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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/06/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4843 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Perugia Via Benedetto Marcello n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Passeri, presso il cui studio legale, in Assisi Via Pietro Mascagni n. 33, è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata mediante strumenti informatici ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. (p.e.c.:
; Email_1
Ricorrente
Contro
C.F.: , nata a [...]. Moldava) il 10.4.1963; CP_1 C.F._2
Resistente contumace
Conclusioni delle parti: per il ricorrente: “si riporta al ricorso insistendo per
l'accoglimento”.
Conclusioni del P.M.: il P.M., cui gli atti sono stati inoltrati il 6.5.2025, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.12.24 ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, scioglimento del matrimonio) contratto con in data 21.4.2001 a Perugia, dal quale non sono nati figli. Ha riferito che con CP_1 decreto di omologa del 25.08.2011, l'Intestato Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e che da allora non vi è stata riconciliazione tra i coniugi.
La resistente, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e all'udienza del 6.5.25, fissata per la comparizione personale delle parti, ne è stata dichiarata la contumacia;
all'esito, dato atto dell'assenza di richiesta in ordine all'adozione dei provvedimenti provvisori, la causa – ritenuta matura per la decisione - è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
***
La domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere certamente accolta.
Ai sensi dell'art. 1 L.
1.12.70 n. 898 e successive modifiche, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostruita per l'esistenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
Nel caso di specie, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può che concludersi negativamente, dal momento che la durata della separazione, il tenore delle difese di parte ricorrente, la mancata partecipazione al giudizio da parte della resistente, rendono palese che è ormai irrimediabilmente venuta meno ogni affectio coniugalis.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva di cui all'art. art. 3 comma 1, n. 2), lett. b) della L. 898/70, essendo stata omologata la separazione personale dei coniugi ed essendo ampiamente decorso il termine di sei mesi, decorrente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale.
In accoglimento della domanda avanzata in ricorso, va quindi dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Perugia, nei cui atti il matrimonio risulta iscritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze.
Nessuna statuizione accessoria deve essere adottata, difettandone richiesta, ed anche considerato che dal matrimonio non sono nati figli.
Quanto alle spese di lite, stante la mancata partecipazione al giudizio della resistente, devono essere dichiarate irripetibili quelle sostenute dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni come sopra riportate, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Perugia il giorno 21.4.2001 tra nato a [...] il [...], e nata a [...]. Parte_1 CP_1 Moldava) il 10.4.1963, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Perugia al n. 52, parte I, anno 2001.
2. Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
3. Spese irripetibili.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025.
Il giudice relatore
Ilenia Miccichè
Il Presidente
Gaia Muscato
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4843 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Perugia Via Benedetto Marcello n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Passeri, presso il cui studio legale, in Assisi Via Pietro Mascagni n. 33, è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata mediante strumenti informatici ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. (p.e.c.:
; Email_1
Ricorrente
Contro
C.F.: , nata a [...]. Moldava) il 10.4.1963; CP_1 C.F._2
Resistente contumace
Conclusioni delle parti: per il ricorrente: “si riporta al ricorso insistendo per
l'accoglimento”.
Conclusioni del P.M.: il P.M., cui gli atti sono stati inoltrati il 6.5.2025, non ha fatto pervenire conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.12.24 ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, scioglimento del matrimonio) contratto con in data 21.4.2001 a Perugia, dal quale non sono nati figli. Ha riferito che con CP_1 decreto di omologa del 25.08.2011, l'Intestato Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e che da allora non vi è stata riconciliazione tra i coniugi.
La resistente, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e all'udienza del 6.5.25, fissata per la comparizione personale delle parti, ne è stata dichiarata la contumacia;
all'esito, dato atto dell'assenza di richiesta in ordine all'adozione dei provvedimenti provvisori, la causa – ritenuta matura per la decisione - è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
***
La domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere certamente accolta.
Ai sensi dell'art. 1 L.
1.12.70 n. 898 e successive modifiche, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostruita per l'esistenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
Nel caso di specie, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può che concludersi negativamente, dal momento che la durata della separazione, il tenore delle difese di parte ricorrente, la mancata partecipazione al giudizio da parte della resistente, rendono palese che è ormai irrimediabilmente venuta meno ogni affectio coniugalis.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva di cui all'art. art. 3 comma 1, n. 2), lett. b) della L. 898/70, essendo stata omologata la separazione personale dei coniugi ed essendo ampiamente decorso il termine di sei mesi, decorrente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale.
In accoglimento della domanda avanzata in ricorso, va quindi dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Perugia, nei cui atti il matrimonio risulta iscritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze.
Nessuna statuizione accessoria deve essere adottata, difettandone richiesta, ed anche considerato che dal matrimonio non sono nati figli.
Quanto alle spese di lite, stante la mancata partecipazione al giudizio della resistente, devono essere dichiarate irripetibili quelle sostenute dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni come sopra riportate, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Perugia il giorno 21.4.2001 tra nato a [...] il [...], e nata a [...]. Parte_1 CP_1 Moldava) il 10.4.1963, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Perugia al n. 52, parte I, anno 2001.
2. Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza.
3. Spese irripetibili.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025.
Il giudice relatore
Ilenia Miccichè
Il Presidente
Gaia Muscato