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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5895 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 17934/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17934 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente ad oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SOLARO ANGELA presso la quale elettivamente domicilia in Ercolano alla Via Sacerdote Benedetto Cozzolino n.22
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] -NA- il 16.03.1973 - C.F. CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. PALOMBA
STEFANO presso il quale elettivamente domicilia in Portici (NA) alla Via Diaz 58
RESISTENTE
1 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.08.2024 , premetteva che aveva Parte_1
contratto matrimonio con a Portici (NA) il 23.02.1995; che dalla loro unione CP_1
erano nate tre figlie: e tutte maggiorenni, ed anche Per_1 Per_2 Per_3 Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
che le parti si erano separate consensualmente con decreto di omologa n. 403/2023 reso dall'intestato Tribunale in data 24.01.2023 e che da quando furono autorizzate dal Presidente del predetto Tribunale a vivere separatamente dal marito, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita.
Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: lo scioglimento del matrimonio) alle seguenti condizioni:
1) Disporre l'assegno di mantenimento della figlia , nata a San Giorgio a [...] il Per_3
18.02.2004, a carico di nella misura già indicata in fase di separazione di € CP_1
250,00(duecentocinquanta/00) con pagamento entro il giorno 05 di ogni mese e rivalutazione annuale;
2) Fissare il contributo alle spese straordinarie sostenute per la figlia nella misura del 50% Per_3
a carico di ciascuno coniuge secondo quanto previsto da protocollo d'intesa tra Tribunale e COA di Napoli cui espressamente ci si riporta;
3) Nulla per la ricorrente espressamente rinunciataria dell'assegno di mantenimento;
4) Spese come per legge.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente il quale aderiva alla domanda di divorzio formulata dalla ricorrente nonché al riconoscimento a suo carico dell'obbligo al mantenimento della figlia maggiorenne ma Per_3
non economicamente autosufficiente come statuito in sede di separazione.
2 All'udienza del 18.03.2025 le parti comparivano personalmente, confermavano la loro volontà di divorziare rappresentando di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni accessorie che di seguito si riportano:
porre a carico del padre un assegno a titolo di contributo nel mantenimento della figlia , Per_3 maggiorenne non economicamente autosufficiente, di € 256,00 da versare a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle e straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli del 7/03/2018; tale importo è da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. Spese compensate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdu- rato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie, poiché l'accordo intervenuto tra le parti non è contrario a norme imperative e risponde all'interesse della figlia maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, il Tribunale ritiene di poterlo recepire e porre a base della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
• dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Portici (NA) il 23.02. 1995 (atto n. 20, parte I ,reg. Atti Matrimonio anno CP_1
1995);
• pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente versando a Per_3 Parte_1
3 entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di Euro 256,00 oltre al 50% delle e straordinarie Pt_1
come da protocollo del Tribunale di Napoli del 7.03.2018; su tale importo va calcolata la rivalutazione ISTAT a decorrere da aprile 2026;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17934 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente ad oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SOLARO ANGELA presso la quale elettivamente domicilia in Ercolano alla Via Sacerdote Benedetto Cozzolino n.22
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] -NA- il 16.03.1973 - C.F. CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. PALOMBA
STEFANO presso il quale elettivamente domicilia in Portici (NA) alla Via Diaz 58
RESISTENTE
1 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.08.2024 , premetteva che aveva Parte_1
contratto matrimonio con a Portici (NA) il 23.02.1995; che dalla loro unione CP_1
erano nate tre figlie: e tutte maggiorenni, ed anche Per_1 Per_2 Per_3 Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
che le parti si erano separate consensualmente con decreto di omologa n. 403/2023 reso dall'intestato Tribunale in data 24.01.2023 e che da quando furono autorizzate dal Presidente del predetto Tribunale a vivere separatamente dal marito, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita.
Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: lo scioglimento del matrimonio) alle seguenti condizioni:
1) Disporre l'assegno di mantenimento della figlia , nata a San Giorgio a [...] il Per_3
18.02.2004, a carico di nella misura già indicata in fase di separazione di € CP_1
250,00(duecentocinquanta/00) con pagamento entro il giorno 05 di ogni mese e rivalutazione annuale;
2) Fissare il contributo alle spese straordinarie sostenute per la figlia nella misura del 50% Per_3
a carico di ciascuno coniuge secondo quanto previsto da protocollo d'intesa tra Tribunale e COA di Napoli cui espressamente ci si riporta;
3) Nulla per la ricorrente espressamente rinunciataria dell'assegno di mantenimento;
4) Spese come per legge.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente il quale aderiva alla domanda di divorzio formulata dalla ricorrente nonché al riconoscimento a suo carico dell'obbligo al mantenimento della figlia maggiorenne ma Per_3
non economicamente autosufficiente come statuito in sede di separazione.
2 All'udienza del 18.03.2025 le parti comparivano personalmente, confermavano la loro volontà di divorziare rappresentando di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni accessorie che di seguito si riportano:
porre a carico del padre un assegno a titolo di contributo nel mantenimento della figlia , Per_3 maggiorenne non economicamente autosufficiente, di € 256,00 da versare a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle e straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli del 7/03/2018; tale importo è da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. Spese compensate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdu- rato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie, poiché l'accordo intervenuto tra le parti non è contrario a norme imperative e risponde all'interesse della figlia maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, il Tribunale ritiene di poterlo recepire e porre a base della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
• dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Portici (NA) il 23.02. 1995 (atto n. 20, parte I ,reg. Atti Matrimonio anno CP_1
1995);
• pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente versando a Per_3 Parte_1
3 entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di Euro 256,00 oltre al 50% delle e straordinarie Pt_1
come da protocollo del Tribunale di Napoli del 7.03.2018; su tale importo va calcolata la rivalutazione ISTAT a decorrere da aprile 2026;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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