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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/06/2024, n. 17654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17654 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 33692/2019 R.G. proposto da: FEDORICSEV ALEKSZEJ, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MICCINESI MARCO ([...]), CA AS ([...]), LE CE ([...]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 17654 Anno 2024 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: DI PISA FABIO Data pubblicazione: 26/06/2024 2 di 4 avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 619/2019 depositata il 09/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere FABIO DI PISA. Udito il P.G. il quale ha concluso per accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Sentiti i procuratori delle parti presenti che hanno chiesto dichiararsi estinto il giudizio. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza n. 619/05/2019, depositata in data 9 aprile 2019 e non notificata, rigettava l’ appello proposto da ED LE contro sentenza di primo grado che aveva respinto l’impugnazione proposta dal predetto avverso l’ avviso di liquidazione n. 2013/IT006147000 in forza del quale l’Agenzia delle Entrate aveva liquidato una maggiore imposta di registro, riqualificando, ai sensi dell’art. 20 D.P.R. 131/1986, un’operazione di cessione di quote di una società in compravendita di un bene. 1.1. Secondo quanto è dato desumere dalla sentenza suindicata la Commissione Tributaria Regionale riteneva che l’art. 20 del d.P.R. 131/1986 consentiva all’Amministrazione Finanziaria di determinare l’imposta di registro a prescindere dal contenuto dell’atto portato alla registrazione, ma riqualificandolo in base alla funzione economica della complessiva operazione economica in cui tali atti risultavano inseriti ritenendo che l’assunto dell’ ufficio, secondo cui l’ atto sottoposto da registrazione era finalizzato a realizzare una compravendita immobiliare, appariva dimostrato da una serie di circostanze fattuali univoche e concordanti rivelatrici del vero e sostanziale effetto giuridico voluto dalle parti. I giudici di appello ritenevano, poi, infondate le ulteriori censure relative alla mancata applicazione del c.d. valore-prezzo ed alla erronea quantificazione della base imponibile. 3 di 4 2. ED LE ha impugnato detta sentenza sulla base di sei motivi, illustrati con memoria. 3. L'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ai soli fini della partecipazione all’ udienza di discussione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve darsi atto che l’Ufficio ha comunicato di aver esercitato, in data 09/04/2024, autotutela sull’avviso di liquidazione n. 2013 1T 006147000 dichiarando che, per l’effetto, nulla era più dovuto all’IO in relazione all’atto in oggetto. 2. In ragione di tale nota e di quanto chiesto dai difensori delle parti va dichiarata l’estinzione del giudizio in ragione della cessazione della materia del contendere. 3. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti in considerazione della natura della pronunzia e del sovrapporsi in corso di causa, sull'orientamento di legittimità, di interventi normativi modificativi e delle conseguenti pronunce del Giudice delle leggi, che hanno conferito alla res controversa profili di novità, con conseguente mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti in contestazione tra le parti. 4. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 4 di 4 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio;
spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio;
spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione