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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/07/2025, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 9961/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa NN Cattaneo Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.09.2024
da
1) Parte_1 nato a [...], in data [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Joelle PICCININO presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] in data [...] cittadina: marocchina Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sara MANGONE
pagina 1 di 3 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, in data 19.07.2023, in Regime di separazione dei beni ( Anno 2023, R. 01 , n. 1076, parte 1)
separati con sentenza n. 301/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 27.01.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.09.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Il Sig. ha provveduto a versare alla Sig.ra a titolo di una tantum e di sistemazione Pt_1 Pt_2 di ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale fra i coniugi, la somma complessiva di €
6.000,00, in n. 6 rate mensili di € 1.000,00 ciascuna, con scadenza il giorno 15 del mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025;
2. Le parti, dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra in relazione al matrimonio e/o alla convivenza;
3. Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970 pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano, in data 19.07.2023, tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 16/07/2025
Il Presidente Rel.
Dott.ssa NN Cattaneo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa NN Cattaneo Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.09.2024
da
1) Parte_1 nato a [...], in data [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Joelle PICCININO presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] in data [...] cittadina: marocchina Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sara MANGONE
pagina 1 di 3 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, in data 19.07.2023, in Regime di separazione dei beni ( Anno 2023, R. 01 , n. 1076, parte 1)
separati con sentenza n. 301/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 27.01.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.09.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Il Sig. ha provveduto a versare alla Sig.ra a titolo di una tantum e di sistemazione Pt_1 Pt_2 di ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale fra i coniugi, la somma complessiva di €
6.000,00, in n. 6 rate mensili di € 1.000,00 ciascuna, con scadenza il giorno 15 del mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025;
2. Le parti, dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra in relazione al matrimonio e/o alla convivenza;
3. Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970 pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano, in data 19.07.2023, tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 16/07/2025
Il Presidente Rel.
Dott.ssa NN Cattaneo
pagina 3 di 3