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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/11/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2590 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, riservata in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter c.p.c., del 22 aprile 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 più 20, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Federica Nardi, come da incarico in atti.
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Annalisa Belsanti, come da incarico in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 30 aprile 2025, i procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
La domanda intentata da , diretta al ristoro del danno morale per il Parte_1 patema d'animo conseguente ai plurimi rapporti sessuali cui -minorenne- sarebbe stato sottoposto dalla convenuta, va rigettata in quanto infondata.
In capite, deve rilevarsi che l'esame della lista dei reati di cui al capo di imputazione porta in emersione, anzitutto, le fattispecie delittuose delineate dagli artt. 609-bis comma II, n. 1) e 609-quater n. 2) c.p.c., in relazione al compimento di atti sessuali con la . CP_1
Sennonché, va immediatamente rilevato che, per l'individuazione delle condotte rilevanti ai sensi dell'art. 609-quater c.p., assume un rilievo fondamentale l'inciso iniziale in esso contenuto, in base al quale le fattispecie di «atti sessuali con minorenne» trovano applicazione al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609-bis (violenza sessuale).
1 Le condotte in oggetto si connotano, dunque, innanzitutto, in negativo, dovendo mancare, per la riconducibilità del fatto al modello di cui all'articolo in commento, gli estremi della violenza, della minaccia, dell'abuso di autorità, dell'abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona al momento del fatto e dell'inganno
(mediante sostituzione di persona).
Onde, la presenza anche di uno solo di tali elementi comporta la sussunzione del fatto nell'ipotesi di violenza sessuale, in relazione alla quale l'età inferiore agli anni quattordici della vittima, ovvero la qualità di ascendente, di genitore anche adottivo ovvero di tutore in capo al soggetto attivo rappresentano circostanze aggravanti, secondo quanto disposto dall'art. 609-ter, nn. 1 e 5.
Il fulcro delle condotte tipicizzate in positivo dall'art. 609-quater consiste, invece, nel compimento di atti sessuali.
Detto diversamente, trattandosi -secondo la impostazione penale sulla quale è ricalcata la azione civile- di rapporti sessuali intrattenuti con un minore che ha compiuto 14 anni, una responsabilità della da reato (e -per l'effetto- in sede civile, a titolo di CP_1
risarcitorio) è configurabile, una volta escluso il caso di costrizione ex art. 609 bis comma 1 c.p.c. (ipotesi espunta dallo stesso capo di imputazione), o per abuso delle condizioni di inferiorità, ovvero, ai sensi dell'art. 609-quater n. 2), allorché la p.o. infrasedicenne ha compiuto atti sessuali con un soggetto attivo del reato rispetto al quale si trovi in una particolare condizione soggettiva o al quale sia stato affidato.
Orbene, non risulta seriamente offerta in sede civile la prova, che comunque non è stata raggiunta, né dell'abuso delle condizioni di inferiorità del quattordicenne , Parte_1
né della relazione di affidamento di questi.
Sotto il primo profilo, gli è che, se l'ordinamento ammette rapporti sessuali tra un adulto e un minore che (come l'attore all'epoca dei fatti) abbia raggiunto l'età di 14 anni, per escluderne il libero consenso occorre che questi non sia stato indotto al compimento dell'atto sessuale mediante abuso.
Di talché, in assenza di abusi, gli ammiccamenti, come avances o un atteggiamento seduttivo, esplicitamente allusivo, rivolto all'ultraquattordicenne altro non costruiscono che espressione della volontà di congiungersi (il “compiere” atti “con” un ultraquattordicenne).
Tanto venuto precisando, e prima di proseguire, deve essere adeguatamente depotenziata la rilevanza che la parte attrice intende assegnare alla pronuncia di applicazione della pena su richiesta concorde delle parti, ex art. 444 c.p.p., sì come
2 adottata da questo Tribunale di Macerata, prima e al di fuori di un dibattimento, mercè sentenza del 9 ottobre 2019, che ha condannato la convenuta a due anni di reclusione, con pena sospesa.
Al riguardo, ha senso rimarcare il carattere per così dire “incompleto” dell'accertamento penale che sta a base della sentenza in discorso: un procedimento definito allo stato degli atti, alla stregua di una delibazione del materiale di indagine, non costituisce infatti la sede idonea per accertare la responsabilità dell'imputato, nemmeno sotto il profilo civilistico per l'eventuale danno cagionato dal reato.
Del resto, sarebbe sufficiente, in proposito, richiamare la componente motiva
(soprattutto in jure) del provvedimento del 9 ottobre 20219, per avere contezza della limitazione che detta pronuncia (“equiparata” ad una sentenza di condanna) incontra nel giudizio civile. In tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (Cass.
2897/2024).
Va dunque ribadita l'autonomia del giudice civile nella valutazione delle prove, anche in presenza di esiti processuali penali, secondo i criteri e le finalità proprie del giudizio civile.
Si è infatti ritenuto che la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non abbia efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato,
e non inverte l'onere della prova;
essa costituisce per il giudice civile non un atto, ma un fatto;
e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.
(Cassazione ordinanza 11 marzo 2020, n. 7014).
Se è vero che la detta pronuncia costituisce un indizio, esso deve corroborato da dati estrinseci e ulteriori, che non possono coincidere con quei medesimi dati che il giudice penale ha vagliato per la decisione di patteggiamento. Detto altrimenti, se le sommarie informazioni raccolte dalla P.G. e acquisite al fascicolo al quale ha attinto il giudice penale sono state già da questi valutate ai fini della adozione della sentenza (ossia del fatto da corroborare), appare piuttosto evidente che il giudice civile non potrà, ai propri
3 fini, rinvenire elementi a sostegno della affermazione della responsabilità contenuta nella sentenza ex art. 444 c.p.p., proprio e solo in quelli su cui la pronuncia fonda, piuttosto che in dati ad essa estrinseci.
Del resto, la valenza degli elementi di giudizio rappresentati dalle sommarie informazioni rese durante la fase delle indagini delegate alla p.G. (dunque al di fuori del contraddittorio e in assenza di un giudice) è destinata ad essere ridimensionata al lume delle risultanze della prova dichiarativa espletata innanzi al Tribunale.
Ebbene, sentita alla udienza dell'8 aprile 2024, la testimone indicata dalla parte attrice,
, madre dell'attore, ha precisato di essere a “conoscenza dei fatti di Testimone_1 causa perché mio figlio mi ha raccontato di questi fatti”. Ha immediatamente soggiunto: “Io non ho assistito ai fatti, ho vietato a mio figlio di frequentare CP_1 perché c'era qualcosa di anomalo, a quel punto lui si è sentito libero di
[...] raccontarmi cosa era successo”.
Onde, la genitrice del danneggiato si è in maniera generica limitata a discorrere di
“anomalie” nel comportamento (o nello stile di vita) della convenuta, senza spingersi a lumeggiare fatti circostanziati (in punto alle violenze subite), o circa stati d'animo di sofferenza del figlio, espressi, in pura tesi, in rifiuto di uscire, di inappetenza, di carente impegno scolastico, nel che potrebbe riflettersi all'esterno l'indice di evidenziazione di un danno morale.
Se, alla successiva udienza del 10 giugno 2024, testimone indicato dalla Testimone_2 convenuta, amico della figlia, ha esordito sostenendo quanto segue: “mi è stata raccontata la storia” (escludendo tuttavia che nella abitazione della convenuta questa si abbandonasse a contegni sessualmente disinibiti o sfrenati), l'ulteriore testimone Tes_3
, amico e compagno dell'attore, a fronte della richiesta del giudice, ha sostenuto che
[...]
“quanto alla dichiarazione che ho reso all'epoca e mi viene mostrata, confermo che ci furono dei tentativi di approccio della nei miei confronti cui non ha fatto CP_1
seguito un rapporto sessuale, i soldi posso dire che ci pagava le cene o ci portava a cena fuori, non ricordo dell'allontanarsi in stanze con ”. Ha quindi Parte_1 rammemorato che “Il ha combinato solo casini, ci stanno processi penali Parte_1
in passato, anche di me ha detto che gli avevo rubato 20 grammi di erba o fumo …
[...]
rubava i soldi dei genitori e la madre ci chiedeva di aiutarlo perché noi Parte_1 lo conoscevamo”. Su ulteriore domanda del Giudice, ha escluso di essere stato presente a casa della nel capodanno 2015, ossia in una delle occasioni di asserita CP_1
4 consumazione di un non assentito rapporto sessuale “perché per mio padre il rientro era
a mezzanotte”.
Si tratta di dichiarazioni che sono in linea con quanto dichiarato nella medesima udienza del detto 10 giugno 2024 da (pur egli, all'epoca, amico e compagno Persona_1
dell'attore), secondo cui “noi facevamo solo delle cene .. La storia del video la vengo a sapere adesso, io escludo di aver girato un video”. Su sollecitazione del Tribunale, il deponente ha avuto modo di riferire: “il video non ce l'ho e non l'ho mai fatto” (il riferimento è ad un filmato che, secondo l'attore, ritrarrebbe la convenuta in atteggiamenti sessualmente espliciti, video una copia del quale non è stata prodotta nella presente sede). Ha quindi lo Scerenzia soggiunto che “Le cene ci stavamo e le offriva,
l'alcool ce l'aveva il marito, il fumo non è vero;
dei soldi per le sigarette non è vero
…quando c'ero io queste cose (cioè la consumazione di fumo e alcool) mai viste”.
Ne esce affatto sconsacrato l'impianto sul quale poggia la asserita, non asseverata, condotta illecita attribuita alla convenuta, anche in punto all'uso, da parte della e non di altri, di sostanze stupefacenti e alcooliche e comunque in punto al CP_1
loro uso, sì come strumentale alla consumazione dei rapporti sessuali.
Infatti, se - per l'un canto - la attendibilità della fonte dichiarativa madre Tes_1 dell'attore, esige di essere dosata con estrema cautela dato che finanche essa ha genericamente dichiarato di aver saputo solo dal figlio, e successivamente (ma senza che ciò la preoccupasse seriamente, al punto da indurla a fare in modo egli evitasse di incontrare nuovamente la con cui, secondo la ipotesi accusatoria avrebbe CP_1
consumato plurimi rapporti), di atteggiamenti equivoci della convenuta, il Tribunale - per l'altro - non ha motivo di revocare in dubbio, non essendo neppure stati seriamente e specificamente profilati dalla parte a tanto interessata, le ulteriori convergenti dichiarazioni dei testimoni auditi, tra le quali anche quelle di loquentes neutrali provenienti da amici dello stesso attore.
Inoltre, dalla denuncia di (in parte qua confermata in sede di escussione Tes_3
testimoniale innanzi al giudice civile) emerge, al postutto, che la odierna convenuta abbia tentato di avere un rapporto sessuale con questi (all'epoca dei fatti, un sedicenne)
e che, di fronte al rifiuto di esso , la si sia fermata, senza andare oltre. Tes_3 CP_1
“Dopodiché da quella volta non è più capitato e si è rifiutata di accompagnarmi a casa.
Fino a quel momento non mi aveva chiesto mai niente riguardo a prestazioni sessuali”.
Ne viene che, pur a voler prendere in considerazione le mai confermate dichiarazioni dal rese innanzi agli appartenenti alla Questura, la già detta , tentata la Tes_3 CP_1
5 consumazione di un rapporto sessuale con l'allora sedicenne (e anche a Tes_3
trascurare che appare irrilevante, in un giudizio risarcitorio per violenza sessuale contro
, un tema di prova che si proponga di far emergere un contatto sessuale Parte_1
compiuto nei confronti di un altro soggetto, che lo ha negato e comunque, neppure tardivamente, denunciato), a fronte del rifiuto oppostole, ha desistito immediatamente, permettendo che il sedicenne scendesse dalla auto, e mai più (sono sempre le parole del
, raccolte dagli agenti interroganti) si è accostata al minore. Tes_3
Neppure è plausibile fondare un addebito di responsabilità sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
Di vero, nel ribadire che, a fronte di fatti collocantisi non oltre il 2014-15 (v. capo di imputazione) l'attore ha denunciato i fatti non prima del 2019 (v. sommarie informazione del 22 marzo 2019 raccolte dalla P.G.), val bene richiamare il formante giurisprudenziale secondo cui è necessaria, financo in sede penale (e, con più forte ragione, in quella civile), l'impiego di particolari cautele valutative nel vagliare la plausibilità degli assunti della p.o., soprattutto le quante volte non esistano tracce del reato e sia intercorso un ampio lasso di tempo tra i fatti e le rivelazioni del minore
(Cass. pen., Sez. III, 22.10.-7.12.2021, n. 45125).
Con la conseguenza che ne esce rafforzata l'ipotesi per cui, se di rapporti sessuali si è trattato, questi, sì come riguardanti un soggetto (il ) già quattordicenne, ben Parte_1
potrebbero essere stati consumati con il suo consenso, peraltro reiterato nel tempo (nel capo di imputazione sono contabilizzati 15 rapporti), fino al momento in cui, a distanza di anni, egli, come sostenuto innanzi ai militi interroganti, non si è sentito “schifato”.
Tale assunto prende corpo altresì dall'esame dell'esame della accolta richiesta di archiviazione parziale dell'11 luglio 2018, inoltrata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, dalla quale è possibile apprendere quanto segue:
Si nota incidentalmente che questi rilievi si prestano a mettere in luce la posizione di obbiettivo imbarazzo che può aver indotto, e così giustificato, la , madre e CP_1
moglie, a definire con un accomodamento ex art. 444 c.p.p. la relativa posizione nei confronti della giustizia penale, anche al fine di evitare a sé e alla famiglia la
6 sottoposizione al clangore mediatico della vicenda, alimentato (secondo la prospettiva della convenuta) e, comunque, non evitato dal medesimo attore.
Onde, se, da un lato, non ha trovato alcun serio elemento di sostegno la dimostrazione di una induzione da parte della a compiere atti sessuali il minore CP_1 ultraquattordicenne, in asserite condizioni di inferiorità, neppure, dall'altro, sembra maggiormente credibile, sulla scorta del quadro probatorio venuto emergendo in questo giudizio, la tesi di una responsabilità da fatto illecito ex art. 609-quater n. 2) c.p.
Anzitutto, da nessuno dei capitoli di prova dichiarativa emerge che l'attore si sia proposto ammissibilmente di provarne in questa sede gli elementi costitutivi, gli è che appare difficilmente configurabile, già sulla scorta di quanto venuto dicendo, una posizione di affidamento del minore in capo ad un adulto, la , che avrebbe CP_1
dovuto collocarsi in una effettiva posizione di preminenza e di autorità morale, dovuta al ruolo rivestito (in questi termini, cfr. Cass. pen, Sez. III, 1.7.2014-24.3.2015, n.
12222). Del resto, è stata la stessa madre del a ricordare sotto giuramento Parte_1 quanto segue: “Ho vietato a mio figlio di frequentare la i primi giorni di CP_1
gennaio 2015, tipo il 4/5 gennaio, il giorno stesso del divieto ho avuto una conversazione verbale a casa della e attraverso il cancello le ho detto che CP_1 doveva smettere di frequentare mio figlio”.
Appare in definitiva difficilmente ipotizzabile che la avesse potuto assumere CP_1
la veste di affidataria del minore in questione, il quale, piuttosto, stando alle dichiarazioni raccolte in sede di indagini, accorreva spontaneamente (invitatovi o meno)
a casa della convenuta, al cui interno si sarebbe collocata la coronazione della più gran parte dei rapporti per i quali, appena maggiorenne, ha dichiarato di avvertire un moto di repulsione.
In fine e comunque, deve ritenersi assolutamente carente la prova del danno morale del quale il ha domandato il ristoro, ossia di quella sofferenza interiore patita Parte_1
per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (quantunque in assenza di degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale). Come noto, il danno in parole non può dirsi sussistente "in re ipsa", e pertanto deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, anche tramite elementi presuntivi.
Orbene, come poco più in alto anticipato, non risulta la prova (non fornita neppure dalle parole della madre sentita come testimone) del fatto noto dal quale risalire in via induttiva fino ad attingere la prova del fatto ignoto.
7 In particolare, non è emerso in cosa sia stata turbata la parte attrice, in che modo cioè i
(disvoluti e indesiderati) rapporti sessuali con la convenuta abbiano inciso sullo sviluppo della sua serenità, ossia sulla relativa integrità fisio-psichica, con riferimento alla sfera sessuale, nella prospettiva di un corretto sviluppo della propria sessualità.
La relativa domanda risarcitoria deve pertanto essere rigettata.
Relativamente alla azione promossa in via riconvenzionale dalla convenuta, deve essere dichiarata inammissibile, in conformità con quanto stabilito nella ordinanza dell'8 maggio 2023, della quale la non ha richiesto una revisione, in sostanza non CP_1
contrastandola.
Il complessivo segno del giudizio giustifica la compensazione delle spese in ragione della metà, dovendosi porre a carico dell'attore la restante parte, che sono liquidate come da parte motiva, comprensive anche di quelle inerenti alle documentate spese di viaggio del testimone (mentre deve essere rigettata la richiesta di rimborso delle Tes_2
spese per alloggio: in disparte l'esorbitante costo di euro 333,00, gli è che i) non ne è previsto il rimborso dal T.U. spese di giustizia;
ii) non vi è la prova del loro effettivo e definitivo sostenimento, mediante pagamento tramite intermediario bancario;
iii) dal relativo documento di riconoscimento rilasciato l'11 gennaio 2023, egli risulta risiedere a Treia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2590 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) dichiara la inammissibilità della domanda riconvenzionale;
3) condanna l'attore al pagamento in favore di delle spese di lite che, Controparte_1
già operata la compensazione della metà, liquida in euro 2.500,00 per compensi, euro
158,50 per esborso, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 18 novembre 2025.
Il Giudice
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2590 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, riservata in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter c.p.c., del 22 aprile 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 più 20, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Federica Nardi, come da incarico in atti.
ATTORE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Annalisa Belsanti, come da incarico in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 30 aprile 2025, i procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
La domanda intentata da , diretta al ristoro del danno morale per il Parte_1 patema d'animo conseguente ai plurimi rapporti sessuali cui -minorenne- sarebbe stato sottoposto dalla convenuta, va rigettata in quanto infondata.
In capite, deve rilevarsi che l'esame della lista dei reati di cui al capo di imputazione porta in emersione, anzitutto, le fattispecie delittuose delineate dagli artt. 609-bis comma II, n. 1) e 609-quater n. 2) c.p.c., in relazione al compimento di atti sessuali con la . CP_1
Sennonché, va immediatamente rilevato che, per l'individuazione delle condotte rilevanti ai sensi dell'art. 609-quater c.p., assume un rilievo fondamentale l'inciso iniziale in esso contenuto, in base al quale le fattispecie di «atti sessuali con minorenne» trovano applicazione al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609-bis (violenza sessuale).
1 Le condotte in oggetto si connotano, dunque, innanzitutto, in negativo, dovendo mancare, per la riconducibilità del fatto al modello di cui all'articolo in commento, gli estremi della violenza, della minaccia, dell'abuso di autorità, dell'abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona al momento del fatto e dell'inganno
(mediante sostituzione di persona).
Onde, la presenza anche di uno solo di tali elementi comporta la sussunzione del fatto nell'ipotesi di violenza sessuale, in relazione alla quale l'età inferiore agli anni quattordici della vittima, ovvero la qualità di ascendente, di genitore anche adottivo ovvero di tutore in capo al soggetto attivo rappresentano circostanze aggravanti, secondo quanto disposto dall'art. 609-ter, nn. 1 e 5.
Il fulcro delle condotte tipicizzate in positivo dall'art. 609-quater consiste, invece, nel compimento di atti sessuali.
Detto diversamente, trattandosi -secondo la impostazione penale sulla quale è ricalcata la azione civile- di rapporti sessuali intrattenuti con un minore che ha compiuto 14 anni, una responsabilità della da reato (e -per l'effetto- in sede civile, a titolo di CP_1
risarcitorio) è configurabile, una volta escluso il caso di costrizione ex art. 609 bis comma 1 c.p.c. (ipotesi espunta dallo stesso capo di imputazione), o per abuso delle condizioni di inferiorità, ovvero, ai sensi dell'art. 609-quater n. 2), allorché la p.o. infrasedicenne ha compiuto atti sessuali con un soggetto attivo del reato rispetto al quale si trovi in una particolare condizione soggettiva o al quale sia stato affidato.
Orbene, non risulta seriamente offerta in sede civile la prova, che comunque non è stata raggiunta, né dell'abuso delle condizioni di inferiorità del quattordicenne , Parte_1
né della relazione di affidamento di questi.
Sotto il primo profilo, gli è che, se l'ordinamento ammette rapporti sessuali tra un adulto e un minore che (come l'attore all'epoca dei fatti) abbia raggiunto l'età di 14 anni, per escluderne il libero consenso occorre che questi non sia stato indotto al compimento dell'atto sessuale mediante abuso.
Di talché, in assenza di abusi, gli ammiccamenti, come avances o un atteggiamento seduttivo, esplicitamente allusivo, rivolto all'ultraquattordicenne altro non costruiscono che espressione della volontà di congiungersi (il “compiere” atti “con” un ultraquattordicenne).
Tanto venuto precisando, e prima di proseguire, deve essere adeguatamente depotenziata la rilevanza che la parte attrice intende assegnare alla pronuncia di applicazione della pena su richiesta concorde delle parti, ex art. 444 c.p.p., sì come
2 adottata da questo Tribunale di Macerata, prima e al di fuori di un dibattimento, mercè sentenza del 9 ottobre 2019, che ha condannato la convenuta a due anni di reclusione, con pena sospesa.
Al riguardo, ha senso rimarcare il carattere per così dire “incompleto” dell'accertamento penale che sta a base della sentenza in discorso: un procedimento definito allo stato degli atti, alla stregua di una delibazione del materiale di indagine, non costituisce infatti la sede idonea per accertare la responsabilità dell'imputato, nemmeno sotto il profilo civilistico per l'eventuale danno cagionato dal reato.
Del resto, sarebbe sufficiente, in proposito, richiamare la componente motiva
(soprattutto in jure) del provvedimento del 9 ottobre 20219, per avere contezza della limitazione che detta pronuncia (“equiparata” ad una sentenza di condanna) incontra nel giudizio civile. In tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (Cass.
2897/2024).
Va dunque ribadita l'autonomia del giudice civile nella valutazione delle prove, anche in presenza di esiti processuali penali, secondo i criteri e le finalità proprie del giudizio civile.
Si è infatti ritenuto che la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non abbia efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato,
e non inverte l'onere della prova;
essa costituisce per il giudice civile non un atto, ma un fatto;
e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.
(Cassazione ordinanza 11 marzo 2020, n. 7014).
Se è vero che la detta pronuncia costituisce un indizio, esso deve corroborato da dati estrinseci e ulteriori, che non possono coincidere con quei medesimi dati che il giudice penale ha vagliato per la decisione di patteggiamento. Detto altrimenti, se le sommarie informazioni raccolte dalla P.G. e acquisite al fascicolo al quale ha attinto il giudice penale sono state già da questi valutate ai fini della adozione della sentenza (ossia del fatto da corroborare), appare piuttosto evidente che il giudice civile non potrà, ai propri
3 fini, rinvenire elementi a sostegno della affermazione della responsabilità contenuta nella sentenza ex art. 444 c.p.p., proprio e solo in quelli su cui la pronuncia fonda, piuttosto che in dati ad essa estrinseci.
Del resto, la valenza degli elementi di giudizio rappresentati dalle sommarie informazioni rese durante la fase delle indagini delegate alla p.G. (dunque al di fuori del contraddittorio e in assenza di un giudice) è destinata ad essere ridimensionata al lume delle risultanze della prova dichiarativa espletata innanzi al Tribunale.
Ebbene, sentita alla udienza dell'8 aprile 2024, la testimone indicata dalla parte attrice,
, madre dell'attore, ha precisato di essere a “conoscenza dei fatti di Testimone_1 causa perché mio figlio mi ha raccontato di questi fatti”. Ha immediatamente soggiunto: “Io non ho assistito ai fatti, ho vietato a mio figlio di frequentare CP_1 perché c'era qualcosa di anomalo, a quel punto lui si è sentito libero di
[...] raccontarmi cosa era successo”.
Onde, la genitrice del danneggiato si è in maniera generica limitata a discorrere di
“anomalie” nel comportamento (o nello stile di vita) della convenuta, senza spingersi a lumeggiare fatti circostanziati (in punto alle violenze subite), o circa stati d'animo di sofferenza del figlio, espressi, in pura tesi, in rifiuto di uscire, di inappetenza, di carente impegno scolastico, nel che potrebbe riflettersi all'esterno l'indice di evidenziazione di un danno morale.
Se, alla successiva udienza del 10 giugno 2024, testimone indicato dalla Testimone_2 convenuta, amico della figlia, ha esordito sostenendo quanto segue: “mi è stata raccontata la storia” (escludendo tuttavia che nella abitazione della convenuta questa si abbandonasse a contegni sessualmente disinibiti o sfrenati), l'ulteriore testimone Tes_3
, amico e compagno dell'attore, a fronte della richiesta del giudice, ha sostenuto che
[...]
“quanto alla dichiarazione che ho reso all'epoca e mi viene mostrata, confermo che ci furono dei tentativi di approccio della nei miei confronti cui non ha fatto CP_1
seguito un rapporto sessuale, i soldi posso dire che ci pagava le cene o ci portava a cena fuori, non ricordo dell'allontanarsi in stanze con ”. Ha quindi Parte_1 rammemorato che “Il ha combinato solo casini, ci stanno processi penali Parte_1
in passato, anche di me ha detto che gli avevo rubato 20 grammi di erba o fumo …
[...]
rubava i soldi dei genitori e la madre ci chiedeva di aiutarlo perché noi Parte_1 lo conoscevamo”. Su ulteriore domanda del Giudice, ha escluso di essere stato presente a casa della nel capodanno 2015, ossia in una delle occasioni di asserita CP_1
4 consumazione di un non assentito rapporto sessuale “perché per mio padre il rientro era
a mezzanotte”.
Si tratta di dichiarazioni che sono in linea con quanto dichiarato nella medesima udienza del detto 10 giugno 2024 da (pur egli, all'epoca, amico e compagno Persona_1
dell'attore), secondo cui “noi facevamo solo delle cene .. La storia del video la vengo a sapere adesso, io escludo di aver girato un video”. Su sollecitazione del Tribunale, il deponente ha avuto modo di riferire: “il video non ce l'ho e non l'ho mai fatto” (il riferimento è ad un filmato che, secondo l'attore, ritrarrebbe la convenuta in atteggiamenti sessualmente espliciti, video una copia del quale non è stata prodotta nella presente sede). Ha quindi lo Scerenzia soggiunto che “Le cene ci stavamo e le offriva,
l'alcool ce l'aveva il marito, il fumo non è vero;
dei soldi per le sigarette non è vero
…quando c'ero io queste cose (cioè la consumazione di fumo e alcool) mai viste”.
Ne esce affatto sconsacrato l'impianto sul quale poggia la asserita, non asseverata, condotta illecita attribuita alla convenuta, anche in punto all'uso, da parte della e non di altri, di sostanze stupefacenti e alcooliche e comunque in punto al CP_1
loro uso, sì come strumentale alla consumazione dei rapporti sessuali.
Infatti, se - per l'un canto - la attendibilità della fonte dichiarativa madre Tes_1 dell'attore, esige di essere dosata con estrema cautela dato che finanche essa ha genericamente dichiarato di aver saputo solo dal figlio, e successivamente (ma senza che ciò la preoccupasse seriamente, al punto da indurla a fare in modo egli evitasse di incontrare nuovamente la con cui, secondo la ipotesi accusatoria avrebbe CP_1
consumato plurimi rapporti), di atteggiamenti equivoci della convenuta, il Tribunale - per l'altro - non ha motivo di revocare in dubbio, non essendo neppure stati seriamente e specificamente profilati dalla parte a tanto interessata, le ulteriori convergenti dichiarazioni dei testimoni auditi, tra le quali anche quelle di loquentes neutrali provenienti da amici dello stesso attore.
Inoltre, dalla denuncia di (in parte qua confermata in sede di escussione Tes_3
testimoniale innanzi al giudice civile) emerge, al postutto, che la odierna convenuta abbia tentato di avere un rapporto sessuale con questi (all'epoca dei fatti, un sedicenne)
e che, di fronte al rifiuto di esso , la si sia fermata, senza andare oltre. Tes_3 CP_1
“Dopodiché da quella volta non è più capitato e si è rifiutata di accompagnarmi a casa.
Fino a quel momento non mi aveva chiesto mai niente riguardo a prestazioni sessuali”.
Ne viene che, pur a voler prendere in considerazione le mai confermate dichiarazioni dal rese innanzi agli appartenenti alla Questura, la già detta , tentata la Tes_3 CP_1
5 consumazione di un rapporto sessuale con l'allora sedicenne (e anche a Tes_3
trascurare che appare irrilevante, in un giudizio risarcitorio per violenza sessuale contro
, un tema di prova che si proponga di far emergere un contatto sessuale Parte_1
compiuto nei confronti di un altro soggetto, che lo ha negato e comunque, neppure tardivamente, denunciato), a fronte del rifiuto oppostole, ha desistito immediatamente, permettendo che il sedicenne scendesse dalla auto, e mai più (sono sempre le parole del
, raccolte dagli agenti interroganti) si è accostata al minore. Tes_3
Neppure è plausibile fondare un addebito di responsabilità sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
Di vero, nel ribadire che, a fronte di fatti collocantisi non oltre il 2014-15 (v. capo di imputazione) l'attore ha denunciato i fatti non prima del 2019 (v. sommarie informazione del 22 marzo 2019 raccolte dalla P.G.), val bene richiamare il formante giurisprudenziale secondo cui è necessaria, financo in sede penale (e, con più forte ragione, in quella civile), l'impiego di particolari cautele valutative nel vagliare la plausibilità degli assunti della p.o., soprattutto le quante volte non esistano tracce del reato e sia intercorso un ampio lasso di tempo tra i fatti e le rivelazioni del minore
(Cass. pen., Sez. III, 22.10.-7.12.2021, n. 45125).
Con la conseguenza che ne esce rafforzata l'ipotesi per cui, se di rapporti sessuali si è trattato, questi, sì come riguardanti un soggetto (il ) già quattordicenne, ben Parte_1
potrebbero essere stati consumati con il suo consenso, peraltro reiterato nel tempo (nel capo di imputazione sono contabilizzati 15 rapporti), fino al momento in cui, a distanza di anni, egli, come sostenuto innanzi ai militi interroganti, non si è sentito “schifato”.
Tale assunto prende corpo altresì dall'esame dell'esame della accolta richiesta di archiviazione parziale dell'11 luglio 2018, inoltrata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, dalla quale è possibile apprendere quanto segue:
Si nota incidentalmente che questi rilievi si prestano a mettere in luce la posizione di obbiettivo imbarazzo che può aver indotto, e così giustificato, la , madre e CP_1
moglie, a definire con un accomodamento ex art. 444 c.p.p. la relativa posizione nei confronti della giustizia penale, anche al fine di evitare a sé e alla famiglia la
6 sottoposizione al clangore mediatico della vicenda, alimentato (secondo la prospettiva della convenuta) e, comunque, non evitato dal medesimo attore.
Onde, se, da un lato, non ha trovato alcun serio elemento di sostegno la dimostrazione di una induzione da parte della a compiere atti sessuali il minore CP_1 ultraquattordicenne, in asserite condizioni di inferiorità, neppure, dall'altro, sembra maggiormente credibile, sulla scorta del quadro probatorio venuto emergendo in questo giudizio, la tesi di una responsabilità da fatto illecito ex art. 609-quater n. 2) c.p.
Anzitutto, da nessuno dei capitoli di prova dichiarativa emerge che l'attore si sia proposto ammissibilmente di provarne in questa sede gli elementi costitutivi, gli è che appare difficilmente configurabile, già sulla scorta di quanto venuto dicendo, una posizione di affidamento del minore in capo ad un adulto, la , che avrebbe CP_1
dovuto collocarsi in una effettiva posizione di preminenza e di autorità morale, dovuta al ruolo rivestito (in questi termini, cfr. Cass. pen, Sez. III, 1.7.2014-24.3.2015, n.
12222). Del resto, è stata la stessa madre del a ricordare sotto giuramento Parte_1 quanto segue: “Ho vietato a mio figlio di frequentare la i primi giorni di CP_1
gennaio 2015, tipo il 4/5 gennaio, il giorno stesso del divieto ho avuto una conversazione verbale a casa della e attraverso il cancello le ho detto che CP_1 doveva smettere di frequentare mio figlio”.
Appare in definitiva difficilmente ipotizzabile che la avesse potuto assumere CP_1
la veste di affidataria del minore in questione, il quale, piuttosto, stando alle dichiarazioni raccolte in sede di indagini, accorreva spontaneamente (invitatovi o meno)
a casa della convenuta, al cui interno si sarebbe collocata la coronazione della più gran parte dei rapporti per i quali, appena maggiorenne, ha dichiarato di avvertire un moto di repulsione.
In fine e comunque, deve ritenersi assolutamente carente la prova del danno morale del quale il ha domandato il ristoro, ossia di quella sofferenza interiore patita Parte_1
per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (quantunque in assenza di degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale). Come noto, il danno in parole non può dirsi sussistente "in re ipsa", e pertanto deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, anche tramite elementi presuntivi.
Orbene, come poco più in alto anticipato, non risulta la prova (non fornita neppure dalle parole della madre sentita come testimone) del fatto noto dal quale risalire in via induttiva fino ad attingere la prova del fatto ignoto.
7 In particolare, non è emerso in cosa sia stata turbata la parte attrice, in che modo cioè i
(disvoluti e indesiderati) rapporti sessuali con la convenuta abbiano inciso sullo sviluppo della sua serenità, ossia sulla relativa integrità fisio-psichica, con riferimento alla sfera sessuale, nella prospettiva di un corretto sviluppo della propria sessualità.
La relativa domanda risarcitoria deve pertanto essere rigettata.
Relativamente alla azione promossa in via riconvenzionale dalla convenuta, deve essere dichiarata inammissibile, in conformità con quanto stabilito nella ordinanza dell'8 maggio 2023, della quale la non ha richiesto una revisione, in sostanza non CP_1
contrastandola.
Il complessivo segno del giudizio giustifica la compensazione delle spese in ragione della metà, dovendosi porre a carico dell'attore la restante parte, che sono liquidate come da parte motiva, comprensive anche di quelle inerenti alle documentate spese di viaggio del testimone (mentre deve essere rigettata la richiesta di rimborso delle Tes_2
spese per alloggio: in disparte l'esorbitante costo di euro 333,00, gli è che i) non ne è previsto il rimborso dal T.U. spese di giustizia;
ii) non vi è la prova del loro effettivo e definitivo sostenimento, mediante pagamento tramite intermediario bancario;
iii) dal relativo documento di riconoscimento rilasciato l'11 gennaio 2023, egli risulta risiedere a Treia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2590 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) dichiara la inammissibilità della domanda riconvenzionale;
3) condanna l'attore al pagamento in favore di delle spese di lite che, Controparte_1
già operata la compensazione della metà, liquida in euro 2.500,00 per compensi, euro
158,50 per esborso, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 18 novembre 2025.
Il Giudice
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