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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1401/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 09/03/1982), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GRIMALDI PAOLA;
(FRASCATI (RM), 09/05/1985), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. EVANGELISTA MELISSA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e premesso di essersi Parte_1 Controparte_1
separati nell'anno 2019 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai IGg.ri
[...]
e il giorno 5 Giugno 2011 trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1
dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno
2011, al n. 00620, parte 1, serie 03 ordinando all'Ufficio di Stato Civile in regime di del Comune di Roma, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici, emettendo ogni altro provvedimento come per legge, alle seguenti condizioni ed a parziale modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione
1) la GL minore rimane affidata in modo condiviso ai Persona_1
genitori e con collocamento prevalente Parte_1 Controparte_1
presso l'abitazione del padre con il quale convive e dimora in Roma Via San
Igino Papa52 b seppur con residenza anagrafica in Latera (VT)al Corso
Vittorio Emanuele,85;
2) la IG.ra potrà vedere e tenere con sé la GL Controparte_1 Per_1
a fine settimana alternati con il padre, prelevandola il venerdì alle h 18:00 e riaccompagnandola presso l'abitazione del padre la domenica sera entro e non oltre le h 20:00, nonché infrasettimanalmente un pomeriggio a settimana dalle h 18:00 alle h 21:30, da concordare in considerazione delle esigenze personali, scolastiche extrascolastiche della GL nonchè dei Per_1
turni lavorativi della medesima IG.ra . Controparte_1
3) Durante le festività natalizie la minore starà per metà periodo con la madre e per metà con il padre, con l'una i giorni di Natale e Santo Stefano e con l'altro i giorni del 31 dicembre e del 1 gennaio, o viceversa ad anni alterni, previo accordo entro e non oltre il 30 novembre. Durante le festività
pasquali la minore starà 3 giorni consecutivi con la madre e 3 giorni consecutivi con il padre, con l'una il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta e viceversa ad anni alterni. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà nel mese di luglio una settimana con la madre ed una settimana con il padre, nel mese di agosto 15 giorni consecutivi con la madre e 15 giorni consecutivi con il padre, previa comunicazione entro il mese di aprile;
4) la IG.ra contribuirà al mantenimento della GL Controparte_1
versando entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese la somma mensile di
€150,00 al NO , con rivalutazione annuale secondo gli Parte_1
indici Istat ed oltre al 50% delle spese di natura straordinaria come da
Protocollo del Tribunale di Roma, come da specifica adesione delle parti;
5) la IG.ra ha attualmente un'occupazione lavorativa part- Controparte_1
time, sta cercando un'occupazione full time e si impegna sin d'ora, nel caso in cui dovesse reperire un'occupazione full time e/o lo svolgimento di una attività lavorativa autonoma con una retribuzione e/o un ricavo di almeno €
1.200,00 netti mensili, a versare mensilmente al IG. quale Parte_1
genitore collocatario a titolo di concorso al contributo di mantenimento per la GL la somma mensile di € 250,00, da versarsi entro e non Per_1
oltre il giorno 15 di ogni mese;
detta somma sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
6) il IG. percepirà l'intero assegno unico universale per Parte_1
la GL , e la IG.ra dichiara, all'occorrenza, la Per_1 Controparte_1
propria disponibilità a rilasciare anche apposita autorizzazione scritta per il riconoscimento dello stesso in favore del IG. ; Parte_1
7) le parti dichiarano di rinunciare ai termini per l'impugnazione;
8) i coniugi si obbligano a comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico, ed in ogni caso, dovranno sempre essere messi a conoscenza degli spostamenti reciproci in altre località quando hanno con sé la GL minore.
Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, l'istruzione, lo sviluppo e la salute della GL (scuola, sport, tempo libero, preventivi per le Per_1
spese mediche, cure di ogni genere etc.) dovranno essere prese congiuntamente e concordemente da entrambi i genitori. I coniugi si obbligano a far mantenere buoni rapporti fra i figli minori ed i nonni, gli zii sia materni che paterni, consentendo la frequentazione tra gli stessi;
9) i coniugi si rilasciano sin d'ora, reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto, della carta di identità valida per l'espatrio e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti, anche per la GL minore seppur nessuno dei due genitori sia autorizzato a Per_1
portare la GL fuori dall'Italia senza il consenso scritto dell'altro genitore e senza disposizione del Tribunale;
10)i coniugi danno quindi atto e riconoscono di godere di adeguati redditi propri, essendo economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente all'assegno divorzile l'uno nei confronti dell'altro e viceversa;
11) fermo restando quanto sopra convenuto, i coniugi dichiarano e riconoscono reciprocamente di avere già provveduto a regolamentare e definire ogni questione di natura economica e patrimoniale derivante dal loro rapporto di coniugio e di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
12) Le spese legali sono compensate tra le parti.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 05/06/2011, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1401/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
05/06/2011 tra OMA (RM), 09/03/1982) e Parte_1
FRASCATI (RM), 09/05/1985) trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 620, Parte I, Serie 03,
Anno 2011, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 25/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1401/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 09/03/1982), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GRIMALDI PAOLA;
(FRASCATI (RM), 09/05/1985), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. EVANGELISTA MELISSA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e premesso di essersi Parte_1 Controparte_1
separati nell'anno 2019 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai IGg.ri
[...]
e il giorno 5 Giugno 2011 trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1
dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno
2011, al n. 00620, parte 1, serie 03 ordinando all'Ufficio di Stato Civile in regime di del Comune di Roma, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici, emettendo ogni altro provvedimento come per legge, alle seguenti condizioni ed a parziale modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione
1) la GL minore rimane affidata in modo condiviso ai Persona_1
genitori e con collocamento prevalente Parte_1 Controparte_1
presso l'abitazione del padre con il quale convive e dimora in Roma Via San
Igino Papa52 b seppur con residenza anagrafica in Latera (VT)al Corso
Vittorio Emanuele,85;
2) la IG.ra potrà vedere e tenere con sé la GL Controparte_1 Per_1
a fine settimana alternati con il padre, prelevandola il venerdì alle h 18:00 e riaccompagnandola presso l'abitazione del padre la domenica sera entro e non oltre le h 20:00, nonché infrasettimanalmente un pomeriggio a settimana dalle h 18:00 alle h 21:30, da concordare in considerazione delle esigenze personali, scolastiche extrascolastiche della GL nonchè dei Per_1
turni lavorativi della medesima IG.ra . Controparte_1
3) Durante le festività natalizie la minore starà per metà periodo con la madre e per metà con il padre, con l'una i giorni di Natale e Santo Stefano e con l'altro i giorni del 31 dicembre e del 1 gennaio, o viceversa ad anni alterni, previo accordo entro e non oltre il 30 novembre. Durante le festività
pasquali la minore starà 3 giorni consecutivi con la madre e 3 giorni consecutivi con il padre, con l'una il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta e viceversa ad anni alterni. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà nel mese di luglio una settimana con la madre ed una settimana con il padre, nel mese di agosto 15 giorni consecutivi con la madre e 15 giorni consecutivi con il padre, previa comunicazione entro il mese di aprile;
4) la IG.ra contribuirà al mantenimento della GL Controparte_1
versando entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese la somma mensile di
€150,00 al NO , con rivalutazione annuale secondo gli Parte_1
indici Istat ed oltre al 50% delle spese di natura straordinaria come da
Protocollo del Tribunale di Roma, come da specifica adesione delle parti;
5) la IG.ra ha attualmente un'occupazione lavorativa part- Controparte_1
time, sta cercando un'occupazione full time e si impegna sin d'ora, nel caso in cui dovesse reperire un'occupazione full time e/o lo svolgimento di una attività lavorativa autonoma con una retribuzione e/o un ricavo di almeno €
1.200,00 netti mensili, a versare mensilmente al IG. quale Parte_1
genitore collocatario a titolo di concorso al contributo di mantenimento per la GL la somma mensile di € 250,00, da versarsi entro e non Per_1
oltre il giorno 15 di ogni mese;
detta somma sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
6) il IG. percepirà l'intero assegno unico universale per Parte_1
la GL , e la IG.ra dichiara, all'occorrenza, la Per_1 Controparte_1
propria disponibilità a rilasciare anche apposita autorizzazione scritta per il riconoscimento dello stesso in favore del IG. ; Parte_1
7) le parti dichiarano di rinunciare ai termini per l'impugnazione;
8) i coniugi si obbligano a comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico, ed in ogni caso, dovranno sempre essere messi a conoscenza degli spostamenti reciproci in altre località quando hanno con sé la GL minore.
Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, l'istruzione, lo sviluppo e la salute della GL (scuola, sport, tempo libero, preventivi per le Per_1
spese mediche, cure di ogni genere etc.) dovranno essere prese congiuntamente e concordemente da entrambi i genitori. I coniugi si obbligano a far mantenere buoni rapporti fra i figli minori ed i nonni, gli zii sia materni che paterni, consentendo la frequentazione tra gli stessi;
9) i coniugi si rilasciano sin d'ora, reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto, della carta di identità valida per l'espatrio e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti, anche per la GL minore seppur nessuno dei due genitori sia autorizzato a Per_1
portare la GL fuori dall'Italia senza il consenso scritto dell'altro genitore e senza disposizione del Tribunale;
10)i coniugi danno quindi atto e riconoscono di godere di adeguati redditi propri, essendo economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente all'assegno divorzile l'uno nei confronti dell'altro e viceversa;
11) fermo restando quanto sopra convenuto, i coniugi dichiarano e riconoscono reciprocamente di avere già provveduto a regolamentare e definire ogni questione di natura economica e patrimoniale derivante dal loro rapporto di coniugio e di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
12) Le spese legali sono compensate tra le parti.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 05/06/2011, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1401/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
05/06/2011 tra OMA (RM), 09/03/1982) e Parte_1
FRASCATI (RM), 09/05/1985) trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 620, Parte I, Serie 03,
Anno 2011, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 25/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi