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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/06/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 989/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 989/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA VITTORIO VENETO, Parte_1 C.F._1
13 MODICA;
rappresentato e difeso dall'avv. RUTA ANTONIO giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 21 CONTRO
Controparte_1
(C.F ), rappresentato e difeso dall'avv. ROSSO Parte_2 C.F._2
FILIPPO GIOVANNI, giusta procura in atti;
[...]
(C.F. ), domiciliato in VIALE ANDREA DORIA 15 CATANIA;
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. LACAGNINA GIUSEPPE giusta procura in atti.
(P.I. ),rappresentato e difeso dall'avv. SANTI Controparte_3 P.IVA_1
ANDREA e SANZONE SABRINA JESSICA, giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in CORSO ITALIA, 244 95129 CATANIA;
Controparte_4
rappresentato e difeso dall'avv. SPAGNOLO SANTO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in Via Roma, 200 null Controparte_5 P.IVA_2
97100 Ragusa;
rappresentato e difeso dall'avv. DIMAGRO SALVATORE giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.3.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio , Parte_1 Parte_2
n.q. di direttore sanitario della , la Controparte_2 Controparte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed esponeva:
[...]
pagina 2 di 21 - di essersi sottoposta, in data 28/9/2010, a visita medico specialistica presso il dott.
[...]
, il quale le diagnosticava una "meniscopatia esterna al ginocchio sinistro", prescriveva una Parte_2
terapia farmacologica a base di antidolorifici, antinfiammatori ad uso topicom e consigliava l'esecuzione, alternativamente, di una Risonanza Magnetica o di una artroscopia;
- che in data 16/11/2010 il la sottoponeva ad intervento di artroscopia-lateral release presso Parte_2
la , senza eseguire una preventiva Risonanza Magnetica;
Controparte_1
- di essere stata dimessa il giorno successivo all'intervento e di avere accusato immediatamente febbre alta, dolori all'arto operato, gonfiore e difficoltà di flessione dello stesso;
- di essersi recata in data 22/11/2010 presso la , dove veniva visitata del Controparte_1
medico di guardia, che le prescriveva l'assunzione di un antibiotico per 6 giorni;
- di essere stata visitata in data 23/11/2010 dal dott. collaboratore del , Persona_1 Parte_2
sempre presso la , il quale diagnosticava la presenza di un versamento di CP_1 Controparte_1
sangue all'interno dell'articolazione operata riconducibile al recente intervento di lateral release e prescriveva una terapia farmacologica, senza provvedere all'aspirazione del materiale ematico depositatosi;
- che, nonostante la cura farmacologica prescritta dal dott. avvertiva un aumento significativo Per_1
del dolore all'arto operato ed un'esponenziale limitazione funzionale del ginocchio, che non poteva più
flettere;
- che alla visita del 07/12/2010, dopo circa venti giorni dall'intervento, il prendeva atto di un Parte_2
anomalo decorso post operatorio e del sostanziale insuccesso dell'intervento, pur limitandosi a prescrivere una terapia medica a base di ionoforesi, ultrasuoni e kinesiterapia;
pagina 3 di 21 - che a seguito del peggiorare della situazione, alla visita del 21/12/2010, dopo oltre un mese dall'intervento di lateral release, il formulava l'ipotesi diagnostica "estrema" di Parte_2
un'algodistrofia al ginocchio operato;
Par
- che, scongiurata l'ipotesi della paventata algodistrofia, la , eseguita presso uno studio di radiologia, evidenziava postumi chirurgici con abbondante versamento endoarticolare organizzato,
soluzione di continuo del legamento alare laterale e consensuale imbibizione edematosa dei tessuti;
- che il non provvedeva all'eliminazione dell'emartro mediante aspirazione e pulizia della Parte_2
zona interessata;
- che alla visita del 27/12/2010 accusava ancora fortissimi dolori, non poteva flettere il ginocchio e non poteva deambulare autonomamente;
- che in quell'occasione il certificava la rigidità del ginocchio in esiti artroscopia e Parte_2
conseguentemente, in data 4/1/2011, la sottoponeva ad un nuovo intervento di artroscopia, all'esito del quale refertava la presenza massiccia di tessuto fibroaderenziale in corrispondenza dello sfondato quadricipitale;
- che solo allora, cioè dopo 49 giorni dall'intervento, il "ripuliva" l'arto operato dal pregresso Parte_2
accumulo di sangue;
- di avere intrapreso in data 5/1/2011 il percorso di riabilitazione postoperatoria sempre presso la
, continuando a lamentare forte dolore, rigidità ed impossibilità alla flessione;
Controparte_1
- che di fronte al mancato raggiungimento di risultati obiettivi, in data 25/01/2011, cioè a distanza di oltre due mesi dal primo intervento e di venti giorni dal secondo, il la sottoponeva ad un Parte_2
ulteriore intervento operatorio, c.d. di sblocco in narcosi del ginocchio;
pagina 4 di 21 - che anche detto ultimo intervento non produceva alcun miglioramento, tant'è che alla data del
4/2/2011, quando veniva dimessa, non era ancora in grado di flettere la gamba, nè di deambulare senza ausilio delle stampelle e continuava a lamentare forte dolore al ginocchio operato;
- di avere continuato a seguire la terapia medico-farmacologica prescritta dall'odierno appellato, senza,
però, che il dolore si riducesse e senza riuscire a flettere il ginocchio e deambulare autonomamente;
- di essersi sottoposta a nuova risonanza magnetica in data 12/5/2011 presso l'ASP di Ragusa, all'esito della quale veniva refertata “la disomogeneità del corno anteriore della fibrocartilagine meniscale laterale, nel cui contesto si riconosce una sottile rima iperintensa che raggiunge la superficie articolare,
da riferire a rottura. Disomogeneità di segnale della fibrocartilagine meniscale mediale per meniscosi...falda di versamento interticolare con imbibizione edematosa del corpo adiposo di
..edema della spongiosa della rotula”; Pt_4
- di essersi, a quel punto, rivolta ad altri medici e di essere riuscita - dopo un lungo e travagliato percorso clinico, che aveva visto, tra l'altro, anche l'emersione di una grave infezione da staffilococco epidermidis, radicata nell'articolazione operata - a raggiungere un leggero miglioramento, pur dovendo accettare l'irreversibilità del suo stato di vera e propria invalidità.
L'attrice, pertanto, lamentando che, a seguito delle attività operatorie e postoperatorie eseguite presso la , aveva subito diversi danni da malpractice medica, che quantificava in un Controparte_1
danno biologico del 46%, chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento che quantificava, salva diversa valutazione del Giudice, in €.407.000,00 per danno biologico, €.19.040,00 per lucro cessante da attività lavorativa che non aveva potuto più svolgere, €. 10.713,20 per le spese mediche sostenute fino a quella data, €. 2.600,00 per spese di cura variamente certificate.
pagina 5 di 21 Nel giudizio si costituivano i convenuti, che chiamavano in causa le rispettive assicurazioni: la CP_4
e la (il ) e la (il e la Controparte_3 Parte_2 Controparte_6 CP_2 [...]
. Controparte_1
Interveniva volontariamente la deducendo di essere l'effettivo gestore Controparte_5
della , in forza di un contratto di subaffitto sottoscritto nel 2003. Controparte_1
Tutti i convenuti, le loro assicurazioni e l'intervenuta volontaria contestavano le pretese di parte attrice e chiedevano il rigetto della domanda.
Concessi i termini ex art.183, c.VI, cpc, il Giudice disponeva CTU medico legale e con sentenza non definitiva del 17/7/2019, dichiarava la responsabilità del in merito ai danni cagionati Parte_2
all'attrice in conseguenza del suo operato negligente. Con la stessa sentenza la causa veniva rimessa in istruttoria per il calcolo del danno iatrogeno subito dall'attrice.
Depositata l'integrazione di CTU, la causa veniva decisa con la sentenza definitiva n.759/22, con la quale il Tribunale di Ragusa così statuiva: “CONDANNA i convenuti in solido con Parte_2
la casa di cura, e per essa le società e a Controparte_1 Controparte_5
risarcire a parte attrice la somma di € 11.184,03 a titolo di danno come sopra Parte_1
indicato e quantificato. CONDANNA detti convenuti a rifondere in solido a parte attrice le spese di lite
che si liquidano in € 4.835 oltre quelle di CTU, come liquidate in atti, che pone a loro carico.
CONDANNA a tenere indenne l'assicurato di Controparte_3 Parte_2
quanto è tenuto a pagare alla parte attrice per effetto della presente decisione, ed anche per le spese di
lite e di CTU. CONDANNA a tenere indenne la assicurata casa di cura, e Controparte_6
per essa le società e di quanto dovuto alla Controparte_1 Controparte_5
parte attrice per effetto della presente decisione, ed anche per le spese di lite e quelle di CTU.
DICHIARA per il resto irripetibili le spese nei confronti degli altri convenuti”.
pagina 6 di 21 Avverso la detta sentenza ha proposto appello affidandolo ad un unico motivo. Parte_1
Si sono costituiti in giudizio e la per contestare la Parte_2 Controparte_5
fondatezza del proposto appello.
Si è costituita anche per dedurre l'avvenuto passaggio in giudicato del Controparte_7
capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di garanzia proposta dal , Parte_2
nonché per contestare la fondatezza dell'appello.
Si sono costituiti in giudizio, proponendo separati appelli incidentali, e Controparte_8
la (già ). Controparte_9 Controparte_2
Con ordinanza del 6.11.2024 questa Corte ha disposto una nuova ctu medica collegiale.
Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 26.3.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e della Controparte_2 [...]
non costituiti seppure ritualmente citati. Controparte_1
Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità ex artt.342 e 348 bis cpc atteso che l'appello contiene i requisiti minimi previsti dal codice di rito e supera il vaglio prognostico di non manifesta infondatezza. Con riguardo alla interpretazione dell'art. 342 c.p.c. nella nuova formulazione, dopo le intervenute modifiche legislative, la Suprema Corte ha statuito che “al fine dell'ammissibilità dell'atto di appello, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del
2012, non richiedono che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma, ma impongono al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum” e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento, non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono;
le pagina 7 di 21 argomentazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente decisione” (Cassazione civile, sez. lav., 05/02/2015, n. 2143).
Sono poi di recente intervenute le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
Il collegio, aderendo a tale interpretazione della norma, ritiene che l'appellante abbia contestato la sentenza di primo grado individuando specifiche censure riguardo la statuizione emessa dal giudice di prime cure, a prescindere dalla loro fondatezza.
pagina 8 di 21 L'appello proposto dalla è parzialmente fondato e merita di essere accolto per quanto di Pt_1
giustizia.
Con l'unico motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, pur dichiarando la responsabilità del , il Tribunale di Ragusa, recependo le conclusioni Parte_2
rassegnate dal CTU, è pervenuto ad una quantificazione del danno eccessivamente ridotta.
Il motivo è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, il CTU nominato in primo grado, accertata la negligenza del , ha quantificato nella Parte_2
misura del 5% la percentuale di danno biologico subito dalla , cui ha aggiunto gg.3 di invalidità Pt_1
temporanea assoluta, gg. 15 di invalidità temporanea parziale al 75% e gg.15 di invalidità temporanea parziale al 50%.
A fronte di quanto sopra il collegio peritale nominato da questa Corte ha, innanzitutto, confermato la responsabilità del , rispondendo ai quesiti nei seguenti termini: “a) Esaminati tutti e solo i Parte_2
documenti già prodotti dalle parti nel fascicolo processuale (art. 90 disp. att. c.p.c.) si rileva che la
periziata in atto è affetta da “limitazione funzionale del ginocchio sinistro ed esiti cicatriziali
chirurgici in soggetto con esiti di patellectomia sinistra”.
b) Nella condotta del medico dott. si ravvisano profili di responsabilità Parte_2
professionale in quanto sottopose l'attuale periziata ad intervento chirurgico in artroscopia senza
alcuna indagine strumentale pre-operatoria e la sua diagnosi di “Meniscopatia esterna” non risultò
confermata dal trattamento chirurgico che invece rilevò “Iperpressione rotulea esterna”.
c) La buona pratica clinica e la letteratura scientifica ci inducono ad effettuare, in prima istanza,
un'adeguata indagine strumentale per effettuare una diagnosi di certezza e comunque anche in caso di
lesione meniscale, sarebbe stato opportuno, valutato opportunamente il caso specifico, effettuare
pagina 9 di 21 prima un trattamento incruento e non di ricorrere direttamente all'intervento chirurgico in
artroscopia.
d) Le prestazioni professionali richieste al professionista appellato non richiedono la soluzione di
problemi tecnici di particolare difficoltà. La complicanza post-operatoria verificatesi di emartro è un
evento riportato in letteratura, che di per sé non rappresenta un indice di errore nell'esecuzione del
trattamento chirurgico artroscopico.
e) Gli esiti presenti devono considerarsi stabilizzati e non sono suscettibili di ulteriore miglioramento o
peggioramento.
f) Le condizioni di salute preesistenti all'intervento artroscopico effettuato dal dott. Parte_2
consistevano in “gonalgia sn da iperpressione rotulea”; si premette che dalla valutazione
[...]
medico-legale sono stati esclusi gli esiti, funzionali ed estetici, conseguenti alle complicanze infettive in
quanto, nel fascicolo processuale, non risultano depositate né la documentazione relativa al ricovero
presso la Casa di Cura Latteri S.r.l. di Palermo, del maggio 2011, né quella relativa all'intervento di
patellectomia”.
Con precipuo riguardo alla misura del danno patito dalla appellante i CCTTU hanno concluso che
“sulla periziata residuano postumi di carattere permanente consistenti in “limitazione funzionale del
ginocchio sinistro complicato da emartro ed esiti cicatriziali da inserzione dei mezzi artroscopici” che,
valutati in analogia alle percentuali di danno biologico del barème di riferimento (D.M. 03/07/2003
pubblicato nella GURI 211/03), si quantizzano in una percentuale di invalidità permanente
complessiva pari al 7% (sette%).
g) La Invalidità Temporanea, relativa all'intervento artroscopico effettuato dal dott. Parte_2
si quantizza con un periodo Inabilità Temporanea Assoluta di giorni trentacinque (ricoveri)
[...]
pagina 10 di 21 cui fece seguito una Invalidità Temporanea Parziale di giorni trenta al 75%, di giorni trenta al 50% e
di ulteriori di giorni trenta al 25%”.
Le superiori conclusioni, peraltro non contestate dalle parti, meritano di essere accolte e di conseguenza impongono di quantificare il danno subito dalla appellante nella seguente misura:
Tabella di riferimento: 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro: 26 anni
Percentuale di invalidità permanente: 7%
Punto base danno permanente: € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale: 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 30
Indennità giornaliera: € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente: € 11.591,16
Invalidità temporanea totale: € 1.933,40
Invalidità temporanea parziale al 75%: € 1.242,90
Invalidità temporanea parziale al 50%: € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25%: € 414,30
Totale danno biologico temporaneo: € 4.419,20
TOTALE GENERALE: € 16.010,36
pagina 11 di 21 Tale importo deve essere devalutato sino alla data del sinistro (16.11.2010) e successivamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, con aggiunta degli interessi legali sino alla data della presente pronuncia;
dalla pronuncia all'effettivo soddisfo vanno aggiunti gli interessi legali.
Con il medesimo motivo l'appellante si è doluta del mancato riconoscimento del risarcimento del danno morale.
La doglianza non appare fondata e non può essere accolta.
Deve rilevarsi al riguardo che la nota sentenza della Suprema Corte n.7513/2018 ha precisato che “La
lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella
compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna
esclusa: dal fare, all'essere, all''apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda"
pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno
"dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non
sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Inoltre, la
Corte ha sancito che “In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione
risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno
biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già
espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane,
personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il
danno dinamico-relazionale)”. Infine, la Corte ha stabilito che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute (non diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati)
“va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la
sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale
interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso.
pagina 12 di 21 Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita
istruttoria”. Con riguardo, invece, alla cd. personalizzazione del danno, la Suprema Corte ha ribadito che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-
relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”, ovvero (ma solo ai sensi del terzo
comma dell'art. 139 citato) “causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare
intensità”, il Giudice potrà riconoscere un aumento “con equo e motivato apprezzamento delle
condizioni soggettive del danneggiato”. Sicchè, “In presenza d'un danno permanente alla salute, la
misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli
organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo
in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da
ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque
persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna
personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass., ord. n. 7513/2018).
Sotto tale profilo, parte appellante non ha adempiuto all'onere della prova alla stessa incombente per come sopra evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità.
A fronte di quanto sopra la richiesta di risarcimento del danno morale non può essere accolta.
L'appello proposto da merita, quindi, di essere accolto nei termini sopra esposti. Parte_1
APPELLO INCIDENTALE Controparte_9
La terza chiamata ha appellato la sentenza di primo grado nella parte in cui Controparte_9
il primo Giudice ha affermato che “Con riguardo alla copertura assicurativa della
[...]
, tempestivamente citata in garanzia come soggetto terzo, il tenore degli obblighi di CP_6
polizza smentisce la portata delle doglianze sollevate dalla compagnia di assicurazioni. La del CP_1
pagina 13 di 21 risulta individuata come “contraente assicurato”, insieme alla an s.r.l., Controparte_1 CP_10
nella polizza annuale (n. ITPMM1000477) avente decorrenza dal 31.12.2010”.
L'appellante incidentale ha, invero, dedotto che “Tale affermazione appare in aperto contrasto con il
contenuto della polizza citata dal medesimo organo decidente ove, infatti, si legge che Contraente ed
Co Assicurato è la “ San. , di cui si indica anche il codice Controparte_11
fiscale e/o P.IVA n. P.IVA_2
Probabilmente la compresenza, tanto sul piano del contratto d'affitto d'azienda, quanto sul piano
processuale, di due società aventi denominazioni parzialmente sovrapponibili ha finito per ingenerare
una certa confusione e, per ciò stesso, ha spinto il Giudice di prime cure ad assumere una decisione
che non può in questa sede andare esente da critiche.
Occorre, dunque, muovere dalla esatta individuazione dei protagonisti della vicenda che in questa
sede ci occupa: da un lato, la P.IVA n. che sino al 2003 Controparte_1 P.IVA_3
aveva la disponibilità materiale e giuridica, in forza di contratto d'affitto di azienda stipulato nel 1998,
dell'azienda di proprietà della AGAVE s.r.l. costituita da una casa di cura denominata CP_1
; dall'altro lato, la P.IVA che, in forza di
[...] Controparte_5 P.IVA_2
contratto di sub affitto d'azienda stipulato nel 2003, gestisce la medesima casa di cura privata
denominata . Controparte_1
Sulla scorta di tale premessa, non residua alcun dubbio sul contenuto della polizza richiamata
dall'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ragusa in seno alla sentenza conclusiva del primo grado: è
evidente che l'indicazione, quale Contraente/Assicurato, della “ Controparte_11
Co an. attenga alla seconda delle società citate”.
[...]
La censura appare fondata e deve essere accolta.
pagina 14 di 21 Risulta, invero, documentato e non contestato che la nel 2003 ha Controparte_1
sottoscritto con la un contratto di sub affitto di azienda avente ad oggetto la Controparte_5
casa di cura denominata . La polizza assicurativa indica che Contraente ed Controparte_1
Co Assicurato è la San. , di cui si riporta anche il codice Controparte_11
fiscale e/o P.IVA: n. . P.IVA_2
Non vi è dubbio, quindi, che la risulti priva di legittimazione passiva e che Controparte_1
la condanna della stessa, in solido con e non sia Parte_2 Controparte_5
corretta, dovendosi ritenere quale “unica casa di cura” responsabile, in solido con il , la Parte_2
società, peraltro, assicurata con la . Controparte_5 Controparte_9
L'accertato difetto di legittimazione passiva della non comporta, però, Controparte_1
l'accoglimento del secondo motivo di appello incidentale proposto dalla compagnia di assicurazioni secondo cui la chiamata in garanzia da parte di sarebbe inammissibile in Controparte_5
quanto tardiva.
Al riguardo l'appellante incidentale ha svolto il seguente ragionamento:
a) la e sarebbero stati convenuti in giudizio Controparte_1 Controparte_2
illegittimamente dalla , atteso che la prima non era responsabile della casa di cura, in forza del Pt_1
contratto di subaffitto sopra indicato, come pure il secondo;
b) il primo Giudice avrebbe, di conseguenza, dovuto rigettare la richiesta di chiamata in causa del terzo avanzata dai predetti convenuti;
Controparte_9
c) la intervenuta volontariamente in causa, avrebbe tardivamente richiesto la Controparte_5
chiamata in garanzia della , atteso che, a fronte dell'atto di citazione notificato dalla Controparte_12
Puccia che riportava quale data della prima udienza il 4 ottobre 2013, il termine di 20 giorni precedenti pagina 15 di 21 alla prima udienza doveva individuarsi nel 30 luglio 2013, mentre l'atto di intervento volontario depositato dalla riporta la data del 2.9.2013; Controparte_5
d) ne consegue la declaratoria di inammissibilità della chiamata di terzo effettuata dalla
[...]
in quanto tardiva, con la conseguente necessità di dichiarare l'estromissione della Controparte_5
dal giudizio di primo grado. CP_9
Ritiene questa Corte non condivisibile quanto esposto dalla . Controparte_9
Per un verso, infatti, la citata compagnia si è costituita in giudizio in seguito alla chiamata di terzo da parte della e del ed era, quindi, già parte al momento della Controparte_1 CP_2
costituzione dell'interveniente volontario Per altro, non può che richiamarsi Controparte_5
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui le preclusioni cui si riferisce l'art. 268
cpc sono solamente quelle istruttorie e non anche quelle c.d. assertive, di talchè risulta essere consentito al terzo interveniente di formulare domande nuove fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (v.
Cass. Cass. 2789/09; Cass. 25264/08, secondo cui ''la formulazione della domanda costituirebbe l'essenza stessa sia dell'intervento principale che di quello adesivo autonomo (o litisconsortile), per cui la preclusione disposta dall'art. 268 c.p.c. non si estenderebbe all'attività assertiva dell'interveniente,
nei cui confronti non opererebbe, quindi, il divieto di proporre domande nuove che vincola le parti originarie''; v. anche Cass. 4771/99; Cass. 2830/03; 21060/04; Cass. 15787/05; Cass. 3186/06; Cass.
2093/07).
Il primo motivo di appello incidentale deve, pertanto, essere rigettato.
Con il secondo motivo di appello incidentale la ha censurato la sentenza di Controparte_9
primo grado nella parte in cui, statuendo in punto alle spese del giudizio, ha condannato essa appellante incidentale “a tenere indenne la assicurata casa di cura, e per essa le società Controparte_1
e di quanto dovuto alla parte attrice per effetto della presente
[...] Controparte_5
pagina 16 di 21 decisione, ed anche per le spese di lite e quelle di CTU”. Secondo l'appellante incidentale il rifiuto della di accettare la proposta conciliativa avanzata dal primo Giudice per un importo Pt_1
sostanzialmente sovrapponibile a quello indicato nella sentenza di condanna avrebbe imposto l'applicazione dell'art.91 cpc o, quanto meno, la ripartizione delle spese di integrazione della CTU
anche a carico anche dell'attrice.
Il motivo non è fondato, atteso che la proposta conciliativa formulata dal primo Giudice e non accettata dalla prevedeva il pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €.6.000,00, Pt_1
mentre la sentenza ha riconosciuto in favore dell'attrice un maggior danno di €.11.184,03. E' evidente,
quindi, che nel caso a mano non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.91 cpc.
Inoltre, l'esito vittorioso del giudizio, seppure per un importo inferiore rispetto a quanto indicato in citazione, giustifica la condanna alle spese nei termini in cui è stata formulata dal primo Giudice.
APPELLO INCIDENTALE Controparte_8
La , chiamata in causa da , ha articolato tre distinti Controparte_8 Parte_2
motivi di appello incidentale e con i primi due ha lamentato l'omessa pronuncia da parte del primo
Giudice con riferimento sia alla eccepita violazione dell'art. 1898 c.c., quanto con riguardo alla assenza nella fattispecie dei presupposti di cui all'art. 16 c.g.a. (oggetto della garanzia) e la operatività in secondo rischio rispetto ad come previsto dall'art. 2 c.g.a.. CP_7
Nella comparsa di costituzione la terza chiamata aveva, in effetti, articolato le sopra esposte eccezioni,
sulle quali il Tribunale di Ragusa risulta essersi pronunciato nei seguenti termini: “Legittima e
tempestiva è la chiamata di terzo eseguita in garanzia ai fini della manleva del dott. nei Parte_2
confronti di mostrandosi al riguardo infondate le eccezioni processuali Controparte_3
della assicuratrice, la cui portata appare smentita dalle stesse clausole di polizza ricadendo il sinistro
nel periodo di validità del contratto assicurativo (n. 207029276268) che risulta rinnovato finanche al
pagina 17 di 21 19.11.2013 ed anche alla data della comparsa del 9.4.2013 con la quale Controparte_3
veniva ritualmente chiamata in giudizio a garanzia”.
Se è pacifica l'operatività della polizza al momento del sinistro, è del pari incontestato che il
, alla data del rinnovo della polizza (19.11.2011) era già stato reso edotto delle istanze Parte_2
risarcitorie avanzate dalla con raccomandate del 9.9. e del 7.10.2010 ed aveva, ciononostante, Pt_1
omesso di comunicarle alla compagnia assicurativa alla quale ha denunciato per la prima volta il sinistro solo dopo il ricevimento della notifica dell'atto di citazione nel 2013.
L'appellante incidentale ha, quindi, dedotto l'inoperatività della polizza ex artt.1898 cc e 5 c.g.a. a tenore del quale “l'Assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso scritto all'Agenzia oppure alla
Società di ogni mutamento che comporti l'aggravamento del rischio per consentire all'Assicuratore di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 1898 c.c. In difetto l'Assicuratore si riserva la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 1898 c.c. di recedere dal contratto o di ridurre l'indennizzo”.
Se, per un verso, non può negarsi la violazione da parte del delle disposizioni sopra Parte_2
richiamate, per altro, osserva questa Corte, come nel caso di specie la compagnia non si è avvalsa né
della facoltà di recedere dal contratto, né di quella di ridurre l'indennizzo, non avendo assunto alcuna iniziativa in tal senso.
Appare, invece, fondato il secondo motivo di appello incidentale con il quale la Controparte_8
lamentando l'omessa pronuncia da parte del primo Giudice, ha denunciato l'inoperatività della
[...]
polizza per difetto dei presupposti previsti dalle condizioni generali ed, in particolare, dall'art.16 a tenore del quale “qualora l'attività del Medico assicurato sia svolta all'interno di ASL, Casa di Cura,
Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia
si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso ovvero, in
mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente”.
pagina 18 di 21 Pertanto, se esiste una copertura assicurativa dell'ente la polizza opera in secondo rischio, oltre il massimale di detta polizza e se la struttura sanitaria non ha stipulato alcuna polizza, contravvenendo ad un preciso dovere su di esso incombente, la copertura per il medico opera a primo rischio, ma solo qualora l'ente sia divenuto insolvente.
Nella specie, quindi, ne consegue l'inoperatività della garanzia invocata in ragione della copertura assicurativa della con altra compagnia ( ) e non Controparte_5 Controparte_9
versando detta struttura in stato di insolvenza.
La polizza assicurativa del non può, quindi, ritenersi operativa ed il predetto deve essere Parte_2
condannato a restituire alla le somme da questa corrisposte in esecuzione Controparte_8
della sentenza di primo grado.
L'accoglimento del secondo motivo di appello incidentale rende superfluo l'esame del terzo motivo.
In ragione di quanto sin qui esposto questa Corte d'appello in riforma della sentenza di primo grado così statuisce:
a) condanna, in solido gli appellati e a corrispondere Parte_2 Controparte_5
a parte appellante , a titolo di risarcimento danni, la somma di € 16.010,36, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva ed oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
b) dichiara il difetto di legittimazione passiva di e di;
Controparte_1 Controparte_2
c) rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_2 [...]
; Controparte_8
d) condanna e in solido, a rifondere a parte appellante Parte_2 Controparte_5
le spese del presente grado di giudizio liquidate in €.5.146,00 per esborsi (in essi comprese le spese per i consulenti di parte) ed €.5.800,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
pagina 19 di 21 e) condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_2 Controparte_8
entrambi i gradi di giudizio liquidate, per ciascuno, in €.4.500,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA;
f) condanna a restituire a quanto da quest'ultima Parte_2 Controparte_8
corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
g) compensa le spese del giudizio nei confronti di , nei cui confronti non è Controparte_7
stato proposto appello;
h) pone definitivamente a carico di e in solido il Parte_2 Controparte_5
pagamento di quanto liquidato ai CCTTU in corso di causa;
i) condanna a tenere indenne la assicurata da Controparte_9 Controparte_5
quanto dovuto alla parte appellante per effetto della presente decisione, ed anche per le spese di lite e quelle di CTU;
l) rigetta l'appello incidentale proposto da . Controparte_9
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e dell'appello incidentale proposto da ed in Parte_1 Controparte_8
riforma della sentenza n.759/22 del Tribunale di Ragusa, così provvede:
a) condanna, in solido gli appellati e a corrispondere Parte_2 Controparte_5
a parte appellante , a titolo di risarcimento danni, la somma di € 16.010,36, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva ed oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
b) dichiara il difetto di legittimazione passiva di e di;
Controparte_1 Controparte_2
pagina 20 di 21 c) rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_2 CP_8
; Controparte_9
d) condanna e in solido, a rifondere a parte appellante Parte_2 Controparte_5
le spese del presente grado di giudizio liquidate in €.5.146,00 per esborsi ed €.5.800,00 per compensi,
oltre spese generali, IVA e CPA;
e) condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_2 Controparte_8
entrambi i gradi di giudizio liquidate, per ciascuno, in €.4.500,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA;
f) condanna a restituire a quanto da quest'ultima Parte_2 Controparte_8
corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
g) compensa le spese del giudizio nei confronti di , nei cui confronti non è Controparte_7
stato proposto appello;
h) pone definitivamente a carico di e in solido il Parte_2 Controparte_5
pagamento di quanto liquidato ai CCTTU in corso di causa;
i) condanna a tenere indenne la assicurata da Controparte_9 Controparte_5
quanto dovuto alla parte appellante per effetto della presente decisione, ed anche per le spese di lite e quelle di CTU;
l) rigetta l'appello incidentale proposto da . Controparte_9
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
18.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 989/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA VITTORIO VENETO, Parte_1 C.F._1
13 MODICA;
rappresentato e difeso dall'avv. RUTA ANTONIO giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 21 CONTRO
Controparte_1
(C.F ), rappresentato e difeso dall'avv. ROSSO Parte_2 C.F._2
FILIPPO GIOVANNI, giusta procura in atti;
[...]
(C.F. ), domiciliato in VIALE ANDREA DORIA 15 CATANIA;
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. LACAGNINA GIUSEPPE giusta procura in atti.
(P.I. ),rappresentato e difeso dall'avv. SANTI Controparte_3 P.IVA_1
ANDREA e SANZONE SABRINA JESSICA, giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in CORSO ITALIA, 244 95129 CATANIA;
Controparte_4
rappresentato e difeso dall'avv. SPAGNOLO SANTO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in Via Roma, 200 null Controparte_5 P.IVA_2
97100 Ragusa;
rappresentato e difeso dall'avv. DIMAGRO SALVATORE giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.3.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio , Parte_1 Parte_2
n.q. di direttore sanitario della , la Controparte_2 Controparte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed esponeva:
[...]
pagina 2 di 21 - di essersi sottoposta, in data 28/9/2010, a visita medico specialistica presso il dott.
[...]
, il quale le diagnosticava una "meniscopatia esterna al ginocchio sinistro", prescriveva una Parte_2
terapia farmacologica a base di antidolorifici, antinfiammatori ad uso topicom e consigliava l'esecuzione, alternativamente, di una Risonanza Magnetica o di una artroscopia;
- che in data 16/11/2010 il la sottoponeva ad intervento di artroscopia-lateral release presso Parte_2
la , senza eseguire una preventiva Risonanza Magnetica;
Controparte_1
- di essere stata dimessa il giorno successivo all'intervento e di avere accusato immediatamente febbre alta, dolori all'arto operato, gonfiore e difficoltà di flessione dello stesso;
- di essersi recata in data 22/11/2010 presso la , dove veniva visitata del Controparte_1
medico di guardia, che le prescriveva l'assunzione di un antibiotico per 6 giorni;
- di essere stata visitata in data 23/11/2010 dal dott. collaboratore del , Persona_1 Parte_2
sempre presso la , il quale diagnosticava la presenza di un versamento di CP_1 Controparte_1
sangue all'interno dell'articolazione operata riconducibile al recente intervento di lateral release e prescriveva una terapia farmacologica, senza provvedere all'aspirazione del materiale ematico depositatosi;
- che, nonostante la cura farmacologica prescritta dal dott. avvertiva un aumento significativo Per_1
del dolore all'arto operato ed un'esponenziale limitazione funzionale del ginocchio, che non poteva più
flettere;
- che alla visita del 07/12/2010, dopo circa venti giorni dall'intervento, il prendeva atto di un Parte_2
anomalo decorso post operatorio e del sostanziale insuccesso dell'intervento, pur limitandosi a prescrivere una terapia medica a base di ionoforesi, ultrasuoni e kinesiterapia;
pagina 3 di 21 - che a seguito del peggiorare della situazione, alla visita del 21/12/2010, dopo oltre un mese dall'intervento di lateral release, il formulava l'ipotesi diagnostica "estrema" di Parte_2
un'algodistrofia al ginocchio operato;
Par
- che, scongiurata l'ipotesi della paventata algodistrofia, la , eseguita presso uno studio di radiologia, evidenziava postumi chirurgici con abbondante versamento endoarticolare organizzato,
soluzione di continuo del legamento alare laterale e consensuale imbibizione edematosa dei tessuti;
- che il non provvedeva all'eliminazione dell'emartro mediante aspirazione e pulizia della Parte_2
zona interessata;
- che alla visita del 27/12/2010 accusava ancora fortissimi dolori, non poteva flettere il ginocchio e non poteva deambulare autonomamente;
- che in quell'occasione il certificava la rigidità del ginocchio in esiti artroscopia e Parte_2
conseguentemente, in data 4/1/2011, la sottoponeva ad un nuovo intervento di artroscopia, all'esito del quale refertava la presenza massiccia di tessuto fibroaderenziale in corrispondenza dello sfondato quadricipitale;
- che solo allora, cioè dopo 49 giorni dall'intervento, il "ripuliva" l'arto operato dal pregresso Parte_2
accumulo di sangue;
- di avere intrapreso in data 5/1/2011 il percorso di riabilitazione postoperatoria sempre presso la
, continuando a lamentare forte dolore, rigidità ed impossibilità alla flessione;
Controparte_1
- che di fronte al mancato raggiungimento di risultati obiettivi, in data 25/01/2011, cioè a distanza di oltre due mesi dal primo intervento e di venti giorni dal secondo, il la sottoponeva ad un Parte_2
ulteriore intervento operatorio, c.d. di sblocco in narcosi del ginocchio;
pagina 4 di 21 - che anche detto ultimo intervento non produceva alcun miglioramento, tant'è che alla data del
4/2/2011, quando veniva dimessa, non era ancora in grado di flettere la gamba, nè di deambulare senza ausilio delle stampelle e continuava a lamentare forte dolore al ginocchio operato;
- di avere continuato a seguire la terapia medico-farmacologica prescritta dall'odierno appellato, senza,
però, che il dolore si riducesse e senza riuscire a flettere il ginocchio e deambulare autonomamente;
- di essersi sottoposta a nuova risonanza magnetica in data 12/5/2011 presso l'ASP di Ragusa, all'esito della quale veniva refertata “la disomogeneità del corno anteriore della fibrocartilagine meniscale laterale, nel cui contesto si riconosce una sottile rima iperintensa che raggiunge la superficie articolare,
da riferire a rottura. Disomogeneità di segnale della fibrocartilagine meniscale mediale per meniscosi...falda di versamento interticolare con imbibizione edematosa del corpo adiposo di
..edema della spongiosa della rotula”; Pt_4
- di essersi, a quel punto, rivolta ad altri medici e di essere riuscita - dopo un lungo e travagliato percorso clinico, che aveva visto, tra l'altro, anche l'emersione di una grave infezione da staffilococco epidermidis, radicata nell'articolazione operata - a raggiungere un leggero miglioramento, pur dovendo accettare l'irreversibilità del suo stato di vera e propria invalidità.
L'attrice, pertanto, lamentando che, a seguito delle attività operatorie e postoperatorie eseguite presso la , aveva subito diversi danni da malpractice medica, che quantificava in un Controparte_1
danno biologico del 46%, chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento che quantificava, salva diversa valutazione del Giudice, in €.407.000,00 per danno biologico, €.19.040,00 per lucro cessante da attività lavorativa che non aveva potuto più svolgere, €. 10.713,20 per le spese mediche sostenute fino a quella data, €. 2.600,00 per spese di cura variamente certificate.
pagina 5 di 21 Nel giudizio si costituivano i convenuti, che chiamavano in causa le rispettive assicurazioni: la CP_4
e la (il ) e la (il e la Controparte_3 Parte_2 Controparte_6 CP_2 [...]
. Controparte_1
Interveniva volontariamente la deducendo di essere l'effettivo gestore Controparte_5
della , in forza di un contratto di subaffitto sottoscritto nel 2003. Controparte_1
Tutti i convenuti, le loro assicurazioni e l'intervenuta volontaria contestavano le pretese di parte attrice e chiedevano il rigetto della domanda.
Concessi i termini ex art.183, c.VI, cpc, il Giudice disponeva CTU medico legale e con sentenza non definitiva del 17/7/2019, dichiarava la responsabilità del in merito ai danni cagionati Parte_2
all'attrice in conseguenza del suo operato negligente. Con la stessa sentenza la causa veniva rimessa in istruttoria per il calcolo del danno iatrogeno subito dall'attrice.
Depositata l'integrazione di CTU, la causa veniva decisa con la sentenza definitiva n.759/22, con la quale il Tribunale di Ragusa così statuiva: “CONDANNA i convenuti in solido con Parte_2
la casa di cura, e per essa le società e a Controparte_1 Controparte_5
risarcire a parte attrice la somma di € 11.184,03 a titolo di danno come sopra Parte_1
indicato e quantificato. CONDANNA detti convenuti a rifondere in solido a parte attrice le spese di lite
che si liquidano in € 4.835 oltre quelle di CTU, come liquidate in atti, che pone a loro carico.
CONDANNA a tenere indenne l'assicurato di Controparte_3 Parte_2
quanto è tenuto a pagare alla parte attrice per effetto della presente decisione, ed anche per le spese di
lite e di CTU. CONDANNA a tenere indenne la assicurata casa di cura, e Controparte_6
per essa le società e di quanto dovuto alla Controparte_1 Controparte_5
parte attrice per effetto della presente decisione, ed anche per le spese di lite e quelle di CTU.
DICHIARA per il resto irripetibili le spese nei confronti degli altri convenuti”.
pagina 6 di 21 Avverso la detta sentenza ha proposto appello affidandolo ad un unico motivo. Parte_1
Si sono costituiti in giudizio e la per contestare la Parte_2 Controparte_5
fondatezza del proposto appello.
Si è costituita anche per dedurre l'avvenuto passaggio in giudicato del Controparte_7
capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di garanzia proposta dal , Parte_2
nonché per contestare la fondatezza dell'appello.
Si sono costituiti in giudizio, proponendo separati appelli incidentali, e Controparte_8
la (già ). Controparte_9 Controparte_2
Con ordinanza del 6.11.2024 questa Corte ha disposto una nuova ctu medica collegiale.
Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 26.3.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e della Controparte_2 [...]
non costituiti seppure ritualmente citati. Controparte_1
Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità ex artt.342 e 348 bis cpc atteso che l'appello contiene i requisiti minimi previsti dal codice di rito e supera il vaglio prognostico di non manifesta infondatezza. Con riguardo alla interpretazione dell'art. 342 c.p.c. nella nuova formulazione, dopo le intervenute modifiche legislative, la Suprema Corte ha statuito che “al fine dell'ammissibilità dell'atto di appello, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del
2012, non richiedono che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma, ma impongono al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum” e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento, non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono;
le pagina 7 di 21 argomentazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente decisione” (Cassazione civile, sez. lav., 05/02/2015, n. 2143).
Sono poi di recente intervenute le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
Il collegio, aderendo a tale interpretazione della norma, ritiene che l'appellante abbia contestato la sentenza di primo grado individuando specifiche censure riguardo la statuizione emessa dal giudice di prime cure, a prescindere dalla loro fondatezza.
pagina 8 di 21 L'appello proposto dalla è parzialmente fondato e merita di essere accolto per quanto di Pt_1
giustizia.
Con l'unico motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, pur dichiarando la responsabilità del , il Tribunale di Ragusa, recependo le conclusioni Parte_2
rassegnate dal CTU, è pervenuto ad una quantificazione del danno eccessivamente ridotta.
Il motivo è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, il CTU nominato in primo grado, accertata la negligenza del , ha quantificato nella Parte_2
misura del 5% la percentuale di danno biologico subito dalla , cui ha aggiunto gg.3 di invalidità Pt_1
temporanea assoluta, gg. 15 di invalidità temporanea parziale al 75% e gg.15 di invalidità temporanea parziale al 50%.
A fronte di quanto sopra il collegio peritale nominato da questa Corte ha, innanzitutto, confermato la responsabilità del , rispondendo ai quesiti nei seguenti termini: “a) Esaminati tutti e solo i Parte_2
documenti già prodotti dalle parti nel fascicolo processuale (art. 90 disp. att. c.p.c.) si rileva che la
periziata in atto è affetta da “limitazione funzionale del ginocchio sinistro ed esiti cicatriziali
chirurgici in soggetto con esiti di patellectomia sinistra”.
b) Nella condotta del medico dott. si ravvisano profili di responsabilità Parte_2
professionale in quanto sottopose l'attuale periziata ad intervento chirurgico in artroscopia senza
alcuna indagine strumentale pre-operatoria e la sua diagnosi di “Meniscopatia esterna” non risultò
confermata dal trattamento chirurgico che invece rilevò “Iperpressione rotulea esterna”.
c) La buona pratica clinica e la letteratura scientifica ci inducono ad effettuare, in prima istanza,
un'adeguata indagine strumentale per effettuare una diagnosi di certezza e comunque anche in caso di
lesione meniscale, sarebbe stato opportuno, valutato opportunamente il caso specifico, effettuare
pagina 9 di 21 prima un trattamento incruento e non di ricorrere direttamente all'intervento chirurgico in
artroscopia.
d) Le prestazioni professionali richieste al professionista appellato non richiedono la soluzione di
problemi tecnici di particolare difficoltà. La complicanza post-operatoria verificatesi di emartro è un
evento riportato in letteratura, che di per sé non rappresenta un indice di errore nell'esecuzione del
trattamento chirurgico artroscopico.
e) Gli esiti presenti devono considerarsi stabilizzati e non sono suscettibili di ulteriore miglioramento o
peggioramento.
f) Le condizioni di salute preesistenti all'intervento artroscopico effettuato dal dott. Parte_2
consistevano in “gonalgia sn da iperpressione rotulea”; si premette che dalla valutazione
[...]
medico-legale sono stati esclusi gli esiti, funzionali ed estetici, conseguenti alle complicanze infettive in
quanto, nel fascicolo processuale, non risultano depositate né la documentazione relativa al ricovero
presso la Casa di Cura Latteri S.r.l. di Palermo, del maggio 2011, né quella relativa all'intervento di
patellectomia”.
Con precipuo riguardo alla misura del danno patito dalla appellante i CCTTU hanno concluso che
“sulla periziata residuano postumi di carattere permanente consistenti in “limitazione funzionale del
ginocchio sinistro complicato da emartro ed esiti cicatriziali da inserzione dei mezzi artroscopici” che,
valutati in analogia alle percentuali di danno biologico del barème di riferimento (D.M. 03/07/2003
pubblicato nella GURI 211/03), si quantizzano in una percentuale di invalidità permanente
complessiva pari al 7% (sette%).
g) La Invalidità Temporanea, relativa all'intervento artroscopico effettuato dal dott. Parte_2
si quantizza con un periodo Inabilità Temporanea Assoluta di giorni trentacinque (ricoveri)
[...]
pagina 10 di 21 cui fece seguito una Invalidità Temporanea Parziale di giorni trenta al 75%, di giorni trenta al 50% e
di ulteriori di giorni trenta al 25%”.
Le superiori conclusioni, peraltro non contestate dalle parti, meritano di essere accolte e di conseguenza impongono di quantificare il danno subito dalla appellante nella seguente misura:
Tabella di riferimento: 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro: 26 anni
Percentuale di invalidità permanente: 7%
Punto base danno permanente: € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale: 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 30
Indennità giornaliera: € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente: € 11.591,16
Invalidità temporanea totale: € 1.933,40
Invalidità temporanea parziale al 75%: € 1.242,90
Invalidità temporanea parziale al 50%: € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25%: € 414,30
Totale danno biologico temporaneo: € 4.419,20
TOTALE GENERALE: € 16.010,36
pagina 11 di 21 Tale importo deve essere devalutato sino alla data del sinistro (16.11.2010) e successivamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, con aggiunta degli interessi legali sino alla data della presente pronuncia;
dalla pronuncia all'effettivo soddisfo vanno aggiunti gli interessi legali.
Con il medesimo motivo l'appellante si è doluta del mancato riconoscimento del risarcimento del danno morale.
La doglianza non appare fondata e non può essere accolta.
Deve rilevarsi al riguardo che la nota sentenza della Suprema Corte n.7513/2018 ha precisato che “La
lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella
compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna
esclusa: dal fare, all'essere, all''apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda"
pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno
"dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non
sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Inoltre, la
Corte ha sancito che “In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione
risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno
biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già
espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane,
personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il
danno dinamico-relazionale)”. Infine, la Corte ha stabilito che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute (non diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati)
“va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la
sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale
interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso.
pagina 12 di 21 Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita
istruttoria”. Con riguardo, invece, alla cd. personalizzazione del danno, la Suprema Corte ha ribadito che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-
relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”, ovvero (ma solo ai sensi del terzo
comma dell'art. 139 citato) “causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare
intensità”, il Giudice potrà riconoscere un aumento “con equo e motivato apprezzamento delle
condizioni soggettive del danneggiato”. Sicchè, “In presenza d'un danno permanente alla salute, la
misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli
organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo
in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da
ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque
persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna
personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass., ord. n. 7513/2018).
Sotto tale profilo, parte appellante non ha adempiuto all'onere della prova alla stessa incombente per come sopra evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità.
A fronte di quanto sopra la richiesta di risarcimento del danno morale non può essere accolta.
L'appello proposto da merita, quindi, di essere accolto nei termini sopra esposti. Parte_1
APPELLO INCIDENTALE Controparte_9
La terza chiamata ha appellato la sentenza di primo grado nella parte in cui Controparte_9
il primo Giudice ha affermato che “Con riguardo alla copertura assicurativa della
[...]
, tempestivamente citata in garanzia come soggetto terzo, il tenore degli obblighi di CP_6
polizza smentisce la portata delle doglianze sollevate dalla compagnia di assicurazioni. La del CP_1
pagina 13 di 21 risulta individuata come “contraente assicurato”, insieme alla an s.r.l., Controparte_1 CP_10
nella polizza annuale (n. ITPMM1000477) avente decorrenza dal 31.12.2010”.
L'appellante incidentale ha, invero, dedotto che “Tale affermazione appare in aperto contrasto con il
contenuto della polizza citata dal medesimo organo decidente ove, infatti, si legge che Contraente ed
Co Assicurato è la “ San. , di cui si indica anche il codice Controparte_11
fiscale e/o P.IVA n. P.IVA_2
Probabilmente la compresenza, tanto sul piano del contratto d'affitto d'azienda, quanto sul piano
processuale, di due società aventi denominazioni parzialmente sovrapponibili ha finito per ingenerare
una certa confusione e, per ciò stesso, ha spinto il Giudice di prime cure ad assumere una decisione
che non può in questa sede andare esente da critiche.
Occorre, dunque, muovere dalla esatta individuazione dei protagonisti della vicenda che in questa
sede ci occupa: da un lato, la P.IVA n. che sino al 2003 Controparte_1 P.IVA_3
aveva la disponibilità materiale e giuridica, in forza di contratto d'affitto di azienda stipulato nel 1998,
dell'azienda di proprietà della AGAVE s.r.l. costituita da una casa di cura denominata CP_1
; dall'altro lato, la P.IVA che, in forza di
[...] Controparte_5 P.IVA_2
contratto di sub affitto d'azienda stipulato nel 2003, gestisce la medesima casa di cura privata
denominata . Controparte_1
Sulla scorta di tale premessa, non residua alcun dubbio sul contenuto della polizza richiamata
dall'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ragusa in seno alla sentenza conclusiva del primo grado: è
evidente che l'indicazione, quale Contraente/Assicurato, della “ Controparte_11
Co an. attenga alla seconda delle società citate”.
[...]
La censura appare fondata e deve essere accolta.
pagina 14 di 21 Risulta, invero, documentato e non contestato che la nel 2003 ha Controparte_1
sottoscritto con la un contratto di sub affitto di azienda avente ad oggetto la Controparte_5
casa di cura denominata . La polizza assicurativa indica che Contraente ed Controparte_1
Co Assicurato è la San. , di cui si riporta anche il codice Controparte_11
fiscale e/o P.IVA: n. . P.IVA_2
Non vi è dubbio, quindi, che la risulti priva di legittimazione passiva e che Controparte_1
la condanna della stessa, in solido con e non sia Parte_2 Controparte_5
corretta, dovendosi ritenere quale “unica casa di cura” responsabile, in solido con il , la Parte_2
società, peraltro, assicurata con la . Controparte_5 Controparte_9
L'accertato difetto di legittimazione passiva della non comporta, però, Controparte_1
l'accoglimento del secondo motivo di appello incidentale proposto dalla compagnia di assicurazioni secondo cui la chiamata in garanzia da parte di sarebbe inammissibile in Controparte_5
quanto tardiva.
Al riguardo l'appellante incidentale ha svolto il seguente ragionamento:
a) la e sarebbero stati convenuti in giudizio Controparte_1 Controparte_2
illegittimamente dalla , atteso che la prima non era responsabile della casa di cura, in forza del Pt_1
contratto di subaffitto sopra indicato, come pure il secondo;
b) il primo Giudice avrebbe, di conseguenza, dovuto rigettare la richiesta di chiamata in causa del terzo avanzata dai predetti convenuti;
Controparte_9
c) la intervenuta volontariamente in causa, avrebbe tardivamente richiesto la Controparte_5
chiamata in garanzia della , atteso che, a fronte dell'atto di citazione notificato dalla Controparte_12
Puccia che riportava quale data della prima udienza il 4 ottobre 2013, il termine di 20 giorni precedenti pagina 15 di 21 alla prima udienza doveva individuarsi nel 30 luglio 2013, mentre l'atto di intervento volontario depositato dalla riporta la data del 2.9.2013; Controparte_5
d) ne consegue la declaratoria di inammissibilità della chiamata di terzo effettuata dalla
[...]
in quanto tardiva, con la conseguente necessità di dichiarare l'estromissione della Controparte_5
dal giudizio di primo grado. CP_9
Ritiene questa Corte non condivisibile quanto esposto dalla . Controparte_9
Per un verso, infatti, la citata compagnia si è costituita in giudizio in seguito alla chiamata di terzo da parte della e del ed era, quindi, già parte al momento della Controparte_1 CP_2
costituzione dell'interveniente volontario Per altro, non può che richiamarsi Controparte_5
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui le preclusioni cui si riferisce l'art. 268
cpc sono solamente quelle istruttorie e non anche quelle c.d. assertive, di talchè risulta essere consentito al terzo interveniente di formulare domande nuove fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (v.
Cass. Cass. 2789/09; Cass. 25264/08, secondo cui ''la formulazione della domanda costituirebbe l'essenza stessa sia dell'intervento principale che di quello adesivo autonomo (o litisconsortile), per cui la preclusione disposta dall'art. 268 c.p.c. non si estenderebbe all'attività assertiva dell'interveniente,
nei cui confronti non opererebbe, quindi, il divieto di proporre domande nuove che vincola le parti originarie''; v. anche Cass. 4771/99; Cass. 2830/03; 21060/04; Cass. 15787/05; Cass. 3186/06; Cass.
2093/07).
Il primo motivo di appello incidentale deve, pertanto, essere rigettato.
Con il secondo motivo di appello incidentale la ha censurato la sentenza di Controparte_9
primo grado nella parte in cui, statuendo in punto alle spese del giudizio, ha condannato essa appellante incidentale “a tenere indenne la assicurata casa di cura, e per essa le società Controparte_1
e di quanto dovuto alla parte attrice per effetto della presente
[...] Controparte_5
pagina 16 di 21 decisione, ed anche per le spese di lite e quelle di CTU”. Secondo l'appellante incidentale il rifiuto della di accettare la proposta conciliativa avanzata dal primo Giudice per un importo Pt_1
sostanzialmente sovrapponibile a quello indicato nella sentenza di condanna avrebbe imposto l'applicazione dell'art.91 cpc o, quanto meno, la ripartizione delle spese di integrazione della CTU
anche a carico anche dell'attrice.
Il motivo non è fondato, atteso che la proposta conciliativa formulata dal primo Giudice e non accettata dalla prevedeva il pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €.6.000,00, Pt_1
mentre la sentenza ha riconosciuto in favore dell'attrice un maggior danno di €.11.184,03. E' evidente,
quindi, che nel caso a mano non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.91 cpc.
Inoltre, l'esito vittorioso del giudizio, seppure per un importo inferiore rispetto a quanto indicato in citazione, giustifica la condanna alle spese nei termini in cui è stata formulata dal primo Giudice.
APPELLO INCIDENTALE Controparte_8
La , chiamata in causa da , ha articolato tre distinti Controparte_8 Parte_2
motivi di appello incidentale e con i primi due ha lamentato l'omessa pronuncia da parte del primo
Giudice con riferimento sia alla eccepita violazione dell'art. 1898 c.c., quanto con riguardo alla assenza nella fattispecie dei presupposti di cui all'art. 16 c.g.a. (oggetto della garanzia) e la operatività in secondo rischio rispetto ad come previsto dall'art. 2 c.g.a.. CP_7
Nella comparsa di costituzione la terza chiamata aveva, in effetti, articolato le sopra esposte eccezioni,
sulle quali il Tribunale di Ragusa risulta essersi pronunciato nei seguenti termini: “Legittima e
tempestiva è la chiamata di terzo eseguita in garanzia ai fini della manleva del dott. nei Parte_2
confronti di mostrandosi al riguardo infondate le eccezioni processuali Controparte_3
della assicuratrice, la cui portata appare smentita dalle stesse clausole di polizza ricadendo il sinistro
nel periodo di validità del contratto assicurativo (n. 207029276268) che risulta rinnovato finanche al
pagina 17 di 21 19.11.2013 ed anche alla data della comparsa del 9.4.2013 con la quale Controparte_3
veniva ritualmente chiamata in giudizio a garanzia”.
Se è pacifica l'operatività della polizza al momento del sinistro, è del pari incontestato che il
, alla data del rinnovo della polizza (19.11.2011) era già stato reso edotto delle istanze Parte_2
risarcitorie avanzate dalla con raccomandate del 9.9. e del 7.10.2010 ed aveva, ciononostante, Pt_1
omesso di comunicarle alla compagnia assicurativa alla quale ha denunciato per la prima volta il sinistro solo dopo il ricevimento della notifica dell'atto di citazione nel 2013.
L'appellante incidentale ha, quindi, dedotto l'inoperatività della polizza ex artt.1898 cc e 5 c.g.a. a tenore del quale “l'Assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso scritto all'Agenzia oppure alla
Società di ogni mutamento che comporti l'aggravamento del rischio per consentire all'Assicuratore di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 1898 c.c. In difetto l'Assicuratore si riserva la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 1898 c.c. di recedere dal contratto o di ridurre l'indennizzo”.
Se, per un verso, non può negarsi la violazione da parte del delle disposizioni sopra Parte_2
richiamate, per altro, osserva questa Corte, come nel caso di specie la compagnia non si è avvalsa né
della facoltà di recedere dal contratto, né di quella di ridurre l'indennizzo, non avendo assunto alcuna iniziativa in tal senso.
Appare, invece, fondato il secondo motivo di appello incidentale con il quale la Controparte_8
lamentando l'omessa pronuncia da parte del primo Giudice, ha denunciato l'inoperatività della
[...]
polizza per difetto dei presupposti previsti dalle condizioni generali ed, in particolare, dall'art.16 a tenore del quale “qualora l'attività del Medico assicurato sia svolta all'interno di ASL, Casa di Cura,
Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia
si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso ovvero, in
mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente”.
pagina 18 di 21 Pertanto, se esiste una copertura assicurativa dell'ente la polizza opera in secondo rischio, oltre il massimale di detta polizza e se la struttura sanitaria non ha stipulato alcuna polizza, contravvenendo ad un preciso dovere su di esso incombente, la copertura per il medico opera a primo rischio, ma solo qualora l'ente sia divenuto insolvente.
Nella specie, quindi, ne consegue l'inoperatività della garanzia invocata in ragione della copertura assicurativa della con altra compagnia ( ) e non Controparte_5 Controparte_9
versando detta struttura in stato di insolvenza.
La polizza assicurativa del non può, quindi, ritenersi operativa ed il predetto deve essere Parte_2
condannato a restituire alla le somme da questa corrisposte in esecuzione Controparte_8
della sentenza di primo grado.
L'accoglimento del secondo motivo di appello incidentale rende superfluo l'esame del terzo motivo.
In ragione di quanto sin qui esposto questa Corte d'appello in riforma della sentenza di primo grado così statuisce:
a) condanna, in solido gli appellati e a corrispondere Parte_2 Controparte_5
a parte appellante , a titolo di risarcimento danni, la somma di € 16.010,36, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva ed oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
b) dichiara il difetto di legittimazione passiva di e di;
Controparte_1 Controparte_2
c) rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_2 [...]
; Controparte_8
d) condanna e in solido, a rifondere a parte appellante Parte_2 Controparte_5
le spese del presente grado di giudizio liquidate in €.5.146,00 per esborsi (in essi comprese le spese per i consulenti di parte) ed €.5.800,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
pagina 19 di 21 e) condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_2 Controparte_8
entrambi i gradi di giudizio liquidate, per ciascuno, in €.4.500,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA;
f) condanna a restituire a quanto da quest'ultima Parte_2 Controparte_8
corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
g) compensa le spese del giudizio nei confronti di , nei cui confronti non è Controparte_7
stato proposto appello;
h) pone definitivamente a carico di e in solido il Parte_2 Controparte_5
pagamento di quanto liquidato ai CCTTU in corso di causa;
i) condanna a tenere indenne la assicurata da Controparte_9 Controparte_5
quanto dovuto alla parte appellante per effetto della presente decisione, ed anche per le spese di lite e quelle di CTU;
l) rigetta l'appello incidentale proposto da . Controparte_9
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e dell'appello incidentale proposto da ed in Parte_1 Controparte_8
riforma della sentenza n.759/22 del Tribunale di Ragusa, così provvede:
a) condanna, in solido gli appellati e a corrispondere Parte_2 Controparte_5
a parte appellante , a titolo di risarcimento danni, la somma di € 16.010,36, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva ed oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
b) dichiara il difetto di legittimazione passiva di e di;
Controparte_1 Controparte_2
pagina 20 di 21 c) rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di Parte_2 CP_8
; Controparte_9
d) condanna e in solido, a rifondere a parte appellante Parte_2 Controparte_5
le spese del presente grado di giudizio liquidate in €.5.146,00 per esborsi ed €.5.800,00 per compensi,
oltre spese generali, IVA e CPA;
e) condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_2 Controparte_8
entrambi i gradi di giudizio liquidate, per ciascuno, in €.4.500,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA;
f) condanna a restituire a quanto da quest'ultima Parte_2 Controparte_8
corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
g) compensa le spese del giudizio nei confronti di , nei cui confronti non è Controparte_7
stato proposto appello;
h) pone definitivamente a carico di e in solido il Parte_2 Controparte_5
pagamento di quanto liquidato ai CCTTU in corso di causa;
i) condanna a tenere indenne la assicurata da Controparte_9 Controparte_5
quanto dovuto alla parte appellante per effetto della presente decisione, ed anche per le spese di lite e quelle di CTU;
l) rigetta l'appello incidentale proposto da . Controparte_9
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
18.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 21 di 21