Sentenza 3 novembre 2004
Massime • 2
Posto che la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile ai sensi dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ., deve escludersi che l'autonoma domanda proposta dall'interventore volontario possa essere equiparata alla domanda riconvenzionale del convenuto e che, ad essa, possano di conseguenza applicarsi le preclusioni poste per quest'ultima dal codice di rito (artt. 167 e 183 cod. proc. civ.), restando solo inibito all'interventore stesso di svolgere le attività istruttorie già precluse alle originarie parti del giudizio (art. 268 cod. proc. civ.). (Principio espresso in controversia soggetta, "ex" art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e succ. modif., al regime previgente alla riforma del 1990).
Ai fini dell'intervento principale o dell'intervento litisconsortile, anche se l'art. 105 cod. proc. civ. esige che il diritto vantato dall'interveniente non sia limitato ad una meramente generica comunanza di riferimento al bene materiale in relazione al quale si fanno valere le antitetiche pretese delle parti, la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall'attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall'interveniente, o la diversità dei rapporti giuridici con le une e con l'altra dedotti in giudizio, non costituiscono elementi decisivi per escludere l'ammissibilità dell'intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell'interveniente presenti una connessione od un collegamento con quella di altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare un simultaneo processo, particolarmente allorché la tutela del diritto vantato dall'interveniente sia incompatibile con quella vantata dall'una e/o dall'altra delle parti originarie. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto sussistente un collegamento nel senso sopra precisato tra la domanda proposta dagli attori, intesa, nella specie, all'accertamento della validità del complesso negozio transattivo di divisione di alcuni beni in comunione, quella del convenuto, volta a contestare l'"ex adverso" pretesa validità del negozio, e quella degli intervenienti, intesa a far valere, sull'allegata loro qualità di ulteriori comproprietari dei medesimi beni, un'autonoma pretesa alla declaratoria d'invalidità del negozio stesso in quanto stipulato senza la loro partecipazione ed avente ad oggetto beni di loro pretesa comproprietà).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/11/2004, n. 21060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21060 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2004 |
Testo completo
21060/04 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto IN CAUSAINTERVENTO SEZIONE SECONDA CIVILE POTURI SOLL IN TRUE - کی آلہ کے NI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 15855/01 Dott. Franco PONTORIERI - Cron. 35205 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 5142 www Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Ud. 15/04/04 Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere- Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET MA, ET PE EN, elettivamente domiciliati in ROMA VLE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SIMONA NAPOLITANI, che li difende unitamente agli avvocati MASSIMO GRATTAROLA, PE PRENCIPE, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
ET NT, ET RI, ET RE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che li difende unitamente all'avvocato 2004 CLAUDIO PARODI, giusta delega in atti;
592 -1- controricorrenti. - nonchè
contro
ET PA, LL AN;
intimati avverso la sentenza n. 1629/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 10/11/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/04 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato IO SPINOSO con delega dell'Avv. Simona NAPOLITANO, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Claudio PARODI, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- ET C/ ET RG 15855/01 -J-A Oggetto: intervento in causa, poteri dell'interveniente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IO e IO NI, assumendo d'aver conferi- to mediante scrittura 8.7.90, unitamente a LO ed An- drea NI, mandato all'Avv. Angelo Armella perché redigesse un lodo inteso alla divisione dei beni immobi- li e delle quote sociali in comunione tra loro, ciò cui il detto mandatario aveva provveduto con atto in data 15.11.90, convenivano LO ed AN NI nonché l'Avv. Angelo Armella innanzi al tribunale di Alessan- dria, con atti di citazione notificati il 25.1.94 al primo ed il 27.1.94 al secondo ed al terzo, onde sentir dichiarare l'autenticità dei menzionati atti. Nel costituirsi, Angelo Armella ed AN NI non contestavano i detti documenti. LO NI, per contro, nel costituirsi a sua volta, disconosceva la propria sottoscrizione e propone- subordinata di nullità del va domanda riconvenzionale lodo 15.11.90. In corso di causa intervenivano volontariamente MA IA e EP ZO NI, figli del convenuto LO, chiedendo anch'essi declaratoria di nullità del lodo 15.11.90 essendovisi disposta senza la loro parte- cipazione la divisione di beni dei quali essi erano, in parte, comproprietari. ET C/ ET RG 15855/01 -2-A Con sentenza 26.1.98, l'adito tribunale dichiarava l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dai NI LO, AN ed IO alla scrittura 8.7.90 nonché della sottoscrizione apposta dall'Avv. Angelo Armella in calce alla transazione con divisione 15.11.90, mentre respingeva la riconvenzionale proposta da NI Pao- lo, in quanto non motivata, e dagli intervenuti NI EP ZO e MaIA, in quanto priva dell'indica- zione dei beni in ordine ai quali avevano allegato il diritto di proprietà fatto valere. Avverso tale decisione EP ZO e MaIA NI proponevano appello cui resistevano IO, IO ed AN NI proponendo, a loro volta, ap- pello incidentale. LO NI e l'Avv. Angelo Armella rimanevano contumaci. Con sentenza 10.11.00, la corte d'appello di Torino sulla considerazione che gli appellanti principali a- vevano spiegato, in primo grado, un intervento autonomo;
che, il tribunale avendo respinto la domanda degli in- terventori nel merito, gli appellanti incidentali aveva- no chiesto, come già in primo grado, dichiararsene, in- l'inammissibilità; che la domanda proposta daglivece, interventori, diversa da quelle proposte dagli attori e dal convenuto, era da qualificare come riconvenzionale ET C/ ET RG 15855/01 -3- non dipendente dal medesimo titolo per la quale non era ravvisabile l'opportunità d'un simultaneo processo;
che a tale conclusione inducessero la connessione solo fat- tuale tra le domande e l'insussistenza d'un pericolo di pregiudizio per gli interventori, facendo il lodo e- spressamente salvi i diritti dei terzi;
che tutte le al- - in tre questioni rimanevano, in tal modo, assorbite riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava inammissibi- le la domanda riconvenzionale proposta dagli intervenuti EP ZO e MaIA NI. Costoro impugnavano detta decisione con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. IO, IO ed AN NI resistevano con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE denunziando Con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono che la corte violazione dell'art. 112 CPC - territoriale non abbia preso in considerazione la loro domanda intesa, sulla considerazione che l'arbitro aveva deciso dello scioglimento della comunione e della divi- sione pur non essendo stato officiato da tutti i compro- prietari, all'annullamento del lodo per difetto di potestas iudicandi dell'arbitro. Il motivo non merita accoglimento. ET C/ ET RG 15855/01 -4- La richiesta decisione presupponeva, infatti, che la domanda fosse stata ritenuta ammissibile ed è, per- tanto, ovvio che, ritenutasi inammissibile la domanda, nessuna pronunzia potesse adottarsi nel merito. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziando violazione degli artt. 2043, 2652, 2653 CC e 216 CPC 1 si dolgono che la corte territoriale, qualificata ricon- venzionale la loro domanda, l'abbia ritenuta inammissi- bile escludendo l'opportunità d'un simultaneus processus sul presupposto dell'insussistenza del pericolo di danno no- nostante quel pericolo fosse insito nell'intento degli originari attori di trascrivere il lodo sui beni comuni così determinando uno stato d'incertezza in ordine alla commerciabilità degli stessi ed un conseguente danno po- tenziale a carico dei comproprietari. -Con il terzo ed il quarto motivo, i ricorrenti denunziando violazione degli artt. 36, 105, 268 CPC e vizio di motivazione www si dolgono che la corte territo- riale abbia erroneamente qualificato la loro domanda co- me riconvenzionale, ritenendola poi preclusa ex art. 268 CPC, senza tener conto della sua autonomia rispetto alla principale degli attori ed alla riconvenzionale del con- venuto;
abbia, inoltre, incentrato la propria attenzione sui requisiti d'ammissibilità della domanda riconvenzio- nale, valutando l'opportunità d'un simultaneus processus per la ET C/ ET RG 15855/01 -5- domanda non dipendente dal medesimo titolo ed esprimendo al riguardo parere negativo, piuttosto che su quelli dell'intervento, tra i quali non rientrano l'identità o la comunanza di causa tra l'azione dell'interveniente e quella dell'attore essendo sufficiente l'incompatibilità tra la tutela dell'uno e quella dell'altro. -Gli esposti motivi che, per evidente connessione, possono essere trattati congiuntamente meritano acco- glimento per quanto di ragione. Premesso che la controversia in esame è soggetta, ex art. 90 della L 26.11.90 n. 353 e successive modifi- cazioni, al regime previgente alla riforma del 1990, de- vesi considerare che gli artt. 267 e 268 CPC regolano le modalità dell'intervento volontario del terzo, al quale l'art. 105 CPC conferisce la legittimazione a partecipa- re al processo già pendente tra altri soggetti acquisen- do la qualità di parte nelle due ipotesi di legittima- zione riconosciutevi. Nell'ipotesi prevista dall'art. 105/I CPC, il ter- zo, inserendo nel giudizio un'autonoma pretesa, fà vale- re nei confronti di tutte le parti originarie (interven- to principale o ad excludendum) o di talune di esse (inter- vento litisconsortile о adesivo autonomo} un proprio "diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo" eppertanto chiede al giu- ET C/ ET RG 15855/01 dice una pronunzia ulteriore rispetto a quelle già chieste dalle parti originarie;
diversamente, nell'ipo- tesi prevista dall'art. 105/II CPC, al terzo è ricono- sciuta una legittimazione subordinata, in quanto corre- lata con un semplice "interesse" dello stesso, se pure giuridicamente rilevante, all'accoglimento d'una domanda non propria ma già proposta nel giu- (o d'un'eccezione) dizio da una delle altre parti originarie, e, quindi, allo svolgimento di ragioni atte a sostenerla. Riconoscimento siffatto e la consequenziale esten- sione degli ambiti soggettivo ed oggettivo del giudizio trovano la loro ratio giustificativa nell'esigenza d'eco- nomia dei giudizi, il contestuale esaurimento delle con- troversie connesse in ragione dei medesimi oggetto o ti- tolo dei contrapposti diritti riducendo il contenzioso ed il rischio di contraddittorietà di giudicati, ma, detta esigenza potendo rivelarsi in contrasto con quella d'economia interna del processo tra le parti originarie e con la tutela dell'interesse di queste ad una solleci- ta decisione, le due diverse esigenze trovano contempe- ramento nel disposto dell'art. 268 CPC;
ai sensi del quale l'esercizio del diritto a far valere le proprie ragioni nel giudizio pendente inter alios è regolato in guisa che l'inserimento abbia luogo nel giudizio stesso nello stato in cui esso si trova e, quindi, con le preclusioni ET C/ ET RG 15855/01 eventualmente in precedenza già verificatesi in quanto funzionalmente connesse alle fasi di sviluppo di esso in ordine all'attività istruttoria, preliminare e probato- ria, che la fase in ipotesi avanzata più non consenta alle altre parti. Preclusione che non può, per contro, ritenersi e- stesa all'attività assertiva del volontario intervenien- te, nei cui confronti non é operante il divieto di pro- porre domande nuove che vincola le parti originarie (artt. 167 e 183 CPC) e ciò per la ragione che la formu- lazione della domanda costituisce l'essenza stessa del- l'intervento principale e litisconsortile, dacché, am- messo ogni tipo di intervento lungo l'intero sviluppo della trattazione istruttoria ("finché la causa non sia rimessa dal giudice istruttore al collegio" ex art. 268/I CPC ante riforma, equivalente al "sino a che non vengano precisate le conclusioni" dell'art. 268/I CPC riformato), con ciò stesso é riconosciuta, entro quel limite, l'estensibilità della materia del processo alla pretesa del terzo interveniente;
diversamente, ove si negasse la proponibilità della domanda oltre la prima udienza, ne risulterebbe precluso l'intervento stesso oltre quel termine, in patente contrasto con il disposto della norma in esame e con la ratio di essa, confermata dall'esplicita comminatoria d'inammissibilità dell'in- ET C/ ET RG 15855/01A tervento oltre un diverso termine laddove (art. 419 CPC) il legislatore questo ha ritenuto preclusivo (Cass. 25.2.03 n. 2830, 14.5.99 n. 4771). Ovviamente, sarà interesse ed onere del terzo valu- tare la convenienza d'agire con intervento principale in un giudizio inter alios già in corso, accettando le preclu- sioni istruttorie già verificatesi con il relativo ri- schio in ordine all'accoglibilità della domanda nel me- rito, o piuttosto d'instaurare un autonomo giudizio nel quale poter utilizzare senza limitazioni iniziali tutti necessari al raggiungimento dello i mezzi istruttori scopo. Per le esposte ragioni, contrariamente a quanto ri- tenuto dal giudice a quo e da altro meno recente preceden- (Cass. 19.10.98 n. 5685), devesite giurisprudenziale concludere che l'autonoma domanda proposta dall'inter- ventore volontario non può essere equiparata alla doman- da riconvenzionale del convenuto e non le si possono, di conseguenza, applicare le preclusioni poste per quest' ultima dal codice di rito, restando solo inibito all'in- terventore stesso di svolgere le attività istruttorie già precluse alle originarie parti del giudizio. Escluso, dunque, che l'intervento de quo potesse es- sere considerato inammissibile per tardiva proposizione, devesi anche escludere che tale potesse essere conside- ET C/ ET RG 15855/01 -9-A rato per difetto di correlazione con le contrapposte do- mande svolte dalle parti già presenti in giudizio. In vero, ai fini dell'intervento principale o del- l'intervento litisconsortile, anche se l'art. 105 CPC e- sige che il diritto vantato dall'interveniente non sia limitato ad una meramente generica comunanza di riferi- mento al bene materiale in relazione al quale si fanno valere le antitetiche pretese delle parti, si deve, tut- tavia, riconoscere che la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall'attore in via princi- pale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall'interveniente, o la diversità dei rapporti giuridici con le une e con l'altra dedotti in giudizio, non costituiscono elementi decisivi per esclu- dere l'ammissibilità dell'intervento, essendo sufficien- te а farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda propostavi presenti una connessione od un colle- gamento con quella di altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare, secondo la già richiamata ratio dell'istituto, un simultaneo processo e, particolarmente, allorché la tutela del diritto van- tato dall'interveniente sia incompatibile con quella del diritto vantato dall'una e/o dall'altra delle parti ori- ginarie (Cass. 15.5.02 n. 7055, 20.4.94 n. 3748, 20.8.92 n. 9683, 19.7.86 n. 4678). ET C/ ET RG 15855/01 -10- Orbene, non sembra revocabile in dubbio che, nel caso in esame, un collegamento nel senso sopra precisato debba essere riconosciuto tra la domanda proposta dagli attori, intesa all'accertamento della validità del com- con il quale avevano diviso plesso negozio transattivo tra loro alcuni beni dei quali erano comproprietari, quella del convenuto, intesa a contestare l'ex adverso pre- tesa validità del negozio, quali che ne fossero le ra- gioni, e quella degli intervenienti, intesa a far vale- re, sull'allegata loro qualità d'ulteriori comproprieta- ri dei medesimi beni, un'autonoma pretesa alla declara- toria d'invalidità del negozio stesso in quanto stipula- to senza la loro partecipazione ed avente ad oggetto be- ni di loro pretesa comproprietà. Ovviamente, che poi gli intervenienti siano, ○ me- no, effettivamente comproprietari dei beni de quibus è que- stione che non attiene alla legitimatio ad processum e, quindi, all'ammissibilità dell'intervento, ma alla legittimatio ad cau- meno della domanda, sam e, quindi, all'accoglibilità o come correttamente aveva inteso il giudice di prime cu- re, e, parimenti, attengono al merito della causa e non al rito le questioni, da affrontarsi ove eventualmente risolta in senso positivo la precedente, dell'effettiva nullità o meno, per il dedotto motivo, del negozio impu- ET C/ ET RG 15855/01 meno nei confronti degli gnato e della sua efficacia o intervenienti. - denunziando Con il quinto motivo i ricorrenti violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 36, 105 - si dolgono che la corte CPC e vizio di motivazione territoriale fosse coincidente con quella del convenuto avendo essi, in sede d'intervento, inteso specificare le ragioni di nullità del negozio de quo in sostituzione del convenuto medesimo. Il motivo non merita accoglimento. Oltre ad essere in palese contrasto logico con i precedenti, deducendosi un'ipotesi non più d'intervento autonomo ma d'intervento adesivo, ed oltre ad essere in- fondato, non essendo consentito all'interveniente sosti- tuirsi alla parte adiuvata ma solo aggiungere le proprie difese a quelle della stessa, la questione non risulta aver formato oggetto di trattazione nel giudizio di me- rito ed è, pertanto, inammissibile in sede di legittimi- tà. Per le sopra esposte ragioni l'impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione ai motivi accolti e la causa, di conseguenza, rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito di secondo grado, che s'indica in di- versa sezione della corte d'appello di Torino, cui è an- H ET C/ ET RG 15855/01 che demandato, ex art. 385 CPC, di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Torino. Così deciso in Camera di Consiglio il 15.04.2004. franco Fo tower Il residente Il Cor est. ET IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri CANCELLERIA 2004 IN 1 DEPOSITATO OV C CELLIERE N 3 A CAN Roma IL