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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/09/2025, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2588/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 30.09.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2588 dell'anno 2020 R.Gen.Aff.Cont., vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Antonino Parte_1 C.F._1
Luce, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Napoli, Via F.M. Briganti n.128;
-OPPONENTE-
CONTRO
(C.F. e P.I.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., in nome e per conto di rappresentata e Controparte_2 difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco Fiore, tutti elettivamente domiciliati in Nola (NA), alla via F. Napolitano n. 64;
-OPPOSTA-
E
C.F. e P. IVA ) in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., in qualità di cessionaria di Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 13.05.2024, dall'Avv. Francesco Fiore, tutti elettivamente domiciliati in
Nola (NA), alla via F. Napolitano n. 64;
- TERZA INTERVENTRICE AI SENSI DELL'ART. 111 C.p.c.-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2798/2019 emesso dal Tribunale di Nola in data 4 marzo 2019 in materia di contratti bancari. Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 30.09.2025.
Svolgimento del processo.
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico di questo Tribunale, con decreto n.
2798/2019, ha ingiunto a (in qualità di debitrice principale) e a Parte_2 Pt_1
(in qualità di fideiussore), il pagamento in favore di
[...] Controparte_2
(d'ora innanzi per brevità “BPS”), della somma complessiva di € 239.290,38, oltre gli
[...] interessi al tasso legale dalla domanda, nonché le spese di procedimento, in ragione della esposizione debitoria formatasi sul conto corrente n. 6015 del 15.12.2010, nonché per le anticipazioni creditizie dei rapporti n. 106274518, 106277318 e 107615219 e del contratto di finanziamento n. 741744633.
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, ha proposto opposizione il garante, Pt_1
eccependo: - l'incompetenza territoriale del giudice adito ad emettere il decreto
[...] ingiuntivo, per essere competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ovvero quello di
Napoli; - l'inesistenza di qualsiasi morosità in capo all'opponente per non essere lo stesso a conoscenza della contabilità della società debitrice principale;
- il comportamento contrario a buona fede tenuto dalla banca per non avere la stessa avanzato nei suoi confronti alcuna prodromica richiesta di pagamento.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio contrastando CP_4 estensivamente la fondatezza dell'opposizione spiegata. Ha, quindi, concluso - previa concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio - per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, ha domandato la condanna del al pagamento della minor somma accertata in corso di causa, vinte in ogni caso le spese Pt_1 del giudizio.
4. Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata immediatamente spedita per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza.
5. Nelle more, con comparsa di intervento volontario, depositata in via telematica in data 13 maggio
2024, si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in qualità di Controparte_3 cessionaria del credito, riportandosi a tutte le difese già spiegate in atti.
6. Indi, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 9 luglio 2024) viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In limine litis, deve darsi atto che nel corso del giudizio si è costituita la Controparte_3
a seguito della cessione dei crediti intervenuta con in particolare, Controparte_2 per scissione parziale con effetti dal 1 dicembre 2020.
In particolare, parte interventrice ha depositato l'atto di scissione parziale, ai sensi dell'art. 2506
c.c., del 25.11.2020, a rogito del notaio di Siena, rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Persona_1
Registro delle Imprese di e Napoli in data 26.11.2020; il trasferimento del Compendio Scisso, CP_2
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29.12.2020, parte II, al
Foglio delle Inserzioni n. 151.
Dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30.04.1999, n. 130 e dell'art. 58 T.U.B., “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o, comunque, esistenti a favore della Società Scissa, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della Società
Beneficiaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione”. In conseguenza dell'operata scissione, pertanto, è divenuta esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel CP_3 compendio scisso, ivi compreso il credito, sufficientemente individuato, già originariamente vantato da Banca PS nei confronti della debitrice Gesar Fruits S.r.l. e di Parte_1
Come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cass. Civ. Sez. I, sent. 22424 del 22 ottobre 2009).
Ebbene, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio>> (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 22503 del 23 ottobre 2014;
Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 22727 del 3 novembre 2011).
In applicazione dei summenzionati principi, siccome non è stato prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione della cedente PS (per vero neppure chiesta dalla interventrice) la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
2. Tanto debitamente puntualizzato, va osservato, in via preliminare che non merita accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente.
Emerge, infatti, che tanto i contratti (di conto corrente, conto anticipi e di finanziamento) sottoscritti dalla società debitrice principale quanto quello di garanzia sottoscritto dall'odierno opponente sono stati stipulati presso la filiale di BPS ubicata a Nola, ciò che vale a ritenere correttamente radicata la competenza di questo Tribunale in base al criterio di collegamento individuato dall'art. 20 c.p.c., quale foro alternativo per le cause relative ai diritti di obbligazione, del luogo in cui l'obbligazione
è sorta (art. 1182 c.p.c.).
Del resto, l'opponente non ha invocato il foro del consumatore, in ogni caso nella specie non applicabile. Ed infatti, sebbene la più recente giurisprudenza abbia abbandonato il più tradizionale orientamento secondo il quale la persona fisica che presta fideiussione per garantire un debito contratto da un professionista, non assume lo status di consumatore, ma per riflesso, anche egli quello di professionista, con conseguenza ovviamente di rilievo sulla disciplina di riferimento
(Cass. 11/01/2001, n. 314; Cass. 13/05/2005, n. 10107; Cass. 13/06/2006, n. 13643; Cass.
5/12/2016, n. 24846), ed abbia affermato, di contro, tale possibilità, ha, però, indicato quale criterio per la positiva identificazione di un fideiussore nell'ambito della categoria del consumatore, "la valutazione se il rapporto contrattuale" di cui alla fideiussione nel concreto rientri o no "nell'ambito di attività estranee" all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia (cfr. da ultimo Cass. 34515/2021, conf. a Cass. 742/2020 e 27618/2020).
Nella fattispecie, la ammessa qualità di amministratore unico della Gesar Fruits S.r.l. rivestita dal
(fino al 2019) rende incontestabile che lo stesso abbia stipulato il contratto di fideiussione Pt_1 nell'ambito della sua attività professionale o comunque per finalità inerenti a tale attività o strettamente funzionali al suo svolgimento e non come persona fisica che agiva da non professionista.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esplicitate.
3.1. Invero, l'opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente producendo fin dalla fase monitoria: - il contratto di conto corrente n. 6015 del 15.12.2010; - i contratti delle anticipazioni creditizie dei rapporti n. 106274518, 106277318 e 107615219, unitamente alla serie integrale degli estratti conto dall'inizio del rapporto fino al suo passaggio a sofferenza;
- il contratto di finanziamento n. 741744633, contenente la puntuale indicazione delle condizioni economiche applicate ed il piano di rimborso rateale;
- il contratto di garanzia sottoscritto dal - le lettere di costituzione in mora inviate tanto alla debitrice principale Pt_1 quanto al fideiussore.
3.2. Tale compendio documentale svuota all'evidenza di consistenza le – invero – generiche contestazioni dell'opponente circa la violazione dei principi di buona fede della banca per non avere avanzato richieste di pagamento prodromiche all'ottenuta ingiunzione.
Non è poi scusabile la assunta ignoranza del garante della posizione debitoria in cui versava la società debitrice principale, innanzitutto, perché l'art. 5 del contratto di garanzia imponeva al fideiussione l'obbligo di tenersi al corrente delle condizioni economiche del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca, prevedendo altresì che “la Banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa”.
Costituiva, dunque, uno specifico obbligo del garante quello di informarsi circa le condizioni patrimoniali del soggetto garantito.
Peraltro, proprio in considerazione della posizione di socio ed amministratore unico rivestita dal all'interno della Gesar Fruits S.r.l. induce a ritenere che lo stesso non potesse non essere a Pt_1 conoscenza della situazione patrimoniale in cui la società versava.
3.3. In definitiva, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va munito della formula di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653
c.p.c.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidazione d'ufficio – in assenza della notula spese ai sensi dell'art. 75 c.p.c. – in base al regolamento dettato dal D.M. 55/2014, così come integrato dal successivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, considerando, ai fini del valore della causa, la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, applicati i parametri minimi, in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato.
4.1. Ritiene, invece, il Tribunale che sussistano giusti motivi per compensare le spese nei confronti della terza intervenuta, attesa la volontarietà dell'intervento e il mancato consenso alla estromissione del creditore originario.
4.2. La mancata partecipazione dell'opponente senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria instaurata dalla banca (cfr. verbale di mediazione del 16.11.2020) impone, a norma dell'art. 8 co. 4 bis d. lgs. 28/10, la condanna di al pagamento, in favore del Parte_1 bilancio dello Stato, dell'importo di euro 379,50, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2798/2019 emesso da questo Parte_1
Tribunale in data 16 gennaio 2020 (nel proc. recante n.r.g. 6041/2019) e notificato in data 19 febbraio 2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto;
2.condanna a rifondere, in favore di in Parte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che si liquidano in euro 7.052,00 (di cui euro
1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria ed euro 2.127 per quella decisionale) per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge;
3. spese compensate nei confronti della terza interventrice.
Condanna al pagamento, in favore dello Stato, dell'importo di euro 379,50 Parte_1
(pari al contributo unificato dovuto per il giudizio), mandando alla Cancelleria per gli adempimenti finalizzati alla riscossione coattiva di detta somma.
Così deciso in Nola, il 30.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 30.09.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2588 dell'anno 2020 R.Gen.Aff.Cont., vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Antonino Parte_1 C.F._1
Luce, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, presso il cui studio elettivamente domiciliano, in Napoli, Via F.M. Briganti n.128;
-OPPONENTE-
CONTRO
(C.F. e P.I.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., in nome e per conto di rappresentata e Controparte_2 difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco Fiore, tutti elettivamente domiciliati in Nola (NA), alla via F. Napolitano n. 64;
-OPPOSTA-
E
C.F. e P. IVA ) in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., in qualità di cessionaria di Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 13.05.2024, dall'Avv. Francesco Fiore, tutti elettivamente domiciliati in
Nola (NA), alla via F. Napolitano n. 64;
- TERZA INTERVENTRICE AI SENSI DELL'ART. 111 C.p.c.-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2798/2019 emesso dal Tribunale di Nola in data 4 marzo 2019 in materia di contratti bancari. Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza figurata di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 30.09.2025.
Svolgimento del processo.
1. A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c., il Giudice Monocratico di questo Tribunale, con decreto n.
2798/2019, ha ingiunto a (in qualità di debitrice principale) e a Parte_2 Pt_1
(in qualità di fideiussore), il pagamento in favore di
[...] Controparte_2
(d'ora innanzi per brevità “BPS”), della somma complessiva di € 239.290,38, oltre gli
[...] interessi al tasso legale dalla domanda, nonché le spese di procedimento, in ragione della esposizione debitoria formatasi sul conto corrente n. 6015 del 15.12.2010, nonché per le anticipazioni creditizie dei rapporti n. 106274518, 106277318 e 107615219 e del contratto di finanziamento n. 741744633.
2. Avverso il notificato provvedimento monitorio, ha proposto opposizione il garante, Pt_1
eccependo: - l'incompetenza territoriale del giudice adito ad emettere il decreto
[...] ingiuntivo, per essere competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ovvero quello di
Napoli; - l'inesistenza di qualsiasi morosità in capo all'opponente per non essere lo stesso a conoscenza della contabilità della società debitrice principale;
- il comportamento contrario a buona fede tenuto dalla banca per non avere la stessa avanzato nei suoi confronti alcuna prodromica richiesta di pagamento.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio contrastando CP_4 estensivamente la fondatezza dell'opposizione spiegata. Ha, quindi, concluso - previa concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio - per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, ha domandato la condanna del al pagamento della minor somma accertata in corso di causa, vinte in ogni caso le spese Pt_1 del giudizio.
4. Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata immediatamente spedita per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza.
5. Nelle more, con comparsa di intervento volontario, depositata in via telematica in data 13 maggio
2024, si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in qualità di Controparte_3 cessionaria del credito, riportandosi a tutte le difese già spiegate in atti.
6. Indi, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 9 luglio 2024) viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In limine litis, deve darsi atto che nel corso del giudizio si è costituita la Controparte_3
a seguito della cessione dei crediti intervenuta con in particolare, Controparte_2 per scissione parziale con effetti dal 1 dicembre 2020.
In particolare, parte interventrice ha depositato l'atto di scissione parziale, ai sensi dell'art. 2506
c.c., del 25.11.2020, a rogito del notaio di Siena, rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Persona_1
Registro delle Imprese di e Napoli in data 26.11.2020; il trasferimento del Compendio Scisso, CP_2
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29.12.2020, parte II, al
Foglio delle Inserzioni n. 151.
Dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30.04.1999, n. 130 e dell'art. 58 T.U.B., “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o, comunque, esistenti a favore della Società Scissa, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della Società
Beneficiaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione”. In conseguenza dell'operata scissione, pertanto, è divenuta esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel CP_3 compendio scisso, ivi compreso il credito, sufficientemente individuato, già originariamente vantato da Banca PS nei confronti della debitrice Gesar Fruits S.r.l. e di Parte_1
Come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cass. Civ. Sez. I, sent. 22424 del 22 ottobre 2009).
Ebbene, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio>> (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 22503 del 23 ottobre 2014;
Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 22727 del 3 novembre 2011).
In applicazione dei summenzionati principi, siccome non è stato prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione della cedente PS (per vero neppure chiesta dalla interventrice) la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
2. Tanto debitamente puntualizzato, va osservato, in via preliminare che non merita accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente.
Emerge, infatti, che tanto i contratti (di conto corrente, conto anticipi e di finanziamento) sottoscritti dalla società debitrice principale quanto quello di garanzia sottoscritto dall'odierno opponente sono stati stipulati presso la filiale di BPS ubicata a Nola, ciò che vale a ritenere correttamente radicata la competenza di questo Tribunale in base al criterio di collegamento individuato dall'art. 20 c.p.c., quale foro alternativo per le cause relative ai diritti di obbligazione, del luogo in cui l'obbligazione
è sorta (art. 1182 c.p.c.).
Del resto, l'opponente non ha invocato il foro del consumatore, in ogni caso nella specie non applicabile. Ed infatti, sebbene la più recente giurisprudenza abbia abbandonato il più tradizionale orientamento secondo il quale la persona fisica che presta fideiussione per garantire un debito contratto da un professionista, non assume lo status di consumatore, ma per riflesso, anche egli quello di professionista, con conseguenza ovviamente di rilievo sulla disciplina di riferimento
(Cass. 11/01/2001, n. 314; Cass. 13/05/2005, n. 10107; Cass. 13/06/2006, n. 13643; Cass.
5/12/2016, n. 24846), ed abbia affermato, di contro, tale possibilità, ha, però, indicato quale criterio per la positiva identificazione di un fideiussore nell'ambito della categoria del consumatore, "la valutazione se il rapporto contrattuale" di cui alla fideiussione nel concreto rientri o no "nell'ambito di attività estranee" all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia (cfr. da ultimo Cass. 34515/2021, conf. a Cass. 742/2020 e 27618/2020).
Nella fattispecie, la ammessa qualità di amministratore unico della Gesar Fruits S.r.l. rivestita dal
(fino al 2019) rende incontestabile che lo stesso abbia stipulato il contratto di fideiussione Pt_1 nell'ambito della sua attività professionale o comunque per finalità inerenti a tale attività o strettamente funzionali al suo svolgimento e non come persona fisica che agiva da non professionista.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esplicitate.
3.1. Invero, l'opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente producendo fin dalla fase monitoria: - il contratto di conto corrente n. 6015 del 15.12.2010; - i contratti delle anticipazioni creditizie dei rapporti n. 106274518, 106277318 e 107615219, unitamente alla serie integrale degli estratti conto dall'inizio del rapporto fino al suo passaggio a sofferenza;
- il contratto di finanziamento n. 741744633, contenente la puntuale indicazione delle condizioni economiche applicate ed il piano di rimborso rateale;
- il contratto di garanzia sottoscritto dal - le lettere di costituzione in mora inviate tanto alla debitrice principale Pt_1 quanto al fideiussore.
3.2. Tale compendio documentale svuota all'evidenza di consistenza le – invero – generiche contestazioni dell'opponente circa la violazione dei principi di buona fede della banca per non avere avanzato richieste di pagamento prodromiche all'ottenuta ingiunzione.
Non è poi scusabile la assunta ignoranza del garante della posizione debitoria in cui versava la società debitrice principale, innanzitutto, perché l'art. 5 del contratto di garanzia imponeva al fideiussione l'obbligo di tenersi al corrente delle condizioni economiche del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca, prevedendo altresì che “la Banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa”.
Costituiva, dunque, uno specifico obbligo del garante quello di informarsi circa le condizioni patrimoniali del soggetto garantito.
Peraltro, proprio in considerazione della posizione di socio ed amministratore unico rivestita dal all'interno della Gesar Fruits S.r.l. induce a ritenere che lo stesso non potesse non essere a Pt_1 conoscenza della situazione patrimoniale in cui la società versava.
3.3. In definitiva, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va munito della formula di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653
c.p.c.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidazione d'ufficio – in assenza della notula spese ai sensi dell'art. 75 c.p.c. – in base al regolamento dettato dal D.M. 55/2014, così come integrato dal successivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, considerando, ai fini del valore della causa, la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, applicati i parametri minimi, in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato.
4.1. Ritiene, invece, il Tribunale che sussistano giusti motivi per compensare le spese nei confronti della terza intervenuta, attesa la volontarietà dell'intervento e il mancato consenso alla estromissione del creditore originario.
4.2. La mancata partecipazione dell'opponente senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria instaurata dalla banca (cfr. verbale di mediazione del 16.11.2020) impone, a norma dell'art. 8 co. 4 bis d. lgs. 28/10, la condanna di al pagamento, in favore del Parte_1 bilancio dello Stato, dell'importo di euro 379,50, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2798/2019 emesso da questo Parte_1
Tribunale in data 16 gennaio 2020 (nel proc. recante n.r.g. 6041/2019) e notificato in data 19 febbraio 2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto;
2.condanna a rifondere, in favore di in Parte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che si liquidano in euro 7.052,00 (di cui euro
1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria ed euro 2.127 per quella decisionale) per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge;
3. spese compensate nei confronti della terza interventrice.
Condanna al pagamento, in favore dello Stato, dell'importo di euro 379,50 Parte_1
(pari al contributo unificato dovuto per il giudizio), mandando alla Cancelleria per gli adempimenti finalizzati alla riscossione coattiva di detta somma.
Così deciso in Nola, il 30.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo