnazione della somma di 275.000 euro in favore dei creditori pignoranti, al momento della debenza, come risultante dal contratto preliminare di compravendita del 26.1.2018, stipulato tra il promissario venditore e la promissaria acquirente Parte_1
Controparte_7
Nel pronunciarsi sul ricorso proposto avverso la richiamata ordinanza a norma dell'art. 617 c.p.c., il giudice dell'esecuzione, con provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 27.8.2021, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ha rigettato l'istanza di sospensione, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Successivamente, la Corte di Appello di Firenze, investita dell'impugnazione della sentenza n.
207/2021 emessa dal Tribunale di Pisa, ne ha parzialmente sospeso l'efficacia esecutiva, oltre la soglia onnicomprensiva di euro 800.000 euro.
Ciò premesso, il ricorso non è fondato.
Invero, l'attore ha introdotto il giudizio di merito avente ad oggetto l'opposizione nei confronti dell'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, a definizione della procedura esecutiva n.
403/2018 R.E..
Com'è noto, l'opposizione agli atti esecutivi consiste nella contestazione della regolarità formale
(e dunque della divergenza rispetto al paradigma normativo) del titolo esecutivo, del precetto o degli altri atti del procedimento esecutivo, nonché della notificazione del titolo e del precetto.
Ebbene, nel caso in esame, i motivi dedotti dall'attore a sostegno della domanda non attengono alla regolarità formale del provvedimento impugnato bensì a profili ulteriori che – se del caso – potrebbero (o avrebbero potuto) essere fatti valere in altre sedi.
In primo luogo, per quanto attiene la doglianza circa le iniziative giudiziali intraprese dai creditori asseritamente solo nei confronti del socio, condebitore solidale, e non invece nei confronti della società si osserva quanto segue. Premesso che risulta dagli atti del CP_4
procedimento che gli eredi abbiano agito in via esecutiva anche nei confronti della CP_2
società, in ogni caso, tale censura avrebbe potuto assumere rilievo esclusivamente ove volta a opporre ai creditori il beneficio della previa escussione della società, previsto dall'art. 2304 c.c.
5 (ed infatti, la domanda di liquidazione della quota di una società di persone da parte degli eredi del socio defunto fa valere un'obbligazione della società, non invece dei soci superstiti;
cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 12125 del 23/05/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10332 del 19/05/2016). Il beneficio della preventiva escussione, tuttavia, avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di opposizione all'esecuzione, nei modi e nelle forme contemplate dall'art. 615 c.p.c..
Quanto all'erroneità dell'ordinanza di assegnazione delle somme, asseritamente non dovute per erroneità della quantificazione contenuta nella sentenza n. 207/2021 del Tribunale di Pisa, trattasi di motivo che attiene al merito del procedimento nel quale si è formato il titolo esecutivo fondante il procedimento esecutivo. Le censure mosse avverso la determinazione della quota spettante agli eredi contenuta nella CTU disposta nel procedimento n. 3707/2015 R.G., CP_2
sono al vaglio della Corte d'Appello, investita dell'impugnazione avverso la sentenza n. 207/2021 del Tribunale di Pisa. L'eventuale erroneità della quantificazione (da accertarsi nella sede competente), tuttavia, non vizia l'ordinanza di assegnazione, ritualmente emessa all'esito della procedura esecutiva, fondata su un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo.
Nè, per le medesime ragioni, può trovare accoglimento l'istanza di riduzione delle somme assegnate con ordinanza del 16.6.2021, in quanto legittimamente fondata su un titolo esecutivo avente ad oggetto una somma ben superiore.
Nessun vizio è dunque ravvisabile nell'ordinanza impugnata che, a fronte dell'esistenza di un valido titolo, provvisoriamente esecutivo, ha proceduto ad assegnare agli eredi il credito CP_2
pignorato, di importo inferiore al titolo medesimo.
Parimenti, del tutto irrilevante è la successiva, parziale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, disposta dalla Corte d'Appello di Firenze con ordinanza del 12.10.2021.
Invero, trattasi di accadimento successivo all'emissione dell'ordinanza di assegnazione che, in quanto tale, non può configurare un vizio della stessa, men che meno implicante la nullità della stessa. Ebbene, premesso che la Corte d'Appello ha comunque confermato l'efficacia esecutiva della sentenza fino alla concorrenza dell'importo di 800.000 euro (dunque ben superiore al valore del credito assegnato, pari a 275.000 euro), trattasi - in ogni caso - di un evento sopravvenuto che non incide sulla validità e regolarità formale dell'ordinanza di assegnazione, risalente al
16.6.2021 (che infatti aveva espressamente dato atto dell'assenza di provvedimenti sospensivi dell'efficacia della sentenza). Al momento in cui l'ordinanza di assegnazione è stata emessa, dunque, era ritualmente sorretta da un valido titolo esecutivo, comunque sufficiente a giustificare
6 l'assegnazione anche dopo la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
(ancorchè - come detto - ciò sia del tutto irrilevante rispetto al vaglio che compete a questo, limitato alla valutazione della regolarità formale dello specifico provvedimento oggetto di opposizione).
Infine, non può trovare accoglimento la richiesta di riduzione del pignoramento, che parte attrice assume essere dovuta in conseguenza dell'errata quantificazione delle somme dovute agli eredi
CP_2
Invero, com'è noto, la riduzione del pignoramento, a norma dell'art. 496 c.p.c., può essere disposta nell'ambito della procedura esecutiva laddove l'importo pignorato sia superiore alle spese e ai crediti azionati.
In disparte la meritevolezza di un'istanza di tale tenore, in ogni caso essa avrebbe dovuto essere formulata al giudice dell'esecuzione, esulando, invece, dall'oggetto del presente giudizio che - giova ribadirlo - attiene esclusivamente alla regolarità dell'ordinanza di assegnazione.
Da ultimo, sono del tutto inconferenti (e comunque tardive) le questioni sollevate con riferimento all'intervento volontario degli eredi nell'ambito del procedimento instaurato da CP_2
e diretto ad ottenere sentenza ex art. 2932 c.c.. Controparte_7
Ed infatti, le difese spiegate nell'ambito di tale procedimento, ancorchè apparentemente contraddittorie rispetto al contenuto dell'ordinanza di assegnazione, non ne inficiano la validità e regolarità. Il giudice dell'esecuzione – come detto – ha disposto del tutto legittimamente l'assegnazione, in favore dei creditori pignoranti, delle somme eventualmente dovute dal debitor debitoris. L'eventuale accertamento della simulazione del contratto preliminare o la sua revocatoria, comporterà, al più, l'accertamento negativo dell'esistenza del credito del Pt_1 oggetto dell'ordinanza di assegnazione, la quale sarà quindi, nei fatti, priva di effetto, senza che ciò si traduca in un vizio della stessa suscettibile di determinarne la caducazione o giustificarne la modifica.
Analogamente, non è pertinente la richiesta di annullamento (peraltro tardivamente formulata) in relazione all'art. 2644 c.c., che sancisce l'inefficacia di determinati atti nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto anteriormente. Invero, il pignoramento del credito nei confronti del promissario acquirente nulla ha a che vedere con quanto previsto dalla richiamata disposizione, che sancisce il principio di prevalenza dei diritti derivanti dall'atto prioritariamente trascritto. Nel caso in esame, infatti, il sequestro (e il
7 successivo pignoramento) del credito derivante dalla compravendita non compromette il diritto di
(promissaria acquirente) sull'immobile oggetto del preliminare di Controparte_7
compravendita, ma anzi lo presuppone. L'ordinanza di assegnazione si limita ad individuare nel creditore procedente (anzichè nel promissario venditore) il soggetto nei confronti del quale dovrà essere versato il prezzo pattuito - comunque dovuto - in caso di sottoscrizione del contratto definitivo (o di emissione di sentenza ex art. 2932 c.c., che tenga luogo degli effetti del contratto), non ponendosi dunque alcuna questione con riferimento alla priorità della trascrizione, non essendo il suo diritto (all'acquisto dell'immobile) in nessun modo pregiudicato (prima) dal sequestro/pignoramento e (poi) dall'assegnazione del prezzo.
Può a questo punto passarsi alla regolamentazione delle spese di lite.
L'integrale soccombenza di parte attrice giustifica la sua condanna alla refusione delle stesse. Ai fini della loro quantificazione deve tenersi conto del valore della controversia, con applicazione dei valori tabellari minimi, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale tenuto conto della facilità delle questioni trattate e non essendovi stata attività di assunzione di prove.
Non sussistono, invece, i presupposti l'invocata condanna a norma dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: respinge l'opposizione; condanna a pagare in favore dei convenuti, le spese di lite che si liquidano in Parte_1
misura pari a euro 11.229,00, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Lucca, 22 marzo 2025
Il Giudice
Michela Boi
8
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica nella persona del giudice Michela Boi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 4642/2021 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
CAPONE
ATTORE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
(c.f. ) CP_2 CodiceFiscale_3
(C.F. ) CP_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Serena NICCOLAI
CONVENUTI
OGGETTO
Opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta,
a. in via preliminare, sospendere, inaudita altera parte, ovvero, previa fissazione d'idonea udienza di comparizione delle parti, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione somme emessa in data 16.06.2021;
1 b. nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare la nullità dell'ordinanza di assegnazione delle somme del giorno 16.06.2021 e, per l'effetto, procedersi ad una riduzione del quantum del pignoramento promosso dagli nei confronti del debitore Sig. Parte_2 Pt_1
;
[...]
c. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento in ogni ipotesi conclusiva”.
Per parte convenuta: “Voglia Codesto Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) in via preliminare respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 16.06.2021 per inammissibilità e per assoluta mancanza dei requisiti necessari ex lege, per i motivi sopra precisati;
2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità dell'atto di citazione ex art. 618 comma 2 c.p.c. per i motivi espressi in narrativa;
3) nel merito respingere la domanda dell'attore in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi precisati in narrativa;
4) condannare l'attore ex art. 96 cpc per le ragioni esposte in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha introdotto il giudizio di merito, a Parte_1
norma dell'art. 618 c. 2 c.p.c., avente ad oggetto l'opposizione all'ordinanza di assegnazione emessa il 16.6.2021 dal Giudice dell'esecuzione, a seguito del rigetto del ricorso proposto ex art. 617 c. 2 c.p.c.. L'attore, in particolare, nel domandare l'accertamento della nullità dell'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione e la conseguente riduzione dell'ammontare del pignoramento, ha lamentato l'erroneità dell'assegnazione delle somme in quanto non dovute, con necessaria riduzione del pignoramento sul presupposto dell'erronea stima del valore della quota societaria della spettante agli eredi (così come determinata con sentenza del CP_4 CP_2
Tribunale di Pisa n. 207/2021, oggetto di appello), altresì evidenziando che i convenuti avevano instaurato anche altre procedure esecutive avverso il aventi ad oggetto beni immobili, Pt_1
crediti, nonché il quinto dello stipendio, ed inoltre che avevano agito esclusivamente nei suoi confronti e non invece verso la condebitrice solidale;
tutto ciò a riprova dello scarso CP_4
2 valore dei beni della società e dunque della erroneità della quantificazione della quota spettante agli eredi, con conseguente necessità di riduzione della somma assegnata. Ha, inoltre, evidenziato che la Corte d'Appello aveva parzialmente sospeso, a norma dell'art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva della richiamata sentenza, entro la soglia di 800.000 euro. Ha reiterato, poi, l'istanza di sospensione dell'ordinanza di assegnazione delle somme (già rigettata dal Giudice dell'esecuzione, investito del ricorso ex art. 617 c.p.c.) o comunque ne ha richiesto la riduzione del relativo ammontare.
Per chiedere il rigetto della domanda, con comparsa depositata il 24.3.2022, si sono costituiti e eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità CP_5 CP_2 CP_3
e/o improponibilità del procedimento introdotto ex art. 618 c. 2 c.p.c., essendo stati sollevati motivi di merito, attinenti alla quantificazione del credito dei convenuti nei confronti del oggetto del giudizio promosso dinnanzi al Tribunale di Pisa e definito con sentenza n. Pt_1
207/2021. Hanno inoltre dedotto l'inammissibilità e/o improponibilità della richiesta di riduzione del pignoramento che, a norma dell'art. 496 c.p.c., avrebbe potuto essere proposto esclusivamente nel corso della procedura esecutiva, cosa che tuttavia non era stata fatta dall'opponente, evidenziando, in ogni caso, che l'asserita eccessività dell'importo pignorato non avrebbe potuto incidere sulla esistenza e validità dell'ordinanza di assegnazione. Nel merito, hanno ribadito il loro diritto ad agire in via esecutiva nei confronti del in forza del vincolo di Pt_1
solidarietà, e comunque di aver agito anche su tutti i beni immobili della società
[...]
. Inoltre, l'importo complessivo dei pignoramenti nei confronti del CP_6 Pt_1
ammontava a 491.000 euro ed era pertanto ben inferiore all'entità del credito. Irrilevante era inoltre da ritenersi la parziale sospensione di efficacia della sentenza, disposta dalla Corte
d'Appello, essendo l'importo pignorato ben inferiore al valore del credito, anche tenendo conto degli ulteriori atti di pignoramento nei confronti del Si è opposta infine alla richiesta Pt_1
di sospensione dell'ordinanza di assegnazione, per carenza dei relativi presupposti.
All'udienza di comparizione delle parti, celebrata il 15.4.2022, è stata rigettata la richiesta di sospensione del provvedimento di assegnazione e sono stati concessi i termini per memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c..
Nella successiva udienza in data 14.10.2022, la causa - ritenuta matura per la decisione - è stata rinviata per precisazione delle conclusioni.
3 Rigettata l'istanza di sospensione del procedimento ex art. 296 c.p.c. proposta dalle parti e rinviata l'udienza per trattative pendenti, con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del
12.4.2024, celebrata con modalità di trattazione scritta, il procedimento è stato rinviato per precisazione delle conclusioni al 24.5.2024. La causa è stata dunque trattenuta in decisione e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Nelle more, stante l'intervenuto decesso del procuratore costituito di parte attrice opponente, è stata dichiarata l'avvenuta interruzione del processo, successivamente riassunto con ricorso a norma dell'art. 302 c.p.c..
All'udienza del 6.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
In via del tutto preliminare, onde inquadrare le questioni oggetto del presente giudizio, occorre brevemente ricostruire la vicenda che ha portato all'odierno procedimento di opposizione agli atti esecutivi, segnatamente all'ordinanza di assegnazione del credito vantato da nei Parte_1 confronti di promissaria acquirente dell'immobile sito in Ponsacco, di Controparte_7 proprietà dell'odierno opponente.
Con sentenza n. 207/2021, emessa nell'ambito del proc. n. 307/2015, il Tribunale di Pisa, in accoglimento della domanda spiegata da e Parte_3 CP_2 CP_3
(odierni convenuti), eredi del de cujus ha accertato il diritto degli stessi alla Persona_1
liquidazione della quota del 50% della società di e e CP_4 Persona_1 Parte_1
ha condannato quest'ultimo, in solido con la società, al pagamento dell'importo di oltre 1.700.000 euro oltre interessi, in favore di parte attrice.
Pronunciandosi sull'istanza cautelare presentata in corso di causa, il Tribunale di Pisa, con ordinanza del 5.2.2018 ha accolto il ricorso per sequestro conservativo degli eredi CP_2
autorizzando il sequestro su beni mobili e immobili, somme di denaro e crediti presso terzi della società e di personalmente, fino alla concorrenza Controparte_6 Parte_1
dell'importo di oltre 2.200.000 euro.
Gli odierni convenuti, in forza della richiamata ordinanza, hanno pertanto sottoposto a sequestro il credito (futuro) spettante a nei confronti di per l'importo Parte_1 Controparte_7
di 275.000 euro, a titolo di prezzo pattuito in sede di contratto preliminare di vendita relativo ad un immobile sito in Ponsacco.
4 Il sequestro è stato attuato con ordinanza del giudice dell'esecuzione depositata il 20.3.2019, poi convertito in pignoramento, ai sensi degli artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c., a seguito dell'emissione della sentenza n. 207/2021 del Tribunale di Pisa, provvisoriamente esecutiva. Con ordinanza del 16.6.2021, nell'ambito del procedimento esecutivo 403/2018 R.E., il giudice dell'esecuzione ha disposto l'assegnazione della somma di 275.000 euro in favore dei creditori pignoranti, al momento della debenza, come risultante dal contratto preliminare di compravendita del 26.1.2018, stipulato tra il promissario venditore e la promissaria acquirente Parte_1
Controparte_7
Nel pronunciarsi sul ricorso proposto avverso la richiamata ordinanza a norma dell'art. 617 c.p.c., il giudice dell'esecuzione, con provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 27.8.2021, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ha rigettato l'istanza di sospensione, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Successivamente, la Corte di Appello di Firenze, investita dell'impugnazione della sentenza n.
207/2021 emessa dal Tribunale di Pisa, ne ha parzialmente sospeso l'efficacia esecutiva, oltre la soglia onnicomprensiva di euro 800.000 euro.
Ciò premesso, il ricorso non è fondato.
Invero, l'attore ha introdotto il giudizio di merito avente ad oggetto l'opposizione nei confronti dell'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, a definizione della procedura esecutiva n.
403/2018 R.E..
Com'è noto, l'opposizione agli atti esecutivi consiste nella contestazione della regolarità formale
(e dunque della divergenza rispetto al paradigma normativo) del titolo esecutivo, del precetto o degli altri atti del procedimento esecutivo, nonché della notificazione del titolo e del precetto.
Ebbene, nel caso in esame, i motivi dedotti dall'attore a sostegno della domanda non attengono alla regolarità formale del provvedimento impugnato bensì a profili ulteriori che – se del caso – potrebbero (o avrebbero potuto) essere fatti valere in altre sedi.
In primo luogo, per quanto attiene la doglianza circa le iniziative giudiziali intraprese dai creditori asseritamente solo nei confronti del socio, condebitore solidale, e non invece nei confronti della società si osserva quanto segue. Premesso che risulta dagli atti del CP_4
procedimento che gli eredi abbiano agito in via esecutiva anche nei confronti della CP_2
società, in ogni caso, tale censura avrebbe potuto assumere rilievo esclusivamente ove volta a opporre ai creditori il beneficio della previa escussione della società, previsto dall'art. 2304 c.c.
5 (ed infatti, la domanda di liquidazione della quota di una società di persone da parte degli eredi del socio defunto fa valere un'obbligazione della società, non invece dei soci superstiti;
cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 12125 del 23/05/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10332 del 19/05/2016). Il beneficio della preventiva escussione, tuttavia, avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di opposizione all'esecuzione, nei modi e nelle forme contemplate dall'art. 615 c.p.c..
Quanto all'erroneità dell'ordinanza di assegnazione delle somme, asseritamente non dovute per erroneità della quantificazione contenuta nella sentenza n. 207/2021 del Tribunale di Pisa, trattasi di motivo che attiene al merito del procedimento nel quale si è formato il titolo esecutivo fondante il procedimento esecutivo. Le censure mosse avverso la determinazione della quota spettante agli eredi contenuta nella CTU disposta nel procedimento n. 3707/2015 R.G., CP_2
sono al vaglio della Corte d'Appello, investita dell'impugnazione avverso la sentenza n. 207/2021 del Tribunale di Pisa. L'eventuale erroneità della quantificazione (da accertarsi nella sede competente), tuttavia, non vizia l'ordinanza di assegnazione, ritualmente emessa all'esito della procedura esecutiva, fondata su un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo.
Nè, per le medesime ragioni, può trovare accoglimento l'istanza di riduzione delle somme assegnate con ordinanza del 16.6.2021, in quanto legittimamente fondata su un titolo esecutivo avente ad oggetto una somma ben superiore.
Nessun vizio è dunque ravvisabile nell'ordinanza impugnata che, a fronte dell'esistenza di un valido titolo, provvisoriamente esecutivo, ha proceduto ad assegnare agli eredi il credito CP_2
pignorato, di importo inferiore al titolo medesimo.
Parimenti, del tutto irrilevante è la successiva, parziale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, disposta dalla Corte d'Appello di Firenze con ordinanza del 12.10.2021.
Invero, trattasi di accadimento successivo all'emissione dell'ordinanza di assegnazione che, in quanto tale, non può configurare un vizio della stessa, men che meno implicante la nullità della stessa. Ebbene, premesso che la Corte d'Appello ha comunque confermato l'efficacia esecutiva della sentenza fino alla concorrenza dell'importo di 800.000 euro (dunque ben superiore al valore del credito assegnato, pari a 275.000 euro), trattasi - in ogni caso - di un evento sopravvenuto che non incide sulla validità e regolarità formale dell'ordinanza di assegnazione, risalente al
16.6.2021 (che infatti aveva espressamente dato atto dell'assenza di provvedimenti sospensivi dell'efficacia della sentenza). Al momento in cui l'ordinanza di assegnazione è stata emessa, dunque, era ritualmente sorretta da un valido titolo esecutivo, comunque sufficiente a giustificare
6 l'assegnazione anche dopo la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
(ancorchè - come detto - ciò sia del tutto irrilevante rispetto al vaglio che compete a questo, limitato alla valutazione della regolarità formale dello specifico provvedimento oggetto di opposizione).
Infine, non può trovare accoglimento la richiesta di riduzione del pignoramento, che parte attrice assume essere dovuta in conseguenza dell'errata quantificazione delle somme dovute agli eredi
CP_2
Invero, com'è noto, la riduzione del pignoramento, a norma dell'art. 496 c.p.c., può essere disposta nell'ambito della procedura esecutiva laddove l'importo pignorato sia superiore alle spese e ai crediti azionati.
In disparte la meritevolezza di un'istanza di tale tenore, in ogni caso essa avrebbe dovuto essere formulata al giudice dell'esecuzione, esulando, invece, dall'oggetto del presente giudizio che - giova ribadirlo - attiene esclusivamente alla regolarità dell'ordinanza di assegnazione.
Da ultimo, sono del tutto inconferenti (e comunque tardive) le questioni sollevate con riferimento all'intervento volontario degli eredi nell'ambito del procedimento instaurato da CP_2
e diretto ad ottenere sentenza ex art. 2932 c.c.. Controparte_7
Ed infatti, le difese spiegate nell'ambito di tale procedimento, ancorchè apparentemente contraddittorie rispetto al contenuto dell'ordinanza di assegnazione, non ne inficiano la validità e regolarità. Il giudice dell'esecuzione – come detto – ha disposto del tutto legittimamente l'assegnazione, in favore dei creditori pignoranti, delle somme eventualmente dovute dal debitor debitoris. L'eventuale accertamento della simulazione del contratto preliminare o la sua revocatoria, comporterà, al più, l'accertamento negativo dell'esistenza del credito del Pt_1 oggetto dell'ordinanza di assegnazione, la quale sarà quindi, nei fatti, priva di effetto, senza che ciò si traduca in un vizio della stessa suscettibile di determinarne la caducazione o giustificarne la modifica.
Analogamente, non è pertinente la richiesta di annullamento (peraltro tardivamente formulata) in relazione all'art. 2644 c.c., che sancisce l'inefficacia di determinati atti nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto anteriormente. Invero, il pignoramento del credito nei confronti del promissario acquirente nulla ha a che vedere con quanto previsto dalla richiamata disposizione, che sancisce il principio di prevalenza dei diritti derivanti dall'atto prioritariamente trascritto. Nel caso in esame, infatti, il sequestro (e il
7 successivo pignoramento) del credito derivante dalla compravendita non compromette il diritto di
(promissaria acquirente) sull'immobile oggetto del preliminare di Controparte_7
compravendita, ma anzi lo presuppone. L'ordinanza di assegnazione si limita ad individuare nel creditore procedente (anzichè nel promissario venditore) il soggetto nei confronti del quale dovrà essere versato il prezzo pattuito - comunque dovuto - in caso di sottoscrizione del contratto definitivo (o di emissione di sentenza ex art. 2932 c.c., che tenga luogo degli effetti del contratto), non ponendosi dunque alcuna questione con riferimento alla priorità della trascrizione, non essendo il suo diritto (all'acquisto dell'immobile) in nessun modo pregiudicato (prima) dal sequestro/pignoramento e (poi) dall'assegnazione del prezzo.
Può a questo punto passarsi alla regolamentazione delle spese di lite.
L'integrale soccombenza di parte attrice giustifica la sua condanna alla refusione delle stesse. Ai fini della loro quantificazione deve tenersi conto del valore della controversia, con applicazione dei valori tabellari minimi, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale tenuto conto della facilità delle questioni trattate e non essendovi stata attività di assunzione di prove.
Non sussistono, invece, i presupposti l'invocata condanna a norma dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: respinge l'opposizione; condanna a pagare in favore dei convenuti, le spese di lite che si liquidano in Parte_1
misura pari a euro 11.229,00, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Lucca, 22 marzo 2025
Il Giudice
Michela Boi
8