Sentenza breve 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 26/06/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01087/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01017/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2023, proposto dal Comune di Papozze (RO), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.to Matteo Ceruti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Rovigo, via All’Ara n. 8;
contro
la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Antonella Cusin e Giacomo Quarneti dell’Avvocatura Regionale del Veneto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Regionale in Venezia, Fondamenta S. Lucia – Cannaregio n. 23;
nei confronti
della Valsugana Green Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Vicenzoni del Foro di Verona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Provincia di Rovigo; dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - A.R.P.A.V.; dell’Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana; dell’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , tutti non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-del decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio della Regione Veneto assunto al prot. n. 30 del 27.6.2023, pubblicato nel B.U.R. della Regione Veneto n. 95 del 18.7.2023, con cui è stata rilasciata alla ditta Valsugana Green Energy s.r.l. l’autorizzazione unica alla costruzione e ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da 553 smc/h alimentato da sottoprodotti agricoli, agroindustriali ed effluenti zootecnici nel Comune di Papozze (RO);
-di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, compresi gli allegati al suddetto decreto regionale, la relazione istruttoria redatta dalla struttura regionale responsabile del procedimento, i verbali e gli esiti delle riunioni della Conferenza di servizi del 6.5.2022, del 6.2.2023 e del 20.2.2023, e infine i verbali e gli esiti degli “incontri preliminari” al rilascio della detta autorizzazione unica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione del Veneto e della Valsugana Green Energy s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il Comune di Papozze ha impugnato il decreto direttoriale regionale n. 30 del 27.06.2023, recante l’autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano della ditta Valsugana Green Energy s.r.l., articolando una serie di censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
2. Si sono costituiti la Regione Veneto e la Valsugana Green Energy s.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Veniva poi fissata la camera di consiglio del 17.10.2024 ai sensi dell’art 72 bis del cod. proc. amm., prendendo atto della permanenza dell’interesse alla decisione.
4. Con memoria depositata il 9.05.2025 il legale del ricorrente ha però dichiarato l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere o, in via subordinata, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, instando per la compensazione delle spese di giudizio. A questo proposito il Comune di Papozze ha rappresentato che con decreto n. 34 del 30 luglio 2024 il Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio della Regione Veneto ha dato atto della decadenza dell’autorizzazione unica qui contestata per mancata ottemperanza alla prescrizione che imponeva alla controinteressata il deposito del titolo di disponibilità delle aree interessate all'impianto. Il decreto appena citato non sarebbe stato contestato in giudizio e dalla sua inoppugnabilità discenderebbe dunque la segnalata improcedibilità del ricorso.
5. Con memoria dep. il 17.5.2025 la Valsugana Green Energy s.r.l. ha confermato l’intervenuta decadenza dell’autorizzazione e la sua intangibilità per mancata contestazione nelle sedi proprie, aderendo alle conclusioni del ricorrente.
6. La difesa della Regione Veneto non ha ravvisto ragioni di opposizione alla declaratoria di improcedibilità del ricorso rimettendosi alla decisione del Tribunale in ordine alla compensazione delle spese di lite.
7. All’udienza pubblica del 19 giugno 2025 la causa è passata in decisione senza discussione.
8. Il Collegio ritiene che debba essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Non può farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere dal momento che la Regione ha dichiarato la decadenza dell’autorizzazione unica di cui al decreto direttoriale regionale n. 30 del 27.06.2023 per la mancata ottemperanza alla prescrizione che imponeva alla controinteressata il deposito del contratto preliminare, registrato e sottoscritto, comprovante la disponibilità delle aree interessate dall'impianto. La decadenza del titolo contestato in questo giudizio, quantunque satisfattiva dell’interesse azionato nel presente giudizio dalla ricorrente, tuttavia non rappresenta lo stesso bene della vita per il quale ha promosso il presente giudizio, consistente nell’annullamento del provvedimento in epigrafe in ragione della sussistenza di vizi di illegittimità dello stesso.
Ciononostante, le circostanze sopravvenute hanno fatto venir meno l’interesse alla decisione nel merito del presente giudizio, con conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a norma degli artt. 35, comma 1°, lett. c) e 85, comma 9° del cod. proc. amm., secondo la volontà comunque espressa in questo senso dalla parte ricorrente, senza opposizioni da parte dell’Amministrazione regionale resistente e della controinteressata.
9. Le spese di lite possono essere compensate attesa la natura in rito della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Francesco Avino, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO