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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 5082 - 2023 del R.G., avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso), promosso
DA
, difesa e rappresentata dall'avv. LAGHEZZA ANTONIO, Parte_1
come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
, RESISTENTE CONTUMACE CP_1 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/10/2023, adiva questo Tribunale, Parte_1
chiedendo che fosse disciplinato il regime di affidamento, mantenimento e visita della figlia minore , nata Bari il 24.04.2017 dalla relazione intercorsa con , Per_1 CP_1
alle condizioni di cui al ricorso;
la ricorrente chiedeva, in particolare, l'affido esclusivo della figlia, in ragione del totale disinteresse dimostrato dal padre sia sotto il profilo morale che sotto il profilo economico nonché porsi a carico della controparte l'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia nella misura di euro 300,00 mensili.
Notificato ritualmente il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
Con ordinanza resa in data 11.03.2024, il Tribunale di Taranto, attesa l'interruzione di ogni rapporto della figlia con il padre, affidava il nucleo familiare in oggetto ai Servizi
Sociali del Comune di Ginosa, al fine di favorire una graduale ripresa dei rapporti,
invitandoli a depositare entro il 30.09.2024 una relazione informativa in ordine alle condizioni di vita della minore.
All'udienza del 27.11.24 la causa veniva riservata per la decisione.
Ciò premesso, osserva il collegio che dalla relazione depositata dai Servizi Sociali
incaricati nel corso del giudizio si evince che “dai colloqui intrattenuti con entrambe
i genitori della minore è emerso che non vi è stato necessario organizzare Persona_2
incontri tra il padre e la minore per mezzo del Servizio Sociale, in quanto ad esplicita
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE domanda il sig. ha affermato che non ci sono problemi di alcun genere, la CP_1
bambina la frequenta spesso e che per lui va bene così, specificando che vede la
bambina solitamente quando va a trovare i suoi genitori, con i quali la minore ha un
bel rapporto ed è molto affezionata a loro”.
D'altro canto la ha riferito che “il motivo che ha portato alla rottura del Pt_1
rapporto con il padre della minore è stata la sua dipendenza da sostanze, tanti sono
stati i tentativi che lei con la sua famiglia più volte hanno messo in atto per aiutarlo,
ma lui non si è mai lasciato aiutare e non ha mai intrapreso un percorso presso il CP_2
ed attualmente non si sa come sta e se continua a fare uso di sostanze (…). Che da
quando sono separati la bambina vive stabilmente insieme a lei in una casa di
proprietà, e il sig. non cerca e non vede la minore,” concludendo che “la CP_1
richiesta di affido esclusivo nasce per la necessità di potersi occupare in toto della
minore e sbrigare le questioni burocratiche senza dover chiedere la firma del padre,
che spesso con difficoltà riesce a reperire, ed anche perché per la minore il padre è
una figura marginale, tant'è vero che la minore non cerca il padre e non fa domande
su di lui”.
Alla luce della istruttoria espletata, rileva il Tribunale che la condotta incurante dimostrata dal nei confronti della figlia in violazione dei doveri di assistenza CP_1
morale e materiale della prole nascenti dal rapporto di filiazione e concretizzatasi anche nella mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico,
giustifichi ampiamente la deroga al principio generale dell'affido condiviso di cui all'art. 337 ter comma 1 c.c., suggerendo l'affidamento esclusivo della figlia minore
3 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
CA alla madre, . Parte_1
In considerazione dell'età della minore e delle sue esigenze di vita e di relazione,
nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, appare congruo porre a carico del l'obbligo di concorrere al mantenimento della minore versando alla CP_1 Per_1
ricorrente un assegno periodico mensile di euro 250,00, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie così come individuate dal protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Taranto in data 04.07.2022 nella misura del 50%.
Le spese del giudizio, infine, vanno opportunamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso presentato in data 17/10/2023 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre Per_3 Parte_1
rimettendo all'accordo delle parti l'esercizio del diritto di visita da parte del padre;
2) pone a carico del l'obbligo di corrispondere a la somma CP_1 Parte_1
mensile di euro 250,00 per il mantenimento della figlia;
oltre alla rivalutazione Istat
ed al 50% delle spese straordinarie;
3) compensa le spese di lite.
4 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 21.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 5082 - 2023 del R.G., avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso), promosso
DA
, difesa e rappresentata dall'avv. LAGHEZZA ANTONIO, Parte_1
come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
, RESISTENTE CONTUMACE CP_1 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/10/2023, adiva questo Tribunale, Parte_1
chiedendo che fosse disciplinato il regime di affidamento, mantenimento e visita della figlia minore , nata Bari il 24.04.2017 dalla relazione intercorsa con , Per_1 CP_1
alle condizioni di cui al ricorso;
la ricorrente chiedeva, in particolare, l'affido esclusivo della figlia, in ragione del totale disinteresse dimostrato dal padre sia sotto il profilo morale che sotto il profilo economico nonché porsi a carico della controparte l'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia nella misura di euro 300,00 mensili.
Notificato ritualmente il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
Con ordinanza resa in data 11.03.2024, il Tribunale di Taranto, attesa l'interruzione di ogni rapporto della figlia con il padre, affidava il nucleo familiare in oggetto ai Servizi
Sociali del Comune di Ginosa, al fine di favorire una graduale ripresa dei rapporti,
invitandoli a depositare entro il 30.09.2024 una relazione informativa in ordine alle condizioni di vita della minore.
All'udienza del 27.11.24 la causa veniva riservata per la decisione.
Ciò premesso, osserva il collegio che dalla relazione depositata dai Servizi Sociali
incaricati nel corso del giudizio si evince che “dai colloqui intrattenuti con entrambe
i genitori della minore è emerso che non vi è stato necessario organizzare Persona_2
incontri tra il padre e la minore per mezzo del Servizio Sociale, in quanto ad esplicita
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE domanda il sig. ha affermato che non ci sono problemi di alcun genere, la CP_1
bambina la frequenta spesso e che per lui va bene così, specificando che vede la
bambina solitamente quando va a trovare i suoi genitori, con i quali la minore ha un
bel rapporto ed è molto affezionata a loro”.
D'altro canto la ha riferito che “il motivo che ha portato alla rottura del Pt_1
rapporto con il padre della minore è stata la sua dipendenza da sostanze, tanti sono
stati i tentativi che lei con la sua famiglia più volte hanno messo in atto per aiutarlo,
ma lui non si è mai lasciato aiutare e non ha mai intrapreso un percorso presso il CP_2
ed attualmente non si sa come sta e se continua a fare uso di sostanze (…). Che da
quando sono separati la bambina vive stabilmente insieme a lei in una casa di
proprietà, e il sig. non cerca e non vede la minore,” concludendo che “la CP_1
richiesta di affido esclusivo nasce per la necessità di potersi occupare in toto della
minore e sbrigare le questioni burocratiche senza dover chiedere la firma del padre,
che spesso con difficoltà riesce a reperire, ed anche perché per la minore il padre è
una figura marginale, tant'è vero che la minore non cerca il padre e non fa domande
su di lui”.
Alla luce della istruttoria espletata, rileva il Tribunale che la condotta incurante dimostrata dal nei confronti della figlia in violazione dei doveri di assistenza CP_1
morale e materiale della prole nascenti dal rapporto di filiazione e concretizzatasi anche nella mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico,
giustifichi ampiamente la deroga al principio generale dell'affido condiviso di cui all'art. 337 ter comma 1 c.c., suggerendo l'affidamento esclusivo della figlia minore
3 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
CA alla madre, . Parte_1
In considerazione dell'età della minore e delle sue esigenze di vita e di relazione,
nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, appare congruo porre a carico del l'obbligo di concorrere al mantenimento della minore versando alla CP_1 Per_1
ricorrente un assegno periodico mensile di euro 250,00, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie così come individuate dal protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Taranto in data 04.07.2022 nella misura del 50%.
Le spese del giudizio, infine, vanno opportunamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso presentato in data 17/10/2023 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre Per_3 Parte_1
rimettendo all'accordo delle parti l'esercizio del diritto di visita da parte del padre;
2) pone a carico del l'obbligo di corrispondere a la somma CP_1 Parte_1
mensile di euro 250,00 per il mantenimento della figlia;
oltre alla rivalutazione Istat
ed al 50% delle spese straordinarie;
3) compensa le spese di lite.
4 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 21.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola
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