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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5536/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Parte_1
Gullo n. 43, presso lo studio dell'Avv. Rosa Patrizia Altomare che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Nicola Fumo - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni di parte ricorrente: “… si associa alla richiesta di declaratoria di cessata
CP_ materia del contendere ed insiste per la condanna dell' al pagamento delle spese
processuali sul principio di soccombenza virtuale …”.
Conclusioni di parte resistente: “… insiste per la declaratoria di cessata materia del
contendere con compensazione delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'avviso di addebito n.
CP_ 33420170002478617000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 3.945,69 a titolo di contribuzione per Gestione Commercianti annualità 2016, assumendo fondamentalmente l'insussistenza della pretesa creditoria e l'intervenuta decadenza per la riscossione del credito. Ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito.
CP_ L' si è costituito in giudizio assumendo l'inammissibilità ed infondatezza della domanda e chiedendo il rigetto della stessa.
CP_ Nel corso del giudizio l' ha affermato l'intervenuto sgravio della posizione debitoria.
All'udienza del 24.1.2025 le parti comparse in giudizio hanno rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
In ragione dell'avvenuto sgravio della posizione debitoria e delle concordi affermazioni di parte, deve dirsi che non residua alcun interesse alla pronuncia del Giudice e che la materia del contendere è cessata.
In ordine alle spese di lite, da regolare secondo il principio di soccombenza virtuale,
occorre rilevare che con il provvedimento di sgravio, che non risulta comunicato prima
CP_ dell'introduzione del giudizio, l' ha di fatto confermato la fondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente.
Per tale motivo, la parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite,
che si liquidano come da dispositivo (anche secondo il principio espresso da Cass.
18167/2016, che si condivide) e sono poste in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R.
115/2002, atteso che la parte ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
2 CP_ dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €. 450,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, ponendo le spese in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002.
Cosenza, 24.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5536/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Parte_1
Gullo n. 43, presso lo studio dell'Avv. Rosa Patrizia Altomare che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto
n. 22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Nicola Fumo - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni di parte ricorrente: “… si associa alla richiesta di declaratoria di cessata
CP_ materia del contendere ed insiste per la condanna dell' al pagamento delle spese
processuali sul principio di soccombenza virtuale …”.
Conclusioni di parte resistente: “… insiste per la declaratoria di cessata materia del
contendere con compensazione delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'avviso di addebito n.
CP_ 33420170002478617000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 3.945,69 a titolo di contribuzione per Gestione Commercianti annualità 2016, assumendo fondamentalmente l'insussistenza della pretesa creditoria e l'intervenuta decadenza per la riscossione del credito. Ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito.
CP_ L' si è costituito in giudizio assumendo l'inammissibilità ed infondatezza della domanda e chiedendo il rigetto della stessa.
CP_ Nel corso del giudizio l' ha affermato l'intervenuto sgravio della posizione debitoria.
All'udienza del 24.1.2025 le parti comparse in giudizio hanno rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
In ragione dell'avvenuto sgravio della posizione debitoria e delle concordi affermazioni di parte, deve dirsi che non residua alcun interesse alla pronuncia del Giudice e che la materia del contendere è cessata.
In ordine alle spese di lite, da regolare secondo il principio di soccombenza virtuale,
occorre rilevare che con il provvedimento di sgravio, che non risulta comunicato prima
CP_ dell'introduzione del giudizio, l' ha di fatto confermato la fondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente.
Per tale motivo, la parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite,
che si liquidano come da dispositivo (anche secondo il principio espresso da Cass.
18167/2016, che si condivide) e sono poste in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R.
115/2002, atteso che la parte ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
2 CP_ dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €. 450,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, ponendo le spese in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002.
Cosenza, 24.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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