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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
n. r.g. 3053/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3053 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2019, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c., su conclusioni precisate all'udienza del 25.6.2024, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pomezia, alla via Luigi Settembrini n. 15, presso lo studio dell'avv. Barbara Valmori, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
Attore contro
C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Colleferro, al viale XXV Aprile n. 43, presso lo studio dell'avv. Loredana
Evangelista, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Maria Ester Balduini, in virtù di procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
1 nonché
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._2
Roma, al Lungotevere Flaminio n. 22, presso lo studio degli avv.ti Massimiliano
Ghignone e Marco Lorenzani, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Terzo chiamato
e
Controparte_3
Terzo chiamato contumace
Oggetto: domanda di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 25.6.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da al fine di ottenere la Parte_1
condanna della al Controparte_1
risarcimento dei danni dal medesimo subiti in conseguenza della lesione della propria integrità fisica derivante dalla condotta imperita asseritamente tenuta dal personale della stessa struttura in occasione dei diversi trattamenti terapeutici somministrati nel periodo compreso fra il 24.1.2013 e il 23.2.2013.
A fondamento delle predette domande, l'attore ha, nella specie, sostenuto:
- che in data 24.1.2013, lo stesso, a seguito di un dolore insorto spontaneamente nella regione poplitea sinistra in assenza di eventi traumatici, si è sottoposto, presso la struttura convenuta, ad un accertamento ecografico, in occasione del quale è stato individuato un ematoma scarsamente organizzato e si è consigliata la sottoposizione ad un ciclo di tacarterapia, per poi effettuare un controllo a distanza di sessanta giorni;
- che il 25.1.2013, data la persistenza di dolore e di iposensibilità all'arto sinistro, lo stesso si è recato presso il pronto soccorso della medesima struttura, dove è stata
2 formulata la prognosi di “sospetta rottura del capo gemello sinistro” e poi applicato un bendaggio al con conseguente dimissione e prescrizione di visita ortopedica;
Parte_2
- che, in occasione della visita ortopedica del 28.1.2013, presso l'ambulatorio della stessa struttura, a seguito di diagnosi di “ematoma da strappo muscolare gemello mediale sinistro”, è stata applicata una doccia gessata e prescritta deambulazione con due bastoni canadesi e terapia farmacologica, con invito a controllo dopo nove giorni;
- che il 6.2.2013, dopo la visita di controllo presso il medesimo ambulatorio, è stata rimossa la doccia gessata e sono stati prescritti la deambulazione con due bastoni canadesi, un ciclo di fisioterapia e rieducazione motoria della caviglia sinistra, con invito a controllo dopo 14 giorni;
- che, in data 23.2.2013, persistendo il dolore e il gonfiore dell'arto, l'attore si è nuovamente recato presso il pronto soccorso della struttura convenuta, dove è stato riscontrato edema della gamba e del III medio della coscia sinistra ed è stata eseguita una ecografia muscolotendinea, che ha evidenziato una trombosi delle vene del polpaccio sinistro, pur consigliando un completamento diagnostico con esame Rm;
- che, nella stessa occasione, il paziente è stato dimesso con prescrizione di clexane e visita angiologica a breve;
- che il 24.2.2013 lo stesso attore, visto l'aumentare del dolore all'arto e la difficoltà di respirazione, si è recato presso l'ospedale San Camillo Forlanini, dove è stato sottoposto con urgenza a diversi esami diagnostici, che hanno rivelato un'embolia polmonare bilaterale e hanno imposto il ricovero del medesimo per consentire la somministrazione di eparina a basso peso molecolare, dicumarolici e antibiotici;
- che, in data 27.2.2013, il paziente è stato poi dimesso con diagnosi di
“tromboembolia polmonare secondaria a flebo trombosi dell'arto inferiore sinistro.
Ipertensione polmonare moderata”;
- che, nei mesi successivi, lo stesso attore si è sottoposto a controlli specialistici periodici, con mantenimento della terapia anticoagulante;
- che la vicenda sanitaria così ricostruita denota il ricorrere di una condotta imperita del personale della struttura convenuta nell'interpretare l'accertamento ecografico effettuato
3 in occasione del primo accesso alla stessa struttura in data 24.1.2013, in conseguenza del quale è stata emessa l'erronea diagnosi di sospetta rottura del capo gemello sinistro, immobilizzando l'arto senza prescrivere la terapia anticoagulante;
- che detta condotta ha determinato il prodursi di postumi permanenti descrivibili come dispnea allo sforzo e persistente gonfiore con dolore dell'arto inferiore, quantificabili nella misura percentuale del 18%, nonché di un periodo di inabilità temporanea assoluta di 90 giorni, parziale al 50% di 90 giorni e al 25% di ulteriori 90 giorni.
L'attore ha, sulla scorta di tali deduzioni, così concluso: “accertare e dichiarare per le motivazioni esposte in premessa, che tutti i pregiudizi sofferti dal sig. Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali, sono riconducibili alla responsabilità contrattuale della
, frutto di malpractice medica Controparte_4 dovuto tra l'altro, a erronea e imperita effettuazione ed interpretazione dell'accertamento ecografico effettuato in data 24.01.2013 e ai successivi plurimi erronei comportamenti attuati per negligenza, imprudenza ed imperizia del personale sanitario che ha avuto in cura l'attore dal 24 gennaio 2013 al 23 febbraio 2013, in violazione degli art. 1218,
1228, 1176 c.c., per l'effetto condannare la Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del
[...]
danno derivante e in premessa precisato, quantificato in € 90.246,00, come da Tabelle del Tribunale di Milano, oltre il danno morale, le spese mediche sostenute e il danno da lucro cessante per la mancata tempestiva disponibilità della somma a titolo di risarcimento, ovvero la somma maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta di giustizia, quale danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto, oltre spese ed interessi.
Con condanna della convenuta alla rifusione delle spese di causa in favore dell'attore, per esborsi, compenso, rimborso forfettario spese generali, IVA e CpA come per legge”.
La costituitasi in giudizio, Controparte_1
ha dedotto:
- che non sussistono condotte negligenti o imperite rimproverabili al proprio personale;
- che, in particolare, il dott. , a seguito dell'accesso in Pronto Soccorso in data CP_2
25.1.2013, ha ritenuto necessario che il paziente si sottoponesse ad una visita ortopedica,
4 eseguita in data 28.1.2013, a seguito della quale il dott. al fine di evitare CP_3
complicanze tromboemboliche dovute alla presenza di un edema da strappo muscolare del gemello mediale, ha prescritto l'assunzione, fra gli altri farmaci, anche di un antiaggregante, ossia il Fuxum 4259 U.I., per 20 giorni;
- che, in occasione della visita del 6.2.2013, l'ortopedico, ribadendo la diagnosi, ha prescritto al paziente di astenersi completamente dal caricare l'arto;
- che l'attore, nonostante fosse stato già prescritto il divieto di carico assoluto, si è presentato al suddetto controllo caricando sull'arto leso;
- che è evidente, sulla base della ricostruzione della vicenda clinica per cui è causa, che la patologia vascolare patita dall'attore deve essere ricondotta ad una complicanza legata ai c.d. insulti muscolari;
- che è interesse della stessa essere autorizzata alla chiamata in causa dei dottori CP_2
e i quali, all'epoca del verificarsi dei fatti per cui è causa, svolgevano attività CP_3
libero professionale presso la struttura e nei cui confronti quest'ultima può esercitare il diritto di regresso;
- che la quantificazione dei danni suggerita da parte attrice sarebbe, ad ogni modo, eccessiva.
La struttura convenuta ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: previo differimento dell'udienza, autorizzare
[...]
in persona del proprio L.R.p.t., a chiamare in causa il Controparte_1
Dott. ed il Dott. per essere manlevata da tutte le Controparte_2 Controparte_3
pretese avversarie, nella denegata ipotesi di soccombenza. Nel merito, I. In via principale, rigettare la domanda proposta dal Sig. perché infondata in Parte_1
fatto ed in diritto e comunque non provata. I. In via gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore, ridurre le pretese risarcitorie del Sig. Parte_1
nei limiti in cui sarà data prova dei danni subiti, quindi, accertare e dichiarare
[...]
che la responsabilità del fatto dannoso è ascrivibile in parte o in via esclusiva al Dott.
ed al Dott. e, per l'effetto, condannare i sanitari Controparte_2 Controparte_3
al pagamento di quelle somme che dovessero essere riconosciute in favore dell'attore,
5 manlevando da ogni Controparte_1
conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal presente giudizio, anche in ordine all'eventuale condanna al pagamento delle spese e compensi professionali”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, nei termini richiesti dalla struttura,
[...]
si è costituito in giudizio, evidenziando: CP_2
- che lo stesso ha svolto, nell'ambito della vicenda sanitaria per cui è causa, un ruolo non significativo, essendosi limitato a visitare il paziente nella notte fra il 25 ed il
26.1.2013, dopo che il paziente era già stato sottoposto il giorno precedente, in regime di prestazione privata, ad accertamento ecografico ad opera del dott. Persona_1
- che, in occasione dell'accesso al pronto soccorso, non essendo possibile eseguire una visita specialistica immediata o esami ecografici a causa della mancanza di radiologo in struttura nelle ore serali e nei festivi, lo stesso, ritenendo di dovere prescrivere maggiori approfondimenti, ha fissato una visita ortopedica per il successivo lunedì 28.1.2013 alle ore 8.00;
- che il medesimo, non avendo a disposizione un esame diagnostico immediato e alla luce degli esiti dell'esame ecografico posto in essere nel giorno precedente, non avrebbe potuto porre in essere una diagnosi più approfondita;
- che il mancato rispetto ad opera dell'attore della prescrizione di astenersi dal caricare l'arto può essere di per sé riguardato come causa della patologia vascolare;
- che, ad ogni modo, l'eventuale ricorrere di una condotta imperita riconducibile al personale non escluderebbe la sussistenza della responsabilità della struttura;
- che non è stata fornita alcuna dimostrazione dei danni che l'attore lamenta di avere patito.
Lo stesso ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale -
Respingere, per i motivi di cui in atti, le domande tutte proposte e/o proponende nei confronti del Dott. ; In via subordinata • nella denegata e non creduta ipotesi in CP_2
cui il Tribunale adito dovesse ravvisare una qualche responsabilità dei soggetti convenuti nel verificarsi dei fatti causa: - Accertare comunque, per i motivi sopra esposti, il concorso colposo del Sig. con conseguente riduzione del risarcimento del danno Pt_1
6 eventualmente spettante a parte attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.; - Accertare in quale misura, in termini percentuali, la condotta del Dott. ha contribuito, rispetto alle CP_2
condotte poste in essere dagli altri sanitari intervenuti nel processo terapeutico, al verificarsi del pregiudizio lamentato dal paziente e, conseguentemente, limitare la condanna del Dott. alla esclusiva quota di responsabilità a lui direttamente CP_2
ascrivibile; In ogni caso: - Con il favore di diritti, onorari e spese di lite, cpa ed iva”.
pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è stato Controparte_3
dichiarato contumace.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.,
è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale.
Mutata la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del Tribunale
n. 21 del 9.2.2023, sono stati richiesti al consulente già nominato dei chiarimenti, resi all'udienza del 27.6.2023.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione all'udienza del 25.6.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile al presente giudizio, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, si reputa opportuno precisare preliminarmente che, alla luce del momento in cui si è svolta la vicenda sanitaria per cui è causa, risalente al gennaio del 2013, non risulta applicabile nel caso di specie la disciplina dettata, in punto di responsabilità civile delle strutture sanitarie e degli esercenti la professione sanitaria, dalla l. n. 24 del 2017, in quanto quest'ultimo intervento normativo deve ritenersi operante, nella relativa parte sostanziale, unicamente con riguardo a fatti verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che le norme sostanziali contenute sia nella l. n.
189 del 2012, di conversione del d.l. n. 158 del 2012, sia nella l. n. 24 del 2017, per tali dovendosi intendere anche quelle che introducono una definizione legislativa della natura della responsabilità gravante sulle strutture e sugli esercenti, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 del codice delle
7 assicurazioni private, in punto di criteri di liquidazione del danno, sono, invece, applicabili anche ai fatti pregressi (cfr. Cass., 11 novembre 2019, n. 28994; Cass, 8 novembre 2019, n. 28811).
Si sottolinea, nondimeno, che, nella fattispecie in disamina, l'attore ha invocato soltanto la responsabilità della società a cui è riconducibile la struttura che ha posto in essere, mediante i propri sanitari, prestazioni in suo favore, avendo la società convenuta evidenziato la condotta asseritamente imperita dei due medici chiamati in causa esclusivamente ai fini della proposizione della domanda di regresso, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Giova, a mente di ciò, ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi prima dell'entrata in vigore della disciplina sopra menzionata, il rapporto che si instaura fra paziente e struttura è da ricondurre ad un contratto autonomo e atipico a prestazioni corrispettive, in cui la prestazione riconducibile alla struttura risulta articolata e sintetizzabile nell'obbligo di offrire assistenza sanitaria.
Ne consegue, in prima battuta, che alla responsabilità della struttura sanitaria deve riconoscersi natura contrattuale, con piana applicazione della previsione di cui all'art. 1218 c.c., di talché “ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e
l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (cfr. Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577).
Altrettanto pacifico è che ove l'evento dannoso discenda da una condotta colposa del sanitario di cui la struttura si sia avvalsa nell'eseguire la propria prestazione di assistenza, la stessa sarà chiamata a rispondere, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, ai sensi dell'art. 1228 c.c., ipotesi da qualificare come fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, che trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale (cfr. Cass., 20 ottobre
8 2021, n. 29001).
È poi noto che, con specifico riferimento al tema dell'onere della prova in merito al nesso di causalità fra inadempimento e lesione del diritto alla salute, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “la causalità materiale nella disciplina delle obbligazioni non è (…) soltanto causa di esonero da responsabilità per il debitore (art.
1218 cod. civ.), e perciò materia dell'onere probatorio di quest'ultimo, ma è nelle obbligazioni di diligenza professionale anche elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ove risulti allegato il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie. Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare”, enunciando il seguente principio di diritto: “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass., 11 novembre 2019, n.
28991; in senso conforme, cfr. Cass., 21 ottobre 2024, n. 27142).
Per quanto in questa sede più direttamente interessa, venendo in considerazione un'ipotesi di responsabilità fondata su un'omessa o ritardata diagnosi, deve, infine, ricordarsi, in punto di accertamento del nesso causale, che “in materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto
9 di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto;
non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del “più probabile che non”, utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale” (cfr. Cass., 11 giugno 2021, n. 16199).
3. Tanto premesso, appare utile ricordare che, nella fattispecie in disamina, l'attore ha sostenuto che, a causa di un errore nella lettura dei risultati dell'accertamento ecografico,
a cui il medesimo si è sottoposto in data 24.1.2013 presso la convenuta, o CP_1
comunque di un omesso approfondimento diagnostico, si sarebbe verificato un ritardo nella diagnosi della trombosi venosa profonda che lo stesso ha patito e, conseguentemente, un ritardo nella somministrazione della corretta terapia farmacologica, che ne avrebbe determinato l'aggravamento.
Al riguardo, dall'esame della documentazione sanitaria in atti risulta che il 25.1.2013, alle ore 22.07, si è recato presso il pronto soccorso della Casa di Cura Parte_1
Sant'Anna – Policlinico Città di Pomezia, lamentando la presenza di dolore in corrispondenza alla regione poplitea sinistra da circa due giorni, e che, in tale occasione,
l'esame obiettivo condotto dal dott. ha evidenziato un edema a Controparte_2
carico del polpaccio sinistro con viva dolorabilità alla digitopressione, alla luce del quale il sanitario ha applicato un bendaggio al e prescritto una visita ortopedica per il Parte_2
28.1.2013, primo giorno utile, presso l'ambulatorio di ortopedia, per sospetta rottura del capo del gemello mediale sinistro (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte attrice).
Si desume, inoltre, che il 28.1.2013, a seguito della visita ortopedica eseguita presso l'ambulatorio, il dott. ha applicato una doccia gessata e prescritto una Controparte_3
terapia medica con Fluxum 4250 U, una fiala al giorno per 20 giorni, Sirdalud e Brufen e che, in sede di successivo controllo del 6.2.2013, a cui il paziente risulta giunto camminando sull'arto con due bastoni canadesi, è stata rimossa la doccia gessata, prescritta fisioterapia e un controllo dopo 14 giorni, che il paziente non ha effettuato, essendosi recato al pronto soccorso della stessa struttura in data 23.2.2013 (cfr. docc. 3 e
10 4 del fascicolo di parte attrice).
Emerge, infine, che, in occasione di quest'ultimo accesso, è stato richiesto un esame ecografico, dal quale è emersa una trombosi delle vene del polpaccio sinistro e prescritta terapia con Clexane 0,6 ml, una fiala s.c. due volte al giorno per 20 giorni e visita specialistica angiologica a breve per trombosi vene del polpaccio (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte attrice).
Al fine di verificare se la vicenda sanitaria così sintetizzata, per ciò che riguarda le prestazioni rese dalla Casa di Cura Sant'Anna – Policlinico Città di Pomezia possa rivelare un ritardo diagnostico, con conseguente ritardo nella somministrazione del corretto trattamento terapeutico, non può prescindersi dall'esaminare le considerazioni delineate nella relazione tecnica depositata in data 12.12.2022, in cui il consulente ha, in linea generale, evidenziato che, in presenza di trombosi venosa profonda, la terapia anticoagulante è raccomandata in presenza di sintomi severi o fattori di rischio per estensione della trombosi, essendo altrimenti consigliato un monitoraggio ecografico seriato per due settimane, con la precisazione che, nella traumatologia non chirurgica, la profilassi antitrombotica, se indicata, deve essere iniziata dal momento dell'ipomobilità
e/o dell'applicazione del mezzo di contenzione, come un apparecchio gessato, e deve essere eseguita per un tempo minimo di sette giorni.
Lo stesso consulente ha poi aggiunto che, se l'immediata terapia anticoagulante è da considerare indispensabile nelle trombosi venose profonde prossimali, così non è in ipotesi di sospetto di trombosi venosa profonda distale, per la quale l'approccio diagnostico consigliato e validato nella letteratura scientifica è quello di riesaminare dopo qualche giorno (da 5 a 7) i pazienti per i quali sia stata esclusa una trombosi venosa profonda prossimale, ma nei quali non è possibile escludere una trombosi venosa profonda distale, chiarendo ulteriormente che la terapia anticoagulante, prescritta in base alla stima del rischio nel singolo paziente, può evitare sia la formazione di un trombo sia la sua migrazione da distale a prossimale e che, nondimeno, detta terapia è idonea a proteggere il paziente da una trombosi venosa profonda solo nel 68-70% dei casi, non potendo escludersi il ricorrere di una certa percentuale di ipotesi in cui, nonostante la
11 somministrazione del trattamento anticoagulante, si manifesta egualmente una tromboembolia.
Sulla base delle premesse appena delineate in punto di corretto trattamento da somministrare in caso di diagnosi di trombosi venosa profonda, appare assorbente rilevare che, come messo in luce dallo stesso consulente, a fronte di sintomatologia dolorosa emersa in data 24.1.2013, con successivo accesso in pronto soccorso in data 25.1.2013, a seguito dell'applicazione della doccia gessata avvenuta il 28.1.2013, è stata immediatamente prescritta all'attore una terapia anticoagulante con eparina a basso peso molecolare (Fluxum 4250 UI - una fiala sottocute per 20 giorni) ed antinfiammatoria, a cui deve riconoscersi efficacia terapeutica, come si desume dallo stesso svolgimento della vicenda sanitaria per cui è causa, dal momento che il paziente non è ricorso alle cure di altri sanitari fino al 23.2.2013, quando l'anamnesi della scheda di pronto soccorso della ha riportato un “nuovo edema del polpaccio associato a dolore e Controparte_1
impotenza funzionale”, descritto poi nella scheda di pronto soccorso dell'Ospedale San
Camillo Forlanini del 24.2.2013 come “riacutizzato da una settimana” (cfr. docc. 5 e 7 del fascicolo di parte attrice).
Si rimarca, in particolare, che coerentemente il consulente ha precisato che la prescrizione di terapia anticoagulante, associata a terapia antinfiammatoria (Fluxum 4250
UI - una fiala sottocute/die per 20 giorni + Brufen 600 mg cp - una compressa due volte al giorno per 7 giorni), indispensabile al fine di prevenire le conseguenze connesse alla condizione del paziente, ossia all'immobilizzazione con doccia gessata per danno muscolare/tendineo, è stata disposta 25 giorni prima rispetto al successivo accesso al pronto soccorso dell'Ospedale San Camillo Forlanini del 24.2.2013 ed è di per sé da considerare idonea ad impedire sia un'eventuale estensione della trombosi venosa profonda sia un'embolia polmonare.
A mente delle considerazioni svolte dal consulente, soprattutto in punto di individuazione del corretto trattamento della trombosi venosa profonda, deve, nel caso di specie, sottolinearsi che, a prescindere dalla correttezza della diagnosi formulata dai sanitari al momento dell'accesso in pronto soccorso in data 25.1.2013 e della successiva
12 visita ortopedica del 28.1.2013, a partire da quest'ultimo momento, è stata tempestivamente prescritta una terapia, mediante l'assunzione di anticoagulanti, di per sé consigliata in tutte le ipotesi di trombosi sia per evitarne l'estensione sia per prevenirne le evoluzioni negative mediante la formazione di emboli, il che consente, facendo applicazione dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità ricordato in apertura, di escludere che l'omessa diagnosi ipotizzata dall'attore possa essere considerata come causa delle conseguenze lesive dal medesimo lamentate.
Con specifico riferimento all'erronea lettura delle immagini risultanti dall'accertamento ecografico a cui l'attore si è sottoposto presso la struttura convenuta in data 24.1.2013, ribadita dalla stessa parte anche nei propri scritti conclusivi, deve, nella specie, osservarsi, in prima battuta, che detto accertamento è stato pacificamente effettuato in regime di prestazione privata da un professionista operante presso la struttura convenuta, che non vi è evidenza del fatto che le immagini del predetto accertamento siano state visionate dai sanitari successivamente intervenuti in occasione dell'accesso al pronto soccorso e della visita ortopedica eseguita presso l'ambulatorio e che la mancata produzione delle immagini dell'accertamento de quo, risultando in atti esclusivamente il referto, ha impedito, ad ogni modo, di vagliare nella presente sede la correttezza della relativa interpretazione (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte attrice).
Occorre poi rilevare, rispetto al diverso profilo sottolineato dall'attore, rappresentato nella mancata esecuzione di un ulteriore esame diagnostico al fine di escludere l'origine flogistica-vascolare del dolore, evidenziato anche nella relazione di parte in atti, che detta mancanza è stata del tutto ininfluente rispetto all'adeguatezza e alla tempestività del trattamento terapeutico somministrato, in quanto lo stesso consulente di parte riconosce che l'approfondimento diagnostico in questione sarebbe stato opportuno al fine di provvedere alla somministrazione della necessaria terapia anticoagulante, che è stata comunque effettivamente somministrata al paziente sin dal 28.1.2013, mediante la prescrizione di Fluxum 4250 UI (cfr. doc. 26 del fascicolo di parte attrice).
Da ciò discende immediatamente, da una parte, che, contrariamente a quanto assunto dall'attore, deve escludersi che all'eventuale errore diagnostico si sia accompagnato un
13 ritardo nel trattamento terapeutico raccomandato, che è stato invece tempestivamente somministrato, dall'altra, che non può ravvisarsi la sussistenza di uno specifico nesso causale fra il comportamento dei sanitari e l'eventuale estensione della trombosi venosa profonda fino all'evoluzione in embolia polmonare, la quale si è manifestata a distanza di venticinque giorni dalla prescrizione della corretta terapia anticoagulante e, sulla base della documentazione sanitaria in atti, è risultata completamente risolta in data 23.9.2014, momento in cui è stata certificata la mancanza di difetti residui per ciò che riguarda la trombosi degli arti inferiori e l'assenza di ipertensione polmonare (cfr. doc. 21 del fascicolo di parte attrice).
In altri e più chiari termini, anche prescindendo dal dato che l'esame ecografico, a cui si è sottoposto privatamente presso la struttura convenuta e di cui non Parte_1
risultano comunque in atti le immagini, sia stato correttamente interpretato e che la diagnosi di ematoma da strappo muscolare del gemello mediale sinistro sia stata correttamente posta in data 28.1.2013, è assorbente evidenziare che i sanitari della struttura convenuta hanno comunque provveduto a somministrare tempestivamente il trattamento anticoagulante, che sarebbe stato consigliato in ipotesi di diagnosi di trombosi venosa profonda, di talché l'eventuale errore diagnostico allegato dall'attore non ha avuto alcuna incidenza causale sul successivo decorso che ha condotto ad un'estensione della trombosi, dalla quale peraltro non sono residuati, come precisato dal consulente e come confermato dalla certificazione del 23.9.2014, postumi permanenti.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, in ragione delle peculiarità del caso concreto, in cui, anche senza considerare la correttezza dell'operato originariamente tenuto dai sanitari della struttura convenuta, la terapia anticoagulante, che sarebbe stata consigliata per il trattamento della trombosi venosa profonda, è stata tempestivamente prescritta, deve, dunque, concludersi che l'evoluzione negativa della patologia subita dall'attore non può essere causalmente ricondotta ad un'omissione o ad un ritardo nella diagnosi ascrivibile agli stessi sanitari, con conseguente esclusione del nesso eziologico fra l'inadempimento lamentato e l'aggravamento della patologia, indispensabile per configurare la responsabilità della struttura convenuta ai sensi dell'art. 1218 c.c.
14 4. In definitiva, la domanda risarcitoria proposta da deve essere Parte_1
rigettata, il che determina l'assorbimento delle domande di garanzia avanzate dalla parte convenuta nei riguardi dei due chiamati.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico di anche nei confronti della parte chiamata costituita, e sono Parte_1
liquidate nella somma indicata in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, ricordando che, come precisato dalla Suprema
Corte, “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al 'disputatum', deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione 'o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia' o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, 'a priori' che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr. Cass., 26 aprile 2021, n. 10984; in merito alla regolamentazione delle spese per la parte chiamata, cfr. Cass., 17 settembre 2019, n. 23123).
La contumacia di esclude, di contro, una pronuncia sulle spese di lite in Controparte_3
suo favore.
Per analoghe ragioni, le spese di consulenza tecnica, già liquidate nel corso del giudizio, sono da porre a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
15 a) rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_1
b) condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma Controparte_1
di euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) condanna alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_2
spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
d) nulla sulle spese rispetto a Controparte_3
e) pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica, Parte_1
liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in Velletri, 28 dicembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3053 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2019, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c., su conclusioni precisate all'udienza del 25.6.2024, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pomezia, alla via Luigi Settembrini n. 15, presso lo studio dell'avv. Barbara Valmori, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
Attore contro
C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Colleferro, al viale XXV Aprile n. 43, presso lo studio dell'avv. Loredana
Evangelista, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Maria Ester Balduini, in virtù di procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
1 nonché
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._2
Roma, al Lungotevere Flaminio n. 22, presso lo studio degli avv.ti Massimiliano
Ghignone e Marco Lorenzani, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Terzo chiamato
e
Controparte_3
Terzo chiamato contumace
Oggetto: domanda di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 25.6.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da al fine di ottenere la Parte_1
condanna della al Controparte_1
risarcimento dei danni dal medesimo subiti in conseguenza della lesione della propria integrità fisica derivante dalla condotta imperita asseritamente tenuta dal personale della stessa struttura in occasione dei diversi trattamenti terapeutici somministrati nel periodo compreso fra il 24.1.2013 e il 23.2.2013.
A fondamento delle predette domande, l'attore ha, nella specie, sostenuto:
- che in data 24.1.2013, lo stesso, a seguito di un dolore insorto spontaneamente nella regione poplitea sinistra in assenza di eventi traumatici, si è sottoposto, presso la struttura convenuta, ad un accertamento ecografico, in occasione del quale è stato individuato un ematoma scarsamente organizzato e si è consigliata la sottoposizione ad un ciclo di tacarterapia, per poi effettuare un controllo a distanza di sessanta giorni;
- che il 25.1.2013, data la persistenza di dolore e di iposensibilità all'arto sinistro, lo stesso si è recato presso il pronto soccorso della medesima struttura, dove è stata
2 formulata la prognosi di “sospetta rottura del capo gemello sinistro” e poi applicato un bendaggio al con conseguente dimissione e prescrizione di visita ortopedica;
Parte_2
- che, in occasione della visita ortopedica del 28.1.2013, presso l'ambulatorio della stessa struttura, a seguito di diagnosi di “ematoma da strappo muscolare gemello mediale sinistro”, è stata applicata una doccia gessata e prescritta deambulazione con due bastoni canadesi e terapia farmacologica, con invito a controllo dopo nove giorni;
- che il 6.2.2013, dopo la visita di controllo presso il medesimo ambulatorio, è stata rimossa la doccia gessata e sono stati prescritti la deambulazione con due bastoni canadesi, un ciclo di fisioterapia e rieducazione motoria della caviglia sinistra, con invito a controllo dopo 14 giorni;
- che, in data 23.2.2013, persistendo il dolore e il gonfiore dell'arto, l'attore si è nuovamente recato presso il pronto soccorso della struttura convenuta, dove è stato riscontrato edema della gamba e del III medio della coscia sinistra ed è stata eseguita una ecografia muscolotendinea, che ha evidenziato una trombosi delle vene del polpaccio sinistro, pur consigliando un completamento diagnostico con esame Rm;
- che, nella stessa occasione, il paziente è stato dimesso con prescrizione di clexane e visita angiologica a breve;
- che il 24.2.2013 lo stesso attore, visto l'aumentare del dolore all'arto e la difficoltà di respirazione, si è recato presso l'ospedale San Camillo Forlanini, dove è stato sottoposto con urgenza a diversi esami diagnostici, che hanno rivelato un'embolia polmonare bilaterale e hanno imposto il ricovero del medesimo per consentire la somministrazione di eparina a basso peso molecolare, dicumarolici e antibiotici;
- che, in data 27.2.2013, il paziente è stato poi dimesso con diagnosi di
“tromboembolia polmonare secondaria a flebo trombosi dell'arto inferiore sinistro.
Ipertensione polmonare moderata”;
- che, nei mesi successivi, lo stesso attore si è sottoposto a controlli specialistici periodici, con mantenimento della terapia anticoagulante;
- che la vicenda sanitaria così ricostruita denota il ricorrere di una condotta imperita del personale della struttura convenuta nell'interpretare l'accertamento ecografico effettuato
3 in occasione del primo accesso alla stessa struttura in data 24.1.2013, in conseguenza del quale è stata emessa l'erronea diagnosi di sospetta rottura del capo gemello sinistro, immobilizzando l'arto senza prescrivere la terapia anticoagulante;
- che detta condotta ha determinato il prodursi di postumi permanenti descrivibili come dispnea allo sforzo e persistente gonfiore con dolore dell'arto inferiore, quantificabili nella misura percentuale del 18%, nonché di un periodo di inabilità temporanea assoluta di 90 giorni, parziale al 50% di 90 giorni e al 25% di ulteriori 90 giorni.
L'attore ha, sulla scorta di tali deduzioni, così concluso: “accertare e dichiarare per le motivazioni esposte in premessa, che tutti i pregiudizi sofferti dal sig. Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali, sono riconducibili alla responsabilità contrattuale della
, frutto di malpractice medica Controparte_4 dovuto tra l'altro, a erronea e imperita effettuazione ed interpretazione dell'accertamento ecografico effettuato in data 24.01.2013 e ai successivi plurimi erronei comportamenti attuati per negligenza, imprudenza ed imperizia del personale sanitario che ha avuto in cura l'attore dal 24 gennaio 2013 al 23 febbraio 2013, in violazione degli art. 1218,
1228, 1176 c.c., per l'effetto condannare la Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del
[...]
danno derivante e in premessa precisato, quantificato in € 90.246,00, come da Tabelle del Tribunale di Milano, oltre il danno morale, le spese mediche sostenute e il danno da lucro cessante per la mancata tempestiva disponibilità della somma a titolo di risarcimento, ovvero la somma maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta di giustizia, quale danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto, oltre spese ed interessi.
Con condanna della convenuta alla rifusione delle spese di causa in favore dell'attore, per esborsi, compenso, rimborso forfettario spese generali, IVA e CpA come per legge”.
La costituitasi in giudizio, Controparte_1
ha dedotto:
- che non sussistono condotte negligenti o imperite rimproverabili al proprio personale;
- che, in particolare, il dott. , a seguito dell'accesso in Pronto Soccorso in data CP_2
25.1.2013, ha ritenuto necessario che il paziente si sottoponesse ad una visita ortopedica,
4 eseguita in data 28.1.2013, a seguito della quale il dott. al fine di evitare CP_3
complicanze tromboemboliche dovute alla presenza di un edema da strappo muscolare del gemello mediale, ha prescritto l'assunzione, fra gli altri farmaci, anche di un antiaggregante, ossia il Fuxum 4259 U.I., per 20 giorni;
- che, in occasione della visita del 6.2.2013, l'ortopedico, ribadendo la diagnosi, ha prescritto al paziente di astenersi completamente dal caricare l'arto;
- che l'attore, nonostante fosse stato già prescritto il divieto di carico assoluto, si è presentato al suddetto controllo caricando sull'arto leso;
- che è evidente, sulla base della ricostruzione della vicenda clinica per cui è causa, che la patologia vascolare patita dall'attore deve essere ricondotta ad una complicanza legata ai c.d. insulti muscolari;
- che è interesse della stessa essere autorizzata alla chiamata in causa dei dottori CP_2
e i quali, all'epoca del verificarsi dei fatti per cui è causa, svolgevano attività CP_3
libero professionale presso la struttura e nei cui confronti quest'ultima può esercitare il diritto di regresso;
- che la quantificazione dei danni suggerita da parte attrice sarebbe, ad ogni modo, eccessiva.
La struttura convenuta ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: previo differimento dell'udienza, autorizzare
[...]
in persona del proprio L.R.p.t., a chiamare in causa il Controparte_1
Dott. ed il Dott. per essere manlevata da tutte le Controparte_2 Controparte_3
pretese avversarie, nella denegata ipotesi di soccombenza. Nel merito, I. In via principale, rigettare la domanda proposta dal Sig. perché infondata in Parte_1
fatto ed in diritto e comunque non provata. I. In via gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore, ridurre le pretese risarcitorie del Sig. Parte_1
nei limiti in cui sarà data prova dei danni subiti, quindi, accertare e dichiarare
[...]
che la responsabilità del fatto dannoso è ascrivibile in parte o in via esclusiva al Dott.
ed al Dott. e, per l'effetto, condannare i sanitari Controparte_2 Controparte_3
al pagamento di quelle somme che dovessero essere riconosciute in favore dell'attore,
5 manlevando da ogni Controparte_1
conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal presente giudizio, anche in ordine all'eventuale condanna al pagamento delle spese e compensi professionali”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, nei termini richiesti dalla struttura,
[...]
si è costituito in giudizio, evidenziando: CP_2
- che lo stesso ha svolto, nell'ambito della vicenda sanitaria per cui è causa, un ruolo non significativo, essendosi limitato a visitare il paziente nella notte fra il 25 ed il
26.1.2013, dopo che il paziente era già stato sottoposto il giorno precedente, in regime di prestazione privata, ad accertamento ecografico ad opera del dott. Persona_1
- che, in occasione dell'accesso al pronto soccorso, non essendo possibile eseguire una visita specialistica immediata o esami ecografici a causa della mancanza di radiologo in struttura nelle ore serali e nei festivi, lo stesso, ritenendo di dovere prescrivere maggiori approfondimenti, ha fissato una visita ortopedica per il successivo lunedì 28.1.2013 alle ore 8.00;
- che il medesimo, non avendo a disposizione un esame diagnostico immediato e alla luce degli esiti dell'esame ecografico posto in essere nel giorno precedente, non avrebbe potuto porre in essere una diagnosi più approfondita;
- che il mancato rispetto ad opera dell'attore della prescrizione di astenersi dal caricare l'arto può essere di per sé riguardato come causa della patologia vascolare;
- che, ad ogni modo, l'eventuale ricorrere di una condotta imperita riconducibile al personale non escluderebbe la sussistenza della responsabilità della struttura;
- che non è stata fornita alcuna dimostrazione dei danni che l'attore lamenta di avere patito.
Lo stesso ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale -
Respingere, per i motivi di cui in atti, le domande tutte proposte e/o proponende nei confronti del Dott. ; In via subordinata • nella denegata e non creduta ipotesi in CP_2
cui il Tribunale adito dovesse ravvisare una qualche responsabilità dei soggetti convenuti nel verificarsi dei fatti causa: - Accertare comunque, per i motivi sopra esposti, il concorso colposo del Sig. con conseguente riduzione del risarcimento del danno Pt_1
6 eventualmente spettante a parte attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.; - Accertare in quale misura, in termini percentuali, la condotta del Dott. ha contribuito, rispetto alle CP_2
condotte poste in essere dagli altri sanitari intervenuti nel processo terapeutico, al verificarsi del pregiudizio lamentato dal paziente e, conseguentemente, limitare la condanna del Dott. alla esclusiva quota di responsabilità a lui direttamente CP_2
ascrivibile; In ogni caso: - Con il favore di diritti, onorari e spese di lite, cpa ed iva”.
pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è stato Controparte_3
dichiarato contumace.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.,
è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale.
Mutata la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del Tribunale
n. 21 del 9.2.2023, sono stati richiesti al consulente già nominato dei chiarimenti, resi all'udienza del 27.6.2023.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione all'udienza del 25.6.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile al presente giudizio, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, si reputa opportuno precisare preliminarmente che, alla luce del momento in cui si è svolta la vicenda sanitaria per cui è causa, risalente al gennaio del 2013, non risulta applicabile nel caso di specie la disciplina dettata, in punto di responsabilità civile delle strutture sanitarie e degli esercenti la professione sanitaria, dalla l. n. 24 del 2017, in quanto quest'ultimo intervento normativo deve ritenersi operante, nella relativa parte sostanziale, unicamente con riguardo a fatti verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che le norme sostanziali contenute sia nella l. n.
189 del 2012, di conversione del d.l. n. 158 del 2012, sia nella l. n. 24 del 2017, per tali dovendosi intendere anche quelle che introducono una definizione legislativa della natura della responsabilità gravante sulle strutture e sugli esercenti, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 del codice delle
7 assicurazioni private, in punto di criteri di liquidazione del danno, sono, invece, applicabili anche ai fatti pregressi (cfr. Cass., 11 novembre 2019, n. 28994; Cass, 8 novembre 2019, n. 28811).
Si sottolinea, nondimeno, che, nella fattispecie in disamina, l'attore ha invocato soltanto la responsabilità della società a cui è riconducibile la struttura che ha posto in essere, mediante i propri sanitari, prestazioni in suo favore, avendo la società convenuta evidenziato la condotta asseritamente imperita dei due medici chiamati in causa esclusivamente ai fini della proposizione della domanda di regresso, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Giova, a mente di ciò, ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi prima dell'entrata in vigore della disciplina sopra menzionata, il rapporto che si instaura fra paziente e struttura è da ricondurre ad un contratto autonomo e atipico a prestazioni corrispettive, in cui la prestazione riconducibile alla struttura risulta articolata e sintetizzabile nell'obbligo di offrire assistenza sanitaria.
Ne consegue, in prima battuta, che alla responsabilità della struttura sanitaria deve riconoscersi natura contrattuale, con piana applicazione della previsione di cui all'art. 1218 c.c., di talché “ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e
l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (cfr. Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577).
Altrettanto pacifico è che ove l'evento dannoso discenda da una condotta colposa del sanitario di cui la struttura si sia avvalsa nell'eseguire la propria prestazione di assistenza, la stessa sarà chiamata a rispondere, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, ai sensi dell'art. 1228 c.c., ipotesi da qualificare come fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, che trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale (cfr. Cass., 20 ottobre
8 2021, n. 29001).
È poi noto che, con specifico riferimento al tema dell'onere della prova in merito al nesso di causalità fra inadempimento e lesione del diritto alla salute, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “la causalità materiale nella disciplina delle obbligazioni non è (…) soltanto causa di esonero da responsabilità per il debitore (art.
1218 cod. civ.), e perciò materia dell'onere probatorio di quest'ultimo, ma è nelle obbligazioni di diligenza professionale anche elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ove risulti allegato il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie. Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare”, enunciando il seguente principio di diritto: “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass., 11 novembre 2019, n.
28991; in senso conforme, cfr. Cass., 21 ottobre 2024, n. 27142).
Per quanto in questa sede più direttamente interessa, venendo in considerazione un'ipotesi di responsabilità fondata su un'omessa o ritardata diagnosi, deve, infine, ricordarsi, in punto di accertamento del nesso causale, che “in materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto
9 di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto;
non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del “più probabile che non”, utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale” (cfr. Cass., 11 giugno 2021, n. 16199).
3. Tanto premesso, appare utile ricordare che, nella fattispecie in disamina, l'attore ha sostenuto che, a causa di un errore nella lettura dei risultati dell'accertamento ecografico,
a cui il medesimo si è sottoposto in data 24.1.2013 presso la convenuta, o CP_1
comunque di un omesso approfondimento diagnostico, si sarebbe verificato un ritardo nella diagnosi della trombosi venosa profonda che lo stesso ha patito e, conseguentemente, un ritardo nella somministrazione della corretta terapia farmacologica, che ne avrebbe determinato l'aggravamento.
Al riguardo, dall'esame della documentazione sanitaria in atti risulta che il 25.1.2013, alle ore 22.07, si è recato presso il pronto soccorso della Casa di Cura Parte_1
Sant'Anna – Policlinico Città di Pomezia, lamentando la presenza di dolore in corrispondenza alla regione poplitea sinistra da circa due giorni, e che, in tale occasione,
l'esame obiettivo condotto dal dott. ha evidenziato un edema a Controparte_2
carico del polpaccio sinistro con viva dolorabilità alla digitopressione, alla luce del quale il sanitario ha applicato un bendaggio al e prescritto una visita ortopedica per il Parte_2
28.1.2013, primo giorno utile, presso l'ambulatorio di ortopedia, per sospetta rottura del capo del gemello mediale sinistro (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte attrice).
Si desume, inoltre, che il 28.1.2013, a seguito della visita ortopedica eseguita presso l'ambulatorio, il dott. ha applicato una doccia gessata e prescritto una Controparte_3
terapia medica con Fluxum 4250 U, una fiala al giorno per 20 giorni, Sirdalud e Brufen e che, in sede di successivo controllo del 6.2.2013, a cui il paziente risulta giunto camminando sull'arto con due bastoni canadesi, è stata rimossa la doccia gessata, prescritta fisioterapia e un controllo dopo 14 giorni, che il paziente non ha effettuato, essendosi recato al pronto soccorso della stessa struttura in data 23.2.2013 (cfr. docc. 3 e
10 4 del fascicolo di parte attrice).
Emerge, infine, che, in occasione di quest'ultimo accesso, è stato richiesto un esame ecografico, dal quale è emersa una trombosi delle vene del polpaccio sinistro e prescritta terapia con Clexane 0,6 ml, una fiala s.c. due volte al giorno per 20 giorni e visita specialistica angiologica a breve per trombosi vene del polpaccio (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte attrice).
Al fine di verificare se la vicenda sanitaria così sintetizzata, per ciò che riguarda le prestazioni rese dalla Casa di Cura Sant'Anna – Policlinico Città di Pomezia possa rivelare un ritardo diagnostico, con conseguente ritardo nella somministrazione del corretto trattamento terapeutico, non può prescindersi dall'esaminare le considerazioni delineate nella relazione tecnica depositata in data 12.12.2022, in cui il consulente ha, in linea generale, evidenziato che, in presenza di trombosi venosa profonda, la terapia anticoagulante è raccomandata in presenza di sintomi severi o fattori di rischio per estensione della trombosi, essendo altrimenti consigliato un monitoraggio ecografico seriato per due settimane, con la precisazione che, nella traumatologia non chirurgica, la profilassi antitrombotica, se indicata, deve essere iniziata dal momento dell'ipomobilità
e/o dell'applicazione del mezzo di contenzione, come un apparecchio gessato, e deve essere eseguita per un tempo minimo di sette giorni.
Lo stesso consulente ha poi aggiunto che, se l'immediata terapia anticoagulante è da considerare indispensabile nelle trombosi venose profonde prossimali, così non è in ipotesi di sospetto di trombosi venosa profonda distale, per la quale l'approccio diagnostico consigliato e validato nella letteratura scientifica è quello di riesaminare dopo qualche giorno (da 5 a 7) i pazienti per i quali sia stata esclusa una trombosi venosa profonda prossimale, ma nei quali non è possibile escludere una trombosi venosa profonda distale, chiarendo ulteriormente che la terapia anticoagulante, prescritta in base alla stima del rischio nel singolo paziente, può evitare sia la formazione di un trombo sia la sua migrazione da distale a prossimale e che, nondimeno, detta terapia è idonea a proteggere il paziente da una trombosi venosa profonda solo nel 68-70% dei casi, non potendo escludersi il ricorrere di una certa percentuale di ipotesi in cui, nonostante la
11 somministrazione del trattamento anticoagulante, si manifesta egualmente una tromboembolia.
Sulla base delle premesse appena delineate in punto di corretto trattamento da somministrare in caso di diagnosi di trombosi venosa profonda, appare assorbente rilevare che, come messo in luce dallo stesso consulente, a fronte di sintomatologia dolorosa emersa in data 24.1.2013, con successivo accesso in pronto soccorso in data 25.1.2013, a seguito dell'applicazione della doccia gessata avvenuta il 28.1.2013, è stata immediatamente prescritta all'attore una terapia anticoagulante con eparina a basso peso molecolare (Fluxum 4250 UI - una fiala sottocute per 20 giorni) ed antinfiammatoria, a cui deve riconoscersi efficacia terapeutica, come si desume dallo stesso svolgimento della vicenda sanitaria per cui è causa, dal momento che il paziente non è ricorso alle cure di altri sanitari fino al 23.2.2013, quando l'anamnesi della scheda di pronto soccorso della ha riportato un “nuovo edema del polpaccio associato a dolore e Controparte_1
impotenza funzionale”, descritto poi nella scheda di pronto soccorso dell'Ospedale San
Camillo Forlanini del 24.2.2013 come “riacutizzato da una settimana” (cfr. docc. 5 e 7 del fascicolo di parte attrice).
Si rimarca, in particolare, che coerentemente il consulente ha precisato che la prescrizione di terapia anticoagulante, associata a terapia antinfiammatoria (Fluxum 4250
UI - una fiala sottocute/die per 20 giorni + Brufen 600 mg cp - una compressa due volte al giorno per 7 giorni), indispensabile al fine di prevenire le conseguenze connesse alla condizione del paziente, ossia all'immobilizzazione con doccia gessata per danno muscolare/tendineo, è stata disposta 25 giorni prima rispetto al successivo accesso al pronto soccorso dell'Ospedale San Camillo Forlanini del 24.2.2013 ed è di per sé da considerare idonea ad impedire sia un'eventuale estensione della trombosi venosa profonda sia un'embolia polmonare.
A mente delle considerazioni svolte dal consulente, soprattutto in punto di individuazione del corretto trattamento della trombosi venosa profonda, deve, nel caso di specie, sottolinearsi che, a prescindere dalla correttezza della diagnosi formulata dai sanitari al momento dell'accesso in pronto soccorso in data 25.1.2013 e della successiva
12 visita ortopedica del 28.1.2013, a partire da quest'ultimo momento, è stata tempestivamente prescritta una terapia, mediante l'assunzione di anticoagulanti, di per sé consigliata in tutte le ipotesi di trombosi sia per evitarne l'estensione sia per prevenirne le evoluzioni negative mediante la formazione di emboli, il che consente, facendo applicazione dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità ricordato in apertura, di escludere che l'omessa diagnosi ipotizzata dall'attore possa essere considerata come causa delle conseguenze lesive dal medesimo lamentate.
Con specifico riferimento all'erronea lettura delle immagini risultanti dall'accertamento ecografico a cui l'attore si è sottoposto presso la struttura convenuta in data 24.1.2013, ribadita dalla stessa parte anche nei propri scritti conclusivi, deve, nella specie, osservarsi, in prima battuta, che detto accertamento è stato pacificamente effettuato in regime di prestazione privata da un professionista operante presso la struttura convenuta, che non vi è evidenza del fatto che le immagini del predetto accertamento siano state visionate dai sanitari successivamente intervenuti in occasione dell'accesso al pronto soccorso e della visita ortopedica eseguita presso l'ambulatorio e che la mancata produzione delle immagini dell'accertamento de quo, risultando in atti esclusivamente il referto, ha impedito, ad ogni modo, di vagliare nella presente sede la correttezza della relativa interpretazione (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte attrice).
Occorre poi rilevare, rispetto al diverso profilo sottolineato dall'attore, rappresentato nella mancata esecuzione di un ulteriore esame diagnostico al fine di escludere l'origine flogistica-vascolare del dolore, evidenziato anche nella relazione di parte in atti, che detta mancanza è stata del tutto ininfluente rispetto all'adeguatezza e alla tempestività del trattamento terapeutico somministrato, in quanto lo stesso consulente di parte riconosce che l'approfondimento diagnostico in questione sarebbe stato opportuno al fine di provvedere alla somministrazione della necessaria terapia anticoagulante, che è stata comunque effettivamente somministrata al paziente sin dal 28.1.2013, mediante la prescrizione di Fluxum 4250 UI (cfr. doc. 26 del fascicolo di parte attrice).
Da ciò discende immediatamente, da una parte, che, contrariamente a quanto assunto dall'attore, deve escludersi che all'eventuale errore diagnostico si sia accompagnato un
13 ritardo nel trattamento terapeutico raccomandato, che è stato invece tempestivamente somministrato, dall'altra, che non può ravvisarsi la sussistenza di uno specifico nesso causale fra il comportamento dei sanitari e l'eventuale estensione della trombosi venosa profonda fino all'evoluzione in embolia polmonare, la quale si è manifestata a distanza di venticinque giorni dalla prescrizione della corretta terapia anticoagulante e, sulla base della documentazione sanitaria in atti, è risultata completamente risolta in data 23.9.2014, momento in cui è stata certificata la mancanza di difetti residui per ciò che riguarda la trombosi degli arti inferiori e l'assenza di ipertensione polmonare (cfr. doc. 21 del fascicolo di parte attrice).
In altri e più chiari termini, anche prescindendo dal dato che l'esame ecografico, a cui si è sottoposto privatamente presso la struttura convenuta e di cui non Parte_1
risultano comunque in atti le immagini, sia stato correttamente interpretato e che la diagnosi di ematoma da strappo muscolare del gemello mediale sinistro sia stata correttamente posta in data 28.1.2013, è assorbente evidenziare che i sanitari della struttura convenuta hanno comunque provveduto a somministrare tempestivamente il trattamento anticoagulante, che sarebbe stato consigliato in ipotesi di diagnosi di trombosi venosa profonda, di talché l'eventuale errore diagnostico allegato dall'attore non ha avuto alcuna incidenza causale sul successivo decorso che ha condotto ad un'estensione della trombosi, dalla quale peraltro non sono residuati, come precisato dal consulente e come confermato dalla certificazione del 23.9.2014, postumi permanenti.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, in ragione delle peculiarità del caso concreto, in cui, anche senza considerare la correttezza dell'operato originariamente tenuto dai sanitari della struttura convenuta, la terapia anticoagulante, che sarebbe stata consigliata per il trattamento della trombosi venosa profonda, è stata tempestivamente prescritta, deve, dunque, concludersi che l'evoluzione negativa della patologia subita dall'attore non può essere causalmente ricondotta ad un'omissione o ad un ritardo nella diagnosi ascrivibile agli stessi sanitari, con conseguente esclusione del nesso eziologico fra l'inadempimento lamentato e l'aggravamento della patologia, indispensabile per configurare la responsabilità della struttura convenuta ai sensi dell'art. 1218 c.c.
14 4. In definitiva, la domanda risarcitoria proposta da deve essere Parte_1
rigettata, il che determina l'assorbimento delle domande di garanzia avanzate dalla parte convenuta nei riguardi dei due chiamati.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico di anche nei confronti della parte chiamata costituita, e sono Parte_1
liquidate nella somma indicata in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, ricordando che, come precisato dalla Suprema
Corte, “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al 'disputatum', deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione 'o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia' o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, 'a priori' che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr. Cass., 26 aprile 2021, n. 10984; in merito alla regolamentazione delle spese per la parte chiamata, cfr. Cass., 17 settembre 2019, n. 23123).
La contumacia di esclude, di contro, una pronuncia sulle spese di lite in Controparte_3
suo favore.
Per analoghe ragioni, le spese di consulenza tecnica, già liquidate nel corso del giudizio, sono da porre a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
15 a) rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_1
b) condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma Controparte_1
di euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) condanna alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_2
spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 7.616,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
d) nulla sulle spese rispetto a Controparte_3
e) pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica, Parte_1
liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in Velletri, 28 dicembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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