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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/07/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 264/2023
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 10.06.2025 nel procedimento in grado di appello, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 264/2023, promosso da
nato a [...] il [...] ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Carla Broccia e con domicilio eletto presso il suo studio in RI al Corso Cavour n.133, come da mandato in calce al ricorso in appello.
Appellante
Contro
nata a [...] l'[...] ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Marialaura Basso e Maurizio Chimienti, e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo difensore in RI alla Via Trento n.14, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione depositata il
25.09..2024.
Appellata
E contro
e , costituitisi nel procedimento con l'Avv. Francesca Romana Arciuli, loro CP_2 CP_3 curatore speciale.
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
pagina 1 di 18 di RI
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 10.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione di un primo termine di 20 giorni per il deposito di note conclusionali e di successivi 10 giorni per repliche.
Con sentenza n. 2984/2022 pubblicata il 27.07.2022 la Prima Sezione Civile del Tribunale di RI, all'esito del procedimento ivi rubricato sub n. di R.G. 19189/2017, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RI il 26.07.2003 tra i SIg.ri e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile al n. 668, parte II, serie A, anno 2003, con ogni conseguenziale adempimento di legge.
Affidava il figlio (nato l'[...]) ai Servizi Sociali del Comune di RI, IV Municipio, CP_3 incaricando il responsabile di collocarlo con la massima urgenza in una comunità educativa avvalendosi, se necessario, della forza pubblica;
confermava invece l'affidamento condiviso dell'altro figlio delle parti (ossia di , nato il [...]) e lo collocava in via prevalente presso la madre;
sospendeva le visite CP_2 di entrambi i genitori al minore e quelle del solo padre al figlio e, quanto alle CP_3 CP_2 determinazioni economiche, elevava ad €.350 mensili il contributo paterno per il mantenimento di quest'ultimo, a decorrere dal luglio 2022, elidendo quello per il secondogenito.
Confermava poi l'importo dell'assegno divorzile a carico del e a beneficio della così come Pt_1 CP_1 fissato con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c., disponeva che l'assegno unico universale fosse percepito per ½ da ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo fra loro, condannava la donna al pagamento del 50% delle spese di lite che liquidava in complessivo €.3.627,00, oltre accessori come per legge e, infine, disponeva che delle spese di CT dovessero farsi carico entrambe le parti nella misura di ½ pro capite.
Il proponeva appello avverso tale sentenza, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. Parte_1
264/2023, censurandola perché ritenuta erronea nella parte in cui era stato confermato l'affidamento condiviso di e il di lui collocamento prevalente presso la madre, nonché laddove il figlio era CP_2 CP_3 stato affidato ai ridetti Servizi Sociali territoriali.
Trattavasi infatti di decisione emessa in spregio dei supremi interessi dei figli tenuto conto che la donna era stata dichiarata sospesa dalla responsabilità genitoriale nei confronti di perché ritenuta a ciò non CP_3 idonea a causa delle evidenziate carenze educative per aver indotto i figli a rifiutare di mantenere proficui pagina 2 di 18 rapporti con il padre.
E dunque, sulla scorta di quanto osservato dallo stesso Tribunale, sarebbe stato corretto che i figli fossero affidati in via esclusiva all'appellante e collocati presso di sé, compreso il secondogenito , collocato CP_3 dal 13.01.2023 presso la Comunità “Isotta”, presso cui era stato trasferito con l'ausilio della forza pubblica per la resistenza frapposta dalla madre, per ivi essere sottoposto ad un progetto rieducativo.
La , oltretutto, si era resa responsabile di condotte manipolative nei confronti dei figli i quali, CP_1 nonostante avessero inizialmente ripreso i rapporti con il padre, avevano in seguito rifiutato categoricamente di vederlo;
purtuttavia, stanti le etero-determinate ragioni sottese alla cesura dei rapporti, le modifiche del regime affidativo e del collocamento dei due germani non sarebbero risultate stridenti con l'ostracismo mostrato nei confronti del padre.
In secondo luogo, le decisioni adottate in parte qua contrastavano con le emergenze processuali;
ed invero, in virtù delle relazioni dei Servizi Sociali e del Consultorio Familiare nonché di quelle dell'home maker e dell'espletata CT, era stato appurato che la responsabilità dell'allontanamento dei figli dal padre fosse da addebitarsi esclusivamente alla , più volte ammonita dal Tribunale di RI il quale, persistendo i già CP_1 sanzionati agiti, avrebbe valutato di adottare differenti decisioni anche sotto il profilo dell'affidamento, sospendendo la donna dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (previsione poi concretatasi all'esito del procedimento in relazione al solo secondogenito).
Per , peraltro, il Tribunale aveva previsto che i Servizi affidatari dovessero assumere le decisioni più CP_3 importanti di concerto con il solo , a riprova della ravvisata incapacità della consorte di assolvere alle Pt_1 sue funzioni nell'esclusivo interesse dei figli.
Ciononostante, l'uomo insisteva affinché detto figlio restasse collocato nella prefata struttura, necessitando comunque di essere sostenuto dalle professionalità preposte nel percorso di recupero di una condizione di serenità, pregiudicatagli per esclusiva responsabilità materna.
In ragione poi del chiesto nuovo collocamento dei figli, il concludeva anche per la revoca Pt_1 dell'assegnazione dell'abitazione familiare alla . CP_1
La sentenza de qua veniva altresì censurata nella parte in cui aveva immotivatamente sospeso i rapporti della diade padre-figli, posto in primis che l'atteggiamento di rifiuto, tuttora persistente, era frutto non già di una autonoma determinazione dei ragazzi bensì della negativa influenza materna e, in secundis, che l'appellante era stato definito il genitore più idoneo ad assolvere alle funzioni educative.
La Corte avrebbe pertanto dovuto disporre l'immediata ripresa dei rapporti inopinatamente sospesi sine die e con le inevitabili ripercussioni negative sui due ragazzi, nonché reiterare l'ammonizione nei confronti della
. CP_1
pagina 3 di 18 Le censure avverso la sentenza in parola veniva poi estese anche al riconosciuto assegno divorzile in favore dell'appellata, difettandone i requisiti di legge, a suo dire neanche allegati in fatto, considerato che – verosimilmente- costei svolgeva una attività lavorativa in nero, sostenendo spese straordinarie per i figli del tutto incompatibili con l'entità dell'assegno di cui beneficia.
In secondo luogo, ella aveva recentemente incamerato l'eredità materna e, ad ogni buon fine, nulla ostava affinché reperisse una sistemazione lavorativa per affrancarsi dalla dipendenza dal marito.
Da ultimo, in ragione dell'invocato nuovo collocamento dei figli, chiedeva disporsi l'elisione dell'assegno di mantenimento a beneficio di , ponendo a carico della un contributo per la prole CP_2 CP_1 nell'ammontare ritenuto di giustizia;
ove poi il ragazzo fosse rimasto collocato presso la madre, invocava la riduzione del corrente importo (€.350 mensili), dovendo anche lei proporzionalmente provvedere al soddisfacimento dei bisogni dei figli;
vinte le spese per i due gradi di giudizio.
L'udienza del 27.04.2023 veniva celebrata in modalità cartolare e, all'esito, la causa veniva rinviata al
22.06.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Sta di fatto che la SI.ra si costituiva in giudizio soltanto in data 13.05.2023 ed Controparte_1 evidenziava che, a seguito del deposito dell'appellata sentenza, il Tribunale per i RE di RI aveva dato corso ad un procedimento nell'ambito del quale, con decreto del 14.04.2023, era stato confermato l'affidamento di ai Servizi Sociali Territoriali ed il suo collocamento in una comunità educativa, CP_3 nominando l'Avv. Francesca Romana Arciuli curatore speciale dei ragazzi.
Tale decreto era stato reclamato dalla innanzi la Corte di Appello di RI, Sezione Minori che, con CP_1 motivazione alquanto articolata, aveva rigettato il gravame, le cui ragioni risultavano essere inconferenti con detto decreto giacché ella non era stata dichiarata né sospesa né decaduta dalla responsabilità genitoriale.
Quanto poi ai motivi di appello, la rimarcava come il Tribunale Ordinario avesse di fatto disatteso le CP_1 conclusioni alle quali era pervenuto il secondo CT nominato in quella sede, il quale aveva suggerito di revocare l'affidamento di ai Servizi Sociali di RI, stante la trascurabilità degli interventi di CP_3 supporto approntati in suo favore, ritenendo che fosse per lui più utile essere preso in carico da professionalità private individuate dai genitori;
ciononostante, era stato dato assoluto rilievo ad una sola relazione di detti
Servizi che avevano narrato di un episodio durante il quale il ragazzo era andato in escandescenza all'interno dell'abitazione materna, profilandosi in lui la presenza di patologie di natura psichiatrica non tempestivamente diagnosticate.
E comunque, la rappresentava come -dall'epoca del suo inserimento in comunità- avesse CP_1 CP_3 migliorato la propria condotta, inserendosi positivamente finanche nell'ambiente scolastico e, da ultimo, nel rilevare che ella si fosse sempre spesa per il benessere della famiglia, si opponeva alla richiesta di elisione pagina 4 di 18 dell'assegno divorzile, concludendo affinché l'appello venisse dichiarato inammissibile ovvero infondato nel merito e per la condanna del in punto di spese. Pt_1
Anche l'udienza del 22.06.2023 veniva celebrata in absentia e, all'esito, la causa veniva riservata per la decisione con concessione di un primo termine di 60 giorni per il deposito di note conclusionali e di ulteriori
20 giorni per repliche.
L'appellante, con esse, evidenziava di aver finalmente ripreso i contatti con , dapprima solo telefonici CP_3
e poi in presenza presso la Comunità ospitante, mentre continuava a rifiutarsi di incontrarlo a causa CP_2 della negativa influenza esercitata su di lui dalla madre.
E tuttavia, scaduti detti termini, con ordinanza del 25.01.2024 la Corte rimetteva in istruttoria il procedimento, all'uopo fissando l'udienza del 12.03.2024, stante la ritenuta indispensabilità della nomina di un curatore speciale dei minori (individuato nell'Avv. Rosa Stella Zero) a cagione dei provvedimenti adottati in prime cure dal Tribunale ordinario;
su istanza delle parti tale professionista veniva revocata ed in suo luogo veniva conferito incarico sostanziale e processuale all'Avv. Francesca Romana Arciuli, già ricoprente tale funzione nel giudizio minorile.
Nel prosieguo del giudizio, esattamente all'udienza del 12.03.2024, veniva disposto che, a cura dei Servizi
Sociali territoriali, venisse redatta una relazione di aggiornamento sulle condizioni dei due minori, sugli interventi posti in essere ovvero suggeriti a beneficio loro e dei genitori, con rinvio per il prosieguo a quella cartolare del 27.06.2024.
In data 04.05.2024 l'Avv. Arciuli depositava la propria memoria di costituzione nell'interesse dei due ragazzi e, in primo luogo, eccepiva la nullità del procedimento di primo grado ex art. 354 co. 1 c.p.c. per la mancata nomina del curatore speciale dei minori ai sensi dell'art. 78 del codice di rito.
Innanzi al Tribunale, infatti, vi era stata controversia sulla responsabilità genitoriale e sul loro affidamento di talché, anche per l'esito del giudizio, vi era una conclamata condizione di conflittualità fra i genitori e i figli.
La Corte avrebbe perciò dovuto dichiarare la nullità della sentenza e far regredire la causa innanzi al
Tribunale Ordinario, considerato comunque che i due ragazzi non sarebbero rimasti sguarniti di tutela giudiziaria per effetto dell'ultrattività del decreto emesso dal Tribunale minorile.
Eccepiva altresì la nullità del procedimento di primo grado per il mancato ascolto diretto dei due minori, sebbene tale adempimento fosse stato espletato dal CT;
ciononostante, chiedeva acquisirsi d'ufficio il verbale redatto dal Tribunale per i RE di RI nel quale erano state trasfuse le loro dichiarazioni.
Il curatore speciale si doleva poi del disposto affidamento di ai Servizi Sociali di RI, tenuto conto CP_3 che difettava nel caso di specie la nomina di un tutore;
in secondo luogo, il Tribunale non aveva colto l'esistenza in detto giovane di problematiche di natura psichica, richiedenti specifici interventi terapeutici,
pagina 5 di 18 valorizzando –di
contro
- l'unico episodio in cui aveva manifestato agiti aggressivi e inurbani nell'ambiente domestico alla presenza della madre e di un'operatrice sociale, sicché era stato trasferito in struttura per essere sottoposto ad un programma di “rieducazione”, quasi che si trattasse di un giovane distintosi per mera
“malacreanza”.
E dunque, stanti i progressi conseguiti da anche per le terapie farmacologiche alle quali si sottopone CP_3 perché preso in carico dal servizio di NPIA di RI, a parere del curatore non poteva giustificarsi né la cesura dei rapporti con il padre e la madre né la sospensione della contribuzione economica dei genitori, da disporsi proporzionalmente alle loro rispettive risorse, giacché , per effetto dell'impugnata decisione, era di CP_3 fatto divenuto “figlio di nessuno”.
In secondo luogo, l'appellata sentenza era del tutto disarmonica poiché, mentre nella parte motiva la donna era stata sospesa dalla responsabilità genitoriale nei confronti di a causa delle problematiche del CP_3 giovane a lei imputabili, in quella dispositiva nulla era stato all'uopo sancito.
Al contrario, nonostante gli agiti materni fossero stati giudicati nocivi e disfunzionali per i due figli, il primogenito era rimasto affidato in modalità condivisa ad entrambi i genitori, sì da indurre il CP_2
Procuratore minorile ad esperire un procedimento de potestate nell'ambito del quale veniva emesso il sopra richiamato decreto del 16/18.11.2022.
E proprio grazie al supporto e agli interventi terapeutici degli operatori della casa di accoglienza “Isotta”, presso cui è ospitato, egli aveva recuperato un positivo rapporto con il padre, con il fratello e con la CP_3 madre (gli incontri con quest'ultima si svolgevano però ancora in forma protetta).
Non solo: il ragazzo era stato autorizzato a pernottare con il durante le festività ed aveva ripreso a Pt_1 frequentare la scuola e il gruppo dei pari.
Il curatore significava però come la , benché supportata, non avesse superato le sue distonie CP_1 nell'approcciarsi ai figli, sicché manifestava ancora un conflitto di lealtà indotto dai di lei CP_3 atteggiamenti;
auspicava perciò che questi venisse collocato presso il padre, convivente con una nuova compagna e con i di lei figli, sebbene necessitasse tuttora di seguire il supporto, anche terapeutico, assicuratogli dal servizio NPIA di RI.
La condizione di , ormai divenuto maggiorenne, veniva invece ritenuta irrecuperabile con la CP_2 conseguenza che, al fine esclusivo di proteggere il fratello minore (ormai diciassettenne) dalla perigliosa influenza materna, sarebbe stato auspicabile che la fosse dichiarata decaduta dalla relativa CP_1 responsabilità genitoriale.
Da ultimo, l'Avv. Arciuli osservava come fosse impraticabile l'espletamento delle funzioni di rappresentante sostanziale di , sicché chiedeva la revoca in parte qua del provvedimento di nomina e rassegnava le CP_3
pagina 6 di 18 conclusioni come innanzi dettagliate.
Nel prosieguo del giudizio, il sottoscritto relatore veniva nominato in luogo della Dott.ssa Persona_1 giusta provvedimento del 12.06.2024 a firma del Presidente di Sezione e, all'esito dell'udienza del
27.06.2024 la causa veniva rinviata prima al 10.09.2025 per la precisazione delle conclusioni e poi al
26.09.2024 per consentire alla SI.ra di costituirsi in giudizio con un nuovo difensore, stante la CP_1 revoca del mandato formalizzata nei confronti dell'Avv. Luca Volpe.
Giova evidenziare come, unitamente alle note di trattazione per tale udienza, il avesse depositato in Pt_1 giudizio un ulteriore provvedimento del Tribunale per i RE di RI, datato 17.05.2024, con il quale, tra l'altro, la era stata dichiarata sospesa dalla responsabilità genitoriale sui figli, sicché Controparte_1 reiterava la già formulata richiesta di congelamento di qualsivoglia forma di rapporto fra lei e , fonte CP_3
–a suo dire- di condotte dissonanti in detto giovane, insistendo altresì affinché la Corte la sospendesse dalla responsabilità genitoriale.
Trattasi, giova evidenziarlo fin da subito, di domanda irricevibile dalla Corte per sopravvenuta carenza di interesse, stante la valenza del provvedimento sospensivo già adottato sul punto dal Tribunale per i RE di RI.
E, con comparsa depositata il 25.09.2024, per conto dell'appellata si costituivano in giudizio gli Avv.ti
Marialaura Basso e Maurizio Chimienti e la causa veniva rinviata nuovamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.12.2024, all'esito della quale e previa acquisizione delle note di trattazione delle parti, il procedimento veniva riservato per la decisione con concessione di 60 giorni per il deposito di note conclusionali ed ulteriori 20 giorni per repliche.
Tutte loro depositavano tali note con le quali si riportavano alle attività assertive già formulate e notiziavano la Corte sui recenti sviluppi della vicenda e dei rapporti tra i genitori e i figli.
Infine, con nota del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede, risalente al 7.03.2023, veniva espresso parere parzialmente favorevole all'accoglimento dell'appello, limitatamente alle determinazioni economiche adottate in prime cure.
Sta di fatto che la Corte, a scioglimento della riserva assunta in quella data, con ordinanza del 21.03.2025 rimetteva la causa sul ruolo, fissando per il prosieguo l'udienza del 13.05.2025, disponendo che si procedesse con l'ascolto di;
e ciò veniva disposto recependo le eccezioni e deduzioni formulate dal curatore CP_3 speciale di e facendo rimando ai principi sanciti dalla Suprema Corte con i provvedimenti nn. CP_3
437/2024, 6503/2023, 1078/2023, 3576/2024, secondo cui tale adempimento delegato al CT (così come espletato in primo grado) non avrebbe potuto sostituire quello diretto da parte del Giudice procedente, viepiù
a cagione delle materie rimesse alla cognizione del Tribunale (ossia in primis l'affidamento ed il pagina 7 di 18 collocamento di ), senza che questi fosse stato posto in condizione di esprimere i suoi desideri e CP_3 bisogni.
Espletato tale adempimento alla presenza del Procuratore Generale della Repubblica in sede, il procedimento veniva rinviato al 10.06.2025 concedendo un termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note difensive e ulteriori 5 giorni per repliche;
le parti provvedevano a tanto e il procedimento veniva riservato per la decisione all'esito della relativa camera di consiglio.
Riepilogate le richieste e conclusioni delle parti e richiamati i principali eventi che si sono susseguiti in questo grado del procedimento, va innanzitutto revocato ogni precedente provvedimento riguardante l'affidamento di il quale in data il 21.08.2024 ha raggiunto la maggiore età ed ha perciò CP_2 acquisito la piena capacità di agire.
Deve revocarsi altresì la disposta sospensione delle visite paterne a detto figlio, potendosi costui autonomamente regolare sul se, come e quando incontrare il , nonché il provvedimento di nomina in Pt_1 suo favore dell'Avv. Francesca Romana Arciuli, nella qualità innanzi detta, stante il venir meno delle relative condizioni oggettive e soggettive.
Quanto poi all'eccepita nullità del procedimento di primo grado per la mancata nomina del curatore speciale dei minori, sollevata dall'Avv. Arciuli nell'interesse dei due germani, è opportuno evidenziare come fra i genitori non vi fosse stata inizialmente alcuna contesa sul loro affidamento e collocamento, sicché non potevano ritenersi sussistenti le ragioni legittimanti la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., né quella di munire i fratelli dell'assistenza difensiva ai sensi dell'art. 336 co.4 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 10.10.2022 n. 149 e delle successive modifiche introdotte dalla L. 197/2022.
La controversia sull'affidamento e sul collocamento dei figli si è dunque profilata nel prosieguo del giudizio, celebrato parallelamente a quello minorile proposto dal P.M.M. ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., nel corso del quale proprio l'Avv. Arciuli veniva nominato curatore speciale dei minori.
Chiarito ciò, le doglianze formulate sul punto non risultano condivisibili atteso che, sebbene astrattamente si possa parlare di un error in procedendo commesso dal Tribunale Ordinario, il quale avrebbe dovuto nominare tale figura per garantire ai minori l'assistenza tecnica e l'eventuale rappresentanza sostanziale appena palesatasi l'ipotesi di un loro affidamento ai Servizi Sociali, il caso di specie deve essere sussunto nel generale principio per cui la denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali non deve essere vista in funzione meramente autoreferenziale, ossia di tutela dell'interesse all'ideale regolarità dell'attività giudiziaria, ma in un'ottica funzionale volta a garantire l'eliminazione del pregiudizio concretamente sofferto
(cfr Cass. Civ. Sez. I Ordinanza n. 1832/2025 del 25.01.2025, Cass. Civ. n. 18635/2011, Cass. Civ. n.
pagina 8 di 18 1201/2012, Cass. Civ. 26831/2014, Cass. Civ. n. 633/2014).
Tale principio, infatti, può trovare applicazione, con gli opportuni adattamenti, anche nei procedimenti riguardanti i minori i quali, come noto, sono titolari di diritti e di interessi benché privi di capacità di agire di talché, circa l'esercizio del loro diritto di difesa all'interno del processo, lo stesso potrà concretarsi attraverso il meccanismo di rappresentanza affidata ai genitori o ad un tutore.
Ciononostante, (così come chiarito dalla Suprema Corte con le sentenze n. 40490/2021 e n. 4994/2022), nei giudizi inerenti le relazioni familiari, potrebbe verificarsi un conflitto di interessi tra i genitori e i figli minori la cui sussistenza potrà essere ravvisata nel caso concreto dal giudice (essa è in re ipsa in quelli de potestate) con la conseguenza che, facendo rimando all'art. 78 c.p.c., vigente ratione temporis, la nomina del curatore è doverosa non solo nelle ipotesi tipizzate dalla legge, ossia nei procedimenti ex artt. 330 e 403 c.c. e in quelli ex art. 2 e ss. della L. 184/1983, ma anche quando i genitori appaiano per gravi ragioni inadeguati a rappresentare gli interessi dei figli, ovvero quando costoro ne facciano apposita richiesta, se ultraquattordicenni.
Tali regole- procedurali e sostanziali al tempo stesso- non possono però contrastare con il principio della celerità della decisione, tenuto conto che si controverte su diritti personalissimi e che le relazioni familiari sono caratterizzate da naturale fluidità, sicché la Corte, proprio per colmare il vulnus verificatosi in primo grado, ha proceduto alla nomina del curatore speciale dovendo adottare le decisioni nell'interesse dei due ragazzi da valutarsi all'attualità, oltre che in chiave prognostica, in vista della tutela dei preminenti loro interessi e del compiuto svolgimento delle funzioni genitoriali, con tutti i doveri e diritti a ciò connessi, dovendo i germani ricevere, se ritenuto necessario, l'adeguato supporto dalle istituzioni a ciò preposte. Pt_1
Senza sottacere che anche la Corte, in presenza di controversie riguardanti i minori, può sempre esercitare i suoi poteri ufficiosi utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione per gli accertamenti ritenuti più opportuni, non operando all'uopo il regime delle preclusioni proprio del giudizio ordinario.
Ed allora, posto che è ormai maggiorenne, che fra meno di 10 mesi compirà 18 anni, che CP_2 CP_3 sono state acquisite le relazioni di aggiornamento sulle sue condizioni di vita, che i rapporti fra i genitori e il figlio hanno subito apprezzabili cambiamenti, che il percorso terapeutico e di supporto approntato per il ragazzo è ormai ultimato, così come emerge chiaramente dalle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali, la regressione al primo grado del giudizio per difetto di rappresentanza non apporterebbe in alcun CP_3 beneficio.
Al contrario, ciò potrebbe essere per lui fonte di pregiudizio per il rallentamento dei tempi della decisone, sì da violare non solo il principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 della Costituzione ma anche l'art. 7 della Convenzione di Strasburgo del 25.01.1996, ratificata dall'Italia con la Legge 77/2003, che pagina 9 di 18 impone alle autorità giudiziarie di agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo.
E proprio su tale aspetto della vertenza, con la recente ordinanza n.. 1832/2025 del 25.01.2025, la Suprema
Corte ha statuito: “in tema di giudizi sulla responsabilità genitoriale, dovendosi conciliare le esigenze di difesa e di rappresentanza del minore con quelle di particolare celerità del procedimento, e dovendosi valutare all'attualità il migliore interesse del minore stesso, ove quest'ultimo sia stato adeguatamente rappresentato nel giudizio di appello, l'eventuale difetto di rappresentanza nel giudizio di primo grado per omessa o tardiva nomina del curatore speciale è irrilevante, salvo che non venga enunciato uno specifico e concreto pregiudizio idoneo a viziare anche la decisione di secondo grado”.
Per tutte le esposte ragioni, l'eccezione sollevata in parte qua deve essere respinta.
Quanto poi alla ritenuta nullità della sentenza di primo grado per il mancato ascolto diretto dei minori da parte del Tribunale, appare utile osservare: ravvisata la difficoltà dei genitori di rapportarsi ai figli e prima di decidere sul loro affidamento persino etero-familiare (circostanza già prospettatasi nel giudizio incardinatosi innanzi al Tribunale per i RE di RI ed ivi rubricato sub n. di R.G.A.C. 311/2020), era stato in quella sede conferito incarico al CT, Dott.ssa di procedere con l'ascolto dei due fratelli , prima di Per_2 Pt_1 rispondere ai quesiti formulati e di cui al verbale di udienza del 16.11.2020 e di somministrar loro le batterie testistiche.
Orbene, se anche tale ascolto “delegato” al CT fosse stato disposto per fini meramente prudenziali, tenuto conto del disagio manifestato in special modo da , seguito dal servizio di neuropsichiatria infantile ed CP_3 assuntore di terapia anti-psicotica, la Corte ha ritenuto l'indefettibilità dell'ascolto diretto solo di tale ragazzo
(stante il superamento delle speculari problematiche in rito per il raggiungimento della maggiore età del fratello) per le ragioni spiegate nell'ordinanza del 21.03.2025, innanzi richiamate e alle quali si fa rimando, al fine di poter meglio valutare gli attuali bisogni e desideri del ragazzo.
E ciò nella chiara consapevolezza che l'ascolto del minore non è prova tipica né atipica, né che le di lui dichiarazioni sono vincolanti ai fini della decisione, dovendo il Giudice essere teleologicamente orientato alla tutela dei suoi supremi interessi, persino superando il principio di cui all'art. 112 c.p.c..
Sgomberando il campo da tali eccezioni e passando all'esame delle questioni di merito devolute alla Corte, quanto alla posizione di , tuttora affidato ai Servizi Sociali del IV Municipio del Comune di RI e CP_3 collocato presso la ridetta struttura educativa, è doveroso premettere: come noto, l'ordinamento giuridico italiano predilige l'applicazione della regola generale dell'affido condiviso, considerato meglio corrispondente all'interesse dei minori, giacché comporta la predisposizione da parte dei genitori di un progetto comune per la crescita di costoro in vista del raggiungimento della loro piena maturità, intesa come concreta realizzazione dei valori di libertà e di responsabilità, con la conseguenza che la deroga a tale regime pagina 10 di 18 ordinario, ricorrendo –se del caso- finanche all'affidamento etero-familiare, costituisce l'eccezione cui far ricorso ove le condotte genitoriali dovessero risultare pregiudizievoli per i figli stessi.
Trattasi di anomala condizione ritenuta sussistente sia dal Tribunale per i RE di RI sia da quello
Ordinario motivo per cui, anche per le accertate sue problematiche, è stato affidato ai Servizi Sociali CP_3 territorialmente competenti e collocato presso la struttura “Isotta” di Tricase.
Tali decisioni sono state però stigmatizzate dall'appellante giacché, a cagione della dichiarata sospensione materna dalla responsabilità genitoriale sul secondogenito, la Corte avrebbe dovuto affidarlo in via esclusiva al padre, collocandolo presso di sé e disponendo la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare in favore della . CP_1
Orbene, al netto dell'indisponibilità della questione, rimessa perciò alle valutazioni che l'A.G. dovrà effettuare nell'esclusivo interesse dei minori, va in primis rimarcata la valenza rebus sic stantibus dei provvedimenti in materia di famiglia (ad eccezione di quelli sullo status), motivo per il quale la Corte ha dovuto valutare le attuali condizioni di , considerato che ha compiuto 17 anni da due mesi ed è CP_3 affetto da un “disturbo dell'adattamento secondario dovuto a problematiche e condizioni socio-ambientali e familiari particolarmente complesse. Presenti elementi di natura depressiva e ansia sociale”.
Ordunque, sembrava inizialmente che, sia pure con l'adozione di tutte le cautele del caso, fosse CP_3 riuscito ad intensificare i rapporti con il padre e che tuttavia permanessero difficoltà della madre nell'approcciarsi a lui, tant'è che le strutture preposte avevano ritenuto che il fosse l'unica risorsa Pt_1 disponibile in vista della de-istituzionalizzazione del ragazzo appena completato il suo percorso terapeutico;
e proprio per favorire ciò, gli incontri della diade padre-figlio, dapprima protetti, erano divenuti liberi, sicché al ragazzo era stato concesso di trascorrere due fine settimana al mese a casa del padre, nella quale è presente la sua nuova compagna e i di lei figli, mantenendo comunque quelli protetti con la . CP_1
Sta di fatto però che, nonostante tale ripresa dei rapporti, ha purtroppo subito un aggravamento dei CP_3 suoi problemi comportamentali e una disgregazione emotiva, con agiti oppositivi, provocatori ed aggressivi etero-diretti all'interno del contesto comunitario, con insulti, sputi, manifestazioni di agitazione psico- motorie, incapacità di reagire alle piccole frustrazioni della vita quotidiana, episodi depressivi e poi di iperattività sul piano motorio, palesando, all'esito di essi, un senso di profonda tristezza e rabbia per il vissuto endo-familiare, dando così contezza di vivere sentimenti ambivalenti giacché, se avesse ripreso rapporti più stretti con il padre, avrebbe determinato nella madre un senso di delusione per un palese conflitto di lealtà.
In tale quadro, peraltro, subiva un ricovero ospedaliero a causa degli effetti collaterali di una terapia CP_3 farmacologica somministratagli e poi subito sospesa e sostituita da altro principio attivo, sicché le descritte manifestazioni venivano notevolmente contenute favorendo così la ripresa dei rapporti con il genitore.
pagina 11 di 18 Sta di fatto però che, con provvedimento del 15.04.2024, il Tribunale per i RE di RI sospendeva la dalla responsabilità genitoriale e tuttavia, dalla relazione trimestrale depositata dal curatore speciale CP_1 di , emergeva come anche il rapporto fra costui e il padre non fosse più pienamente soddisfacente a CP_3 causa della rigidità delle regole imposte al ragazzo e delle difficoltà di gestire l'attuale famiglia allargata del
. Pt_1
Il minore, infatti, aveva avuto serie difficoltà di inserimento in essa, mostrandosi tuttavia avvilito per la prospettiva di rimanere ancora a lungo all'interno della menzionata struttura rieducativa, cosicché l'Avv.
Arciuli ravvisava l'opportunità di consentire al ragazzo, appena completato il suo percorso terapeutico e di supporto psicologico, di far rientro presso l'abitazione materna in quanto la , quantunque sospesa CP_1 dalla responsabilità genitoriale, si era dimostrata disponibile a prendersi cura del figlio, a differenza di quanto fatto dal suo ex marito il quale, prospettata la possibilità di andare a vivere da solo con , si era CP_3 rifiutato di fare ciò non potendo modificare i suoi progetti di vita con la sua attuale compagna.
Allo stesso Tribunale per i RE di RI, oltretutto, gli operatori sociali avevano recentemente significato che i piani approntati per e miranti ad un suo rientro nell'abitazione paterna, avevano CP_3 subito una battuta di arresto per l'oppositività manifestata nei confronti dei componenti l'attuale nucleo familiare del , con la conseguenza che il giovane si era ivi sentito “fuori posto”. Pt_1
E proprio l'appellante aveva precisato anche al Tribunale minorile che, a suo parere, il minore non era pronto per fuoriuscire dalla comunità “Isotta”, ventilandosi da parte degli operatori persino la possibilità che venisse nel futuro ricoverato in una struttura terapeutica.
L'ambivalenza del padre ha dunque determinato il fallimento della progettualità approntata ab initio per il ragazzo il quale, dopo aver preso atto di ciò, nel corso del suo ascolto diretto ha esternato a chiare lettere anche alla Corte di Appello il bisogno di essere dimesso dalla comunità e di far rientro nell'abitazione materna;
è poi emerso un sensibile miglioramento anche dei rapporti con il padre, sebbene avesse dato prevalenza ad una sua progettualità rigidamente normativa e non già di contenimento affettivo a beneficio del figlio.
Dal canto suo, la madre aveva nel passato manifestato limiti nella gestione dei rapporti con il ragazzo, riversando -ora sull'ex marito ora sugli operatori- le responsabilità per le di lui problematiche, rifiutando persino l'ipotesi di essere stata corresponsabile del vissuto dei due figli.
E ad ogni buon fine confermava alla Corte le stesse dichiarazioni rese in sede di ascolto condotto dal CP_3
Tribunale per i RE di RI (cfr. verbale del 30.10.2024), precisando di essersi trovato bene in comunità compatibilmente con le peculiarità di tale ambiente.
Ammetteva poi di essere stato aiutato dagli operatori e di trovarsi bene a scuola, lamentando però di non pagina 12 di 18 poter frequentare gli amici al di fuori degli orari scolastici a causa delle regole comunitarie, di aver visto migliorare il rapporto con la madre, di voler riprendere una quotidiana interrelazione con il fratello , CP_2 con il quale avrebbe condiviso la camera, di voler intensificare anche quella con il padre e, infine, di essere stanco di vivere in detta struttura.
Ed allora, al netto del pregevole impegno profuso da tutte le istituzioni e dai soggetti coinvolti dal Tribunale
Ordinario e da quello minorile in questa complessa vicenda familiare (ci si riferisce ai Servizi Sociali, agli psicologi, agli operatori dell'attivato home maker e a tutte le altre professionalità che hanno sostenuto
, suo fratello e i loro genitori), lo scopo principale della Corte è quello di valutare se vi è CP_3 CP_2 stata una positiva evoluzione dei rapporti fra le parti e se sono migliorate le condizioni psicologiche di
, onde poter adottare le decisioni meglio corrispondenti alla tutela dei suoi preminenti interessi. CP_3
A tal fine, i dati salienti della fattispecie sono i seguenti: mentre il SI. ha di fatto rinunciato alla Pt_1 iniziale progettualità in favore del figlio, con il quale aveva comunque ripreso proficui rapporti dopo alcuni anni di assoluta lontananza, la SI.ra è apparsa più disponibile ad accogliere detto fragile figlio, il CP_1 quale ha palesato la sua cocente delusione per le scelte di vita paterne facendo emergere in lui un mai sopito sentimento abbandonico.
Non possono altresì sottovalutarsi le responsabilità e nel contempo i limiti della , così come CP_1 emergenti anche dalla CT redatta in prime cure dalla Dott.ssa giacché ella è apparsa senza alcun Per_2 dubbio atta a far fronte alle esigenze primarie dei due figli ma ha nel contempo riversato su di loro la rabbia accumulata negli anni nei confronti del marito, rendendosi così incapace di preservarli dai problemi coniugali, con ciò determinando una condizione di conflittualità risultata particolarmente deleteria in CP_3 anche a causa del disturbo del quale è affetto.
E dunque, tale condizione di conflittualità nonché le problematiche comportamentali di (dati emersi CP_3 non solo dalle relazioni dei Servizi Sociali, alquanto dettagliate, ma anche dagli accertamenti disposti dal
Tribunale) avevano giustificato l'affidamento etero-familiare disposto in primo grado.
E tuttavia, la condizione del ragazzo deve essere rivalutata all'attualità, alla luce delle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali e delle emergenze istruttorie formatesi anche nella parte finale del giudizio di appello, a cagione delle quali non appare più utile che il ragazzo continui a vivere in comunità, stante l'ultimazione del percorso di supporto e la cronicizzazione delle sue condizioni.
deve pertanto far immediato rientro presso l'abitazione materna, ravvisando la Corte la necessità di CP_3 recepire il bisogno che lo stesso ha esternato senza tentennamenti.
Senza sottacere che fra meno di 10 mesi raggiungerà la maggiore età sicché appare contrario ai suoi CP_3 interessi che continui a vivere in una struttura comunitaria nella quale sono presenti anche bambini piccoli,
pagina 13 di 18 stante la sua condizione di insofferenza e la reattività dimostrata in concomitanza con i loro capricci
Tale giovane deve poi poter riprendere uno stabile rapporto con il fratello e deve potersi finalmente CP_2 rapportare con i pari anche al di fuori dell'ambente scolastico.
Ciononostante, si giustifica il mantenimento dell'affidamento del ragazzo ai Servizi Sociali, nonché la sospensione della dalla responsabilità genitoriale su detto figlio, atteso che non si ravvisa in lei il CP_1 superamento delle fragilità psicologiche rilevabili dalla disamina del fascicolo di primo grado, tali da averla resa incapace di instaurare un dialogo con il marito, parimenti responsabile della chiusura dei canali comunicativi e delle difficoltà nelle quali il figlio si è venuto a ritrovare, oltre che fonte per lui di illusioni e conseguenti disillusioni.
I Servizi, però, dovranno ritenersi coinvolti solo nelle decisioni di maggiore importanza per e, CP_3 segnatamente, per quelle riguardanti la salute, la formazione scolastica e la gestione dei rapporti con il padre, anche a cagione dell'alto livello di conflittualità ancora sussistente fra i genitori, potendo la genitrice collocataria regolarsi autonomamente per quelle inerenti la vita quotidiana.
Appare poi opportuna la protrazione degli interventi sistemici di supporto all'intero nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del IV Municipio di RI, i quali dovranno così continuare a dar corso ai progetti di sostegno, anche psicologico, di cui necessita per la sua condizione di fragilità, e potenziare i rapporti CP_3 fra costui e il padre, tenendo conto dei desideri del ragazzo, dei suoi impegni di studio e di quelli di lavoro dell'uomo, con conseguente revoca della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la sospensione degli incontri fra detta diade, che dovranno essere immediatamente riattivati.
Non appare però opportuna la predisposizione di una “cornice minima” degli incontri, neanche da valersi in via suppletiva, stante l'età di e comunque la sua capacità di autodeterminarsi a tal riguardo. CP_3
Corollario di ciò è l'immediata cessazione dalla funzione di curatore sostanziale di da parte CP_3 dell'Avv. Francesca Romana Arciuli, già venuta meno riguardo al figlio primogenito delle parti, attesa la manifestata indisponibilità di costei di continuare nell'espletamento di tale gravoso incarico.
Va da sé che la richiesta di revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare alla , così come CP_1 formulata dal , è da dichiararsi irricevibile, in quanto è indispensabile che ad entrambi i figli venga Pt_1 almeno preservato l'habitat domestico in cui dovrà utilmente potenziarsi anche il rapporto di fratria.
Quanto poi alle determinazioni economiche, relativamente all'assegno per la prole appare utile richiamare i principi in materia: come noto, entrambi i genitori sono tenuti a mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli per il sol fatto di averli generati, in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 30 della
Costituzione e dall'art. 147 c.c.; circa il mantenimento, entrambi i genitori dovranno a ciò provvedere in concorso fra loro e con il loro lavoro professionale e/o casalingo, oltre che proporzionalmente alle pagina 14 di 18 consistenze reddituali e patrimoniali di ciascuno.
E' dunque necessario ponderare le testé indicate condizioni oggettive e soggettive temperate sulla scorta dei compendi probatori formatisi in prime cure, anch'esse da attualizzarsi.
Orbene, le parti hanno contratto matrimonio il 26.07.2003 e si sono separate giusta decreto di omologa del
18.04.2017, ricettivo delle condizioni concordate con scrittura del 3.04.2017; per quanto di rilievo, il Pt_1 si onerava del versamento di €.800 mensili, di cui €.300 quale assegno di mantenimento muliebre ed €.500 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, rimasti collocati presso la madre alla quale veniva assegnata l'abitazione familiare intestata in via esclusiva al marito.
Convenivano altresì che, ove la avesse beneficiato degli assegni familiari, gli importi in questione CP_1 sarebbero stati rideterminati in €.200 per la moglie ed €.260 per ciascuno dei figli.
Sta di fatto che, a motivo del collocamento di presso la struttura innanzi menzionata, vi è stata, di CP_3 fatto, l'elisione del versamento dell'assegno di mantenimento per costui, atteso che la retta per la permanenza in essa del ragazzo è stata pagata con fondi pubblici.
La determinazione di tali oneri economici veniva dunque parametrata ai redditi del Parte_1 ingegnere alle dipendenze di “ , e infine rivisitata con la gravata sentenza di guisa che Controparte_4 alla veniva riconosciuto un assegno divorzile di €.300 mensili, confermando così l'importo in essere CP_1 fin dalla separazione, e veniva elevato il contributo paterno per il figlio fino ad €.350 mensili, con CP_2 attribuzione a ciascuna parte del 50% dell'assegno unico universale, salvo diverso accordo.
L'aumento dell'assegno per è pienamente condivisibile, tenuto conto che, dal dì della separazione, CP_2 sono trascorsi ben 9 anni sicché le sue esigenze sono fisiologicamente aumentate senza che il genitore richiedente dovesse prima dar luogo a particolari attività assertive sul punto e poi fornire adeguati supporti istruttori a sostegno della domanda (cfr. Cass. Civ. 11724/2023).
Uguale importo il dovrà versare alla ex consorte a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 del figlio , con decorrenza dal suo rientro presso l'abitazione materna (parimenti da aggiornarsi in CP_3 ossequio agli indici ISTAT), con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie da sostenersi per i ragazzi facendo all'uopo rimando al vigente protocollo stilato dal Tribunale di RI con il locale COA.
L'assegno di mantenimento per i figli minorenni, infatti, non soggiace al principio della domanda con la conseguenza che, sebbene la non abbia appellato incidentalmente la sentenza di primo grado, stante CP_1 anche la sua tardiva costituzione in giudizio, la determinazione di esso è rimessa alla valutazione ufficiosa dell'A.G. procedente (cfr. Cass. 3206/2019).
E, proprio a motivo dell'ammontare complessivo dell'assegno per la prole, appare equo mantenere la condivisione in parti uguali fra i genitori dell'assegno unico universale, se erogato dall'INPS a beneficio dei pagina 15 di 18 due ragazzi.
Relativamente all'assegno divorzile, appare invece opportuno precisare quanto segue: esso è disciplinato dall'art. 5 della L. 898/1970 che prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa obbligare un coniuge a somministrare all'altro un assegno, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, della ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale e/o di quello comune, oltre che del reddito di entrambi;
e ciò a motivo della funzione propria dell'assegno divorzile tesa all'esplicazione del valore della solidarietà post-coniugale, che si concreta a seguito dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procacciarseli per ragioni oggettive.
Detto assegno, però, aveva originariamente una funzione assistenziale, volta cioè a colmare l'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge economicamente più debole al fine di consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante l'unione coniugale, sebbene la Cassazione, già con la sentenza n. 11504/2017, avesse inteso superare tale parametro in applicazione del principio di auto-responsabilità di ciascun coniuge.
Tali principi sono poi stati temperati con l'arresto giurisprudenziale di cui alla nota sentenza n. 18287/2018 delle SS. UU. della Suprema Corte che ha valorizzato la funziona compensativa, perequativa, riequilibratrice e risarcitoria dell'assegno divorzile, divenuta prevalente rispetto a quella assistenziale ed alimentare.
Pertanto, ogni Tribunale chiamato ad adottare una decisione sul punto, è oggi tenuto ad accertare prima se tale diritto possa essere riconosciuto al coniuge richiedente (an), per poi giungere alla determinazione dell'esatto ammontare di tale assegno (quantum), senza sottovalutare l'importanza dei comportamenti assunti dalle parti a seguito del manifestarsi della crisi coniugale (fra cui l'inizio di una nuova convivenza), stante il rilievo da attribuirsi ai principi di libertà ed auto-responsabilità che incidono parimenti sugli effetti economici gemmati dallo scioglimento del vincolo.
E tuttavia, tali accertamenti sono conseguenti agli approfondimenti istruttori propri della fase di merito del divorzio di guisa che, solo con la sentenza che definirà il giudizio, avente carattere costitutivo, potrà stabilirsi se il coniuge richiedente avrà diritto o meno di beneficiare di tale assegno trattandosi, per l'appunto, di decisione connessa indefettibilmente allo scioglimento del vincolo.
Da tali principi deriva il seguente corollario: nella fase sommaria del procedimento divorzile il Giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio riguardante la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di tale assegno, ma solo ad accertare se, medio tempore rispetto alla fase separativa, si siano verificati fatti nuovi che comportino la modifica delle determinazioni ivi assunte (cfr. Corte di Appello de pagina 16 di 18 L'Aquila, decreto 04.10.2018).
E proprio in attuazione di tali principi, il Presidente del Tribunale di RI, all'esito della fase ex art. 708
c.p.c., aveva correttamente mantenuto il previgente assegno concordato nel giudizio separativo.
Orbene, il matrimonio inter partes è durato circa 14 anni durante i quali la SI.ra ha espletato le CP_1 mansioni casalinghe ed accuditive nei confronti dei figli, salvo che per l'arco temporale in cui ha svolto un'attività di tirocinio formativo per la quale ha beneficiato di un'indennità di €.
2.700 circa, rappresentata dal
CUD versato in atti.
Ha poi goduto dell'assegno di mantenimento di €.300 mensili per quasi 9 anni, durante i quali non pare si sia attivata per affrancarsi dalla dipendenza economica dal marito, continuando comunque ad utilizzare l'abitazione familiare a lui intestata in via esclusiva, con quanto da ciò discende per lei in termini di risparmio di spesa.
A motivo di tanto, non sussistono le condizioni per dar corso all'elisione dell'assegno divorzile, avendo la contribuito alla gestione del ménage familiare, ma solo alla sua riduzione, stante l'inizio della CP_1 percezione dell'assegno quando era appena quarantenne con la conseguenza che avrebbe dovuto frattanto impegnarsi per attuare il prefato principio di auto-responsabilità.
L'assegno divorzile deve pertanto essere rideterminato nella misura mensile di €.150, parimenti da aggiornarsi in ossequio agli indici ISTAT.
Quanto infine alle spese per questo grado del procedimento, tenuto conto del complessivo esito del giudizio, della peculiarità di alcune delle questioni di diritto trattate, della particolare complessità degli atti difensivi approntati dalle parti, appare equo disporne la totale compensazione fra le stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di RI, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 264/2023, promosso da nei confronti di Parte_1
rigettata ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede. Controparte_1
1) Revoca ogni precedente provvedimento circa l'affidamento, il collocamento e la sospensione dell'esercizio del diritto-dovere di visita del padre al figlio , nelle more del giudizio divenuto CP_2 maggiorenne, e dichiara il non luogo a provvedere sulle domande articolate dall'appellante sul punto.
2) Rigetta le domande formulate dall'appellante in ordine all'affidamento esclusivo a sé del figlio minore
, al collocamento di entrambi i figli presso di sé, alla revoca dell'assegnazione dell'abitazione CP_3 familiare all'appellata, alla conseguente assegnazione di essa in favore dell'appellante ed alla pagina 17 di 18 riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio . CP_2
3) Rigetta la domanda di decadenza della SI.ra dalla responsabilità genitoriale sul Controparte_1 figlio , coì come formulata dal curatore speciale. CP_3
4) Conferma la sospensione della SI.ra dall'esercizio della responsabilità Controparte_1 genitoriale sul figlio minore e conferma l'affidamento di questi ai Servizi Sociali del IV CP_3
Municipio del Comune di RI, i quali dovranno adottare tutte le decisioni per lui più importanti in ordine alla salute, alla formazione ed alla gestione dei rapporti della diade padre-figlio.
5) Revoca la sentenza di primo grado nella parte in cui detto minore è stato collocato presso la Comunità
”Isotta” di Tricase e dispone che egli faccia immediato rientro presso l'abitazione familiare, da permanere in assegnazione alla . CP_1
6) Dispone che i ridetti Servizi Sociali approntino il percorso ritenuto necessario per favorire i rapporti tra ed il padre e rimette l'espletamento dell'esercizio del diritto-dovere di CP_3 Parte_1 visita fra detta diade alle determinazioni del figlio.
7) Dispone che, dal dì del rientro di presso l'abitazione materna, il debba CP_3 Parte_1 corrispondere alla in aggiunta all'assegno già in essere per il figlio , Controparte_1 CP_2
l'ulteriore importo di €.350 a titolo di contributo per il mantenimento del secondogenito , da CP_3 aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT e con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie anche per lui occorrenti.
8) Dispone che ciascuno dei genitori trattenga per sé il 50% dell'assegno unico universale versato dall'INPS a beneficio dei due figli.
9) Ridetermina l'assegno divorzile a beneficio dell'appellata nella misura di €.150 Controparte_1
mensili.
10) Spese interamente compensate fra le parti.
Così deciso in RI nella camera di consiglio del giorno 8.07.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
Dott.ssa Giuseppina Dinisi
pagina 18 di 18
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 10.06.2025 nel procedimento in grado di appello, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 264/2023, promosso da
nato a [...] il [...] ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Carla Broccia e con domicilio eletto presso il suo studio in RI al Corso Cavour n.133, come da mandato in calce al ricorso in appello.
Appellante
Contro
nata a [...] l'[...] ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Marialaura Basso e Maurizio Chimienti, e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo difensore in RI alla Via Trento n.14, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione depositata il
25.09..2024.
Appellata
E contro
e , costituitisi nel procedimento con l'Avv. Francesca Romana Arciuli, loro CP_2 CP_3 curatore speciale.
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
pagina 1 di 18 di RI
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 10.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione di un primo termine di 20 giorni per il deposito di note conclusionali e di successivi 10 giorni per repliche.
Con sentenza n. 2984/2022 pubblicata il 27.07.2022 la Prima Sezione Civile del Tribunale di RI, all'esito del procedimento ivi rubricato sub n. di R.G. 19189/2017, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RI il 26.07.2003 tra i SIg.ri e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile al n. 668, parte II, serie A, anno 2003, con ogni conseguenziale adempimento di legge.
Affidava il figlio (nato l'[...]) ai Servizi Sociali del Comune di RI, IV Municipio, CP_3 incaricando il responsabile di collocarlo con la massima urgenza in una comunità educativa avvalendosi, se necessario, della forza pubblica;
confermava invece l'affidamento condiviso dell'altro figlio delle parti (ossia di , nato il [...]) e lo collocava in via prevalente presso la madre;
sospendeva le visite CP_2 di entrambi i genitori al minore e quelle del solo padre al figlio e, quanto alle CP_3 CP_2 determinazioni economiche, elevava ad €.350 mensili il contributo paterno per il mantenimento di quest'ultimo, a decorrere dal luglio 2022, elidendo quello per il secondogenito.
Confermava poi l'importo dell'assegno divorzile a carico del e a beneficio della così come Pt_1 CP_1 fissato con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c., disponeva che l'assegno unico universale fosse percepito per ½ da ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo fra loro, condannava la donna al pagamento del 50% delle spese di lite che liquidava in complessivo €.3.627,00, oltre accessori come per legge e, infine, disponeva che delle spese di CT dovessero farsi carico entrambe le parti nella misura di ½ pro capite.
Il proponeva appello avverso tale sentenza, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. Parte_1
264/2023, censurandola perché ritenuta erronea nella parte in cui era stato confermato l'affidamento condiviso di e il di lui collocamento prevalente presso la madre, nonché laddove il figlio era CP_2 CP_3 stato affidato ai ridetti Servizi Sociali territoriali.
Trattavasi infatti di decisione emessa in spregio dei supremi interessi dei figli tenuto conto che la donna era stata dichiarata sospesa dalla responsabilità genitoriale nei confronti di perché ritenuta a ciò non CP_3 idonea a causa delle evidenziate carenze educative per aver indotto i figli a rifiutare di mantenere proficui pagina 2 di 18 rapporti con il padre.
E dunque, sulla scorta di quanto osservato dallo stesso Tribunale, sarebbe stato corretto che i figli fossero affidati in via esclusiva all'appellante e collocati presso di sé, compreso il secondogenito , collocato CP_3 dal 13.01.2023 presso la Comunità “Isotta”, presso cui era stato trasferito con l'ausilio della forza pubblica per la resistenza frapposta dalla madre, per ivi essere sottoposto ad un progetto rieducativo.
La , oltretutto, si era resa responsabile di condotte manipolative nei confronti dei figli i quali, CP_1 nonostante avessero inizialmente ripreso i rapporti con il padre, avevano in seguito rifiutato categoricamente di vederlo;
purtuttavia, stanti le etero-determinate ragioni sottese alla cesura dei rapporti, le modifiche del regime affidativo e del collocamento dei due germani non sarebbero risultate stridenti con l'ostracismo mostrato nei confronti del padre.
In secondo luogo, le decisioni adottate in parte qua contrastavano con le emergenze processuali;
ed invero, in virtù delle relazioni dei Servizi Sociali e del Consultorio Familiare nonché di quelle dell'home maker e dell'espletata CT, era stato appurato che la responsabilità dell'allontanamento dei figli dal padre fosse da addebitarsi esclusivamente alla , più volte ammonita dal Tribunale di RI il quale, persistendo i già CP_1 sanzionati agiti, avrebbe valutato di adottare differenti decisioni anche sotto il profilo dell'affidamento, sospendendo la donna dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (previsione poi concretatasi all'esito del procedimento in relazione al solo secondogenito).
Per , peraltro, il Tribunale aveva previsto che i Servizi affidatari dovessero assumere le decisioni più CP_3 importanti di concerto con il solo , a riprova della ravvisata incapacità della consorte di assolvere alle Pt_1 sue funzioni nell'esclusivo interesse dei figli.
Ciononostante, l'uomo insisteva affinché detto figlio restasse collocato nella prefata struttura, necessitando comunque di essere sostenuto dalle professionalità preposte nel percorso di recupero di una condizione di serenità, pregiudicatagli per esclusiva responsabilità materna.
In ragione poi del chiesto nuovo collocamento dei figli, il concludeva anche per la revoca Pt_1 dell'assegnazione dell'abitazione familiare alla . CP_1
La sentenza de qua veniva altresì censurata nella parte in cui aveva immotivatamente sospeso i rapporti della diade padre-figli, posto in primis che l'atteggiamento di rifiuto, tuttora persistente, era frutto non già di una autonoma determinazione dei ragazzi bensì della negativa influenza materna e, in secundis, che l'appellante era stato definito il genitore più idoneo ad assolvere alle funzioni educative.
La Corte avrebbe pertanto dovuto disporre l'immediata ripresa dei rapporti inopinatamente sospesi sine die e con le inevitabili ripercussioni negative sui due ragazzi, nonché reiterare l'ammonizione nei confronti della
. CP_1
pagina 3 di 18 Le censure avverso la sentenza in parola veniva poi estese anche al riconosciuto assegno divorzile in favore dell'appellata, difettandone i requisiti di legge, a suo dire neanche allegati in fatto, considerato che – verosimilmente- costei svolgeva una attività lavorativa in nero, sostenendo spese straordinarie per i figli del tutto incompatibili con l'entità dell'assegno di cui beneficia.
In secondo luogo, ella aveva recentemente incamerato l'eredità materna e, ad ogni buon fine, nulla ostava affinché reperisse una sistemazione lavorativa per affrancarsi dalla dipendenza dal marito.
Da ultimo, in ragione dell'invocato nuovo collocamento dei figli, chiedeva disporsi l'elisione dell'assegno di mantenimento a beneficio di , ponendo a carico della un contributo per la prole CP_2 CP_1 nell'ammontare ritenuto di giustizia;
ove poi il ragazzo fosse rimasto collocato presso la madre, invocava la riduzione del corrente importo (€.350 mensili), dovendo anche lei proporzionalmente provvedere al soddisfacimento dei bisogni dei figli;
vinte le spese per i due gradi di giudizio.
L'udienza del 27.04.2023 veniva celebrata in modalità cartolare e, all'esito, la causa veniva rinviata al
22.06.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Sta di fatto che la SI.ra si costituiva in giudizio soltanto in data 13.05.2023 ed Controparte_1 evidenziava che, a seguito del deposito dell'appellata sentenza, il Tribunale per i RE di RI aveva dato corso ad un procedimento nell'ambito del quale, con decreto del 14.04.2023, era stato confermato l'affidamento di ai Servizi Sociali Territoriali ed il suo collocamento in una comunità educativa, CP_3 nominando l'Avv. Francesca Romana Arciuli curatore speciale dei ragazzi.
Tale decreto era stato reclamato dalla innanzi la Corte di Appello di RI, Sezione Minori che, con CP_1 motivazione alquanto articolata, aveva rigettato il gravame, le cui ragioni risultavano essere inconferenti con detto decreto giacché ella non era stata dichiarata né sospesa né decaduta dalla responsabilità genitoriale.
Quanto poi ai motivi di appello, la rimarcava come il Tribunale Ordinario avesse di fatto disatteso le CP_1 conclusioni alle quali era pervenuto il secondo CT nominato in quella sede, il quale aveva suggerito di revocare l'affidamento di ai Servizi Sociali di RI, stante la trascurabilità degli interventi di CP_3 supporto approntati in suo favore, ritenendo che fosse per lui più utile essere preso in carico da professionalità private individuate dai genitori;
ciononostante, era stato dato assoluto rilievo ad una sola relazione di detti
Servizi che avevano narrato di un episodio durante il quale il ragazzo era andato in escandescenza all'interno dell'abitazione materna, profilandosi in lui la presenza di patologie di natura psichiatrica non tempestivamente diagnosticate.
E comunque, la rappresentava come -dall'epoca del suo inserimento in comunità- avesse CP_1 CP_3 migliorato la propria condotta, inserendosi positivamente finanche nell'ambiente scolastico e, da ultimo, nel rilevare che ella si fosse sempre spesa per il benessere della famiglia, si opponeva alla richiesta di elisione pagina 4 di 18 dell'assegno divorzile, concludendo affinché l'appello venisse dichiarato inammissibile ovvero infondato nel merito e per la condanna del in punto di spese. Pt_1
Anche l'udienza del 22.06.2023 veniva celebrata in absentia e, all'esito, la causa veniva riservata per la decisione con concessione di un primo termine di 60 giorni per il deposito di note conclusionali e di ulteriori
20 giorni per repliche.
L'appellante, con esse, evidenziava di aver finalmente ripreso i contatti con , dapprima solo telefonici CP_3
e poi in presenza presso la Comunità ospitante, mentre continuava a rifiutarsi di incontrarlo a causa CP_2 della negativa influenza esercitata su di lui dalla madre.
E tuttavia, scaduti detti termini, con ordinanza del 25.01.2024 la Corte rimetteva in istruttoria il procedimento, all'uopo fissando l'udienza del 12.03.2024, stante la ritenuta indispensabilità della nomina di un curatore speciale dei minori (individuato nell'Avv. Rosa Stella Zero) a cagione dei provvedimenti adottati in prime cure dal Tribunale ordinario;
su istanza delle parti tale professionista veniva revocata ed in suo luogo veniva conferito incarico sostanziale e processuale all'Avv. Francesca Romana Arciuli, già ricoprente tale funzione nel giudizio minorile.
Nel prosieguo del giudizio, esattamente all'udienza del 12.03.2024, veniva disposto che, a cura dei Servizi
Sociali territoriali, venisse redatta una relazione di aggiornamento sulle condizioni dei due minori, sugli interventi posti in essere ovvero suggeriti a beneficio loro e dei genitori, con rinvio per il prosieguo a quella cartolare del 27.06.2024.
In data 04.05.2024 l'Avv. Arciuli depositava la propria memoria di costituzione nell'interesse dei due ragazzi e, in primo luogo, eccepiva la nullità del procedimento di primo grado ex art. 354 co. 1 c.p.c. per la mancata nomina del curatore speciale dei minori ai sensi dell'art. 78 del codice di rito.
Innanzi al Tribunale, infatti, vi era stata controversia sulla responsabilità genitoriale e sul loro affidamento di talché, anche per l'esito del giudizio, vi era una conclamata condizione di conflittualità fra i genitori e i figli.
La Corte avrebbe perciò dovuto dichiarare la nullità della sentenza e far regredire la causa innanzi al
Tribunale Ordinario, considerato comunque che i due ragazzi non sarebbero rimasti sguarniti di tutela giudiziaria per effetto dell'ultrattività del decreto emesso dal Tribunale minorile.
Eccepiva altresì la nullità del procedimento di primo grado per il mancato ascolto diretto dei due minori, sebbene tale adempimento fosse stato espletato dal CT;
ciononostante, chiedeva acquisirsi d'ufficio il verbale redatto dal Tribunale per i RE di RI nel quale erano state trasfuse le loro dichiarazioni.
Il curatore speciale si doleva poi del disposto affidamento di ai Servizi Sociali di RI, tenuto conto CP_3 che difettava nel caso di specie la nomina di un tutore;
in secondo luogo, il Tribunale non aveva colto l'esistenza in detto giovane di problematiche di natura psichica, richiedenti specifici interventi terapeutici,
pagina 5 di 18 valorizzando –di
contro
- l'unico episodio in cui aveva manifestato agiti aggressivi e inurbani nell'ambiente domestico alla presenza della madre e di un'operatrice sociale, sicché era stato trasferito in struttura per essere sottoposto ad un programma di “rieducazione”, quasi che si trattasse di un giovane distintosi per mera
“malacreanza”.
E dunque, stanti i progressi conseguiti da anche per le terapie farmacologiche alle quali si sottopone CP_3 perché preso in carico dal servizio di NPIA di RI, a parere del curatore non poteva giustificarsi né la cesura dei rapporti con il padre e la madre né la sospensione della contribuzione economica dei genitori, da disporsi proporzionalmente alle loro rispettive risorse, giacché , per effetto dell'impugnata decisione, era di CP_3 fatto divenuto “figlio di nessuno”.
In secondo luogo, l'appellata sentenza era del tutto disarmonica poiché, mentre nella parte motiva la donna era stata sospesa dalla responsabilità genitoriale nei confronti di a causa delle problematiche del CP_3 giovane a lei imputabili, in quella dispositiva nulla era stato all'uopo sancito.
Al contrario, nonostante gli agiti materni fossero stati giudicati nocivi e disfunzionali per i due figli, il primogenito era rimasto affidato in modalità condivisa ad entrambi i genitori, sì da indurre il CP_2
Procuratore minorile ad esperire un procedimento de potestate nell'ambito del quale veniva emesso il sopra richiamato decreto del 16/18.11.2022.
E proprio grazie al supporto e agli interventi terapeutici degli operatori della casa di accoglienza “Isotta”, presso cui è ospitato, egli aveva recuperato un positivo rapporto con il padre, con il fratello e con la CP_3 madre (gli incontri con quest'ultima si svolgevano però ancora in forma protetta).
Non solo: il ragazzo era stato autorizzato a pernottare con il durante le festività ed aveva ripreso a Pt_1 frequentare la scuola e il gruppo dei pari.
Il curatore significava però come la , benché supportata, non avesse superato le sue distonie CP_1 nell'approcciarsi ai figli, sicché manifestava ancora un conflitto di lealtà indotto dai di lei CP_3 atteggiamenti;
auspicava perciò che questi venisse collocato presso il padre, convivente con una nuova compagna e con i di lei figli, sebbene necessitasse tuttora di seguire il supporto, anche terapeutico, assicuratogli dal servizio NPIA di RI.
La condizione di , ormai divenuto maggiorenne, veniva invece ritenuta irrecuperabile con la CP_2 conseguenza che, al fine esclusivo di proteggere il fratello minore (ormai diciassettenne) dalla perigliosa influenza materna, sarebbe stato auspicabile che la fosse dichiarata decaduta dalla relativa CP_1 responsabilità genitoriale.
Da ultimo, l'Avv. Arciuli osservava come fosse impraticabile l'espletamento delle funzioni di rappresentante sostanziale di , sicché chiedeva la revoca in parte qua del provvedimento di nomina e rassegnava le CP_3
pagina 6 di 18 conclusioni come innanzi dettagliate.
Nel prosieguo del giudizio, il sottoscritto relatore veniva nominato in luogo della Dott.ssa Persona_1 giusta provvedimento del 12.06.2024 a firma del Presidente di Sezione e, all'esito dell'udienza del
27.06.2024 la causa veniva rinviata prima al 10.09.2025 per la precisazione delle conclusioni e poi al
26.09.2024 per consentire alla SI.ra di costituirsi in giudizio con un nuovo difensore, stante la CP_1 revoca del mandato formalizzata nei confronti dell'Avv. Luca Volpe.
Giova evidenziare come, unitamente alle note di trattazione per tale udienza, il avesse depositato in Pt_1 giudizio un ulteriore provvedimento del Tribunale per i RE di RI, datato 17.05.2024, con il quale, tra l'altro, la era stata dichiarata sospesa dalla responsabilità genitoriale sui figli, sicché Controparte_1 reiterava la già formulata richiesta di congelamento di qualsivoglia forma di rapporto fra lei e , fonte CP_3
–a suo dire- di condotte dissonanti in detto giovane, insistendo altresì affinché la Corte la sospendesse dalla responsabilità genitoriale.
Trattasi, giova evidenziarlo fin da subito, di domanda irricevibile dalla Corte per sopravvenuta carenza di interesse, stante la valenza del provvedimento sospensivo già adottato sul punto dal Tribunale per i RE di RI.
E, con comparsa depositata il 25.09.2024, per conto dell'appellata si costituivano in giudizio gli Avv.ti
Marialaura Basso e Maurizio Chimienti e la causa veniva rinviata nuovamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.12.2024, all'esito della quale e previa acquisizione delle note di trattazione delle parti, il procedimento veniva riservato per la decisione con concessione di 60 giorni per il deposito di note conclusionali ed ulteriori 20 giorni per repliche.
Tutte loro depositavano tali note con le quali si riportavano alle attività assertive già formulate e notiziavano la Corte sui recenti sviluppi della vicenda e dei rapporti tra i genitori e i figli.
Infine, con nota del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede, risalente al 7.03.2023, veniva espresso parere parzialmente favorevole all'accoglimento dell'appello, limitatamente alle determinazioni economiche adottate in prime cure.
Sta di fatto che la Corte, a scioglimento della riserva assunta in quella data, con ordinanza del 21.03.2025 rimetteva la causa sul ruolo, fissando per il prosieguo l'udienza del 13.05.2025, disponendo che si procedesse con l'ascolto di;
e ciò veniva disposto recependo le eccezioni e deduzioni formulate dal curatore CP_3 speciale di e facendo rimando ai principi sanciti dalla Suprema Corte con i provvedimenti nn. CP_3
437/2024, 6503/2023, 1078/2023, 3576/2024, secondo cui tale adempimento delegato al CT (così come espletato in primo grado) non avrebbe potuto sostituire quello diretto da parte del Giudice procedente, viepiù
a cagione delle materie rimesse alla cognizione del Tribunale (ossia in primis l'affidamento ed il pagina 7 di 18 collocamento di ), senza che questi fosse stato posto in condizione di esprimere i suoi desideri e CP_3 bisogni.
Espletato tale adempimento alla presenza del Procuratore Generale della Repubblica in sede, il procedimento veniva rinviato al 10.06.2025 concedendo un termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note difensive e ulteriori 5 giorni per repliche;
le parti provvedevano a tanto e il procedimento veniva riservato per la decisione all'esito della relativa camera di consiglio.
Riepilogate le richieste e conclusioni delle parti e richiamati i principali eventi che si sono susseguiti in questo grado del procedimento, va innanzitutto revocato ogni precedente provvedimento riguardante l'affidamento di il quale in data il 21.08.2024 ha raggiunto la maggiore età ed ha perciò CP_2 acquisito la piena capacità di agire.
Deve revocarsi altresì la disposta sospensione delle visite paterne a detto figlio, potendosi costui autonomamente regolare sul se, come e quando incontrare il , nonché il provvedimento di nomina in Pt_1 suo favore dell'Avv. Francesca Romana Arciuli, nella qualità innanzi detta, stante il venir meno delle relative condizioni oggettive e soggettive.
Quanto poi all'eccepita nullità del procedimento di primo grado per la mancata nomina del curatore speciale dei minori, sollevata dall'Avv. Arciuli nell'interesse dei due germani, è opportuno evidenziare come fra i genitori non vi fosse stata inizialmente alcuna contesa sul loro affidamento e collocamento, sicché non potevano ritenersi sussistenti le ragioni legittimanti la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., né quella di munire i fratelli dell'assistenza difensiva ai sensi dell'art. 336 co.4 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 10.10.2022 n. 149 e delle successive modifiche introdotte dalla L. 197/2022.
La controversia sull'affidamento e sul collocamento dei figli si è dunque profilata nel prosieguo del giudizio, celebrato parallelamente a quello minorile proposto dal P.M.M. ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., nel corso del quale proprio l'Avv. Arciuli veniva nominato curatore speciale dei minori.
Chiarito ciò, le doglianze formulate sul punto non risultano condivisibili atteso che, sebbene astrattamente si possa parlare di un error in procedendo commesso dal Tribunale Ordinario, il quale avrebbe dovuto nominare tale figura per garantire ai minori l'assistenza tecnica e l'eventuale rappresentanza sostanziale appena palesatasi l'ipotesi di un loro affidamento ai Servizi Sociali, il caso di specie deve essere sussunto nel generale principio per cui la denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali non deve essere vista in funzione meramente autoreferenziale, ossia di tutela dell'interesse all'ideale regolarità dell'attività giudiziaria, ma in un'ottica funzionale volta a garantire l'eliminazione del pregiudizio concretamente sofferto
(cfr Cass. Civ. Sez. I Ordinanza n. 1832/2025 del 25.01.2025, Cass. Civ. n. 18635/2011, Cass. Civ. n.
pagina 8 di 18 1201/2012, Cass. Civ. 26831/2014, Cass. Civ. n. 633/2014).
Tale principio, infatti, può trovare applicazione, con gli opportuni adattamenti, anche nei procedimenti riguardanti i minori i quali, come noto, sono titolari di diritti e di interessi benché privi di capacità di agire di talché, circa l'esercizio del loro diritto di difesa all'interno del processo, lo stesso potrà concretarsi attraverso il meccanismo di rappresentanza affidata ai genitori o ad un tutore.
Ciononostante, (così come chiarito dalla Suprema Corte con le sentenze n. 40490/2021 e n. 4994/2022), nei giudizi inerenti le relazioni familiari, potrebbe verificarsi un conflitto di interessi tra i genitori e i figli minori la cui sussistenza potrà essere ravvisata nel caso concreto dal giudice (essa è in re ipsa in quelli de potestate) con la conseguenza che, facendo rimando all'art. 78 c.p.c., vigente ratione temporis, la nomina del curatore è doverosa non solo nelle ipotesi tipizzate dalla legge, ossia nei procedimenti ex artt. 330 e 403 c.c. e in quelli ex art. 2 e ss. della L. 184/1983, ma anche quando i genitori appaiano per gravi ragioni inadeguati a rappresentare gli interessi dei figli, ovvero quando costoro ne facciano apposita richiesta, se ultraquattordicenni.
Tali regole- procedurali e sostanziali al tempo stesso- non possono però contrastare con il principio della celerità della decisione, tenuto conto che si controverte su diritti personalissimi e che le relazioni familiari sono caratterizzate da naturale fluidità, sicché la Corte, proprio per colmare il vulnus verificatosi in primo grado, ha proceduto alla nomina del curatore speciale dovendo adottare le decisioni nell'interesse dei due ragazzi da valutarsi all'attualità, oltre che in chiave prognostica, in vista della tutela dei preminenti loro interessi e del compiuto svolgimento delle funzioni genitoriali, con tutti i doveri e diritti a ciò connessi, dovendo i germani ricevere, se ritenuto necessario, l'adeguato supporto dalle istituzioni a ciò preposte. Pt_1
Senza sottacere che anche la Corte, in presenza di controversie riguardanti i minori, può sempre esercitare i suoi poteri ufficiosi utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione per gli accertamenti ritenuti più opportuni, non operando all'uopo il regime delle preclusioni proprio del giudizio ordinario.
Ed allora, posto che è ormai maggiorenne, che fra meno di 10 mesi compirà 18 anni, che CP_2 CP_3 sono state acquisite le relazioni di aggiornamento sulle sue condizioni di vita, che i rapporti fra i genitori e il figlio hanno subito apprezzabili cambiamenti, che il percorso terapeutico e di supporto approntato per il ragazzo è ormai ultimato, così come emerge chiaramente dalle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali, la regressione al primo grado del giudizio per difetto di rappresentanza non apporterebbe in alcun CP_3 beneficio.
Al contrario, ciò potrebbe essere per lui fonte di pregiudizio per il rallentamento dei tempi della decisone, sì da violare non solo il principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 della Costituzione ma anche l'art. 7 della Convenzione di Strasburgo del 25.01.1996, ratificata dall'Italia con la Legge 77/2003, che pagina 9 di 18 impone alle autorità giudiziarie di agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo.
E proprio su tale aspetto della vertenza, con la recente ordinanza n.. 1832/2025 del 25.01.2025, la Suprema
Corte ha statuito: “in tema di giudizi sulla responsabilità genitoriale, dovendosi conciliare le esigenze di difesa e di rappresentanza del minore con quelle di particolare celerità del procedimento, e dovendosi valutare all'attualità il migliore interesse del minore stesso, ove quest'ultimo sia stato adeguatamente rappresentato nel giudizio di appello, l'eventuale difetto di rappresentanza nel giudizio di primo grado per omessa o tardiva nomina del curatore speciale è irrilevante, salvo che non venga enunciato uno specifico e concreto pregiudizio idoneo a viziare anche la decisione di secondo grado”.
Per tutte le esposte ragioni, l'eccezione sollevata in parte qua deve essere respinta.
Quanto poi alla ritenuta nullità della sentenza di primo grado per il mancato ascolto diretto dei minori da parte del Tribunale, appare utile osservare: ravvisata la difficoltà dei genitori di rapportarsi ai figli e prima di decidere sul loro affidamento persino etero-familiare (circostanza già prospettatasi nel giudizio incardinatosi innanzi al Tribunale per i RE di RI ed ivi rubricato sub n. di R.G.A.C. 311/2020), era stato in quella sede conferito incarico al CT, Dott.ssa di procedere con l'ascolto dei due fratelli , prima di Per_2 Pt_1 rispondere ai quesiti formulati e di cui al verbale di udienza del 16.11.2020 e di somministrar loro le batterie testistiche.
Orbene, se anche tale ascolto “delegato” al CT fosse stato disposto per fini meramente prudenziali, tenuto conto del disagio manifestato in special modo da , seguito dal servizio di neuropsichiatria infantile ed CP_3 assuntore di terapia anti-psicotica, la Corte ha ritenuto l'indefettibilità dell'ascolto diretto solo di tale ragazzo
(stante il superamento delle speculari problematiche in rito per il raggiungimento della maggiore età del fratello) per le ragioni spiegate nell'ordinanza del 21.03.2025, innanzi richiamate e alle quali si fa rimando, al fine di poter meglio valutare gli attuali bisogni e desideri del ragazzo.
E ciò nella chiara consapevolezza che l'ascolto del minore non è prova tipica né atipica, né che le di lui dichiarazioni sono vincolanti ai fini della decisione, dovendo il Giudice essere teleologicamente orientato alla tutela dei suoi supremi interessi, persino superando il principio di cui all'art. 112 c.p.c..
Sgomberando il campo da tali eccezioni e passando all'esame delle questioni di merito devolute alla Corte, quanto alla posizione di , tuttora affidato ai Servizi Sociali del IV Municipio del Comune di RI e CP_3 collocato presso la ridetta struttura educativa, è doveroso premettere: come noto, l'ordinamento giuridico italiano predilige l'applicazione della regola generale dell'affido condiviso, considerato meglio corrispondente all'interesse dei minori, giacché comporta la predisposizione da parte dei genitori di un progetto comune per la crescita di costoro in vista del raggiungimento della loro piena maturità, intesa come concreta realizzazione dei valori di libertà e di responsabilità, con la conseguenza che la deroga a tale regime pagina 10 di 18 ordinario, ricorrendo –se del caso- finanche all'affidamento etero-familiare, costituisce l'eccezione cui far ricorso ove le condotte genitoriali dovessero risultare pregiudizievoli per i figli stessi.
Trattasi di anomala condizione ritenuta sussistente sia dal Tribunale per i RE di RI sia da quello
Ordinario motivo per cui, anche per le accertate sue problematiche, è stato affidato ai Servizi Sociali CP_3 territorialmente competenti e collocato presso la struttura “Isotta” di Tricase.
Tali decisioni sono state però stigmatizzate dall'appellante giacché, a cagione della dichiarata sospensione materna dalla responsabilità genitoriale sul secondogenito, la Corte avrebbe dovuto affidarlo in via esclusiva al padre, collocandolo presso di sé e disponendo la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare in favore della . CP_1
Orbene, al netto dell'indisponibilità della questione, rimessa perciò alle valutazioni che l'A.G. dovrà effettuare nell'esclusivo interesse dei minori, va in primis rimarcata la valenza rebus sic stantibus dei provvedimenti in materia di famiglia (ad eccezione di quelli sullo status), motivo per il quale la Corte ha dovuto valutare le attuali condizioni di , considerato che ha compiuto 17 anni da due mesi ed è CP_3 affetto da un “disturbo dell'adattamento secondario dovuto a problematiche e condizioni socio-ambientali e familiari particolarmente complesse. Presenti elementi di natura depressiva e ansia sociale”.
Ordunque, sembrava inizialmente che, sia pure con l'adozione di tutte le cautele del caso, fosse CP_3 riuscito ad intensificare i rapporti con il padre e che tuttavia permanessero difficoltà della madre nell'approcciarsi a lui, tant'è che le strutture preposte avevano ritenuto che il fosse l'unica risorsa Pt_1 disponibile in vista della de-istituzionalizzazione del ragazzo appena completato il suo percorso terapeutico;
e proprio per favorire ciò, gli incontri della diade padre-figlio, dapprima protetti, erano divenuti liberi, sicché al ragazzo era stato concesso di trascorrere due fine settimana al mese a casa del padre, nella quale è presente la sua nuova compagna e i di lei figli, mantenendo comunque quelli protetti con la . CP_1
Sta di fatto però che, nonostante tale ripresa dei rapporti, ha purtroppo subito un aggravamento dei CP_3 suoi problemi comportamentali e una disgregazione emotiva, con agiti oppositivi, provocatori ed aggressivi etero-diretti all'interno del contesto comunitario, con insulti, sputi, manifestazioni di agitazione psico- motorie, incapacità di reagire alle piccole frustrazioni della vita quotidiana, episodi depressivi e poi di iperattività sul piano motorio, palesando, all'esito di essi, un senso di profonda tristezza e rabbia per il vissuto endo-familiare, dando così contezza di vivere sentimenti ambivalenti giacché, se avesse ripreso rapporti più stretti con il padre, avrebbe determinato nella madre un senso di delusione per un palese conflitto di lealtà.
In tale quadro, peraltro, subiva un ricovero ospedaliero a causa degli effetti collaterali di una terapia CP_3 farmacologica somministratagli e poi subito sospesa e sostituita da altro principio attivo, sicché le descritte manifestazioni venivano notevolmente contenute favorendo così la ripresa dei rapporti con il genitore.
pagina 11 di 18 Sta di fatto però che, con provvedimento del 15.04.2024, il Tribunale per i RE di RI sospendeva la dalla responsabilità genitoriale e tuttavia, dalla relazione trimestrale depositata dal curatore speciale CP_1 di , emergeva come anche il rapporto fra costui e il padre non fosse più pienamente soddisfacente a CP_3 causa della rigidità delle regole imposte al ragazzo e delle difficoltà di gestire l'attuale famiglia allargata del
. Pt_1
Il minore, infatti, aveva avuto serie difficoltà di inserimento in essa, mostrandosi tuttavia avvilito per la prospettiva di rimanere ancora a lungo all'interno della menzionata struttura rieducativa, cosicché l'Avv.
Arciuli ravvisava l'opportunità di consentire al ragazzo, appena completato il suo percorso terapeutico e di supporto psicologico, di far rientro presso l'abitazione materna in quanto la , quantunque sospesa CP_1 dalla responsabilità genitoriale, si era dimostrata disponibile a prendersi cura del figlio, a differenza di quanto fatto dal suo ex marito il quale, prospettata la possibilità di andare a vivere da solo con , si era CP_3 rifiutato di fare ciò non potendo modificare i suoi progetti di vita con la sua attuale compagna.
Allo stesso Tribunale per i RE di RI, oltretutto, gli operatori sociali avevano recentemente significato che i piani approntati per e miranti ad un suo rientro nell'abitazione paterna, avevano CP_3 subito una battuta di arresto per l'oppositività manifestata nei confronti dei componenti l'attuale nucleo familiare del , con la conseguenza che il giovane si era ivi sentito “fuori posto”. Pt_1
E proprio l'appellante aveva precisato anche al Tribunale minorile che, a suo parere, il minore non era pronto per fuoriuscire dalla comunità “Isotta”, ventilandosi da parte degli operatori persino la possibilità che venisse nel futuro ricoverato in una struttura terapeutica.
L'ambivalenza del padre ha dunque determinato il fallimento della progettualità approntata ab initio per il ragazzo il quale, dopo aver preso atto di ciò, nel corso del suo ascolto diretto ha esternato a chiare lettere anche alla Corte di Appello il bisogno di essere dimesso dalla comunità e di far rientro nell'abitazione materna;
è poi emerso un sensibile miglioramento anche dei rapporti con il padre, sebbene avesse dato prevalenza ad una sua progettualità rigidamente normativa e non già di contenimento affettivo a beneficio del figlio.
Dal canto suo, la madre aveva nel passato manifestato limiti nella gestione dei rapporti con il ragazzo, riversando -ora sull'ex marito ora sugli operatori- le responsabilità per le di lui problematiche, rifiutando persino l'ipotesi di essere stata corresponsabile del vissuto dei due figli.
E ad ogni buon fine confermava alla Corte le stesse dichiarazioni rese in sede di ascolto condotto dal CP_3
Tribunale per i RE di RI (cfr. verbale del 30.10.2024), precisando di essersi trovato bene in comunità compatibilmente con le peculiarità di tale ambiente.
Ammetteva poi di essere stato aiutato dagli operatori e di trovarsi bene a scuola, lamentando però di non pagina 12 di 18 poter frequentare gli amici al di fuori degli orari scolastici a causa delle regole comunitarie, di aver visto migliorare il rapporto con la madre, di voler riprendere una quotidiana interrelazione con il fratello , CP_2 con il quale avrebbe condiviso la camera, di voler intensificare anche quella con il padre e, infine, di essere stanco di vivere in detta struttura.
Ed allora, al netto del pregevole impegno profuso da tutte le istituzioni e dai soggetti coinvolti dal Tribunale
Ordinario e da quello minorile in questa complessa vicenda familiare (ci si riferisce ai Servizi Sociali, agli psicologi, agli operatori dell'attivato home maker e a tutte le altre professionalità che hanno sostenuto
, suo fratello e i loro genitori), lo scopo principale della Corte è quello di valutare se vi è CP_3 CP_2 stata una positiva evoluzione dei rapporti fra le parti e se sono migliorate le condizioni psicologiche di
, onde poter adottare le decisioni meglio corrispondenti alla tutela dei suoi preminenti interessi. CP_3
A tal fine, i dati salienti della fattispecie sono i seguenti: mentre il SI. ha di fatto rinunciato alla Pt_1 iniziale progettualità in favore del figlio, con il quale aveva comunque ripreso proficui rapporti dopo alcuni anni di assoluta lontananza, la SI.ra è apparsa più disponibile ad accogliere detto fragile figlio, il CP_1 quale ha palesato la sua cocente delusione per le scelte di vita paterne facendo emergere in lui un mai sopito sentimento abbandonico.
Non possono altresì sottovalutarsi le responsabilità e nel contempo i limiti della , così come CP_1 emergenti anche dalla CT redatta in prime cure dalla Dott.ssa giacché ella è apparsa senza alcun Per_2 dubbio atta a far fronte alle esigenze primarie dei due figli ma ha nel contempo riversato su di loro la rabbia accumulata negli anni nei confronti del marito, rendendosi così incapace di preservarli dai problemi coniugali, con ciò determinando una condizione di conflittualità risultata particolarmente deleteria in CP_3 anche a causa del disturbo del quale è affetto.
E dunque, tale condizione di conflittualità nonché le problematiche comportamentali di (dati emersi CP_3 non solo dalle relazioni dei Servizi Sociali, alquanto dettagliate, ma anche dagli accertamenti disposti dal
Tribunale) avevano giustificato l'affidamento etero-familiare disposto in primo grado.
E tuttavia, la condizione del ragazzo deve essere rivalutata all'attualità, alla luce delle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali e delle emergenze istruttorie formatesi anche nella parte finale del giudizio di appello, a cagione delle quali non appare più utile che il ragazzo continui a vivere in comunità, stante l'ultimazione del percorso di supporto e la cronicizzazione delle sue condizioni.
deve pertanto far immediato rientro presso l'abitazione materna, ravvisando la Corte la necessità di CP_3 recepire il bisogno che lo stesso ha esternato senza tentennamenti.
Senza sottacere che fra meno di 10 mesi raggiungerà la maggiore età sicché appare contrario ai suoi CP_3 interessi che continui a vivere in una struttura comunitaria nella quale sono presenti anche bambini piccoli,
pagina 13 di 18 stante la sua condizione di insofferenza e la reattività dimostrata in concomitanza con i loro capricci
Tale giovane deve poi poter riprendere uno stabile rapporto con il fratello e deve potersi finalmente CP_2 rapportare con i pari anche al di fuori dell'ambente scolastico.
Ciononostante, si giustifica il mantenimento dell'affidamento del ragazzo ai Servizi Sociali, nonché la sospensione della dalla responsabilità genitoriale su detto figlio, atteso che non si ravvisa in lei il CP_1 superamento delle fragilità psicologiche rilevabili dalla disamina del fascicolo di primo grado, tali da averla resa incapace di instaurare un dialogo con il marito, parimenti responsabile della chiusura dei canali comunicativi e delle difficoltà nelle quali il figlio si è venuto a ritrovare, oltre che fonte per lui di illusioni e conseguenti disillusioni.
I Servizi, però, dovranno ritenersi coinvolti solo nelle decisioni di maggiore importanza per e, CP_3 segnatamente, per quelle riguardanti la salute, la formazione scolastica e la gestione dei rapporti con il padre, anche a cagione dell'alto livello di conflittualità ancora sussistente fra i genitori, potendo la genitrice collocataria regolarsi autonomamente per quelle inerenti la vita quotidiana.
Appare poi opportuna la protrazione degli interventi sistemici di supporto all'intero nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del IV Municipio di RI, i quali dovranno così continuare a dar corso ai progetti di sostegno, anche psicologico, di cui necessita per la sua condizione di fragilità, e potenziare i rapporti CP_3 fra costui e il padre, tenendo conto dei desideri del ragazzo, dei suoi impegni di studio e di quelli di lavoro dell'uomo, con conseguente revoca della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la sospensione degli incontri fra detta diade, che dovranno essere immediatamente riattivati.
Non appare però opportuna la predisposizione di una “cornice minima” degli incontri, neanche da valersi in via suppletiva, stante l'età di e comunque la sua capacità di autodeterminarsi a tal riguardo. CP_3
Corollario di ciò è l'immediata cessazione dalla funzione di curatore sostanziale di da parte CP_3 dell'Avv. Francesca Romana Arciuli, già venuta meno riguardo al figlio primogenito delle parti, attesa la manifestata indisponibilità di costei di continuare nell'espletamento di tale gravoso incarico.
Va da sé che la richiesta di revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare alla , così come CP_1 formulata dal , è da dichiararsi irricevibile, in quanto è indispensabile che ad entrambi i figli venga Pt_1 almeno preservato l'habitat domestico in cui dovrà utilmente potenziarsi anche il rapporto di fratria.
Quanto poi alle determinazioni economiche, relativamente all'assegno per la prole appare utile richiamare i principi in materia: come noto, entrambi i genitori sono tenuti a mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli per il sol fatto di averli generati, in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 30 della
Costituzione e dall'art. 147 c.c.; circa il mantenimento, entrambi i genitori dovranno a ciò provvedere in concorso fra loro e con il loro lavoro professionale e/o casalingo, oltre che proporzionalmente alle pagina 14 di 18 consistenze reddituali e patrimoniali di ciascuno.
E' dunque necessario ponderare le testé indicate condizioni oggettive e soggettive temperate sulla scorta dei compendi probatori formatisi in prime cure, anch'esse da attualizzarsi.
Orbene, le parti hanno contratto matrimonio il 26.07.2003 e si sono separate giusta decreto di omologa del
18.04.2017, ricettivo delle condizioni concordate con scrittura del 3.04.2017; per quanto di rilievo, il Pt_1 si onerava del versamento di €.800 mensili, di cui €.300 quale assegno di mantenimento muliebre ed €.500 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, rimasti collocati presso la madre alla quale veniva assegnata l'abitazione familiare intestata in via esclusiva al marito.
Convenivano altresì che, ove la avesse beneficiato degli assegni familiari, gli importi in questione CP_1 sarebbero stati rideterminati in €.200 per la moglie ed €.260 per ciascuno dei figli.
Sta di fatto che, a motivo del collocamento di presso la struttura innanzi menzionata, vi è stata, di CP_3 fatto, l'elisione del versamento dell'assegno di mantenimento per costui, atteso che la retta per la permanenza in essa del ragazzo è stata pagata con fondi pubblici.
La determinazione di tali oneri economici veniva dunque parametrata ai redditi del Parte_1 ingegnere alle dipendenze di “ , e infine rivisitata con la gravata sentenza di guisa che Controparte_4 alla veniva riconosciuto un assegno divorzile di €.300 mensili, confermando così l'importo in essere CP_1 fin dalla separazione, e veniva elevato il contributo paterno per il figlio fino ad €.350 mensili, con CP_2 attribuzione a ciascuna parte del 50% dell'assegno unico universale, salvo diverso accordo.
L'aumento dell'assegno per è pienamente condivisibile, tenuto conto che, dal dì della separazione, CP_2 sono trascorsi ben 9 anni sicché le sue esigenze sono fisiologicamente aumentate senza che il genitore richiedente dovesse prima dar luogo a particolari attività assertive sul punto e poi fornire adeguati supporti istruttori a sostegno della domanda (cfr. Cass. Civ. 11724/2023).
Uguale importo il dovrà versare alla ex consorte a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 del figlio , con decorrenza dal suo rientro presso l'abitazione materna (parimenti da aggiornarsi in CP_3 ossequio agli indici ISTAT), con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie da sostenersi per i ragazzi facendo all'uopo rimando al vigente protocollo stilato dal Tribunale di RI con il locale COA.
L'assegno di mantenimento per i figli minorenni, infatti, non soggiace al principio della domanda con la conseguenza che, sebbene la non abbia appellato incidentalmente la sentenza di primo grado, stante CP_1 anche la sua tardiva costituzione in giudizio, la determinazione di esso è rimessa alla valutazione ufficiosa dell'A.G. procedente (cfr. Cass. 3206/2019).
E, proprio a motivo dell'ammontare complessivo dell'assegno per la prole, appare equo mantenere la condivisione in parti uguali fra i genitori dell'assegno unico universale, se erogato dall'INPS a beneficio dei pagina 15 di 18 due ragazzi.
Relativamente all'assegno divorzile, appare invece opportuno precisare quanto segue: esso è disciplinato dall'art. 5 della L. 898/1970 che prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa obbligare un coniuge a somministrare all'altro un assegno, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, della ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale e/o di quello comune, oltre che del reddito di entrambi;
e ciò a motivo della funzione propria dell'assegno divorzile tesa all'esplicazione del valore della solidarietà post-coniugale, che si concreta a seguito dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procacciarseli per ragioni oggettive.
Detto assegno, però, aveva originariamente una funzione assistenziale, volta cioè a colmare l'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge economicamente più debole al fine di consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante l'unione coniugale, sebbene la Cassazione, già con la sentenza n. 11504/2017, avesse inteso superare tale parametro in applicazione del principio di auto-responsabilità di ciascun coniuge.
Tali principi sono poi stati temperati con l'arresto giurisprudenziale di cui alla nota sentenza n. 18287/2018 delle SS. UU. della Suprema Corte che ha valorizzato la funziona compensativa, perequativa, riequilibratrice e risarcitoria dell'assegno divorzile, divenuta prevalente rispetto a quella assistenziale ed alimentare.
Pertanto, ogni Tribunale chiamato ad adottare una decisione sul punto, è oggi tenuto ad accertare prima se tale diritto possa essere riconosciuto al coniuge richiedente (an), per poi giungere alla determinazione dell'esatto ammontare di tale assegno (quantum), senza sottovalutare l'importanza dei comportamenti assunti dalle parti a seguito del manifestarsi della crisi coniugale (fra cui l'inizio di una nuova convivenza), stante il rilievo da attribuirsi ai principi di libertà ed auto-responsabilità che incidono parimenti sugli effetti economici gemmati dallo scioglimento del vincolo.
E tuttavia, tali accertamenti sono conseguenti agli approfondimenti istruttori propri della fase di merito del divorzio di guisa che, solo con la sentenza che definirà il giudizio, avente carattere costitutivo, potrà stabilirsi se il coniuge richiedente avrà diritto o meno di beneficiare di tale assegno trattandosi, per l'appunto, di decisione connessa indefettibilmente allo scioglimento del vincolo.
Da tali principi deriva il seguente corollario: nella fase sommaria del procedimento divorzile il Giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio riguardante la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di tale assegno, ma solo ad accertare se, medio tempore rispetto alla fase separativa, si siano verificati fatti nuovi che comportino la modifica delle determinazioni ivi assunte (cfr. Corte di Appello de pagina 16 di 18 L'Aquila, decreto 04.10.2018).
E proprio in attuazione di tali principi, il Presidente del Tribunale di RI, all'esito della fase ex art. 708
c.p.c., aveva correttamente mantenuto il previgente assegno concordato nel giudizio separativo.
Orbene, il matrimonio inter partes è durato circa 14 anni durante i quali la SI.ra ha espletato le CP_1 mansioni casalinghe ed accuditive nei confronti dei figli, salvo che per l'arco temporale in cui ha svolto un'attività di tirocinio formativo per la quale ha beneficiato di un'indennità di €.
2.700 circa, rappresentata dal
CUD versato in atti.
Ha poi goduto dell'assegno di mantenimento di €.300 mensili per quasi 9 anni, durante i quali non pare si sia attivata per affrancarsi dalla dipendenza economica dal marito, continuando comunque ad utilizzare l'abitazione familiare a lui intestata in via esclusiva, con quanto da ciò discende per lei in termini di risparmio di spesa.
A motivo di tanto, non sussistono le condizioni per dar corso all'elisione dell'assegno divorzile, avendo la contribuito alla gestione del ménage familiare, ma solo alla sua riduzione, stante l'inizio della CP_1 percezione dell'assegno quando era appena quarantenne con la conseguenza che avrebbe dovuto frattanto impegnarsi per attuare il prefato principio di auto-responsabilità.
L'assegno divorzile deve pertanto essere rideterminato nella misura mensile di €.150, parimenti da aggiornarsi in ossequio agli indici ISTAT.
Quanto infine alle spese per questo grado del procedimento, tenuto conto del complessivo esito del giudizio, della peculiarità di alcune delle questioni di diritto trattate, della particolare complessità degli atti difensivi approntati dalle parti, appare equo disporne la totale compensazione fra le stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di RI, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 264/2023, promosso da nei confronti di Parte_1
rigettata ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede. Controparte_1
1) Revoca ogni precedente provvedimento circa l'affidamento, il collocamento e la sospensione dell'esercizio del diritto-dovere di visita del padre al figlio , nelle more del giudizio divenuto CP_2 maggiorenne, e dichiara il non luogo a provvedere sulle domande articolate dall'appellante sul punto.
2) Rigetta le domande formulate dall'appellante in ordine all'affidamento esclusivo a sé del figlio minore
, al collocamento di entrambi i figli presso di sé, alla revoca dell'assegnazione dell'abitazione CP_3 familiare all'appellata, alla conseguente assegnazione di essa in favore dell'appellante ed alla pagina 17 di 18 riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio . CP_2
3) Rigetta la domanda di decadenza della SI.ra dalla responsabilità genitoriale sul Controparte_1 figlio , coì come formulata dal curatore speciale. CP_3
4) Conferma la sospensione della SI.ra dall'esercizio della responsabilità Controparte_1 genitoriale sul figlio minore e conferma l'affidamento di questi ai Servizi Sociali del IV CP_3
Municipio del Comune di RI, i quali dovranno adottare tutte le decisioni per lui più importanti in ordine alla salute, alla formazione ed alla gestione dei rapporti della diade padre-figlio.
5) Revoca la sentenza di primo grado nella parte in cui detto minore è stato collocato presso la Comunità
”Isotta” di Tricase e dispone che egli faccia immediato rientro presso l'abitazione familiare, da permanere in assegnazione alla . CP_1
6) Dispone che i ridetti Servizi Sociali approntino il percorso ritenuto necessario per favorire i rapporti tra ed il padre e rimette l'espletamento dell'esercizio del diritto-dovere di CP_3 Parte_1 visita fra detta diade alle determinazioni del figlio.
7) Dispone che, dal dì del rientro di presso l'abitazione materna, il debba CP_3 Parte_1 corrispondere alla in aggiunta all'assegno già in essere per il figlio , Controparte_1 CP_2
l'ulteriore importo di €.350 a titolo di contributo per il mantenimento del secondogenito , da CP_3 aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT e con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie anche per lui occorrenti.
8) Dispone che ciascuno dei genitori trattenga per sé il 50% dell'assegno unico universale versato dall'INPS a beneficio dei due figli.
9) Ridetermina l'assegno divorzile a beneficio dell'appellata nella misura di €.150 Controparte_1
mensili.
10) Spese interamente compensate fra le parti.
Così deciso in RI nella camera di consiglio del giorno 8.07.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
Dott.ssa Giuseppina Dinisi
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