Cass. civ., sez. II, sentenza 03/11/2004, n. 21060
CASS
Sentenza 3 novembre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Posto che la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile ai sensi dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ., deve escludersi che l'autonoma domanda proposta dall'interventore volontario possa essere equiparata alla domanda riconvenzionale del convenuto e che, ad essa, possano di conseguenza applicarsi le preclusioni poste per quest'ultima dal codice di rito (artt. 167 e 183 cod. proc. civ.), restando solo inibito all'interventore stesso di svolgere le attività istruttorie già precluse alle originarie parti del giudizio (art. 268 cod. proc. civ.). (Principio espresso in controversia soggetta, "ex" art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e succ. modif., al regime previgente alla riforma del 1990).

Ai fini dell'intervento principale o dell'intervento litisconsortile, anche se l'art. 105 cod. proc. civ. esige che il diritto vantato dall'interveniente non sia limitato ad una meramente generica comunanza di riferimento al bene materiale in relazione al quale si fanno valere le antitetiche pretese delle parti, la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall'attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall'interveniente, o la diversità dei rapporti giuridici con le une e con l'altra dedotti in giudizio, non costituiscono elementi decisivi per escludere l'ammissibilità dell'intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell'interveniente presenti una connessione od un collegamento con quella di altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare un simultaneo processo, particolarmente allorché la tutela del diritto vantato dall'interveniente sia incompatibile con quella vantata dall'una e/o dall'altra delle parti originarie. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto sussistente un collegamento nel senso sopra precisato tra la domanda proposta dagli attori, intesa, nella specie, all'accertamento della validità del complesso negozio transattivo di divisione di alcuni beni in comunione, quella del convenuto, volta a contestare l'"ex adverso" pretesa validità del negozio, e quella degli intervenienti, intesa a far valere, sull'allegata loro qualità di ulteriori comproprietari dei medesimi beni, un'autonoma pretesa alla declaratoria d'invalidità del negozio stesso in quanto stipulato senza la loro partecipazione ed avente ad oggetto beni di loro pretesa comproprietà).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/11/2004, n. 21060
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21060
    Data del deposito : 3 novembre 2004

    Testo completo