TAR
Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00154/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00593 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00154/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 154 del 2023, proposto da
Az.A Gr. BI UC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia,
AR MA 5;
contro
A.G.E.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.43509 Comunicazione:
CP700-4485690-P notificata alla ricorrente in data 02 dicembre 2022 con la N. 00154/2023 REG.RIC.
quale EA ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 1997/1998 e 1998/1999;
2. di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro
Nazionale dei debiti presso EA ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa Ida Raiola
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 31/01/2023 e depositato in data 09/02/2023, la società ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe.
A mezzo del provvedimento indicato sub 1) dell'epigrafe, l'AGEA, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato del 19/07/2022 n. 6273 aveva ricalcolato in Euro
9.170,95#, oltre interessi maturati per €.4.410,47# il prelievo latte dovuto dall'azienda agricola istante per le annate lattiero-casearie 1997/1998 e 1998/1999.
Il ricorso era affidato a plurimi motivi di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere.
Al ricorso accedeva, altresì, un'istanza risarcitoria.
AGEA, benché regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.
In vista dell'udienza pubblica fissata al 12 marzo 2026, la parte ricorrente, con memoria depositata in data 09/02/2026, ha chiesto di decidere la controversia con declaratoria di cessata materia del contendere o di improcedibilità per sopravvenuta N. 00154/2023 REG.RIC.
carenza di interesse, sul presupposto che, nelle more del giudizio, è intervenuta una sopravvenienza normativa idonea a definire il contenzioso, costituita dall'art. 10-bis
(“Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Procedura di infrazione n. 2013/2092”), comma 4, del D.L. 13 giugno 2023 n. 69 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre- infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), conv. con L. 10 agosto 2023
n. 103, secondo cui “4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.”
All'esito dell'udienza pubblica del 12 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da separato verbale.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché definito con declaratoria di cessata materia del contendere.
Osserva al riguardo il Collegio che, ai sensi dell'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere presuppone che “la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta” in conseguenza dell'operato della parte pubblica successivo all'introduzione del giudizio (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2023, n.1196).
Nel caso di specie, non si può sostenere che la vicenda si sia conclusa con la piena soddisfazione della pretesa avanzata dall'azienda agricola mezzo del ricorso, avuto riguardo al tenore letterale dell'art. 10-bis del decreto legge. n. 69 del 2023, che non dispone la liberazione dei debitori del prelievo latte dall'obbligazione pecuniaria cui sono tenuti, ma che si limita ad annullare gli atti di imputazione di prelievo adottati prima della data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2023, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale il 10 agosto 2023 n. 103 e, ai sensi dell'art. 1, comma 2, in vigore dal giorno successivo. N. 00154/2023 REG.RIC.
Detto in altri termini, la normativa sopravvenuta di cui all'art. 10-bis del decreto legge n. 69 del 2023 non ha inciso sull'an del debito dell'azienda agricola, ma solo sul quantum.
In conclusione, visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il regime delle spese di giudizio non può essere definito con la reciproca compensazione delle stesse tra le parti, perché manca il presupposto della costituzione in giudizio della parte resistente e lo svolgimento da parte di quest'ultima di un'attività difensiva.
Piuttosto, in tale contesto, le spese di giudizio vanno dichiarate non ripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
b) dichiara non ripetibili le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente, Estensore
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
Andrea LA, Referendario N. 00154/2023 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00593 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00154/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 154 del 2023, proposto da
Az.A Gr. BI UC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia,
AR MA 5;
contro
A.G.E.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.43509 Comunicazione:
CP700-4485690-P notificata alla ricorrente in data 02 dicembre 2022 con la N. 00154/2023 REG.RIC.
quale EA ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 1997/1998 e 1998/1999;
2. di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro
Nazionale dei debiti presso EA ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa Ida Raiola
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 31/01/2023 e depositato in data 09/02/2023, la società ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe.
A mezzo del provvedimento indicato sub 1) dell'epigrafe, l'AGEA, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato del 19/07/2022 n. 6273 aveva ricalcolato in Euro
9.170,95#, oltre interessi maturati per €.4.410,47# il prelievo latte dovuto dall'azienda agricola istante per le annate lattiero-casearie 1997/1998 e 1998/1999.
Il ricorso era affidato a plurimi motivi di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere.
Al ricorso accedeva, altresì, un'istanza risarcitoria.
AGEA, benché regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.
In vista dell'udienza pubblica fissata al 12 marzo 2026, la parte ricorrente, con memoria depositata in data 09/02/2026, ha chiesto di decidere la controversia con declaratoria di cessata materia del contendere o di improcedibilità per sopravvenuta N. 00154/2023 REG.RIC.
carenza di interesse, sul presupposto che, nelle more del giudizio, è intervenuta una sopravvenienza normativa idonea a definire il contenzioso, costituita dall'art. 10-bis
(“Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Procedura di infrazione n. 2013/2092”), comma 4, del D.L. 13 giugno 2023 n. 69 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre- infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), conv. con L. 10 agosto 2023
n. 103, secondo cui “4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.”
All'esito dell'udienza pubblica del 12 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da separato verbale.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché definito con declaratoria di cessata materia del contendere.
Osserva al riguardo il Collegio che, ai sensi dell'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere presuppone che “la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta” in conseguenza dell'operato della parte pubblica successivo all'introduzione del giudizio (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2023, n.1196).
Nel caso di specie, non si può sostenere che la vicenda si sia conclusa con la piena soddisfazione della pretesa avanzata dall'azienda agricola mezzo del ricorso, avuto riguardo al tenore letterale dell'art. 10-bis del decreto legge. n. 69 del 2023, che non dispone la liberazione dei debitori del prelievo latte dall'obbligazione pecuniaria cui sono tenuti, ma che si limita ad annullare gli atti di imputazione di prelievo adottati prima della data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2023, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale il 10 agosto 2023 n. 103 e, ai sensi dell'art. 1, comma 2, in vigore dal giorno successivo. N. 00154/2023 REG.RIC.
Detto in altri termini, la normativa sopravvenuta di cui all'art. 10-bis del decreto legge n. 69 del 2023 non ha inciso sull'an del debito dell'azienda agricola, ma solo sul quantum.
In conclusione, visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il regime delle spese di giudizio non può essere definito con la reciproca compensazione delle stesse tra le parti, perché manca il presupposto della costituzione in giudizio della parte resistente e lo svolgimento da parte di quest'ultima di un'attività difensiva.
Piuttosto, in tale contesto, le spese di giudizio vanno dichiarate non ripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
b) dichiara non ripetibili le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente, Estensore
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
Andrea LA, Referendario N. 00154/2023 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO