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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4100/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 4100/2022 R.G. vertente tra con Avv. Giovanni Alari Parte_1
attrice - opponente e
Controparte_1
(C.F. -P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pavoletti
[...] P.IVA_1
convenuta - opposta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1312/22 (R.G. 3373/22 - REP. 1926/22),
emesso dal Tribunale di Livorno il 25.10.2022
CONCLUSIONI
presentate in data 07.11.2024
dal procuratore di parte attrice opponente:
„Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichia-
rare nullo e privo di giuridica efficacia e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo
opposto, accertando e dichiarando che l'importo di € 52.886,24 di cui al medesimo decreto
1 ingiuntivo non è interamente dovuto dall'opponente per i motivi di cui in narrativa, ed
emettendo di conseguenza sentenza di accoglimento parziale dell'opposizione; con vittoria
di spese e compensi professionali”;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“Voglia l'I.llmo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le ragioni ed i motivi di cui alla
narrativa e con ogni più ampia riserva di legge, IN VIA PRELIMINARE DI RITO, accerta-
re e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposizione con conferma del de-
creto ingiuntivo N°1312/22 (R.G. 3373/22 - REP. 1926/22 - emesso dal Tribunale di Livor-
no il 25.10.2022); IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: nella denegata ipotesi di non acco-
glimento della eccezione preliminare di rito rigettare comunque l'opposizione, per tutte le
causali indicate in narrativa, perché infondata in fatto ed in diritto con conferma del decre-
to ingiuntivo opposto, N°1312/22 (R.G. 3373/22 - REP. 1926/22 - emesso dal Tribunale di
Livorno il 25.10.2022). Si insiste affinché il Giudice valuti l'atteggiamento processuale po-
sto in essere dall'opponente ai fini dell'applicazione dell'art. 96 c.p.c.. In ogni caso, con
vittoria di compensi e spese del presente giudizio oltre rimborso forfetario, c.a.p. e iva se
dovuta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto, titolare Parte_1
dell'omonima impresa individuale conveniva in giudizio innanzi all'Ill.mo Tribuna-
le di Livorno, la società Controparte_1
Con (d'ora in poi semplicemente ) rassegnando le se-
[...]
guenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, ecce-
zione e deduzione disattesa, dichiarare nullo e privo di giuridica efficacia e conse-
2 guentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando che
l'importo di € 52.886,24 di cui al medesimo decreto ingiuntivo non è interamente
dovuto dall'opponente per i motivi di cui in narrativa, ed emettendo di conseguenza
sentenza di accoglimento parziale dell'opposizione; con vittoria di spese e compen-
si professionali”.
Con comparsa del 20.02.23 la società convenuta si costituiva in giudizio rassegnan-
do le seguenti conclusioni: “Voglia l'I.llmo Tribunale adito, contrariis rejectis, per
le ragioni ed i motivi di cui alla narrativa e con ogni più ampia riserva di legge,
previa fissazione di udienza cartolare, in sostituzione di quella in presenza, con as-
segnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti le sole
istanze e conclusioni delle parti, IN VIA PRELIMINARE DI RITO, accertare e di-
chiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposizione con conferma del
decreto ingiuntivo N°1312/22 (R.G. 3373/22 - REP. 1926/22 - emesso dal Tribunale
di Livorno il 25.10.2022); IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: nella denegata ipote-
si di non accoglimento della eccezione preliminare di rito rigettare comunque
l'opposizione, per tutte le causali indicate in narrativa, perché infondata in fatto ed
in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto, N°1312/22 (R.G. 3373/22 -
REP. 1926/22 - emesso dal Tribunale di Livorno il 25.10.2022). Si insiste affinché il
Giudice valuti l'atteggiamento processuale posto in essere dall'opponente ai fini
dell'applicazione dell'art. 96 c.p.c..
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio oltre rimborso
forfetario, c.a.p. e iva se dovuta".
Alla prima udienza di trattazione svoltasi in forma cartolare in data 04.05.2023, il
3 Giudice riteneva la causa matura per la decisone e rinviava per la precisazione delle conclusioni,
All'esito dell'udienza del 7.11.2024 il Giudice concedeva i termini di legge per gli scritti conclusionali e tratteneva la causa in decisione.
2. Il decreto ingiuntivo opposto è relativo a canoni maturati in relazione ad in contratto di affitto di azienda.
E' infatti pacifico che, con contratto di affitto di ramo d'azienda autenticato nell'ultima delle sottoscrizioni dalla dr.ssa Notaio in Castenaso Persona_1
(BO) in data 01 ottobre 2018 Rep. n.36345 Racc. n. 23457 e registrato il 17 ottobre
2018 a Bologna, I Ufficio delle Entrate al n. 18863 Serie 1T, l'opposta concedeva in affitto un ramo della propria azienda posto all'interno del Centro commerciale de-
nominato " ” di Livorno, Località Porta a Terra, Via G. Graziani Parte_2
n°6, alla odierna opponente titolare dell'omonima impresa indi- Parte_1
viduale, al fine di esercitare l'attività di vendita al dettaglio di abbigliamento per adulti e bambini ad insegna “Disegni Boutique”, il tutto comprendendo il locale aziendale di dui alla planimetria allegata al contratto (cfr. doc. 2 del procedimento monitorio).
E' altresì documentalmente provato (cfr. contratto allegato come sopra) che il cano-
ne di affitto minimo garantito annuo previsto all'art. 7 veniva stabilito in €
30.000,00 oltre iva per il primo anno di vigenza economica;
€ 32.000,00 oltre iva per il secondo anno di vigenza economica;
€ 34.000,00 oltre iva dal terzo anno di vigenza economica, il tutto con aggiornamento automatico annuale ad iniziare dal quarto anno dell'intera variazione percentuale dell'indice ISTAT, canone suddiviso
4 in rate trimestrali anticipate, da corrispondere dall'affittuaria alla concedente, il 20°
giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre. Veniva poi prevista contrattual-
mente una parte di canone variabile determinata nel maggior importo tra il canone minimo garantito come sopra concordato e il 7% del fatturato netto IVA dell'anno solare precedente.
È poi incontestato che maturava, durante il rapporto contrattuale, una morosità sic-
ché veniva pure intrapresa una procedura di mediazione avente esito negativo.
La morosità di cui sopra era, pacificamente, pari a euro 52.503,24, IVA inclusa, di cui alle fatture n. VN/6257 del 01.04.2021, n. VN/8389 del 03.05.2021, n. VN/9923
del 01.06.2021, n. VN/11732 del 01.07.2021, n. VN/13601 del 29.07.2021, n. VN/
15231 del 01.09.2021, n. VN/16955 del 01.10.2021, n. VN/1032 del 03.01.2022 e n.
VN/4229 del 01.04.2022 (cfr. doc. 4 del procedimento monitorio).
****
Incontestato il titolo nonché il quantum dei canoni dovuti, parte opponente fon-
dava la propria opposizione, sostanzialmente, sebbene in maniera totalmente ge-
nerica, sull'asserita impossibilità, quantomeno, parziale di adempimento, deter-
minata dai periodi di cd. lockdown, durante i quali è stata imposta la chiusura forzata dell'esercizio commerciale.
Veniva, come detto genericamente, allegata l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.
Sebbene non specificamente, pare che la debitrice, in sostanza, possa aver invo-
cato il comma 6 bis del D.L. 6/2020, ai sensi del quale “il rispetto delle misure di
contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione,
5 ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debi-
tore …”.
Ora, emerge (cfr. doc. 4 di parte opposta) incontestabilmente che le parti si ac-
cordavano su una rimodulazione del canone relativamente all'anno 2020 e circa una dilazione dello scaduto alla data del febbraio 2021, ammettendosi dunque che, proprio nell'ottica del principio di buona fede che deve regolare l'esecuzione del contratto ed alla luce della situazione pandemica (si vedano i chiari riferimenti contenuti nel documento in questione) erano state intavolate trattative, che avevano condotto ad una parziale riduzione del canone relativo all'anno 2020 e ad una concessione di una dilazione per quanto riguarda la moro-
sità maturata al febbraio 2021.
Ad avviso di chi scrive, dunque, la vicenda connessa all'esecuzione del negozio giuridico de quo, il quale è costituito da un contratto di affitto di azienda (con-
tratto sinallagmatico e di durata), va comunque esaminata nel senso di dover scrutinare se l'affittante abbia improntato il suo contegno secondo buona fede o meno.
E così, avendo presente e condividendo l'orientamento secondo cui il dovere di improntare il proprio comportamento secondo buona fede durante l'esecuzione del contratto, nei contratti sinallagmatici, può essere declinato sino a spingersi a configurare un cd. obbligo di rinegoziazione, nel caso di specie non può sfuggire che, come sopra evidenziato, si verificava sia una parziale rinegoziazione del ca-
none, sia una concessione di una dilazione di pagamento, dovendosi pure con-
templare che il contratto de quo, come visto, prevedeva, tra l'altro, in capo
6 all'affittante, l'obbligazione di garantire il libero godimento del citato compen-
dio, obbligazione cui la stessa affittante non è mai venuta meno. Ancora, come dianzi illustrato, l'affittante non solo intavolava trattative con l'affittuaria, ma addirittura sacrificava una parte del proprio interesse (ed infatti obbligazione principale dell'affittuario è quello di pagare il corrispettivo pecuniario per il go-
dimento del compendio), accettando di rinunciare alla percezione di una parte dei canoni oltre a concedere una dilazione (sull'argomento, a conforto dell'approdo appena raggiunto, si veda il condivisibile orientamento di Tribunale Palermo,
sez. II civ., n. 2435/2021 del 09.06.2021, secondo cui “la parte tenuta alla rine-
goziazione è adempiente se, in presenza dei presupposti che richiedono la revi-
sione del contratto, promuove una trattativa o raccoglie positivamente l'invito di
rinegoziare rivoltole dalla controparte e se propone soluzioni riequilibrative che
possano ritenersi eque e accettabili alla luce dell'economia del contratto;
di si-
curo non può esserle richiesto di acconsentire ad ogni pretesa della parte svan-
taggiata o di addivenire in ogni caso alla conclusione del contratto, che, è evi-
dente, presuppone valutazioni personali di convenienza economica e giuridica
che non possono essere sottratte né all'uno, né all'altro contraente”).
E a conclusioni di segno opposto non può indurre la considerazione che la rine-
goziazione abbia riguardato solo una parte dei canoni de quibus, restandone esclusi altri, dal momento che, come si è detto, ciò che pare decisivo è che, nella valutazione complessiva della vicenda negoziale, la parte concedente, pur avendo sempre consentito il libero godimento del compendio, a fronte dell'emergenza pandemica, non solo ha intavolato trattative, scevre da qualsivoglia contegno ma-
7 lizioso, non solo ha contribuito ad una conclusione fausta di tali trattative, ma ha addirittura acconsentito ad un parziale sacrificio (come detto rinuncia parziale e dilazione di pagamento, dovendo, per inciso, pure soggiungersi, che improprio pare, quanto alla principale obbligazione gravante sull'affittuario, il richiamo al concetto di impossibilità, categoria, come noto, concettualmente incompatibile con l'essenza stessa dell'obbligazione pecuniaria.
In definitiva, l'opposizione deve essere integralmente respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese seguono la soccombenza.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri disci-
plinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquida-
zione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della
legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
Per la norma transitoria di cui all'art. 28 del Regolamento, le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia che si colle-
ga, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma at-
tribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata.
Nel caso in esame deve trovare applicazione lo scaglione di riferimento per cause di valore da Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fasi di studio, introduttiva, istrut-
8 toria e decisoria), dovendosi considerare l'estrema esiguità della fase istruttoria,
svoltasi su base meramente documentale nonché la contiguità del valore di causa al limite minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta la proposta opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto ingiuntivo n.
1312/22 del Tribunale di Livorno;
condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida, per l'intero, in Euro 7.052,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a 15%
per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno il 20.2.2025.
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 4100/2022 R.G. vertente tra con Avv. Giovanni Alari Parte_1
attrice - opponente e
Controparte_1
(C.F. -P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pavoletti
[...] P.IVA_1
convenuta - opposta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1312/22 (R.G. 3373/22 - REP. 1926/22),
emesso dal Tribunale di Livorno il 25.10.2022
CONCLUSIONI
presentate in data 07.11.2024
dal procuratore di parte attrice opponente:
„Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichia-
rare nullo e privo di giuridica efficacia e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo
opposto, accertando e dichiarando che l'importo di € 52.886,24 di cui al medesimo decreto
1 ingiuntivo non è interamente dovuto dall'opponente per i motivi di cui in narrativa, ed
emettendo di conseguenza sentenza di accoglimento parziale dell'opposizione; con vittoria
di spese e compensi professionali”;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“Voglia l'I.llmo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le ragioni ed i motivi di cui alla
narrativa e con ogni più ampia riserva di legge, IN VIA PRELIMINARE DI RITO, accerta-
re e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposizione con conferma del de-
creto ingiuntivo N°1312/22 (R.G. 3373/22 - REP. 1926/22 - emesso dal Tribunale di Livor-
no il 25.10.2022); IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: nella denegata ipotesi di non acco-
glimento della eccezione preliminare di rito rigettare comunque l'opposizione, per tutte le
causali indicate in narrativa, perché infondata in fatto ed in diritto con conferma del decre-
to ingiuntivo opposto, N°1312/22 (R.G. 3373/22 - REP. 1926/22 - emesso dal Tribunale di
Livorno il 25.10.2022). Si insiste affinché il Giudice valuti l'atteggiamento processuale po-
sto in essere dall'opponente ai fini dell'applicazione dell'art. 96 c.p.c.. In ogni caso, con
vittoria di compensi e spese del presente giudizio oltre rimborso forfetario, c.a.p. e iva se
dovuta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto, titolare Parte_1
dell'omonima impresa individuale conveniva in giudizio innanzi all'Ill.mo Tribuna-
le di Livorno, la società Controparte_1
Con (d'ora in poi semplicemente ) rassegnando le se-
[...]
guenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, ecce-
zione e deduzione disattesa, dichiarare nullo e privo di giuridica efficacia e conse-
2 guentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando che
l'importo di € 52.886,24 di cui al medesimo decreto ingiuntivo non è interamente
dovuto dall'opponente per i motivi di cui in narrativa, ed emettendo di conseguenza
sentenza di accoglimento parziale dell'opposizione; con vittoria di spese e compen-
si professionali”.
Con comparsa del 20.02.23 la società convenuta si costituiva in giudizio rassegnan-
do le seguenti conclusioni: “Voglia l'I.llmo Tribunale adito, contrariis rejectis, per
le ragioni ed i motivi di cui alla narrativa e con ogni più ampia riserva di legge,
previa fissazione di udienza cartolare, in sostituzione di quella in presenza, con as-
segnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti le sole
istanze e conclusioni delle parti, IN VIA PRELIMINARE DI RITO, accertare e di-
chiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposizione con conferma del
decreto ingiuntivo N°1312/22 (R.G. 3373/22 - REP. 1926/22 - emesso dal Tribunale
di Livorno il 25.10.2022); IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: nella denegata ipote-
si di non accoglimento della eccezione preliminare di rito rigettare comunque
l'opposizione, per tutte le causali indicate in narrativa, perché infondata in fatto ed
in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto, N°1312/22 (R.G. 3373/22 -
REP. 1926/22 - emesso dal Tribunale di Livorno il 25.10.2022). Si insiste affinché il
Giudice valuti l'atteggiamento processuale posto in essere dall'opponente ai fini
dell'applicazione dell'art. 96 c.p.c..
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio oltre rimborso
forfetario, c.a.p. e iva se dovuta".
Alla prima udienza di trattazione svoltasi in forma cartolare in data 04.05.2023, il
3 Giudice riteneva la causa matura per la decisone e rinviava per la precisazione delle conclusioni,
All'esito dell'udienza del 7.11.2024 il Giudice concedeva i termini di legge per gli scritti conclusionali e tratteneva la causa in decisione.
2. Il decreto ingiuntivo opposto è relativo a canoni maturati in relazione ad in contratto di affitto di azienda.
E' infatti pacifico che, con contratto di affitto di ramo d'azienda autenticato nell'ultima delle sottoscrizioni dalla dr.ssa Notaio in Castenaso Persona_1
(BO) in data 01 ottobre 2018 Rep. n.36345 Racc. n. 23457 e registrato il 17 ottobre
2018 a Bologna, I Ufficio delle Entrate al n. 18863 Serie 1T, l'opposta concedeva in affitto un ramo della propria azienda posto all'interno del Centro commerciale de-
nominato " ” di Livorno, Località Porta a Terra, Via G. Graziani Parte_2
n°6, alla odierna opponente titolare dell'omonima impresa indi- Parte_1
viduale, al fine di esercitare l'attività di vendita al dettaglio di abbigliamento per adulti e bambini ad insegna “Disegni Boutique”, il tutto comprendendo il locale aziendale di dui alla planimetria allegata al contratto (cfr. doc. 2 del procedimento monitorio).
E' altresì documentalmente provato (cfr. contratto allegato come sopra) che il cano-
ne di affitto minimo garantito annuo previsto all'art. 7 veniva stabilito in €
30.000,00 oltre iva per il primo anno di vigenza economica;
€ 32.000,00 oltre iva per il secondo anno di vigenza economica;
€ 34.000,00 oltre iva dal terzo anno di vigenza economica, il tutto con aggiornamento automatico annuale ad iniziare dal quarto anno dell'intera variazione percentuale dell'indice ISTAT, canone suddiviso
4 in rate trimestrali anticipate, da corrispondere dall'affittuaria alla concedente, il 20°
giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre. Veniva poi prevista contrattual-
mente una parte di canone variabile determinata nel maggior importo tra il canone minimo garantito come sopra concordato e il 7% del fatturato netto IVA dell'anno solare precedente.
È poi incontestato che maturava, durante il rapporto contrattuale, una morosità sic-
ché veniva pure intrapresa una procedura di mediazione avente esito negativo.
La morosità di cui sopra era, pacificamente, pari a euro 52.503,24, IVA inclusa, di cui alle fatture n. VN/6257 del 01.04.2021, n. VN/8389 del 03.05.2021, n. VN/9923
del 01.06.2021, n. VN/11732 del 01.07.2021, n. VN/13601 del 29.07.2021, n. VN/
15231 del 01.09.2021, n. VN/16955 del 01.10.2021, n. VN/1032 del 03.01.2022 e n.
VN/4229 del 01.04.2022 (cfr. doc. 4 del procedimento monitorio).
****
Incontestato il titolo nonché il quantum dei canoni dovuti, parte opponente fon-
dava la propria opposizione, sostanzialmente, sebbene in maniera totalmente ge-
nerica, sull'asserita impossibilità, quantomeno, parziale di adempimento, deter-
minata dai periodi di cd. lockdown, durante i quali è stata imposta la chiusura forzata dell'esercizio commerciale.
Veniva, come detto genericamente, allegata l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.
Sebbene non specificamente, pare che la debitrice, in sostanza, possa aver invo-
cato il comma 6 bis del D.L. 6/2020, ai sensi del quale “il rispetto delle misure di
contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione,
5 ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debi-
tore …”.
Ora, emerge (cfr. doc. 4 di parte opposta) incontestabilmente che le parti si ac-
cordavano su una rimodulazione del canone relativamente all'anno 2020 e circa una dilazione dello scaduto alla data del febbraio 2021, ammettendosi dunque che, proprio nell'ottica del principio di buona fede che deve regolare l'esecuzione del contratto ed alla luce della situazione pandemica (si vedano i chiari riferimenti contenuti nel documento in questione) erano state intavolate trattative, che avevano condotto ad una parziale riduzione del canone relativo all'anno 2020 e ad una concessione di una dilazione per quanto riguarda la moro-
sità maturata al febbraio 2021.
Ad avviso di chi scrive, dunque, la vicenda connessa all'esecuzione del negozio giuridico de quo, il quale è costituito da un contratto di affitto di azienda (con-
tratto sinallagmatico e di durata), va comunque esaminata nel senso di dover scrutinare se l'affittante abbia improntato il suo contegno secondo buona fede o meno.
E così, avendo presente e condividendo l'orientamento secondo cui il dovere di improntare il proprio comportamento secondo buona fede durante l'esecuzione del contratto, nei contratti sinallagmatici, può essere declinato sino a spingersi a configurare un cd. obbligo di rinegoziazione, nel caso di specie non può sfuggire che, come sopra evidenziato, si verificava sia una parziale rinegoziazione del ca-
none, sia una concessione di una dilazione di pagamento, dovendosi pure con-
templare che il contratto de quo, come visto, prevedeva, tra l'altro, in capo
6 all'affittante, l'obbligazione di garantire il libero godimento del citato compen-
dio, obbligazione cui la stessa affittante non è mai venuta meno. Ancora, come dianzi illustrato, l'affittante non solo intavolava trattative con l'affittuaria, ma addirittura sacrificava una parte del proprio interesse (ed infatti obbligazione principale dell'affittuario è quello di pagare il corrispettivo pecuniario per il go-
dimento del compendio), accettando di rinunciare alla percezione di una parte dei canoni oltre a concedere una dilazione (sull'argomento, a conforto dell'approdo appena raggiunto, si veda il condivisibile orientamento di Tribunale Palermo,
sez. II civ., n. 2435/2021 del 09.06.2021, secondo cui “la parte tenuta alla rine-
goziazione è adempiente se, in presenza dei presupposti che richiedono la revi-
sione del contratto, promuove una trattativa o raccoglie positivamente l'invito di
rinegoziare rivoltole dalla controparte e se propone soluzioni riequilibrative che
possano ritenersi eque e accettabili alla luce dell'economia del contratto;
di si-
curo non può esserle richiesto di acconsentire ad ogni pretesa della parte svan-
taggiata o di addivenire in ogni caso alla conclusione del contratto, che, è evi-
dente, presuppone valutazioni personali di convenienza economica e giuridica
che non possono essere sottratte né all'uno, né all'altro contraente”).
E a conclusioni di segno opposto non può indurre la considerazione che la rine-
goziazione abbia riguardato solo una parte dei canoni de quibus, restandone esclusi altri, dal momento che, come si è detto, ciò che pare decisivo è che, nella valutazione complessiva della vicenda negoziale, la parte concedente, pur avendo sempre consentito il libero godimento del compendio, a fronte dell'emergenza pandemica, non solo ha intavolato trattative, scevre da qualsivoglia contegno ma-
7 lizioso, non solo ha contribuito ad una conclusione fausta di tali trattative, ma ha addirittura acconsentito ad un parziale sacrificio (come detto rinuncia parziale e dilazione di pagamento, dovendo, per inciso, pure soggiungersi, che improprio pare, quanto alla principale obbligazione gravante sull'affittuario, il richiamo al concetto di impossibilità, categoria, come noto, concettualmente incompatibile con l'essenza stessa dell'obbligazione pecuniaria.
In definitiva, l'opposizione deve essere integralmente respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese seguono la soccombenza.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri disci-
plinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquida-
zione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della
legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
Per la norma transitoria di cui all'art. 28 del Regolamento, le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia che si colle-
ga, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma at-
tribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata.
Nel caso in esame deve trovare applicazione lo scaglione di riferimento per cause di valore da Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fasi di studio, introduttiva, istrut-
8 toria e decisoria), dovendosi considerare l'estrema esiguità della fase istruttoria,
svoltasi su base meramente documentale nonché la contiguità del valore di causa al limite minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta la proposta opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto ingiuntivo n.
1312/22 del Tribunale di Livorno;
condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, che liquida, per l'intero, in Euro 7.052,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a 15%
per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno il 20.2.2025.
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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