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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1153/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 257/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9875/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26
e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30651022052022 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 780/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso-reclamo ex art. 17 bis del D.Lgs 546/92 la contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. TK3065102205/2022 e ne eccepiva l'illegittimità perché la stessa asseritamente non era tenuta alla presentazione della dichiarazione Iva per il periodo d'imposta 2016 perché aveva svolto solo operazioni esenti, rientranti nella fattispecie disciplinata dall'art. 10 n. 20 del DPR 633/72, trattandosi di prestazioni accessorie alle attività didattiche, costituite da viaggio e soggiorno.
Costituito il contraddittorio, la Corte di prime cure respingeva l'impugnazione rilevando che, pur sussistendo il presupposto oggettivo dell'esenzione (cioè l'attività di “messa a disposizione di alloggio”, non ha documentato l'esistenza del presupposto soggettivo indispensabile per beneficiare dell'esenzione Iva ovvero non ha dimostrato il collegamento funzionale con coloro che erogano la prestazione didattica principale.
Propone appello la contribuente, denunciando preliminarmente la omessa pronuncia sulla domanda di avvenuta decadenza dei termini dell'accertamento, in quanto asseritamente l'Agenzia avrebbe dovuto notificare l'atto entro e non oltre il 31/12/2022, e non già il 14 febbraio 2023, come avvenuto nella vicenda in esame, e quindi censurando per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione la decisione in merito alla applicabilità dell'esenzione invocata.
Si costituisce l'Ufficio contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, con richiesta di conferma integrale della sentenza appellata.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del Lazio, ascoltate le parti comparse in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio, delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Quanto all'eccepita decadenza dal potere di accertamento per decorso relativo termine, va osservato che gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ma nel caso in esame di omessa presentazione della dichiarazione l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, come innovato dalla L. n.
208/2015, vigente nel periodo d'imposta 2016. L'eccezione è pertanto infondata.
L'impugnazione è infondata anche nel merito.
Ed invero, come correttamente argomentato nella sentenza appellata, a cui peraltro ci si riporta integralmente,
a differenza delle disposizioni di esenzione di cui all'art. 10, nn. 19 e 21, la disposizione di cui al n. 20 del medesimo articolo, prevede in relazione alle prestazioni "accessorie" (nella specie, vitto ed alloggio), la possibilità che le stesse non vengano erogate dallo stesso soggetto (istituti di istruzione, scuole) che esegue la prestazione "principale" (attività didattica), ponendo tuttavia in tal caso, come condizione indispensabile, la sussistenza di un nesso di strumentalità qualificato giuridicamente come "annessione", "dipendenza" o
"collegamento funzionale". Il collegamento al quale fa riferimento la norma di esenzione fiscale deve, quindi, ricercarsi sul piano delle concrete modalità di svolgimento delle attività, potendo ravvisarsi nel caso in cui la prestazione di tipo accessorio, pur se eseguita da soggetto giuridico distinto da quello che eroga la prestazione principale, si relazioni a quest'ultima, o mediante un nesso di derivazione necessario (secondo uno schema procedimentale per cui in assenza della attività accessoria non e dato espletare la prestazione principale), ovvero mediante forme di coordinamento, attuate secondo moduli organizzativi non occasionali, dirette a realizzare la convergenza delle prestazioni accessorie e principali verso la realizzazione di un risultato comune.
Nel caso in esame in esame la ditta individuale Ricorrente_1 stipulava, con scrittura privata, una convenzione con la FO IES RO IT ( IES ) al fine di fornire “ un pacchetto comprensivo di alloggi e servizi collegati”. La FO IES RO IT crea percorsi di studio per studenti di college americani che vengono a studiare In Italia per un semestre o un anno accademico. La convenzione stipulata dalla contribuente ha riguardato unicamente l'anno 2016.
Secondo la giurisprudenza va esclusa l'applicazione dell'esenzione invocata in ragione dei principi unionali;
infatti, secondo la Corte dell'Unione (CGUE, sentenza 13 ottobre 2005, in causa C-200/04) è necessario che le operazioni principali -quelle di istruzione, rispetto alle quali organizzazione del viaggio, vitto e alloggio e quant'altro sono secondarie -siano svolte direttamente dalla società, non che la stessa abbia assunto dal cliente che si recherà all'estero l'incarico di rendergliele disponibili grazie all'intervento di altri che le realizzeranno;
diversamente, infatti, ove si accerti che il cliente ha dato mandato all'ente didattico -che quindi agisce come mandatario del medesimo -di rendergli disponibili principalmente la prestazione di istruzione, quindi le secondarie prestazioni di viaggio, vitto e alloggio, la situazione di fatto viene a collocarsi al di fuori del campo di applicazione dell'esenzione; tale interpretazione è conforme sia all' art. 306 della Direttiva n.
2006/112/CE, sia al corrispondente art. 26, par. 1, dell'abrogata VI Direttiva CEE, qui applicabile quale fondamento eurounitario della disciplina interna della quale è espressione l'art. 74 ter del d.P.R. n. 633 del
1972.
Nel presente giudizio il rapporto tra la contribuente e la FO IES ha evidentemente un carattere occasionale (riferito ad un solo anno) e per nulla organico, privo di un effettivo collegamento funzionale, limitandosi l'interessata alla fornitura di alloggi il cui carattere accessorio alle attività didattiche della
FO non risponde alla realizzazione di un risultato comune.
Come affermato nella sentenza impugnata: "Nel caso in esame, la parte ricorrente non ha documentato l'esistenza del presupposto soggettivo indispensabile per beneficiare dell'esenzione Iva ovvero non ha dimostrato il collegamento funzionale con coloro che erogano la prestazione didattica principale."
L'appello pertanto non merita accoglimento e, quanto alle spese di lite, la statuizione segue la regola della soccombenza, procedendosi, in accoglimento della relativa doglianza dell'appellante, ad una rideterminazione delle spese relative al primo grado di giudizio, effettivamente calcolate in modo incongruo rispetto al valore della causa, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello limitatamente al motivo inerente alle spese legali del giudizio di primo grado, nei sensi di cui in motivazione;
lo respinge nel resto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura complessiva di euro 10.500, di cui euro 6.000 per il primo grado di giudizio ed euro 4.500 per il secondo grado di giudizio.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 257/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9875/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26
e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30651022052022 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 780/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso-reclamo ex art. 17 bis del D.Lgs 546/92 la contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. TK3065102205/2022 e ne eccepiva l'illegittimità perché la stessa asseritamente non era tenuta alla presentazione della dichiarazione Iva per il periodo d'imposta 2016 perché aveva svolto solo operazioni esenti, rientranti nella fattispecie disciplinata dall'art. 10 n. 20 del DPR 633/72, trattandosi di prestazioni accessorie alle attività didattiche, costituite da viaggio e soggiorno.
Costituito il contraddittorio, la Corte di prime cure respingeva l'impugnazione rilevando che, pur sussistendo il presupposto oggettivo dell'esenzione (cioè l'attività di “messa a disposizione di alloggio”, non ha documentato l'esistenza del presupposto soggettivo indispensabile per beneficiare dell'esenzione Iva ovvero non ha dimostrato il collegamento funzionale con coloro che erogano la prestazione didattica principale.
Propone appello la contribuente, denunciando preliminarmente la omessa pronuncia sulla domanda di avvenuta decadenza dei termini dell'accertamento, in quanto asseritamente l'Agenzia avrebbe dovuto notificare l'atto entro e non oltre il 31/12/2022, e non già il 14 febbraio 2023, come avvenuto nella vicenda in esame, e quindi censurando per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione la decisione in merito alla applicabilità dell'esenzione invocata.
Si costituisce l'Ufficio contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, con richiesta di conferma integrale della sentenza appellata.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del Lazio, ascoltate le parti comparse in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio, delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Quanto all'eccepita decadenza dal potere di accertamento per decorso relativo termine, va osservato che gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ma nel caso in esame di omessa presentazione della dichiarazione l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, come innovato dalla L. n.
208/2015, vigente nel periodo d'imposta 2016. L'eccezione è pertanto infondata.
L'impugnazione è infondata anche nel merito.
Ed invero, come correttamente argomentato nella sentenza appellata, a cui peraltro ci si riporta integralmente,
a differenza delle disposizioni di esenzione di cui all'art. 10, nn. 19 e 21, la disposizione di cui al n. 20 del medesimo articolo, prevede in relazione alle prestazioni "accessorie" (nella specie, vitto ed alloggio), la possibilità che le stesse non vengano erogate dallo stesso soggetto (istituti di istruzione, scuole) che esegue la prestazione "principale" (attività didattica), ponendo tuttavia in tal caso, come condizione indispensabile, la sussistenza di un nesso di strumentalità qualificato giuridicamente come "annessione", "dipendenza" o
"collegamento funzionale". Il collegamento al quale fa riferimento la norma di esenzione fiscale deve, quindi, ricercarsi sul piano delle concrete modalità di svolgimento delle attività, potendo ravvisarsi nel caso in cui la prestazione di tipo accessorio, pur se eseguita da soggetto giuridico distinto da quello che eroga la prestazione principale, si relazioni a quest'ultima, o mediante un nesso di derivazione necessario (secondo uno schema procedimentale per cui in assenza della attività accessoria non e dato espletare la prestazione principale), ovvero mediante forme di coordinamento, attuate secondo moduli organizzativi non occasionali, dirette a realizzare la convergenza delle prestazioni accessorie e principali verso la realizzazione di un risultato comune.
Nel caso in esame in esame la ditta individuale Ricorrente_1 stipulava, con scrittura privata, una convenzione con la FO IES RO IT ( IES ) al fine di fornire “ un pacchetto comprensivo di alloggi e servizi collegati”. La FO IES RO IT crea percorsi di studio per studenti di college americani che vengono a studiare In Italia per un semestre o un anno accademico. La convenzione stipulata dalla contribuente ha riguardato unicamente l'anno 2016.
Secondo la giurisprudenza va esclusa l'applicazione dell'esenzione invocata in ragione dei principi unionali;
infatti, secondo la Corte dell'Unione (CGUE, sentenza 13 ottobre 2005, in causa C-200/04) è necessario che le operazioni principali -quelle di istruzione, rispetto alle quali organizzazione del viaggio, vitto e alloggio e quant'altro sono secondarie -siano svolte direttamente dalla società, non che la stessa abbia assunto dal cliente che si recherà all'estero l'incarico di rendergliele disponibili grazie all'intervento di altri che le realizzeranno;
diversamente, infatti, ove si accerti che il cliente ha dato mandato all'ente didattico -che quindi agisce come mandatario del medesimo -di rendergli disponibili principalmente la prestazione di istruzione, quindi le secondarie prestazioni di viaggio, vitto e alloggio, la situazione di fatto viene a collocarsi al di fuori del campo di applicazione dell'esenzione; tale interpretazione è conforme sia all' art. 306 della Direttiva n.
2006/112/CE, sia al corrispondente art. 26, par. 1, dell'abrogata VI Direttiva CEE, qui applicabile quale fondamento eurounitario della disciplina interna della quale è espressione l'art. 74 ter del d.P.R. n. 633 del
1972.
Nel presente giudizio il rapporto tra la contribuente e la FO IES ha evidentemente un carattere occasionale (riferito ad un solo anno) e per nulla organico, privo di un effettivo collegamento funzionale, limitandosi l'interessata alla fornitura di alloggi il cui carattere accessorio alle attività didattiche della
FO non risponde alla realizzazione di un risultato comune.
Come affermato nella sentenza impugnata: "Nel caso in esame, la parte ricorrente non ha documentato l'esistenza del presupposto soggettivo indispensabile per beneficiare dell'esenzione Iva ovvero non ha dimostrato il collegamento funzionale con coloro che erogano la prestazione didattica principale."
L'appello pertanto non merita accoglimento e, quanto alle spese di lite, la statuizione segue la regola della soccombenza, procedendosi, in accoglimento della relativa doglianza dell'appellante, ad una rideterminazione delle spese relative al primo grado di giudizio, effettivamente calcolate in modo incongruo rispetto al valore della causa, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello limitatamente al motivo inerente alle spese legali del giudizio di primo grado, nei sensi di cui in motivazione;
lo respinge nel resto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura complessiva di euro 10.500, di cui euro 6.000 per il primo grado di giudizio ed euro 4.500 per il secondo grado di giudizio.