Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3302 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 35523/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.10.2024 tra
1) Parte_1
Nata a Milano in data 1.3.1992 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chantal Coppo presso il quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Roberto Grittini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Comazzo (LO) in data 05.05.2016
(anno 2016 atto n. 1 parte I)
In separazione dei beni.
con il seguente figlio: nato a [...] in data [...] Persona_1
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 la Sig.ra ha chiesto a questo Tribunale: di Parte_1 dichiarare la separazione personale con il Sig. affido condiviso del Controparte_1 figlio minore ad entrambi i genitori, disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al Per_1 mantenimento del figlio mediante versamento indiretto della somma di € 250,00 mensili oltre al
100% delle spese straordinarie.
In data 31.01.2025 si è costituito in giudizio il Sig. il quale si è associato alla domanda di CP_1 separazione e affido condiviso, ma si è opposto alle restanti domande di controparte.
All'udienza del 14.03.2025, celebrata dinanzi al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1. Disporre affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre in Cassina de Pecchi via Trento 2.
2. Disporre che il padre possa tenere con sé il figlio per due weekend alternati al mese, dal venerdì all'uscita di scuola sino a domenica sera dopo cena entro le ore 21; un pomeriggio in settimana, tenendo conto dei turni lavorativi del padre, con comunicazione alla madre almeno 15 giorni prima;
che durante le festività natalizie il figlio trascorrerà con ciascun genitore una settimana alternativamente dalla fine della scuola al 30.12 oppure dal 31.12. al 06.01 di ogni anno, con alternanza fra i genitori del giorno della Vigilia di Natale e del 25.12. Fatta salva la possibilità di poter trascorre con un genitore l'interro periodo dal 24.12 al 31.12, con preavviso entro il 30 novembre di ogni anno.
Che nell'anno 2025 trascorrerà il primo periodo di vacanze natalizie con la madre, mentre Per_1 con il padre il secondo ed anche la vigilia di Natale, riaccompagnando il minore dopo cena;
medesima alternanza per il giorno di Pasqua e il giorno di Sant'Angelo; per le vacanze Pasquali 2025 Per_1 trascorrerà il Giorno di Pasqua con il padre ed il giorno di Pasquetta con la madre. Salva la possibilità per entrambi i genitori di poter tenere con sé il minore per l'intero periodo di vacanze pasquali, con comunicazione all'altro genitore almeno 30 giorni prima. Nei restanti periodi di vacanze scolastiche verrà mantenuto il calendario ordinario di frequentazioni.
trascorrerà almeno quattro settimane, anche non consecutive, con il padre (una settimana Per_1 nel mese di giugno, una nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto ), da concordarsi tra i genitori entro il giorno 15.5 di ciascun anno.
Il tutto salvo migliori e diversi accordi assunti per tempo dalle parti.
manterrà un contatto telefonico quotidiano con il genitore che ha con sè il figlio. Per_1
3. Disporre assegno di mantenimento mensile del figlio a carico del padre per la somma di euro 200,00,
a far tempo dal mese di marzo 2025; tale importo, a partire dal mese di ottobre 2025, aumenterà ad euro 300,00 mensili, somma da corrispondersi entro il giorno 27 di ogni mese e soggetta a rivalutazione Istat.
Entrambi i genitori corrisponderanno il 50% delle spese extra assegno da sostenersi nell'interesse del figlio minore come indicate nelle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Per_1
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4. L'assegno unico verrà incamerato integralmente al 100% dalla signora Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis 12 terzo comma cpc.
Con ordinanza del 19.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Comazzo in data 5.5.2016;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comazzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 09.04.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato